CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2010
405.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti «Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato».
Audizione del Ministro della salute, prof. Ferruccio Fazio.
(Seguito dello svolgimento e conclusione).

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Giuseppe PALUMBO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda che nella seduta del 17 novembre scorso, il ministro Fazio ha svolto una relazione sui temi oggetto dell'audizione e si sono svolti alcuni interventi.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Domenico DI VIRGILIO (PdL), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, Lucio BARANI (PdL) e Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD).

Il ministro Ferruccio FAZIO interviene in replica.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza.
C. 3857 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e II il prescritto parere sulle parti di competenza del decreto-legge in esame. Il decreto-legge consta di 5 Capi e 11 articoli, che dettano disposizioni urgenti in materia di sicurezza, in cui i profili di competenza della XII Commissione, contenuti nell'articolo 9, sono piuttosto ridotti.
Passando ad una breve illustrazione del provvedimento, osserva che il Capo I (articoli 1 e 2) reca misure per gli impianti sportivi, disponendo, con particolare riferimento ai reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, il ripristino fino al 30 giugno 2013 delle disposizioni in tema di «flagranza differita» e di applicazione delle misure cautelari in deroga ai presupposti generali; si sanziona inoltre con il pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro le società sportive che impiegano cd. steward in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza. L'articolo 2 attribuisce poi ai cosiddetti steward ulteriori compiti rispetto a quelli attualmente previsti, compiti definiti come servizi ausiliari dell'attività di polizia per i quali non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego imperativo di appartenenti alle Forze di polizia, e per la definizione delle modalità di affidamento dei quali si rimanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da sottoporre a previo parere parlamentare. Il comma 4, inoltre, equipara gli steward ai pubblici ufficiali al fine dall'applicazione delle pene previste dal reato di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
Il Capo II (articoli 3-5) reca disposizioni per il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia.
L'articolo 3 introduce misure di sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, mentre l'articolo 4 integra la composizione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, con un magistrato designato dal Ministro della

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giustizia per tutte le volte in cui la Commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati. L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) con il compito di predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero.
Osserva, poi, che il Capo III (articoli 6 e 7) reca disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'articolo 6 reca norme di interpretazione e attuazione dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti. Accanto a norme che delineano l'efficacia temporale delle suddette disposizioni, l'articolo 6 precisa le modalità di utilizzo di conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, specificando inoltre che per alcune ipotesi l'uso di strumenti di pagamento diversi dal bonifico è autorizzato a condizione che siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. L'articolo 7 detta norme interpretative sui alcuni dei punti più complessi relativi alla tracciabilità finanziaria negli appalti ed integra il relativo sistema sanzionatorio. Con riferimento alle norme contenute in tale capo, la relazione illustrativa evidenzia la necessità di un'univoca interpretazione e di specifici chiarimenti, richiesti soprattutto dalle categorie imprenditoriali e dal sistema economico-finanziario, in ordine all'applicazione di talune norme sulla tracciabilità introdotte con il Piano mafie.
Il Capo IV (articoli 8 e 9) detta disposizioni in materia di sicurezza urbana. L'articolo 8 prevede che il prefetto dispone tutte le misure necessarie al concorso delle forze di polizia per dare attuazione alle ordinanze adottate dai sindaci, mantenendo la disposizione già vigente che prevede il potere prefettizio di ispezione.
Per quanto riguarda in particolare l'articolo 9, fa presente che esso, novellando l'articolo 20 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative accessorie, introduce un'ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni siano gravi o reiterate e riguardino la materia della tutela del lavoro, dell'igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il Capo V (articolo 10) detta disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno. L'articolo 10 prevede il collocamento in disponibilità dei viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza.
L'articolo 11, infine, reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.
In conclusione, ritiene condivisibili le finalità e il contenuto del decreto-legge, la cui adozione - secondo quanto affermato nella relazione illustrativa e precisato nelle premesse -, è legata alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, di adottare interventi mirati per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia, di adottare ulteriori misure di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e, per quanto di competenza, si apprezza in particolare la misura disposta dall'articolo 9.
Infine, si riserva di esprimere una proposta di parere dopo aver acquisito il testo risultante dagli emendamenti approvati.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti verrà trasmesso dalle Commissioni I e II al più tardi nella prima mattinata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani 25 novembre.

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Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 giugno 2010.

Carla CASTELLANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2011 Ferranti e abbinate, recante «Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», quale risultante dagli ulteriori emendamenti approvati.
In proposito ricorda che nella seduta dello scorso 23 giugno la Commissione aveva avviato l'esame in sede consultiva del testo unificato del provvedimento, senza tuttavia giungere all'espressione del parere di competenza. Successivamente la Commissione giustizia ha ulteriormente modificato il testo e su questa ultima stesura ha chiesto alla Commissione di esprimere il parere di competenza.
Al riguardo, fa presente che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame novella l'articolo 275 del codice di procedura penale, sostituendo il comma 4. La nuova formulazione del comma 4 prevede che, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente (nel testo precedente l'età massima della prole era fissata in tre anni), ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni. Rispetto al testo precedente è venuta meno la distinzione tra prole di età inferiore ai tre anni (per la quale era comunque disposta la custodia cautelare della madre in casa famiglia protetta ad eccezione di particolari gravi delitti di mafia) e prole di età compresa tra i 3 e i 10 anni (per i quali le eccezioni alla custodia cautelare in casa famiglia protetta della madre erano legate ad esigenze cautelari di eccezionale rilevanza); altra modifica riguarda l'istituto della casa famiglia protetta, espressamente previsto per i casi citati mentre il nuovo testo si limita a prevedere l'impossibilità di disporre la custodia cautelare in carcere per la madre di prole di età non superiore ai sei anni.
Il successivo comma 2 novella l'articolo 284 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto degli arresti domiciliari, aggiungendo l'istituto della casa famiglia protetta. Il testo novellato prevede quindi che con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza, ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.
Il comma 3 introduce l'articolo 285-bis del codice di procedura penale, al fine di prevedere la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri. Parzialmente modificato - sebbene sostanzialmente analogo nelle finalità - è anche l'articolo 2 del disegno di legge in esame che disciplina le visite al minore infermo. Il nuovo testo introduce l'articolo 21-ter alla legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), anziché novellare l'articolo 30. Il nuovo articolo 21-ter stabilisce che, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, o in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi, con le

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cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. La condannata, l'imputata o internata madre di un bambino di età inferiore ad anni dieci, anche se con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.
Ricorda, poi, che il successivo articolo 3, novellando l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, relativo alla detenzione domiciliare, prevede di aggiungere tra le strutture presso le quali poter espiare la pena detentiva accanto alla propria abitazione e ad altri luoghi pubblici di cura, assistenza ed accoglienza, anche le case famiglia protette. Il comma 2 novella poi l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo che la detenzione di un terzo della pena o di almeno 15 anni può essere espiata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste pericolo di commissione di ulteriori delitti o pericolo di fuga, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, dette madri possono espiarla in case di accoglienza allo scopo realizzate.
L'articolo 4 del testo unificato in esame demanda ad un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione delle caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette. Si prevede, inoltre, che il medesimo Ministro possa individuare, sulla base delle caratteristiche fissate nel suddetto decreto, strutture gestite da enti pubblici o privati che siano idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette, potendo stipulare con i medesimi apposite convenzioni.
Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, osserva che le stesse finalità del provvedimento, volto ad assicurare la vicinanza della madre detenuta (o, in sua assenza, del padre detenuto) ai minori, specie se malati, rivestono un elevato valore sociale. Preannuncia pertanto la proposta di esprimere un parere favorevole, riservandosi tuttavia di formalizzarla al termine del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.
Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione (Ambiente e territorio) il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 60 Realacci e abbinate, recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, quale risultante dagli ulteriori emendamenti approvati.
Al riguardo, dopo aver fatto presente che la Commissione aveva già espresso un parere favorevole sul testo precedentemente trasmesso, osserva che le norme che investono materie di competenza della Commissione - l'articolo 4 relativo alla figura del responsabile tecnico di nuova introduzione e del responsabile per la prevenzione e la protezione, l'articolo 6 sui requisiti morali del responsabile tecnico, l'articolo 8 sui corsi di apprendimento per responsabili tecnici che debbono riguardare

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anche la materia della salute e sicurezza sul lavoro e della prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, e l'articolo 11 che stabilisce che le regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-bis e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - non sono state sostanzialmente modificate.
Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.15.

5-03351 Livia Turco: Centro nazionale trapianti e applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Anna Margherita MIOTTO (PD), cofirmataria dell'interrogazione, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Ricorda che, immediatamente dopo l'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, il ministro della salute aveva assicurato che i tagli relativi alle spese per il personale assunto con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, non avrebbero in alcun modo interessato il Centro nazionale trapianti. La risposta fornita ha invece confermato che le riduzioni di spesa previste dal decreto-legge n. 78 del 2010 si applicano anche al Centro nazionale trapianti che sarà in questo modo privato di professionalità essenziali per uno dei settori più delicati del servizio sanitario nazionale.

5-02992 Gozi: Risultati della gestione dell'influenza A/N1H1 e gruppo di lavoro per il nuovo piano nazionale vaccini.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Sandro GOZI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che giudica parziale: se, da un lato, infatti si potranno verificare eventuali situazioni di conflitto di interesse relativamente ai membri dei gruppi di lavoro, dall'altro, non sono stati forniti elementi in merito alla posizione che il Governo italiano intende assumere nelle diverse sedi europee. Sottolinea che la gestione dell'influenza A/H1N1 nell'inverno 2009-2010 ha sollevato molte perplessità sia per lo spreco di denaro pubblico sia per un ingiustificato allarme sui paventati effetti di una pandemia.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.25.

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Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.
Nuovo testo C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2010.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sul nuovo testo del disegno di legge C. 3703 Governo, adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre il parere della Commissione Giustizia non è ancora stato trasmesso.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, preannuncia che le osservazioni formulate nella premessa del parere della V Commissione Bilancio, che evidenziano la necessità di apportare alcune correzioni forma all'articolo 1, comma 7, e all'articolo 3, comma 6, potranno essere recepite in sede di coordinamento formale del testo. Inoltre, in considerazione della specificità e dell'urgenza di approvare il provvedimento in titolo, riterrebbe opportuno che la Commissione avvii le procedure per richiederne alla Presidenza della Camera il trasferimento alla sede legislativa.

Giuseppe PALUMBO, presidente, alla luce della possibilità prospettata dal relatore, chiede ai rappresentanti dei gruppi in Commissione di esprimersi sulla richiesta dalla medesima avanzata di avviare le procedure per il trasferimento alla sede legislativa. Ricorda peraltro che, poiché il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 26 novembre, ove l'unanimità dei gruppi o più dei quattro dei quinti dei membri della Commissione non fosse d'accordo sulla richiesta di trasferimento di sede, la Commissione dovrebbe procedere con il conferimento del mandato al relatore a riferire in Aula al massimo entro la giornata di domani.

Anna Margherita MIOTTO (PD) si riserva di esprimere la posizione del proprio gruppo sulla proposta testé formulata dal relatore in una prossima seduta. Con l'occasione chiede che il seguito dell'esame sia rinviato alla seduta di domani.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), a nome del proprio gruppo, manifesta un orientamento favorevole sulla proposta di trasferimento dell'esame in sede legislativa che consentirà di approvare velocemente un provvedimento essenziale per la salute delle donne.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea la necessità di approvare velocemente un provvedimento che interviene su una materia ancora scarsamente regolata e che rappresenterebbe una svolta culturale del paese nei confronti di temi delicati quali quelli che riguardano il corpo della donna. Il suo gruppo pertanto è favorevole al trasferimento alla sede legislativa.

Antonio PALAGIANO (IdV), pur manifestando il proprio orientamento favorevole al trasferimento dell'esame in sede legislativa, si riserva di esprimere la posizione del proprio gruppo nella prossima seduta.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime un vivo ringraziamento alla Commissione per il prezioso lavoro svolto nell'elaborazione del nuovo testo. Ritiene si tratti di un provvedimento tecnico che dovrebbe trovare il consenso trasversale di tutti i gruppi politici. Si propone, infatti, un diverso approccio culturale al settore della chirurgia plastica in ambito estetico che, peraltro, interessa in modo rilevante la valutazione dello screening in donne con protesi mammaria. Dichiara, quindi, di essere favorevole al trasferimento dell'esame alla sede legislativa anche perché l'ambito più specifico della Commissione di merito consente, a suo avviso, una

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trattazione più appropriata di un tema delicato che riguarda intimamente gli aspetti connessi alla femminilità.

Giuseppe PALUMBO, presidente, alla luce degli interventi svolti, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che verrà convocata per la giornata di domani.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 9 giugno 2010.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il Comitato ristretto, in esito ai suoi lavori, ha elaborato una proposta di testo unificato, che invita il relatore ad illustrare.

Livia TURCO (PD), relatore, illustra la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, che propone sia adottata come testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato 3). In proposito fa presente che tutte e tre le proposte di legge all'ordine del giorno sono state prese in considerazione ai fini della predisposizione del testo unificato.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) tiene a evidenziare che il suo gruppo è favorevole alla proposta di testo unificato illustrata dal relatore ed auspica che si risolva positivamente anche la questione relativa alla copertura finanziaria degli oneri recati dalla stessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 15 dicembre 2010.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.
C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella, C. 2859 Farina Coscioni e C. 3691 Pedoto.