CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 settembre 2010
375.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
Pag. 16

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 settembre 2010. - Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.
C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento, trasmesso dal Senato il 22 settembre scorso.

Mariarosaria ROSSI (PdL), relatore per la II Commissione, illustra il provvedimento in esame rilevando che le disposizioni di più stretta competenza della Commissione giustizia si concentrano negli articoli 3 (Modifiche al codice penale), 4 (Traffico illecito di animali da compagnia), 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia) e 8 (Entrata in vigore). L'articolo 3, in particolare, modifica gli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale. Per quanto attiene all'articolo 544-bis, avente ad oggetto il delitto di uccisione di animali, il Senato non ha confermato le modifiche apportatevi dalla Camera, che erano volte a identificare la ragione della condotta con la sola mancanza di necessità e non anche con la crudeltà, ma si è limitato a aumentare la pena prevista dalla fattispecie vigente. Attualmente tale reato è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi, mentre il testo del Senato prevede la reclusione da 4 mesi a 2 anni.
Sottolinea che le modifiche più rilevanti hanno per oggetto l'articolo 544-ter, che punisce il maltrattamento di animali. Il testo approvato dalla Camera riscriveva integralmente tale delitto. In particolare veniva eliminato il requisito della crudeltà nella condotta, aumentata la pena (reclusione da 3 a 15 mesi o multa da 3.000 a 18.000 euro in luogo dell'attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro), previsto esplicitamente che il delitto di maltrattamento sussiste anche quando l'animale da compagnia è sottoposto al taglio o all'amputazione della

Pag. 17

coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici, esclusa la punibilità nel caso di interventi eseguiti da un veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale o nel caso di interventi considerati dallo stesso medico veterinario utili al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento (disciplinato dai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 3).
Ricorda che sulla questione del cosiddetto «taglio della coda» si svolse alla Camera un dibattito particolarmente intenso, che coinvolse tutti i gruppi ed il Governo. Il testo approvato dal Senato ha riscritto completamente le modifiche all'articolo 544-ter, limitandole alla sola entità delle sanzioni previste dalla normativa vigente. In sostanza, la fattispecie del delitto di maltrattamento di animali rimane quella prevista dalla attuale normativa. Conseguentemente il Senato ha anche soppresso il nuovo articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, avente ad oggetto l'emanazione di un regolamento volto a individuare i casi in cui gli interventi chirurgici veterinari siano utili al benessere del singolo animale. Sempre in conseguenza delle modifiche all'articolo 3, comma 1, il Senato ha modificato l'articolo 8, sopprimendo il comma 2 che differiva l'entrata in vigore delle novelle al delitto di maltrattamento degli animali.
Rileva che le modifiche apportate dal Senato agli articoli 4 e 5 incidono sulle fattispecie aggravate previste rispettivamente per il reato di traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4, comma 3) e per l'illecito amministrativo di Introduzione illecita di animali da compagnia (articolo 5, comma 4), nel caso in cui tali illeciti abbiano ad oggetto animali di età inferiore a dodici settimane. Il testo trasmesso dal Senato precisa la necessità che tale requisito sia accertato.

Roberto ANTONIONE (PdL), relatore per la III Commissione, si associa alle considerazioni svolte dalla collega Rossi, relatrice sul provvedimento relativamente alle parti di competenza della Commissione Giustizia, proponendo la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 5 ottobre alle ore 14.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime soddisfazione per l'avvio della fase conclusiva dell'articolato iter di esame parlamentare del disegno di legge di ratifica di una convenzione siglata dall'Italia nel 1987.

Stefano STEFANI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.