CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2010
404.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di impianti protesici mammari.
Nuovo testo C. 3703 Governo ed abbinate.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), relatore, rileva come il nuovo testo del disegno di legge sia volto ad istituire il registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.
Come precisato dall'articolo 1, lo scopo dei registri è il monitoraggio clinico del soggetto sottoposto a impianto, per prevenire le complicanze e migliorare la gestione clinico-assistenziale degli eventuali effetti indesiderati ed esiti a distanza; nonché il monitoraggio epidemiologico, a scopo di studio e ricerca scientifica in campo clinico e biomedico e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.
L'articolo 1, inoltre specifica i dati che devono essere registrati, il regime di trattamento

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dei dati e, al comma 7, i soggetti che possono accedere ai registri (essenzialmente i medici e gli altri professionisti sanitari che prendono in cura il soggetto sottoposto all'impianto).
L'articolo 2 dispone che l'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici è consentito soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.
L'articolo 3 riguarda le modalità di custodia e di accesso ai registri.
Il comma 2, in particolare, prevede che i dati individuali sono obbligatoriamente e tempestivamente comunicati ai registri regionali dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, operanti nelle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dove sono effettuati interventi di plastica mammaria o dove sono seguite le complicanze a distanza o gli effetti non desiderati, mediante l'attribuzione di un codice identificativo univoco del soggetto sottoposto all'impianto, che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato.
Il comma 3 prevede quindi che, salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, operanti nelle strutture pubbliche e private che omettono di raccogliere, aggiornare e trasmettere i dati ai registri, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000.
Il comma 4 precisa che l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o a chi, alla data di entrata in vigore della legge, ha svolto attività chirurgica equipollente nei precedenti 5 anni o è in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia e chirurgia toracica.
Il comma 5 dispone che ciascuna struttura sanitaria compila per ogni impianto protesico mammario una scheda informativa, contenente informazioni dettagliate circa il materiale di riempimento utilizzato nella protesi, la durata dell'impianto, gli effetti collaterali dell'intervento e la presenza di eventuali controindicazioni, fermo restando il dovere del medico di raccogliere il consenso informato sottoscritto dal paziente previa visione della scheda informativa contenente informazioni riguardanti i benefici, i rischi e gli eventuali effetti collaterali correlati all'impianto protesico.
L'articolo 4, infine, contiene disposizioni finanziarie.
Ritiene che il provvedimento presenti taluni profili problematici, che devono essere approfonditi. Sottolinea in particolare come, se lo scopo del provvedimento è quello di combattere l'abusivismo professionale e creare un sistema di controllo sugli impianti protesici, gli strumenti che si intendono utilizzare destino perplessità. Anche l'articolo 2 presenta taluni profili che richiedono un supplemento di esame. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Giulia BONGIORNO, presidente, concorda con il relatore sulla complessità di taluni profili del provvedimento, ricordando peraltro come l'esame in sede consultiva della Commissione giustizia sia limitato ai soli aspetti tecnico-giuridici di competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.
Nuovo testo C. 60 Realacci ed abbinate.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, ricorda come la Commissione giustizia, nella seduta dell'11 maggio 2010, abbia espresso sul precedente testo unificato un parere favorevole con due osservazioni, relative agli articoli 14 e 15, che non

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risultano modificati dalla Commissione di merito.
La formulazione dei predetti articoli richiede una ulteriore riflessione da parte della Commissione di merito e, pertanto, appare opportuno richiamare integralmente i rilievi che la Commissione giustizia ha già espresso nel parere dell'11 maggio 2010.
In particolare, l'articolo 14, comma 2, stabilisce che «l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati»; l'articolo 15, parimenti, fa riferimento a sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al «valore dei lavori realizzati».
L'accertamento in concreto del quantum della predetta tipologia di sanzione può risultare, in concreto, estremamente complesso risultando, sotto questo profilo, non rispettato il principio di tassatività delle sanzioni amministrative; inoltre, la sanzione viene riferita indistintamente al mancato possesso di uno qualsiasi dei molteplici ed eterogenei requisiti previsti dal provvedimento per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2; ne consegue che la sanzione, contrariamente a quanto previsto dal principio di proporzionalità, appare commisurata esclusivamente al valore economico dei lavori e non anche alla gravità della violazione, potendo, in concreto, accadere che una grave violazione sia punita con una sanzione irrisoria, sa tale è il valore dei lavori e, al contrario, che una violazione lieve sia sanzionata in modo eccessivamente severo, se il valore dei lavori è molto consistente.
Appare pertanto preferibile configurare una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero - tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 -, più sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati.
L'articolo 15, in considerazione della sua rubrica («Solidarietà»), sembra identificare taluni soggetti quali coobbligati solidali nel pagamento della sanzione prevista dall'articolo 14, comma 2. Se questa è l'intenzione della Commissione di merito, sembrerebbe opportuno riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni, nelle quali si chiede alla Commissione di merito di riformulare gli articoli 14, comma 2 e 15, comma 1 (vedi allegato 1).

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la proposta di parere del relatore sarà posta in votazione nella prossima seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.
C. 3827 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che l'Accordo tra Italia e Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia firmato a Lubiana il 27 agosto 2007 risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza e si propone di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata

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internazionale e all'immigrazione clandestina.
L'Accordo italo-sloveno sulla cooperazione transfrontaliera di polizia si inserisce nel più ampio contesto della collaborazione già in atto, a livello internazionale ed europeo, in materia di polizia, con particolare riferimento alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.
L'Accordo si compone di 27 articoli.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, a norma dell'articolo 3 gli organi di polizia delle Parti contraenti, nel quadro delle proprie competenze, assicurano assistenza reciproca, su richiesta, nella salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché nella prevenzione e nella repressione dei reati.
Gli articoli 6 e 7 disciplinano particolari forme di cooperazione di polizia tra cui, in primo luogo, l'osservazione e il pedinamento transfrontaliero nei confronti della persona indiziata di reato, in relazione a indagini svolte dai competenti organi nazionali, indicando le procedure da seguire nei casi di urgenza. È previsto che l'osservazione e il pedinamento transfrontaliero possano essere effettuati, se previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, anche per la prevenzione sia dei reati commessi da persone, per le quali si può richiedere l'estradizione, sia della costituzione di associazioni criminali o della criminalità organizzata.
L'articolo 8 regolamenta l'inseguimento transfrontaliero, individuando le tipologie di reato cui tale attività è applicabile. Si dispone che l'inseguimento transfrontaliero, nei casi d'urgenza, possa essere effettuato da una delle Parti anche senza preventiva autorizzazione dell'altra Parte contraente; l'attività va tuttavia immediatamente interrotta su richiesta di quest'ultima.
L'articolo 9 consente l'inseguimento transfrontaliero entro 30 chilometri dal confine di Stato, quando la persona si sottrae al controllo di polizia.
La cooperazione tra gli organi di polizia ricomprende, altresì, le operazioni di «consegne controllate» e le attività sotto copertura, che le Parti si impegnano ad agevolare (articolo 10).
L'articolo 11 prevede la possibilità di istituire, se necessario, gruppi di lavoro e di indagine, incaricati di svolgere attività di consulenza, analisi e studio che, previ specifici accordi, possono svolgere indagini congiunte.
La possibilità che le Parti realizzino attività di pattugliamento miste lungo il confine di Stato, in caso di minaccia alla sicurezza pubblica e ai fini preventivi e repressivi dei reati, è prevista dall'articolo 13.
Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo che non sia possibile risolvere attraverso la consultazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per la Parte italiane, e la Direzione Generale di Polizia, per la Slovenia, verranno risolte per via diplomatica (articolo 25).
Il disegno di legge di ratifica reca un contenuto tipico ed una clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

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chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03823 Contento: In materia di intercettazioni telefoniche.

Manlio CONTENTO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manlio CONTENTO (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che appare tuttavia interlocutoria e parziale, atteso che il Ministero della giustizia sta ancora acquisendo elementi informativi anche al fine di valutare eventuali responsabilità. Si riserva quindi di presentare un ulteriore atto di sindacato ispettivo per conoscere l'esito delle predette valutazioni e dei conseguenti provvedimenti. Sottolinea quindi l'importanza di fare piena luce su una vicenda che presenta aspetti estremamente singolari e rispetto alla quale occorre chiarire se il Parlamento sia stato rispettato nel corso delle indagini.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-03825 Zeller e Brugger: Sulle procedure di riqualificazione del personale in servizio presso la Casa circondariale di Bolzano.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI