CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2010
384.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.
C. 3541 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni sul nuovo testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati: la I Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazione, mentre la II Commissione e la XII Commissione hanno espresso parere favorevole con osservazioni.
Avverte pertanto che il relatore, in accoglimento dei rilievi posti nei citati pareri, ha predisposto taluni emendamenti riferiti al nuovo testo del progetto di legge (vedi allegato).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, illustra sinteticamente le proprie proposte

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emendative, rilevando che gli emendamenti 1.100 e 2.100 sono stati predisposti per recepire alcune osservazioni formulate nel parere della II Commissione, mentre l'emendamento 1.101 è diretto ad accogliere gli analoghi rilievi posti nei pareri della I e della II Commissione. Quanto al profilo della omogeneità di definizione tra il comma 1 e il comma 3 dell'articolo 1, fa presente di avere presentato l'emendamento 1.102, che dovrebbe essere in grado di accogliere i conformi rilievi formulati dalla I e dalla XII Commissione nei rispettivi pareri; al contempo, l'emendamento 2.101 è finalizzato a rispondere alle questioni sollevate dalla stessa I Commissione in ordine all'articolo 2. Segnala, infine, che il suo emendamento 3.100 intende recepire la condizione posta dalla V Commissione per assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rilevando con favore che il parere espresso da tale Commissione ha chiaramente escluso la possibilità che il provvedimento in esame possa recare oneri per il bilancio dello Stato.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva, in premessa, che il suo gruppo ha preso atto a malincuore della compressione dei tempi di esame impressa dalla presidenza nella seduta di ieri, a fronte di una richiesta di maggiore approfondimento proveniente dall'opposizione: ciò, tuttavia, non ha impedito di svolgere una interlocuzione informale con taluni gruppi di maggioranza in vista del raggiungimento di un possibile punto di mediazione. Entrando nel merito del provvedimento, nel riconoscere che al testo sono stati apportati significativi miglioramenti, fa notare che le ulteriori misure introdotte dal relatore non aggiungerebbero molto rispetto a quanto già previsto dall'ordinamento vigente. In proposito, infatti, rileva che l'INPS già provvede a svolgere gli accertamenti necessari a identificare eventuali posizioni previdenziali controverse e, eventualmente, a revocare le prestazioni fondate su rapporti di lavoro fittizi: ciò, in sostanza, renderebbe, di fatto, meramente rafforzativo di un sistema di controllo già esistente quanto previsto dal provvedimento in questione.
Al fine di sgombrare il campo da eventuali equivoci, che potrebbero sorgere in una materia delicata come quella in esame, intende in ogni caso precisare che il suo gruppo non può che schierarsi a favore di qualsiasi misura tesa a negare prestazioni previdenziali o assistenziali nei confronti di soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Soffermandosi sull'articolo 2 del provvedimento, ritiene peraltro necessario che la Commissione rifletta sull'esigenza di evitare che i familiari dei soggetti condannati - qualora non siano coinvolti in alcun illecito penale - vengano colpiti seppur indirettamente da tali provvedimenti di revoca dei trattamenti previdenziali o assistenziali, soprattutto laddove il soggetto condannato, destinatario di tali misure, sia l'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare.
In conclusione, auspica che i gruppi possano tornare a dialogare sul provvedimento con serenità e pacatezza, senza inutili forzature o accelerazioni dell'iter.

Maria Grazia GATTI (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse, invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di introdurre una modifica al testo, affinché siano rispettati gli ambiti di competenza degli organi chiamati ad intervenire sulla materia. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di rimettere all'INPS la decisione definitiva della revoca dei trattamenti previdenziali o assistenziali, eventualmente a seguito dell'accertamento in sede giudiziaria e di una comunicazione specifica rivolta dallo stesso giudice all'Istituto previdenziale. Ritiene che tale soluzione potrebbe rafforzare il sistema di controllo già previsto dall'ordinamento, senza stravolgerne l'impianto complessivo. Al fine di accogliere una precisa condizione espressa dalla I Commissione, che non sembra sia stata recepita dal relatore con gli emendamenti presentati, evidenzia la necessità di individuare nel testo in modo tassativo e certo quali trattamenti possano essere revocati

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in presenza di una responsabilità penale, sollecitando anche un riflessione circa le sorti della posizione assicurativa del condannato, una volta scontata la pena.

Ivano MIGLIOLI (PD) stigmatizza, in primo luogo, l'atteggiamento della presidenza che, oltre ad avere impresso una accelerazione innaturale all'esame del provvedimento, ha di recente reso difficoltoso il confronto in Commissione, ad esempio in ordine al provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di lavoro, laddove ha espresso discutibili valutazioni sull'ammissibilità di taluni emendamenti presentati dall'opposizione. In proposito, ritiene necessario assicurare un andamento dei lavori che sia il più possibile rispettoso dei diritti delle minoranze, al fine di garantire un confronto serio e pacato che possa contribuire alla qualità dei testi legislativi esaminati.
Entrando nel merito del provvedimento, fa notare al relatore che un atteggiamento meno ideologico sulla materia avrebbe garantito un esito più favorevole e sollecito dell'iter di esame, considerato, peraltro, che nessun componente della Commissione potrebbe dichiararsi a favore del riconoscimento di trattamenti previdenziali maturati illecitamente. Si tratta, a suo avviso, semplicemente di intervenire sul testo al fine di migliorarlo e renderlo compatibile con i principi costituzionali, recependo in modo pieno le osservazioni e le condizioni espresse dalle Commissioni in sede consultiva, soprattutto in presenza di una indeterminatezza delle fattispecie e di una inefficace tutela dei familiari superstiti dei soggetti condannati.
In conclusione, pur a fronte di talune significative modifiche migliorative, ritiene il testo in esame ancora inadeguato, auspicando che l'esame del provvedimento possa proseguire nei tempi ritenuti necessari, in vista dell'elaborazione di un progetto di legge condiviso.

Giuliano CAZZOLA (PdL) osserva che il testo del provvedimento in esame, a seguito dell'approvazione di diversi emendamenti, non è più quello iniziale, poiché è stato ampiamente corretto anche grazie alla forte disponibilità del relatore. Nel rilevare che tale testo, pertanto, non contiene nulla di ideologico, fa notare come esso stia per essere ulteriormente migliorato sulla base delle condivisibili proposte emendative presentate dallo stesso relatore.
Sottolinea, quindi, che sul piano tecnico non sembrano sussistere i problemi segnalati dai deputati sinora intervenuti, i quali, peraltro, nella giornata di ieri - nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, definitivamente approvato dalla Camera - hanno, a suo avviso, fatto i «buchi nella schiena» al relatore, sostenendo che i giudici devono essere gli unici competenti a tutelare i diritti dei lavoratori. Giudica tale circostanza alquanto bizzarra, se è vero che oggi gli stessi deputati sostengono che un diritto fondamentale come la pensione è revocabile in via amministrativa: fa presente, infatti, che non è l'INPS a poter pronunciare una parola definitiva su qualsiasi tipo di trattamento pensionistico, bensì il giudice, chiamato a dirimere le eventuali controversie che insorgano tra il lavoratore e l'ente previdenziale competente.
Segnalato, poi, che le polemiche circa il ruolo dei familiari appaiono deboli, considerato che il provvedimento in esame si limita ai soli trattamenti assistenziali, che non sono - per loro natura - suscettibili di essere trasferiti ai parenti, ritiene che un ulteriore tentativo di intesa tra i gruppi sul merito della proposta di legge possa essere rappresentato dalla possibile esclusione, dall'ambito di applicazione del provvedimento, delle prestazioni assistenziali che derivano da infermità.
In conclusione, manifesta il proprio stupore per l'atteggiamento assunto sull'argomento da taluni gruppi di opposizione, considerato anche che gli stessi gruppi si accingono ad approvare in maniera entusiastica in Assemblea un provvedimento, il cui esame è stato concluso serenamente dalla XI Commissione, relativo all'esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o

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dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

Ivano MIGLIOLI (PD), intervenendo per una precisazione, fa notare che nessun rappresentante del suo gruppo ha mai pensato di fare i «buchi nella schiena» al relatore nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. Giudica, pertanto, le dichiarazioni testé rese dal deputato Cazzola lesive della reputazione dei gruppi di opposizione e non consone ad un confronto parlamentare, pur comprendendo la posizione difficile di colui che, di fatto, è costretto a difendere da solo i provvedimenti della maggioranza.

Giulio SANTAGATA (PD) dichiara di non comprendere la ratio dei primi due articoli del provvedimento, laddove sembrerebbe riconoscersi ai soggetti condannati per reati gravissimi un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato ai loro familiari, in tema di revoca dei trattamenti previdenziali.

Giuliano CAZZOLA (PdL), in relazione alle diverse precisazioni appena svolte, fa notare anzitutto che i primi due articoli del provvedimento seguono una logica coerente e razionale, sviluppando quei principi già indicati nel suo intervento; tiene, altresì, a rimarcare che, con le sue espressioni precedenti, non intendeva offendere nessuno, tanto meno i deputati del gruppo del Partito Democratico.

Giovanni PALADINI (IdV) giudica condivisibile il provvedimento in esame, che ritiene possa fornire alla magistratura uno strumento aggiuntivo nella lotta contro la criminalità organizzata, nel presupposto fondamentale che non si possano riconoscere trattamenti previdenziali maturati illegittimamente. Ritiene peraltro che il provvedimento, che regolamenta una fattispecie molto specifica, potrà essere significativamente migliorato e reso compatibile con la Carta costituzionale, anche alle luce dei pareri resi dalle competenti Commissioni, meritando per questo il pieno sostegno di tutti i gruppi. Quanto alla questione posta dall'articolo 2 in materia di familiari superstiti, fa notare che si tratta di un falso problema, dal momento che il reato di favoreggiamento, in base al codice penale vigente, non può essere imputato ai familiari, se non in presenza di condizioni molto specifiche e circoscritte.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che è imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea e che risultano ancora iscritti a parlare numerosi deputati. Avendo, peraltro, compreso che sul provvedimento in titolo, anche alla luce degli emendamenti proposti dal relatore, potrebbe crearsi un clima favorevole, in grado di superare atteggiamenti di pregiudiziale ostilità, ritiene utile prospettare alla Commissione l'opportunità di approfondire con maggiore serenità i residui elementi di riflessione. Poiché, dunque, il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea - ove concluso dalla Commissione - per il prossimo 26 ottobre e atteso che i tempi di esame del testo saranno a breve condizionati dall'avvio della discussione dei documenti di bilancio in Commissione, rappresenta l'esigenza di comunicare tale situazione al Presidente della Camera, indicando una possibile soluzione alternativa, che auspica possa essere condivisa da tutti i gruppi.
In tal senso, nel prendere atto che la Commissione non è nelle condizioni di deliberare sul conferimento del mandato al relatore prima dell'assegnazione dei documenti di bilancio, con ciò determinando l'impossibilità (ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Regolamento) di riconvocare la Commissione stessa prima della conclusione dell'esame di tali documenti e, dunque, di rispettare la data fissata dal calendario dei lavori dell'Aula, propone di concludere l'esame in sede referente del provvedimento - con la votazione degli emendamenti del relatore e la deliberazione sul conferimento del mandato - nella mattina di mercoledì 27 ottobre, dopo la votazione di competenza sui documenti

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di bilancio, in modo da poter riferire all'Assemblea già nel pomeriggio dello stesso mercoledì 27 ottobre. Fa presente, peraltro, che tale proposta non comprometterebbe la possibilità di apportare ulteriori correzioni migliorative al testo, nel corso della discussione in Assemblea, previo esame all'interno del Comitato dei nove, che andrà nominato dopo la deliberazione sul conferimento del mandato al relatore.
Resta fermo che una tale determinazione - a suo avviso - non potrà che essere assunta all'unanimità dei gruppi in Commissione: in caso contrario, infatti, sarebbe costretto a porre in termini decisamente differenti la questione alla presidenza della Camera.

Cesare DAMIANO (PD) si domanda se, in caso di assenso rispetto alla proposta appena formulata dal presidente, sarà comunque assicurato lo svolgimento degli interventi dei deputati ancora iscritti a parlare nella giornata di oggi.

Silvano MOFFA, presidente, fa presente che la presidenza assicurerà nella preannunciata seduta di mercoledì 27 ottobre lo svolgimento di tutti gli interventi previsti, a condizione che vi sia un impegno unanime dei gruppi nel garantire la deliberazione sul conferimento del mandato al relatore nella mattina dello stesso 27 ottobre.

Cesare DAMIANO (PD) torna a ribadire che sul testo in esame è stata inizialmente compiuta un'inutile forzatura in relazione all'organizzazione dei lavori, in spregio ai diritti delle opposizioni di far valere le proprie ragioni; fa notare, peraltro, che la natura complessa dei pareri espressi dalle Commissioni ha confermato la ragionevolezza della richiesta di approfondimento proveniente dalle minoranze e l'esigenza di migliorare il testo. Esprime quindi soddisfazione per il mutamento di orientamento della presidenza e dichiara di condividere la scelta di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, precisando che il suo gruppo si impegnerà a concludere l'iter nella mattina di mercoledì 27 ottobre, a condizione che vi siano adeguati tempi di riflessione e, soprattutto, sia garantito il diritto di intervento a tutti i deputati che ne avevano fatto richiesta nella giornata di oggi.

Silvano MOFFA, presidente, per non generare equivoci, intende anzitutto precisare che la XI Commissione è una sede nella quale è sempre stato garantito il diritto di intervento dei gruppi di opposizione; sottolinea, al contempo, che - pur a fronte dell'incomprimibile diritto al dibattito - vi è anche il dovere, da parte dei gruppi di opposizione, di non ostacolare in modo strumentale le deliberazioni di competenza della Commissione stessa.
In tal senso, ribadisce la proposta formulata in precedenza, nel senso di concludere l'esame in sede referente del provvedimento - con la votazione degli emendamenti del relatore e la deliberazione sul conferimento del mandato - nella mattina di mercoledì 27 ottobre, dopo la votazione di competenza sui documenti di bilancio, in modo da poter riferire all'Assemblea già nel pomeriggio dello stesso mercoledì 27 ottobre.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, presidente, preso atto che si è registrato l'unanime consenso dei gruppi in ordine alla sua proposta, avverte che prospetterà rapidamente i termini della stessa alla presidenza della Camera.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 ottobre 2010.

Audizione di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.40.

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
Atto n. 277.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento in titolo, il cui seguito sarà comunque rinviato alla prossima settimana. Avverte, inoltre, che la V Commissione ha già espresso i rilievi di competenza sulle conseguenze di carattere finanziario, valutando positivamente lo schema di decreto.

Guido BONINO (LNP), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è emanato in attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, a sua volta attuativa dell'Accordo del 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), riguardante taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera svolti da imprese ferroviarie. Fa notare che il provvedimento ha lo scopo di porre fine alla procedura di infrazione n. 2008/0678, avviata dalla Commissione europea per la mancata attuazione della direttiva entro il termine, da essa stabilito per il suo recepimento, del 27 luglio 2008: la procedura si è conclusa con la presentazione, da parte della Commissione, del ricorso per inadempimento (ex articolo 258 TFUE), attualmente pendente davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-2.91/10 - Commissione c. Repubblica italiana).
Evidenzia che, per quanto concerne la Direttiva, essa fissa esclusivamente requisiti minimi di protezione dei lavoratori, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure più favorevoli (articolo 2). Rileva che la direttiva prevede, poi, una relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva medesima, in considerazione dell'evoluzione del settore ferroviario europeo, da presentarsi entro i tre anni successivi al termine per il recepimento delle disposizioni nell'ordinamento degli Stati membri (articolo 3). Infine, sottolinea che la direttiva impone agli Stati membri l'introduzione di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive in caso di violazione delle norme adottate (articolo 4).
Passando ai contenuti dell'Accordo, allegato alla direttiva, fa presente che esso ha inteso garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, senza per questo pregiudicare la necessaria flessibilità nella gestione delle imprese di trasporti ferroviari, nella prospettiva di uno spazio ferroviario europeo integrato; in particolare, nell'Accordo si evidenzia che la fissazione in ambito comunitario di regole comuni relative alle tutele minime da assicurare al personale mobile in questione si rende necessaria al fine di proteggere la salute dei lavoratori e di garantire un traffico transfrontaliero sicuro, evitando una concorrenza che faccia leva sulla differenza delle condizioni lavorative. Osserva che l'Accordo, pertanto, è sostanzialmente improntato al principio che, di norma, debbano essere assicurati ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime fissate dalla disciplina

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generale in materia di orario di lavoro (di cui alle direttive 1993/104/CE e 2000/34/CE).
Segnala che, per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, si dispone innanzitutto che i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possano mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste dal provvedimento: come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, tale disposizione è stata formulata in ottemperanza alla clausola di non regresso, di cui all'articolo 2 della direttiva ed alla clausola 9 dell'Accordo, in considerazione del fatto che il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle attività ferroviarie reca disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle dell'Accordo medesimo, con riferimento a taluni istituti dell'orario di lavoro.
Fa presente che l'articolo 2, in relazione alla clausola 1 dell'Accordo, definisce l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento e le relative eccezioni. Mette in evidenza poi che l'articolo 3 reca alcune definizioni: in particolare, in relazione alla clausola 2 dell'Accordo, si definisce lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontoliera ogni lavoratore membro dell'equipaggio di un treno, addetto a servizi ferroviari e complementari a bordo treno di interoperabilità transfrontaliera per più di un'ora sulla base di una prestazione giornaliera (comma 1, lettera b)), e si definisce come tempo di guida la durata di un'attività programmata nel corso della quale il macchinista è responsabile della guida di una macchina di trazione, comprese le interruzioni programmate nel corso delle quali il macchinista resta responsabile della guida della macchina in trazione (comma 1, lettera i)). Osserva quindi che l'articolo 4, in relazione alla clausola 3 dell'Accordo, disciplina il riposo giornaliero in residenza, mentre l'articolo 5, in relazione alla clausola 4 dell'accordo, disciplina il riposo giornaliero fuori residenza, prevedendo, in particolare, che i contratti collettivi possano ammettere un secondo riposo consecutivo fuori residenza.
Segnala che gli articoli 6 e 7 disciplinano le modalità di fruizione delle pause (clausola 5 dell'Accordo) e del riposo settimanale (clausola 6 dell'Accordo), mentre l'articolo 8 disciplina il tempo di guida, che, in ottemperanza alla clausola 7 dell'Accordo, non deve superare 9 ore per una prestazione diurna e 8 ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri. In ogni caso, la durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane è limitata a 80 ore. Sottolinea, quindi, l'articolo 9, che, in relazione alle disposizioni della clausola 8 dell'Accordo, prevede la custodia - per almeno un anno - di una scheda di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile. Segnala, infine, l'articolo 10, che reca l'apparato sanzionatorio. Al riguardo, fa notare che la relazione illustrativa evidenzia che gli importi delle sanzioni amministrative sono stati modulati secondo quantificazioni già previste, con riferimento a fattispecie analoghe, dalla disciplina vigente e, in particolare: dal decreto legislativo n. 234 del 2007, attuativo della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti; dal decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo Codice della strada, e dalla disciplina contenuta all'articolo 7 del disegno di legge n. 1441-quater-F (cosiddetto «collegato lavoro», appena approvato dalla Camera in settima lettura), che introduce nuove norme in materia di orario di lavoro e relative sanzioni.
Pone in evidenza che al provvedimento sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica (da cui risulta che il provvedimento non comporta oneri per la finanza pubblica) e le schede sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e sull'impatto della regolamentazione (AIR). Poiché il provvedimento in esame si limita a tradurre

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nell'ordinamento nazionale le norme dell'Accordo del 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), recepito dalla Direttiva 2005/47/CE, rispetto alla quale è stata aperta una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, propone sin d'ora che la Commissione esprima un parere favorevole.

Silvano MOFFA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 383, del 19 ottobre 2010, a pagina 152, prima colonna, dodicesima riga, la parola «rinvio» deve intendersi sostituita dalla parola «approvazione».