CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2010
381.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che entrano a far parte della Commissione i deputati Giovanni Fava (LNP) e Marco Fedi (PD) mentre cessano di farne parte i deputati Roberto Simonetti (LNP) e Alberto Losacco (PD).

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo del disegno di legge C. 3687 trasmesso dalla VII Commissione cultura in materia di riforma dell'Università.
Sul precedente testo, la XIV Commissione ha espresso, nella seduta del 29 settembre 2010, un parere favorevole con un'osservazione volta a richiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un richiamo alla Carta europea dei ricercatori, approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005, oltre che all'articolo 17 (Chiamata dei professori), anche all'articolo 18 (valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca) e all'articolo 21 (ricercatori a tempo determinato).
Nel prendere in esame il nuovo testo, rileva preliminarmente che l'osservazione contenuta nel parere reso dalla XIV Commissione non è stata recepita dalla Commissione di merito.
Inoltre, per quel che attiene la competenza della XIV Commissione, segnala l'articolo 5, dove, tra i criteri della delega per la qualità e l'efficienza del sistema universitario è stata inserita la lettera c-bis che delega il Governo alla definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli Atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'Istruzione superiore.
In proposito, ricorda che con questo termine si fa riferimento al processo di armonizzazione dei vari sistemi di istruzione superiore europei, iniziato con la convenzione di Bologna del 1999, che ha l'obiettivo di creare un'Area Europea dell'Istruzione Superiore e di promuoverla poi su scala mondiale per accrescerne la competitività internazionale. Esso attualmente interessa 29 Stati europei e quindi anche Stati non appartenenti all'Unione europea come la Norvegia.
Invece, all'articolo 23, è stato introdotto un comma 2-bis il quale contiene una disposizione interpretativa dell'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, nel quadro dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del giugno 2001 nella causa C 212/99 in materia di collaboratori linguistici a seguito dell'attribuzione, in alcune università italiane, di tale qualifica che sostituiva, per i medesimi soggetti, quella precedente di lettore di lingua. La disposizione interpretativa è volta a precisare che il conferimento ai collaboratori linguistici di un trattamento economico equiparato a quello dei ricercatori a tempo definito proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, già previsto dalla norma del 2004, decorre dalla data della prima assunzione in qualità di lettori di lingua e non a quella, successiva, di assunzione come collaboratori linguistici.

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In proposito segnala che la disposizione interpretativa appare effettivamente coerente con il contenuto della sentenza che richiedeva il riconoscimento dei diritti quesiti ai lettori di lingua straniera.
Conclusivamente, rilevato che le modifiche introdotte dalla Commissione di interesse della XIV Commissione non appaiono presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1), volta a ribadire il contenuto dell'osservazione già presente nel parere del 29 settembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo PD sulla proposta di parere formulata.

Francesco DIVELLA (FLI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto contrario del gruppo IdV sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Mercoledì 13 ottobre 2010. - Presidenza del presidente provvisorio Gianluca PINI, indi del presidente eletto Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Votazione per l'elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari, a norma dell'articolo 20, comma 5 del Regolamento.
Elezione del presidente.

Gianluca PINI, presidente, indice la votazione per l'elezione del presidente.
Comunica il risultato della votazione:
Presenti e votanti 37
Maggioranza assoluta dei voti 19

Hanno riportato voti:
Mario PESCANTE 24
Aldo BRANCHER 1
Schede bianche 12

Proclama eletto presidente il deputato Mario Pescante, che invita quindi ad assumere la presidenza.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Albonetti, Bellotti, Bindi, Brancher, Buttiglione, Calabria, Castiello, Centemero, Consiglio, Dell'Elce, Divella, Farinone, Fava, Formichella, Franceschini, Fucci, Garavini, Gottardo, Gozi, Lucà, Luongo, Martinelli, Minasso, Nicolucci, Paroli, Pepe Mario (Pdl), Pescante, Pini, Pompili, Razzi, Soro, Stanca, Stucchi, Tocci, Valentini, Zampa e Zinzi.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Mario PESCANTE, presidente, indìce la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.
Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:
Presenti e votanti 37

Hanno riportato voti:
Gianluca PINI 23
Enrico FARINONE 12
Schede nulle 1
Schede bianche 1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Gianluca Pini e Enrico Farinone.

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Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:
Presenti e votanti 37

Hanno riportato voti:
Giuseppina CASTIELLO 21
Antonio RAZZI 11
Annagrazia CALABRIA 1
Laura GARAVINI 1
Schede nulle 1
Schede bianche 2

Proclama eletti segretari i deputati Giuseppina Castiello e Antonio Razzi.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati: Albonetti, Bellotti, Bindi, Brancher, Buttiglione, Calabria, Castiello, Centemero, Consiglio, Dell'Elce, Divella, Farinone, Fava, Formichella, Franceschini, Fucci, Garavini, Gottardo, Gozi, Lucà, Luongo, Martinelli, Minasso, Nicolucci, Paroli, Pepe Mario (Pdl), Pescante, Pini, Pompili, Razzi, Soro, Stanca, Stucchi, Tocci, Valentini, Zampa e Zinzi.

Mario PESCANTE, presidente, esprime un saluto e un ringraziamento a tutti i componenti della Commissione, con particolare riferimento agli onorevoli Pini e Farinone, che in qualità di Vicepresidenti hanno sempre collaborato con spirito costruttivo al buon andamento dei lavori, nonché ai rappresentanti dei gruppi in Commissione - in particolare, agli onorevoli Formichella, Pini e Gozi - il cui impegno ha reso possibile, in questi due anni, ottenere risultati particolarmente positivi e instaurare un clima di collaborazione e di stima reciproca che, ne è certo, caratterizzerà anche il seguito delle attività della XIV Commissione.
Desidera inoltre ricordare il lavoro sin qui svolto dalla XIV Commissione, sintetizzato in una nota pubblicata in allegato al resoconto (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.25.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, evidenzia che la X Commissione Attività produttive, ha iniziato l'esame del provvedimento in oggetto in data 1o dicembre 2009; nel corso dell'iter parlamentare al provvedimento sono state abbinate sei proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 98, C. 1225, C. 1284, C. 1325, C. 2680, C. 3191).
Nella seduta del 14 luglio 2010 la X Commissione ha adottato, quale testo base per il seguito dell'esame, il testo elaborato dal Comitato ristretto; successivamente, nella seduta del 5 ottobre, la X Commissione ha provveduto a trasmettere il testo, come risultante dalle modifiche approvate, alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.
La proposta di legge C. 2754 è volta a stabilire i diritti fondamentali delle imprese definendone lo status giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act adottato a livello europeo.
Le principali finalità del provvedimento in esame, esplicitate dall'articolo 1, sono: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; promuovere l'inclusione delle problematiche sociali ed ambientali nello svolgimento delle attività imprenditoriali; sostenere l'avvio di

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nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.
L'articolo 2 esplicita i princìpi fondamentali dello status giuridico delle imprese, tra i quali si citano: la libertà di iniziativa economica e concorrenza; la sussidiarietà orizzontale quale principio cui sono improntate le politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l'avvio dell'attività d'impresa, la semplificazione burocratica, la tassazione, la successione d'impresa; l'adozione di norme certe sull'attività d'impresa; gli oneri procedurali relativi all'attività imprenditoriale posti a carico della pubblica amministrazione e l'innovazione per una maggiore trasparenza della P.A.; la promozione dell'aggregazione tra imprese, la garanzia di una durata dei processi civili, al fine dei recupero dei crediti, non superiore all'anno.
L'articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese, mentre l'articolo 3-bis prevede la legittimazione delle associazioni ad agire per la tutela di interessi relativi alla categoria rappresentata.
L'articolo 4 prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici siano tenuti a valutare gli effetti sulle imprese delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative, anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima dell'approvazione delle relative proposte.
L'articolo 5 reca misure per la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, prevedendo che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, debbano recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi, gravanti sui cittadini e le imprese, introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
L'articolo 6 reca nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione, prevedendo che le amministrazioni debbano allegare agli schemi di atti normativi l'elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti. Per ciascun onere deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari.
L'articolo 7 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa. In tale direzione, il comma 1 richiama il rispetto di alcuni princìpi generali dell'azione amministrativa nei confronti delle imprese, mentre il comma 2 prevede la pubblicazione e l'aggiornamento di norme e requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività imprenditoriale tramite le camere di commercio, e l'adozione di procedure semplificate e meno onerose per l'avvio e l'esercizio dell'attività. Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni statali, e gli enti e le società pubbliche, nonché le regioni e gli enti locali, assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze. Inoltre lo Stato e le regioni devono assicurare la più ampia applicazione del principio del silenzio-assenso. A tutela delle imprese, il comma 4 dispone che in nessun caso può costituire presupposto della motivazione un'inadempienza addebitabile alla pubblica amministrazione. Il comma 5 dispone che le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro delle imprese anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, e sono inserite dalle Camere di commercio nel Repertorio economico amministrativo (REA). Conseguentemente alle pubbliche amministrazioni, cui è garantito l'accesso telematico al Registro delle imprese, è fatto divieto di esigere copie di documentazioni già presenti nello stesso Registro. Ai sensi del comma 6 lo Stato si impegna a garantire che nei rapporti tra imprese, nonché tra imprese e pubbliche amministrazioni,

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la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore a un anno.
Ai sensi dell'articolo 8 è fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale al termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese. Si prevede la nullità dell'accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione. Inoltre si prevede l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 231 del 2002 (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in materia di ritardi di pagamento tra imprese.
L'articolo 9 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.
L'articolo 10 reca misure di favore per gli imprenditori in stato di insolvenza.
L'articolo 11 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese attraverso l'istituzione di portali telematici (comma 1), nonché a facilitare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle gare d'appalto e a favorire l'accesso delle medesime imprese nell'aggiudicazione degli appalti (commi 2-7).
L'articolo 12 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti di imprese, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i consorzi per il commercio estero, le nuove imprese, le imprese femminili, le imprese giovanili, le imprese tecnologiche.
L'articolo 13 dispone che, al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato favorisca in ogni modo la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione.
L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi - entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge - volti alla riforma dell'imposizione tributaria gravante sulle imprese secondo princìpi e criteri direttivi diversificati in relazione all'imposta sui redditi, alla determinazione dell'imponibile e il versamento delle imposte, e all'IRAP. È prevista un'ulteriore delega al Governo - da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore - volta a disciplinare la facoltà di compensare i debiti relativi sia obbligazioni tributarie sia per oneri sociali con i crediti vantati nei confronti della P.A.
L'articolo 15 prevede che lo Stato garantisce regimi fiscali di maggiore vantaggio alle imprese avviate da soggetti di età inferiore a 35 anni (imprese giovanili), alle imprese tecnologiche, alle imprese femminili e alle imprese localizzate in aree svantaggiate (comma 1). Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche aree e locali a titolo gratuito per i primi cinque anni di attività (comma 3). Inoltre, le camere di commercio garantiscono formazione e assistenza anche operativa alle tipologie di imprese considerate dall'articolo in esame (comma 3).
L'articolo 16 istituisce l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione, nonché di effettuare l'analisi preventiva e la verifica successiva di impatto degli atti normativi riguardanti le imprese. L'articolo 17 dispone in merito agli organi dell'Agenzia.
Gli articoli 18, 19 e 20 istituiscono la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di valutare l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia. La Commissione dovrà riferire annualmente alle Camere sulla sua attività e formulerà osservazioni e proposte sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente ai fini della rispondenza della medesima alla normativa europea. Gli

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oneri per il funzionamento della Commissione sono posti a carico dei bilanci interni della Camera e del Senato.
L'articolo 20-bis introduce nell'ordinamento la «Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese». Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno, intende definire indirizzi, criteri, modalità e materie di intervento per l'anno successivo a quello di presentazione, tenuto conto del rapporto dell'Agenzia e del conseguente parere parlamentare. Al disegno di legge sarà allegata una relazione sullo stato di conformità della normativa vigente ai princìpi ed obiettivi dello Small Business Act; lo stato di attuazione degli interventi programmati; l'analisi preventiva e la valutazione d'impatto; le ulteriori misure da adottare per favorire la competitività.
Gli articoli 22 e 23 dispongono, rispettivamente, in merito all'entrata in vigore della legge ed ai provvedimenti attuativi (da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore), nonché alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.
Con riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che l'iniziativa intitolata Small Business Act (SBA) (COM(2008)394 def) per l'Europa, più volte richiamata dal provvedimento, mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee. Esso si basa sui seguenti dieci principi destinati a guidare la formulazione delle politiche comunitarie e nazionali, nonché su misure pratiche per la loro attuazione:
sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati;
sostegno agli imprenditori onesti che desiderano riavviare un'attività dopo aver sperimentato l'insolvenza;
formulazione di normative conformi al principio «Pensare anzitutto in piccolo»;
adattamento delle pubbliche amministrazioni alle esigenze delle PMI ed eliminazione degli ostacoli amministrativi;
adeguamento dell'intervento politico pubblico in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e di concessione degli aiuti di Stato: a tale riguardo la Commissione nel giugno 2008 ha presentato un Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici (SEC(2008)2193), destinato alle autorità contraenti;
ricorso a tipi di finanziamento diversificati, quali i capitali di rischio, il microcredito o il finanziamento mezzanino;
adeguamento della politica del mercato interno alle caratteristiche delle PMI e miglioramento della sua governance e visibilità;
rafforzamento del potenziale d'innovazione, di ricerca e di sviluppo delle PMI, in particolare attraverso l'acquisizione delle competenze necessarie da parte degli imprenditori e del loro personale, il raggruppamento delle imprese e il coordinamento delle iniziative nazionali;
trasformazione delle sfide ambientali in opportunità nell'ambito della produzione e commercializzazione di prodotti e servizi;
apertura delle PMI ai mercati esterni.

Lo Small Business Act è stato formalmente adottato nelle conclusioni del Consiglio Competitività dell'1 e 2 dicembre 2008.
Con particolare riferimento all'articolo 5 (riduzione degli oneri amministrativi), il 22 ottobre 2009 la Commissione ha varato un programma di azione (COM(2009)544) volto a realizzare l'obiettivo di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi entro il 2012, fissato dal Consiglio europeo di marzo 2007. Dalla comunicazione «Legiferare con intelligenza nell'UE» (COM(2010)543) dell'8 ottobre 2010, risulta che tale obiettivo sta per essere superato e che l'attuazione del programma

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comporterebbe per le imprese una riduzione degli oneri amministrativi di origine europea di 38 miliardi di euro (ovvero il 31 per cento). In tale contesto la Commissione invita gli Stati membri a sfruttare le possibilità di esenzione offerte dalla legislazione UE per certi tipi di imprese quali le PMI. Ricorda altresì che in base alle modifiche al regime IVA in materia di fatturazione introdotte di recente dalla direttiva 2010/45/CE, nel caso in cui tutte le fatture fossero inviate per via elettronica, si potrebbe conseguire a medio termine una riduzione degli oneri fino a 18 miliardi di euro. La riduzione dei costi per le formalità amministrative gravanti sulle imprese è in linea con lo Small Business Act, oltre ad essere uno degli ambiti fondamentali d'intervento identificati nel piano europeo di ripresa economica (COM(2008)800).
Con riferimento alla valutazione di impatto di cui all'articolo 6, nello Small Business Act, la Commissione sottolinea che in ossequio al principio «Pensare anzitutto in piccolo», l'UE e gli Stati membri devono valutare rigorosamente l'impatto delle future iniziative legislative e amministrative sulle PMI (cosiddetta «prova PMI»), integrandone i risultati nella formulazione delle proposte.
Considerato che i ritardi di pagamento (articolo 8) compromettono il corretto funzionamento del mercato interno, l'8 aprile 2009 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2009)126). Anche tale proposta rientra tra le misure preannunciate nello Small Business Act.
Nella relazione illustrativa della proposta viene sottolineato che i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni sono ingiustificabili e devono essere sanzionati più severamente considerata la situazione più favorevole della P.A. per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti.
La futura direttiva continuerà ad applicarsi a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, a prescindere dal fatto che essa abbia luogo tra imprese o tra imprese ed amministrazioni pubbliche. Viene, inoltre, mantenuto l'istituto della riserva di proprietà che riconosce al venditore il diritto di mantenere la proprietà dei beni fino al completo pagamento del loro prezzo. Infine, viene resa più stringente la disciplina in materia di recupero di crediti non contestati in base alla quale gli Stati membri devono assicurare al creditore l'ottenimento di un titolo esecutivo entro 90 giorni dalla presentazione di un ricorso o di una domanda davanti al giudice o altra autorità competente.
Per quanto riguarda i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni a fronte della fornitura di beni e servizi, in base all'accordo informale raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio il 13 settembre 2010 le PA dovranno pagare fornitori di beni e servizi entro 30 giorni, e comunque entro il limite massimo di 60 giorni. Tale limite è in particolare previsto per il settore della sanità, in ragione delle peculiarità delle modalità di rimborso da parte dei sistemi sanitari nei confronti delle singole aziende ospedaliere. Superato il termine fissato per il pagamento, gli interessi legali dovuti saranno maggiorati dell'8 per cento in aggiunta a un compenso per le spese di recupero pari a 40 euro.
Inoltre, al fine di potenziare l'effetto deterrente nei confronti dei debitori, vengono prospettate modifiche sostanziali alla direttiva 2000/35/CE relativamente ai seguenti aspetti:
il risarcimento da corrispondere ai creditori per i costi interni ed amministrativi generati dal ritardo di pagamento, fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali il giudice può concedere al creditore eventuali risarcimenti aggiuntivi;
la previsione per cui le clausole contrattuali gravemente inique nei confronti del creditore, relative alla data del pagamento, al tasso degli interessi di mora o ai costi di recupero, non possono essere fatte

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valere oppure danno diritto ad un risarcimento. Sono sempre considerate gravemente inique le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora. È previsto, inoltre, l'obbligo per gli Stati membri di garantire che esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole gravemente inique per il creditore.

Quanto alle procedure fallimentari di cui all'articolo 10, ricordo che nello Small Business Act si invitano gli Stati membri a fare in modo che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità. In particolare gli Stati membri dovranno: promuovere, con campagne d'informazione pubblica, atteggiamenti positivi verso imprenditori che tentano un nuovo inizio; limitare a 1 anno la durata delle procedure legali di scioglimento di un'impresa, in caso di bancarotta non fraudolenta; far sì che coloro che ritentano ottengano lo stesso trattamento di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.
Con riferimento agli appalti pubblici (articolo 11), nello Small Business Act la Commissione sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati membri adeguino l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI, ad esempio orientando le autorità contraenti sui modi di applicare il quadro degli appalti pubblici dell'UE.
A tal fine la Commissione ha adottato nel giugno 2008 un Codice di buone pratiche volontario, destinato alle autorità contraenti, fornendo orientamenti sui modi di ridurre la burocrazia, migliorare la trasparenza e le informazioni e garantire alle PMI condizioni di parità. Intende altresì agevolare l'accesso all'informazione sulle offerte di appalto, completando i siti web dell'UE dedicati con varie iniziative quali la creazione di uno strumento on-line per trovare partner e una maggiore trasparenza nei requisiti degli appalti pubblici.
Dal canto loro gli Stati membri dovranno istituire portali elettronici per ampliare l'accesso all'informazione sugli appalti pubblici disponibili di importo inferiore alle soglie UE, incoraggiare le loro autorità contraenti a suddividere i contratti in lotti e rendere più visibili le possibilità di subappalto; rammentare alle loro autorità contraenti l'obbligo di evitare qualifiche e requisiti finanziari sproporzionati; incoraggiare il dialogo costruttivo e la comprensione reciproca tra PMI e grandi acquirenti attraverso l'informazione, la formazione, il controllo e lo scambio di buone pratiche.
Con riferimento infine all'articolo 13 (Politiche pubbliche per la competitività) ricorda che il 23 settembre 2008, facendo seguito ad una richiesta del Consiglio Ecofin, la BEI ha deciso di destinare, nel periodo 2008-2011, una somma di 30 miliardi di euro a prestiti per le piccole e medie imprese europee, da erogare tramite banche commerciali. Nel biennio 2008-2009, sono già stati accordati alle banche intermediarie stanziamenti pari a 20.8 miliardi di euro.Nella stessa data la BEI ha inoltre deciso di proporre, entro la fine del 2008, alle banche intermediarie prodotti con ripartizione dei rischi (con i quali la BEI garantisce una parte del rischio totale assunto dalla banca intermediaria) per facilitare, tra le altre cose, l'accesso in ulteriori segmenti di mercato, quale quello delle PMI, per le quali il rischio è ritenuto troppo elevato o le garanzie sono considerate insufficienti.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
COM(2010)289 def.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia come la proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito che operano nell'UE, oggi in esame per gli aspetti di merito, sia stata già oggetto di una valutazione positiva per i profili di sussidiarietà, espressa dalla XIV Commissione lo scorso 29 luglio. Appare, pertanto, opportuno richiamare brevemente in questa sede gli elementi essenziali della proposta e formulare alcune considerazioni su aspetti critici, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle numerose audizioni da parte della Commissione finanze.
La proposta prospetta una serie di incisive modifiche al pur recente regolamento (CE) n. 1060/2009, al fine di promuovere tre obiettivi: migliorare la qualità, la concorrenza e la trasparenza delle attività di rating, a beneficio di investitori, emittenti ed agenzie; migliorare l'efficienza delle procedure di registrazione sulle agenzie di rating, riducendo l'onere a carico delle entità controllate, delle autorità di vigilanza e dei contribuenti europei; assicurare una vigilanza adeguata sulle attività paneuropee delle agenzie.
Con riferimento al primo obiettivo, la proposta stabilisce:
l'obbligo per gli emittenti o i terzi collegati di disporre di un sito Internet protetto da password sul quale fornire alle agenzie di rating incaricate le informazioni necessarie per determinare o controllare il rating di credito di uno strumento finanziario strutturato;
l'obbligo per gli emittenti, al fine di evitare conflitti di interesse e di aumentare la trasparenza e la concorrenza tra le agenzie, di consentire l'accesso alle informazioni anche ad altre agenzie di rating, certificate o registrate, a condizione che possiedano i sistemi e la struttura organizzativa per assicurare la riservatezza dell'informazione e che utilizzino tali informazioni esclusivamente per l'emissione dei rating;
l'obbligo di fornire i rating su base annua per almeno il 10 per cento degli strumenti finanziari strutturati per i quali è stato richiesto l'accesso all'informazione al fine di garantire che tale richiesta non persegua altri scopi;
l'obbligo per le agenzie di rating registrate nell'UE di rendere disponibili su un sito protetto da password l'elenco degli strumenti finanziari strutturati sui quali stanno emettendo un rating di credito, informazioni riguardanti la tipologia di strumento, l'emittente e la data di inizio del processo di rating. Le agenzie di rating sono inoltre tenute a consentire l'accesso tempestivo al sito protetto a tutte le altre agenzie registrate o certificate a condizione che queste ultime siano in grado di garantire la riservatezza delle informazioni richieste.

Un secondo gruppo di modifiche concerne la sostituzione dell'attuale sistema collegiale di vigilanza sulle agenzie di rating con un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo alla istituenda Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari (ESMA) le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché in materia di rating emessi da agenzie con sede in paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo. Nelle intenzioni della Commissione, tale modifica, oltre a garantire una vigilanza più efficace ed effettiva sulle agenzie di rating che spesso svolgono la propria attività in giurisdizioni diverse, migliorerebbe e semplificherebbe la procedura di registrazione eliminando le consultazioni

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tra le varie autorità che fanno parte dei collegi.
All'ESMA sono conseguentemente attribuiti rilevanti poteri di vigilanza e di regolamentazione:
il potere di imporre l'obbligo alle agenzie di rating, alle persone che partecipano alle attività di rating, alle entità valutate e ai terzi collegati, ai terzi a cui le agenzie di rating hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e ad altre persone diversamente collegate o connesse con tali agenzie o con le attività di rating, di fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti della stessa autorità;
il potere di svolgere indagini sui soggetti sopraindicati, se necessario con l'assistenza di funzionari dello Stato membro interessato, esaminando tutto il materiale rilevante ai fini dell'indagine (scritture, registri, dati, traffico telefonico, e così via), nonché chiedendo chiarimenti e ascoltando i soggetti interessati;
il potere, delegabile alle autorità competenti dello Stato interessato, di svolgere ispezioni presso la sede dei medesimi soggetti, anche senza preavviso alle autorità nazionali. Nel caso in cui i destinatari dell'ispezione si oppongano allo svolgimento dell'ispezione, lo Stato interessato dovrà adoperarsi allo scopo, se necessario anche ricorrendo alla forza pubblica. L'autorità giudiziaria nazionale potrà verificare la proporzionalità delle misure adottate dall'ESMA e chiedere a quest'ultima informazioni dettagliate in relazione alle sospette violazioni del regolamento proposto, alle ispezioni in loco e al coinvolgimento delle persone sospettate. Non avrà tuttavia il potere di esaminare la legittimità delle decisioni adottate dall'ESMA che spetta solo alla Corte di giustizia.

Anche alle autorità nazionali competenti viene attribuito il potere di vigilare e assicurare l'applicazione del regolamento direttamente, in collaborazione con altre autorità o l'ESMA, o ancora rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
Nel caso in cui un'agenzia di rating commetta una delle violazioni indicate nel nuovo allegato III (violazioni connesse ai conflitti di interesse e ai requisiti organizzativi o operativi, nonché violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza e alle disposizioni in materia di informativa), l'ESMA potrà: revocare la registrazione; vietare temporaneamente all'agenzia di emettere rating efficaci in tutta l'UE fino a quando non sarà cessata la violazione; sospendere l'uso a fini regolamentari di rating emessi dall'agenzia responsabile della violazione con effetto in tutta l'UE finché non si sarà posto fine alla violazione in questione; chiedere all'emittente di prodotti finanziari strutturati di consentire l'accesso al proprio sito alle agenzie di rating che ne facciano richiesta. Nel caso in cui, in base al principio di proporzionalità, non sia giustificabile l'adozione di misure di vigilanza più severe o di sanzioni, l'ESMA potrà richiedere alle agenzie di rating di porre fine alla violazione constatata o di emanare una comunicazione pubblica. L'ESMA potrà altresì riferire i fatti alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale.
In ogni caso, prima di adottare le decisioni sopra richiamate, l'ESMA dovrà dare ai soggetti interessati l'opportunità di essere sentiti sulle questioni oggetto dei suoi rilievi, salvo nel caso in cui sia necessaria un'azione urgente per evitare un danno significativo al sistema finanziario. In quest'ultimo caso l'ESMA potrà adottare decisioni temporanee, dando quanto prima ai soggetti interessati la possibilità di esprimere le proprie osservazioni.
Particolarmente rigorosa è anche la disciplina delle sanzioni, che possono essere comminate dalla Commissione su richiesta dell'ESMA, al fine di obbligare un'agenzia di rating a porre fine ad una delle violazioni di cui al citato allegato III.
In particolare, la Commissione potrà imporre sanzioni di natura amministrativa dissuasive e proporzionate alla natura, alla

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durata, alla gravità dell'infrazione nonché alla capacità economica dell'agenzia e, in ogni caso, non superiori al 20 per cento del reddito o del fatturato anno realizzato dall'agenzia nell'esercizio sociale precedente. Nel caso in cui l'agenzia in virtù della violazione abbia ottenuto un beneficio finanziario quantificabile, l'importo dell'ammenda dovrà essere per lo meno pari a tale beneficio.
Inoltre, la Commissione avrà il potere di applicare, su richiesta dell'ESMA, una penalità di mora di natura amministrativa al fine di obbligare i soggetti interessati a porre fine ad un'infrazione, fornire informazioni e dati esatti e completi, sottoporsi ad indagine o ad ispezioni in loco. L'importo delle penalità di mora, che sarà imposta per ogni giorno di ritardo, non potrà superare il 5 per cento del fatturato medio giornaliero dell'esercizio sociale precedente. Le decisioni della Commissione potranno essere basate solo sui rilievi ai quali le parti hanno avuto la possibilità di rispondere. La proposta riconosce alla Corte di giustizia il potere di annullare, ridurre o aumentare le penalità o le multe comminate dalla Commissione.
La proposta appare nel suo complesso condivisibile in quanto provvede, secondo un approccio pragmatico, al rafforzamento del quadro regolamentare vigente in materia di agenzie di rating a livello europeo, rafforzamento quanto mai necessario ed urgente alla luce dei rilevanti effetti giuridici ed economici acquisiti dai rating ai fini delle scelte degli intermediari, degli investitori istituzionali e dei risparmiatori e, conseguentemente, dell'impatto che essi hanno sul buon funzionamento dei mercati finanziari e sulla stessa attività di vigilanza.
È, in particolare, apprezzabile la sostituzione dell'attuale sistema collegiale di vigilanza sulle agenzie di rating con un sistema di vigilanza centralizzato in capo alla istituenda Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari (ESMA). Questa scelta valorizza il ruolo delle nuove autorità di vigilanza europea a favore della cui costituzione la XIV Commissione e la Camera si sono espresse in più occasioni.
Proprio alla luce di questa considerazione, non ritiene condivisibile la scelta operata dalla proposta di regolamento di attribuire la potestà sanzionatoria per le violazioni del regolamento alla Commissione europea invece che all'ESMA. Oltre a sminuire l'autonomia ed indipendenza degli organismi di vigilanza, questa soluzione, come emerso anche nel corso delle audizioni presso la Commissione finanze, introduce un elemento di potenziale frammentazione e complicazione nel nuovo quadro regolamentare d oneri aggiuntivi per i soggetti vigilati.
Indubbiamente il Trattato e la Corte di giustizia pongono limiti molto rigorosi all'attribuzione di poteri decisionali ad organismi - quali l'ESMA - non espressamente previsti dai trattati. Tuttavia, ove i poteri sanzionatori in questione non comportassero l'esercizio di un ambito eccessivo di discrezionalità si dovrebbero ritenere soddisfatti i requisiti imposti dalla Corte.
La proposta in esame presenta inoltre un'evidente lacuna, confermata anch'essa dalle audizioni presso la VI Commissione Finanze: manca una specifica considerazione dei giudizi di rating sui prezzi dei titoli pubblici che, soprattutto alla luce della crisi economica e finanziaria, hanno assunto un estremo ed eccessivo rilievo nella gestione dei debiti pubblici sovrani degli Stati e quindi sulla stessa stabilità finanziaria dell'area euro e dell'UE nel suo complesso.
Ciò nonostante il Parlamento europeo abbia auspicato in più occasioni, anche in sede di approvazione del regolamento n. 1060/2009, l'opportunità di affidare ad un soggetto pubblico indipendente l'espressione dei giudizi di rating sui debiti sovrani degli Stati dell'Unione europea o, quanto meno, all'area dell'Euro, al fine di contrastare gli eccessi di volatilità nei prezzi dei titoli pubblici e le conseguenti ricadute sulla stessa stabilità della moneta unica. È necessario quindi che la Commissione

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proceda rapidamente ad una valutazione approfondita di queste ipotesi.
A suo avviso andrebbero a questo scopo valutate due opzioni: 1) affidare i giudizi di rating ad organismi esistenti, quali la Corte dei conti europea, come prospettato nell'audizione presso la Commissione Finanze dal Vice presidente del Parlamento europeo Pittella; 2) costituire un'agenzia di rating pubblica europea.
La proposta appare, infine, pienamente conforme al principio di proporzionalità in quanto introduce a carico delle agenzie di rating e degli emittenti obblighi strettamente giustificati dagli obiettivi di trasparenza, concorrenza e efficiente vigilanza.
Anche le sanzioni previste in caso di violazione delle prescrizioni del regolamento n. 1060/2009, come modificato dalla proposta in esame, risultano strettamente proporzionate rispetto all'entità delle violazioni stesse.
Al fine di facilitare il successivo dibattito, ritiene quindi opportuno formulare sin d'ora una proposta di parere favorevole con alcune condizioni riferite agli aspetti critici che ha richiamato in precedenza, e che potrà essere oggetto di discussione in una prossima seduta (vedi allegato 3).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'esportazione presso Paesi terzi.
Atto n. 242.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2010.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
Atto n. 250
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

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Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4), che potrà essere oggetto di esame nel corso di una prossima seduta.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella comunità.
Atto n. 249.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
Atto n. 252.