CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2010
406.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 80

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 novembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004.
C. 3835 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

Pag. 81

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta di ieri, evidenzia come la Convenzione proposta sostituirebbe quella attualmente vigente nei confronti dell'Azerbaigian, che è rappresentata dalla Convenzione tra Italia ed Unione Sovietica firmata a Roma il 26 febbraio 1985 e ratificata con la legge n. 31 del 19 luglio 1988, in vigore dal 30 luglio 1989. Pertanto, gli elementi di reddito e patrimonio trattati agli articoli della vigente Convenzione sono integralmente sostituiti dalla Convenzione, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Baku il 21 luglio 2004, oggetto di ratifica. Nel richiamare integralmente le indicazioni contenute nella relazione tecnica, sottolinea, con riferimento all'articolo 10, relativo ai dividendi, la mancanza di informazioni circa la presenza di flussi reddituali in entrata verso percettori residenti in Italia, ribadendo l'impostazione prudenziale adottata nella relazione tecnica di non indicare alcun recupero di gettito, seppure teorico, per effetto del minor credito di imposta per ritenute subite in Azerbaigian per i dividendi ivi prodotti. Relativamente agli articoli 11 e 12 in materia, rispettivamente, di tassazione degli interessi e di canoni, pur convenendo con le osservazioni del relatore, che, conformemente a quanto indicato anche nella relazione tecnica, ha evidenziato l'esistenza di una teorica possibilità di un aumento dei crediti di imposta per ritenute pagate su tali categorie di redditi di Azerbaigian, ritiene che, ragionevolmente, le eventuali variazioni di tali crediti, specularmente a quelli italiani, possano determinare effetti finanziari di entità non apprezzabile.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ritenendo esaustive le precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3835, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
la Convenzione in esame sostituisce integralmente la disciplina attualmente vigente nei confronti dell'Azerbaigian, che è rappresentata dalla Convenzione tra Italia e Unione Sovietica, ratificata con la legge n. 311 del 1988;
con riferimento all'articolo 10 della Convenzione la relazione tecnica in via prudenziale non prevede alcun recupero di gettito per effetto del minor credito di imposta per ritenute subite in Azerbaigian, in quanto non sono disponibili informazioni circa la presenza di flussi reddituali in entrata verso percettori residenti in Italia;
le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della Convenzione, seppure astrattamente suscettibili di determinare un incremento dei crediti di imposta per ritenute pagate su tali categorie di redditi, determinano comunque effetti finanziari di entità non apprezzabile;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.
C. 3836 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2010.

Pag. 82

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri, in primo luogo, con riferimento all'articolo 18 della nuova Convenzione, ribadisce la difficoltà di individuare eventuali prestazioni eccedenti le soglie stabilite. Ritiene, comunque, che il fenomeno nel complesso non sia apprezzabile nella sua entità, in considerazione dei flussi pensionistici rilevati mediamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ammontano a 1.554 euro per l'anno 2009 ed in considerazione della presumibile irrilevanza dei flussi pensionistici compresi nella fascia tra gli attuali 10.000 dollari e i 12.000 previsti nella nuova Convenzione. Circa la diversa incidenza della tassazione dei pagamenti di carattere non periodico, tra i quali il trattamento di fine rapporto, ribadisce la mancanza di un qualsiasi elemento che permetta di valutare l'effettiva esistenza della fattispecie richiamata dal relatore, i cui possibili effetti negativi sarebbero compensati con la tassazione dei contrapposti flussi di trattamenti dei fine rapporto dall'Italia verso il Canada.
Con riferimento alla decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, osserva che la stima di cassa, indicata nella relazione tecnica, era formulata sulla base dell'ipotesi che lo scambio degli strumenti di ratifica avesse luogo all'inizio dell'anno 2010; essendo tale ipotesi ormai superata in considerazione dei tempi di approvazione del disegno di legge, ritiene opportuna una rimodulazione degli effetti finanziari soltanto nell'ipotesi che il provvedimento venga approvato entro il corrente anno. Osserva che, ove si verificasse tale ipotesi, maturerebbe il diritto al rimborso delle maggiori ritenute applicate dal 1o gennaio 2010, con effetti finanziari sul 2011 per 3.020.000 euro e di 1.510.000 dal 2012. Conseguentemente, rileva che andrebbe modificata la clausola finanziaria. Viceversa, ove il provvedimento venisse approvato nei primi mesi del 2011, segnala che l'onere resterebbe invariato nell'importo annuo, pari a 1.510.000 euro, e che andrebbe soltanto aggiornata la clausola di copertura finanziaria al triennio 2011-2013, in quanto l'accordo avrebbe efficacia a decorrere dall'anno di approvazione.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, chiede di sospendere brevemente la seduta al fine di svolgere un ulteriore approfondimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, preso atto della richiesta del relatore, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 14.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3836, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
le disposizioni in materia di pensioni di cui all'articolo 18 della Convenzione, alla luce dei flussi pensionistici rilevati mediamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - che si attestano nella cifra di 1.554 euro per l'anno 2009 - determinano effetti finanziari non rilevanti;
le disposizioni di cui al citato articolo 18 della Convenzione non appaiono determinare effetti di gettito negativi in relazione ai pagamenti di carattere non periodico compreso il trattamento di fine rapporto;
qualora l'entrata in vigore del provvedimento avesse luogo nell'esercizio 2010 i maggiori oneri per l'esercizio 2011 sarebbero pari a 3.020.000 euro, mentre, ove il provvedimento venisse approvato nei primi mesi del 2011, l'onere resterebbe

Pag. 83

invariato nell'importo annuo e decorrerebbe dal medesimo anno 2011;
nel presupposto che:
il disegno di legge entri in vigore nei primi mesi dell'esercizio 2011;
la dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri conservi, nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della legge di stabilità per il 2011, le disponibilità necessarie a garantire la copertura finanziaria del presente disegno di legge per gli anni 2011 e successivi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dall'anno 2011;
dopo la parola: riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni per gli anni 2011 e 2012».

La Commissione approva la proposta di parere.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la VIII Commissione, in data 18 novembre 2010, ha trasmesso l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 60 e abb., recante la disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, già esaminata dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2010. Rileva che, in quella occasione, la Commissione bilancio, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, aveva espresso parere favorevole formulando tre condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Segnala che, in particolare, le suddette condizione erano finalizzate a specificare, al comma 3 dell'articolo 8, che gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle relative prove d'esame ivi previsti sono posti a carico dei soggetti richiedenti; a precisare, all'articolo 10, che agli oneri sostenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in relazione ai compiti alle stesse attribuite dal presente provvedimento, si provvede con il diritto di prima iscrizione e con un diritto annuale corrisposti alle stesse, determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento; a prevedere che, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 8, 10 e 14, nelle quali sono previste specifiche modalità di copertura degli interventi ivi previsti, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Evidenzia che la VIII Commissione, nella seduta del 17 novembre 2010, ha quindi predisposto un ulteriore nuovo testo del provvedimento in esame che, oltre a recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, reca ulteriori disposizioni che tengono conto delle condizioni e di alcune osservazioni contenute nei pareri formulati dalle altre Commissioni permanenti. Segnala che le modifiche introdotte sono volte: all'articolo 1, a fare salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni, prevedendo forme di concertazione ed intesa con le autonomie regionali per l'applicazione del provvedimento

Pag. 84

in esame; all'articolo 2, a individuare in maniera dettagliata le attività cui si applicano le disposizioni del provvedimento in esame; all'articolo 3, a prevedere un'articolazione della sezione speciale dell'edilizia istituita presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; all'articolo 7, a precisare i requisiti di idoneità richiesti per la figura del responsabile tecnico; all'articolo 8, a precisare che i corsi di apprendimento riguardano anche la materia della legislazione previdenziale e assistenziale, oltre che a disciplinare i poteri sostitutivi in caso di mancata adozione di disposizioni regionali; all'articolo 9, a chiarire i requisiti di capacità organizzativa delle imprese; all'articolo 10, a disciplinare i compiti di comunicazione attribuiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e a determinare il diritto di prima iscrizione per l'anno 2010; all'articolo 11, a individuare le organizzazioni che dovranno essere consultate dalle regioni ai fini dell'applicazione dei sistemi premianti; all'articolo 13, a disciplinare l'applicazione del presente provvedimento nel periodo transitorio e nella fase di prima attuazione.
Al riguardo, osserva che le modifiche introdotte non appaiono comportare conseguenze negative di carattere finanziario. Su tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito non presentano criticità sotto il profilo finanziario.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Nuovo testo C. 2754 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore, osserva preliminarmente che il provvedimento, che reca norme per la tutela della libertà d'impresa e lo statuto delle imprese, non risulta corredato di una relazione tecnica.
Per quanto attiene agli effetti finanziari delle singole disposizioni, con riferimento agli articoli da 1 a 3-bis, che individuano le finalità e i principi di carattere generale, osserva che le previsioni dell'articolo 2, pur introducendo norme aventi prevalentemente carattere programmatico, potrebbero determinare effetti sulla finanza pubblica qualora la relativa disciplina attuativa non preveda adeguate forme di compensazione ovvero meccanismi idonei a garantire la neutralità finanziaria delle misure adottate. Rileva, in particolare, che tali effetti finanziari potrebbero determinarsi per un incremento degli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate, ovvero per le minori entrate conseguenti alle agevolazioni fiscali. Segnala che, in ordine all'articolo 3, relativo all'organizzazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, andrebbe precisata la portata applicativa della norma, di non agevole interpretazione, al fine di escludere effetti negativi per le camere di commercio, enti ricompresi nel comparto della pubblica amministrazione. Sugli aspetti richiamati ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Per quanto concerne gli articoli da 4 a 6, in materia di procedure di valutazione, osserva che le disposizioni prevedono, per le amministrazioni interessate - ministeri, regioni, enti locali, camere di commercio - adempimenti volti all'analisi e alla verifica dell'impatto delle iniziative legislative sul sistema delle imprese. Rileva che, in assenza di una relazione tecnica, non è possibile valutare se ai suddetti adempimenti le amministrazioni interessate siano effettivamente in grado di far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pag. 85

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 4, comma 3, dispone che le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di valutazione dell'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese. Al riguardo, segnala l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria al fine di renderla conforme alla prassi consolidata, prevedendo che l'individuazione del suddetto ufficio responsabile avvenga «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento all'articolo 7, in materia di rapporti con la pubblica amministrazione, ritiene necessari chiarimenti in merito alla disposizione volta a ridurre al minimo gli importi derivanti dai diritti di segreteria, nonché le imposte e le tasse dovute dalle micro, piccole e medie imprese in sede di iscrizione presso le camere di commercio. Sul punto, premessa la necessità di una più puntuale definizione della portata applicativa della norma, ritiene comunque opportuno che il Governo ne chiarisca la portata finanziaria atteso che tali importi garantiscono il finanziamento delle camere di commercio, che sono organismi appartenenti al comparto della pubblica amministrazione. Per quanto attiene all'impegno dello Stato di garantire la durata massima di un anno per i processi civili, compresi quelli nei confronti delle pubbliche amministrazioni, relativi al recupero dei crediti, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti sui possibili effetti finanziari, sia con riferimento all'impatto amministrativo del vincolo temporale introdotto sia con riferimento alla dinamica di cassa dei pagamenti interessati.
Per quanto riguarda l'articolo 8, in materia di ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, segnala che andrebbero acquisiti dati per verificare l'impatto finanziario delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in termini sia di accelerazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, in relazione all'introduzione di un termine massimo ai sensi del comma 1, sia di riduzione del gettito fiscale, in relazione alla possibilità, prevista dal comma 2, di portare i crediti dei contribuenti a riduzione dei loro debiti nei confronti della pubblica amministrazione. Con particolare riferimento al comma 2 osserva, inoltre, che il testo della norma non precisa se i debiti della pubblica amministrazione interessati dalla compensazione devono essere qualificati come certi ed esigibili. Per quanto attiene alla nullità delle clausole di rinuncia agli interessi di mora nel caso in cui uno dei contraenti sia la pubblica amministrazione, prevista dai commi 4 e 5, rileva che le norme appaiono suscettibili di incidere sui bilanci delle amministrazioni interessate con possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
Con riferimento all'articolo 9, in materia di certificazione sostitutiva e di procedure di verifica, osserva che le norme appaiono dirette ad introdurre innovazioni di rilievo nella disciplina relativa alle attività di verifica attualmente demandate alla pubblica amministrazione. Rileva che andrebbero valutate le implicazioni sia riguardo all'effettiva possibilità di esercizio di tali compiti da parte dei soggetti indicati dal testo sia riguardo alla compatibilità di tale previsione rispetto alla disciplina comunitaria.
Per quanto concerne l'articolo 10, che reca una delega legislativa per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali, osserva che le norme di cui al commi 2 e 4, incidendo sui criteri di soddisfazione dei crediti privilegiati ed essendo volte a determinare una preferenza per le micro e piccole imprese in materia di grandi imprese in crisi o in stato di insolvenza, sembrano suscettibili di comportare minori entrate per la finanza pubblica, qualora tra i creditori privilegiati rientri lo Stato. Con riferimento alla previsione che lo Stato si faccia carico nelle procedure concorsuali degli

Pag. 86

oneri dovuti ai fornitori privilegiati coinvolti, nel caso in cui gli stessi siano imprenditori titolari di micro e piccole imprese, osserva che la norma sembra anch'essa suscettibile di determinare oneri non quantificati a carico della finanza pubblica. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Per quanto attiene - infine - alla definizione di requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati deputati alla composizione delle crisi, osserva che le norme non specificano su quali soggetti gravino gli eventuali oneri di funzionamento degli organismi pubblici.
In merito all'articolo 11, in materia di disciplina degli appalti pubblici, segnala che andrebbero acquisiti elementi circa la compatibilità delle norme in esame rispetto alla disciplina comunitaria, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.
Con riferimento all'articolo 12, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla portata di alcune delle disposizioni in esso contenute. In particolare, per quanto attiene alle imprese femminili, alle nuove imprese e alle imprese tecnologiche, rileva che andrebbe precisato se le previsioni contenute nel testo possano comportare un incremento della platea dei beneficiari di politiche di sostegno verso specifiche tipologie di impresa, che potrebbe essere suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto concerne l'articolo 13, in materia di politiche pubbliche per la competitività, osserva che le norme prevedono il sostegno delle micro e piccole imprese mediante attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali. In proposito, osserva che - in mancanza di una più dettagliata indicazione delle misure da adottare per le finalità enunciate dal testo - non è possibile procedere ad una valutazione del complessivo impatto finanziario delle norme, alcune delle quali appaiono potenzialmente onerose. In particolare, con riferimento al perseguimento di politiche di incentivazione verso gli investimenti produttivi, di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione e di riduzione del cuneo fiscale, nonché alle misure che consentono la piena libertà di scelta circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, osserva che l'applicazione delle medesime è suscettibile di comportare minori entrate per la finanza pubblica, non quantificate. Per quanto attiene all'attribuzione all'Agenzia per la concorrenza di poteri di indagine e sanzionatori nei confronti degli istituti di credito, rileva che pare opportuno acquisire la valutazione del Governo circa la sostenibilità di tali compiti, presumibilmente aggiuntivi, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 14, recante deleghe al Governo in materia di tributi sulle imprese e di compensazione fra i crediti e i debiti per obbligazioni tributarie e oneri sociali, osserva che la delega prevede l'adozione di decreti legislativi contenenti numerose misure di agevolazione fiscale a vantaggio delle imprese. In mancanza di una relazione tecnica non è possibile quantificare le minori entrate conseguenti all'introduzione delle nuove disposizioni. Con riferimento ai profili di copertura, osserva che le norme dispongono che all'emanazione dei decreti legislativi si provveda successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti recanti le necessarie risorse finanziarie. A tal fine, segnala che il testo rinvia alla legge di stabilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Rileva, pertanto, che non si dispone dei necessari elementi per verificare, da un lato, l'entità degli oneri e, dall'altro, la disponibilità delle risorse con cui farvi fronte. In proposito, rileva che, essendo prevista l'emanazione dei decreti legislativi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le risorse necessarie per l'attuazione della normativa delegata dovrebbero essere individuate entro tale termine. Per quanto attiene alle norme di delega volte a compensare i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con i debiti relativi a obbligazioni tributarie e

Pag. 87

per oneri sociali, si ribadiscono le considerazioni già espresse a proposito dell'articolo 8, comma 2, circa i possibili effetti riduttivi del gettito tributario e contributivo.
Con riferimento all'articolo 15, in materia di imprenditoria giovanile, femminile, tecnologica e nelle aree svantaggiate, per quanto attiene al comma 1, osserva che le norme non specificano a quali misure volte a garantire un regime fiscale di vantaggio per determinate imprese si intenda fare riferimento e che, pertanto, non è possibile quantificare le eventuali minori entrate ad esse conseguenti. Con riferimento alla possibilità che le regioni, gli enti locali e le camere di commercio mettano a disposizione gratuitamente delle nuove imprese tecnologiche aree e locali, non formula osservazioni, atteso che la formulazione della norma configura tale misura come facoltativa. Non ha nulla da osservare, altresì, circa le attività di formazione e assistenza in capo alle camere di commercio, nel presupposto, su cui pare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che tali compiti possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento agli articoli 16 e 17, relativi all'istituzione dell'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, osserva che l'istituzione dell'Agenzia è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in relazione alle spese di personale e di funzionamento. Sul punto appare opportuno acquisire dati ad elementi di valutazione da parte del Governo. In merito ai profili di copertura, rileva che la norma non reca la specifica copertura finanziaria, limitandosi a rinviare ad un successivo provvedimento di rango secondario il compito di individuare le risorse da destinare all'Agenzia.
Per quanto concerne gli articoli da 18 a 20, che istituiscono e disciplinano la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, osserva che l'individuazione delle risorse da destinare alle Commissione parlamentari rientra nell'ambito dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle Camere. Segnala, peraltro, che nel corso della presente legislatura, in occasione dell'istituzione di commissioni parlamentari sia monocamerali che bicamerali, si è fissato un limite massimo per le spese di funzionamento delle commissioni medesime. Ritiene, pertanto, opportuno che la disposizione in esame venga riformulata nel senso di prevedere un limite massimo alle suddette spese.
Con riferimento all'articolo 21, in materia di rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, osserva che la qualifica delle misure contenute nel provvedimento in esame come livelli essenziali delle prestazioni è suscettibile di dar luogo ad effetti finanziari per la richiesta, da parte di regioni e autonomie locali, di maggiori finanziamenti da parte dello Stato, atteso che la normativa vigente impone l'integrale soddisfacimento di detti livelli essenziali. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Per quanto concerne la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 23, comma 1, rileva in via generale che la disposizione in esame non appare conforme alla disciplina detta dall'articolo 17 della legge di contabilità. In primo luogo, rileva che la disposizione non quantifica gli oneri del provvedimento né individua a quali particolari interventi siano riconducibili gli stessi. Inoltre, in ordine alla previsione che demanda alla legge finanziaria, ora legge di stabilità, il compito di predisporre le necessarie risorse, si rileva che tale modalità di copertura non è contemplata dal disposto del predetto articolo 17, che costituisce una disposizione di attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva che la disposizione in esame non reca una effettiva copertura finanziaria, limitandosi a rinviare ad un futuro provvedimento il compito di rendere disponibili le necessarie risorse. In ogni caso, rileva che, dal momento che la copertura degli oneri si realizzerebbe solamente a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla

Pag. 88

data di entrata in vigore del presente provvedimento, si determinerebbe, con ogni probabilità, un disallineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la copertura finanziaria. Da ultimo, rileva la necessità di chiarire la portata della previsione per cui le risorse che verrebbero stanziate dalla legge finanziaria sono determinate da «conseguenti provvedimenti attuativi».

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea come la complessità del provvedimento e i rilievi formulati dal relatore richiedano il rinvio del seguito del suo esame, al fine di consentire una approfondita valutazione delle sue implicazioni finanziarie.

Mario BACCINI (PdL) rileva, preliminarmente, l'opportunità di chiarire le modalità attraverso le quali la Commissione intende pervenire all'espressione del parere sulla proposta di legge in esame. In ogni caso, per quanto attiene al merito del provvedimento, segnala l'esigenza di assicurare il necessario coordinamento della disciplina in materia di microimprese e piccole imprese, rilevando come nel nostro ordinamento siano già vigenti numerose disposizioni in materia e come sia opportuno preservare l'unitarietà delle politiche in materia.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva come, ad un primo esame, la proposta di legge presenta rilevanti criticità sotto il profilo finanziario, che rendono necessaria una precisa quantificazione degli effetti di numerose disposizioni, che in molti casi appaiono suscettibili di determinare oneri, anche rilevanti, privi di adeguata copertura finanziaria.
Considerata la rilevanza dei temi affrontati dal provvedimento, ritiene peraltro opportuno che la Commissione bilancio non esprima un parere in questa fase e che, nel frattempo, la Commissione di merito valuti quali disposizioni del provvedimento devono considerarsi essenziali e quali, invece, possano essere modificate o soppresse al fine di superare le criticità di carattere finanziario.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, prendendo atto delle considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene opportuno, in conformità alla prassi, informare la Commissione di merito delle criticità finanziarie riscontrate nel provvedimento, dando conto altresì dell'esigenza, indicata dal sottosegretario Giorgetti, di svolgere adeguati approfondimenti al riguardo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2009.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che, in data 28 ottobre 2009, la Commissione ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abb., in materia di disciplina delle attività subacquee e iperbariche e che in data 5 novembre 2009, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, della relazione tecnica. Sollecita, quindi, il Governo a trasmettere la predetta relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI prende atto della sollecitazione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

Pag. 89

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 novembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Atto n. 279.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che il 27 ottobre 2010 era stato avviato l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra e che il seguito dell'esame del provvedimento è stato poi rinviato in quanto lo schema non era corredato della prescritta pronuncia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Avverte che il prescritto parere non è stato trasmesso, e che, pertanto, non è ancora possibile concludere l'esame dello schema di decreto. Rinvia, pertanto, il seguito del suo esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.