CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 ottobre 2010
377.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
C. 3403.
(Parere alla IX Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede, a nome del Governo, di rinviare la trattazione del provvedimento al fine di approfondire ulteriormente le coperture finanziarie previste.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.10.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
Atto n. 237.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini, è stato avviato il 21 settembre 2010 che è stato tuttavia rinviato, in quanto lo schema non era corredato della prescritta pronuncia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, fa presente che la Conferenza Stato-Regioni ha reso il prescritto parere in data 23 settembre 2010 e che è, pertanto, possibile concludere l'esame dello schema di decreto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni svolte dal relatore nella seduta del 21 settembre 2010, fa presente che le attività di aggiornamento e di implementazione previste dall'articolo 3 si riferiscono esclusivamente all'incremento del numero e delle tipologie dei dati da inserire all'interno del sistema informatico esistente, che non necessita di alcun intervento di potenziamento. Rileva inoltre che la previsione di cui all'articolo 8, comma 2, secondo la quale il programma annuale dei controlli svolti dal Servizio veterinario delle unità sanitarie locali riguarda almeno l'1 per cento delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza, non determina un incremento dei controlli rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (atto n. 237);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
le attività di aggiornamento e di implementazione previste dall'articolo 3 si riferiscono esclusivamente all'incremento del numero e delle tipologie dei dati da inserire all'interno del sistema informatico esistente, che non necessita di alcun intervento di potenziamento;
la previsione dell'articolo 8, comma 2, secondo la quale il programma annuale dei controlli svolti dal Servizio veterinario delle unità sanitarie locali riguarda almeno l'1 per cento delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza, non determina un incremento dei controlli rispetto a quanto previsto a legislazione vigente,

FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
Atto n. 233.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino è stato avviato il 14 settembre 2010 ed è stato rinviato, in quanto lo schema non era corredato del prescritto parere della Conferenza unificata. Al riguardo, fa presente che con lettera del 30 settembre 2010, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso copia del parere della Conferenza unificata, reso in data 23 settembre 2010, e che, pertanto, è ora possibile concludere l'esame dello schema di decreto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate nella seduta del 14 settembre 2010, riguardo l'articolo 5, relativo allo svolgimento dell'attività del gruppo di esperti, istituito dalla disposizione senza compensi, né rimborsi spese, fa presente che, in fase di applicazione, l'attività in parola, stante la prescrizione normativa d'invarianza finanziaria, non potrà che effettuarsi nel rispetto di tale principio, mancando, in caso contrario, il necessario supporto giuridico. In merito, poi, all'applicabilità dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 all'organismo in esame, rappresenta che l'indicata disposizione circoscrive la possibilità di eventuali rimborsi spese esclusivamente all'assenza di vigenti disposizioni che prevedano in difformità. Osserva che tale non è il caso dell'articolo 5 dello schema di provvedimento in parola, che dispone espressamente la non corresponsione di compensi o rimborsi spese ai componenti del gruppo di esperti. Con riferimento all'articolo 8, in materia di indagini e monitoraggio delle acque marine, per quanto concerne l'individuazione dei criteri adottati per la ripartizione temporale dell'onere complessivo di euro 18.187.578,00, suddiviso negli anni 2010, 2011 e 2012, precisa, in linea generale, che tale ripartizione è stata effettuata sulla base del fabbisogno finanziario annuale, relativo alle azioni da intraprendere in detto periodo, tenendo, comunque, conto delle azioni già avviate e quindi delle risorse disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per tali finalità. Per quanto attiene, poi, all'effettiva disponibilità delle risorse previste dalla norma di copertura a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge n. 183 del 1987, evidenzia che la verifica della sussistenza delle risorse non può che intervenire antecedentemente alla predisposizione della norma finanziaria, ai fini dell'indispensabile rispetto del dettato costituzionale. Per quanto riguarda, inoltre, l'osservazione sulla voce di costo aggiuntiva, imputabile agli oneri di personale per le Regioni, sottolinea che tali oneri dovranno essere fronteggiati ad invarianza di spesa, dagli stessi enti territoriali, con le risorse esistenti sui rispettivi bilanci, come stabilito dal comma 4, dell'articolo 19, del testo in esame, che espressamente esclude oneri di attuazione ulteriori rispetto a quelli derivanti dagli

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articoli 8 e 11, quantificati e finanziati ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 19. Con riferimento all'articolo 4, comma 2, condivide la riformulazione della disposizione in termini di «nuovi o maggiori oneri», pur trattandosi di un nuovo Comitato dalla cui istituzione non dovranno derivare «oneri» finanziari. Per quanto concerne, poi, il riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica, nel concordare parimenti, sotto il profilo della correttezza formale, con il relatore, ritiene, comunque, che l'attuale formulazione non comporterebbe effetti sostanziali, in quanto il comma in esame va considerato in lettura combinata con il comma 6, dello stesso articolo 4, che dispone l'assenza di qualsiasi corrispettivo per la partecipazione dei componenti al Comitato consultivo. In merito all'articolo 5, comma 1, condivide quanto proposto dal relatore, in coerenza con l'articolo 4, comma 2.
In merito all'articolo 7, in materia di azioni e fasi della strategia per l'ambiente marino, rileva che la disposizione, di per sé, non produce effetti sostanziali dal punto di vista finanziario, in quanto è volta ad organizzare per fasi successive l'attuazione del provvedimento, con riferimento alle azioni da svolgere a norma degli articoli da 8 a 12. Osserva pertanto che la lettura della norma non può che rinviare alle previsioni normative contenute nei citati articoli, le cui implicazioni finanziarie sono comunque riconducibili all'articolo 19.
In merito all'articolo 11, precisa che l'onore derivante dalla disposizione ha carattere permanente, in considerazione della natura ricorrente delle attività da espletare. Per quanto riguarda la copertura, segnala che il previsto utilizzo di parte delle risorse iscritte sui capitoli 1644 e 1646 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come determinati annualmente dalla tabella C della legge di stabilità, risulta una modalità già utilizzata in passato e comunque non si ritiene determini un significativo irrigidimento della spesa, atteso che le nuove finalità della spesa stessa di fatto rivestono natura affine alle preesistenti, anch'esse di carattere permanente. Pertanto, non ritiene si determini un possibile pregiudizio per i precedenti interventi, che in sostanza vengono a contemperarsi con i nuovi, tenuto anche conto che i soggetti gestori sono gli stessi.
Circa l'articolo 12, relativo a programmi di misure, in riferimento alle osservazioni formulate dal relatore sugli elementi esplicativi dei programmi di misure e dei relativi strumenti operativi, contenuti nella relazione tecnica, fa presente che la natura della disposizione non desta preoccupazioni sul piano finanziario, in quanto la sua attuazione, nel tempo, non potrà che avvenire sulla base dei necessari strumenti normativi idonei a garantire la compatibilità finanziaria complessiva, nel rispetto delle dotazioni di bilancio, contestualizzate al momento dell'applicazione.
In merito all'articolo 19, conferma che il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 dispone delle risorse necessarie per fronteggiare la copertura degli oneri individuati dalla disposizione, senza interferire con l'attuazione degli interventi da porre in essere per adempiere ai propri compiti istituzionali, tra i quali sono da includere quelli per l'adeguamento interno all'ordinamento comunitario. A tale riguardo, ribadisce che la valutazione della compatibilità finanziaria complessiva, nel rispetto del dettato costituzionale, è stata preliminarmente effettuata al momento della stesura della norma di copertura del provvedimento.

Giuseppe FALLICA, relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (atto n. 233);

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
le disposizioni dell'articolo 7 hanno carattere ordinamentale, in quanto sono volte ad organizzare per fasi successive l'attuazione del provvedimento e, pertanto, non producono effetti sostanziali dal punto di vista finanziario;
la ripartizione temporale degli oneri di cui all'articolo 8 è stata effettuata sulla base del fabbisogno finanziario annuale relativo alle azioni da intraprendere nel periodo di riferimento, tenendo conto delle azioni già avviate e delle risorse disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per tali finalità;
i programmi di misure di cui all'articolo 12 saranno adottati attraverso strumenti normativi idonei a garantirne la compatibilità finanziaria complessiva, nel rispetto delle dotazioni di bilancio esistenti al momento della loro adozione;
il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dispone delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento, senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente;
l'articolo 5 prevede che i componenti del gruppo di esperti ivi previsto non abbiano diritto a compensi e rimborsi spese e, pertanto, non risulta nella fattispecie applicabile l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che circoscrive le possibilità di eventuali rimborsi spese ai casi di assenza di vigenti disposizioni che prevedano in difformità;
rilevato che l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per la copertura finanziaria di oneri aventi carattere permanente non sarà più possibile dopo la presentazione del disegno di legge di stabilità per il 2011, in quanto la predetta tabella, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, dovrà contenere esclusivamente spese rideterminabili annualmente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: senza oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: senza oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: sono effettuati aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2013 e, comunque,
all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole:
si provvede, a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2013, si provvede;
all'articolo 19, sopprimere il comma 3;
all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri
e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di ripartire gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 nel biennio 2011-2012, anziché nel triennio 2010-2012, in considerazione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2010;
valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'avvio dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 avvenga nell'anno 2014 e di modificare, conseguentemente, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 19, comma 2.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

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SEDE REFERENTE

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel segnalare che il Governo ha presentato l'emendamento 9.4 (vedi allegato 1), fa presente che in data odierna il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, facendo seguito alla richiesta di riesame formulata con lettera del 30 settembre scorso, ha espresso un nuovo parere sul testo unificato in esame.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 9.4 del Governo, fa presente di aver presentato gli emendamenti 2.8 e 3.8 (vedi allegato 1), che - unitamente agli emendamenti 3.3 e 3.4, già presentati nella seduta del 30 settembre scorso - consentono di recepire integralmente le condizioni contenute nel parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali. Raccomanda, quindi, l'approvazione di tutti gli emendamenti da lui presentati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'emendamento 4.2 del relatore, segnala che la proposta emendativa è volta ad aumentare, esclusivamente per i comuni montani, l'importo massimo previsto dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 entro il quale poter fare ricorso alla procedura semplificata di cui all'articolo 57 del citato decreto legislativo. In via generale, osserva che l'introduzione di un innalzamento della soglia entro la quale far ricorso a procedure semplificate comporta una minore tutela della concorrenza, con possibili ripercussioni negative sulla finanza pubblica, segnalando, peraltro, che il decreto legislativo n. 163 del 2006 contiene già disposizioni aventi ad oggetto procedure di gara semplificata valide per tutte le stazioni appaltanti, finalizzate allo snellimento e all'accelerazione delle procedure nel settore dei contratti pubblici. In ogni caso, segnala che la disposizione ha un contenuto analogo all'articolo 21, comma 2, del disegno di legge relativo alla Carta delle autonomie, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato. Esprime, pertanto, parere contrario sull'emendamento 4.2 del relatore, mentre esprime parere favorevole sui restanti emendamenti del relatore e sull'emendamento 9.4 del Governo.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), anche in considerazione del parere espresso dalla I Commissione, propone di fare riferimento non genericamente a comuni montani, ma di aggiungere la locuzione «ad alta specificità montana», sottolineando che non tutti i comuni montani possono essere considerati svantaggiati.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che una tale modifica del testo renderebbe necessaria l'espressione di un nuovo parere da parte della I Commissione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) rinuncia quindi alla sua proposta, al fine di garantire un più celere iter al provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD) con riferimento alla posizione espressa dal rappresentante del Governo circa l'emendamento

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del relatore 4.2, rileva che, proprio in considerazione del fatto che una disposizione analoga è stata inserita, anche con l'assenso del Governo, all'articolo 21, comma 2, della cosiddetta Carta delle autonomie, attualmente all'esame del Senato, essa appaia contraddittoria. Aggiunge che sarebbe in ogni caso possibile anche un'ulteriore rimodulazione dell'importo fino alla soglia di 750 mila euro. Ritiene, comunque, preferibile evitare la soppressione della disposizione ed uniformarsi a quanto previsto dal richiamato disegno di legge all'esame del Senato n. 2259.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che la Commissione debba valutare se sia opportuno introdurre nel provvedimento una disposizione parzialmente sovrapponibile ad una già approvata da un ramo del Parlamento.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) chiede se la decisione che la Commissione assumerà in riferimento alla richiamata proposta emendativa del relatore possa influire sull'espressione dell'assenso del Governo al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che sarebbe preferibile sopprimere il comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento. In ogni caso, sul punto si rimette alla valutazione della Commissione.

La Commissione, su proposta del relatore, delibera di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, ritiene che sia preferibile comunque uniformare le disposizioni di cui al presente provvedimento con quelle recate dal disegno di legge n. 2259 all'esame del Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 3.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 7.2 e 9.3 del relatore, l'emendamento 9.4 del Governo, nonché l'emendamento 11.3 del relatore (vedi allegato 2).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.35.