CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2010
383.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-G, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

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La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda che sul provvedimento in esame, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, la Commissione bilancio ha già espresso un parere favorevole nella seduta del 14 ottobre 2010. Segnala che, nella medesima data, la Commissione lavoro ha concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo del provvedimento. Osserva, pertanto, che il testo all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.
Con riferimento all'articolo 20, comma 1, del provvedimento, rileva, peraltro, che, successivamente alla espressione del parere da parte della Commissione bilancio, è stato presentato il disegno di legge di stabilità per il 2011, che conferma la disponibilità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa, utilizzato, a decorrere dall'anno 2012, per la copertura degli interventi di cui al citato comma 1 dell'articolo 20, prevedendo una specifica finalizzazione.
In relazione agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, e, in particolare, a quelli concernenti le disposizioni di cui all'articolo 20, osserva che le proposte emendative Paladini 20.1, Porcino 20.2, Borghesi 20.3 e Paladini 20.4, oltre a specificare che le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 20 debbono essere integralmente destinate al risarcimento del danno subito dai lavoratori, da realizzare anche in via extragiudiziale, o, nel caso dell'emendamento 20.4, in via amministrativa, prevedono l'apertura, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un tavolo di negoziazione con le vittime per procedere al risarcimento dei danni subiti. Rileva che l'emendamento Villecco Calipari 20.6 interviene sul comma 2 dell'articolo 20, prevedendo che il risarcimento del danno al lavoratore possa avvenire anche in via amministrativa. Al riguardo, pur rilevando che le proposte emendative non appaiono comportare conseguenze negative per la finanza pubblica, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai loro eventuali effetti finanziari.
Segnala che le restanti proposte emendative presentate agli articoli 2, 31 e 32 non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario e che ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in merito al testo del provvedimento, fa presente che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, è finalizzata ad incrementare lo stanziamento annuo per il riconoscimento dei benefici concessi alle vittime del dovere, che sono di natura differente rispetto ai risarcimenti previsti al comma 2 del medesimo articolo 20, senza tuttavia nulla innovare rispetto alla normativa sostanziale che regola il riconoscimento dei predetti benefici, e conseguentemente non comporta un incremento del numero dei potenziali beneficiari, rispetto a quelli previsti a normativa vigente. Ricorda che il meccanismo di attribuzione dei benefici per le vittime del dovere, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, prevede la definizione delle posizioni da parte delle amministrazioni e la loro trasmissione al Ministero dell'interno per la formazione di una graduatoria unica nazionale per tutte le vittime del dovere, secondo l'ordine cronologico degli eventi. Evidenzia pertanto che lo stanziamento complessivo, incrementato da 10 a 15 milioni annui, al fine di assorbire annualmente un numero superiore di domande, qualora ciò fosse eventualmente necessario, opera a tutti gli

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effetti come limite massimo di spesa, dato che la concessione del beneficio è condizionata alle risorse esistenti, e regolata da una specifica clausola di salvaguardia, contenuta nell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C 1441-quater-G, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato, e le proposte emendative ad esso riferite contenute nel fascicolo 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che le dotazioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa previsto dal disegno di legge di stabilità per il 2011 siano confermate negli importi ivi indicati,

esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
C. 2360.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame è volta a riconoscere all'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) il diritto di designare un proprio rappresentante in seno agli organismi preposti al riconoscimento delle malattie ed invalidità a causa del servizio ai fini della concessione dei benefici previdenziali a queste eventualmente correlati. Segnala che la proposta di legge, composta da un articolo unico, non è corredata di relazione tecnica. Con riferimento al predetto articolo 1, recante disposizioni per l'integrazione degli organismi preposti al riconoscimento delle infermità a causa del servizio, ritiene necessario acquisire elementi dal Governo sugli eventuali effetti a carico della finanza pubblica recati dalla disposizione, in conseguenza dell'ampliamento del numero dei componenti degli organi in esame, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di compensi e di rimborsi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel concordare con le preoccupazioni espresse dal relatore, esprime una valutazione negativa sul contenuto del provvedimento, in quanto l'ampliamento del numero dei componenti degli organi in

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esame è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivante da compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese. In merito all'analisi degli effetti finanziari, concorda con quanto affermato dal relatore.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ritiene preferibile, anche in considerazione dell'avvio della sessione di bilancio, rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di valutare le considerazioni critiche formulate dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.
Nuovo testo C. 3241 ed emendamenti.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, approvate in linea di principio dalla Commissione di merito.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e le tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 17 giugno 2010 In proposito, ricorda che in tale occasione, la Commissione espresse un parere favorevole sul provvedimento, formulando cinque condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e due osservazioni. In particolare, segnala che quattro delle condizioni avevano ad oggetto le disposizioni di cui all'articolo 2, concernente l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, e all'articolo 5, in materia di collocamento in aspettativa del dipendente delle amministrazioni pubbliche o di un'impresa privata il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale, mentre l'altra prevedeva l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento. Segnala, poi, che la Commissione lavoro, nella seduta del 22 giugno scorso, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, ha approvato alcuni emendamenti, i quali, oltre a recepire le suddette condizioni, accolgono una delle osservazioni contenute nel parere della Commissione bilancio, concernente una clausola di salvaguardia riferita all'applicabilità di eventuali misure di maggior favore per i dipendenti contenute nei contratti collettivi di lavoro e altre due osservazioni volte a introdurre modifiche di carattere ordinamentale all'articolo 2, formulate, rispettivamente, dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione affari esteri. Fa presente, poi, che successivamente la Commissione lavoro ha chiesto ed ottenuto il trasferimento in sede legislativa del provvedimento, e in data 22 settembre 2010 ha adottato un nuovo testo che recepisce gli emendamenti approvati nella predetta seduta del 22 giugno. Nel rilevare che il nuovo testo adottato dalla Commissione lavoro recepisce le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e non appare pertanto presentare profili problematici di carattere finanziario, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma al riguardo da parte del Governo.
Segnala, inoltre, che nel corso della seduta del 14 ottobre la Commissione lavoro ha approvato in linea di principio alcuni emendamenti al nuovo testo. Al riguardo, segnala che l'emendamento Mosca 3.1 stabilisce che lo Stato, nel fornire la formazione mirata all'ottenimento delle professionalità necessarie per l'accesso alle

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organizzazioni internazionali, debba favorire, oltre alla formazione, anche l'aggiornamento formativo. In proposito, ricorda che, con riferimento alla formulazione della norma recata dal nuovo testo, il Governo ha chiarito che la disposizione non prevede direttamente l'attivazione di specifici interventi di formazione, ma intende piuttosto indirizzare e orientare l'offerta formativa esistente verso le competenze teoriche e professionali richieste nell'ambito delle organizzazioni internazionali e che, pertanto, essa potrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche attraverso il sito istituzionale del Ministero.Sul punto, prendendo atto delle precisazioni fornite a suo tempo dal Governo, ritiene opportuno acquisire una conferma sul fatto che l'emendamento non modifichi sostanzialmente i profili di attività già previsti dall'articolo 3. Ritiene, invece, che gli emendamenti Fedriga 5.4 (nuova formulazione) e 5.5 (nuova formulazione) e l'emendamento del relatore 5.100 non presentino profili critici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione al nuovo testo del provvedimento, nel ribadire l'avviso già manifestato in riferimento al vecchio testo e nel far presente la non assoggettabilità del settore della scuola ai limiti alle nuove assunzioni disposti dalla normativa vigente, osserva che anche il nuovo testo del provvedimento, limitatamente al comparto scuola, potrebbe non garantire la neutralità finanziaria dell'iniziativa, attesa la facoltà dell'amministrazione di utilizzare il posto di organico, in caso di aspettativa superiore all'anno, per procedere ad assunzioni, con il conseguente determinarsi di posizioni soprannumerarie e conseguenti oneri aggiuntivi, tenuto conto delle riduzioni di organico operate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Non formula, invece, rilievi in ordine agli emendamenti Mosca 3.1, Fedriga 5.4 (nuova formulazione) e 5.5 (nuova formulazione) e all'emendamento del relatore 5.100.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea la rilevanza dell'emendamento Fedriga 5.4 (nuova formulazione), il quale, nel ridurre da cinque a tre anni la durata massima dell'aspettativa che può essere riconosciuta ai sensi del provvedimento in esame, precisa in modo espresso che i dipendenti in aspettativa non hanno diritto ad alcun trattamento economico, come richiesto dal proprio gruppo. Ritiene, pertanto, che, con questa precisazione, sia possibile esprimere un giudizio positivo sulla proposta di legge in esame.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, nel ribadire che il nuovo testo del provvedimento non contiene norme di favore per alcuna categoria, ma pone paletti chiari per lo svolgimento corretto di una funzione internazionale, sottolinea che gli emendamenti, presentati dai deputati Fedriga e Munerato, approvati in linea di principio in XI Commissione, contengono un orientamento ancora più restrittivo rispetto al parere adottato dalla Commissione il 17 giugno 2010. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3241 recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali e le proposte emendative ad esso riferite (3.1, 5.4 nuova formulazione, 5.100 e 5.5 nuova formulazione);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

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con la seguente condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo "Al personale del comparto scuola non si applica l'articolo 4 della legge 12 febbraio 1980, n. 26";
sulle proposte emendative trasmesse dalla Commissione:

NULLA OSTA».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede chiarimenti in ordine alla riformulazione dell'articolo 5, commi 3 e 4.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, sottolinea che il limite massimo dell'aspettativa, con gli emendamenti approvati in linea di principio, viene ridotto da cinque a tre anni, senza assegno, e si precisa che in caso di dipendenti di imprese private, la disposizione trova applicazione solo nel caso di aziende con più di cinquanta dipendenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.
Nuovo testo C. 3541.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione ed osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, approvata, con modificazioni, dalla XI Commissione, reca disposizioni volte a sospendere e revocare le prestazioni assistenziali e previdenziali eventualmente godute da soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Segnala che il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
Per quanto concerne gli articoli 1 e 3, in materia di sospensione e revoca dei trattamenti assistenziali e previdenziali, premesso che la norma appare suscettibile di determinare effetti finanziari positivi in caso di revoca delle prestazioni, per quanto attiene alla fattispecie della sospensione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti di cassa per la corresponsione, in un'unica soluzione, delle prestazioni sospese, con la maggiorazione degli interessi legali, in caso di assoluzione definitiva o di condanna definitiva per reati diversi da quelli di associazione mafiosa o di atti di terrorismo. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, prevede che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui all'articolo 1 del provvedimento siano devolute dagli enti interessati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge n. 512 del 1999, e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge n. 206 del 2004. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito al meccanismo di assegnazione delle risorse al suddetto Fondo e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In particolare, considerato che, da un lato, le risorse da assegnare dovrebbero essere nella disponibilità di enti la cui dinamica di spesa non incide sul saldo netto da finanziare, e che, dall'altro, tra le fonti di finanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso è previsto un contributo a carico del bilancio dello

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Stato, sul quale gravano anche gli interventi della legge n. 206 del 2004, considera opportuno prevedere che le risorse devolute dagli enti interessati siano preventivamente iscritte alle entrate del bilancio dello Stato, per poi essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea che il nuovo testo prevede, a differenza del testo originario, nel caso di assoluzione o di condanna per reato diverso, la ripresa dell'erogazione dei trattamenti sospesi e la corresponsione, in un'unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali. Al riguardo, precisa tuttavia che, anche in considerazione dell'esiguità del numero dei soggetti interessati e della previsione della sospensione dei trattamenti per i condannati, dalle disposizioni in esame non derivano effetti finanziari negativi. Evidenzia altresì la necessità che la Commissione di merito precisi le percentuali di ripartizione delle risorse da destinare al fondo di rotazione e agli interventi di cui alla legge n. 206 del 2004.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3541 recante disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
considerata la necessità di precisare al comma 1 dell'articolo 3, sulla base di valutazioni spettanti alla Commissione di merito, le percentuali di ripartizione delle risorse da destinare al fondo di rotazione e agli interventi di cui alla legge n. 206 del 2004;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: devolute dagli enti interessati con le seguenti: versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti;

e con la seguente condizione:
all'articolo 3, comma 1, individui la Commissione di merito l'ammontare percentuale delle risorse da destinare al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una specifica procedura per la periodica verifica della sussistenza dei requisiti (quale, ad esempio, l'esistenza in vita) per l'attribuzione delle prestazioni oggetto di revoca».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere presentata dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) nell'esprimere il voto favorevole del suo gruppo, ricordando anche che il provvedimento trae origine da un'iniziativa legislativa della Lega Nord, sottolinea che esso risponde ad esigenze di giustizia ed auspica una sua rapida approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 19.30.

Legge di stabilità 2011.
C. 3778 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità. Come indicato nel parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 14 luglio 2010, rileva, infatti, che il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità sono esaminati secondo le procedure stabilite, prima della approvazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, dagli articoli da 119 a 123 del Regolamento. Osserva, inoltre, che in questa sede, conformemente ai precedenti, la Commissione dovrà effettuare una prima valutazione anche relativamente ai profili di copertura.
Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, ricorda che i limiti di contenuto della legge finanziaria sono stabiliti in modo puntuale dall'articolo 11 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, ricorda che tale disposizione ha provveduto a rideterminare il contenuto del disegno di legge di stabilità, valorizzando la sua funzione propria, di definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di regolazione delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldi, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro del Patto di stabilità europeo. Segnala che rispetto a quanto previsto dall'abrogata legge n. 468 del 1978 per la legge finanziaria, quindi, il contenuto della legge di stabilità risulta più ristretto e viene, in particolare, meno la possibilità di inserire nel provvedimento norme che comportino aumenti di spesa, ancorché finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, anche se suscettibili di determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa, in linea, peraltro, con quanto già previsto in via sperimentale per le ultime due leggi finanziarie. Evidenzia come, in coerenza con tali disposizioni, il disegno di legge di stabilità per il 2011 trasmesso dal Governo alla Camera, risulti composto di un solo articolo, a sua volta suddiviso in tredici commi.
In particolare, segnala che l'articolo 1, comma 1, e il relativo allegato 1 fissano il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in linea con quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009.
Per quanto riguarda le altre disposizioni, rileva che i commi da 2 a 4 e l'allegato 2 recano norme volte a modificare la misura dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali; il comma 5 reca una disciplina applicativa delle disposizioni in materia di riduzioni dei trasferimenti alle regioni, previste dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010; il comma 6 reca disposizioni in ordine alla destinazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, rimodulate dalla Tabella E allegata al disegno di legge di stabilità; il comma 7 reca, infine, una disposizione che subordina l'erogazione delle risorse destinate alla stipula di nuovi contratti di servizio con Trenitalia Spa e al Fondo per gli

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investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa all'adozione delle misure di razionalizzazione e di efficientamento previste dai singoli contratti. Osserva che, come si evince dalla relazione tecnica, tale disposizione non ha effetti finanziari, ma che, essendo volta a garantire la qualità di determinate spese di investimento, può ritenersi riconducibile al contenuto proprio della legge finanziaria.
Rileva che i commi da 8 a 12 dell'articolo 1 recano, poi, l'approvazione delle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, mentre il successivo comma 13 prevede che la legge entri in vigore il 1o gennaio 2011.
Con riferimento alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, osserva che sono state modificate al fine di tenere conto della nuova disciplina prevista dall'articolo 11, comma 3, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, sottolinea che, mentre la struttura delle tabelle A e B non ha subito modifiche, il contenuto delle altre quattro tabelle previste dalla legge n. 468 del 1978, è stato parzialmente modificato ed è ora accorpato nelle tabelle C, D ed E, allegate al disegno di legge di stabilità.
In particolare, segnala che la Tabella C mantiene sostanzialmente la medesima fisionomia che essa assumeva nel disegno di legge finanziaria ed indica, per ciascuno degli anni del triennio considerato, la quota da iscrivere in bilancio per il finanziamento delle leggi di spesa permanente, sia di natura corrente sia in conto capitale, che demandano esplicitamente tale funzione alla legge di stabilità. Rileva che nella nuova Tabella C, tuttavia, per espressa previsione dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009, non sono comprese spese obbligatorie e, pertanto, in sede di prima applicazione è prevista la soppressione dalla suddetta tabella delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa.
Osserva che, come evidenziato nella relazione illustrativa, nell'individuazione delle spese da ritenere obbligatorie, alcune sono state considerate interamente espungibili in quanto riconducibili, pressoché esclusivamente, alla definizione di spese obbligatorie di cui all'articolo 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009 e che, per altre spese, concernenti in particolare il funzionamento di enti dotati di un'autonomia contabile e di bilancio, in assenza di una precisa indicazione in ordine alla quota di spese da considerare obbligatorie, essa è stata stimata in via generale in misura pari all'80 per cento del totale della spesa autorizzata. Osserva, quindi, che le spese espunte dalla tabella C sono ora determinate dalla legge di bilancio.
Per quanto attiene alle autorizzazioni di spesa inserite nella tabella C allegata al disegno di legge di stabilità, segnala che si prevede il rifinanziamento della legge n. 49 del 1987, concernente la cooperazione allo sviluppo, anche per la quota di conto capitale e non solo, come previsto negli anni precedenti, per le risorse di parte corrente. A tale proposito, rileva peraltro che l'articolo 32 della suddetta legge prevede, in via generale, la possibilità di rifinanziamento dei relativi stanziamenti nell'ambito della legge finanziaria. Ritiene che l'inserimento della suddetta voce appare, quindi, coerente con i criteri previsti dalla legislazione contabile per il finanziamento mediante utilizzo della tabella C e con la legislazione sostanziale sottostante a tali voci.
Propone pertanto di rilevare nel parere che le disposizioni contenute nel disegno di stabilità per il 2011 sono riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria, come determinato dalla legislazione vigente.
Per quanto concerne i profili di copertura, rileva che agli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge si fa fronte mediante le minori spese determinate dal medesimo disegno di legge, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 11, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica. Rileva che, come evidenziato in premessa dalla Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di stabilità, le modifiche introdotte alla legislazione vigente da tale provvedimento non comportano effetti sull'indebitamento

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netto e sul saldo di cassa delle Amministrazioni pubbliche, in quanto mere rimodulazioni contabili da apportare al bilancio dello Stato.
Ai fini della deliberazione dello stralcio, propone pertanto di esprimere un parere in cui si evidenzi che il disegno di legge di stabilità risulta conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS sottolinea come il Governo abbia inteso rispettare rigorosamente le nuove disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 196 del 2009.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che, per evitare che l'esame del disegno di legge di stabilità ai fini della valutazione della conformità al suo contenuto proprio, come determinato dalla legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica, sarebbe opportuno che la Commissione si interroghi su alcune delle scelte compiute dal Governo in sede di elaborazione del disegno di legge medesimo. In particolare, ritiene che in questa sede potrebbe valutarsi se sia conforme a quanto disposto dalla legge di contabilità e finanza pubblica la decisione di espungere dalla Tabella C l'80 per cento dell'importo riferito a talune autorizzazioni di spesa, sulla base di una valutazione di carattere presuntivo della quota di spese obbligatorie sul totale delle spese autorizzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come il Governo si sia attenuto, nella predisposizione del disegno di legge di stabilità per il 2011, scrupolosamente al dettato della nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che il Senato ha concluso da pochi minuti l'esame della Decisione di finanza pubblica, adottando una risoluzione parzialmente diversa da quella approvata dalla Camera. In proposito, ricorda che l'articolo 11, comma 1, richiama espressamente, ai fini della predisposizione del disegno di legge di stabilità, la Decisione di finanza pubblica come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. Evidenzia come molti senatori appartenenti ai gruppi di opposizione abbiano lamentato la circostanza che il disegno di legge di stabilità sia stato presentato prima dell'approvazione della Decisione di finanza pubblica, che, in teoria, avrebbe anche potuto modificare i saldi contenuti nel disegno di legge di stabilità. Dà atto al presidente della sensibilità dimostrata convocando la presente seduta solo dopo l'approvazione della risoluzione da parte del Senato. Stigmatizza tuttavia il fatto che il Governo, nella sua prima applicazione, abbia già violato la nuova legge di contabilità, sia in riferimento al procedimento di formazione dello schema di Decisione di finanza pubblica, sia non avendo atteso la sua approvazione per la presentazione del disegno di legge di stabilità. Con riferimento al contenuto del disegno di legge di stabilità, pur concordando con il presidente sul fatto che esso rechi esclusivamente disposizioni riconducibili al suo contenuto proprio, come fissato dalla legge, osserva che quest'ultima non contiene materie che, ai sensi del richiamato articolo 11 della legge n. 196 del 2009, avrebbe potuto legittimamente contenere. In particolare, osserva come manchino disposizioni fiscali ovvero in tema di revisione del patto di stabilità. Auspica quindi che il relatore possa favorire, nel corso dell'esame parlamentare, l'inserimento di disposizioni, comunque riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità, che possano essere necessarie per favorire la crescita del Paese.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel rilevare come sul merito del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, non sussistano particolari osservazioni da formulare, ritiene tuttavia che l'esame svolto in questa sede potrebbe costituire l'occasione per evidenziare come il disegno di legge di stabilità non contenga disposizioni relative a molte delle materie annoverate nel suo contenuto proprio dall'articolo 11

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della legge n. 196 del 2009. Nell'esprimere preoccupazione per tale assenza, osserva che sarebbe estremamente grave se i contenuti esclusi dalla legge di stabilità trovassero collocazione in un futuro decreto-legge in materia di proroga di termini, come peraltro è stato anticipato in numerose dichiarazioni pubbliche. A tale riguardo, sottolinea, infatti, l'esigenza di garantire il puntuale rispetto della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, superando le criticità emerse in questo primo anno di applicazione. In proposito, evidenzia infatti che lo schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 è stato presentato con circa quindici giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 7 della legge di contabilità e finanza pubblica e che anche l'esame del disegno di legge di stabilità si apre con un breve ritardo rispetto al termine previsto dalla legge per l'avvio della discussione sulla manovra finanziaria. In questo senso, ritiene necessario garantire un adeguato esame parlamentare degli strumenti di programmazione e di bilancio elaborati dal Governo, in modo da evitare il protrarsi di una situazione nella quale si vive alla giornata in attesa delle decisioni adottate in sede europea.

Maino MARCHI (PD), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Vannucci, chiede che siano chiarite le conseguenze che possano eventualmente derivare sul regime di ammissibilità degli emendamenti dalla struttura estremamente scarna del disegno di legge di stabilità. Osserva che il Governo non ha utilizzato possibilità che invece la legge consente con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità. Chiede quindi in particolare se le proposte emendative di iniziativa parlamentare, che siano volte ad introdurre disposizioni riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità come definito dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, saranno considerate ammissibili o meno.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di approfondire il quesito posto dall'onorevole Marchi.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS osserva, in via preliminare, che il contenuto del disegno di legge di stabilità presentato dal Governo, che si caratterizza per la sua essenzialità, corrisponde sostanzialmente alle richieste, più volte formulate in passato dalle diverse parti politiche, di una maggiore snellezza delle decisioni assunte nell'ambito della manovra finanziaria annuale, rilevando, altresì, che l'essenzialità del contenuto del disegno di legge di stabilità appare pienamente in linea con il contenuto della Decisione di finanza pubblica approvata dalle Camere. Per quanto riguarda, poi, le osservazioni formulate con riferimento all'esame dello schema della Decisione di finanza pubblica presso l'altro ramo del Parlamento, ricorda che l'emendamento 5.3 (testo 2) approvato nella seduta odierna, impegna il Governo a dare seguito al piano straordinario per il Sud, con particolare riferimento alle misure in materia di infrastrutture e all'introduzione di forme di fiscalità di vantaggio. In proposito, ritiene che l'approvazione di tale proposta emendativa non abbia introdotto nella risoluzione poi approvata dal Senato temi nuovi rispetto a quelli già considerati in quella approvata dalla Camera il 3 ottobre scorso, che già impegnava il Governo ad approvare un piano di rilancio per il Mezzogiorno d'Italia. Per quanto riguarda, invece, le critiche relative alla tardiva presentazione dello schema della Decisione di finanza pubblica, ricorda che tale Decisione ha sostanzialmente sostituito il Documento di programmazione economico-finanziaria, il cui termine di presentazione alle Camere era pacificamente considerato non perentorio e, nel tempo, è stato più volte disatteso. Ritiene, invece, che il termine per la presentazione del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge del bilancio dello Stato debba considerarsi di carattere perentorio, in quanto direttamente connesso ad un adempimento di ordine costituzionale, sottolineando, pertanto, l'opportunità

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dell'operato del Governo che ha comunque presentato tali disegni di legge nei termini stabiliti dalla legge senza attendere la conclusione dell'esame da parte del Senato dello schema di Decisione di finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD), in relazione a notizie apparse sui giornali, chiede che il Governo se intenda porre la questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di stabilità sin dalla prima lettura presso la Camera, ovvero se si riservi tale facoltà solo in occasione della seconda lettura presso l'altro ramo del Parlamento.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS si riserva di rispondere al quesito dell'onorevole Baretta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);
considerato che il disegno di legge reca esclusivamente disposizioni riconducibili al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volte, in particolare a:
a) fissare gli obiettivi dei saldi del bilancio dello Stato;
b) modificare la misura dei trasferimenti dovuta dallo Stato alle gestioni previdenziali;
c) introdurre una disciplina attuativa delle disposizioni in materia di riduzione dei trasferimenti alle regioni, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010;
d) subordinare l'erogazione delle risorse destinate a Trenitalia Spa e a Ferrovie dello Stato Spa all'adozione di misure di razionalizzazione e di efficientamento;
e) stabilire gli importi da iscrivere nelle tabelle allegate;
considerato che le limitazioni di contenuto del disegno di legge di stabilità rilevano anche con riferimento alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo del disegno di legge governativo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;
rilevato che, alla luce della disciplina in materia di contenuto proprio, la legge di stabilità dovrebbe ricomprendere tutte le disposizioni utili a definire il quadro di riferimento finanziario, ivi inclusa la determinazione, attraverso le apposite tabelle, delle risorse destinate ad assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi da approvare successivamente;
rilevato, per quanto concerne i profili finanziari, che:
a) agli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge si fa fronte mediante le minori spese determinate dal medesimo disegno di legge, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 11, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica;
b) dal prospetto di copertura recato dal disegno di legge risulta che, nel complesso, per effetto del definanziamento previsto dalla tabella D, i mezzi di copertura eccedono gli oneri di natura corrente di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;

RITIENE
1) che le disposizioni contenute nel disegno di legge recante disposizioni per la

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formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) sono riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità, come determinato dalla legislazione vigente;
2) che il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) risulti conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile.»

La seduta termina alle 20.05.