CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2010
405.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di impianti protesici mammari.
Nuovo testo C. 3703 Governo ed abbinate.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore, onorevole Samperi, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.
Nuovo testo C. 60 Realacci ed abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 novembre 2010.

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Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Paolini, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.25.

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che la proposta di legge C. 503 Siliquini, relativa alla specifica materia delle professioni regolamentate, è stata riassegnata alla II Commissione in seguito al disabbinamento dalle altre proposte in materia di professioni che erano all'esame delle Commissioni riunite II e X, deliberato dalle Commissioni medesime nella seduta del 23 giugno 2010.

Maria Grazia SILIQUINI (FLI), relatore, presenta una proposta di nuovo testo della sua proposta di legge n. 503 (vedi allegato 3), esprimendo l'auspicio che l'esame del provvedimento possa svolgersi con spirito collaborativi ed in tempi ragionevoli.

Mario CAVALLARO (PD) manifesta talune perplessità sull'impostazione del testo, che implica una inopportuno scissione concettuale tra sistema ordinistico e sistema associativo.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti.
C. 3480 Lo Presti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (FLI), relatore, rileva come da troppi anni il dibattito sulla riforma delle professioni ristagni su temi di lungo periodo e addirittura si sia bloccato su questioni ideologiche a suo giudizio abbondantemente superate dalla produzione normativa degli ultimi anni che, soprattutto in campo europeo, ha offerto numerose indicazioni su definizioni e contenuti dei principali temi che riguardano l'autonomia, l'indipendenza e l'organizzazione delle libere professioni, puntualmente recepite dal nostro ordinamento con integrazioni e modifiche che hanno consentito il superamento di antiche incomprensioni e contraddizioni. Si riferisce, in particolare, alle cosiddette direttive qualifiche e servizi.
Per questo motivo ha perduto di attualità la cosiddetta riforma delle professioni, che oggi necessitano, invece, al pari degli altri settori produttivi del Paese, di una efficace politica pubblica di sostegno.
La proposta di legge contiene, quindi, misure volte a semplificare e rafforzare i rapporti tra professionisti e P.A., a incentivare l'attività professionale, a prevenire i casi di insolvenza dei professionisti e a valorizzarne il patrimonio. Essa consta di 6 capi, per un totale di 21 articoli.

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Il Capo I, composto dal solo articolo 1, individua le finalità del provvedimento e reca le definizioni.
Il Capo II (articoli 2-4) contiene disposizioni in favore dei professionisti titolari di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni.
L'articolo 2 prevede una procedura di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal professionista nei confronti della PA, stabilendo anche la libera cedibilità a terzi di tali crediti secondo le norme del codice civile. L'articolo 3 prevede la possibilità di utilizzare crediti certificati, mediante lo strumento della cessione o della compensazione, per l'adempimento da parte del professionista di obbligazioni nei confronti della PA. La disposizione detta una disciplina differenziata a seconda che il professionista sia titolare di un credito nei confronti della stessa o di altra amministrazione e in relazione alla natura del debito del professionista. L'articolo 4 prevede che il credito certificato possa essere utilizzato anche come fideiussione o garanzia nei confronti della PA per l'esercizio dell'attività del professionista e dispone, a tutela dei crediti dei professionisti, il divieto per l'amministrazione di procedere al blocco dei pagamenti in favore dei medesimi quando la differenza tra il credito certificato da questi opposto e il debito contestato dalla PA risulti inferiore a 10.000 euro.
Il Capo III (artt. 5-7) detta disposizioni volte alla soluzione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti, tramite procedure di ristrutturazione e di esdebitazione.
In particolare, l'articolo 5 disciplina l'accordo di ristrutturazione dei debiti, cui può ricorrere il professionista in stato di sovraindebitamento, in relazione ad obbligazioni contratte anche al di fuori della sua attività professionale, nonché per conto di congiunti o affini entro il terzo grado. Condizione di validità dell'accordo è che questo sia stipulato con creditori che rappresentino almeno il 60 per cento del debito totale; la sua esecutività presuppone l'omologazione da parte del giudice.
L'articolo 6 reca, oltre che disposizioni direttamente applicabili, anche una delega per estendere la disciplina del concordato preventivo a professionisti, associazioni e società di professionisti, precisando, tra i criteri direttivi, la possibilità per tali soggetti di proseguire nel corso della procedura l'attività professionale senza essere sottoposti alla vigilanza del commissario giudiziale.
L'articolo 7 reca una delega per l'istituzione di una procedura di esdebitazione per i professionisti, da emanare nelle more dell'approvazione della disciplina generale per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Il Capo IV (artt. 8-15) detta una disciplina generale del contratto di cessione di uno studio professionale e del rapporto che da esso scaturisce, in linea con la giurisprudenza più recente che riconosce la piena legittimità di tale contratto.
L'articolo 8 definisce il contratto di cessione di uno studio professionale come il contratto con il quale il professionista trasferisce ad altro professionista non solo gli elementi materiali dello studio ma anche i pregressi rapporti contrattuali con i clienti, i rapporti di lavoro e collaborazione in essere nonché i contratti strumentali allo svolgimento dell'attività professionale. Sul cedente incombe l'obbligo di adoperarsi secondo buona fede per favorire la prosecuzione dei rapporti contrattuali con il professionista cessionario.
In base all'articolo 9, i rapporti di lavoro e di collaborazione proseguono nei confronti del cessionario dello studio; a garanzia del lavoratore-collaboratore dello studio, si prevede tuttavia che la cessione dello studio professionale costituisce giusta causa ai fini e per gli effetti del recesso ex articolo 2119 del codice civile.
L'articolo 10 prevede la prosecuzione anche dei rapporti professionali con i clienti; a questi ultimi tuttavia è attribuita la possibilità di recedere dal rapporto con il nuovo professionista.

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L'articolo 11 pone limiti legali al patto di non concorrenza e disciplina il divieto per il cedente di offrire i propri servizi professionali ai clienti dello studio ceduto.
L'articolo 12 disciplina gli accordi di gestione temporanea dello studio professionale, imponendo a carico del professionista cessionario obblighi di buona fede in ordine al rispetto degli indirizzi di gestione e al dovere di informazione nei confronti del cedente, nonché il divieto di comportamenti accaparratori.
L'articolo 13 detta una disciplina specifica sugli accordi relativi all'uso del nome del professionista da parte di associazioni o società professionali. L'articolo 14 sanziona con la nullità i contratti di cessione di studio professionale stipulati da professionisti radiati dall'albo.
L'articolo 15 prevede, nel caso di morte del professionista, la possibilità per gli eredi in possesso dei requisiti professionali di succedere nello studio e detta disposizioni specifiche per il subentro dei collaboratori e per la prosecuzione dei rapporti con la clientela nei confronti dell'associazione o della società di cui il professionista fa parte.
Il Capo V (artt. 16-19) disciplina gli incarichi di natura professionale che le PA possono conferire a professionisti iscritti all'albo.
L'articolo 16 prevede la possibilità di nomina del professionista iscritto all'albo come responsabile del procedimento e disciplina specifiche ipotesi di responsabilità del medesimo (azione di regresso da parte della PA nel caso di condanna per l'inosservanza dei termini di conclusione del procedimento imputabile a colpa del professionista e responsabilità diretta del professionista nel caso di danni cagionati con colpa grave dalla lesione di diritti o interessi di terzi).
L'articolo 17 stabilisce il rispetto dei minimi tariffari da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di pubblici appalti, servizi e forniture che abbiano stipulato contratti per prestazioni professionali.
Con l'articolo 18, attraverso una novella all'articolo 53 del TU pubblico impiego, è posto a carico delle PA un limite massimo di due autorizzazioni all'anno a propri dipendenti a tempo pieno per lo svolgimento di incarichi retribuiti per prestazioni professionali (con esclusione degli incarichi di docenza o ricerca), limite che trova applicazione anche nei confronti dei professori universitari a tempo pieno.
L'articolo 19 disciplina la soluzione dell'eventuale questione dell'esistenza o dell'estensione in un determinato settore della riserva di attività in favore di professionisti iscritti ad albi. Qualora tale questione dovesse sorgere in occasione del conferimento di un incarico per prestazioni professionali, la sua definizione viene rimessa ad un parere del Ministro della giustizia; nel corso di una controversia, invece, essa viene definita in via pregiudiziale dal giudice.
Il Capo VI (artt. 20 e 21), infine, reca misure di sostegno economico in favore dei professionisti.
L'articolo 20 estende a questi ultimi e alle relative associazioni e società la disciplina dei finanziamenti, sussidi e incentivi previsti dalla vigente normativa a favore delle piccole e medie imprese, prevedendo, in particolare - in sede di programmazione da parte delle PA delle azioni di sostegno alle attività economiche e in occasione della determinazione dei criteri ai fini dell'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 - l'adozione di interventi di sostegno a favore dei professionisti.
L'articolo 21 prevede infine un ruolo di sostegno degli ordini professionali, mediante in particolare la stipula di accordi con le banche nonché l'istituzione di società e l'adozione di altre iniziative per il sostegno economico dei professionisti iscritti e la promozione dell'accesso dei più giovani alla professione.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.