CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2010
381.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 13 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame.
Ricorda che il disegno di legge in esame si compone di otto articoli, dei quali il primo, il secondo e l'ottavo riportano le consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sull'esecuzione di essa e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Gli articoli 3 e 4 contengono norme penali.
L'articolo 3 novella gli artt. 544-bis e 544-ter del codice penale. Il testo approvato dalla Camera, interveniva sul delitto di uccisione di animali (articolo 544-bis) -

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punito con la reclusione da 3 a 18 mesi - attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione e riscriveva integralmente il delitto di maltrattamento di animali (articolo 544-ter), eliminando il requisito della crudeltà nella condotta; aumentando la pena (reclusione da 3 a 15 mesi o multa da 3.000 a 18.000 euro in luogo dell'attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro); prevedendo esplicitamente che il delitto di maltrattamento sussiste anche quando l'animale da compagnia è sottoposto al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici; escludendo la punibilità nel caso di interventi eseguiti da un veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale o nel caso di interventi considerati dallo stesso medico veterinario utili al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento (disciplinato dai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 3).
Il testo approvato dal Senato non interviene sulle attuali fattispecie di uccisione di animali e di maltrattamento di animali, limitandosi ad aumentare le relative pene. Si prevede per il delitto di uccisione di animali, la reclusione da quattro mesi a due anni (in luogo della reclusione da tre a diciotto mesi); per il delitto di maltrattamento di animali, la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro in luogo dell'attuale reclusione da 3 mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro.
In conseguenza delle modifiche all'articolo 3, comma 1, il Senato ha soppresso i commi 2 e 3 della medesima disposizione che disciplinavano il regolamento richiamato dal testo novellato dell'articolo 544-ter; e ha modificato l'articolo 8, sopprimendo il comma 2 che differiva l'entrata in vigore delle novelle al codice penale relative al delitto di maltrattamento degli animali.
L'articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. In sintesi, la disposizione sanziona con la reclusione da 3 mesi a un anno, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale (passaporto individuale, ove richiesto) ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età inferiore a 8 settimane; provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.
Per la definizione di animale da compagnia la disposizione richiama l'allegato I, parte A del regolamento comunitario n. 998 del 2003 (cani e gatti).
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge prevede la confisca dell'animale, che sarà affidato alle associazioni o enti già individuate dalla legge del 2004, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Le modifiche apportate dal Senato agli articoli 4 e 5 incidono sulle fattispecie aggravate previste rispettivamente per il reato di Traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4, comma 3) e per l'illecito amministrativo di Introduzione illecita di animali da compagnia (articolo 5, comma 4), nel caso in cui tali illeciti abbiano ad oggetto animali di età inferiore a dodici settimane.
Il testo trasmesso dal Senato precisa la necessità che tale requisito sia accertato.
Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse.
In particolare, l'articolo 5 prevede che laddove il traffico illecito di animali da

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compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale (ad esempio perché la condotta non è reiterata né svolta con attività organizzate), l'autore della condotta sia soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie.
L'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie, che variano dalla sospensione - da uno a tre mesi - dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (per i trasportatore o il titolare dell'azienda commerciale) alla revoca della stessa.
L'articolo 7 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza.
Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Pierguido VANALLI (LNP) chiede se sia stata mantenuta nel testo la parte che riguarda la definizione del delitto di maltrattamento di animali, di cui all'articolo 544-ter, che era stata oggetto di ampio dibattito nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento in prima lettura.

Isabella BERTOLINI, presidente, fa presente che la parte che riguarda la definizione del delitto di maltrattamento di animali, di cui all'articolo 544-ter, non è più presente nel testo, a seguito dell'esame volto presso il Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
C. 2360 Pelino.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, illustra la proposta di legge in esame, composta di un solo articolo. Ricorda che la proposta è volta ad integrare la composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. L'integrazione è disposta attraverso la designazione di un membro, per ciascun organismo, da parte dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.).
Rileva, quindi, che le norme contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie di competenza legislativa esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «previdenza sociale» ed alla materia di competenza concorrente «tutela della salute».
Per quanto concerne l'inserimento di un membro designato dall'UNMS all'interno delle Commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, segnala peraltro come, sotto il profilo normativo, andrebbe valutata l'opportunità di configurare l'intervento come novella alle disposizioni vigenti che attualmente ne definiscono la composizione e, in particolare, dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare.
Con riferimento all'inserimento di un membro designato dall'UNMS nel Comitato di verifica per le cause di servizio evidenzia, invece, che la composizione dell'organismo è attualmente disciplinata da norme di rango regolamentare.
Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il disegno di legge in esame, risultante dallo stralcio di alcuni articoli dell'originario disegno di legge C. 1441, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.
Ricorda che il testo è stato approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, il 28 ottobre 2008; dal Senato, in seconda lettura, il 26 novembre 2009; dalla Camera dei deputati, in terza lettura, il 28 gennaio 2010 e, in via definitiva, dal Senato (quarta lettura), il 3 marzo 2010.
Il provvedimento è nuovamente all'esame della Camera dei deputati a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica, con messaggio motivato del 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.
Il messaggio presidenziale si sofferma, in particolare, sull'articolo 31, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, e sull'articolo 20, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro per il personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato.
Esso rileva inoltre profili problematici con riferimento agli articoli 30, 32 e 50.
L'esame del provvedimento a seguito del rinvio presidenziale ha avuto inizio alla Camera dei deputati (AC 1441-quater-D) il 13 aprile 2010 (quinta lettura). Il provvedimento è stato approvato, con modifiche agli articoli 17, 20, 30, 31, 32 e 50, il 29 aprile 2010.
Le modifiche hanno riguardato, in particolare, l'articolo 20, nonché l'articolo 31, modificato in più parti.
Il Senato ha avviato il proprio esame (sesta lettura) il 4 maggio 2010. Il provvedimento è stato approvato il 29 settembre con ulteriori modifiche agli articoli 2, 20, 31, 32 e 50.
Oggetto dell'ulteriore esame parlamentare da parte della Camera dei deputati (settima lettura) sono, pertanto, limitatamente alle parti modificate dal Senato, gli articoli 2, 20, 31, 32 e 50.
Nel corso dell'esame in sede referente da parte della XI Commissione (Lavoro) non sono state apportate modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda le modifiche introdotte al Senato, esse interessano innanzitutto l'articolo 2, recante una delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Senato ha introdotto alcune modifiche volte a coordinare il testo con le nuove norme introdotte, sulla medesima materia, dal decreto-legge n.78 del 2010.
Al comma 1, lettera a), è stato eliminato il riferimento all'Istituto per gli affari sociali, in quanto l'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto la soppressione dell'Istituto e il trasferimento delle relative funzioni all'ISFOL.
Al comma 1, lettera c), è stata soppressa la norma che attribuiva all'INAIL la competenza ad emanare, nel quadro dei richiamati indirizzi e direttive ministeriali, specifiche direttive all'ISPESL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto l'articolo 7, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010 ha soppresso l'ISPESL e ne ha attribuito le relative funzioni all'INAIL.
All'articolo 20, la norma di interpretazione autentica volta ad escludere l'applicazione delle norme penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.303 del 1956 (nel periodo della loro vigenza) ai fatti avvenuti a bordo di mezzi del naviglio di Stato è stata in primo luogo meglio definita al fine di circoscriverne la portata ai soli profili di rilevanza penale. A tal fine è stato innanzitutto precisato che resta in ogni caso fermo il diritto al

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risarcimento del danno del lavoratore. Inoltre, laddove si stabilisce che i provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie, è stato precisato come queste ultime abbiano ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalla violazione delle disposizioni di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956. Nel corso dell'esame al Senato, inoltre, è stato aggiunto un nuovo comma, volto a incrementare di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005, relativa ai benefici a favore delle vittime del dovere, categoria alla quale possono essere ricondotti anche i militari operanti a bordo del naviglio di Stato che abbiano subito danni o siano deceduti nell'espletamento del loro servizio.
All'articolo 31, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, è stato in primo luogo stabilito, con riferimento all'attività delle commissioni di certificazione, che l'accertamento dell'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria ed ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro. Inoltre, è stato richiamato anche l'articolo 411 del codice di procedura civile, relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico.
All'articolo 32, recante norme sulle modalità e i termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali, è stato in primo luogo innalzato da 180 a 270 giorni il termine entro il quale, a seguito dell'impugnazione del licenziamento, il lavoratore è tenuto (a pena di inefficacia dell'impugnazione medesima) a depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale o a comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. A tale riguardo è stato inoltre precisato che resta in ogni caso ferma la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Infine, si è previsto che la nuova disciplina sull'impugnazione dei licenziamenti trovi applicazione in tutti i casi di invalidità (ma non anche di inefficacia) del licenziamento.
All'articolo 50, ove si stabilisce che (ferme restando le sentenze passate in giudicato) in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il datore di lavoro che, entro il 30 settembre 2008, abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e, successivamente all'entrata in vigore della legge, offra anche la conversione a tempo indeterminato, è tenuto unicamente a indennizzare il lavoratore con un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione, è stato previsto che la norma trovi applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente all'entrata in vigore della legge, offra l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Alessandro NACCARATO (PD) si sofferma sulle previsioni dell'articolo 20, che reca una norma di interpretazione autentica volta ad escludere l'applicazione delle norme penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 ai fatti avvenuti a bordo di mezzi del naviglio di Stato. Evidenzia, in proposito, l'esigenza di richiamare la questione della retroattività delle norme penali nella proposta di parere.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, fa presente che la parte dell'articolo 20 che riguarda le sanzioni penali non è stato oggetto di modifica nel corso dell'esame presso il Senato. Conferma quindi la proposta di parere presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
Nuovo testo C. 2661 Antonio Pepe.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti, che si compone di due articoli.
L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, recante Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. L'articolo 1 della legge n. 239 del 1973 stabilisce che nel concorso notarile, il Ministro della giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del 12 per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria (comma 1).
La novella all'articolo 1 aumenta dal 12 al 15 per cento la percentuale dei posti messi a concorso che il Ministro della giustizia ha facoltà di incrementare con il decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso.
L'articolo 2 detta una disposizione applicabile ai soli candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto ministeriale 10 luglio 2006, in base alla quale questi ultimi sono nominati notai nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti; e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.
Il concorso bandito con decreto ministeriale 10 luglio 2006 è l'ultimo concorso per notai per il quale hanno già avuto luogo le prove orali (settembre-dicembre 2009).
Risulta attualmente in corso di svolgimento un concorso bandito con decreto ministeriale 28 dicembre 2009 (le cui prove scritte si svolgeranno in data 27, 28 e 29 ottobre 2010).
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 3). Intende infatti evidenziare alla Commissione di merito la necessità che, all'articolo 1, comma 2, sia precisato che i posti disponibili a seguito dei «concorsi per trasferimento andati deserti» ivi richiamati sono quelli esistenti al momento della formazione della graduatoria del concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra il testo unificato in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, volto ad individuare i diritti fondamentali delle imprese definendone lo statuto giuridico, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, in merito alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act adottato a livello comunitario.
Richiama quindi le finalità del provvedimento, come individuate dall'articolo 1: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del

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sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.
L'articolo 2 individua i principi generali del provvedimento, che concorrono a definire lo statuto giuridico delle imprese.
L'articolo 3 reca il principio della libertà di associazione delle imprese mentre l'articolo 3-bis prevede che le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio siano legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità degli appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni appartenenti.
L'articolo 4 prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative, anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima dell'approvazione delle relative proposte.
L'articolo 5 reca misure per la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, prevedendo che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
L'articolo 6 reca nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione, stabilendo che le amministrazioni proponenti alleghino agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per ciascun onere informativo deve essere poi effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari.
L'articolo 7 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa mentre in base alle previsioni dell'articolo 8 è fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese. Si prevede la nullità dell'accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione. Inoltre si prevede l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 231 del 2002 in materia di ritardi di pagamento tra imprese con particolare riguardo agli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese.
L'articolo 9 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali. L'articolo 10 reca misure di favore per gli imprenditori in stato di insolvenza, mentre l'articolo 11 è finalizzato a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.
L'articolo 12 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti di imprese, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i consorzi per il commercio estero, le nuove imprese, le imprese femminili, le imprese giovanili, le imprese tecnologiche.
L'articolo 13 dispone che, al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato ne favorisce in ogni modo la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, in particolare tramite apposite misure specificate dalla norma.
L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione - entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge - di

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decreti legislativi volti alla riforma dell'imposizione tributaria gravante sulle imprese secondo princìpi e criteri direttivi diversificati in relazione all'imposta sui redditi, alla determinazione dell'imponibile e il versamento delle imposte, e all'IRAP. È prevista un'ulteriore delega al Governo - da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore - volta a disciplinare per le imprese la facoltà di compensare i crediti vantati nei confronti della P.A. con i debiti relativi a obbligazioni tributarie e per oneri sociali.
L'articolo 15 prevede che lo Stato garantisce regimi fiscali di maggiore vantaggio alle imprese giovanili, alle imprese tecnologiche, alle imprese femminili e alle imprese localizzate in aree svantaggiate. L'articolo 16 istituisce l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione e di effettuare l'analisi di impatto preventivo e la verifica di impatto successivo sulle imprese in questione degli atti normativi. L'articolo 17 dispone in merito agli organi dell'Agenzia.
Gli articolo 18, 19 e 20 istituiscono la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, che ha il compito di valutare l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia di micro, piccole e medie imprese e di formulare osservazioni e proposte sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente ai fini della rispondenza della medesima alla normativa europea sulle imprese in questione.
L'articolo 20-bis introduce nell'ordinamento la «Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese», al fine di attuare lo Small Business Act; l'articolo 21 precisa che le norme di cui al provvedimento in esame sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
L'articolo 22 dispone in merito all'entrata in vigore e ai provvedimenti attuativi, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore. L'articolo 23, infine, dispone in merito alla copertura finanziaria.
Ricorda, quindi, che su alcuni profili della materia in esame, interviene anche il disegno di legge A.S. 2243, approvato dalla Camera ed esaminato dalla I Commissione in sede referente, recante - al Capo I - disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese.
Evidenzia, al contempo, l'importanza di misure come quella relativa alla possibilità per le imprese di compensare i debiti con la pubblica amministrazione: questo consentirà di evitare molte situazioni di sofferenza delle stesse, che spesso - nonostante siano creditrici della pubblica amministrazione - si trovano a doversi indebitare per fare fronte agli oneri previdenziali e tributari.
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il testo unificato appare riconducibile, nel suo complesso, alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato «tutela della concorrenza», come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. Segnala quindi l'opportunità di valutare l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 1, commi 2 e 3, e dell'articolo 21, comma 1. Dal tenore dell'articolo 21, comma 1, che riconduce le disposizioni ad un ambito di competenza legislativa esclusiva statale sembrerebbe infatti derivare l'immediata applicabilità di tutte le disposizioni alle regioni, laddove l'articolo 1, comma 3, prevede che, nelle materie di competenza concorrente, le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali.
Per quanto riguarda il resto dell'articolato del provvedimento, segnala l'esigenza di approfondire ulteriormente il contenuto dell'articolo 20, relativo alle spese per il funzionamento della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, in cui si determina direttamente l'onere a carico dei bilanci delle

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Camere (pari a 30.000 euro). Tale disposizione potrebbe risultare non coerente con l'autonomia di bilancio costituzionalmente riconosciuta ai due rami del Parlamento e potrebbe pertanto essere riformulata in termini di limite massimo di spesa, come già previsto da norme di analogo contenuto, anziché una immediata e diretta quantificazione degli oneri.
Al contempo, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 dovrebbe essere oggetto di valutazione, ove fosse interpretata nel senso dell'esclusione della legittimazione attiva per le altre associazioni di categoria.
Con riguardo all'articolo 7, comma 3, appare opportuno verificare l'applicabilità della disposizione alle società con totale o prevalente capitale pubblico, atteso che le norme sul procedimento amministrativo, e in particolare l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, non trovano applicazione nei confronti di soggetti che, da un punto di vista formale, hanno natura giuridica privata.
Con riferimento alla definizione di «imprese femminili» e «imprese giovanili», di cui all'articolo 12, commi 10 e 11, appare opportuno chiarire tali definizioni, che sembrano, fra l'altro, escludere le imprese non costituite in forma societaria. Ciò anche ai fini di un coordinamento con l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, che espressamente esclude la rilevanza dello status giuridico ai fini della definizione di impresa.
Tenuto conto di quanto evidenziato, si riserva di presentare una proposta di parere nel corso della prossima seduta.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.
Nuovo testo C. 3541 Fedriga.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il testo della proposta di legge in esame, ampiamente modificata nel corso dell'esame in sede referente, volta a limitare i benefici assistenziali a favore dei condannati per reati di terrorismo e criminalità organizzata, nonché dei familiari condannati per concorso nel reato o per favoreggiamento.
L'articolo 1, comma 1, introduce la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di natura assistenziale - con esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro - di cui sia titolare il soggetto condannato con sentenza definitiva per i reati di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso e strage.
Il giudice dispone, inoltre, la revoca dei trattamenti previdenziali del condannato nel caso in cui accerti che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse ai suddetti reati.
L'articolo 1, comma 2, prevede che nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui al comma 1, il giudice con la sentenza di condanna di primo grado o successivamente ad essa dispone la sospensione, fino alla conclusione del procedimento penale, delle prestazioni di natura assistenziale di cui l'imputato sia titolare. Nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza definitiva di assoluzione o con una sentenza definitiva di condanna per un reato diverso da quelli di cui al comma 1, il giudice dispone la ripresa dei trattamenti sospesi e la corresponsione, in unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali.
L'articolo 1, comma 3, prevede che i condannati ai quali sia stata applicata la

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sanzione accessoria di cui parla possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
L'articolo 1, comma 4, prevede che i provvedimenti adottati dal giudice ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.
L'articolo 2 prevede che i familiari condannati in via definitiva per concorso nel reato o per favoreggiamento dei soggetti di cui all'articolo 1 perdono il diritto alla pensione di reversibilità o all'indennità una tantum.
L'articolo 3 dispone che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui all'articolo 1 sono devolute dagli enti interessati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la proposta di legge interviene principalmente su una materia di potestà legislativa esclusiva statale, vale a dire giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Vengono in rilievo anche le materie previdenza sociale, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma 2, lettera o), della Costituzione) e assistenza sociale, ascritta alla competenza residuale delle regioni.
Per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali, ritiene importante ricordare che nel corso dell'esame in sede referente è stata oggetto di modifica, tra le altre cose, la natura dei trattamenti che possono essere oggetto della sanzione accessoria: inizialmente la proposta di legge faceva riferimento a «qualunque trattamento pensionistico», mentre ora fa riferimento a prestazioni di natura assistenziale con esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro.
L'articolo 28, comma 2 (numero 5), del codice penale, prevedeva - per i soggetti nei confronti dei quali fosse disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a seguito di sentenza penale di condanna - la perdita di stipendi, pensioni e assegni a carico dello Stato o di un altro ente pubblico. Con la sentenza n. 3 del 1966, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale disposizione, limitatamente alla perdita di trattamenti economici aventi titolo in un rapporto di lavoro, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione.
Con particolare riferimento all'articolo 36 la Corte osserva che «la retribuzione dei lavoratori - tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore e ai suoi aventi causa - rappresenta, nel vigente ordine costituzionale (che, tra l'altro, l'articolo 1 della Costituzione definisce fondato sul lavoro), una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione. L'articolo 36 Cost. garantisce espressamente il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».
Pertanto, la Corte, pur non intendendo «escludere in via assoluta la possibilità di misure del genere di quella in esame a carico di trattamenti economici traenti titolo da un rapporto di lavoro», non giudica conforme alla Costituzione che una sanzione siffatta venga collegata puramente e semplicemente all'entità della pena detentiva inflitta, che (come previsto dall'articolo 29 del codice penale) accompagna automaticamente l'interdizione perpetua alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

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Le argomentazioni della Corte non si estendono, invece, alle ipotesi relative a trattamenti economici non aventi titolo in un rapporto di lavoro (ad es. pensioni di guerra, pensioni di grazia e simili). A seguito alla sentenza n. 3 del 1966, è stata approvata la legge n. 424 del 1966, che ha abrogato tutte le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.
L'indirizzo definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 1966 ha trovato sostanziale conferma nella successiva giurisprudenza costituzionale (sentenze 83 del 1979 e 288 del 1983).
Evidenzia come susciti invece qualche perplessità l'articolo 1, comma 2, che dispone che, con la sentenza di primo grado o successivamente ad essa, il giudice disponga l'applicazione in via provvisoria della sanzione accessoria della sospensione delle prestazioni assistenziali di cui l'imputato è titolare.
La disposizione quindi ricollega alla mera pendenza del procedimento penale un effetto accessorio di tipo sanzionatorio, di contenuto analogo a quello prodotto dalla sentenza definitiva. Tale disposizione va valutata alla luce del principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva contenuto nell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione e alla luce della giurisprudenza costituzionale sul punto.
In proposito, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme contenute nella legge n. 55 del 1990 nella parte in cui esse ricollegavano l'effetto dell'incandidabilità ad elezioni amministrative a sentenze penali non definitive o a provvedimenti giurisdizionali di applicazione di una misura di prevenzione privi del requisito della definitività. La Consulta ha affermato che colui che è sottoposto a procedimento penale deve godere della presunzione di non colpevolezza aggiungendo che l'esclusione dalla tornata elettorale produrrebbe «un effetto irreversibile che in questo caso può essere giustificato soltanto da una sentenza di condanna irrevocabile» e che «la sancita ineleggibilità assume i caratteri di una sanzione anticipata, mancando una sentenza di condanna irrevocabile».
Diversamente, invece, la Corte ha ritenuto legittime misure di natura cautelare ricollegate non ad una condanna definitiva, ma alla pendenza del procedimento penale, ma ha anche precisato che «è necessario, per rispettare il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, che la misura medesima sia disposta in base ad effettive esigenze cautelari, sia congrua e proporzionata rispetto a queste ultime, e comunque non abbia presupposti di tale indeterminata ampiezza, e caratteristiche di tale automatismo, da configurarsi piuttosto come una vera e propria anticipata sanzione in assenza di accertamento di colpevolezza» (sentenza n. 239 del 1996).
Analogamente, in relazione alla natura cautelare della misura, nella sentenza 145 del 2002, la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo l'articolo 4 della legge n. 97 del 2001 (che prevede la sospensione dal servizio dei dipendenti pubblici condannati per specifici reati contro la pubblica amministrazione) e ha precisato che non si può «negare al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità, la facoltà di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare che fonda la sospensione è apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge».
Da un punto di vista sistematico, evidenzia che l'articolo 217 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ha disposto l'abrogazione dell'articolo 140 del codice penale (che, salvo talune eccezioni, attribuiva al giudice la facoltà di disporre in via transitoria l'applicazione di pene accessorie, in presenza di specificate, inderogabili esigenze istruttorie o se necessario per impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori)

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e di ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.
Per quanto riguarda infine la formulazione del testo, rileva che la linea di demarcazione tra prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali (di cui si parla all'articolo 1) non risulta sempre di agevole definizione.
Inoltre, l'uso delle espressione «prestazioni di natura assistenziale [...] con esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro», che pure appare volta a dare attuazione ad indicazioni emerse in sede di giurisprudenza costituzionale, può generare dubbi interpretativi circa l'applicabilità della nuova sanzione accessoria ad eventuali trattamenti previdenziali non derivanti da un rapporto di lavoro (tali potrebbero configurarsi, ad esempio, la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità).
Peraltro, l'articolo 1, comma 2, fa generico riferimento alle prestazioni di natura assistenziale di cui l'imputato è titolare, senza che sia precisata l'esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di indicare specificamente le singole prestazioni, di natura assistenziale o previdenziale, oggetto della sanzione accessoria della revoca.
Con riferimento all'articolo 1, comma 2, segnala che dovrebbero essere inoltre oggetto di valutazione i seguenti profili: si prevede che la sanzione accessoria possa essere provvisoriamente disposta anche «successivamente» alla sentenza di primo grado, senza che vengano specificate né la fase né le garanzie procedimentali per tale applicazione successiva della misura; vengono esclusivamente disciplinati gli effetti della sentenza definitiva di assoluzione (o di condanna per un reato diverso) sulla misura disposta (ripresa dei trattamenti sospesi e corresponsione delle prestazioni non godute), senza che sia previsto alcun potere di revoca della misura da parte del giudice nel corso del procedimento (nemmeno nel caso di sentenza di proscioglimento resa in appello); il secondo periodo fa esclusivo riferimento alle sentenze definitive di assoluzione e non alla più ampia categoria delle sentenze di proscioglimento (che contempla anche le sentenze di non doversi procedere). All'articolo 2 il rinvio normativo andrebbe limitato al comma 1 dell'articolo 1, in quanto la condanna con sentenza definitiva costituisce presupposto essenziale per la configurazione del concorso nel reato o di favoreggiamento dei familiari.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Mercoledì 13 ottobre 2010. - Presidenza del presidente provvisorio Jole SANTELLI, indi del presidente eletto Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.50.

Elezione del presidente.

Jole SANTELLI, presidente, indice la votazione per l'elezione del presidente.
Comunica il risultato della votazione:
Presenti e votanti 46
Maggioranza assoluta dei voti 24

Hanno riportato voti:
Bruno 28
Schede bianche 18

Proclama eletto presidente il deputato Bruno che invita ad assumere la Presidenza.
Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bernini, Bertolini, Bianconi, Bocchino, Bordo, Bressa, Briguglio, Bruno, Calabria, Calderisi, Cicchitto, Conte Giorgio, Cristaldi, D'Antona, De Girolamo, Dussin Luciano, Favia, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, La Loggia, Laffranco, Lanzillotta, Lo Moro, Lorenzin, Mantini,

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Minniti, Naccarato, Pastore, Pecorella, Pisicchio, Pollastrini, Santelli, Sbai, Scanderebech, Stasi, Stracquadanio, Tassone, Turco Maurizio, Vanalli, Vassallo, Volpi, Zaccaria e Zeller.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Donato BRUNO, presidente, indìce la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.
Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:
Presenti e votanti: 45

Hanno riportato voti:
Jole Santelli 21
Roberto Zaccaria: 20
Souad Sbai 1
Schede bianche: 3

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Jole Santelli e Roberto Zaccaria.
Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:
Presenti e votanti: 45

Hanno riportato voti:
Souad Sbai 23
Doris Lo Moro 18
Jole Santelli 1
Schede nulle 2
Schede bianche: 1

Proclama eletti segretari i deputati Souad Sbai e Doris Lo Moro.
Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bernini, Bertolini, Bianconi, Bocchino, Bordo, Bressa, Briguglio, Bruno, Calabria, Calderisi, Cicchitto, Conte Giorgio, Cristaldi, D'Antona, De Girolamo, Dussin Luciano, Favia, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, La Loggia, Laffranco, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Minniti, Naccarato, Pastore, Pecorella, Pisicchio, Pollastrini, Santelli, Sbai, Scanderebech, Stasi, Stracquadanio, Tassone, Turco Maurizio, Vanalli, Vassallo, Volpi, Zaccaria e Zeller.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.45.

5-03083: Ciccanti: Sigla per i Comuni già italiani ceduti dall'Italia in base ai trattati di pace.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Amedeo CICCANTI (UdC), dopo aver formulato al presidente, ai vicepresidenti e ai segretari testé eletti i suoi migliori auguri, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, ma rileva che questa non fornisce una soluzione al problema da lui segnalato nell'interrogazione, vale a dire il problema di quei cittadini che, essendo nati a Fiume quando la città era italiana ed essendo quindi a tutti gli effetti italiani, si ritrovano nondimeno classificati nella tessera sanitaria con la sigla EE, vale a dire come stranieri, con tutto ciò che ne consegue, a causa del fatto che è venuta a mancare una sigla per la città di Fiume. Raccomanda quindi al Governo di trovare una soluzione a questo increscioso problema burocratico.

5-03558: Luciano Dussin: Posto di polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto (TV).

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Luciano DUSSIN (LNP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, di cui si dichiara soddisfatto.
Ricorda di aver presentato l'interrogazione per farsi portavoce di un'esigenza di chiarezza riguardo alle preoccupazioni che emergevano sul territorio rispetto ad una possibile chiusura, alla luce delle soglie minime previste.

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Prende quindi atto delle rassicurazioni fornite dal sottosegretario ed auspica che quanto preannunciato nella risposta possa realizzarsi nel più breve tempo possibile.

5-02513: Tullo: Esposizione di striscioni nelle manifestazioni sportive.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo, considerato che l'interrogazione è stata presentata nel mese di febbraio scorso e le interpretazioni che sono seguite hanno fatto in modo che la questione fosse risolta.
Coglie l'occasione per esprimere comunque alcune perplessità rispetto alle procedure previste ad inizio anno per l'esposizione di striscioni. Condivide infatti l'opportunità di agire per evitare striscioni violenti ma non si spiega come mai ancora oggi sia frequente assistere, negli stadi, alla pubblicazione di tali striscioni.

5-02948: Ginefra: Atti di autolesionismo nei centri di identificazione ed espulsione.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo.
Si sofferma, in particolare, su quanto evidenziato nella premessa della risposta e ricorda che gli avvenimenti di autolesionismo si stanno verificando anche in altri centri di identificazione ed espulsione e che una recente statistica pubblicata sugli organi di stampa evidenzia come questi siano aumentati a seguito dell'allungamento a sei mesi del termine per la permanenza in tali centri, disposto dal cosiddetto «pacchetto sicurezza».
Rileva quindi che la sensazione è che si sia tralasciato un elemento determinante: tali centri sono stati concepiti per una permanenza massima di 60 giorni, come precedentemente previsto dalla normativa in materia. È di tutta evidenza, quindi, che prima di prevedere un'estensione di tale termine si sarebbe dovuto provvedere a riorganizzare tali centri sotto il profilo infrastrutturale così come dal punto di vista del sostegno psicologico.
Ritiene quindi che il Governo dovrebbe infondere più sforzi per aumentare gli stanziamenti in favore dei centri di identificazione ed espulsione ed avviare un'indagine - cui far seguire una riflessione - sul recente incremento del numero dei fenomeni di autolesionismo, in rapporto alla modifica della normativa in materia disposta con il cosiddetto «pacchetto sicurezza». Diversamente, si continua a consentire trattamenti che non appaiono coerenti con i principi del rispetto dei diritti umani, sanciti nel trattati internazionali.
Al contempo, segnala l'opportunità di avviare una riflessione con le rappresentanze diplomatiche della Tunisia e dell'Algeria perché risulta che questi due paesi, attraverso i rispettivi consolati, ritardano molto i tempi per il riconoscimento dei loro cittadini, così allungando i tempi di permanenza nei centri.

5-03269: Marco Carra: Sui dipendenti precari della prefettura di Mantova.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Marco CARRA (PD) si dichiara non soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Questi ha con correttezza riconosciuto che alla base sta una precisa scelta di politica economica, quella - dal suo gruppo giudicata sbagliata - di destinare le risorse disponibili per il Ministero dell'interno a determinati obiettivi piuttosto che ad altri. Ne è però conseguito un danno per i lavoratori precari, in questo caso quelli del pubblico impiego. Quanto al caso specifico del quale tratta l'interrogazione da lui presentata, fa presente che le persone di cui si parla si sono venute a trovare in una condizione di estrema difficoltà.

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5-02856: Renato Farina: Trascrizione di una sentenza di divorzio estera con cognome difforme.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

Renato FARINA (PdL), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Rileva tuttavia come di fronte ai proclamati obiettivi di efficienza della pubblica amministrazione del ministro Brunetta la vicenda in questione sia esemplare. Sperava infatti che con il buon senso fosse possibile risolvere una questione di carattere puramente burocratico, venendo incontro ad una reale esigenza.
È vero che ci si trova di fronte ad una corrispondenza non totale nella trascrizione del cognome, ma risultano conformi sia la data di nascita sia l'indirizzo. Ritiene quindi che il comune di Napoli, con tutte le questioni da risolvere che si trova di fronte, abbia dimostrato una determinazione fuori dal comune rispetto alla questione in oggetto, che si trascina ormai da molti anni impedendo all'interessato di ottenere il divorzio. Auspica, quindi, che la realtà delle cose possa consentire di risolvere una questione di carattere puramente burocratico ma che ha riflessi seri sulla vita delle persone.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
C. 3572 Reguzzoni
(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2010.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, con riguardo alla proposta di legge in esame, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, propone alla Commissione di deliberare di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la predisposizione della relazione tecnica sul testo, segnalando l'esigenza che essa sia predisposta entro giovedì 28 ottobre 2010, considerato che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre prossimo.

La Commissione delibera di richiedere al Governo di trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 28 ottobre 2010, la relazione tecnica sulla proposta di legge C. 3572 Reguzzoni, recante «Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Incontro con una delegazione del Bundestag.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.30 alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.50 alle 19.

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SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 13 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 19.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 7 luglio 2010, ha già esaminato la proposta di legge C. 3286 in sede referente, definendone un nuovo testo, sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni giustizia e lavoro e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché il parere favorevole con condizioni della Commissione bilancio e il parere favorevole con un'osservazione della Commissione cultura, quest'ultimo espresso ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.
Nella seduta del 3 agosto 2010, la Commissione ha approvato due emendamenti del relatore volti a recepire nel testo le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio e ha conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo. Successivamente al conferimento del mandato al relatore è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Lo Monte C. 3579, recante materia identica a quella della proposta di legge C. 3286. Nella seduta del 28 settembre 2010, la Commissione ha convenuto di ricomprendere la proposta di legge C. 3579 nella relazione da svolgere per l'Assemblea.
Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta odierna.
Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, si richiama alla relazione introduttiva svolta all'inizio dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, presidente, chiede al relatore alcuni chiarimenti circa l'ambito di applicazione del provvedimento.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, fornisce i chiarimenti richiesti.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) interviene per un richiamo al regolamento.

Donato BRUNO, presidente, fornisce chiarimenti sull'organizzazione dei lavori.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA dichiara che il Governo rinuncia ad intervenire in questa fase.

Donato BRUNO, presidente, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 3286, definito dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato 10).

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Intervengono, per dichiarazione di voto, i deputati Pierguido VANALLI (LNP) e Pierluigi MANTINI (UdC).

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 3286, definito dalla Commissione stessa nel corso dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, come convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 14 di domani, giovedì 14 ottobre. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 19.10.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011.
Atto n. 253.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2010.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 6 ottobre scorso la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole. Preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 11).

La seduta termina alle 19.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 255.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17.
Atto n. 261.