CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2010
383.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione

Donato BRUNO, presidente, avverte che il relatore e il Governo hanno chiesto che la seduta per il seguito della discussione in sede legislativa delle proposte di legge C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte (Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004), già convocata per le ore 14, sia rinviata al termine delle votazioni dell'Assemblea. Preso atto che non vi sono obiezioni, avverte che la Commissione sarà pertanto convocata di conseguenza.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 255.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 12 ottobre 2010.

Alessandro NACCARATO (PD) richiama preliminarmente quanto emerso in merito alla necessità di valutare con attenzione se lo strumento normativo in esame sia in grado di modificare disposizioni

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introdotte con norme di rango primario.
Sottolinea come si stia intervenendo su aspetti rilevanti per l'amministrazione della difesa ed evidenzia l'esigenza di poter acquisire quanto prima i rilievi che la IV Commissione esprimerà sul provvedimento in esame.
Esprime quindi condivisione rispetto alla decisione di ricollocare tre Direzioni generali nell'ambito del Segretariato generale della difesa, andando nella giusta direzione di una riorganizzazione più efficiente della struttura.
Sottolinea peraltro come, nell'ambito della prevista riorganizzazione, vi sono tre aspetti che necessitano, a suo avviso, di essere rivisti. Fa riferimento, in primo luogo, alla prevista soppressione della Direzione generale per la sanità militare. Tale previsione non appare, infatti, in alcun modo motivata nel provvedimento in esame. Al contempo, vi è un profilo problematico dal punto di vista normativo, considerato che all'articolo 188 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, richiama espressamente tale Direzione, andando in una direzione opposta rispetto allo schema di decreto in esame.
Evidenzia, quindi, come il provvedimento in titolo rechi un'ulteriore riduzione del personale civile non dirigenziale che va ad aggiungersi a quanto già previsto con la legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, con il rischio di non poter più svolgere funzioni che finora venivano espletate.
Infine, segnala l'impatto che tale riduzione avrà sugli enti dell'area industriale che si trovano in una situazione vicina al collasso per la riduzione delle risorse. Ricorda che già con l'ultima manovra non sono stati previsti investimenti in favore di tale area, con il rischio di portare alla chiusura un comparto che ricopre invece una grande importanza per il settore.
Auspica, pertanto, che il Governo fornisca chiarimenti su tale aspetti e che la relatrice ne tenga conto nell'elaborazione della proposta di parere.

Donato BRUNO, presidente, avverte che i rilievi della IV Commissione Difesa sul provvedimento in esame dovrebbero essere trasmessi alla Commissione nella giornata di domani.

Mario TASSONE (UdC) in attesa che vengano approvati e trasmessi i rilievi della IV Commissione Difesa sul provvedimento in esame intende soffermarsi su alcuni aspetti che investono le competenze della I Commissione. Sottolinea, in primo luogo, come ci si trovi di fronte ad una sostanziale rivisitazione dell'ordinamento militare del paese.
Ritiene che lo schema di decreto in esame smentisca la legge n. 25 del 1997 sui vertici militari. Si chiede, in particolare, cosa significhi voler riportare tutto a livello di Segretariato generale. Ricorda quando fu istituita la Direzione generale del personale, che coinvolgeva tutte le forze armate.
Considera poi una mortificazione la prevista soppressione della Direzione generale per la sanità militare, richiamando l'ampio dibattito parlamentare che vi è stato nella direzione di una riqualificazione della sanità militare. Ritiene che le questioni siano state, di fatto, affrontate con un approccio burocratico, gestionale ed amministrativo.
Sotto il profilo politico, nel richiamare la legge n. 382 del 1978 e la legge sui vertici militari, ritiene quindi importante comprendere se il provvedimento in esame sia compatibile con l'evoluzione del sistema, con particolare riguardo alla nuova strategia delle forze armate ed al passaggio dal servizio militare di leva a quello professionale.
Auspica dunque che possa intervenire, nella prossima seduta, il rappresentante del Governo così da comprendere meglio la ratio del provvedimento in esame, anche rispetto all'evoluzione normativa e funzionale delle forze armate nel paese.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17.
Atto n. 261.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la Commissione bilancio ha valutato lo schema favorevolmente. Quindi, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che il provvedimento in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamento di delegificazione, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.
Lo schema è adottato al fine di attuare quanto stabilito dal decreto-legge 194 del 2009, il quale ha previsto che le amministrazioni pubbliche, compresi i ministeri, debbano ridurre di un ulteriore 10 per cento - rispetto a quanto già fatto in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 - gli uffici dirigenziali di livello non generale, le relative dotazioni organiche e le dotazioni organiche del personale non dirigenziale.
Attualmente, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2009, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si articola in 3 Dipartimenti (Dipartimento per l'istruzione, Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione). All'interno dei Dipartimenti operano le Direzioni generali.
A livello periferico il Ministero è articolato il 18 Uffici scolastici regionali.
Nell'ambito del Dipartimento per l'istruzione lo schema propone la soppressione di 6 uffici dirigenziali non generali e di 4 posizioni dirigenziali non generali.
Nell'ambito del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, si prevede la soppressione di 3 uffici dirigenziali non generali. Vengono inoltre precisate le competenze di una direzione del dipartimento, la Direzione generale per l'università, in ordine alla banca dati dell'offerta formativa delle università, in particolare specificando che ad essa competono la definizione dei fabbisogni informativi, le operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei dati e delle procedure di acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione e del finanziamento del sistema universitario.
Nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali si prevede la soppressione di 4 uffici dirigenziali non generali e di 6 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza.
Si prevede anche una revisione delle competenze del Dipartimento per la programmazione. In particolare, sono attribuite nuove competenze alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, al fine di tenere conto delle innovazioni introdotte dalla riforma della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009).
Ulteriori competenze vengono assegnate anche alla Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi. Le nuove competenza riguardano la progettazione e lo sviluppo della banca dati dell'offerta formativa delle università e la cura dell'anagrafe nazionale degli alunni delle scuole.
Per quanto riguarda gli Uffici scolastici regionali, lo schema conferma il numero complessivo di 18, ma riduce il numero delle posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico ispettive in tutti gli uffici nonché, in alcuni, il numero degli uffici dirigenziali non generali e apporta alcune modifiche alle loro competenze, motivate con le modifiche

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alla struttura del bilancio dello Stato. A seguito di tali modifiche, gli uffici scolastici regionali si articoleranno in 189 uffici dirigenziali non generali (ora, sono 201) e in 265 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive (ora, sono 295).
Le ulteriori modifiche riguardano la soppressione della previsione che ogni Ufficio scolastico regionale costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa e della previsione che esso assegni alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie.
Inoltre, si prevede che ogni Ufficio scolastico regionale svolga i compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le Direzioni generali competenti.
Infine, lo schema prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali del comparto Ministeri, i contingenti di organico dei dirigenti e del personale non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola il MIUR e, limitatamente alle aree funzionali, nei profili professionali.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo per un richiamo al regolamento, chiede, a nome del gruppo di appartenenza, che la presidenza assicuri la presenza dei relatori designati alle sedute convocate per la discussione dei relativi provvedimenti: non v'è dubbio che il presidente possa in ogni momento riassumere la funzione di relatore, tuttavia questa dovrebbe essere l'eccezione, mentre sta diventando una prassi.

Donato BRUNO, presidente, prende atto della richiesta del deputato Bressa.

Mario TASSONE (UdC), premesso che si tratta di una materia estremamente complessa, rileva che il provvedimento non interviene in alcun modo sul problema principale relativo all'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vale a dire la perdurante mancanza di unità del ministero stesso, formato da due complessi separati e autonomi, quello dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca. Auspica che in questa occasione la Commissione possa fornire un contributo costruttivo in vista della razionalizzazione effettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver ricordato che i ministeri, assieme alle altre amministrazioni dello Stato, sono stati chiamati due volte, a poco più di un anno di distanza, prima dal decreto-legge n. 112 del 2008 e poi dal decreto-legge n. 194 del 2009, a rivedere la propria organizzazione interna per apportare riduzioni molto consistenti alle dotazioni del personale, sia dirigenziale, sia non dirigenziale, rileva che questo disorganico modo di procedere impedisce una organizzazione razionale delle amministrazioni pubbliche, in quanto non permette loro di fare conto su un quadro normativo stabile e le costringe a nuovi adattamenti quando non hanno ancora metabolizzato i precedenti. Tra l'altro, se le nuove modifiche sono apportate con un regolamento autonomo, anziché con novelle al regolamento di organizzazione del Ministero, si genera incertezza nell'identificazione delle norme di riferimento in quanto la disciplina di riferimento non è più contenuta in un'unica fonte.
Per quanto riguarda, più nello specifico, lo schema in esame, rileva che il Consiglio di Stato ha formulato nel suo parere alcune importanti considerazioni in riferimento all'articolo 4, il quale elimina la configurazione degli uffici scolastici regionali come autonomi centri di responsabilità. Secondo il Consiglio di Stato non si può non rilevare che tale rilevante modifica sembra operare in controtendenza rispetto alle esigenze funzionali dello statuto di conclamata autonomia che caratterizza le istituzioni scolastiche. Non si comprende - rileva il Consiglio di Stato - in che modo la misura possa valorizzare l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche

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quando propone in fatto una forte ricentralizzazione della spesa. Nella relazione illustrativa si spiega che tale scelta deriva dalla disposizione recata dall'articolo 21 della nuova legge di contabilità (n. 196 del 2009), dove si stabilisce che l'unità di voto parlamentare del bilancio è costituita dal programma e che detto programma deve essere gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Essendo l'attività del ministero articolata in dipartimenti, che sono unità di primo livello, gli uffici scolastici regionali non potrebbero costituire autonomi centri di responsabilità amministrativa. Nel prendere atto di una scelta imposta dalla legge n. 196 del 2009, il Consiglio di Stato sottolinea che tale rilevante riforma avrebbe probabilmente richiesto un processo più graduale in grado di garantire sia un controllo adeguato da parte del Parlamento sulla discrezionalità dell'Esecutivo nell'utilizzazione delle risorse al di sotto dell'unità di voto parlamentare, sia una riflessione più approfondita e articolata sui rapporti tra autorizzazione legislativa e flessibilità amministrativa.
La riforma - prosegue il Consiglio di Stato - comporta una riduzione significativa del numero delle unità sottoposte al voto parlamentare: prima del 2000 il Parlamento votava circa 7.000 capitoli, tra il 2000 e il 2007 votava circa 1.500 unità previsionali di base, tra il 2008 e il 2010 sono stati oggetto di vota 750 macroaggregati. Nel bilancio per il 2011 il Parlamento si prepara a votare tra le 170 e le 180 unità di voto. Si tratta dunque di una innovazione molto importante, se misurata in termini di potere parlamentare sull'uso delle risorse da parte del Governo, ma che avrebbe probabilmente richiesto maggiore attenzione sulle ricadute gestionali e una certa gradualità. È evidente infatti che più si innalza il livello di voto, cioè più si riducono le unità di voto, più si autorizza la discrezionalità dell'esecutivo ad utilizzare le risorse al di sotto dell'unità di voto parlamentare. Nelle esperienze fatte da altre democrazie rappresentative tale profilo (maggiore flessibilità all'esecutivo) si associa a una forte accentuazione della responsabilità gestionale del dirigente (si allentano i controlli ex ante sugli input) e ad un maggior controllo sui risultati, agevolato dalla struttura per funzioni del bilancio. Sarebbe stato necessario dunque un reale potenziamento negli strumenti di controllo e di informazione a disposizione del Parlamento. In definitiva, lo schema in esame, seppure aderente alla lettera della norma primaria, non è coerente con l'obiettivo di una reale responsabilizzazione del dirigente generale che opera a contatto con le esigenze del territorio regionale.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che lo schema di regolamento in esame è adottato dal Governo in attuazione di precise disposizioni di legge contenute in provvedimenti con i quali il Governo ha realizzato importanti manovre di finanza pubblica tendenti al conseguimento di economie nel quadro di razionalizzazioni organizzative. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Atto n. 266.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, introducendo l'esame, ricorda preliminarmente che il provvedimento in discussione apporta numerose modifiche al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, volte a porre rimedio, alla luce dell'esperienza applicativa, ad alcune lacune normative che non hanno permesso di raggiungere, in alcuni ambiti, i risultati sperati. Si limita a ricordare che la sola

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archiviazione dei documenti cartacei costa alla pubblica amministrazione ogni anno molti miliardi di euro: una spesa che può essere ridotta del novanta per cento mediante l'archiviazione informatica.
Ciò premesso ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base all'articolo 33 della legge n. 69 del 2009, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica del Codice dell'amministrazione digitale (codice dell'amministrazione digitale).
Gli articoli 1-10 intervengono su alcune disposizioni che riguardano i principi generali della materia in tema di definizioni, finalità e ambito di applicazione, diritti dei cittadini e delle imprese, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali.
In particolare, l'articolo 1 riformula alcune definizioni, come quella di «autenticazione» e ne introduce di nuove, come quella di «identificazione informatica».
Tra le modifiche introdotte dall'articolo 2, si segnala la soppressione del riferimento all'autonomia organizzativa delle amministrazioni e l'estensione dell'applicazione del codice stesso alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
L'articolo 3 modifica in senso ampliativo le disposizione relative al diritto di cittadini e imprese all'uso delle tecnologie telematiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 4 interviene nello stesso senso in materia di pagamento in via informatica. Quest'ultimo articolo introduce, inoltre, l'articolo 5-bis relativo alle comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.
L'articolo 5 reca modifiche alla vigente disciplina in tema di posta elettronica certificata (PEC).
L'articolo 6 modifica l'articolo 7, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, relativo alla qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza, estendendone la portata alle amministrazioni regionali e locali.
L'articolo 7 coordina le disposizioni dell'articolo 10 del codice dell'amministrazione digitale con la nuova disciplina in tema di sportello unico per le attività produttive.
L'articolo 8 modifica l'articolo 12 del codice dell'amministrazione digitale, recante norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, accentuandone il carattere prescrittivo ed estendendone la portata normativa.
L'articolo 9 introduce due commi aggiuntivi, 2-bis e 2-ter, nell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale relativo a digitalizzazione e riorganizzazione.
L'articolo 10 modifica l'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale che reca disposizioni in materia di strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.
Gli articoli 11-14 introducono alcune rilevanti modifiche alla disciplina del documento informatico e delle copie. In particolare, l'articolo 14 novella l'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale, introducendo una disciplina particolarmente analitica con riferimento alle copie analogiche dei documenti informatici (articolo 23); ai duplicati e alle copie informatiche di documenti informatici (articolo 23-bis); ai documenti amministrativi informatici (articolo 23-ter) e alle riproduzioni informatiche (articolo 23-quater).
L'articolo 15 modifica l'articolo 26 del codice dell'amministrazione digitale con riguardo all'attività dei certificatori qualificati che devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
L'articolo 16, modificando l'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, equipara il valore giuridico delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea a quello previsto per le firme digitali basate su certificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.

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L'articolo 17 modifica l'articolo 31 del codice dell'amministrazione digitale (in materia di vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata) attribuendo a DigitPA le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.
L'articolo 18 novella, in primo luogo, l'articolo 32 del codice dell'amministrazione digitale (Obblighi del titolare e del certificatore) introducendo, l'obbligo, a carico dei certificatori, di garantire il corretto funzionamento e la continuità del servizio e di comunicare direttamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti o interruzioni del sistema.
Il mancato rispetto di tali obblighi viene espressamente sanzionato, poi, con l'introduzione di un nuovo articolo 32-bis (Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata) recante le sanzioni amministrative, proporzionate alla gravità della violazione e al disagio causato agli utenti, che debbono presiedere al corretto svolgimento dell'azione di vigilanza e controllo sull'attività dei predetti soggetti.
L'articolo 19 raddoppia sino a venti anni decorrenti dall'emissione, il periodo di conservazione delle informazioni inerenti alla reale identità del titolare del certificato qualificato che riporta uno pseudonimo.
L'articolo 20, modifica l'articolo 35 del codice dell'amministrazione digitale prevedendo che l'apposizione della firma con procedura automatica può essere effettuata su di un insieme di documenti formati tramite un'applicazione tecnologica specifica, solo previo consenso del titolare della firma. La disposizione individua, nell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica, l'ente responsabile, in Italia, per l'accertamento di conformità dei dispositivi sicuri di firma rispetto ai requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE.
L'articolo 21, novellando l'articolo 37 del codice dell'amministrazione digitale, prevede che il certificatore qualificato, nel momento in cui cessa la propria attività è tenuto a render disponibili, presso un certificatore sostitutivo, le informazioni circa la reale identità dei titolari dei certificati qualificati nonché le liste contenenti i certificati revocati e sospesi al tempo della cessazione dell'attività, impegnandosi a garantirne la conservazione e la disponibilità. In mancanza della predetta indicazione, il deposito si effettua presso DigitPA.
L'articolo 22 reca un mero coordinamento formale.
Gli articoli da 23 a 28 modificano le norme relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici contenute nel Capo III del codice dell'amministrazione digitale, introducendo alcune disposizioni tese a rafforzare gli obblighi di informatizzazione in capo alle pubbliche amministrazioni, nonché modifiche (prevalentemente) di tipo formale alla disciplina della gestione informatica dei documenti al fine di adeguarla ad altre modifiche apportate dallo schema ad altre parti del codice.
I successivi articoli da 29 a 38 introducono modifiche alle disposizioni del capo V del codice dell'amministrazione digitale, che hanno ad oggetto la gestione, lo scambio e la fruibilità dei dati informativi prodotti dalle pubbliche amministrazioni o comunque in loro possesso, con particolare riguardo: alle misure di sicurezza informatica dei dati, alla disciplina dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, alle modalità per l'interscambio di dati tra amministrazioni pubbliche e alla disciplina delle basi di dati di interesse nazionale.
L'articolo 39 reca modifiche alla disciplina delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, sostituendo il concetto di «identificazione informatica» a quello di «autenticazione informatica». Esso sopprime altresì la disposizione che prevedeva la fissazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di una data a partire dalla quale non sarebbe stato più consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche

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amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta dei servizi.
L'articolo 40 modifica la disciplina della presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 41 riguarda l'età per il rilascio ai minori del documento analogo alla carta di identità.
L'articolo 42 modifica l'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, relativo alle politiche di predisposizione e di acquisizione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, introducendo altresì l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare a DigitPA le applicazioni informatiche e le pratiche tecnologiche e organizzative adottate.
L'articolo 43 reca modifiche all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, relative al riuso dei programmi informatici.
L'articolo 44 modifica l'articolo 70 del codice dell'amministrazione digitale, relativo all'attività di valutazione e pubblicazione da parte di DigitPA di applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso. Tale attività, per la quale è richiesto il parere (e non più l'accordo) della Conferenza unificata è estesa alla segnalazione delle applicazioni che si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.
L'articolo 45 modifica l'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, relativo alle modalità di adozione delle regole tecniche previste nel codice dell'amministrazione digitale medesimo.
L'articolo 47 modifica l'articolo 78 codice dell'amministrazione digitale sui compiti delle pubbliche amministrazioni nel sistema pubblico di connettività.
L'articolo 48 reca le abrogazioni.
L'articolo 49 reca le norme transitorie e finali. Fra l'altro, esso prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dello schema di decreto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 16) e che una serie di disposizioni acquistano efficacia a decorrere dalla data fissata in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi, previa verifica della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 17).
Per quanto riguarda la conformità dello schema con la norma di delega, sembra opportuna una valutazione della compatibilità dell'articolo 49, comma 17 - che rinvia l'efficacia di una serie di disposizioni alla data successivamente fissata in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica presso le amministrazioni statali interessate della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente - con l'articolo 33, comma 2, della legge 69 del 2009 che prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 10, che modifica l'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, dispone in merito all'attribuzione ad uffici dirigenziali generali delle funzioni di centro di competenza per l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione. In merito a tale attribuzione va notato che la disposizione di delega si limita a disporre, alla lettera d), che sia previsto l'affidamento temporaneo delle suddette funzioni in caso di mancata istituzione del centro di competenza.
Con riferimento all'articolo 18, che introduce nel codice dell'amministrazione digitale l'articolo 32-bis in tema di sanzioni per i certificatori, si rileva che, tra gli specifici criteri di delega di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il riferimento all'introduzione di sanzioni riguarda solo la previsione di specifiche forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice (lettera a). Non vi

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è quindi alcun riferimento a sanzioni per i certificatori e i gestori di posta elettronica certificata.
Al riguardo, va peraltro osservato che, essendo i certificatori e i gestori di posta elettronica certificata soggetti di rilevanza pubblica, in quanto senza la loro opera il sistema non funziona, può forse ritenersi che la possibilità di prevedere sanzioni nei loro confronti sia intrinseca alla delega, atteso che norme senza sanzioni potrebbero essere inefficaci.
Per quanto riguarda la compatibilità comunitaria, va ricordato che la Commissione europea una delle aree di azione indicate dalla Commissione nella comunicazione «Un'agenda digitale europea» riguarda i vantaggi offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) alla società, con riguardo in particolare all'e-Government i cui servizi possono ridurre i costi e permettere ad amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese di risparmiare tempo.
In particolare, la Commissione intende proporre entro il 2012, una decisione del Consiglio e del Parlamento europeo per assicurare il riconoscimento reciproco dell'identificazione e dell'autenticazione elettronica in tutta l'UE sulla base di «servizi online di autenticazione» disponibili in tutti gli Stati membri; sostenere la realizzazione di servizi di e-Government transfrontalieri senza soluzione di continuità nel mercato unico; definire in un Libro bianco entro il 2011 misure concrete per l'interconnessione in materia di appalti pubblici elettronici nel contesto del mercato unico; elaborare nel 2010 un piano d'azione per una Commissione online (e-Commission) per il periodo 2011-2015, includendo la generalizzazione delle procedure elettroniche per gli appalti.
Gli Stati membri sono chiamati a rendere pienamente interoperabili i servizi di e-Government; assicurare che gli sportelli unici svolgano le funzioni di centri di e-Government a pieno titolo; concordare, entro il 2011, un elenco comune di servizi pubblici transfrontalieri fondamentali corrispondenti a esigenze chiaramente definite che dovrebbero essere disponibili online entro il 2015.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.
COM(2010)379 def.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Jole SANTELLI (PdL), relatore, illustra la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2010)379), finalizzata ad introdurre a livello di UE una procedura speciale per l'ingresso di cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio della stessa UE per svolgervi un lavoro stagionale ed a disciplinare in termini tendenzialmente uniformi le condizioni di soggiorno dei medesimi cittadini.
Fa presente che la proposta si inserisce nel quadro delle politiche dell'UE per il contrasto all'immigrazione clandestina e per la tutela di diritti degli immigrati regolari, come da ultimo confermate dal cosiddetto Programma di Stoccolma. L'UE, in sostanza, ritiene che i due aspetti debbano essere affrontati contestualmente, sulla base di una logica realistica ed equilibrata che, per un verso, prende atto del fatto che i sistemi economici europei necessitano, in una certa misura, della presenza

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di lavoratori extracomunitari e, per altro verso, non intende subire passivamente il fenomeno dell'immigrazione incontrollata e clandestina, oggetto di forti interessi economici delle organizzazioni criminali.
Ricorda che nella valutazione di impatto che accompagna la proposta la Commissione europea rileva che non è agevole quantificare con certezza l'entità del fenomeno dei lavoratori stagionali extracomunitari essendo molto diffuso l'impiego di tali lavoratori «in nero», specie nei comparti dell'agricoltura, dell'edilizia e della ristorazione. In altri termini, i dati ufficiali sembrano nettamente inferiori a quelli reali.
Per quanto riguarda l'Italia, la relazione ricorda che nei primi due mesi del 2008 sarebbero state già ricevute 11.273 domande e che per il 2008, il 2009 e il 2010, la quota stabilita dal Ministero dell'Interno per i lavoratori stagionali non cittadini dell'UE è pari a 80.000 unità.
Per quanto riguarda i paesi d'origine, la maggior parte dei lavoratori proverrebbe dalle regioni confinanti con l'Unione, in particolare Balcani e Europa orientale, seguite dall'Asia centrale, il Nord Africa e l'America latina.
Fa presente che l'adozione di una puntuale disciplina a livello di UE viene giustificata in base ai seguenti argomenti: le economie dell'UE hanno un'esigenza strutturale di lavoro stagionale, alla quale diventerà sempre più difficile far fronte ricorrendo ai cittadini dell'UE, perché questi ultimi non sono interessati a questa tipologia di impiego; occorre evitare che i lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi siano sfruttati e sottoposti a condizioni di lavoro inferiori agli standard di legge (mancanza di contratti di lavoro, di copertura previdenziale e di accesso ai servizi sanitari di base, salari inferiori al minimo legale, alloggi inadeguati).
Viene inoltre segnalato che la coesistenza di diversi trattamenti riservati ai cittadini di paesi terzi nei vari Stati membri produce effetti distorsivi, anche in considerazione della mobilità interna assicurata dallo spazio Schengen senza controlli alle frontiere.
Occorre quindi adottare norme minime comuni volte a ridurre il rischio di soggiorni fuori termine e di ingressi illegali, che potrebbero derivare da regole poco rigorose o incoerenti in materia di ammissione dei lavoratori stagionali. Non va poi trascurato il fatto che una disciplina UE sui lavoratori stagionali agevolerebbe la cooperazione con i paesi terzi di provenienza o di transito, rafforzandone l'impegno nella lotta contro l'immigrazione illegale.
Ricorda che la relazione che accompagna la proposta sottolinea inoltre che la disciplina proposta non intacca minimamente la competenza degli Stati membri nella determinazione del volume di ingresso nell'UE di immigrati, anche mediante l'applicazione di quote nazionali.
In ogni caso, i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi non godrebbero di un trattamento preferenziale rispetto ai cittadini dell'UE cui si applicano le misure transitorie sulla libera circolazione dei lavoratori.
Rileva che la proposta prevede una procedura accelerata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi. Le autorità competenti degli Stati membri saranno tenute ad adottare una decisione sulla domanda e a notificarla per iscritto al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa.
È rimesso alla competenza degli Stati membri stabilire se le domande devono essere presentate dal lavoratore o dal datore di lavoro. La domanda di ammissione dovrà in ogni caso essere accompagnata dai seguenti documenti, ai sensi dell'articolo 5: un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale; un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legge nazionale; la prova che il richiedente dispone o, se previsto dalla legge nazionale, ha fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a

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copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato; la prova che dispone di un alloggio. A questo proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 14, gli Stati membri dovranno obbligare i datori di lavoro ad assicurare che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato.
Fa presente che gli Stati membri dovranno esigere che il lavoratore stagionale disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere all'assistenza sociale dello Stato membro interessato. Non potranno essere ammessi i cittadini di paesi terzi considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica.
Ritiene opportuno chiarire che in nessun caso la proposta dà luogo ad un vero e proprio diritto del soggetto interessato all'ammissione nel territorio dell'UE.
Ricorda che il periodo massimo di soggiorno è fissato in sei mesi per anno. Sono tuttavia previste misure per agevolare il reingresso di un lavoratore stagionale in stagioni successive. In particolare, gli Stati membri dovranno rilasciare su istanza fino a tre permessi di lavoro stagionale per un massimo di tre stagioni successive in un unico atto amministrativo («permesso di lavoro multi stagionale»), oppure prevedere una procedura agevolata per i cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato in qualità di lavoratori stagionali, che presentino domanda di ammissione in quanto tali l'anno successivo.
Allo stesso tempo, si stabilisce che il cittadino di un paese terzo che non abbia rispettato gli obblighi previsti dalla decisione di ammissione durante un precedente soggiorno in qualità di lavoratore stagionale, in particolare l'obbligo di ritornare in un paese terzo alla scadenza del permesso, sarà escluso dall'ammissione in qualità di lavoratore stagionale per un anno o più anni successivi. Analogamente, il datore di lavoro che non abbia rispettato gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro è passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tale datore di lavoro è escluso dalla richiesta di lavoratori stagionali per uno o più anni successivi.
Rileva che la concessione del permesso di lavoro stagionale comporta il riconoscimento dei seguenti diritti: diritto di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro che rilascia il permesso; libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro che rilascia il permesso, nei limiti previsti dalla legge nazionale; diritto di esercitare l'attività lavorativa autorizzata dal permesso, conformemente alla legge nazionale.
I lavoratori stagionali avranno inoltre diritto alle condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione, nonché al rispetto delle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il lavoro stagionale da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi di applicazione generale nello Stato membro in cui sono stati ammessi. Avranno inoltre diritto a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, almeno per quanto concerne: la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori; le disposizioni della legge nazionale relative ai settori di sicurezza sociale; il pagamento delle pensioni legali basate sull'impiego precedente del lavoratore, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro interessato che si spostano in un paese terzo; l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, a esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi d'informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.
Segnala quindi che la proposta di direttiva è stata oggetto di esame, con specifico riguardo ai profili di sussidiarietà, da parte da numerosi Parlamenti dell'UE alcuni dei quali hanno sollevato forti obiezioni tradottesi in pareri motivati.
In particolare, la proposta di direttiva risulta esaminata dai Parlamenti di Austria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca Olanda, Polonia, Svezia nonché dal Bundesrat

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tedesco. L'esame risulta tuttora in corso, da parte del Bundestag tedesco e dei Parlamenti finlandese e portoghese.
Pareri motivati per violazione del principio di sussidiarietà sono stati adottati dal Senato della Repubblica ceca, dalla Sottocommissione permanente per gli affari europei del Nationalrat austriaco e dalla Commissione affari europei del Bundesrat austriaco, dal Parlamento olandese, nonché dalla Commissione per gli affari europei del Senato Polacco, che tuttavia non ha inviato il documento alla Commissione europea entro il termine previsto per la scadenza dell'esame di sussidiarietà, perché non ancora approvato dall'assemblea plenaria.
Le obiezioni sollevate vertono su: la presunta opportunità di evitare un intervento legislativo dell'Unione europea in tale settore in quanto la materia dovrebbe essere regolata dai singoli ordinamenti nazionali, in funzione delle esigenze dei rispettivi mercati del lavoro; il livello di diritti garantito dalla proposta ai lavoratori stagionali sarebbero talmente basso da non essere in grado di eliminare il fenomeno del social dumping; il problema dell'illegalità andrebbe piuttosto affrontato migliorando la cooperazione tra autorità di controllo; la durata massima di sei mesi per il permesso travalicherebbe la definizione di lavoro stagionale; la proposta renderebbe non più possibile l'opzione di permessi di lavoro separati per lavoratori stagionali per periodi inferiori a tre mesi, strumento altrimenti utile per i servizi nazionali di controllo contro l'impiego illegale e lo sfruttamento.
La previsione di oneri eccessivi in capo ai datori di lavoro nonché la scarsa flessibilità delle misure proposte potrebbero paradossalmente incentivare l'immigrazione economica irregolare, ottenendo in tal modo un risultato contrario a quello auspicato.
Per quanto riguarda l'esame della proposta presso il Parlamento italiano, sia la XIV Commissione politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati che l'omologa Commissione del Senato hanno valutato la proposta conforme al principio di sussidiarietà.
La Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato, inoltre, ha esaminato la proposta esprimendo, il 29 settembre scorso, una valutazione favorevole con talune osservazioni riguardanti l'opportunità di prevedere un regime transitorio che permetta di espletare le procedure in un margine di tempo più ampio e la possibilità di stabilire un termine diverso per il settore agricolo, alla luce delle specifiche esigenze del settore.
Fa presente che, in linea di massima, i contenuti della proposta appaiono condivisibili e gli argomenti addotti dalle istituzioni dell'UE per motivarne l'adozione convincenti. In ogni caso, ai fini di una puntuale valutazione dei diversi elementi emersi anche nel corso dell'esame della proposta presso altri Parlamenti, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'effettiva idoneità della disciplina proposta a realizzare gli obiettivi indicati, anche ai fini del contrasto all'immigrazione illegale. Da questo punto di vista sarebbe inoltre opportuno che il Governo fornisse qualche elemento di informazione aggiuntivo sulle dimensioni presunte del fenomeno. È quindi auspicabile, considerata l'importanza del fenomeno anche nell'esperienza del nostro Paese, che nel prosieguo dell'esame l'Esecutivo voglia fornire alcune indispensabili informazioni nel senso auspicato.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.30.

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Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.
Nuovo testo C. 3241 Pianetta ed emendamenti.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 3241 Pianetta, recante «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali», nonché gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.
Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» che le lettere a), g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Prende atto che la Commissione di merito ha tenuto conto dell'osservazione formulata dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione nel parere espresso il 6 maggio 2010 relativamente all'articolo 2, comma 7.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul nuovo testo e sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.
Nuovo testo C. 3541 Fedriga.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2010.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, ricorda di aver svolto nella precedente seduta le relazione illustrativa sul provvedimento. Fa quindi presente di aver iniziato a predisporre una proposta di parere ma, considerati i complessi profili che investono le competenze del Comitato pareri della I Commissione e visto che alcuni deputati avevano chiesto di poter intervenire in una successiva seduta sul provvedimento in esame, propone di rinviare l'esame del provvedimento al termine della seduta odierna della Commissione, già prevista dopo le votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Il Comitato concorda.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
C. 2360 Pelino.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2010.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, richiama quanto già evidenziato nel corso della relazione illustrativa. Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2).
In particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 1, si intende segnalare, alla Commissione di merito, l'esigenza configurare l'intervento normativo ivi previsto come novella alle disposizioni vigenti che attualmente definiscono la composizione delle Commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, modificando, in particolare, l'articolo 193 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare.
Con riferimento all'articolo 1, comma 2, considerato che la composizione dell'organismo ivi richiamato è attualmente disciplinata da norme di rango regolamentare, segnala l'opportunità di riformulare il testo in modo da prevedere che il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, nel senso di integrare la composizione del Comitato di verifica per le cause di servizio con un esperto della materia proveniente dalle categorie di soggetti indicati dal comma 2 del medesimo articolo 10, designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2010.

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Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 19.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte.

(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 13 ottobre 2010 si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 3286, come risultante dall'esame in sede referente.
Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 14 di giovedì 14 ottobre.
Avverte quindi che sono stati presentati emendamenti ed un articolo aggiuntivo (vedi allegato 3) al nuovo testo della proposta di legge C. 3286, come risultante dall'esame in sede referente.
Comunica inoltre che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.10, 3.10, 5.10, 5.11, 5.12, 6.10 e 10.10 (vedi allegato 3). Avverte quindi che, trattandosi di emendamenti di coordinamento, non sarà necessario, in caso di approvazione, trasmetterli alle Commissioni competenti per il prescritto parere. I suddetti emendamenti saranno quindi posti in votazione ed eventualmente approvati in via definitiva e non in linea di principio.
Ricorda che in caso di approvazione di emendamenti in linea di principio, le votazioni relative agli articoli avranno luogo successivamente all'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva e pertanto in altra seduta.
Avverte che ad alcuni articoli sono stati presentati unicamente emendamenti interamente soppressivi degli articoli medesimi. Comunica che, in questi casi, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del regolamento, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.
Dà quindi conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 Vanalli.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, essendo l'emendamento 1.1 Vanalli soppressivo dell'intero articolo 1, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del regolamento, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 1.

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Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 Vanalli. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.10.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione con riguardo agli emendamenti Vanalli 2.1 e 2.10 del relatore

La Commissione respinge l'emendamento 2.1 Vanalli. Approva, quindi, con distinta votazione, l'emendamento 2.10 del relatore.
La Commissione approva poi l'articolo 2, come modificato dall'emendamento 2.10 del relatore.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 Vanalli. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.10.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione con riguardo agli emendamenti 3.1 Vanalli e 3.10 del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento 3.1 Vanalli. Approva, quindi, con distinta votazione, l'emendamento 3.10 del relatore.
La Commissione approva poi l'articolo 3, come modificato dall'emendamento 3.10 del relatore.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Vanalli 4.1.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, essendo l'emendamento 4.1 Vanalli soppressivo dell'intero articolo 4, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Regolamento, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 4.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.3 Vanalli, sugli emendamenti 5.2 Favia, 5.5 De Girolamo e 5.4 Di Staso. Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.7 Mantini.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.1 e 5.3 Vanalli, 5.2 Favia, 5.5 De Girolamo, 5.4 Di Staso e 5.7 Mantini. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12 del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.1 e 5.3 Vanalli, 5.2 Favia e 5.5 De Girolamo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'emendamento 5.4 Distaso e lo ritira.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12 del relatore.

Donato BRUNO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mantini 5.7: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo 5, come modificato degli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12 del relatore.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'emendamento 6.3 Distaso e lo ritira.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 6.1. Vanalli. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.10.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione sugli emendamenti 6.1 Vanalli e 6.10 del relatore.

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La Commissione respinge l'emendamento 6.1 Vanalli. Approva quindi l'emendamento 6.10 del relatore. Approva poi l'articolo 6, come modificato dall'emendamento 6.10 del relatore.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 7.1 Vanalli.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, essendo l'emendamento 7.1 Vanalli soppressivo dell'intero articolo 7, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Regolamento, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 7.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 8.1 Vanalli.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione sull'emendamento 8.1 Vanalli.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, essendo l'emendamento 8.1 Vanalli soppressivo dell'intero articolo 8, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Regolamento, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 8.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 9.1 Vanalli.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione sull'emendamento 9.1 Vanalli.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, essendo l'emendamento 9.1 Vanalli soppressivo dell'intero articolo 9, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Regolamento, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 9.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.2 Vanalli. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.10.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione sugli emendamenti Vanalli 10.1 e 10.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.10 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 10.1 Vanalli. Approva l'emendamento 10.10 del relatore. Respinge l'emendamento 10.2 Vanalli.
Approva quindi l'articolo 10, come modificato dall'emendamento 10.10 del relatore.

Donato BRUNO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Mannino 10.01: si intende che vi abbia rinunciato.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 11.1 Vanalli.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza esprime parere contrario sull'emendamento 11.1 Vanalli.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, essendo l'emendamento 11.1 Vanalli soppressivo dell'intero articolo 11, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Regolamento, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

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La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 11.

Pierguido VANALLI (LNP) interviene per dichiarazione di voto sul provvedimento in esame.

Enrico LA LOGGIA (PdL) interviene per dichiarazione di voto sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 3286 Siragusa, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

Donato BRUNO, presidente, avverte che risulta così assorbita la proposta di legge C. 3579 Lo Monte.

La seduta termina alle 19.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 19.55.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.
Nuovo testo C. 3541 Fedriga.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2010.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 20.