CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2010
405.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza.
C. 3857 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, segnala che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, nella seduta svoltasi ieri, non hanno proceduto all'esame

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e alla votazione degli emendamenti presentati, che saranno presumibilmente votati nella seduta attualmente in corso. Il testo - come risultante dagli emendamenti approvati - sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva nel pomeriggio odierno e solo domani si potrà dare conto delle modifiche eventualmente intervenute. Riterrebbe in ogni caso opportuno che la XIV Commissione si esprimesse nella seduta odierna sul testo originario, salvo riconvocarsi nella giornata di domani ed esprimere un nuovo parere ove gli emendamenti approvati risultassero di rilievo con riferimento ai profili di competenza.

Mario PESCANTE, presidente, propone dunque che la che la XIV Commissione si esprima nella seduta corrente sul testo originario del decreto-legge 187/10. Si riserva di convocare la Commissione nella giornata di domani alla luce del contenuto degli emendamenti eventualmente approvati presso le Commissioni di merito.

La Commissione concorda.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, alla luce della decisione assunta e valutati i contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) ritiene che il decreto-legge rechi alcuni interventi - come quello riguardante il settore sportivo - che appaiono largamente condivisibili, anche alla luce di episodi recenti, come i disordini accaduto presso lo stadio di Genova, che richiedono misure adeguate.
Chiede quindi chiarimenti al relatore in ordine ai contenuti dell'articolo 8 del provvedimento, che attribuisce poteri ai prefetti in materia di sicurezza urbana. Tenuto conto del fatto che in tale ambito la competenza è ordinariamente dei sindaci, occorre verificare che non vi sia una sovrapposizione di compiti e competenze, ciò che metterebbe a rischio delicati equilibri in un settore di intervento particolarmente delicato.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, precisa che l'articolo 8 stabilisce che il prefetto «dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia». Non si tratta pertanto di una sovrapposizione di compiti ma di un affiancamento.

Enrico FARINONE (PD) ringrazia il relatore per la precisazione fornita, sebbene a suo avviso la disposizione non sia del tutto chiara. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.
Nuovo testo C. 3703 Governo e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2010.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Fucci, formula una proposta di parere favorevole.

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Enrico FARINONE (PD) esprime una valutazione positiva sul provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni a tutela e garanzia delle pazienti minorenni. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia a sua volta il parere favorevole del gruppo LNP sul parere formulato, sottolineando il valore positivo delle norme di tutela dei minori.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il parere favorevole del suo gruppo sul parere formulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.
Nuovo testo C. 60 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), relatore, evidenzia che la Commissione è chiamata ad esprimere, ai fini del trasferimento in sede legislativa, il prescritto parere alla VIII Commissione Ambiente sull'ulteriore nuovo testo recante disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, come risultante dagli emendamenti approvati il 17 novembre ai fini del recepimento delle condizioni ed osservazioni espresse dalle Commissioni competenti in sede consultiva.
Ricorda, in proposito, che la XIV Commissione si è già espressa in senso favorevole sul testo precedentemente adottato.
Il provvedimento mira a definire i princìpi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza.
L'articolo 1 reca i principi e le finalità della proposta di legge, precisando che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La disciplina proposta è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale. Restano salve le competenze riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione.
L'articolo 2 definisce il campo di applicazione della legge, stabilendo che essa si applica nel caso di interventi di costruzione, ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo nonché di completamento e finitura in edilizia - denominate «attività professionali in edilizia». Tali attività potranno essere esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica, ai sensi della legislazione vigente. Sono escluse dall'applicazione della legge le attività di promozione e sviluppo di progetti immobiliari, di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali, nonché di installazione di impianti. Si specifica inoltre che l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti specificati negli articoli successivi, che devono considerarsi integrativi rispetto ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.
L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia, alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste dal provvedimento in esame.

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Gli articoli 4, 5 e 6, non modificati nel corso della seduta del 17 novembre, disciplinano rispettivamente: le qualifiche del responsabile tecnico e del responsabile per la prevenzione e la protezione, che possono coincidere in un unico soggetto a ciò designato; i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti da chi esercita la professione di costruttore edile e dal responsabile tecnico. In caso di società i requisiti devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori; i requisiti morali del responsabile tecnico.
L'articolo 7 stabilisce i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico, differenziandoli in relazione alle diverse tipologie di attività.
I programmi di apprendimento e le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico saranno definiti con apposito decreto interministeriale. Vengono specificate le materie che saranno trattate nei corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento. Le spese per l'organizzazione dei corsi e delle prove d'esame sono posti a carico dei soggetti interessati. In caso di inadempienza da parte delle regioni, viene previsto l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del Governo.
Ai sensi dell'articolo 9, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia il soggetto interessato dovrà documentare la disponibilità dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività.
L'articolo 10 specifica i compiti attribuiti alla Camera di commercio in merito: alla verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia; al controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge; al coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia; alla comunicazione alle Casse edili territorialmente competenti dell'avvenuta iscrizione. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il diritto di prima iscrizione e con un diritto annuale da corrispondere alla CCIAA.
Con l'articolo 11 si autorizzano le regioni, sentite le organizzazioni delle imprese comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, a prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che partecipano alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli articoli 12 e 13 regolano, rispettivamente, le modalità di sospensione e decadenza dall'attività, nonché il periodo transitorio di 12 mesi, nel quale la prosecuzione dell'attività delle imprese già operanti nel settore è subordinata alla comunicazione alla C.C.I.A.A. del nominativo del responsabile tecnico.
Gli articoli 14, 15 e 16, rispettivamente, stabiliscono le sanzioni amministrative (articoli 14 e 15) ed affidano ai comuni il compito di comunicare tempestivamente tutte le violazioni accertate alla CCIAA territorialmente competente (articolo 16).
L'articolo 16-bis reca la clausola di neutralità finanziaria.
Ricorda, in proposito, ai fini dell'esame della compatibilità comunitaria, che la direttiva 2005/36/CE (c.d. «direttiva qualifiche»), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, riguarda, in particolare, il riconoscimento delle professioni cosiddette «regolamentate», il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici. La direttiva si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare, quali lavoratori subordinati, autonomi o liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente

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previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.
Particolarmente rilevante risulta, poi, la direttiva 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva servizi»), che intende creare un pieno mercato interno dei servizi e nasce dall'esigenza di superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi negli Stati membri.
Per quanto riguarda la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi, la direttiva prevede disposizioni riguardanti il regime di autorizzazione all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio e le procedure da mettere in atto da parte degli Stati membri.
Circa la libera prestazione dei servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti. Ne consegue che il prestatore di servizi dovrà adeguarsi agli usi e costumi giuridici della nuova sede di lavoro. Inoltre, «lo Stato membro in cui il servizio è prestato deve assicurare il libero accesso ad un'attività di servizi e al libero esercizio della medesima sul proprio territorio».
Gli Stati membri non potranno ostacolare la libertà di esercizio nel loro territorio sulla base di requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati, o di altri requisiti tra cui l'obbligo per il prestatore di stabilirsi nel territorio dove presta il servizio, di ottenere un'autorizzazione, o di essere registrato in un albo professionale. Potranno invece applicare restrizioni per motivi legati alla sicurezza, alla pubblica sanità, alla protezione dell'ambiente e alle condizioni di lavoro.
La direttiva 2006/123/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Al riguardo, rileva che l'attività di costruttore edile, per le sue caratteristiche, appare riconducibile tra le fattispecie per le quali, in base al diritto dell'Unione europea, appare ammissibile la previsione di un albo professionale.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.20.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio.
COM(2010)517 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, rinviato nella seduta del 17 novembre 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, formula una proposta di valutazione conforme (vedi allegato 1).

Enrico FARINONE (PD) riterrebbe opportuno approfondire adeguatamente la proposta formulata.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).
COM(2010)521 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, rinviato nella seduta del 17 novembre 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, formula una proposta di valutazione conforme (vedi allegato 2).

Enrico FARINONE (PD) riterrebbe opportuno approfondire adeguatamente la proposta formulata.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra

La seduta termina alle 15.30.