CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 novembre 2010
394.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 42

SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004.
C. 3835 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI (PdL), presidente e relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la Convenzione e l'annesso Protocollo in esame, firmati nella capitale azera il 21 luglio 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Azerbaigian, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
Sottolinea come l'Azerbaigian rappresenti una realtà molto importante per la nostra sicurezza energetica: nel 2009, secondo i dati forniti dall'ICE, Baku ha esportato merci verso l'Italia per un totale di 3.788,4mln di dollari, in larga parte rappresentate da barili di greggio.
La Convenzione, costituita da 32 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE.

Pag. 43

Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione mentre gli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni.
L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, oggi presente solo nella legislazione fiscale azera.
All'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
All'articolo 30, è prevista l'introduzione di una importante disposizione antiabuso e antievasiva di carattere generale; in tale contesto viene salvaguardata la potestà di uno Stato contraente di disconoscere benefici, ovvero le riduzioni o le esenzioni d'imposta previste dalla Convenzione, nel caso in cui lo stesso Stato possa dimostrare che lo scopo principale, o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residenza, sia stato quello di beneficiare dei vantaggi legati alla Convenzione, altrimenti non ottenibili.
Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 27 ottobre scorso, consta di tre articoli, recanti l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) e l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 3).
Quanto agli eventuali oneri finanziari, evidenzia che, secondo la relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica presentato al Senato, in considerazione del numero esiguo di soggetti operanti in Italia e residenti in Azerbagian, l'impatto complessivo delle disposizioni relative alla Convenzione non darebbe luogo a significative variazioni di gettito in conseguenza della sua applicazione.
Ricorda, infine, che nei giorni scorsi si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Parlamento azero, svoltesi, secondo gli osservatori internazionali, in un clima pacifico e con la partecipazione di tutti i partiti ma senza rappresentare un significativo progresso nello sviluppo democratico del Paese. Secondo i primi risultati il partito del Presidente Aliyev dovrebbe aver conquistato la maggioranza assoluta dei seggi.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.
C. 3836 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD), illustra il provvedimento in titolo, rilevando che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Ottawa il 3 giugno 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra l'Italia ed il Canada, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
La Convenzione, destinata a sostituire quello firmata il 17 novembre 1977 ed entrata in vigore il 24 dicembre 1980, ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione del patrimonio. Essa è in gran parte conforme al tradizionale modello OCSE, tenendo conto delle specificità

Pag. 44

dei sistemi fiscali vigenti, nonché della situazione economico-finanziaria.
L'esigenza di procedere alla negoziazione della nuova Convenzione è sorta sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati, sia al fine di tenere conto dei mutati presupposti economico-finanziari.
La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, con riferimento alla parte italiana riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (da intendersi ora sostituita dall'IRES), nonché l'imposta regionale sulle attività produttive.
Per quanto attiene alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione.
Il trattamento dei redditi di capitale è stato definito in base al bilanciamento di interesse dei due partner negoziali. Per i dividendi (articolo 10), è stato stabilito il criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte, fissando un'aliquota del 5 per cento per partecipazioni caratterizzate, per almeno il 10 per cento, dai diritti di voto detenuti dalla società distributrice ed un'aliquota del 15 per cento negli altri casi.
In tema di capital gains è stata inclusa una disposizione (paragrafo 5) riguardante i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o riorganizzazione, fusioni o scissioni di due o più società nazionali (a seconda del caso italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari o mobiliari nell'altro Stato.
Con tale disposizione viene data al contribuente la possibilità di beneficiare di un tax deferral vale a dire un rinvio del momento impositivo nel Paese ove sono situati i cespiti influenzati dalle suddette operazioni, sulla base di un accordo da stipulare tra l'autorità competente dello Stato contraente ove i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni stessi.
Nell'articolo 18, relativo alle pensioni è stata introdotta una disciplina molto dettagliata che, soprattutto nell'ottica di semplificare la disciplina vigente (anche su segnalazione dell'INPS, chiamato a gestire un notevole flusso di pensioni in entrata ed in uscita, conseguenza del fenomeno migratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in relazione alla diversa tipologia di pensioni.
La Convenzione ha inoltre definito la problematica dei contrattisti (in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa), in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati. Si attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale. Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, retroagisce di tre anni rispetto all'anno di entrata in vigore della nuova Convenzione.
Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali, nella Convenzione sono stati condivisi i principi suggeriti dall'OCSE e generalmente presenti negli accordi stipulati dal nostro Paese.
Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, è stato previsto il metodo di imputazione ordinaria.
Ricorda che nel corso della XV legislatura era stato presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge di ratifica della Convenzione firmata a Ottawa il 3 giugno 2002 (A.C. 3023); l'iter del provvedimento non era giunto a conclusione.
Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 27 ottobre scorso, consta di quattro articoli, recanti l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) e l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 4).
L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione, valutati in 1,51 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, reperiti tramite riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nel programma «Fondi di riserva

Pag. 45

e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri (comma 1).

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Franco NARDUCCI (PD) ringrazia il relatore per l'illustrazione compiuta del provvedimento che è molto atteso dai numerosissimi cittadini italiani residenti in Canada.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012.
Atto n. 264.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, iniziato nella seduta del 12 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, presidente, nell'invitare il relatore a formulare la sua proposta di parere, ricorda che la Commissione ha proceduto, congiuntamente all'omologa Commissione del Senato, ad audire informalmente i rappresentanti di tutti gli enti interessati dal provvedimento.

Gennaro MALGIERI (PdL), relatore, sottolinea in primo luogo l'importanza dell'esaustivo approfondimento compiuto sulle attività e la situazione finanziaria degli enti internazionalistici tramite un denso ciclo di audizioni. Ritiene che dagli incontri avuti emerga, da una parte, una valutazione complessivamente positiva dell'attività di tali enti e della loro rilevanza per l'elaborazione della politica estera dell'Italia, che in alcuni casi non riceve la dovuta considerazione, mentre appaiono assai preoccupanti le difficoltà connesse alla continua riduzione del contributo erogato dal Ministero degli esteri.
Invita inoltre a tenere in debito conto l'attività di prestigiose istituzioni - come l'ISIAO e la Società Dante Alighieri - con numerosissimi anni di attività alle spalle, che, operando prevalentemente sul versante culturale, contribuiscono alla diffusione della cultura del dialogo in ambito internazionale.
Alla luce della situazione presente, rilevando come la Commissione si sia fatta carico di fornire spunti di riflessione per individuare diversi criteri di ripartizione delle scarse risorse disponibili, da adottare modificando la legislazione vigente, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato).

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, rilevando come il problema di assicurare i necessari finanziamenti agli enti internazionalistici si presenti ormai da molti anni, manifesta apprezzamento per la grande attenzione che la Commissione ha voluto rivolgere a questa tematica e per lo stimolo che essa rappresenta per l'attività del Governo. Dichiara di condividere l'impostazione complessiva del parere del relatore, tranne alcuni aspetti specifici che passa ad illustrare.

Pag. 46

In primo luogo il Governo ritiene che la mancata trasmissione alle Camere del decreto ministeriale di ripartizione del capitolo 1163 non corrisponda ad un'interpretazione errata di quanto previsto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, ma ne rappresenti anzi l'attuazione.
Quanto all'auspicio, contenuto nella bozza di parere, di individuazione delle poste di bilancio più adeguate per la Società Dante Alighieri, l'ISIAO ed altri, fa presente che andrebbe accompagnato da un approfondimento sulla missione e l'organizzazione di tali enti. Ricorda in ogni caso che la Dante Alighieri svolge una insostituibile funzione di supporto all'attività del Ministero degli esteri in ambito educativo, peraltro con pochi oneri a carico del bilancio statale.
In relazione alle condizioni contenute nella bozza di parere propone, soprattutto per evitare eccessivi ritardi nella concessione dei contributi a tutti gli enti interessati, di differire al 2011 l'erogazione dei finanziamenti agli enti non confermati, prevedendo eventualmente in tale anno una sorta di recupero di quanto non versato nel 2010, attingendo alla fonte dei contributi straordinari.

Gennaro MALGIERI, relatore, sottoponendo ai colleghi l'opportunità di una sua risposta immediata ai rilievi avanzati dal rappresentante del Governo per consentire un successivo dibattito che tenga conto di tutti i punti di vista, ribadisce l'interpretazione assunta dal parere per cui continua a sussistere l'obbligo di presentazione alle Camere del decreto ministeriale di ripartizione del capitolo 1163, in quanto non è intervenuta un'abrogazione esplicita della norma previgente come diretta conseguenza delle novelle introdotto con il Decreto Legge n. 78 del 2010.
Riconoscendo l'impegno mostrato in più occasioni dal sottosegretario Mantica a favore della Società Dante Alighieri e dell'ISIAO, ribadisce che il Ministero degli esteri nel suo complesso, prendendo esempio da quanto accade in altri Paesi a cominciare dall'esperienza dell'Institut du Monde Arabe francese, dovrebbe porre maggiore attenzione alla dimensione culturale della politica estera.

Mario BARBI (PD) si congratula con il relatore per l'esaustivo parere da lui formulato e sottolinea l'importanza del lavoro di approfondimento, svolto insieme alla Commissione esteri del Senato, che ha permesso di avere un quadro preciso della situazione.
Rileva come il parere contenga sia indicazioni immediate che auspici per future riforme ed invita quindi il rappresentate del Governo ad osservare da quest'ultima prospettiva le considerazioni svolte circa il finanziamento di enti quali la Società Dante Alighieri e l'ISIAO.
Ritiene invece che si debba procedere immediatamente al reintegro in tabella degli enti non confermati, la cui esclusione altrimenti assumerebbe un carattere punitivo, giudicando non accettabili differimenti motivati da possibili lentezze procedurali.

Franco NARDUCCI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e si dichiara colpito dalla capacità e dalla dignità mostrata nel corso delle audizioni che si sono tenute, sottolineando come un Paese che mantiene tuttora una posizione importante nello scenario economico internazionale non possa destinare risorse cosi esigue all'analisi delle relazioni internazionali e soprattutto alla diffusione della propria lingua e cultura.
Ritiene che per garantire le risorse per gli enti non confermati e per innalzare il contributo minimo si possano utilizzare le somme non ancora impiegate per i contributi straordinari. Auspica in ogni caso che si possano reperire fondi aggiuntivi attraverso le modifiche che si prospettano alla legge di stabilità.

Francesco TEMPESTINI, chiede chiarimenti al relatore circa la sua posizione rispetto alla proposta del Governo relativa agli enti non confermati. Rinunciando a ogni spunto polemico, invita in particolare il relatore a chiarire se mantiene o meno

Pag. 47

le condizioni poste nel parere testé formulato.

Gennaro MALGIERI (PdL), relatore, condividendo l'esigenza di assicurare tempestività all'erogazione dei fondi segnalata dal rappresentante del Governo, si dichiara disponibile a riformulare le prime due condizioni nel senso di rinviarne l'attuazione all'esercizio 2011.

Gianpaolo DOZZO (LNP), in attesa di conoscere la valutazione del Governo su tale ultima opzione prospettata dal relatore, osserva in generale come sarebbe stata opportuna una maggiore cautela nella predisposizione della tabella in esame e soprattutto una maggiore attenzione in relazione ai criteri di inclusione, considerando che molti enti di cui allo stato attuale è previsto il finanziamento non rivestono alcuna importanza come supporto all'elaborazione della politica estera italiana. Nel ribadire la sua piena fiducia nella buona fede del sottosegretario Mantica, giudica comunque insostenibile la situazione risultante.

Stefano STEFANI, presidente, essendo ripresi i lavori in Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI