CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2010
384.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011).
C. 3778 Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
C. 3779 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza). Pag. 37
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che la Giunta per il Regolamento nella seduta del 14 luglio scorso ha espresso un parere sui primi adeguamenti regolamentari di carattere sperimentale conseguenti alla nuova legge di contabilità. In particolare la Giunta ha affermato che il disegno di legge di stabilità, che sostituisce il disegno di legge finanziaria ex articolo 11 della legge n. 196 del 2009, e il disegno di legge di bilancio, sono esaminati secondo la procedura stabilita dagli articoli 119-123 del Regolamento. La durata della sessione di bilancio è rideterminata in 30 giorni, in misura pari sia in prima che in seconda lettura, al fine di consentire tempi minimi anche all'eventuale terza lettura (ciò alla luce della previsione nella legge n. 196 del termine di presentazione della manovra alle Camere entro il 15 ottobre, anziché entro il 30 settembre).
I termini per la conclusione delle varie fasi del procedimento sono rimodulati prevedendo, di regola, 7 giorni dall'assegnazione per l'esame nelle Commissioni di settore, 13 giorni per l'esame nella Commissione bilancio e i restanti giorni per la discussione in Assemblea.
Nel caso in esame i documenti di bilancio sono stati assegnati oggi alle Commissioni di settore, che dovranno esprimere il parere entro martedì prossimo, conseguentemente fisso il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per le parti di competenza della Commissione giustizia per martedì 26 ottobre alle ore 10.
Considerato che i predetti documenti sono stati appena assegnati alle Commissioni, la relazione sui medesimi si svolgerà nella seduta di domani.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sospende quindi la seduta in sede consultiva, per consentire l'esame dell'atto del Governo n. 254, nonché lo svolgimento della seduta delle Commissioni riunite II e VI.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.
C. 3737 Sen. Li Gotti, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.
Osserva quindi come la Convenzione in esame, firmata dall'Italia il 4 novembre 1999 nell'ambito di un'iniziativa assunta dal Consiglio d'Europa, imponga a ciascuno Stato contraente di prevedere, ove necessario, nel proprio ordinamento giuridico efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela giudiziale dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello sostanziale del risarcimento del danno.
La Convenzione costituisce l'esito di iniziative assunte dal Consiglio d'Europa per fronteggiare il fenomeno della corruzione, a partire dalla metà degli anni Novanta, volte in particolare a favorire l'adozione di una disciplina civilistica regolante, in particolare, l'aspetto dei rimedi giudiziali per la tutela di diritti ed interessi pregiudicati da atti di corruzione.
Lo strumento convenzionale disciplina coerentemente le modalità con le quali si attua la cooperazione internazionale per

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la lotta contro la corruzione, nella consapevolezza che essa possa costituire una grave minaccia per l'equità e la giustizia sociale, ostacolare lo sviluppo economico e mettere a rischio il leale e corretto funzionamento delle economie di mercato.
Nell'ambito della Convenzione, particolare rilievo assumono i primi cinque articoli. L'articolo 1, nel definire l'oggetto della Convenzione, impone a ciascuno Stato contraente di prevedere, ove necessario, nel proprio ordinamento giuridico efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela giudiziale dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello sostanziale del risarcimento del danno.
L'articolo 2 reca una definizione di «corruzione» come rilevante per la Convenzione e sancisce che la relativa nozione resta integrata dalla richiesta, offerta, dazione, accettazione, diretta o indiretta, di una «provvigione illecita o altro indebito vantaggio», con distorsione della condotta e rispetto dei doveri propri della funzione esercitata da parte del beneficiario.
L'articolo 3 dispone in tema di risarcimento del danno e stabilisce che ogni Stato deve garantire, all'interno del proprio ordinamento giuridico, la possibilità per il danneggiato di vedere giudizialmente tutelato il proprio diritto all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto mediante risarcimento dei danni patrimoniali, compreso il lucro cessante, e di quelli non patrimoniali.
Ai sensi dell'articolo 4, che regola il regime della responsabilità, è stabilito che perché possa aversi danno risarcibile devono ricorrere precisi presupposti, ovvero che il convenuto abbia commesso o autorizzato un atto di corruzione ovvero abbia omesso di adottare misure atte a prevenirlo; che l'istante abbia patito un danno; che sussista un nesso di causalità tra l'atto di corruzione ed il danno.
L'articolo 5 contempla l'introduzione della responsabilità dello Stato (ovvero dalle autorità competenti del soggetto diverso dallo Stato) per il danno cagionato dal pubblico ufficiale che abbia commesso il reato di corruzione.
L'articolo 6 prevede la diminuzione del risarcimento del danno dovuto dal danneggiante nella misura corrispondente al concorso causale del danneggiato nella verificazione o nell'aggravamento.
L'articolo 7 riguarda il regime della prescrizione del diritto al risarcimento del danno subìto in conseguenza dell'atto di corruzione e l'articolo 8 stabilisce le conseguenze dell'accertamento di un atto di corruzione sui contratti eventualmente stipulati.
L'articolo 13 impone agli Stati di cooperare efficacemente in relazione ai procedimenti civili concernenti fatti di corruzione, mentre l'articolo 14 attribuisce al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) i poteri di vigilanza in ordine all'attuazione della Convenzione da parte degli Stati. Gli articoli da 15 a 23 descrivono invece le modalità di applicazione della Convenzione.
Ricorda che i due progetti di legge all'esame - sia quello approvato dal Senato il 29 settembre scorso che quello presentato dall'onorevole Di Pietro - riprendono i contenuti di un progetto di legge presentato nella precedente legislatura e non esaminato a causa dell'anticipata conclusione della medesima.
Per quanto attiene alla compatibilità della Convenzione con l'ordinamento interno, rileva che la nozione di corruzione di cui all'articolo 2 della Convenzione ha riguardo ad un concetto lato corrispondente non solo alla nozione penalistica recepita negli articoli 318, 319 e 322 del codice penale, ma anche a quella di concussione di cui all'articolo 317 del medesimo codice, quantomeno sotto il profilo della richiesta, là dove la stessa si traduca nel costringere o indurre taluno, con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale, a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.
Segnala, infine, che due altri importanti provvedimenti sono attualmente all'esame

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del Parlamento, riferendosi in primo luogo al provvedimento di ratifica dell'altra Convenzione sulla corruzione - quella a carattere penale - firmata a Strasburgo nel gennaio 1999, in relazione alla quale sono all'esame delle Commissioni riunite Giustizia ed Esteri del Senato due progetti di legge: l'AS 850, d'iniziativa del senatore Li Gotti e l'AS 2058, d'iniziativa del senatore Finocchiaro ed altri.
È inoltre in corso d'esame, sempre presso il Senato, un disegno di legge del Governo, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione (AS 2156) che prevede un Piano nazionale anticorruzione, con specifiche misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici, disposizioni in materia di controlli negli enti locali e l'aggravamento delle sanzioni previste per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
È del tutto evidente che la Convenzione in esame coinvolge materie di stretta competenza della Commissione giustizia. Inoltre le disposizioni della Convenzione che si intende ratificare non sembrano essere tali da non richiedere un, sia pure parziale, adeguamento dell'ordinamento interno, per cui sarebbe auspicabile la presentazione, in tempi brevissimi, di un disegno di legge del Governo volto a ratificare la Convenzione in esame nonché a prevedere le necessarie disposizioni di adeguamento interno. Tale disegno di legge verrebbe assegnato alle Commissioni riunite II e III, attraendo, ai fini dell'abbinamento, i provvedimenti in esame, che invece sono attualmente assegnati alla esclusiva competenza della III Commissione.
Pertanto, prima di esprimere il parere sui due provvedimenti oggi all'ordine del giorno sarebbe opportuno acquisire l'orientamento del Governo circa una eventuale presentazione di un disegno di legge, così come proposto.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 254.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato il 19 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri alcuni deputati del PD avevano chiesto al Governo di fornire ulteriori chiarimenti e, in particolare, se nell'ambito della procedura per l'assegnazione dei contributi in questione, vi fossero soggetti richiedenti che fossero stati esclusi.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI precisa che, in considerazione del procedimento seguito, non si può parlare di soggetti esclusi. Come chiarito della seduta di ieri, si è chiesto al Dipartimento per la giustizia minorile di fornire delle indicazioni relative ai soggetti che avessero maggiormente collaborato con il Dipartimento medesimo, dimostrando in tal modo la loro competenza ed affidabilità, ed a ciascuno dei soggetti segnalati è stata attribuita una parte delle somme disponibili.

Marilena SAMPERI (PD) chiede se per la selezione dei soggetti ai quali sono stati assegnati i contributi siano stati utilizzati criteri di evidenza pubblica.

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Enrico COSTA (PdL) nel replicare all'onorevole Samperi, ricorda che la normativa in esame non prevede l'obbligo di ricorrere ad una procedura di evidenza pubblica. Sottolinea peraltro come il precedente Governo di centrosinistra avesse assegnato i contributi ad un solo ente e come sia stato il Governo attualmente in carica ad apportare una rilevante innovazione, ampliando il novero dei soggetti destinatari.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come la trasparenza nell'assegnazione dei contributi pubblici debba prescindere dal colore dei governi in carica.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI nel condividere l'intervento dell'onorevole Costa, precisa che sarebbe necessario modificare la normativa in questione per adottare una procedura di selezione analoga alle procedure di evidenza pubblica.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, ritenendo che i chiarimenti complessivamente forniti dal Governo siano esaurienti, formula una proposta di parere favorevole.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.