CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2010
383.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.
C. 3241 Pianetta.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, presidente, sostituendo il relatore, onorevole Nirenstein, impossibilitata a prendere parte alla seduta, segnala che la III Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo della proposta di legge n. 3241 nell'ambito dell'esame in sede legislativa del provvedimento da parte della Commissione Lavoro.
Ricorda altresì che il parere espresso il 20 aprile scorso dalla III Commissione valorizzava la categoria dei funzionari internazionali quale risorsa preziosa per il Paese, non solo in termini di prestigio, ma anche di potenziale irradiazione dell'immagine dell'Italia e delle sue priorità politiche sulla scena internazionale. Il parere sottolineava, inoltre, la necessità di colmare la lacuna legislativa legata al mancato riconoscimento della funzione pubblica internazionale, nonché la finalità di rafforzare la presenza di funzionari italiani in seno alle organizzazioni internazionali, obiettivo che abbisogna di un quadro normativo più coerente ed articolato.
Al riguardo, osserva che non appare recepita l'osservazione relativa all'opportunità

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di coordinare la definizione di «funzionario internazionale» con quella già utilizzata nella normativa vigente, recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 del 2008 che, all'articolo 3, comma 1, lettera b), considera funzionari internazionali, ai fini del superamento del limite di età per l'ammissione al concorso, «i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario». È stata invece recepita la seconda osservazione relativa al riferimento normativo contenuto al comma 4 dell'articolo 2.
Rileva che la Commissione Lavoro ha nel prosieguo dell'esame in sede referente approvato un nuoto testo recante alcune rilevanti modifiche, che ritiene condivisibili, riferendosi alla precisazione relativa alla non corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese alla commissione interministeriale di cui al comma 5 dell'articolo 2, alle disposizioni in materia di riconoscimento di un diritto all'aspettativa al coniuge di funzionario internazionale e alla clausola di invarianza finanziaria.
Passando ad illustrare le proposte emendative su cui la Commissione è chiamata a dare il proprio parere, segnala che esse sono riferite all'articolo 3 e all'articolo 5 del provvedimento.
L'emendamento 3.1 Mosca è finalizzato a contemplare, oltre alla formazione iniziale volta ad ottenere la professionalità adeguata all'ingresso nelle organizzazioni internazionali, anche l'aggiornamento formativo del funzionario internazionale, nell'intento evidente di garantire ai funzionari di nazionalità italiana il mantenimento di elevati standard professionali durante tutto il percorso di carriera.
Gli ulteriori tre emendamenti riguardano la materia dell'aspettativa per il coniuge del funzionario internazionale. In particolare, la nuova formulazione dell'emendamento 5.4 Fedriga, riferita al secondo comma dell'articolo 5, intende limitare l'aspettativa per il dipendente di pubbliche amministrazioni che sia coniuge del funzionario internazionale a soli tre anni in luogo di cinque. L'emendamento precisa inoltre che tale aspettativa, analogamente a quanto previsto dal successivo comma 3 per il dipendente di impresa privata, non contempla il diritto al trattamento economico.
L'emendamento del relatore 5.100 riduce l'ambito di applicazione della disposizione sul diritto all'aspettativa del dipendente di impresa privata a quelle imprese che abbiano almeno cinquanta dipendenti e nei limiti del collocamento in aspettativa di un lavoratore per ogni cinquanta dipendenti.
Infine, la nuova formulazione dell'emendamento 5.5 Fedriga, riferito al comma 4, coerentemente con la proposta emendativa 5.4, limita l'aspettativa del dipendente di impresa privata a soli tre anni in luogo di cinque.
Condividendo la logica sottesa alle proposte emendative presentate - che procede nella direzione di garantire elevati standard qualitativi da parte dei funzionari internazionali di nazionalità italiana e di preservare le amministrazioni pubbliche e le imprese private da un gravame eccessivo connesso alla necessità di garantire comunque la conservazione del posto di lavoro per il dipendente che sia coniuge di funzionario internazionale - propone l'espressione di un parere favorevole sulle proposte emendative testé illustrate.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA manifesta, a nome del Governo, la soddisfazione per la rapida calendarizzazione del provvedimento in esame, esprimendo parere favorevole sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Ringrazia quindi l'onorevole Pianetta per il suo impegno che contribuirà ad avvicinare i funzionari italiani alle istituzioni, risultato che andrà a vantaggio dell'intero sistema Paese.

Enrico PIANETTA (PdL), dichiarando di condividere quanto affermato dal relatore e condividendo la ratio degli emendamenti

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presentati, sottolinea che il provvedimento in esame riconferma l'importanza dei funzionari italiani nelle istituzioni internazionali e ne rafforza la presenza. Auspica infine una rapida approvazione del progetto di legge.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.
C. 3737 Li Gotti ed altri, approvata dal Senato, e C. 1787 Di Pietro ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato FARINA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando in primo luogo che la Convenzione in esame, firmata dall'Italia il 4 novembre 1999 nell'ambito di un'iniziativa assunta dal Consiglio d'Europa, impone a ciascuno Stato contraente di prevedere, ove necessario, nel proprio ordinamento giuridico efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela giudiziale dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello sostanziale del risarcimento del danno.
La Convenzione costituisce l'esito di iniziative assunte dal Consiglio d'Europa per fronteggiare il fenomeno della corruzione, a partire dalla metà degli anni Novanta, volte in particolare a favorire l'adozione di una disciplina civilistica regolante, in particolare, l'aspetto dei rimedi giudiziali per la tutela di diritti ed interessi pregiudicati da atti di corruzione.
Lo strumento convenzionale disciplina coerentemente le modalità con le quali si attua la cooperazione internazionale per la lotta contro la corruzione, nella consapevolezza che essa possa costituire una grave minaccia per l'equità e la giustizia sociale, ostacolare lo sviluppo economico e mettere a rischio il leale e corretto funzionamento delle economie di mercato.
Illustrando succintamente i contenuti della Convenzione, particolare rilievo assumono i primi cinque articoli. L'articolo 1, nel definire l'oggetto della Convenzione, impone a ciascuno Stato contraente di prevedere, ove necessario, nel proprio ordinamento giuridico efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela giudiziale dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello sostanziale del risarcimento del danno. L'articolo 2 reca una definizione di «corruzione» come rilevante per la Convenzione e sancisce che la relativa nozione resta integrata dalla richiesta, offerta, dazione, accettazione, diretta o indiretta, di una «provvigione illecita o altro indebito vantaggio», con distorsione della condotta e rispetto dei doveri propri della funzione esercitata da parte del beneficiario.
L'articolo 3 dispone in tema di risarcimento del danno e stabilisce che ogni Stato deve garantire, all'interno del proprio ordinamento giuridico, la possibilità per il danneggiato di vedere giudizialmente tutelato il proprio diritto all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto mediante risarcimento dei danni patrimoniali, compreso il lucro cessante, e di quelli non patrimoniali.
Ai sensi dell'articolo 4, che regola il regime della responsabilità, è stabilito che perché possa aversi danno risarcibile devono ricorrere precisi presupposti, ovvero che il convenuto abbia commesso o autorizzato un atto di corruzione ovvero abbia omesso di adottare misure atte a prevenirlo;

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che l'istante abbia patito un danno; che sussista un nesso di causalità tra l'atto di corruzione ed il danno.
L'articolo 5 contempla l'introduzione della responsabilità dello Stato (ovvero dalle autorità competenti del soggetto diverso dallo Stato) per il danno cagionato dal pubblico ufficiale che abbia commesso il reato di corruzione.
L'articolo 6 prevede la diminuzione del risarcimento del danno dovuto dal danneggiante nella misura corrispondente al concorso causale del danneggiato nella verificazione o nell'aggravamento. L'articolo 7 riguarda il regime della prescrizione del diritto al risarcimento del danno subìto in conseguenza dell'atto di corruzione e l'articolo 8 stabilisce le conseguenze dell'accertamento di un atto di corruzione sui contratti eventualmente stipulati. L'articolo 13 impone agli Stati di cooperare efficacemente in relazione ai procedimenti civili concernenti fatti di corruzione, mentre l'articolo 14 attribuisce al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) i poteri di vigilanza in ordine all'attuazione della Convenzione da parte degli Stati. Gli articoli da 15 a 23 descrivono invece le modalità di applicazione della Convenzione.
Ricorda che i due progetti di legge all'esame - sia quello approvato dal Senato il 29 settembre scorso che quello presentato dall'onorevole Di Pietro - riprendono i contenuti di un progetto di legge presentato nella pregressa legislatura e non esaminato a causa dell'anticipata conclusione della medesima.
Sottolinea che, come riportato nelle relazioni illustrative, l'ordinamento italiano è già pienamente conforme alle norme poste dalla Convenzione.
In particolare, la nozione di corruzione di cui all'articolo 2 della Convenzione ha riguardo ad un concetto lato corrispondente non solo alla nozione penalistica recepita negli articoli 318, 319 e 322 del codice penale, ma anche a quella di concussione di cui all'articolo 317 del medesimo codice, quantomeno sotto il profilo della richiesta (requesting), là dove la stessa si traduca nel costringere o indurre taluno, con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale, a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.
Osserva che la ratifica della Convenzione in oggetto si inserisce in un percorso più ampio, delineatosi nella presente legislatura con la ratifica, da parte italiana, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Merida), intervenuta con la legge 3 agosto 2009, n. 116, che mira ad una definizione il più possibile univoca di termini di solito utilizzati con diversi significati nei vari Stati e in differenti contesti ed esige che gli Stati parte adottino misure di prevenzione della corruzione volte tanto settore pubblico quanto al settore privato.
Segnala infine che due altri importanti provvedimenti sono attualmente all'esame del Parlamento, riferendosi in primo luogo al provvedimento di ratifica dell'altra Convenzione sulla corruzione - quella a carattere penale - firmata a Strasburgo nel gennaio 1999, in relazione alla quale sono all'esame delle Commissioni riunite Giustizia ed Esteri del Senato due progetti di legge: l'AS 850, d'iniziativa del senatore Li Gotti e l'AS 2058, d'iniziativa del senatore Finocchiaro ed altri.
È inoltre in corso d'esame, sempre presso il Senato, un disegno di legge del Governo, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione (AS 2156) che prevede un Piano nazionale anticorruzione, con specifiche misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici, disposizioni in materia di controlli negli enti locali e l'aggravamento delle sanzioni previste per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA sottolinea la particolare delicatezza delle disposizioni recate dalla Convenzione europea del 1987 quanto alle possibili ripercussioni sull'ordinamento interno. Segnala che peraltro al Senato è in corso un accurato lavoro di esame e approfondimento di provvedimenti attinenti alla

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stessa materia che impegna in modo specifico il Ministero della giustizia.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.