CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 settembre 2010
374.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 settembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Nuovo testo C. 2260/A e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato C. 2260 e abbinate in materia di competitività del settore agroalimentare. Il provvedimento, già giunto all'esame dell'Assemblea nello scorso mese di novembre e quindi rinviato in Commissione nel mese di febbraio, è stato ulteriormente modificato dalla Commissione Agricoltura che ha inoltre richiesto lo stralcio di numerose disposizioni del provvedimento.
Chiarisce che si soffermerà, nella relazione, sui profili di interesse della Commissione XIV, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli Uffici.
Con riferimento all'articolo 3-ter, del quale peraltro la Commissione Agricoltura ha richiesto lo stralcio, e che estende agli impianti di biogas realizzati dalle aziende agricole e in funzione al 31 dicembre 2007 l'applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva, prevista dalla finanziaria 2008, ricorda che, per essere oggetto di incentivazione, le forme di energia prodotte da biomasse devono comunque risultare coerenti con i criteri ora indicati dall'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE. Per gli impianti già in funzione anteriormente alla data del 23 gennaio 2008 tali criteri si applicheranno a decorrere dal 1o aprile 2013). In particolare l'articolo 17 prevede che non siano oggetto di incentivazione i biocarburanti prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità,

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su terreni che presentano un elevato stock di carbonio o erano sede di torbiere nel gennaio 2008. L'articolo 18 della direttiva impone agli Stati membri di verificare il rispetto dei criteri dell'articolo 17 (in materia si veda anche la relazione della Commissione europea sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento del 25 febbraio 2010 COM(2010)11).
Di notevole rilievo è poi l'obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari, previsto dall'articolo 6 del provvedimento in esame: esso deve essere valutato alla luce del quadro generale sulle procedure di informazione disciplinate dalla direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e dalla direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
La direttiva 98/34/CE mira ad eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono risultare dall'adozione di regolamentazioni nazionali tecniche diverse, favorendo la trasparenza delle iniziative nazionali nei confronti della Commissione europea, degli organismi di normazione e degli altri Stati membri. La direttiva prevede due procedure d'informazione, una nel settore delle norme (specificazioni tecniche su base di accordi facoltativi), l'altra in quello delle regolamentazioni tecniche (specificazioni tecniche obbligatorie) relative ai prodotti di fabbricazione industriale e ai prodotti agricoli e della pesca. La procedura di informazione non si applica ai progetti di norme nazionali che costituiscono semplice recepimento di una norma internazionale ovvero europea.
A fianco dell'obbligo di informazione generale di cui alla direttiva 98/34/CE, l'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE stabilisce l'obbligo di indicare il luogo di origine o di provenienza nel solo caso in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore; conseguentemente, potrebbe risultare leso il principio di libera circolazione delle merci. In tal senso l'obbligo di etichettatura è applicabile solo a specifici prodotti alimentari: in coerenza con tale previsione, i commi 3 e 4 dell'articolo prevedono correttamente che siano successivi decreti interministeriali a definire campo di applicazione e modalità delle disposizioni in materia di etichettatura, seguendo la procedura di cui agli articoli 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE (in particolare l'articolo 4 prevede esplicitamente che gli Stati membri possono specifiche misure nazionali derogatorie di quelle generali comunitarie in materia di etichettatura solo qualora queste riguardino specifici prodotti alimentari).
In tal senso, nel parere reso, nella seduta del 4 novembre 2009, sul precedente testo del provvedimento, la XIV Commissione aveva invitato, con un'osservazione, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 6 al fine, tra le altre cose, di limitare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza ai soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore, in termini così più coerenti con la direttiva 2000/13/CE. Ritiene che potrebbe risultare opportuno ribadire tale esigenza.
Segnala peraltro che il Governo ha provveduto ad attivare la procedura di informazione, ai sensi delle direttive 98/34/CE e 2000/13/CE. Nell'ambito di tale procedura, sono pervenuti i pareri circostanziati di tre Stati membri (Spagna e Francia e Germania), ai sensi della direttiva 98/34/CE, nonché le osservazioni di Austria e della Commissione europea, che ha emesso anche un parere circostanziato, ai sensi dell'articolo 9, par. 2 della suddetta direttiva. Ciò, oltre a determinare la proroga dei termini di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento notificato (ora fissati al 21 gennaio 2011), comporta l'obbligo per le Autorità italiane di riferire alla Commissione europea sul seguito che si intende dare al parere stesso. Appare quindi opportuno richiedere alla Commissione di merito di chiarire che l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 6 è subordinata

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alla conclusione della procedura di informazione attivata ai sensi delle direttive 98/34/CE e 2000/13/CE.
Ricorda peraltro che, secondo la Commissione, l'articolo 6 dell'A.C. 2260 riguarda materie coperte dal progetto di regolamento sulle informazioni alimentari, in corso di esame presso le istituzioni dell'UE. La Commissione europea ha infatti presentato - il 30 gennaio 2008 - una proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che aggiorna la legislazione comunitaria in materia di etichettatura degli alimenti (COM(2008)40). Con riguardo all'indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare, tale indicazione rimane facoltativa; tuttavia, se l'omissione di tale informazione può indurre in errore il consumatore, l'indicazione diviene obbligatoria. In ogni caso, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare non deve ingannare il consumatore e deve essere basata su criteri armonizzati. Il paese d'origine deve essere determinato conformemente alle disposizioni relative all'origine non preferenziale del Codice Doganale Comunitario. Per luogo di provenienza si intenderà qualunque luogo diverso dal paese d'origine specificato dal Codice Doganale Comunitario. Le regole che disciplinano la determinazione del luogo di provenienza saranno adottate nel quadro della procedura di comitatologia. Vengono inoltre introdotti criteri concernenti la dichiarazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti che contengono più ingredienti. La proposta chiarisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare norme nazionali facoltative sull'etichettatura di origine (articolo 35). La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo che il 16 giugno 2010 ha approvato una risoluzione. Secondo il Parlamento europeo le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite obbligatoriamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i) per carne, pollame, prodotti lattiero-caseari, ortofrutticoli freschi e altri prodotti a base di un unico ingrediente. Per tutti gli altri prodotti alimentari, il paese d'origine o il luogo di provenienza va indicato nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza.
Per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati (OGM), il Regolamento (CE) n. 1830/2003 del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli OGM e dei prodotti ottenuti da OGM, prevede l'obbligo della tracciabilità lungo tutta la filiera alimentare. Tale misura ha due obiettivi principali: informare i consumatori grazie all'etichettatura obbligatoria di questo tipo di prodotti, e creare una «rete di sicurezza» in tutte le fasi della fabbricazione e della commercializzazione, in modo da verificare le indicazioni nutrizionali che figurano sulle etichette, la sorveglianza degli effetti potenziali per la salute umana o per l'ambiente e il ritiro dei prodotti qualora si constati un rischio inatteso per la salute umana o l'ambiente.
L'obbligo di etichettatura riguarda tutte le derrate alimentari prodotte utilizzando OGM, e tutti gli alimenti per animali geneticamente modificati, con la stessa protezione prevista per gli alimenti destinati al consumo da parte dell'uomo.
Inoltre i prodotti alimentari OGM o contenenti OGM, destinati al consumo da parte dell'uomo o degli animali, devono ottemperare ai requisiti specifici di etichettatura previsti dal Regolamento (CE) n. 1829/2003. Gli alimenti geneticamente modificati devono parimenti risultare in regola con la normativa generale vigente in materia, ovvero con la direttiva 2000/13/CE riguardante l'etichettatura e con la

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direttiva 96/25/CE concernente la circolazione delle materie prime per alimenti per gli animali.

Sandro GOZI (PD) alla luce della relazione svolta, riterrebbe opportuno che il parere ribadisca le osservazioni già formulate dalla Commissione il 4 novembre 2009 e rechi una condizione riguardante la necessità che l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 6 sia subordinata alla conclusione della procedura di informazione attivata ai sensi delle direttive 98/34/CE e 2000/13/CE. Ricorda in proposito, come segnalato dal relatore, che nell'ambito della procedura di informazione attivata dal Governo, ai sensi delle direttive 98/34/CE e 2000/13/CE, sono pervenuti i pareri di Spagna, Francia e Germania, nonché le osservazioni di Austria e della Commissione europea, che ha emesso anche un parere circostanziato. Tali circostanze determinano una proroga dei termini di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento notificato al 21 gennaio 2011 e comporta l'obbligo per le Autorità italiane di riferire alla Commissione europea sul seguito che si intende dare al parere stesso.

Gianluca PINI (LNP), relatore, osserva che, pur recependo nel merito le indicazioni dell'onorevoli Gozi, ritiene opportuno inserirle nel parere nella forma di osservazioni piuttosto che condizioni; ciò anche al fine di non rallentare ulteriormente i lavori della Commissione Agricoltura e tenuto conto del fatto che non appare opportuno vincolare il testo del provvedimento alla procedura di informazione, ancora in corso ed i cui esiti non sono ancora noti. Evidenzia come, in ogni caso, il testo del provvedimento potrà essere oggetto di modifiche nel corso del suo esame in Assemblea.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Sandro GOZI (PD) manifesta la propria condivisione in ordine alla osservazione di cui alla lettera a), sottolineando l'importanza e la necessità di tenere conto di ciò che è in corso a livello legislativo europeo. Valuta invece che l'osservazione di cui alla lettera b) dovrebbe assumere la forma della condizione, poiché la procedura di informazione è disciplinata dalle direttive 98/34/CE e 2000/13/CE, già in vigore. Osserva come, sul punto, si potrà nuovamente intervenire nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea e preannuncia l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 3687 in materia di riforma dell'Università. Al riguardo, nel rinviare per una descrizione del provvedimento alla documentazione predisposta dagli Uffici, osserva preliminarmente che la disciplina della formazione universitaria non rientra tra le materie

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in cui l'UE ha competenza normativa. Ai sensi dell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'UE (ex articolo 149), infatti, l'attività dell'Unione si espleta nella deliberazione di indirizzi ed azioni incentivanti, con esclusione esplicita di «qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri». Le azioni sono, tra l'altro, volte a favorire la mobilità di studenti e insegnanti.
Comunque, l'articolo 17 in materia di chiamata dei professori universitari richiama i principi della Carta europea dei ricercatori approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005. Ricorda che l'articolo 17 disciplina la chiamata a ricoprire incarichi di docente di prima o seconda fascia (ordinario o associato) da parte degli atenei, attraverso selezioni indette dagli stessi, basate sulla valutazione di pubblicazioni e curricula. Alle selezioni possono partecipare i soggetti in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 16, oltre a professori di prima e seconda fascia già in servizio e studiosi stabilmente impegnati all'estero in posizioni di pari livello.
La Carta europea dei ricercatori reca una serie di principi generali e di requisiti che specificano i ruoli, le responsabilità e i diritti dei ricercatori, nonché dei loro datori di lavoro e/o finanziatori: la Carta, che disciplina tutti i campi di ricerca nel settore pubblico e privato, riconosce, tra l'altro il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori, insieme al principio che i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell'instabilità dei contratti di lavoro e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori. Tra gli altri principi richiamati si ricorda: la libertà di ricerca, la responsabilità professionale; la diffusione e valorizzazione dei risultati; l'impegno verso l'opinione pubblica; lo sviluppo professionale continuo; l'adozione di sistemi di valutazione che consentano ad un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale) di valutare periodicamente e in modo trasparente le loro prestazioni professionali.
Al riguardo, rileva che potrebbe risultare opportuno inserire nel parere della Commissione un richiamo alla Carta europea dei ricercatori all'articolo 18 (valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca) e all'articolo 21 (ricercatori a tempo determinato).
Segnala poi che il 13 luglio 2010 il Consiglio ha approvato una raccomandazione sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione che, in linea con le conclusioni sul nuovo quadro d'azione per la crescita e l'occupazione «Europa 2020», già adottate dal Consiglio europeo, intendono fornire agli Stati membri indicazioni su come definire e attuare i propri programmi nazionali di riforma. Il Consiglio, tra l'altro, ritiene che gli Stati membri dovrebbero ammodernare la ricerca presso le università, sviluppare e rendere accessibili infrastrutture capaci di reggere il confronto a livello mondiale e promuovere l'attrattività delle carriere e la mobilità dei ricercatori e degli studenti. Le riforme, inoltre, dovrebbero favorire l'eccellenza e la specializzazione intelligente, intensificare la cooperazione tra università, centri di ricerca, settore pubblico, privati e terzo settore (a livello nazionale e internazionale) e far sì che siano sviluppate infrastrutture e reti atte a favorire la diffusione delle conoscenze. Infine, gli Stati membri dovrebbero dotare le persone delle vaste competenze richieste da tutte le forme dell'innovazione, eco-innovazione compresa, ed adoperarsi per assicurare un numero sufficiente di laureati in scienze, matematica e ingegneria.
Inoltre, nell'aprile 2010 la Commissione ha presentato i risultati di uno studio commissionato alla società di ricerca indipendente Hewitt Associates, realizzato nel periodo giugno 2009 - aprile 2010, dal quale non risulterebbero

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ostacoli insormontabili alla realizzazione di un fondo pensione paneuropeo per i ricercatori UE che dovrebbe consentire loro di conservare e trasferire i diritti pensionistici acquisiti nell'ambito di regimi integrativi anche in caso di mobilità da uno Stato membro all'altro. A tale proposito, lo studio individua quale quadro normativo preferibile da utilizzare la direttiva 2003/41/CE europea sugli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.