CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2010
378.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 OTTOBRE 2010

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.
Doc. LVII, n. 3.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, onorevole Luigi Vitali, illustra il contenuto del provvedimento.
Rileva quindi come la Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP), trasmessa alle Camere il 30 settembre 2010, costituisca il nuovo documento di programmazione economica e finanziaria, delineato dalla nuova legge di riforma della contabilità, che sostituisce il Documento di programmazione economico-finanziaria.
Ai sensi dell'articolo 10 della nuova legge, la DFP indica gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo. Essa reca, inoltre, quale importante novità rispetto al precedente DPEF, la definizione degli obiettivi programmatici articolati per i tre sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza.
Per quanto concerne i contenuti specifici della DFP in esame, nel documento si precisa che, avendo il Governo anticipato all'inizio dell'estate la manovra triennale di finanza pubblica 2011-2013 (decreto-legge n. 78/2010), la DFP per gli anni 2011-2013 si limita a recepire gli effetti del citato decreto-legge di manovra, confermando nella sostanza - salvo alcune marginali modifiche derivanti dal quadro macroeconomico - gli obiettivi programmatici già esposti nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) per il 2010, presentata a maggio scorso.
Nella premessa viene, inoltre, sottolineato il superamento della DFP quale documento di programmazione economica e finanziaria alla luce della ormai prossima riforma della politica economica europea, che si sta sviluppando e discutendo in questi giorni, in vista dell'approvazione di una nuova versione del Patto di stabilità e crescita.
Alla luce di tali circostanze la Decisione in esame è da considerarsi - come sottolineato nella premessa del documento - «sostanzialmente e politicamente già superata».
Il contenuto del documento, in ogni caso, presenta elementi di interesse.
Per quanto concerne il quadro macroeconomico italiano per il triennio 2011-2013, questo riflette le prospettive di recupero dell'economia internazionale.
Il documento presenta, infatti, una revisione al rialzo delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso, nell'ordine di 0,2 punti percentuali. In particolare, per il 2010 il PIL è stimato crescere dell'1,2 per cento rispetto al 1 per cento indicato nella RUEF di maggio. Le nuove previsioni confermano i segnali di consolidamento della ripresa economica dell'Italia, trainata soprattutto dalla domanda estera. Una riduzione della crescita del PIL è, invece, indicata nel 2011, in cui il PIL è previsto crescere ad un tasso dell'1,3 per cento rispetto all'1,5 per cento stimato a maggio. Nel biennio successivo la crescita annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con un parziale recupero, secondo la DFP, dell'ancora ampio gap di capacità produttiva inutilizzata.
Il mercato del lavoro, secondo le stime del Governo, continua a mostrare segni di debolezza.

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Nel 2010 l'occupazione è prevista ridursi dell'1,5 per cento, per poi riprendere il suo trend di crescita e stabilizzarsi su livelli positivi già a partire dal 2011. Il tasso di disoccupazione si collocherebbe all'8,7 per cento nel 2010 e nel 2011, per poi ridursi gradualmente ed attestarsi all'8,4 per cento nel 2013.
Quanto all'inflazione, tenendo conto dell'apprezzamento del dollaro rispetto all'euro e del fatto che i rischi di un rallentamento della crescita globale influenzano al ribasso i prezzi delle materie prime, la DFP stima un tasso medio per l'indice dei prezzi al consumo (NIC) per il 2010 dell'1,6 per cento e del 2,1 per cento per il deflatore del PIL.
Per quanto concerne il quadro aggiornato di finanza pubblica, lo schema di DFP espone il conto economico delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2010-2013 aggiornato sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti della manovra di finanza pubblica approvata a luglio. Le misure adottate, nel complesso, consentirebbero il rispetto degli obiettivi programmatici, concordati in sede europea, contenuti nell'Aggiornamento del Programma di stabilità e confermati nella RUEF presentata a maggio scorso. Le nuove previsioni indicano, dunque, un livello di indebitamento netto tendenziale in linea con quello programmatico esposto nella RUEF di maggio.
Le entrate sono previste in lieve riduzione nel periodo considerato, per effetto, in particolare, della riduzione dei contributi sociali dovuta in gran parte alle norme di contenimento della spesa del personale dipendente del settore pubblico. Le entrate tributarie, considerate al netto di quelle in conto capitale, registrerebbero, invece, un leggero incremento.
La pressione fiscale, dopo il picco registrato nel 2009, evidenzia una costante lieve riduzione fino al 42,4 per cento nel 2013.
Come già riportato nella RUEF, nel periodo 2010-2013 il quadro aggiornato evidenzia una progressiva riduzione dell'indebitamento netto, che si mantiene tuttavia al di sopra del livello del 3 per cento fino al 2011, per raggiungere poi un valore del 2,2 per cento nel 2013.
Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, esso risulta in linea con le previsioni indicate nella RUEF di maggio, con un lieve incremento che, secondo quanto riportato nel documento, sarebbe dovuto, oltre che alle revisioni statistiche apportate dall'ISTAT sul risultato raggiunto nel 2009 (+0,1 per cento), peraltro non ancora ufficializzate, alle maggiori emissioni necessarie per finanziarie i contributi italiani alla Grecia, che hanno, di fatto, neutralizzato il miglioramento del fabbisogno.
In particolare, nel 2011 il rapporto debito/PIL si attesta a 119,2 per cento, circa mezzo punto percentuale in aumento rispetto alle stime della RUEF, mentre già a partire dal 2012 si conferma il profilo discendente del parametro.
Nel dettaglio dei sottosettori, lo schema di DFP evidenzia come larga parte della dinamica del debito delle P.A. sia riconducibile alle Amministrazioni centrali, a fronte di una sostanziale stabilità del debito delle Amministrazioni locali.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala che la DFP contiene ampi riferimenti all'azione riformatrice nella pubblica amministrazione. In tale contesto, si afferma che «nel 2010 l'azione di riforma verrà ulteriormente implementata con la revisione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che ridefinisce l'impianto di norme atte ad accelerare il processo di digitalizzazione delle amministrazione pubbliche, accompagnando le politiche messe in atto in tema di e-government finalizzate prioritariamente a un dialogo più immediato e semplice con cittadini e imprese e alla realizzazione di processi produttivi e organizzativi più efficienti nei settori della giustizia, della sanità e dell'istruzione».
Rispetto al contenuto proprio della DFP, segnala che il documento in esame presenta diversi nuovi elementi conoscitivi quali, ad esempio, il conto consolidato di cassa del settore pubblico articolato per i

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tre sottosettori della PA e l'indicazione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate con evidenziazione della quota nazionale addizionale.
Avverte quindi che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene, a nome del proprio gruppo, che sul documento in esame non possa essere espresso un parere favorevole. Presenta quindi una proposta alternativa di parere (vedi allegato 1).

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore. Avverte che in caso di approvazione di quest'ultima, la proposta alternativa di parere presentata dal PD non sarà posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 ottobre 2010.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 15 settembre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, comunica che il Comitato ristretto nella riunione odierna ha formulato all'unanimità dei gruppi una proposta di testo unificato (vedi allegato 2).

Rita BERNARDINI (PD) dichiara la propria contrarietà, già sottolineata più volte nel corso dei lavori del Comitato ristretto, al testo formulato dal Comitato, ritenendolo eccessivamente riduttivo rispetto agli obiettivi posti dalla sua proposta di legge e dalla stessa proposta di legge presentata dall'onorevole Ferranti. Ritiene che il testo in esame non sia in alcun modo in grado di evitare che bambini crescano in carcere, obiettivo che peraltro si era prefissato anche il Ministro della giustizia all'inizio della legislatura. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario all'adozione del testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base.

Giulia BONGIORNO, presidente, pone in votazione la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto.

La Commissione adotta come testo unificato il testo elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato 2).

Giulia BONGIORNO, presidente, fissa il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 19 ottobre prossimo, alle ore 12. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 5 ottobre 2010.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) illustra gli articoli aggiuntivi da lei presentati, volti a incidere sul regime giuridico degli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili, con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni di coadiutore notarile, rilevando come tali proposte emendative siano volte ad eliminare alcune discrasie dell'attuale normativa. Conclude invitando il relatore a modificare il proprio parere contrario sui predetti articoli aggiuntivi.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, preliminarmente replica all'onorevole D'Ippolito Vitale ricordando come nella scorsa seduta abbia rappresentato l'esigenza di differire ad un intervento normativo di maggiore organicità tutte le questioni inerenti alle funzioni svolte dai coadiutori notarili e che per tale ragione ha presentato un emendamento volto a sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.
Ricorda altresì che nella scorsa seduta aveva espresso il proprio parere sugli emendamenti presentati senza tuttavia esprimere una preferenza tra l'opportunità di circoscrivere l'intervento normativo alla sola questione relativa ai concorrenti risultati idonei al concorso notarile bandito col decreto ministeriale 10 luglio 2006, secondo quanto previsto dal suo emendamento 1.30 e dall'emendamento Ferranti 1.1, e quella di mantenere l'impostazione della proposta di legge in esame aggiungendovi eventualmente un articolo aggiuntivo, quale quello 1.010 da lui presentato, sempre relativamente alla questione degli idonei al predetto concorso notarile. Alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, ritiene opportuno seguire la seconda soluzione. Pertanto, ritira il suo emendamento 1.30 e riformula il suo articolo aggiuntivo 1.010 (vedi allegato 3), secondo la formulazione adottata dall'emendamento Ferranti 1.1, che riprende la formulazione adottata dal legislatore in precedenti occasioni relative ad ipotesi simili a quelle oggetto del predetto articolo aggiuntivo. Invita l'onorevole Ferranti a riformulare il suo emendamento 1.1, trasformandolo in articolo aggiuntivo. Ritira il suo emendamento 1.20, ritenendo più opportuno portare la quota percentuale rimessa alla discrezione del Ministro della giustizia al 15 per cento, anziché al 20 per cento. Conferma il proprio parere favorevole sul suo emendamento 1.21 e sull'identico emendamento Di Pietro 1.5 e ribadisce l'invito al ritiro per tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide l'intervento del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) ritira gli emendamenti da lui presentati 1.3 e 1.4.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il suo emendamento 1.1 trasformandolo in articolo aggiuntivo (vedi allegato 3).

La Commissione con distinte votazioni approva l'emendamento del relatore 1.35 e gli identici emendamenti Di Pietro 1.5 e del relatore 1.21.

Marcello DI CATERINA (PdL) interviene sull'emendamento da lui presentato 1.15 ritenendo opportuno sottolineare come, al contrario di quanto invece da altri affermato nella seduta di ieri, questo sia pienamente conforme ai principi costituzionali. Tuttavia, alla luce del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, lo ritira preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente, prendendo atto dell'assenza del presentatore, ritiene che l'emendamento 1.14 sia stato ritirato.

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Angela NAPOLI (FLI), considerato il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.11.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi 1.010 (nuova formulazione) del relatore e Ferranti 1.011 (ex 1.1 riformulato) (vedi allegato 3).

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), sulla base delle precisazioni del relatore circa l'opportunità di un intervento sistematico relativamente alle funzioni svolte dai coadiutori notarili, ritira gli articoli aggiuntivi da lei presentati.

Giulia BONGIORNO, presidente, prendendo atto dell'assenza del presentatore, ritiene che gli articoli aggiuntivi 1.020 e 1.021 siano ritirati.

Cinzia CAPANO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tidei 1.022, condividendone la ratio, che tuttavia, alla luce dei pareri contrari espressi, ritira preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.
C. 2984 Vietti.
(Esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 3046 Ferranti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdC), relatore, rileva come con la proposta di legge in esame si voglia contribuire a colmare il vuoto riscontrato negli organici della magistratura o, comunque, a distribuire in maniera più razionale le risorse umane a disposizione, senza pregiudizio per il corretto esercizio di alcune delle funzioni «monocratiche», che potrebbero essere nuovamente assegnate anche a magistrati di «prima nomina».
In particolare, tramite la riscrittura del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, si propone che i giovani magistrati siano chiamati a svolgere, come per il passato, funzioni requirenti, senza che a ciò ostino le preoccupazioni connesse alla naturale e comprensibile inesperienza essendo essi inseriti in un sistema in cui, all'interno di ciascuna procura della Repubblica, vige ormai, per legge, una struttura piramidale che impone per determinati atti rilevanti dell'ufficio il «visto» del procuratore capo o di un procuratore aggiunto a ciò espressamente delegato. Tale sistema di controllo interno garantisce adeguatamente da eventuali errori causati dalla poca esperienza del singolo sostituto.
Inoltre, in un sistema giudiziario che appare prossimo al collasso anche per la mancata copertura di organici, si propone che i magistrati ordinari, dopo il tirocinio, possano essere chiamati a svolgere anche funzioni giudicanti monocratiche penali, purché accettino di sottoporsi a un ulteriore periodo di tirocinio mirato nella funzione specifica, della durata continuativa di almeno un anno.
Ciò consentirà loro di acquisire l'esperienza necessaria a svolgere la funzione monocratica. I rischi connessi alla fisiologica inesperienza verranno così ridimensionati e ampiamente ridotti e, comunque, controbilanceranno efficacemente, a tutto vantaggio dell'esercizio della giurisdizione, i pericoli che inevitabilmente comporta l'essere costretti a continuare ad affidare, quotidianamente, le medesime funzioni a magistrati non togati.
Si ritiene invece opportuno mantenere il divieto di assegnare i magistrati ordinari, subito dopo il tirocinio e anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, a funzioni di giudice per le

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indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Il mantenimento del divieto, infatti, continua a trovare la sua ragione d'essere nella delicatezza delle specifiche funzioni, il cui corretto esercizio richiede quel grado di esperienza e di maturità professionali e personali che può dirsi acquisito solo dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Giulia BONGIORNO, presidente, propone alla Commissione di abbinare, alla proposta di legge C. 2984 Vietti, la proposta di legge C. 3046 a prima firma Ferranti.
La Commissione approva la proposta di abbinamento.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 5 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, invita ad intervenire sui provvedimenti in esame, ricordando che questi si trovano ormai da tempo all'ordine del giorno della Commissione. Avverte, pertanto, che il relatore, onorevole Lussana, presenterà una proposta di testo base il 19 ottobre prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.30.

Sui lavori della Commissione.

Angela NAPOLI (FLI) esprime viva soddisfazione per l'approvazione, avvenuta oggi al Senato, della proposta di legge S. 2038, recante «Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione». Il Senato, segnatamente, ha approvato senza modifiche il testo precedentemente approvato dalla Camera, del quale è stata relatrice. Ringrazia quindi il presidente Bongiorno e tutti i colleghi della Commissione per l'eccellente lavoro svolto in prima lettura, che ha poi consentito al senato di approvare il testo pressoché all'unanimità. Rivolge, inoltre, un particolare ringraziamento al Sottosegretario Giacomo Caliendo per aver fornito un notevole contributo all'approvazione del testo. Sottolinea infine, quale fatto estremamente significativo, come un provvedimento di tale rilevanza sia di iniziativa Parlamentare a fronte di una tendenza che vede oramai approvare quasi esclusivamente disegni di legge di origine governativa.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 254.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato il 30 settembre 2010.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, invita i colleghi ad intervenire sul provvedimento in esame, anche per verificare se nella Commissione sussistano o meno perplessità sul riparto dello stanziamento in questione e sulla scelta dei relativi beneficiari,

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Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il provvedimento richieda ulteriori approfondimenti, anche perché in un periodo di grave crisi economica, occorre essere particolarmente attendi ed oculati nella ripartizione di fondi. Sottolinea come i soggetti beneficiari, ad un esame sommario, appaiano tutti meritevoli, ma sottolinea come una verifica più approfondita della realtà sostanziale e della concreta attività svolta dai medesimi potrebbe suggerire delle diverse ed ulteriori destinazioni dei fondi, al fine di perseguire nel migliore dei modi l'interesse pubblico. Sottolinea come, in ogni caso, tenuto conto della carenza di risorse nel settore della giustizia, appaia del tutto inopportuno che siano sottratti fondi proprio al Ministero della giustizia.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente che gli approfondimenti richiesti dall'onorevole sono stati effettuati nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che al Senato è stato richiesto di fornire la documentazione relativa alle caratteristiche dei soggetti beneficiari ed al sistema di pubblicità utilizzato per portare gli interessati a conoscenza della possibilità di presentare la domanda di assegnazione dei fondi.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea che l'esigenza di ampliare l'orizzonte di riferimento degli enti destinatari dei contributi del Ministero della giustizia ricomprendendovi anche associazioni che operano nel campo delle proposte e delle esperienze informatiche in campo giudiziario dal momento che, in alcuni casi, proprio dallo studio sviluppato da tali organismi in tale campo sono arrivate soluzioni interessanti da applicare alla cosiddetta «informatica giudiziaria».

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara di condividere ed apprezzare l'intervento dell'onorevole Ferranti, ritenendo che le risorse debbano essere assegnate con maggiore attenzione e che, pertanto, il provvedimento meriti un esame più approfondito.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
Atto n. 249.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Angela NAPOLI (FLI), relatore, osserva come lo schema di decreto legislativo, adottato nell'esercizio di una delega contenuta nella legge comunitaria 2009, attui le previsioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
Tale disposizione imponeva agli Stati membri l'introduzione nell'ordinamento interno, entro il 1o giugno 2010, di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione del regolamento.
Il provvedimento in esame sostituisce il precedente decreto legislativo n. 180 del 2004 (abrogato dall'articolo 5 dello schema di decreto), che forniva l'apparato sanzionatorio per la violazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 (sostituito dal regolamento del 2009).
In linea generale, a differenza del precedente decreto legislativo n. 180 del 2004, che limitava la responsabilità agli enti esecutori dei pagamenti, il provvedimento in esame prevede la responsabilità anche delle persone fisiche.
Esso consta di 5 articoli.
L'articolo 1, con disposizione modellata sul contenuto dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 11 del 2010 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), determina

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le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per le diverse violazioni del regolamento n. 924/2009, secondo il seguente schema:
In caso di violazione, da parte di soggetti con funzioni di amministrazione-direzione, di dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento e di autorità con funzioni di controllo, dell'obbligo di applicare commissioni identiche per i pagamenti transfrontalieri (fino a 50.000 euro) e per i pagamenti nazionali corrispondenti, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro (comma 1).
Ove i predetti soggetti violino gli obblighi relativi alla comunicazione dell'IBAN (numero internazionale di conto bancario) e del BIC (codice d'identifica-zione bancario) ovvero gli obblighi relativi all'applicazione di commissioni supplementari sui pagamenti non automatici, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro (comma 2).
Nel caso i prestatori dei servizi di pagamento incorrano in violazioni in materia di commissioni interbancarie per operazioni transfrontaliere e nazionali di addebito diretto ovvero violino l'obbligo di raggiungibilità, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro (comma 4).
In caso di reiterazione delle violazioni è previsto che, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, lettera d) del Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), la Banca d'Italia, in qualità di soggetto sorvegliante sul sistema dei pagamenti, possa disporre la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività del prestatore dei servizi di pagamento (comma 5).
L'articolo 2 designa la Banca d'Italia quale autorità competente, responsabile di garantire il rispetto del regolamento 924/2009, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, e prevede l'applicazione dell'articolo 145 del T.U. bancario. Tale disposizione oltre a delineare la procedura applicabile per l'irrogazione delle sanzioni, stabilisce, al comma 10, la responsabilità solidale dell'ente cui appartengono i responsabili delle violazioni e prevede l'azione di regresso da parte di questi ultimi nei confronti dei responsabili.
Gli articoli 3 e 4 attuano gli articoli 10 e 11 del regolamento comunitario, in materia di procedure di reclamo e di ricorsi extragiudiziali per violazioni del regolamento.
In virtù del rinvio operato dall'articolo 3 all'articolo 39 del decreto legislativo n. 11 del 2010, in caso di violazione del regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, fermo restando il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal Testo unico bancario.
L'articolo 4 indica il ricorso stragiudiziale di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 11 del 2010 come strumento di composizione delle controversie relative a diritti ed obblighi derivanti dal regolamento. Si ricorda che detta norma stabilisce, tra l'altro, che, fermo restando il possibile ricorso al giudice ordinario, per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale.
L'articolo 5 dispone, infine, l'abrogazione del decreto legislativo n. 180 del 2004, che conteneva la disciplina sanzionatoria previgente.

Giulia BONGIORNO, presidente, sottolinea come il provvedimento in esame debba essere esaminato con estrema attenzione, presentando taluni profili di particolare complessità e delicatezza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.
Atto n. 242.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Lussana, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.
Rileva come lo schema di decreto, trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge comunitaria 2008, stabilisca il quadro sanzionatorio applicabile alla violazione del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
Con tale decreto è stata data attuazione alla direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi.
Ricorda che il decreto ministeriale n. 82 del 2009 stabilisce le prescrizioni relative alla produzione, alla composizione, all'etichettatura, alla pubblicità e alla commercializzazione degli alimenti per lattanti (ovvero del latte artificiale destinato all'alimentazione dei lattanti nei primi sei mesi di vita), e del latte di proseguimento destinato ad essere somministrato a soggetti nella prima infanzia dopo il sesto mese di vita, successivamente all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare.
Lo schema di decreto legislativo in esame consta di 11 articoli.
Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, segnala in particolare gli articoli da 2 a 6, che introducono sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti contemplati dal decreto; ai sensi dell'articolo 8 gli importi di tali sanzioni sono aggiornati, in base agli indici ISTAT, con cadenza biennale con decreto del Ministro della salute. Per quanto non previsto dallo schema di decreto, l'articolo 11 richiama la legge n. 689 del 1981, che, in termini generali, disciplina le sanzioni amministrative e la procedura per la loro applicazione.
L'articolo 9, inoltre, istituisce un fondo per le iniziative di ricerca e informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, finanziato con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto in esame.
Passando ad un esame più puntuale delle norme sanzionatorie, l'articolo 2 punisce, condotte che anche laddove non integrano fattispecie di reato rappresentano comunque la violazione di obblighi di sicurezza nella fabbricazione, commercializzazione o presentazione di alimenti per lattanti o di proseguimento.
In particolare, vengono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.
Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti contenenti sostanze in quantità tali da mettere a rischio la salute di lattanti o bambini (comma 1): da 25.000 a 150.000 euro.
Per la commercializzazione o presentazione di prodotti diversi dagli alimenti per lattanti come idonei a soddisfare il fabbisogno nutritivo dei bambini nei primi 6 mesi di vita (comma 2): da 10.000 a 60.000 euro.
Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti per lattanti con fonti proteiche non consentite, alimenti inidonei o sostanze derivate da OGM (comma 3): da 20.000 a 100.000 euro.
Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti di proseguimento con sostanze derivate da OGM (comma 3, lettera b): da 20.000 a 100.000 euro.
Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti di proseguimento con fonti proteiche non consentite o alimenti inidonei (comma 4): da 12.000 a 72.000 euro.

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Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti per lattanti in difformità con i criteri di composizione previsti dalla normativa (comma 5), il decreto indica per la medesima condotta due diverse sanzioni pecuniarie. Si tratta evidentemente di un refuso atteso che, per la medesima fattispecie, viene sia richiamata la sanzione di cui al comma 3 (da 20.000 a 100.000 euro) sia prevista una ulteriore sanzione da 15.000 a 90.000 euro.
Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti di proseguimento in difformità con i criteri di composizione previsti dalla normativa (comma 6): da 12.000 a 72.000 euro.
Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti per lattanti o di proseguimento utilizzando sostanze, additivi e residui diversi da quelli consentiti (comma 7): da 20.000 a 100.000 euro.
Per l'esportazione verso paesi terzi di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non conformi alla normativa (comma 8): da 20.000 a 100.000 euro.
In base all'articolo 7, se per le fattispecie di cui all'articolo 2 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 7.500 euro, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice dispongono l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione, con le modalità previste dall'articolo 36 c.p. per la pubblicazione della sentenza di condanna.
L'articolo 3, sempre che la condotta non costituisca un illecito penale, sanziona la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e presentazione degli alimenti per lattanti o di proseguimento.
In particolare, per la violazione degli obblighi di denominazione di vendita (comma 1) è prevista una sanziona amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
La sanzione è da 12.000 a 72.000 euro per la violazione degli obblighi di etichettatura, di presentazione, di imballaggio (comma 2 e 3).
L'articolo 4 sanziona la violazione degli obblighi in materia di pubblicità degli alimenti per lattanti o di proseguimento.
Sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.
Per la pubblicizzazione di carattere non scientifico di alimenti per lattanti (comma 1): da 15.000 a 90.000 euro.
Per la pubblicizzazione a carattere scientifico di alimenti per lattanti, in violazione delle modalità previste dalla normativa (co. 2): da 15.000 a 90.000 euro.
Per la pubblicizzazione di alimenti di proseguimento in violazione delle modalità previste dalla normativa (comma 3): da 10.000 a 70.000 euro.
L'articolo 5 sanziona la violazione degli obblighi in materia di commercializzazione, distribuzione di campioni e fornitura di alimenti per lattanti.
Sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.
Per la commercializzazione di un alimento per lattanti in violazione delle disposizioni sulla previa comunicazione al ministero (co. 1): da 12.000 a 72.000 euro.
Per la distribuzione di campioni o impiego di altri mezzi di promozione delle vendite in violazione della normativa (comma 2): da 12.000 a 72.000 euro.
Per l'organizzazione di congressi e manifestazioni sull'alimentazione della prima infanzia in violazione della normativa (comma 3): da 15.000 a 90.000 euro.
Per la sponsorizzazione di congressi e manifestazioni sull'alimentazione della prima infanzia in violazione della normativa (comma 4): da 15.000 a 90.000 euro.
L'articolo 6 punisce, infine, la violazione degli obblighi di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento ministeriale, in materia di materiale informativo e didattico sugli alimenti per lattanti e di proseguimento, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 a 72.000 euro.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea l'esigenza che la Commissione affronti quanto prima la questione dell'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 136 del

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2010 (Piano antimafia) sulla «tracciabilità dei flussi finanziari», secondo cui gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Si tratta di una questione estremamente rilevante che è oggetto della risoluzione 7-00389 da lei presentata e che per il suo gruppo è un punto qualificante dell'intero Piano antimafia.
La risoluzione è diretta ad impegnare il Governo ad assumere iniziative volte a stabilire in modo inequivocabile l'applicazione della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari per i soli contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010, prevedendo - eventualmente - un regime transitorio che, entro tempi ragionevoli, consenta di definire con certezza gli adempimenti e gli adeguamenti organizzativi e gestionali che amministrazioni pubbliche e imprese dovranno porre in essere per dare piena efficacia alle disposizioni sulla pur apprezzabile tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre si impegna il Governo ad introdurre modalità organizzative volte a semplificare tutti gli adempimenti burocratici a carico delle imprese, eventualmente anche attraverso un accordo con l'ABI o con le banche ed a a valorizzare il contributo delle associazioni imprenditoriali, soprattutto nella fase di avvio del nuovo sistema, anche al fine di garantire una maggiore uniformità di comportamenti ed un più corretto rispetto delle regole.

Giulia BONGIORNO, presidente, assicura che la risoluzione, che ha un oggetto identico ad una interrogazione presentata dall'onorevole Contento, verrà messa all'ordine del giorno della Commissione in tempi brevi, come già stabilito all'esito dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene opportuno dare conto di una lettera che il presidente dell'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati ha inviato alla dottoressa Iannini, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, nella quale ha richiesto un intervento legislativo, auspicabilmente nella forma del decreto-legge, in ordine alle conseguenze derivanti dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 9 settembre 2010 n. 19246 che afferma, mutando il precedente orientamento, il principio dell'obbligatorietà del termine di costituzione dimidiato per l'opponente, indipendentemente dal fatto che l'opponente stesso assegni un termine di comparazione pari o superiore a quello legale. Le conseguenze di quest'affermazione sarebbero rilevantissime trattandosi di nuovo orientamento giurisprudenziale che potrebbe determinare la pronunzia di tardività della costituzione e cioè l'improcedibilità dell'opposizione per tutte le parti che si sono costituite in passato tra il sesto e il decimo giorno dalla notifica facendo affidamento sul precedente orientamento.
Auspica che la questione sollevata dall'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati tale richiesta possa trovare quanto prima una soluzione normativa.

La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.50.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

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l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03528 Palomba: Sulla riorganizzazione della giustizia minorile.

Federico PALOMBA (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Federico PALOMBA (IdV), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta ed esprime profonda delusione per l'insensibilità dimostrata dal Governo e, in particolare, dal Ministro Alfano, nel trattare la questione della giustizia minorile. Ricorda come la giustizia minorile italiana costituisca un sistema di assoluta eccellenza, preso ad esempio da molti altri Paesi. Sottolinea altresì l'inaffidabilità del Ministro della Giustizia, che nel dicembre 2008 aveva assicurato che la giustizia minorile non sarebbe stata smembrata e dissezionata, ma anzi valorizzata. Precisa, infine, che nel dichiararsi completamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, si fa latore della forte e generalizzata delusione di tutti gli operatori del settore. Preannuncia quindi iniziative normative del proprio gruppo parlamentare e di mobilitazione degli operatori del settore, per manifestare la ferma opposizione allo scempio che si sta perpetrando a danno della giustizia minorile.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Laboccetta e C. 3592 Santelli.