CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2010
405.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.35.

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Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, esprime parere contrario sulle seguenti proposte emendative, ritiene suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri non adeguatamente quantificati o coperti: Palagiano 6.17, Capitanio Santolini 6.20, Mazzarella 6.209, Ghizzoni 6.9, Palagiano 6.02, Goisis 6.0201, Latteri 7.1, Garavini 7.5, Bachelet 8.11, Capitanio Santolini 8.13, Borghesi 16.17, Borghesi 16.16, Ghizzoni 16.6, Ghizzoni 16.7, Ghizzoni 16.8, Ghizzoni 16.9, Granata 16.204, Granata 19.203, Ghizzoni 17.6, Mazzarella 17.5, Goisis 17.205, Ghizzoni 19.4, Ghizzoni 19.3, Villecco Calipari 21.13, Ghizzoni 21.200, Capitanio Santolini 21.14, Goisis 21.206, Ghizzoni 21.27, Ghizzoni 21.28, Ghizzoni 23.01, Ghizzoni 23.02, Ghizzoni 25.8, Vassallo 25.102, Goisis 25.213, gli identici emendamenti Granata 25.200, Calgaro 25.201, Ghizzoni 25.203, Ghizzoni 0.25.504.1, 25.504 della Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 25.504, osserva, peraltro, che la proposta potrebbe essere valutata favorevolmente qualora la disposizione di copertura fosse riformulata prevedendo che agli oneri per il 2011, pari a 18 milioni di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245,mentre a quelli per il 2012 e 2013, pari rispettivamente a 30 milioni di euro e a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del fondo speciale di parte corrente.
Ritiene, invece, opportuno richiedere chiarimenti al Governo in ordine all'idoneità della quantificazione della copertura sulle seguenti proposte emendative : Borghesi 6.01, Borghesi 6.03, Borghesi 6.0200, Goisis 7.8, Mazzarella 8.200, Vassallo 8.8, Ghizzoni 8.10, Mazzarella 8.12, Calgaro 8.201, Mazzarella 11.3, Latteri 11.1, Capitanio Santolini 11.2, Naccarato 11.200, Ghizzoni 15.1, Ghizzoni 15.01, Ghizzoni 16.11, Latteri 17.3, Beltrandi 17.200, Della Vedova 17-bis.200, Nicolais 17-bis.202, Madia 19.200, Madia 19.5, Calgaro 19.202, Calgaro 19.204, Ghizzoni 19.2, Ghizzoni 20.3, Calgaro 20.203, Ghizzoni 21.32, Ghizzoni 21.33, Gozi 21.21, Mazzarella 21.204, Ghizzoni 21.24, Lettieri 21.3, Ghizzoni 21.8, Osvaldo Napoli 21.207, Ghizzoni 21.208, Ghizzoni 21.19, Antonino Russo 21.30, Calgaro 21.205, Ghizzoni 21.209, Palagiano 22.1, Palagiano 22.2, Lenzi 22.201, Palagiano 22.4, Palagiano 22.3, Stasi 22.200, Ghizzoni 0.23.500.1, Ghizzoni 24.03, Ghizzoni 24.0204, Ghizzoni 25.205, Reguzzoni 25.24, Capitanio Santolini 25.103, Capitanio Santolini 25.202, Goisis 25.211, Bocchino 25.15, Bocchino 25.16, Ghizzoni 25.10, Vignali 25.209, Ghizzoni 25.212 e Ceccuzzi 25.215.
Con riferimento all'emendamento 23.500 della Commissione, fa presente che la proposta emendativa ripropone la disposizione del comma 2-bis dell'articolo 23 del testo elaborato dalla Commissione di merito, volta a dirimere un contenzioso in atto stabilendo la retribuzione spettante agli ex lettori di madre lingua straniera che hanno instaurato un nuovo rapporto di lavoro quali collaboratori esperti linguistici e sulla quale la Commissione bilancio aveva espresso parere di semplice contrarietà. Al riguardo, segnala che la relazione tecnica allegata alla proposta emendativa predisposta dal Ministero competente esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri dalle disposizioni in esame. Inoltre una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato ha confermato la portata non onerosa dell'emendamento. Su tale aspetto appare sufficiente una conferma da parte del Governo.

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Per quanto attiene all'emendamento 25.502 della Commissione, osserva che la proposta emendativa reca misure in materia di riconoscimento del servizio prestato da alcune categorie di personale universitario, prevedendo un onere di 340 mila euro annui a decorrere dal 2011, ai quali si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 370 del 1999. Al riguardo, considerato che la proposta emendativa è accompagnata da una relazione tecnica, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che quantifica gli oneri indicati dalla norma, ritiene sufficiente acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'idoneità della relativa copertura.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore ad eccezione dell'emendamento 25.504, relativamente al quale concorda sulla possibilità di una riformulazione nei termini prospettati, pur sottolineando che sarebbe preferibile individuare una copertura relativa al biennio 2011-2012, anziché triennale come proposto dal relatore. Conferma, inoltre, che gli emendamenti 23.500 e 25.502 non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di voler riconsiderare le valutazioni espresse sugli emendamenti Vassallo 8.8 e Ghizzoni 21.24. Osserva, infatti, che l'emendamento Vassallo 8.8, consentendo che gli oneri per l'incremento degli stipendi possano superare solo del 5 per cento i risparmi conseguiti con il decremento dei medesimi stipendi, ha la finalità di limitare gli incrementi di spesa. Per quanto attiene all'emendamento Ghizzoni 21.24, ritiene che, al fine di meglio garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potrebbe introdursi una specifica clausola di invarianza.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, osserva che l'emendamento Vassallo 8.8 non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, in quanto contiene un preciso limite agli incrementi stipendiali. Chiede, inoltre, le ragioni della contrarietà espressa sull'emendamento Ghizzoni 8.10, osservando che la copertura finanziaria prospettata può ritenersi adeguata.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento alle valutazioni espresse relativamente alle proposte emendative richiamate, fa presente che esse hanno carattere tecnico e sono dovute alla imprecisione delle quantificazioni ed all'inidoneità delle coperture.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede quali siano le ragioni per il parere contrario sugli articoli aggiuntivi Borghesi 6.01, 6.03 e 6.0200, che, a suo avviso, recano le necessarie coperture.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ritiene che tali emendamenti, in ragione della complessità dei contenuti e dell'ammontare degli oneri da essi previsti, andrebbero corredati da una relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con il relatore in merito all'opportunità di acquisire una relazione tecnica sugli articoli aggiuntivi richiamati dall'onorevole Cambursano.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede come mai analoghe coperture siano state giudicate idonee in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità per il 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel rilevare che gli articoli aggiuntivi Borghesi 6.01 e 6.03 mancano anche della necessaria quantificazione degli oneri, ribadisce la opportunità di acquisire una relazione tecnica.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di chiarire il significato del parere relativo all'emendamento 25.504 della Commissione.

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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che sarebbe stato meglio individuare una copertura relativa al biennio 2011-2012, ma, considerato che la copertura proposta dal relatore appare comunque valida tecnicamente, si rimette alla Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che, non corrispondendo l'emendamento a effettive priorità dell'università, se la copertura è problematica sarebbe meglio esprimere un parere contrario anziché individuare soluzioni finanziarie alternative.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, avverte che la Commissione ha trasmesso gli emendamenti 25.506 e 25.505. Relativamente alla prima proposta emendativa, ritiene necessario condizionare il parere favorevole ad una riformulazione nel senso di escludere l'indicazione puntuale di somme a valere sulla legge di stabilità che è all'esame del Senato e quindi non ancora in vigore, mentre sull'emendamento 25.505 non ritiene di formulare osservazioni. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative riferite agli articoli da 6 a 25, contenute nel fascicolo n. 2 e gli emendamenti 25.505 e 25.506 della Commissione, al disegno di legge C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che il disegno di legge C. 3687-A venga approvato in via definitiva successivamente all'approvazione in via definitiva della legge di stabilità per il 2011;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 25.504, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sostituire le parole da: Al relativo onere fino alla fine del comma con le seguenti: Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 30 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 25.506, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sostituire le parole da: A valere fino a 2013 con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università dalla legge di stabilità per il 2011, è utilizzata;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 6.9, 6.17, 6.20, 6.209, 7.1, 7.5, 7.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.200, 8.201, 11.1, 11.2, 11.3, 11.200, 15.1, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.11, 16.16, 16.17,

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16.204, 17.3, 17.5, 17.6, 17.200, 17.205, 17-bis.200, 17-bis.202, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.200, 19.202, 19.203, 19.204, 20.3, 20.203, 21.3, 21.8, 21.13, 21.14, 21.19, 21.21, 21.27, 21.28, 21.30, 21.32, 21.33, 21.200, 21.204, 21.205, 21.206, 21.207, 21.208, 21.209, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.200, 22.201, 25.8, 25.10, 25.15, 25.16, 25.24, 25.102, 25.103, 25.200, 25.201, 25.202, 25.203, 25.205, 25.209, 25.211, 25.212, 25.213 e 25.215 e sugli articoli aggiuntivi 6.01, 6.02, 6.03, 6.0200, 6.0201, 15.01, 23.01, 23.02, 24.03 e 24.0204, e sui subemendamenti 0.25.504.1 e 0.23.500.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto».

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario dell'Italia dei Valori sulla proposta di parere formulata dal relatore, anche in considerazione della posizione assunta sugli articoli aggiuntivi Borghesi 6.01, 6.03 e 6.0200, che riproducono coperture già utilizzate in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità per il 2011.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede se sia stata verificata puntualmente la quantificazione degli oneri derivanti dagli emendamenti 25.504 e 25.506 della Commissione, osservando come tali proposte riprendano i contenuti di disposizioni contenute nel testo elaborato dalla Commissione cultura, le quali tuttavia stanziavano un ammontare di risorse assai più consistente. Chiede, quindi, come sia possibile prevedere una riduzione degli oneri a fronte di disposizioni analoghe.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Cambursano, ribadisce che, malgrado le valutazioni rese in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità, ad una valutazione più approfondita le coperture individuate non possono essere accolte in assenza di una relazione tecnica, sottolineando peraltro come per gli articoli aggiuntivi Borghesi 6.01 e 6.03 manchi anche la relativa quantificazione degli oneri. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Ghizzoni sull'emendamento della Commissione 25.504, precisa di aver proposto una copertura triennale mentre il Governo ha inteso rimettersi alla Commissione. Con riferimento all'emendamento della Commissione 25.506 ricorda di aver proposto un riferimento al disegno di legge di stabilità in corso di approvazione.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede preliminarmente al relatore e al rappresentante del Governo di voler chiarire quali siano gli interventi finanziati a valere sulle risorse riferibili all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245. In ogni caso, osserva come con la condizione riferita all'emendamento 25.504 del relatore rappresenti una sensibile innovazione rispetto alla prassi finora seguita dalla Commissione bilancio, sottolineando che solitamente la Commissione si limita a valutare le coperture finanziarie contenute nei provvedimenti esaminati senza prospettare ipotesi alternative di copertura. Ritiene, infatti, che l'individuazione di una diversa copertura rappresenti una scelta politica, che, pertanto, deve essere operata dalla Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come la proposta di parere sia ispirata allo spirito collaborativo verso la Commissione di merito, che peraltro caratterizza l'operare della Commissione. Anche in passato, in più di un'occasione, la Commissione ha corretto le coperture finanziarie contenute in provvedimenti o proposte emendative predisposte dalle Commissioni di merito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che l'autorizzazione di spesa della quale si prevede la riduzione riguarda spese rimodulabili previste nella

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tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010, relative peraltro allo stato di previsione dello stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce come non rientri nella prassi seguita dalla Commissione la formulazione di condizione che prevedano modalità di copertura finanziaria alternative rispetto a quelle individuate dalla Commissione di merito, osservando come la scelta in ordine all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate alla legge 7 agosto 1990, n. 245, avrebbe potuto essere operata dal Governo nell'ambito del disegno di legge di stabilità. Al riguardo, preso atto di quanto osservato dal relatore e dal presidente in ordine allo spirito collaborativo che ispira la proposta di parere testé formulata, ritiene che non sia opportuno che la Commissione in questa fase formuli una condizione riferita all'emendamento 25.504 della Commissione, valutando preferibile indicare alla Commissione cultura in modo informale la nuova copertura finanziaria individuata, al fine di consentire una sua valutazione sotto il profilo politico. A suo avviso, infatti, la Commissione bilancio non dovrebbe assumersi la responsabilità di individuare una copertura finanziaria diversa da quella contenuta nell'emendamento della Commissione cultura.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea che la proposta di parere si sforza di garantire l'ulteriore corso del provvedimento e che se la Commissione di merito esprimerà parere contrario, l'Assemblea potrà comunque respingere la condizione che si intende proporre, che verrà posta in votazione come un subemendamento all'emendamento 25.504 della Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, sottolinea che la condizione riferita all'emendamento 25.504 della Commissione intende assicurare una copertura finanziaria ad un intervento che giudica meritevole di attenzione, intervenendo anche sul profilo temporale dei benefici da attribuire, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce che l'individuazione di una copertura alternativa dovrebbe essere rimessa all'apprezzamento della Commissione di merito e, in alternativa, chiede di essere messo nelle condizioni di formulare ulteriori ipotesi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dopo aver rilevato come, in questi casi, spetta comunque alla Commissione di merito decidere se uniformarsi o meno alle indicazioni della Commissione bilancio, osserva che, in caso di mancata riformulazione, ovvero di reiezione della condizione che si intende proporre, il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 25.504 della Commissione cultura non potrebbe che essere contrario.

Massimo VANNUCCI (PD), nel concordare con le osservazioni dell'onorevole Baretta, sottolinea come si potrebbe anche ricorrere ad un taglio lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore tiene conto del lavoro svolto in questi giorni dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ha valutato sotto il profilo tecnico la copertura finanziaria proposta e costituisce una sintesi tra diverse esigenze emerse anche in ambito parlamentare. Nel ribadire che per il Ministero dell'economia e delle finanze sarebbe preferibile limitare la portata dell'intervento ad un solo biennio, osserva tuttavia che la condizione proposta dal relatore tiene conto di esigenze prospettate nel corso dell'esame parlamentare. Rilevando che l'estensione dell'intervento al 2013 appare sostenibile sotto il profilo tecnico, si rimette alla Commissione per la valutazione della condizione proposta dal relatore, segnalando che - qualora essa non venisse recepita - il parere sull'emendamento

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25.504 non potrebbe che essere contrario. In ogni caso, nell'osservare che non sarebbe la prima volta nella quale la Commissione bilancio propone una copertura finanziaria diversa da quella individuata dalla Commissione di merito, sottolinea come la condizione elaborata dal relatore rappresenti un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che, se la Commissione non concorda sul metodo proposto, ritiene preferibile evitare di inserire nel parere la condizione proposta dal relatore sull'emendamento 25.504 e limitarsi all'espressione di un parere contrario.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce l'opportunità di informare, per le vie brevi e prima della formalizzazione del parere, la VII Commissione della soluzione prospettata al fine di verificare una sua condivisione sulla medesima.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, prendendo atto dell'esito del dibattito riformula la proposta di parere (vedi allegato 1), riservandosi di formulare una proposta di parere sull'emendamento 25.504 in una successiva occasione.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, nella seduta del 5 ottobre 2010, la Commissione aveva deliberato di richiedere il trasferimento del nuovo testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati (vedi allegato 2) in sede legislativa, facendo tuttavia presente che il Governo non ha ancora dato l'assenso al predetto trasferimento di sede ed i gruppi rappresentati in Commissione non hanno manifestato il proprio assenso nei termini richiesti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Avverte quindi che, in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di prevedere una nuova seduta in sede referente, al fine di verificare l'opportunità di introdurre talune modifiche al testo del provvedimento, che sembrerebbero ampiamente condivise, nonché le modalità con le quali proseguire l'iter dello stesso.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, rileva, anche alla luce del dibattito svoltosi in precedenza, nonché dei contatti assunti per le vie brevi, come sia emersa la volontà comune di sopprimere le disposizioni in materia di fondazioni bancarie, che incidono sul settore del volontariato. Deposita quindi gli emendamenti 4.4 e 5.3 (vedi allegato 3), riferiti al testo risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2010e ne illustra il contenuto e le finalità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate dal relatore.

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La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.4 e 5.3 del relatore.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, ritiene che sia possibile avviare le procedure per il trasferimento in sede legislativa del nuovo testo del provvedimento come modificato nella seduta odierna.

La Commissione delibera di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.
Nuovo testo C. 3703 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel richiamare le considerazioni svolte nella seduta di ieri dal sottosegretario Casero, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della salute (vedi allegato 4).

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3703, recante istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
le risorse che il Ministero della salute prevede di destinare alle attività di sviluppo e gestione del Registro nazionale degli impianti protesici mammari, di cui al comma 8 dell'articolo 1, sono state quantificate in euro 423.000 per il primo anno e in euro 208.000 a regime;
tali esigenze finanziarie trovano copertura utilizzando quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati al Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 409, lettere c) e d), della legge n. 266 del 2005, dalle aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici in relazione alla spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione verso gli operatori professionali;
le risorse rivenienti dai predetti contributi sono state pari a circa 7 milioni di euro per l'anno 2009 e tale importo può ritenersi costante anche per gli anni successivi;
rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, che il regolamento ivi richiamato è quello di cui al comma 8 del medesimo articolo 1 e

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di chiarire, all'articolo 3, comma 6, che le verifiche ivi richiamate sono quelle del comma 5 del medesimo articolo 3;
nel presupposto che l'istituzione e la tenuta dei registri di cui agli articoli 1 e 3 si inserisca in un sistema già operante a livello centrale e regionale e costituisca sostanzialmente una funzione già svolta dalle strutture territoriali per analoghi registri, non comportando, pertanto, maggiori oneri per spese di personale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004.
C. 3835 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, già approvato dal Senato, che autorizza la ratifica della Convenzione tra Italia e Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, sottolineando come la Convenzione rivesta un valore strategico, in considerazione dei rapporti commerciali esistenti tra i due Paesi.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva preliminarmente che, per gli articoli 9, 15 e 17, la relazione illustrativa e la relazione tecnica non chiariscono quale sia la normativa attualmente applicata nei rapporti fra i due Stati. La relazione tecnica, infatti, fa riferimento alla Convenzione tra Italia e URSS per evitare le doppie imposizioni, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge n. 311 del 1988, ma tale disciplina è indicata esclusivamente in relazione agli articoli 10, 11 e 12. Con riferimento all'articolo 8, relativo alla navigazione marittima e aerea, osserva che la relazione tecnica fa riferimento agli accordi del 1971 e del 1975 tra Italia ed Unione Sovietica in ordine ai trasporti nei predetti settori e afferma che con l'articolo 8 «tali Accordi nei confronti dell'Azerbaigian sono sostituiti dalla presente Convenzione». Rileva che la mancata esplicitazione della normativa attualmente operante per il trattamento fiscale di alcuni dei redditi in esame non consente di individuare la portata applicativa e il possibile impatto finanziario della nuova disciplina. In proposito ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento, al fine di precisare puntualmente, con riferimento alle singole disposizioni della Convenzione, quale sia il rapporto fra il nuovo regime e quello attualmente in vigore fra i due Stati.
Con riferimento all'articolo 6 della Convenzione, che disciplina la tassazione dei redditi immobiliari, osserva che gran parte dell'interscambio fra Italia e Azerbaigian riguarda le attività connesse allo sfruttamento delle risorse naturali e che andrebbe chiarito se parte dei redditi ricavati da tale settore possano essere, in base alla nuova disciplina, sottratti alla tassazione in Italia. Precisa che l'entrata in vigore della norma in esame non sembrerebbe determinare apprezzabili effetti finanziari, tenuto conto che nell'area del Caucaso le imprese italiane operanti nel predetto settore erogano pagamenti per concessioni di sfruttamento, piuttosto che realizzare ricavi. Non appare chiaro, tuttavia, se nell'ambito del medesimo settore sussistano attività di investimento collaterali, in costruzioni o in infrastrutture, i cui ricavi siano stati sottoposti - prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina - alla tassazione italiana. Quanto all'articolo 7, relativo agli utili delle imprese, richiamando quanto emerso nel corso del dibattito

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in Senato, segnala che la relazione tecnica non considera la possibile perdita di gettito derivante, in base alla nuova normativa, dall'imputazione ad una stabile organizzazione delle attività, svolte da imprese italiane in Azerbaigian, che nella vigente normativa sono escluse dalla fattispecie di «rappresentanza permanente». Osserva che attualmente i relativi redditi sono imponibili in Italia, mentre con il nuovo regime sarebbero tassati nell'altro Stato contraente, rispetto a quello di residenza dell'impresa. Ritiene, quindi, opportuno acquisire elementi volti ad escludere che si producano effetti apprezzabili di gettito. Con riferimento agli articoli 8 e 9 della Convenzione, che disciplinano la navigazione marittima ed aerea e le imprese associate, rilevato che nella relazione tecnica non viene esplicitato il rapporto fra la disciplina in esame e la normativa attualmente applicata per il trattamento fiscale degli utili delle imprese associate, prende atto della valutazione contenuta nella stessa relazione tecnica di una presumibile assenza di effetti di gettito derivanti dalla nuova disciplina. Riguardo all'articolo 10, relativo alla tassazione dei dividendi, osserva che, come affermato dal Governo durante l'esame presso il Senato, non sono disponibili informazioni circa gli eventuali flussi in entrata destinati a residenti italiani. Ricorda che, pur in assenza di tali elementi, il Governo ha comunque precisato che dall'entrata in vigore della nuova disciplina non dovrebbero discendere effetti rilevanti. In proposito ritiene opportuno acquisire una conferma in tal senso dal Governo. Quanto all'articolo 11, relativo agli interessi, osserva che la relazione tecnica non considera l'eventualità che il gettito derivante dalla tassazione di interessi corrisposti a beneficiari italiani possa modificarsi a seguito della tassazione alla fonte, nel caso in cui gli interessi siano riconducibili ad una stabile organizzazione o ad una base fissa in Azerbaigian detenuta dai beneficiari. Tale aspetto potrebbe invece comportare modifiche al trattamento fiscale degli interessi percepiti da imprese italiane operanti nel settore del credito, in connessione ad attività economiche insediate in territorio azero. Con riferimento all'articolo 12 della Convenzione, che disciplina i canoni, rileva che, analogamente a quanto già segnalato per i due articoli precedenti, la relazione tecnica non considera l'eventualità che il gettito derivante dalla tassazione di canoni corrisposti a beneficiari italiani possa modificarsi nel caso in cui i canoni stessi siano riconducibili ad una stabile organizzazione o ad una base fissa in Azerbaigian detenuta dai beneficiari. In ordine all'articolo 14, relativo alle professioni indipendenti, ritiene necessario un chiarimento in merito al paragrafo 1, lettera b), che nella versione inglese del testo qualifica il termine di 183 giorni all'anno come periodo minimo di permanenza nello Stato di attività, diverso dallo Stato di residenza del professionista, mentre nella versione italiana fa riferimento, per la medesima disposizione, ad «un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi». Precisa che tale chiarimento appare necessario al fine di individuare il trattamento fiscale dei redditi in questione. Con riferimento, in particolare, alla tassazione dei redditi provenienti da un'eventuale base fissa dislocata nell'altro Stato contraente rispetto a quello di residenza dei soggetti interessati, segnala che la relazione tecnica non considera gli eventuali redditi percepiti in Azerbaigian da professionisti italiani, che potrebbero ricadere, in base alla nuova Convenzione, in un regime fiscale modificato, con effetti finanziari non precisati. Osserva, inoltre, che durante l'esame del provvedimento presso il Senato il Governo ha affermato di non essere in possesso di elementi utili per la determinazione dei redditi eventualmente percepiti in Azerbaigian da residenti italiani. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire una valutazione in ordine alla presumibile consistenza dei flussi finanziari interessati dalla norma in esame. Quanto all'articolo 15, che disciplina la tassazione dei redditi da lavoro subordinato, osserva che la relazione illustrativa e la relazione tecnica non chiariscono quale sia la normativa attualmente

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applicata per il trattamento fiscale dei redditi da lavoro subordinato. Nel caso in cui tale normativa fosse contenuta nell'articolo 9 della Convenzione tra Italia e URSS per evitare le doppie imposizioni, rileva che, rispetto alla disciplina vigente, l'articolo in esame, pur mantenendo il principio generale in base al quale i salari devono essere tassati nel Paese in cui l'attività di lavoro dipendente viene prestata, introduce alcune innovazioni che sembrano ridurre i casi in cui tali redditi possono essere invece tassati nel Paese di residenza del lavoratore. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire elementi circa gli importi che, sulla base delle modifiche introdotte con l'articolo in esame, potrebbero essere sottratti alla tassazione italiana e rientrare nell'ambito impositivo dell'Azerbaigian. In ordine all'articolo 17 della Convenzione, relativo alle attività artistiche e sportive, ribadisce quanto già in precedenza osservato con riferimento agli articoli 9 e 15 circa la mancata esplicitazione della normativa attualmente applicata per il trattamento fiscale dei redditi in esame e, di conseguenza, circa l'assenza di elementi che consentano di individuare la portata applicativa e il possibile impatto finanziario della disciplina in esame. Al riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'incidenza trascurabile sul gettito erariale delle remunerazioni da attività artistiche e sportive o altre esibizioni pubbliche svolte in Azerbaigian.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame al fine di effettuare un ulteriore approfondimento sulle questioni sollevate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.
C. 3836 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge che autorizza la ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni, già approvato dal Senato.
Per quanto attiene ai profili relativi alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 9, che disciplina le imprese associate, osserva che le norme introducono una fattispecie che consente, seppur attraverso lo svolgimento di una procedura amichevole, la rettifica, sembrerebbe in diminuzione, all'importo dell'imposta applicata sugli utili in uno degli Stati contraenti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca indicazioni circa i possibili effetti finanziari della disposizione in esame.
Quanto all'articolo 10, relativo ai dividendi, rileva la correttezza della quantificazione in base ai dati ed alle ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 13 della Convenzione, che disciplina gli utili di capitale, osserva che il differimento del momento impositivo è suscettibile di determinare, nel breve periodo, effetti finanziari non quantificati dalla relazione tecnica. Osserva, peraltro, che nel lungo periodo il gettito risulta invariato dal momento che il minore incasso dovuto al differimento del pagamento di imposte ad anni successivi è compensato dal pagamento di imposte il cui differimento è stato disposto in anni precedenti. Quanto all'articolo 15, che disciplina la tassazione dei redditi da lavoro subordinato, rileva che la modifica introdotta nel testo della Convenzione dovrebbe riguardare il personale di bordo di compagnie aventi la sede della direzione effettiva

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in Italia, la cui remunerazione sia di fatto erogata da soggetti residenti in Canada. Pur considerando l'oggettiva difficoltà di individuare l'ammontare di tali compensi, che sarebbe sottratto ad imposizione in Italia, ritiene opportuno fornire indicazioni quantitative volte a valutare, almeno in linea di massima, la portata del fenomeno. Sull'articolo 18 della Convenzione, relativo alla tassazione delle pensioni, ritiene opportuno, pur in presenza dell'impossibilità di pervenire ad una stima puntuale degli effetti finanziari, acquisire una quantificazione di massima dei presumibili effetti di gettito, basata sull'adozione di ragionevoli ipotesi circa la distribuzione per ammontare annuo dei trattamenti pensionistici erogati. A suo avviso, tale chiarimento appare necessario anche in considerazione del non irrilevante ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici sui quali le modifiche introdotte dalla Convenzione andranno ad incidere. Segnala che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione circa gli effetti di gettito derivanti dal trattamento fiscale riservato dalla Convenzione ai pagamenti di carattere non periodico. Con riferimento all'articolo 19, relativo alle funzioni pubbliche, osserva che, sulla base di quanto affermato dalla relazione illustrativa, la modifica dovrebbe determinare effetti positivi per l'Italia, data la maggiore presenza di contrattisti presso le sedi diplomatiche italiane in Canada. Quanto, infine, all'articolo 28, che disciplina l'entrata in vigore della Convenzione, rileva che l'ipotesi prefigurata dalla relazione tecnica circa la modulazione temporale delle minori entrate per cassa appare superata in relazione ai tempi di approvazione del disegno di legge, presentato in Parlamento nel luglio 2010. In proposito segnala che, ove si provvedesse allo scambio degli strumenti di ratifica entro il 2010, l'effetto di cassa indicato dalla relazione tecnica in riferimento ai rimborsi relativi a tale anno si determinerebbe integralmente negli esercizi successivi. Con riferimento ai profili di copertura relativi all'articolo 3, fermo restando quanto in precedenza osservato relativamente ai profili di quantificazione, rileva che la clausola di copertura fa riferimento ai fondi speciali relativi al triennio 2010-2012, essendo il provvedimento già approvato in prima lettura dal Senato. In ordine alle risorse utilizzate a copertura, osserva che, relativamente all'anno 2010, l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità. Con riferimento agli anni 2011 e 2012, rileva che la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di stabilità presentato in prima lettura alla Camera indica il provvedimento in esame tra le finalizzazioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, considerato che l'accantonamento di cui si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità anche per gli anni 2011 e 2012, ritiene che la clausola di copertura appaia correttamente formulata nel presupposto che tali disponibilità siano confermate nell'approvazione definitiva della legge di stabilità per il 2011 e che il provvedimento entri in vigore già nell'anno 2010. Su tali aspetti ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame al fine di effettuare un ulteriore approfondimento sulle questioni indicate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 17.45.

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Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
C. 2424 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che il testo in esame, recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010 e che, in quell'occasione, la Commissione, alla luce della nuova relazione tecnica trasmessa dal Governo, ha espresso parere favorevole formulando alcune condizioni volte al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. fa presente che le condizioni sono state recepite nel testo predisposto per l'Aula dalla Commissione lavoro. Fa presente che il testo all'esame dell'Assemblea recepisce, inoltre, due condizioni formulate, rispettivamente, dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione finanze. Osserva, poi, che, per finalità di copertura, al comma 1 dell'articolo 8 del presente provvedimento è previsto l'utilizzo, per gli anni 2010 e 2011 delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, mentre al comma 2 del medesimo articolo 8, sono utilizzate, a decorrere dall'anno 2012, le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al triennio 2010-2012. Al riguardo, considerato che il disegno di legge di stabilità 2011, così come approvato in prima lettura dalla Camera, reca, con riferimento, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le necessarie disponibilità ed è prevista un'apposita finalizzazione, la clausola di copertura di cui all'articolo 8, comma 2, ritiene correttamente formulata nel presupposto che nella legge di stabilità per il 2011 siano confermati gli stanziamenti necessari alla copertura degli interventi in esame. Rileva inoltre, che la previsione dell'utilizzo dei medesimi accantonamenti con riferimento al triennio 2010-2012, presuppone che la norma entri in vigore nel corso del corrente esercizio finanziario. Al riguardo, ritiene che si dovrebbe valutare l'effettiva possibilità che ciò avvenga e, eventualmente, differire all'anno 2011 l'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento, conseguentemente aggiornando la copertura finanziaria dello stesso. Con riferimento all'utilizzo delle risorse del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ritiene necessario che il Governo confermi la disponibilità delle relative risorse per gli anni 2010 e 2011. Con riferimento alle proposte emendative presentate esprime parere contrario sull'emendamento Santagata 1.5. Chiede quindi al governo chiarimenti in merito alla quantificazione ed alla copertura delle seguenti proposte emendative: Damiano 1.10; gli identici Santagata 2.2 e Paladini 2.6; Santagata 2.01 e 2.02, nonché Damiano 6.2.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce, preliminarmente, la necessità di modificare l'articolo 8, comma 3, alla luce dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. In particolare, ritiene che, al primo periodo, dopo le parole «commi 1 e 2», vengano inserite le parole «dandone conoscenza al Ministero dell'economia e delle finanze» e che, al secondo periodo, dopo le parole «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», vengano inserite le parole «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze». Con riferimento all'articolo 8, comma 1, conferma che il Fondo sociale occupazione e formazione presenta le occorrenti disponibilità, senza pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo medesimo. In ordine all'articolo 8, comma 2, osserva che l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche

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sociali risulta idonea. Concorda, inoltre, sull'opportunità di far decorrere dall'anno 2011 gli effetti del provvedimento, modificando in maniera conseguente la relativa copertura finanziaria. Esprime quindi parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) pur comprendendo le ragioni per le quali appare opportuno un rinvio all'esercizio 2011, ricorda che già a settembre erano state evidenziate carenze di copertura per il 2010 e per il 2011, mentre adesso si propone di utilizzare il fondo sociale per l'occupazione. Rileva che per il 2012 si propone di utilizzare l'accantonamento relativo al fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma ritiene ciò non corretto prima della definitiva approvazione della legge di stabilità e della legge di bilancio. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di riconsiderare l'emendamento Damiano 6.2, che consentirebbe uno sviluppo dell'occupazione con conseguenti effetti positivi per la finanza pubblica, tali da compensare la concessione dei benefici ivi previsti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che ogni allargamento dei benefici necessita comunque di idonea quantificazione e copertura, soprattutto con riferimento ai minori introiti contributivi e che, quanto agli effetti positivi per la finanza pubblica, essi andrebbero comunque dimostrati.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2424 e abb.- A, recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 8, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: proprio decreto aggiungere le seguenti: da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e con la seguente osservazione:
appare opportuno valutare l'effettiva possibilità che il provvedimento entri in vigore nel corso del corrente esercizio finanziario e, eventualmente, differire all'anno 2011 l'applicazione dello stesso, conseguentemente aggiornando la copertura finanziaria.
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.10, 2.2., 2.6 e 6.2 e sugli articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 20.50.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso cinque nuove proposte emendative approvate dal Comitato dei nove. Preliminarmente osserva che gli emendamenti 25.508 e 25.507 presentano un contenuto analogo agli emendamenti 25.504 e 25.506 già esaminati dalla Commissione bilancio nella seduta antimeridiana. In merito all'emendamento 25.504, nel rilevare la parziale inidoneità della copertura finanziaria proposta, ricorda che la Commissione aveva ritenuto, per il momento, di non esprimere alcun parere, facendo affidamento sulla riconsiderazione della proposta emendativa in questione da parte della Commissione di merito. Rileva poi che l'emendamento 25.508 supera, sotto il profilo della copertura finanziaria, le criticità presenti nell'emendamento 25.504 e ritiene possa senz'altro essere valutato favorevolmente dalla Commissione. Inoltre, con riferimento all'emendamento 25.507, rileva che lo stesso persegue le medesime finalità dell'emendamento 25.506, in merito al quale la Commissione, nel parere espresso nell'odierna seduta antimeridiana, aveva espresso una valutazione favorevole condizionata alla sostituzione della parte dell'emendamento che quantificava la quota di risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il finanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario per le università da destinare in ciascun anno del triennio 2011-2013 alla chiamata dei professori di seconda fascia, con un riferimento alla necessità di destinare quota parte di tali risorse con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'emendamento 25.507 propone invece di destinare alle predette finalità una quota delle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il finanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario per le università in misura non superiore a 13 milioni di euro per il 2011, a 93 milioni di euro per il 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Tale previsione, limitandosi ad individuare un limite massimo e non l'esatto importo da destinare alla finalità in questione, ritiene che possa essere valutata favorevolmente dalla Commissione. Considera tuttavia opportuno inserire nelle premesse del parere un presupposto volto a precisare che l'approvazione definitiva del disegno di legge in materia di università dovrà avvenire necessariamente dopo l'approvazione definitiva della legge di stabilità per il 2011. Con riferimento all'emendamento 11.600 del relatore, precisa che quest'ultimo prevede una riduzione degli importi degli interventi perequativi previsti dall'articolo 11 qualora la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità e che non sembra, pertanto, presentare criticità di carattere finanziario. Quanto, infine agli emendamenti 10.500 e 17.505, osserva che gli stessi hanno contenuto essenzialmente ordinamentale e non presentano, quindi, profili di criticità di carattere finanziario.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel prendere atto di quanto osservato dal relatore, gli chiede di voler chiarire meglio le differenze

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esistenti tra l'emendamento 25.507 della Commissione e l'emendamento 25.506, sul quale la Commissione ha espresso un parere favorevole a condizione che non si indicassero puntualmente le risorse da destinare alle assunzioni dei professori di seconda fascia a valere sulle somme stanziate dalla legge di stabilità. Osserva, infatti, che anche l'emendamento 25.507 reca l'indicazione puntuale di cifre da destinare alle assunzioni, lasciando tuttavia un maggiore margine di indeterminatezza che non garantisce l'effettiva assegnazione delle risorse. Ritiene, pertanto, scorretto richiamare l'utilizzo di risorse che saranno disponibili solo a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ribadisce che l'emendamento 25.507 non prevede una destinazione vincolante delle risorse stanziate dalla legge di stabilità, ma si limita a stabilire che una quota di tali risorse, di importo non superiore a quello specificamente indicato, sia finalizzato all'assunzione di professori di seconda fascia.

Roberto OCCHIUTO (UdC), nel richiamare l'intervento svolto dall'onorevole Baretta, sottolinea come, mentre in precedenza si era detto che non sarebbe stato possibile utilizzare a copertura la legge di stabilità non essendo stata ancora approvata dal Senato, ora si consente tale operazione, stigmatizzando tale decisione.

Amedeo CICCANTI (UdC) con riferimento all'emendamento 25.508, nel quale si fa riferimento ai fondi di riserva e speciali della missione fondi da ripartire del Ministero dell'economia e delle finanze con finalità di copertura, chiede se siano effettivamente disponibili le relative risorse.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, assicura che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reca le necessarie disponibilità. Per quanto attiene alle osservazioni formulate con riferimento all'emendamento 25.507 della Commissione, segnala che nelle premesse della proposta di parere che ha elaborato si precisa che il nulla osta è espresso nel presupposto che il disegno di legge in esame sia approvato in via definitiva successivamente all'approvazione in via definitiva della legge di stabilità per il 2011. In ogni caso, osserva che già nel parere espresso questa mattina sull'emendamento 25.506 si faceva riferimento a quota parte delle risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università dalla legge di stabilità per il 2011.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda che in un regime di bicameralismo perfetto non è possibile fare riferimento, ai fini dell'individuazione di una copertura, a risorse individuate in un disegno di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ma solo alla legislazione vigente. Ritiene fuori da ogni regola avallare una copertura con un mero richiamo nelle premesse di un parere. Osserva che la Presidenza della Camera dovrebbe valutare l'ammissibilità di tali proposte e rivolge in tal senso un appello al presidente Giorgetti. Con riferimento all'emendamento 17.505 della Commissione ,sottolinea come sia incredibile penalizzare i candidati in caso di parentela con i soggetti chiamati a votare sulla chiamata e non prevedere invece l'esclusione del diritto di voto per i membri delle Commissioni.

Michele VENTURA (PD) osserva che quanto sta accadendo in queste ore conferma come non fosse opportuno esaminare il disegno di legge di riforma del sistema universitario prima della conclusione della sessione di bilancio nei due rami del Parlamento. Osserva, infatti, che - come hanno rilevato i colleghi che lo hanno preceduto - l'emendamento 25.507 fa riferimento all'utilizzo di quota parte delle risorse stanziate dal disegno di legge di stabilità per il 2011, che tuttavia non è ancora approvato in via definitiva e potrebbe, quindi, essere modificato dell'altro

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ramo del Parlamento. Rileva, peraltro, che anche l'emendamento 25.508 della Commissione fa riferimento con finalità di copertura ad una autorizzazione di spesa determinata dalla tabella C e ad un accantonamento del fondo speciale di parte corrente determinato dalla tabella A, la cui quantificazione è determinata dalla legge di stabilità ed è pertanto suscettibile di modifica nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica. Dichiara, peraltro, di non comprendere le ragioni che spingono la maggioranza ad una evidente forzatura delle procedure consolidate, rilevando che in ogni caso il disegno di legge in esame dovrà essere esaminato nuovamente dal Senato dopo la conclusione della sessione di bilancio e, in quella sede, potrebbe subire ulteriori modifiche necessarie a coordinare il testo licenziato dalla Camera con le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che l'emendamento 25.507 della Commissione è sostanzialmente una riformulazione dell'emendamento 25.506 della VII Commissione sul quale la Commissione aveva espresso un parere favorevole condizionato al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non ritiene corretto che la Commissione di merito, anziché recepire la condizione formulata, riproponga in termini sostanzialmente analoghi la proposta emendativa, aggirando il parere espresso dalla Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento all'emendamento 25.507, premettendo che le valutazioni in ordine all'ammissibilità della proposta emendativa spettano alla Presidenza della Camera, osserva che esso non presenta profili problematici per quanto attiene alla copertura finanziaria, dal momento che esso non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non costituisce un'autorizzazione di spesa, ma si limita a finalizzare una quota di uno stanziamento previsto nel disegno di legge di stabilità, limitandosi ad indicare l'importo massimo di tale quota. Alla luce di queste premesse, ritiene quindi che il richiamo della legge di stabilità, non ancora approvata in via definitiva dalle Camere, possa giudicarsi improprio o inelegante, ma non determini l'emergere di profili problematici di carattere finanziario tali da giustificare l'espressione di un parere contrario. Ribadisce, infatti, che le cifre indicate nell'emendamento non costituiscono una copertura finanziaria, ma indicano solo il limite massimo della quota da destinare alle assunzioni.

Roberto OCCHIUTO (UdC) chiede al relatore di richiamare le argomentazioni testé svolte dal presidente nel parere da sottoporre al voto della Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che non vi sono le condizioni per esprimere un parere favorevole sull'emendamento 25.507, in quanto la mancata approvazione definitiva del disegno di legge di stabilità rende incerta la copertura finanziaria della proposta emendativa. Ritiene che la Commissione dovrebbe prendere atto della evidente forzatura delle prassi consolidate che si sta verificando e decidere di non esprimere un parere su tale proposta, sottoponendo alla Presidenza della Camera la valutazione della situazione che si sta determinando. A suo avviso, infatti, la Commissione sta creando un precedente assai delicato e, pertanto, ritiene che sia opportuno soprassedere all'espressione del parere, dal momento che non vi è l'urgenza di procedere. Non è infatti possibile esprimere un parere su un emendamento che fa riferimento ad una legge in corso di approvazione, in quanto tale riferimento disconosce di fatto il principio del bicameralismo e rende incerta la copertura finanziaria dell'emendamento 25.507.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, con riferimento all'emendamento 25.507 della Commissione, condividendo quanto affermato dal presidente Giorgetti, fa presente che l'accordo politico sottostante alla formulazione dell'emendamento renderà

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effettivo il contenuto delle disposizioni ivi previste. In proposito, rileva che l'attuazione sarà rimessa ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da sottoporre al parere vincolante delle Commissioni parlamentari, con un coinvolgimento diretto anche della Commissione per i profili finanziari. Avverte che l'Assemblea ha trasmesso anche gli ulteriori emendamenti 21.500 e 24.0500 della Commissione, esprimendo parere favorevole sul primo e ritenendo necessario un ulteriore approfondimento sul secondo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nell'esprimere parere conforme al relatore sulle proposte emendative presentate dalla VII Commissione, ritiene che occorra svolgere un ulteriore approfondimento sull'emendamento 24.0500.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che non sia possibile sostenere che una disposizione possa essere riempita da un accordo politico ed in ragione di ciò non prevedere chiaramente la quantificazione degli oneri e le relative coperture.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene che la formulazione dell'emendamento 25.507 della Commissione sia una presa in giro e che, se dalla disposizione non derivano oneri, come si intende affermare nel parere, ciò significa che le chiamate di professori saranno pari a zero. Ritiene grave che la Commissione possa avallare una simile operazione propagandistica.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative 10.500, 11.600, 17.505, 21.500, 25.507 e 25.508, riferite al disegno di legge C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevato che l'emendamento 25.507 non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri di carattere finanziario;
nel presupposto che il disegno di legge C. 3687-A venga approvato in via definitiva successivamente all'approvazione in via definitiva della legge di stabilità per il 2011;
esprime

NULLA OSTA».

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che la proposta di parere formulata dal relatore è assolutamente insostenibile ed invita pertanto ad evitare che si compia uno scempio delle procedure, esprimendo un parere sull'emendamento 25.507 del relatore. Esorta, pertanto, a non procedere all'espressione del parere su tale proposta nella seduta odierna e a rinviare la valutazione dell'emendamento 25.507 alla giornata di domani, ritenendo che debba assolutamente evitarsi il voto su una proposta di parere che a suo avviso rappresenta una grave violazione delle regole di contabilità.

Michele VENTURA (PD) richiamando quanto affermato dal Presidente della Camera sull'attenzione che avrebbe prestato alla valutazione delle proposte emendative della Commissione, chiede se egli si sia già espresso in merito.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la proposta di parere dovrebbe esplicitare che l'emendamento 25.507 della Commissione non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri di carattere finanziario, dal momento che esso fa riferimento a risorse che non sono effettivamente utilizzabili per le finalità indicate dall'emendamento stesso.

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Amedeo CICCANTI (UdC) con riferimento all'emendamento 17.505 della Commissione, ribadisce che l'obbligo di astensione dovrebbe ricadere sui membri della commissione di valutazione e non sui candidati. Esprime preoccupazioni sull'effettività della copertura dell'emendamento 25.508, anche alla luce del dibattito relativo al disegno di legge di stabilità, chiedendo in ogni caso che sia acquisita un'apposita relazione tecnica. In merito all'emendamento 25.507 della Commissione, ribadisce che affermare l'insussistenza di oneri significa ammettere che non sarà chiamato nessun professore, dovendosi in caso contrario provvedere alla quantificazione degli oneri ed all'individuazione di idonea copertura sulla legislazione vigente. Dando atto al relatore della sua onestà intellettuale, ricorda di aver condotto con lui analoghe battaglie quando erano entrambi all'opposizione del Governo Prodi. Chiede, infine, chiarimenti in ordine all'incidenza che l'articolo aggiuntivo 24.0500 potrebbe avere sul patto di stabilità interno.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva come l'emendamento 25.507 intervenga sulla stessa materia affrontata dall'articolo 5-bis del testo del disegno di legge elaborato dalla Commissione, che prevedeva l'attivazione di un piano di assunzione di 1.500 professori associati, rilevando tuttavia che le risorse destinate allo scopo sono sensibilmente inferiori. Ritiene, pertanto, incredibili le assicurazioni fornite dal Ministro Gelmini che, pur a fronte dei modesti stanziamenti previsti, continua ad affermare che verranno assunti 1.500 professori associati. In ogni caso, sottolinea che l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università consentirà esclusivamente il pagamento degli stipendi del personale già in servizio negli atenei.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento all'emendamento 25.507, ricordando che non è indicata una cifra esatta, ma solo un limite massimo di spesa, peraltro previo parere conforme delle Commissioni parlamentari, ritiene che la Commissione non possa che valutarlo tecnicamente corretto.

Pier Paolo BARETTA (PD), con riferimento all'emendamento 24.500, osserva che il ricorso con finalità di copertura al Fondo per interventi strutturali di politica economica è del tutto improprio, in quanti si tratta di risorse che, sulla base della legislazione vigente, sono destinate ad altre finalità. Per quanto attiene all'emendamento 25.507, osserva invece che la sua formulazione non può garantire l'effettiva assunzione dei professori associati, in quanto fa riferimento a risorse assolutamente incerte. Ribadisce come l'espressione di un parere su tale ultima proposta emendativa rappresenterebbe un gravissimo vulnus per la correttezza delle procedure seguite nell'ambito della Commissione bilancio e reitera il proprio invito a soprassedere all'espressione del parere al fine di consentire al Presidente della Camera di valutare l'ammissibilità della proposta emendativa.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che, mentre era stato sostenuta l'impossibilità di utilizzare, ai fini della copertura finanziaria, il disegno di legge di stabilità non ancora approvato dal Senato, oggi si avalla tale operazione. Ritiene contraddittorio affermare che l'emendamento 25.507 rappresenta la soluzione ad un problema politico se contemporaneamente si dice che esso non comporta oneri, postulando quindi l'impossibilità di chiamare effettivamente nuovi professori. Invita i deputati di Futuro e Libertà per l'Italia a rendersi conto di ciò che stanno facendo e a trarre le conclusioni, votando contro se non condividono il provvedimento. Chiede quindi come si individuino le risorse per coprire i nuovi oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo 24.0500, osservando che la copertura sul fondo ISPE va a danno del Mezzogiorno.

Gioacchino ALFANO (PdL), con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Baretta, osserva che esistono numerosi

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precedenti nei quali la Commissione bilancio ha espresso un parere nell'ambito della sessione di bilancio nel presupposto che determinati appostamenti di risorse fossero confermati nell'ambito della manovra finanziaria in corso di approvazione. In questo caso, peraltro, l'emendamento non determina direttamente nuovi o maggiori oneri, ma stabilisce solo la destinazione di una quota di risorse stanziate dal disegno di legge di stabilità all'esame del Senato. Pur concordando sul fatto che il riferimento a tali risorse possa non essere pienamente condivisibile sul piano dell'opportunità, ritiene comunque che vi siano le condizioni per procedere già ora all'espressione del parere sull'emendamento 25.507. Ritiene, infatti, che l'unico rischio che deriva dall'attuale formulazione dell'emendamento sia l'inefficacia delle disposizioni in esso contenute, sottolineando tuttavia che non si potranno determinare conseguenze pregiudizievoli per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che debba essere messa ai voti la proposta del relatore, osservando che spettano alla Presidenza della Camera la valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate dalla VII Commissione, mentre alla Commissione compete solo una valutazione del relativo impatto finanziario.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia che il proprio gruppo non prenderà parte alla votazione della proposta di parere del relatore, sottolineando che si sta stabilendo un precedente pericoloso, che merita di essere evidenziato.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel rilevare come l'opposizione si presenti unita contro una forzatura, ritiene preferibile rinviare ed evitare un precedente a suo avviso pericolosissimo. Annuncia quindi la non partecipazione al voto del suo gruppo.

Amedeo CICCANTI (UdC), nell'osservare che le problematiche evidenziate nella seduta odierna con riferimento all'emendamento 25.507 potranno essere prospettate nella giornata di domani al Presidente della Camera, ritiene che si stia consumando una anomalia procedurale. Annuncia, pertanto, che il gruppo dell'UdC non parteciperà al voto sulla proposta di parere del relatore, al fine di non contribuire a stabilire un precedente che giudica estremamente grave.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 22.