CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2010
404.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 novembre 2010.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.45 alle 11.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

Misure urgenti in materia di sicurezza, disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010.
C. 3857.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DI CENTA (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010, si compone di

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undici articoli e reca alcune disposizioni urgenti in materia di sicurezza.
Rileva che, per le parti di competenza della Commissione, l'articolo 1, comma 1, ripristina, fino al 30 giugno 2013, il vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge n. 401 del 1989, la cui vigenza è venuta meno il 30 giugno scorso, in tema di arresto in flagranza per specifici reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive e di applicazione delle misure cautelari in deroga ai presupposti generali. Sottolinea, quindi, che si ripristina l'istituto della «flagranza differita» o «arresto differito», stabilendo che quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica del fatto, ne risulta autore, purché l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Evidenzia, inoltre, che si consente l'applicazione delle misure coercitive - quali custodia cautelare e arresti domiciliari - anche in deroga ai presupposti generali di cui agli articoli 274 (Esigenze cautelari) e 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) del codice di procedura penale ai soggetti arrestati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ivi compresa la violazione del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive. Lo scopo della norma è dunque quello di evitare che una persona arrestata per tali reati, anche attraverso la cosiddetta flagranza differita, possa poi riacquistare la libertà a causa dell'impossibilità di disporre misure coercitive per tali reati. Il comma 2 del medesimo articolo introduce, quindi, un ulteriore comma nell'articolo 1 del decreto-legge n. 8 del 2007, sanzionando con il pagamento della somma da 20 mila a 100 mila euro le società sportive che impiegano steward - ovvero personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi - in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza.
Ricorda, altresì, che il successivo articolo 2, allo scopo di migliorare l'efficacia dei controlli in occasione di manifestazioni sportive, amplia i compiti degli steward, riconoscendo ai medesimi le forme di tutela già previste per i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di tali eventi. Il comma 1, in particolare, modifica l'articolo 2-ter del citato decreto n. 8 del 2007 inserendo un comma 1-bis ai sensi del quale, ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, agli steward, quale personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, possono essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non sia richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia. Sottolinea che, in base a quanto correttamente rilevato dai dossier di documentazione predisposti dagli uffici, poiché in base alla normativa vigente i cosiddetti steward già svolgono attività di controllo all'interno degli impianti sportivi, potrebbe essere opportuno specificare a quali altri servizi, definiti «ausiliari dell'attività di polizia», il comma in esame intenda far riferimento escludendo l'esercizio di pubbliche potestà; inoltre l'esigenza di definizione di tali compiti appare conseguente anche all'estensione disposta dai commi 3 e 4 di disposizioni penali a tutela degli steward a condizione della riconducibilità della condotta sanzionata alle mansioni svolte dai medesimi steward. Segnala quindi che il comma 2 dell'articolo in commento rimette la determinazione delle condizioni e delle modalità per l'affidamento dei compiti di cui sopra a un decreto del Ministro

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dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, attraverso l'integrazione del decreto ministeriale 8 agosto 2007. Evidenzia come tale decreto sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvederanno entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto potrà essere egualmente adottato. Segnala, anche in questo caso, che, come sottolineato dal dossier di documentazione predisposto dagli uffici, il comma in esame prevede che il decreto del Ministro dell'interno stabilisca condizioni e modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 2, ma non reca alcuna previsione per la loro definizione. Ritiene quindi opportuno completare la norma nel senso di specificare puntualmente l'indicata definizione. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 estendono agli steward, ovvero agli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, alcune disposizioni già applicabili a tutela dei pubblici ufficiali che svolgono servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Il comma 3 interviene in particolare sull'articolo 6-quater della legge n. 401 del 1989, che equipara la violenza o la minaccia nei confronti degli steward alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale, purché gli stessi addetti siano riconoscibili e la condotta sia riconducibile alle mansioni svolte. Si stabilisce quindi l'applicabilità agli steward dell'aggravante prevista dall'articolo 339, terzo comma, del codice penale, ai sensi del quale le pene previste per i fatti di cui agli articoli 336 e 337 sono aggravate quando il fatto è commesso «mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone». Sottolinea che, dal riferimento al solo terzo comma dell'articolo 339, deriva la inapplicabilità agli steward delle circostanze aggravanti previste dai primi due commi della disposizione, la quale, tra le altre, contempla al primo comma le aggravanti di violenza o minaccia commesse con armi e al secondo comma la violenza o minaccia commesse da più di cinque persone riunite mediante uso di armi o da più di dieci persone anche non armate.
Evidenzia quindi che il successivo comma 4 dell'articolo 2 inserisce nella legge n. 401 del 1989 l'articolo 6-quinquies, che equipara gli steward ai pubblici ufficiali al fine dell'applicazione delle pene previste dall'articolo 583-quater del codice penale, in materia di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Per effetto della norma, se l'addetto ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è riconoscibile e subisce - in relazione alle mansioni svolte - una lesioni personale grave, si applica al colpevole la reclusione da quattro a dieci anni; se le lesioni sono gravissime si applica la reclusione da otto a sedici anni. Rinvia, infine, alle successive disposizioni, segnalando che l'articolo 3 reca interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; l'articolo 4 prevede un'integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale; l'articolo 5 disciplina il potenziamento della cooperazione internazionale di polizia; gli articoli 6 e 7 recano disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti; l'articolo 8 reca disposizioni in materia di attuazione delle ordinanze dei sindaci, mentre il successivo articolo 9 modifica la legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative accessorie. Segnala, infine, che l'articolo 10 reca disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali, mentre il successivo articolo 11 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge.
Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere nel prosieguo della discussione.

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Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 novembre 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di istituzione e finanziamento di un comitato nazionale per l'anno 2010.
Atto n. 288.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno.

Gabriella CARLUCCI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è adottato in esecuzione della legge n. 420 del 1997, che ha istituito la «Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali» presso il Ministero per i beni e le attività culturali. La Consulta ha il compito di deliberare sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso e sulla costituzione delle edizioni nazionali, nonché sulla composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche. Ricorda che, con riferimento all'anno 2010, il 23 marzo scorso il Governo aveva presentato alle Camere, per l'espressione del parere, lo schema di decreto n. 202, recante l'elenco dei comitati nazionali - di nuova istituzione e già operanti - e di una nuova edizione nazionale, fra i quali, in attuazione della legge n. 420 del 1997, la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali aveva ripartito i fondi disponibili, pari ad euro 3.029.590, equivalenti ai fondi 2009. A fronte di trentotto nuove istanze di costituzione di comitati nazionali, la Consulta ne aveva accolte sedici, per un totale di euro 1.884.000, escludendone diciannove. Con riferimento, invece, alle ventuno istanze presentate di rifinanziamento di comitati nazionali già esistenti, la Consulta ne aveva accolte dodici, per un totale di euro 621.600, escludendone nove. Sottolinea che complessivamente, quindi, nel 2010 avrebbero ricevuto un contributo ventotto comitati nazionali, per un importo pari a 2.505.600 euro. Aggiunge che, per quanto riguarda le edizioni nazionali, la Consulta - valutando le sessantotto domande di rifinanziamento e le quattro nuove istanze presentate - aveva deliberato di accogliere per il 2010 una sola richiesta di nuova istituzione, per un importo di euro 30.000, e di accantonare la somma di euro 485.393 per le edizioni nazionali già operanti. La somma di 8.597 euro era stata, infine, accantonata per spese di funzionamento della Consulta.
Ricorda che, sullo schema di decreto n. 202, il 12 maggio 2010 la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni. In particolare, la Commissione ha evidenziato la necessità di conoscere, attraverso la predisposizione di una specifica relazione, le motivazioni sottese all'assegnazione delle risorse da parte della Consulta ai singoli comitati nazionali ed edizioni nazionali e di disporre degli atti integrali delle richieste di finanziamento, ivi comprese quelle relative ai comitati esclusi dal finanziamento. Segnala che, successivamente, con lettera del 3 giugno 2010, il Ministro per i beni e le attività culturali ha ritirato la richiesta di parere parlamentare sull'atto sul quale la Commissione competente del Senato non si era ancora espressa. Come evidenzia anche il verbale della seduta della Consulta del 7 giugno 2010, tale scelta è stata operata a seguito dell'intervento della manovra finanziaria attuata attraverso il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per completezza, sottolinea che l'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha ridotto, a decorrere

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dalla data della sua entrata in vigore, gli stanziamenti sui capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni centrali vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50 per cento delle dotazioni dell'anno 2009. La stessa disposizione prevedeva che i Ministri competenti, entro sessanta giorni, stabilissero con decreto il riparto delle risorse rimaste disponibili nei citati capitoli. Al riguardo, evidenzia che il Ministro per i beni e le attività culturali, intervenendo il 9 giugno 2010 in audizione presso la VII Commissione della Camera, aveva evidenziato di aver proceduto al ritiro della proposta relativa al riparto per l'anno 2010, nelle more di definire gli interventi e i provvedimenti necessari per ottemperare ai tagli previsti dalla manovra estiva. Nella stessa sede aveva anticipato, tra l'altro, l'intenzione di compiere, per un anno, «il sacrificio di non organizzare i comitati per le celebrazioni, salvo quello di Cavour, proprio per impedire i tagli agli enti più importanti».
Ricorda che lo schema di decreto in esame reca quindi il piano di ripartizione dei contributi per l'anno 2010, pari a euro 184.454,74. Sottolinea, inoltre, che, in applicazione di quanto richiesto dalla Commissione cultura, allo schema di decreto sono allegati, fra gli altri, i verbali delle riunioni della Consulta relativi alle sedute del 2009 del 10 luglio, 13 ottobre, 6 novembre e 3 dicembre e a quelle del 2010 del 13 gennaio, 3 marzo, 7 giugno e del 30 giugno, anche se quest'ultimo è solo in estratto. Sono altresì allegate le note MIBAC protocollo n. 2598 del 12 febbraio 2010 e protocollo n. 8849 del 3 marzo 2010 e la copia delle schede descrittive delle istanze relative all'istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Cavour, alle quali si rinvia per esigenze di sintesi. Segnala che sulla base di quanto indicato nella relazione per le Commissioni parlamentari, le somme inizialmente stanziate sul capitolo 3631, programma 2, per il 2010 ammontavano ad euro 5.084.172. Al netto degli accantonamenti predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 2010, per un totale di euro 49.575, risultavano quindi disponibili per il 2010 risorse pari a euro 5.034.597. A seguito, peraltro, di una ricognizione delle programmazioni del Ministero per i beni e le attività culturali, il capitolo ha subito una rimodulazione che ha ridotto l'importo disponibile per i contributi a comitati ed edizioni nazionali a euro 3.029.590, equivalente alle risorse disponibili per l'anno finanziario 2009. In particolare, si deve evidenziare che la nota del Ministero per i beni e le attività culturali protocollo n. 8849 del 3 marzo 2010 ha evidenziato che, in relazione alle risultanze della ricognizione delle programmazioni del Ministero, è emersa l'esigenza di destinare una parte dello stanziamento del capitolo 3631, pari ad euro 505.007, per le finalità di cui alle leggi n. 549 del 1995, legge finanziaria per il 1996, e n. 534 del 1996, recante norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, nonché un importo di euro 1.500.000 a parziale integrazione di altre programmazioni del Ministero, al fine di mitigare l'impatto della riduzione degli stanziamenti di bilancio subiti dall'Amministrazione. Da ultimo, quindi, al netto dell'ulteriore accantonamento di euro 2.845.135,26 operato a seguito del decreto-legge n. 78 del 2010, sul capitolo 3631 risulta una competenza pari a euro 184.454,74.
Ricorda, ancora, che il provvedimento in esame istituisce e finanzia quindi esclusivamente il Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Camillo Benso Conte di Cavour, cui è assegnata la somma di 182 mila euro. Al riguardo, la relazione per le Commissioni chiarisce che, «in considerazione della limitata disponibilità di fondi che non consente l'istituzione di tutti i nuovi Comitati Nazionali, di nuove Edizioni Nazionali, né l'erogazione di ulteriori contributi a Comitati e a Edizioni già operanti, la Consulta concorda con le indicazioni del Ministro nel senso di istituire, per il 2010, solo il Comitato Nazionale per le celebrazioni

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del bicentenario della nascita di Cavour, visto lo stretto collegamento con la ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia». Gli ulteriori 2.454,74 euro sono destinati alle spese di funzionamento della Consulta. Evidenzia, infine, che nella premessa dello schema di decreto in esame sembrerebbe opportuno esplicitare che l'ultimo accantonamento, per un importo pari a euro 2.845.135,26, è stato operato a seguito del decreto-legge n. 78 del 2010, riferimento che risulta citato invece solo nella relazione per le Commissioni parlamentari. Si evidenzia, altresì, che nella medesima premessa risulta di non immediata comprensione la locuzione «visto il provvedimento «passa - 158 - assestamento bilancio 2010» «che andrebbe pertanto chiarita.
Formula, in ogni caso, una proposta di parere favorevole sull'atto in esame.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che la vicenda oggetto del provvedimento in esame si trascina da tempo e che sulla materia ha presentato un atto di sindacato ispettivo. Sottolinea, inoltre, che, mentre ci si appresta a festeggiare il 150o anniversario dell'Unità d'Italia, numerose istituzioni di alta cultura, come, ad esempio, l'Istituto storico del Medioevo, che in particolare ha il compito di custodire gli antichi statuti comunali, sono costretti a chiudere. Con il taglio del 50 per cento delle risorse questi istituti non sono in grado infatti di proseguire i compiti istituzionali e culturali ad essi assegnati. Ritiene si tratti di una situazione inaccettabile. Preannuncia, quindi, anche nome dei deputati del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 novembre 2010.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 15.