CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 novembre 2010
394.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.45.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Audizione di esperti della materia.
(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

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odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Introduce, quindi, l'audizione.

Lorenza VIOLINI, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'università degli studi di Milano, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Mario TASSONE (UdC), Pierguido VANALLI (LNP), Pierluigi MANTINI (UdC).

Lorenza VIOLINI, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'università degli studi di Milano, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, presidente, ringrazia la professoressa Violini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.35.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 266).
(Deliberazione).

Donato BRUNO, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo in titolo, nel corso della quale si procederà all'audizione di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi questa mattina, le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva testé deliberata si terranno nella giornata di martedì 16 novembre.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.
Atto n. 281.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Giorgio CONTE (FLI), relatore, ricorda che lo schema di regolamento di delegificazione in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamento di delegificazione, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.
Il provvedimento è definito al fine di recepire la disciplina primaria intervenuta successivamente alla adozione del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che ha inciso su compiti e organico del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, come precisato nella relazione di accompagnamento, la finalità è quella di adeguare la disciplina organizzativa vigente del Ministero al ridimensionamento degli assetti organizzativi imposto dalle norme sul contenimento della spesa delle amministrazioni dello Stato, contenute nell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e nell'articolo 2, comma 8-bis del decreto - legge n. 194 del 2009 nonché a dare attuazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, attuativo della direttiva comunitaria n. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, con la quale sono state attribuite al Ministero dell'economia e finanze funzioni di vigilanza e di controllo. Lo schema in esame è altresì finalizzato ad adeguare la disciplina regolamentare del Ministero dell'economia a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010, che ha disposto la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e finanze.
Ricorda che lo schema in esame prevede, in primo luogo, la riduzione da 945 a 789 del numero massimo dell'organico dirigenziale di livello non generale del Ministero, riducendo contestualmente di una unità le posizioni dirigenziali non generali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e di due unità quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione. Va peraltro segnalato che, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, il numero di 789 unità non corrisponde precisamente alla riduzione del 10 per cento applicata alla cifra di 875, posto che dal calcolo di detta percentuale risulta la di cifra di 787,5, arrotondabile a 788. Il numero di 789 unità è stato peraltro già fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2010 cui spetta, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale.
Il provvedimento in esame dispone quindi alcune eliminazioni testuali: dai membri del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità è soppresso il riferimento al Direttore del Servizio consultivo ed ispettivo tributario - SECIT, considerato che tale Servizio è stato soppresso dall'articolo 45 del decreto legge n. 112 del 2008; nell'elenco degli organi collegiali operanti nell'ambito del Ministero dell'economia, è soppresso il riferimento alla Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474 della legge n. 296 del 2006, visto che tale organo è stato soppresso dal citato articolo 45 del decreto legge n. 112/2008; dalle competenze del Dipartimento del tesoro, sono eliminate le «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale» nell'ambito degli indirizzi definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, in quanto il compito relativo alle relazioni sindacali viene centralizzato in capo a quest'ultimo Dipartimento. Si elimina, altresì, la previsione per cui il numero di posizioni dirigenziali non generali alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro è complessivamente pari a 14 e si interviene sull'assetto organico del Dipartimento del tesoro, sopprimendo l'indicazione del numero di uffici dirigenziali non generali in cui si articola ciascuna delle sue otto Direzioni.

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Relativamente ai compiti del suddetto Dipartimento, il provvedimento sposta in capo ad esso le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tali attribuzioni si vanno comunque ad aggiungere al già esistente controllo, da parte del Dipartimento del tesoro, sulla produzione di carte valori e stampati.
Per quanto riguarda le competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, lo schema in esame elimina la previsione del raccordo operativo con la soppressa Commissione tecnica per la finanza pubblica; attribuisce al Dipartimento della Ragioneria le competenze attribuite al Ministero dell'economia e finanze ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti; sopprime i compiti relativi alle relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, in quanto, come anticipato, le relazioni sindacali vengono centralizzate a livello di quest'ultimo dipartimento; riduce da cinque a quattro il numero di posti di livello dirigenziale generale che possono essere assegnati al Dipartimento della ragioneria per specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza ed elimina la riserva di uno di tali cinque posti all'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale; sopprime l'indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali che operano alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato nonché il compito del Servizio studi di raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica.
Il provvedimento elimina poi l'indicazione del numero di uffici dirigenziali non generali in cui si articola ciascun Ufficio centrale di bilancio presso ciascun Ministero e presso l'Amministrazione autonoma monopoli di Stato ed interviene sulle dotazioni organiche e sulle competenze del Dipartimento delle finanze. In particolare, sopprime il compito relativo alle relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; sopprime l'indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali che operano alle dirette dipendenze del Direttore generale delle finanze; riduce da due ad uno i posti di livello dirigenziale generale che possono essere assegnati al dipartimento per esigenze di consulenza, studio e ricerca e specificamente per il coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; modifica le modalità organizzative del collegamento tra Dipartimento e Guardia di finanza, demandando genericamente la loro fissazione ad un decreto del Ministro. Sino all'emanazione del decreto, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un Ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro. Viene inoltre soppressa l'indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola ciascuna delle Direzioni del dipartimento delle Finanze e viene incluso, tra i compiti della Direzione sistema informativo della fiscalità, quello di gestire l'informatica dipartimentale.
Il provvedimento interviene, quindi, sulle competenze e l'assetto del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, attribuendogli in particolare, accanto al generale compito relativo alla rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali, il compito di indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica, e non già più di indirizzo della rappresentanza dei singoli dipartimenti.
Lo schema in esame stabilisce poi che, a seguito della soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e finanze, il numero delle Ragionerie territoriali debba essere non inferiore a 63, anziché pari a 63, come previsto dalla attuale disciplina regolamentare. Allo stesso modo, stabilisce che alle Ragionerie territoriali spettino le funzioni che - in seguito all'emanazione dei decreti ministeriali di riallocazione delle attribuzioni delle soppresse Direzioni territoriali - devono essere svolte a livello

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territoriale. Viene altresì soppressa l'indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali in cui si articolano le Ragionerie territoriali.
Viene inoltre modificata, alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 1, una disposizione sull'articolazione degli uffici territoriali del Ministero, che rimetteva ad un decreto la determinazione di 20 sedi da chiudere entro 18 mesi; a seguito della modifica, la chiusura delle sedi diviene eventuale e viene meno l'indicazione del numero delle sedi da chiudere. Come rilevato dal Consiglio di Stato, peraltro, la lettera s) modifica una disposizione di carattere transitorio, che avrebbe dovuto essere già attuata al momento dell'entrata in vigore della modifica proposta. Potrebbe quindi valutarsi l'opportunità di una proroga del relativo termine.
Infine, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono indicate nella tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2008 come sostituita dallo schema di regolamento in esame. Inoltre, la soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale da esso derivanti ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo. La nuova tabella determina in 59 il numero dei dirigenti di livello generale ed in 789 il numero dei dirigenti di livello non generale.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale
COM(2010)379 def.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2010.

Il sottosegretario Michelino DAVICO rileva come i contenuti della proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro stagionale appaiono in linea di massima in armonia con la normativa nazionale, in particolare per quanto riguarda gli obblighi previsti in capo al datore di lavoro in ordine alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali.
In materia di sicurezza sociale, tuttavia, l'articolo 16 della proposta di direttiva prevede per i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante per le prestazioni di sicurezza sociale elencate dalli articolo 3 del regolamento CE 883/2004 (relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Tra queste prestazioni figurano anche le prestazioni di disoccupazione e le prestazioni familiari che il nostro ordinamento, all'articolo 25 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non contempla tra le forme di previdenza e assistenza obbligatoria per i lavoratori stagionali extracomunitari, in considerazione della durata e della specificità di questa tipologia di rapporto di lavoro.
Rileva quindi che, in sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione, la legislazione italiana - all'articolo 25 del predetto testo unico - stabilisce che il datore di lavoro versi all'INPS una somma pari all'importo dei medesimi contributi, da destinarsi al Fondo nazionale per le politiche migratorie

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di cui all'articolo 45 del citato testo unico in materia di immigrazione.
Fa quindi presente che un'ulteriore differenza rispetto alla normativa nazionale è rappresentata dal limite minimo e massimo di durata del permesso di soggiorno.
La legislazione italiana prevede, infatti, una durata per tale tipologia di permesso che va da venti giorni fino ad un massimo di nove mesi (articolo 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998). La direttiva europea, invece, fa riferimento a periodi di soggiorno superiori a tre mesi e non è chiaro se gli Stati membri possano continuare a rilasciare permessi per lavoro stagionale di durata inferiore. Ma soprattutto appare problematica la fissazione del limite massimo di durata, da parte della proposta di direttiva, a»sei mesi per anno di calendario».
Evidenzia, infatti, come tale termine non appaia rispondente alle esigenze del mercato del lavoro e dei settori produttivi interessati a tale forma di collaborazione, in particolare del settore agricolo.
Suscita, inoltre, dubbi applicativi la definizione «per anno di calendario» in quanto sembrerebbe non applicabile ai lavoratori stagionali a cavallo tra due anni (esempio novembre - febbraio), che dovrebbero, pertanto, ottenere due diversi permessi di soggiorno. La riduzione della durata massima del permesso, non coincidente con le esigenze del mercato del lavoro, potrebbe rappresentare una spinta alla permanenza irregolare dei lavoratori stranieri precedentemente autorizzati all'ingresso nel Paese.
Rileva quindi, in merito al coordinamento della presente direttiva con la direttiva n. 2009/52/CE relativa alle sanzioni per i datori di lavoro che impiegano cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare, che quest'ultima direttiva è richiamata nel considerando n. 6) della proposta di direttiva sui lavoratori stagionali in esame. Non si ravvisano comunque motivi ostativi ad un richiamo espresso anche all'interno dell'articolato.
Per quanto riguarda i dati relativi ai flussi di ingresso per lavoro stagionale, illustra alcune tabelle riepilogative del numero di domande, delle principali nazionalità di provenienza e delle province maggiormente interessate, relative agli anni 2008, 2009 e 2010 (vedi allegato).

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene importanti le questioni poste dal sottosegretario, che riguardano anche categorie specifiche di lavoratori stagionali come, ad esempio, quelli operanti nell'industria alberghiera. Auspica quindi che possano essere evidenziate come condizioni nel documento finale che sarà definito dalla I Commissione.

Il sottosegretario Michelino DAVICO rileva come le questioni da lui evidenziate costituiscono elementi di riflessione per la Commissione per quanto attiene alle discrepanze che si verrebbero a creare tra la direttiva europea, una volta approvata, e la vigente legislazione nazionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene importante che il Governo si impegni a porre le questioni emerse nell'ambito dell'esame che si svolgerà presso i competenti organi dell'Unione europea, facendo in modo da giungere ad una soluzione che risolva i diversi profili in discussione. Diversamente, le nuove previsioni potrebbero rappresentare un problema molto serio per talune categorie di lavoratori. Al contempo, a seguito dell'introduzione della fattispecie del reato di clandestinità nell'ordinamento nazionale, gli effetti potrebbero essere non irrilevanti per l'economia del paese e per una pacifica convivenza.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come, essendo la Commissione impegnata nell'esame in fase ascendente dell'atto in discussione, dovrebbe esserci la possibilità di segnalare, in sede di Unione europea, la necessità che la direttiva in questione preveda «spazi di adattabilità» nella fase di recepimento da parte degli Stati membri.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ringrazia il sottosegretario per le questioni che ha

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rappresentato alla Commissione. Ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, di cui è componente, si è espressa favorevolmente sul provvedimento in titolo sotto il profilo della sussidiarietà.
Nel merito delle questioni da essa affrontate, è invece emersa sin dal primo momento l'esigenza di svolgere ulteriori ed attenti approfondimenti, in particolare al fine di attribuire maggiore flessibilità alle relative previsioni, così da assicurare una maggiore coerenza rispetto alle legislazioni nazionali e da poter tenere conto delle tipologie di utilizzo dei lavoratori in questione, che sono differenti nel bacino del Mediterraneo rispetto al Nord dell'Europa.
Si sofferma quindi sui dati statistici che riguardano le quote di utilizzo dei lavoratori in questione, dai quali emerge come l'Italia sia il secondo Paese in Europa, dopo la Slovenia, in termini di numero di richieste di lavoratori stagionali. Si tratta di dati che devono indurre ad un'attenta riflessione, considerato che essi farebbero presupporre che in Italia non vi sia disoccupazione quando è ben noto che non è così. Occorre quindi capire se vi sia effettivo bisogno di questi lavoratori e che, in altre parole, il Governo dia attuazione anche all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva in esame, che stabilisce che «gli Stati membri possono accertarsi se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale, e rifiutare la domanda».

Jole SANTELLI (PdL), relatore, ritiene condividibili le considerazioni emerse nel dibattito e preannuncia la propria intenzione di presentare una proposta di documento finale che ne tenga conto. È in particolare opportuno, a suo avviso, segnalare l'esigenza che nella direttiva in discussione si inserisca, così come già previsto da altre direttive, una clausola di salvaguardia che consenta di tenere conto delle specificità dei singoli Stati membri e della legislazione nazionale di ciascuno.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge n. 3760).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2010.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 3760, presentata dalla deputata Bertolini, recante «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare indumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento

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della persona, e introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, in materia di costrizione all'occultamento del volto». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Avverte, quindi, che la relatrice, deputata Sbai, illustrerà la proposta di legge da ultimo abbinata nella prossima seduta, essendo impossibilitata ad essere presente nella giornata odierna. Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.