CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2010
383.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 44

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 254.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato il 6 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al Governo alcuni approfondimenti in merito alle modalità ed al metodo per l'individuazione dei destinatari dei contributi in questione.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda come già lo scorso anno siano emerse delle questioni relative allo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento per il 2009, giacché il contributo era stato erogato ad un solo ente. Era stata, in particolare, sollevata la questione della

Pag. 45

necessità di un più adeguata pubblicizzazione che consentisse ad un maggior numero di soggetti di partecipare all'assegnazione dei fondi. Quest'anno, seguendo anche le indicazione fornite dalla Commissione giustizia, si è quindi avuta una netta inversione di tendenza, con la netta riduzione dell'ammontare del contributo, la pubblicazione del bando su internet e l'assegnazione del contributo stesso a più soggetti.
Fa quindi presente che si è richiesto al Dipartimento per la Giustizia Minorile, alla luce della Direttiva Generale del Ministro della Giustizia sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010 che prevede, tra l'altro, per la tutela dei diritti dei minori di «Porre in essere tutte le attività svolte ad arginare e affrontare le situazioni di devianza minorile rafforzando la tutela dei diritti e dei doveri dei minori stessi», di voler indicare enti e associazioni che hanno già prestato la propria attività nei settori della prevenzione del crimine, nella riabilitazione e nell'inserimento nel mondo del lavoro dei minori.
Sono pervenute pertanto le seguenti richieste di contributo: Istituto Don Calabria di Verona (rieducazione e reinserimento sociale di minorenni e giovani autori di reato) - euro 21.000; Associazione Euro di Palermo (formazione per inserimento lavorativo detenuti ed ex detenuti degli istituti penali minorili) - euro 15.000; @uxilia onlus di Trieste (tutela dei soggetti deboli quali minori) - euro 15.000; Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali di Roma (interventi a favore dei minori, giustizia ripartiva e mediazione) - euro 15.000.
Si è proceduto quindi alla ripartizione della somma disponibile quale contributo adottando il criterio della riduzione in base alle richieste ricevute, livellando, nel contempo, l'importo da destinare agli enti che ne hanno fatto richiesta tenendo conto, inoltre, della collocazione geografica degli enti nell'ambito del territorio nazionale. La parte residuale, infine, di molto inferiore a quanto già assegnato negli anni precedenti, sarà assegnata al Centro Nazionale di Prevenzione e di Difesa Sociale di Milano per l'attività sempre svolta nel settore giustizia.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, chiede al rappresentante del Governo di precisare anche se siano stati approntati gli idonei strumenti per verificare l'effettività degli interventi da parte dei soggetti destinatari del contributo.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI nel replicare al relatore, sottolinea come di tale aspetto si occupi il Dipartimento della giustizia minorile, che ha una conoscenza diretta dei soggetti beneficiari del contributo.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo siano soddisfacenti.

Pietro TIDEI (PD) rileva come, per effettuare una valutazione completa, sia opportuno anche conoscere se vi siano ulteriori soggetti, che pur avendo presentato la domanda, siano rimasti esclusi.

Donatella FERRANTI (PD) condivide il rilievo dell'onorevole Tidei e ritiene che si debba fare questo ulteriore approfondimento.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara che, per quanto le risulti, non dovrebbero esservi ulteriori soggetti rimasti esclusi. Si riserva comunque di approfondire e di fornire precise indicazione nella prossima seduta.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritenendo opportuno questo ulteriore approfondimento, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

Pag. 46

SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 5 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con condizione al testo risultante dagli emendamenti approvati.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, rileva che la Commissione Affari costituzionali ha precisato la necessità che all'articolo 2, comma 2, sia precisato che i posti disponibili a seguito dei «concorsi per trasferimento andati deserti» ivi richiamati siano quelli esistenti al momento della formazione della graduatoria del concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006, al quale si riferisce il predetto comma. Ritiene che tale condizione possa essere accolta, per quanto la precisazione in essa contenuta possa essere desunta già dalla interpretazione del testo nella formulazione adottata dalla Commissione giustizia.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver dichiarato di condividere l'intervento del relatore circa la condizione apposta nel parere favorevole dalla Commissione Affari costituzionali, pone una ulteriore questione all'attenzione della Commissione. In particolare, osserva che la formulazione dell'articolo 2 debba essere rivista al fine di evitare che dall'applicazione della disposizione medesima rimangano esclusi alcuni dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esame previsto dalla disposizione medesima, quali in particolare coloro che non siano più in possesso dei requisiti relativi all'età richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. Rileva a tale proposito che sono trascorsi già quattro anni dalla data nella quale il concorso in questione è stato indetto e che, pertanto, alcuni candidati non potrebbero più rientrare nei limiti di età previsti dal bando. Ricorda, a tale proposito, che questi limiti sono espressamente richiamati nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 2.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, dichiara di essere già a conoscenza della questione sollevata dall'onorevole Ferranti, ritenendo opportuno modificare l'articolo 2 al fine di scongiurare qualsiasi sperequazione tra i candidati dichiarati idonei.

Pietro TIDEI (PD) invita la Commissione a soffermarsi anche su altre questioni, come quelle oggetto degli articoli aggiuntivi 1. 020, 1. 022 e 1. 023 da lui presentati, che la Commissione non ha approvato nella seduta del 30 settembre scorso. Si tratta di emendamenti tutti diretti a razionalizzare le procedure del concorso per notai, nonché a garantire una migliore copertura dei posti vacanti. A tale proposito sottolinea l'esigenza di approvare una disposizione come quella contenuta nel suo articolo aggiuntivo 1.023, secondo cui con cadenza annuale debbono essere poste a concorso le nomine a notaio per un numero corrispondente ai posti vacanti alla data del 30 giugno, ricordando come la normativa vigente si limiti unicamente a sancire la cadenza annuale del concorso.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che l'onorevole Capano, dopo aver sottoscritto l'articolo aggiuntivo 1. 023, ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno del medesimo tenore, proprio perché

Pag. 47

il gruppo del PD ritiene importante che i concorsi vengano effettuati ogni anno. L'articolo aggiuntivo era stato ritirato per la sola ragione che si era preso atto che qualora fosse stato messo in votazione sarebbe stato respinto.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene che sia opportuno, per ragioni organizzative e di mobilità nel ricambio, non effettuare concorsi volti a coprire l'intera vacanza dei posti. In caso contrario, infatti, si rischierebbe un vero e proprio blocco nella immissione di nuove leve.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, condividendo l'intervento del rappresentante del Governo, ritiene che, proprio per consentire che ogni anno siano effettuati i predetti concorsi, sarebbe opportuno prevedere nell'ordine del giorno preannunciato una percentuale minima dei posti vacanti da mettere in concorso. Tale percentuale potrebbe essere, ad esempio, del 60 per cento.

Pietro TIDEI (PD) non comprende per quale ragione le considerazioni appena fatte dal rappresentante del Governo e dal relatore debbano valere unicamente per il concorso per la nomina a notaio. Piuttosto che la presentazione di un ordine del giorno sarebbe necessario approvare un emendamento che eventualmente preveda una percentuale minima dei posti da coprire, la quale dovrebbe comunque essere maggiorata almeno del 20 per cento rispetto alla quota indicata dal relatore.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che le questioni sollevate dall'onorevole Tidei sono state già affrontate dalla Commissione nel corso della fase emendativi e che nel momento attuale del procedimento legislativo si tratta piuttosto di comprendere se la Commissione intenda dar seguito alla condizione espressa dalla Commissione Affari costituzionali nel proprio parere favorevole nonché cercare di risolvere la questione appena sollevata dall'onorevole Ferranti in merito al requisito dell'età dei concorrenti dichiarati idonei.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, ribadendo l'opportunità di accogliere la condizione posta dalla Commissione Affari costituzionali e di risolvere la questione sollevata dall'onorevole Ferranti, presenta un emendamento in tal senso (vedi allegato 1). Si tratta di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, introdotto nel testo dagli identici articoli aggiuntivi 1.010 del relatore e 1.011 Ferranti, approvati nella seduta del 20 settembre scorso.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.100.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo risultante dall'emendamento appena approvato sarà trasmesso alla Commissione Affari costituzionali per l'espressione di competenza.
Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.
Nuovo testo C. 3541 Fedriga.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Pag. 48

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 ottobre 2010.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, ritiene che il provvedimento in esame sia pienamente condivisibile, poiché risponde all'esigenza di non vedere gli autori di gravi delitti godere di determinati benefici spettanti, invece, agli altri cittadini. Nel contesto ritiene che il provvedimento sia ben calibrato e rispondente alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia, giacché la sanzione accessoria non si estende ai trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro, salvo che si tratti di un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse ai reati indicati dall'articolo 1, comma 1. Si vuole in sostanza impedire che gli autori di quei delitti percepiscano, ad esempio, false pensioni di invalidità.
Rileva, peraltro, che sia possibile migliorare la formulazione dell'articolo 1, comma 2, attribuendo esplicitamente anche al giudice di appello la possibilità di sospendere le prestazioni di natura assistenziale ovvero di ripristinarle.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere favorevole, con una osservazione volta a precisare la formulazione dell'articolo 1, comma 2, nei termini appena indicati.

Andrea ORLANDO (PD) esprime perplessità per gli strumenti, estremamente macchinosi, attraverso i quali il provvedimento intende perseguire delle finalità condivisibili. Sottolinea, infatti, come la giurisdizionalizzazione della procedura di revoca dei trattamenti assistenziali crei una notevole dilatazione dei tempi che sarebbero invece necessari se si seguisse la via del procedimento amministrativo. Lo strumento più opportuno, pertanto, sarebbe un procedimento amministrativo, attivato su segnalazione obbligatoria dell'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa competente.
L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, appare inoltre incompleta, poiché sussisterebbero molti altri reati in ordine ai quali potrebbe essere previsto l'effetto della revoca delle prestazioni di natura assistenziale.
Ritiene, infine, che il provvedimento sia criticabile perché trova applicazione nei confronti di soggetti che percepiscono delle prestazioni assistenziali in quanto non dispongono di un proprio patrimonio.

Enrico COSTA (PdL) rileva come i rilevi da ultimo esposti dall'onorevole Andrea Orlando abbiano un fondamento teorico, poiché è indubbio che se vi è un patrimonio non sussiste il presupposto per l'erogazione di prestazioni assistenziali. Tali rilievi, peraltro, sembrano competere alla Commissione di merito, mentre la Commissione giustizia deve esprimere un parere in relazione ai soli aspetti tecnico-giuridici di propria competenza. Sottolinea, inoltre, come la ratio del provvedimento sia incentrata sulla previsione di una sanzione accessoria da ricollegare a determinati delitti di particolare gravità, nel rispetto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Donatella FERRANTI (PD) condivide l'intervento dell'onorevole Andrea Orlando e sottolinea come la ratio del provvedimento sia quella di evitare che i boss mafiosi percepiscano la pensione minima sociale, che spetta invece a coloro che non hanno un reddito. Se questo è l'obiettivo, appare sufficiente che il magistrato abbia l'obbligo di trasmettere una comunicazione agli organi amministrativi competenti, che procederanno autonomamente nell'ambito di un procedimento di natura amministrativa.
Ritiene inoltre superfluo prevedere che la revoca dei trattamenti previdenziali operi nel caso in cui il rapporto di lavoro sia fittizio e rappresenti una copertura di attività illecite. In questo caso, a suo giudizio, trattandosi di profitto di reato troverebbe applicazione la disciplina sulla confisca.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che un profilo di particolare delicatezza

Pag. 49

che la Commissione dovrebbe approfondire sia rappresentato dalla formulazione dell'articolo 1, comma 2, laddove si prevede una sanzione accessoria che viene applicata prima della sentenza definitiva. Sotto questo profilo, la Corte Costituzionale ha tracciato dei binari piuttosto precisi, indicando come gli effetto di una siffatta sanzione debbano essere comunque reversibili.

Anna ROSSOMANDO (PD) nel condividere l'intervento dell'onorevole Andrea Orlando, sottolinea come il ricorso al procedimento amministrativo rappresenti una soluzione molto più efficace, incisiva e logica.
Ritiene, inoltre, che l'articolo 2, comma 2, contenga una disposizione incostituzionale, poiché prevede una sanzione accessoria e punitiva che interviene prima del definitivo accertamento della responsabilità.

Angela NAPOLI (FLI) ritiene che probabilmente la ratio del provvedimento non sia stata da tutti pienamente compresa. Quando entrano in gioco beni patrimoniali, possono essere disposti il sequestro e la confisca, anche prima dell'emanazione dell'ordinanza cautelare. Nel provvedimento in esame, invece, si discute di una sanzione completamente diversa, che non riguarda il patrimonio illecito. Rileva quindi come l'immediata comunicazione del magistrato all'autorità amministrativa dovrebbe essere un obbligo già esistente, che evidentemente non è sufficiente. Occorre quindi la sanzione accessoria come configurata nel provvedimento in esame.

Anna ROSSOMANDO (PD) osserva come il sequestro sia sempre e comunque collegato ad un fatto-reato, mentre la sanzione accessoria di cui si discute ha una natura completamente diversa.

Donatella FERRANTI (PD) riservandosi un più articolato intervento nel prosieguo dell'esame, rileva quindi come la sanzione accessoria prevista dal provvedimento in esame sia, da un lato, eccessiva, atteso che sarebbe sufficiente l'obbligo di comunicazione all'autorità amministrativa e, dall'altro, carente, poiché è limitata a pochi reati, restando escluse fattispecie molto rilevanti quale, ad esempio, il delitto di usura.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è stato appena comunicato alla Presidenza che la Commissione Lavoro si convocherà al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana odierna dell'Assemblea al fine di concludere l'esame del provvedimento prima che inizi la sessione di bilancio a seguito dell'imminente distribuzione dei documenti di bilancio. La Commissione giustizia pertanto si convocherà anch'essa al termine della seduta pomeridiana al fine di esprimere il parere e di consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame del provvedimento, iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 26 ottobre, ove la Commissione ne abbia concluso l'esame e che è in pendenza l'assegnazione alle Commissioni dei documenti di bilancio. Sospende la seduta, avvertendo che riprenderà al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana odierna dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 19.25.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 2).

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, illustra la proposta di parere presentata.

Donatella FERRANTI (PD), rileva che le ragioni che hanno portato alla redazione del testo in esame risultano sicuramente condivisibili.
Esprime tuttavia, a nome del suo gruppo, alcune preoccupazioni circa la costituzionalità e la reale incisività, rispetto agli obiettivi fissati, del testo medesimo.
Sul piano della costituzionalità l'articolo 1, comma 1, primo periodo, prevede

Pag. 50

la revoca automatica delle «prestazioni di natura assistenziale», con l'esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro, di cui sia titolare il soggetto condannato con sentenza definitiva per i reati elencati nello stesso comma. Le «prestazioni di natura assistenziale» da revocare dovrebbero essere espressamente definite per non incorrere nella violazione dell'articolo 25 della Costituzione, laddove prevedendo il principio di tassatività della fattispecie penale, per giurisprudenza costante della Corte, si deve far riferimento anche alla tassatività delle sanzioni. L'indeterminatezza della categoria di «prestazione di natura assistenziale» non consente inoltre di verificare se tra le prestazioni che verrebbero revocate al condannato ve ne siano alcune che l'articolo 36 della Costituzione, così come interpretato dalla Corte in numerose sentenze (si vedano, in particolare, le sentenze n. 3 e 424 del 1966) considera incomprimibili.
Sul piano della incisività dello strumento, in primo luogo ritiene che occorra valutare la ragionevolezza della lista di reati contemplati (articolo 270-bis, articolo 280, articolo 289-bis, articolo 416-bis e articolo 422), posto che il codice penale prevede ulteriori reati di terrorismo e criminalità organizzata, anche più gravi. A titolo esemplificativo cita il reato di «Insurrezione armata contro i poteri dello Stato», di cui all'articolo 280 c.p., punito con l'ergastolo e il reato di «Devastazione, saccheggio e strage», con il fine di attentare alla sicurezza dello Stato, di cui all'articolo 285 c.p., anch'esso punito con l'ergastolo, nonché alcuni reati di grave allarme sociale e che sono reati strumentali all'associazione mafiosa, come l'usura.
Sempre sul piano della incisività, valutata positivamente la norma di cui al secondo periodo del comma 1 laddove si prevede che il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria erogati al condannato nel caso in cui accerti che questi abbiano origine da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite, si chiede se la strada migliore e più rapida per colpire mafiosi e terroristi possa essere quella di rafforzare i poteri degli enti gestori in materia di verifica dei requisiti reddituali dei beneficiari delle prestazioni assistenziali, laddove si renderebbe possibile la misura amministrativa della revoca che è sicuramente più rapida di una procedura che è sottoposta ai tempi e alle garanzie del processo penale. Non si può riversare tutto sul giudice penale, che sappiamo già oberato di carichi e di responsabilità, né affidare sempre e soltanto alla sanzione penale la lotta alla criminalità organizzata.
Conclude dichiarando il voto di astensione del suo gruppo, nel caso in cui non venissero accolti i rilievi appena formulati.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, dichiara di non ritenere di modificare la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate.

SEDE REFERENTE

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Laboccetta e C. 3592 Santelli.

Pag. 51

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.
C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.
Atto n. 242.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
Atto n. 249.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI