CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 ottobre 2010
377.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.55.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, comunica che il deputato Calogero Mannino, del gruppo misto, ha cessato di far parte della Commissione.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni, recante «Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».
(Deliberazione).

Donato BRUNO, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge in titolo.
Nell'ambito dell'indagine conoscitiva - che si concluderà entro la fine di ottobre 2010 - la Commissione procederà alle audizioni dei presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti di tali Autorità, nonché del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.
Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, introduce l'esame ricordando che il documento che la Commissione inizia oggi ad esaminare è insieme il primo e l'ultimo del suo

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genere. Il primo, perché la legge che lo prevede è entrata in vigore appena l'anno scorso. L'ultimo, perché già nelle prossime settimane è destinato ad essere sostituito da un diverso e più articolato strumento di matrice europea.
Com'è noto, infatti, la legge di riforma della contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) ha introdotto alcune importanti novità tra cui, in particolare, quella di posticipare la presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, modificandone tanto il contenuto quanto la denominazione, così da avvicinare la data della presentazione della «Decisione di finanza pubblica» a quella di presentazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità (legge di stabilità è la nuova denominazione per la «legge finanziaria»).
La posticipazione della presentazione del documento finanziario è dovuta al fatto che, in quasi tutti i più recenti esercizi finanziari, si è dovuto procedere ad aggiornare il Documento di programmazione per tenere conto delle novità sistematicamente intervenute nel periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione parlamentare del «DPEF» e la presentazione di bilancio e finanziaria, con la conseguente necessità di variare gli obiettivi e, ancora più spesso, l'entità stessa delle manovre annuali.
In secondo luogo, è stata prevista per legge, e non più solo per prassi, la triennalizzazione della manovra, così da definire ab initio una proiezione pluriennale di stabilità e di sicurezza delle finanze pubbliche e da fornire garanzie all'Unione europea circa le reali e costanti intenzioni del nostro Paese, nonché per offrire ai mercati un parametro di giudizio più ampio, utile per operare una analisi sufficientemente ponderata sul medio termine.
Venendo al documento in esame, questo evidenzia innanzitutto come, nel contesto di una crisi drammatica come quella innescata dal caso della Grecia, il Governo - nell'interesse del Paese - abbia ritenuto di dover anticipare all'inizio dell'estate - senza attendere l'autunno - la manovra triennale di finanza pubblica 2011-2013.
In questi termini il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 122 del 2009, ha consentito di mettere in sicurezza i conti pubblici e di tracciare una linea di rientro per deficit e debito accettata in sede europea, in linea con gli impegni politici indicati per il 2010 nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) e con la «Raccomandazione» definita per l'Italia nell'ambito della procedura europea di disavanzo eccessivo.
Ne deriva dunque come il documento in esame da una parte recepisca tutti gli effetti del decreto-legge n. 78, dall'altra parte confermi gli obiettivi indicati della RUEF, a dimostrazione della continuità insieme programmatica ed attuativa dell'azione di governo.
Su queste basi, il Governo ha preannunciato che sarà possibile giungere alla presentazione di una legge di stabilità sostanzialmente «tabellare» e di contenuto assai ristretto, «dato che l'anticipazione della manovra ha già assorbito la gamma di variazioni marginali della spesa e delle entrate pubbliche, una gamma che prima veniva invece consuetudinariamente affidata proprio alla legge finanziaria». Ciò in aderenza con la nuova legge di contabilità, che ha previsto una legge di stabilità molto più sintetica rispetto alla precedente legge finanziaria, così da poter indirizzare la discussione del Parlamento sull'essenziale, a livello politico, e quindi sulla discussione sulle grandi scelte e sulle macro-grandezze della politica economica.
Per queste ragioni e per il fatto che già in autunno da parte del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dovrebbe essere definita una nuova versione del «Patto di stabilità e di crescita» la riforma della contabilità pubblica appena introdotta in Italia dovrà già questo autunno essere sostanzialmente rivista e riallineata, per tempi e per metodi, alla novità assoluta costituita dalla «Sessione di bilancio europea»: questo stesso DFP è dunque sostanzialmente e politicamente superato, come evidenziato nello stesso documento.

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Infatti, quanto doveva essere deciso è già stato deciso in luglio, con la manovra operata con il citato decreto-legge n. 78. A ciò si aggiunga che i nuovi documenti politico-contabili europei («Stability Program»; «National Reform Program»), che dovranno essere scritti e presentati da ciascun Paese prima della fine dell'anno in corso, avranno da subito una loro propria centralità politica, assoluta ed assorbente.
Sarà conseguentemente all'interno di questo nuovo schema europeo, e non all'interno dello schema della «Decisione di finanza pubblica», che si concentrerà la discussione sulla nostra politica economica.
Nello spirito della nuova Strategia Europa 2020 (EU2020), infatti, la Commissione Europea ha istituito un coordinamento strategico dei diversi momenti di definizione programmatica per i paesi membri organizzando il cosiddetto «Semestre Europeo». Secondo il nuovo modello europeo, la pianificazione strategica nazionale avrà inizio a metà o al più tardi alla fine di aprile di ogni anno con la presentazione simultanea del Piano Nazionale di Riforma (PNR) e del Programma di Stabilità (PS). La contestualità dei due documenti permetterà di agevolare la definizione e la valutazione, sia nazionale sia comunitaria, delle iniziative di riforma funzionali al raggiungimento degli obiettivi europei stabiliti nella Strategia EU2020.
Il nuovo PNR avrà pertanto un ruolo importante sia per la sintesi della sorveglianza macroeconomica nazionale sia per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme strutturali. Rimane invece oggetto del PS la sorveglianza fiscale.
Ogni anno il documento, per il quale è previsto un orizzonte temporale almeno triennale, dovrà riportare, oltre alle nuove iniziative di riforma presentate, il monitoraggio e lo stato di avanzamento delle iniziative descritte nel precedente documento.
Al fine di agevolare l'introduzione della nuova procedura europea, è stata prevista una fase transitoria per il 2010: solo per tale anno il PNR sarà presentato alla Commissione in versione preliminare entro il 12 novembre. La versione finale verrà inviata alla Commissione entro aprile 2011.
Quanto al contenuto del documento in esame, va rilevato che per la definizione dello stesso non risulta essere stata attivata la procedura prevista dalla nuova legge di contabilità che stabilisce che già il 15 luglio di ciascun anno il Governo invii alla Conferenza permanente per il coordinamento di finanza pubblica (e, in attesa della sua istituzione, alla la Conferenza unificata) la linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica tra i diversi settori istituzionali, su cui la Conferenza è tenuta ad esprimere il parere entro il 10 settembre.
Per quanto riguarda il contenuto della DFP in esame, va preliminarmente considerato che il contesto in cui ci si muove è quello di un ritmo di crescita dell'economia mondiale che ha visto la produzione ed il commercio mondiale registrare un aumento rispetto al periodo precedente. L'inflazione è rimasta sotto controllo anche in virtù dell'elevato grado di capacità produttiva inutilizzata generato dalla crisi. La politica monetaria ha assicurato condizioni accomodanti.
Nei primi due trimestri del 2010, l'economia statunitense è cresciuta, sul periodo precedente, rispettivamente dello 0,9 per cento e dello 0,4 per cento.
Nell'area dell'euro, nel secondo trimestre 2010 il PIL è aumentato, in termini congiunturali, dell'1 per cento. La performance dell'area nel secondo trimestre è stata trainata dall'eccezionale risultato dell'economia tedesca.
Nella riunione del 2 settembre, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariato il tasso di interesse di riferimento all'1 per cento, il minimo storico. Infine, il tasso di cambio dollaro-euro, dopo aver toccato, il 3 dicembre 2009, quota 1,51 ha registrato un costante deprezzamento fino all'8 giugno, quando risultava pari a 1,19. Da allora si è assistito a un nuovo apprezzamento che lo ha portato intorno a quota 1,30.

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Nel documento si evidenzia, dunque, come i dati positivi degli ultimi due trimestri hanno indotto a rivedere al rialzo le stime di crescita per il 2010 rispetto a quanto indicato nella RUEF 2010 sia per la crescita mondiale, sia per il commercio internazionale. L'area dei paesi industrializzati prevede una crescita del PIL del 2,6 per cento nell'anno in corso. La ripresa è attesa consolidarsi nel 2011, anno in cui la crescita mondiale è prevista attestarsi al 4 per cento e il commercio internazionale è atteso crescere del 6,5 per cento. Le quotazioni del petrolio sono proiettate in media intorno ai 75 dollari al barile nel triennio 2011-2013.
Per quanto riguarda i possibili rischi che si affacciano sullo scenario economico dei prossimi anni, il documento prefigura quelli connessi ad un'uscita troppo rapida dalle eccezionali misure di politica fiscale e monetaria adottate in ambito internazionale. Coniugare la stabilità delle finanze pubbliche, dei mercati finanziari e dei prezzi con la necessità di non deprimere la ripresa economica resta la sfida maggiore per le economie mondiali nei prossimi due-tre anni. Rimane inoltre incertezza sugli effetti permanenti della crisi sul tasso di crescita e sui livelli del PIL potenziale.
Per quanto riguarda l'Italia, è importante ricordare che nei primi sette mesi del 2010, gli scambi commerciali hanno mostrato chiari segnali di ripresa, grazie alla rinnovata espansione del commercio mondiale e al deprezzamento dell'euro.
Per quanto concerne il debito, l'Italia, con la Grecia, è il paese in cui il debito privato registra il livello più contenuto. Viceversa, il debito pubblico presenta valori comparativamente elevati in Italia, Grecia e Belgio. All'interno del settore privato, nel 2009, le famiglie italiane risultano le meno indebitate (42,2 per cento), seguite dalle famiglie greche e belghe. Viceversa, le più esposte sono le famiglie danesi e irlandesi. Le imprese non finanziarie meno indebitate sono quelle greche, tedesche e italiane, mentre le più indebitate sono le imprese irlandesi e portoghesi.
Nel documento in esame si ricorda come, in una linea di continuità con la prassi seguita fin dal suo insediamento, l'Esecutivo abbia approvato prima dell'estate la manovra di aggiustamento dei conti pubblici per gli anni 2011-2013 con previsioni che considerano integralmente il contributo alla manovra di contenimento richiesto al comparto degli enti locali, anche se non sono state definite ancora le relative misure di attuazione per il conseguimento delle economie attese. Le misure adottate, nel complesso, consentono il rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel Programma di Stabilità e confermati nella RUEF 2010. Non sono previsti provvedimenti collegati salva restando la definizione dei collegati relativi agli anni precedenti.
La pressione fiscale, dopo il picco registrato nel 2009 (43,2 per cento del PIL, dovuto per circa 0,8 punti agli introiti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dal riallineamento dei valori di bilancio ai principi IAS e alle entrate derivanti dal cosiddetto «scudo fiscale-ter»), registra una costante riduzione, attestandosi a fine periodo 2013 al 42,4 per cento del PIL.
La manovra adottata con il citato decreto-legge n. 78 del 2010 ha inciso prevalentemente sui livelli di spesa. Le minori spese complessivamente previste dal provvedimento ammontano nel triennio 2011-2013 a 47 miliardi, circa il 75 per cento della correzione complessiva.
Il contributo richiesto alle amministrazioni centrali in termini di manovra netta ammonta, nel triennio 2011-2013, a circa 29,8 miliardi. Nello stesso periodo le amministrazioni locali contribuiscono per 27,2 miliardi e gli Enti di previdenza e di assistenza sociale per ulteriori 5,2 miliardi.
Rileva quindi che gli interventi disposti dal lato della spesa incidono direttamente sui costi di funzionamento della pubblica amministrazione, attraverso la riduzione del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. In particolare, agiscono sui consumi intermedi (studi, consulenze,

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relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, sponsorizzazioni, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture), sui contributi al finanziamento di enti, istituti, fondazioni e altri organismi e sulla semplificazione della governance degli enti previdenziali pubblici, nonché sul perimetro della stessa pubblica amministrazione con la soppressione di diversi enti e organismi pubblici.
Sono disposte, inoltre, misure finalizzate al contenimento della spesa per il pubblico impiego che incidono sui fattori che ne determinano la crescita: il blocco, per il triennio 2011-2013, del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti al livello dell'anno 2010, la diminuzione del numero dei dipendenti pubblici, il blocco delle progressioni di carriera del personale, il contenimento degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.
Sono prorogate e rafforzate le limitazioni al turnover attualmente vigenti ed è disposta la limitazione dei trattenimenti in servizio oltre i limiti di età. Viene introdotto, a decorrere dal 2011, il limite alla spesa per il personale con contratti 'flessibili' nella misura del 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2009. Altre disposizioni specifiche sono dirette a contenere l'incremento della spesa conseguente agli avanzamenti di carriera del personale.
Ulteriori risparmi provengono dall'abbattimento dei costi della politica conseguito attraverso la riduzione degli stipendi dei parlamentari, dei ministri e dei sottosegretari, dei costi della struttura amministrativa degli organi costituzionali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché con la riduzione delle risorse destinate ai rimborsi delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per le future campagne elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.
È previsto inoltre il contenimento delle spese in materia previdenziale e assistenziale, attraverso il rinvio dell'uscita dal lavoro per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato, con risparmi fino a circa 2.600 milioni entro il 2012 e fino a circa 3.650 milioni nel 2013. Viene data attuazione, a partire dal 2015, all'adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e il pensionamento anticipato agli incrementi di speranza di vita; è inoltre introdotta la revisione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, con il riconoscimento del medesimo in più importi annuali, in relazione all'ammontare complessivo della prestazione nonché l'accelerazione del percorso di adeguamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego a quella degli uomini.
Vengono inoltre incrementati i controlli sulle pensioni di invalidità civile in essere. Il settore sanitario contribuisce al risanamento fiscale tramite risparmi della spesa farmaceutica (circa 0,6 miliardi per anno nel triennio), ottenuti con la riduzione delle quote di spettanza riconosciute alla filiera della distribuzione del farmaco e con l'individuazione da parte dell'AIFA di misure per la razionalizzazione dell'utilizzo dei farmaci. Le autonomie territoriali concorrono alla manovra, attraverso le regole del Patto di Stabilità Interno, per un ammontare totale pari a 6.300 milioni nel 2011, 8.500 milioni nel 2012, di cui le Regioni 4.500, le Province 500 milioni e i Comuni 2.500 milioni e per analoghi importi nel 2013.
Per il finanziamento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma viene disposta la costituzione di un fondo nel bilancio dello Stato pari a 300 milioni annui a decorrere dal 2011, come contributo al Comune di Roma, e un ulteriore stanziamento di 200 milioni finanziato da due tributi comunali (addizionale commissariale sui diritti di imbarco della città di Roma e addizionale comunale all'IRPEF).
Al tempo stesso, nel documento si evidenzia come una riforma strutturale della pubblica amministrazione, come quella intrapresa, può generare un significativo dividendo macroeconomico attraverso quattro «leve» che influenzano i fattori

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che, secondo la teoria economica e l'evidenza empirica, sono alla base della crescita: la stabilizzazione finanziaria (riduzione del deficit e del debito pubblici); l'aumento della produttività nel settore pubblico; la riduzione dei costi di transazione per imprese e famiglie; i miglioramenti della governance che portano a progressi nella «efficacia» dell'azione pubblica.
Si tratta di una riforma il cui iter normativo è stato avviato con l'approvazione della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, che ha avuto rilevante e concreta attuazione nel corso del 2009 con i due decreti legislativi 27 ottobre 2009 n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e 20 dicembre 2009, n. 198 in attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici, entrambi oggetto di attento esame in sede di atti del Governo presso la I Commissione.
Nel documento si evidenzia che, nel corso del 2010, l'azione di riforma verrà ulteriormente implementata con la revisione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che ridefinisce l'impianto di norme atte ad accelerare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, accompagnando le politiche messe in atto in tema di e-government finalizzate prioritariamente a un dialogo più immediato e semplice con cittadini e imprese e alla realizzazione di processi produttivi e organizzativi più efficienti nei settori della giustizia, della sanità e dell'istruzione. È bene ricordare che la I Commissione ha svolto un'approfondita indagine conoscitiva sulla materia dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, le cui risultanze sono contenute nel documento conclusivo approvato il 16 dicembre 2009.
Il presupposto, è quello per cui l'innalzamento dei livelli di produttività nella pubblica amministrazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa può avere un impatto diretto sulla produttività dell'economia nel suo complesso. Come evidenziato nel documento in esame, in aggiunta a questi benefici diretti, vi è infatti anche un effetto positivo sulla produzione del settore privato sin tanto che l'aumento di produttività nel settore pubblico è ottenuto anche attraverso un cambiamento della tecnologia di produzione (ad esempio un miglior uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - ICT - per la digitalizzazione dei processi produttivi).
Un altro canale macroeconomico, attraverso il quale opera indirettamente la riforma, è costituito dal risparmio di risorse derivante dalla riduzione dei «costi di transazione» (in tempo e risorse) di tutti gli utilizzatori dei servizi pubblici.
Infine, il miglioramento della governance incide, in primo luogo, sugli incentivi ad accumulare, innovare e adattarsi al cambiamento. In secondo luogo, l'aumento della fiducia nel governo, raggiunta attraverso maggiore trasparenza, integrità, partecipazione e responsabilità, può ridurre i costi di transazione delle imprese e delle famiglie e migliorare la compliance. La qualità della pubblica amministrazione influenza la sua capacità di progettare e realizzare riforme strutturali in settori - chiave come la sanità e l'istruzione.
Tutte le «leve» menzionate possono quindi avere importanti effetti benefici sul PIL e sul suo tasso di crescita, ferme restando la complessità delle interazioni ed i problemi di misurazione.
In conclusione, nel preannunciare una valutazione complessivamente favorevole sul documento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011.
Atto n. 253.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 255.

(Rinvio dell'esame).

Donato BRUNO, presidente, avverte che, essendo la relatrice impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, l'esame inizierà nella giornata di domani.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.10.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
C. 3572 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010.

Donato BRUNO, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento, avverte che, avendo la Commissione deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge in titolo, l'esame della stessa riprenderà dopo lo svolgimento delle audizioni previste.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.15.

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Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, a seguito della riunione del 30 settembre della Conferenza dei presidenti di gruppo, il provvedimento in esame risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per giovedì 14 ottobre prossimo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 30 settembre, il provvedimento in titolo risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di dicembre. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger ed abb.

(Parere alla V Commissione).
(Riesame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, avverte che il presidente della V Commissione bilancio ha scritto al presidente della I Commissione la seguente lettera:
«Onorevole Presidente,
Le chiedo di voler invitare il Comitato permanente per i pareri, costituito nell'ambito della Commissione da Lei presieduta, a riesaminare l'articolo 2, commi 3 e 4, del testo unificato delle proposte di legge C. 41 Brugger ed abbinate, recante disposizioni in favore dei territori di montagna.
Nel parere espresso dal Comitato permanente il 14 luglio 2010 è, infatti, contenuta una condizione riferita all'articolo 2, commi 3 e 4, con la quale si richiede di tenere conto di quanto evidenziato dalla

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Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, che ha indicato come un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esuli dai limiti della competenza statale e violi l'articolo 117 della Costituzione.
Malgrado l'evidente analogia tra le materie affrontate, ritengo, tuttavia, che la fattispecie disciplinata dai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del testo unificato delle proposte C. 41 e abb., ad una più attenta valutazione, non sembri esattamente riconducibile a quella esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010. In quella sentenza, infatti, la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prevedeva che i destinatari della riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane devono essere individuati, prioritariamente, tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. Tale pronuncia si riferisce, quindi, alla modalità di determinazione dei trasferimenti erariali alle comunità montane e, pertanto, la Corte ha ritenuto che le disposizioni censurate dovessero essere ricondotte alla materia del coordinamento della finanza pubblica, nella quale lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali della materia, senza individuare misure vincolanti, dettagliate ed autoapplicative.
I commi 3 e 4 dell'articolo 2 del testo unificato delle proposte C. 41 e abb. individuano piuttosto la platea degli enti territoriali beneficiari di finanziamenti destinati a progetti per lo sviluppo dei comuni montani. Essi appaiono, pertanto, riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in quanto si tratta di disposizioni che stanziano risorse aggiuntive in favore di determinati comuni per realizzare interventi speciali al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali.
Tale caratteristica è, infatti, chiarita in modo espresso dal comma 5 dell'articolo 2 del testo unificato, il quale precisa che, ai fini dell'identificazione come comune montano è necessaria, oltre alla presenza dei requisiti altimetrici, anche la sussistenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico. Come ha chiarito la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2005, l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione rappresenta, peraltro, una eccezione alla regola generale secondo la quale di norma non è consentito allo Stato prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza delle Regioni, né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali.
In questo ambito, pertanto, ritengo che lo Stato possa legittimamente adottare disposizioni che non si limitano alla mera individuazione dei principi fondamentali della materia e quindi specificare, anche in termini di dettaglio, i requisiti necessari all'individuazione dei beneficiari dei finanziamenti aggiuntivi.
In ogni caso, sottopongo alla Sua valutazione la circostanza che la classificazione del territorio montano verrà effettuata con il pieno coinvolgimento delle regioni interessate che dovranno provvedere a tale classificazione nel rispetto dei criteri individuati a livello centrale con un decreto ministeriale, sul quale è, comunque, prevista l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 199».
Il Comitato permanente per i pareri è stato pertanto convocato al fine di dar seguito alla richiesta della Commissione bilancio.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, ricorda che il Comitato, nel parere precedentemente espresso sul testo in esame, aveva posto una condizione alla V Commissione riferita all'articolo 2, commi 3 e 4, nel senso di tenere conto, nella parte in cui si fissano per legge criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani, di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, che

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ha evidenziato che un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esula dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione.
Peraltro, considerate le argomentazioni fornite dal presidente della V Commissione e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale relativa agli interventi speciali adottati ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, ritiene che sia possibile riformulare la condizione originariamente espressa.
In particolare, è a suo avviso necessario segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, con riguardo ai criteri altimetrici, e nelle sentenze n. 451 del 2006 e n. 16 del 2004, facendo più esplicito riferimento, nel testo e nella rubrica degli articoli 2 e 3 - al fine di ricondurre in maniera inequivocabile le finalità del testo unificato nell'ambito dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione - ai «comuni montani svantaggiati», anziché, in via generale, ai «comuni montani»; al contempo. Al contempo, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle predette sentenze ed in analogia con quanto stabilito all'articolo 2 del testo unificato, è necessario stabilire che all'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3 si provvede «d'intesa» con la Conferenza unificata.
L'articolo 2, infatti, fissa criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani prevedendo, al contempo, che la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani - ai soli fini della presente legge - sia rimessa ad un decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata. La Corte Costituzionale (sentenza n. 27 del 2010) ha rilevato che la previsione di un criterio altimetrico rigido come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane esorbita dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione.
Rileva peraltro che il testo unificato provvede ad individuare la platea degli enti territoriali beneficiari dei finanziamenti destinati a progetti per lo sviluppo dei comuni montani e che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere, in particolare, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali.
Ricorda, dunque, che la Corte Costituzionale (sentenze n. 451 del 2006 e n. 16 del 2004) ha definito gli «interventi speciali» cui fa riferimento l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione quali interventi che, essendo aggiuntivi rispetto al finanziamento delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti locali, devono riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella stessa norma costituzionale (promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale; rimuovere gli squilibri economici e sociali; favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona), o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, nonché debbono essere indirizzati a determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.
Fa presente che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2, anche la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.
Per tali ragioni, segnala quindi la necessità, al fine di ricondurre in maniera inequivocabile le finalità del testo unificato nell'ambito dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di fare più esplicito riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai «comuni montani svantaggiati», anziché, in via generale, ai «comuni montani».
Ricorda, al contempo, che la Corte Costituzionale, nelle sentenze testé richiamate, ha evidenziato altresì l'esigenza che le norme in questione non escludano le regioni dall'esercizio di qualsiasi compito di programmazione e di riparto dei fondi

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all'interno del proprio territorio, esigenza che sorge qualora la peculiare misura disposta ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione coinvolga effettivamente ambiti di competenza regionale.
Il decreto previsto all'articolo 2 per la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani è quindi giustamente adottato d'intesa con la Conferenza unificata, mentre all'articolo 3 si stabilisce che all'individuazione dei progetti di sviluppo socio-economico si provvede con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
Segnala quindi la necessità che, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze testé richiamate ed in analogia con quanto stabilito all'articolo 2 del testo unificato, all'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3 si provveda «d'intesa» con la Conferenza unificata.
Sulla base delle considerazioni esposte e tenuto conto di quanto già evidenziato nel parere precedentemente espresso, presenta una proposta di parere con condizioni e osservazioni (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva che l'articolo aggiuntivo 6.0500 e l'emendamento 7.500 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.