CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2010
371.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Mario PESCANTE, presidente, tenuto conto della presenza in Commissione del sottosegretario per l'Interno Alfredo Mantovano, propone di procedere subito in

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sede di esame degli atti del Governo, per passare poi alla seduta in sede referente.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 236.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 luglio 2010.

Gianluca PINI (LNP), relatore, ricorda che nella seduta del 29 luglio scorso aveva formulato una proposta di parere favorevole con condizioni, che giudica oramai superata. Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1), che illustra nel dettaglio.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO concorda con le condizioni e le osservazioni formulate dal relatore, sia con riferimento ai contenuti della direttiva 2008/51/CE, che tenuto conto del particolare contesto normativo italiano in materia di armi. Rileva inoltre come alcuni tra i principi e criteri direttivi contenuti nella legge comunitaria 2008 - peraltro non richiamati nella direttiva, quali ad esempio le formalità previste in materia di ricarica delle munizioni - debbano ritenersi eccessivi e meritino un temperamento.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per l'accoglimento, da parte del relatore e del Governo, di alcune osservazioni formulate dal suo gruppo nel corso del dibattito, con particolare riferimento all'estensione a tutti i conviventi dell'obbligo di comunicazione del provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto di armi o la licenza di porto d'armi. Si tratta di una previsione che si pone in linea con quanto previsto dalla direttiva e che riveste una utilità concreta, in quanto potrà evitare carenze informative che potrebbero generare gravi incidenti.
Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL), nel condividere le considerazioni dei colleghi, preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
Atto n. 250.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Lo schema, predisposto ai sensi dell'allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) interviene, attraverso modifiche e integrazioni sulla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito «Codice»).

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Segnala che il recente decreto legislativo n. 128 del 2010 ha già modificato numerose disposizioni del Codice in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione d'impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata, nonché relativamente alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. 69 del 2009.
Ricorda inoltre che oggi stesso la Commissione avvierà l'esame anche dello schema di decreto legislativo - predisposto ai sensi dell'allegato B della legge 96/2010 (comunitaria 2009) - di recepimento della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE sull'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque, il quale novella alcuni articoli ed allegati del Codice.
Il provvedimento all'esame è quindi un ulteriore tassello nel processo di revisione e semplificazione della corposa normativa vigente in materia ambientale, secondo le aspettative degli operatori e delle imprese. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il provvedimento nasce infatti dall'esigenza di ottimizzare nel complesso le disposizioni della normativa sui rifiuti, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali. Esso mira, anche attraverso un rafforzamento della gerarchia del trattamento dei rifiuti e l'introduzione di misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, a ridurre, in conformità alla strategia europea sulle risorse, gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti e a controllarne, attraverso il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), la tracciabilità, al fine di prevenire la gestione illegale dei rifiuti.
Lo schema si compone di 34 articoli e 5 allegati (che sostituiscono i corrispondenti allegati alla parte IV del Codice, ad eccezione dell'allegato L, che è nuovo). Sono invece abrogati gli allegati A, G ed H alla luce della nozione «aperta» di rifiuto recata dal nuovo testo e tenuto conto del fatto che la definizione di rifiuto pericoloso rinvia alle caratteristiche di pericolo recate dall'allegato I.
Le principali novità introdotte dal provvedimento in esame riguardano:
la definizione di sottoprodotto, (già prevista dall'ordinamento nazionale) che viene resa più aderente al disposto comunitario;
il riutilizzo di terre e rocce da scavo che, se il materiale di risulta non è contaminato, viene considerato un sottoprodotto e può essere riutilizzato con maggiore facilità in loco o in siti diversi da quelli di escavazione;
la definizione di CDR, volta a consentire la produzione di energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica;
la codificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, Sistri, attraverso l'inquadramento nell'ambito normativo europeo del provvedimento istitutivo del sistema e con la definizione inoltre delle sanzioni per l'inosservanza delle previsioni relative al Sistri che non potevano essere contenute nel decreto ministeriale istitutivo;
la definizione di obiettivi di recupero di alcuni materiali: per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50 per cento;
la definizione di una gerarchia delle azioni di trattamento dei rifiuti, con un ordine di priorità che prevede la prevenzione, cioè misure che riducono la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; il riciclaggio, il recupero (ad esempio di

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energia, quando cioè i rifiuti svolgono un ruolo utile sostituendo altri materiali) e lo smaltimento.

Occorre notare come la direttiva sottolinei che, nell'applicare questa gerarchia, gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.
Passando all'esame dei singoli articoli, ricorda che il nuovo testo degli articoli 177-178, riguardante le finalità e i principi materia di rifiuti, non si discosta, nella sostanza, da quello vigente e consente di recepire il dettato dell'articolo 1 e del secondo paragrafo dell'articolo 4 della direttiva. Segnalo l'introduzione del principio di sostenibilità e l'assoggettamento della gestione dei rifiuti a criteri di fattibilità tecnica ed economica.
L'articolo 178-bis introduce, recependo l'articolo 8 della direttiva, disposizioni finalizzate a consentire l'applicazione (facoltativa) del principio della responsabilità estesa del produttore del prodotto, secondo cui il produttore deve essere responsabile di tutte le varie fasi di gestione del prodotto e quindi anche del rifiuto che ne deriva. Lo stesso articolo reca la definizione di produttore del prodotto, che viene inteso come «qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti». Il comma 4 prevede quindi la possibilità, per i decreti attuativi, di addossare i costi della gestione dei rifiuti parzialmente o interamente al produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore partecipi parzialmente, il distributore concorre fino all'intera copertura dei costi.
Il nuovo testo dell'articolo 179 introduce in modo esplicito la citata gerarchia del trattamento dei rifiuti, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, par. 1, della direttiva. Ai sensi del comma 6, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.
Le principali modifiche all'articolo 180 riguardano l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni per l'integrazione nei piani regionali di gestione dei rifiuti.
Il nuovo articolo 180-bis impone, alle pubbliche amministrazioni, la promozione di iniziative volte a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; al Ministero dell'ambiente, di adottare misure per la promozione del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore.
Il nuovo testo dell'articolo 181 prevede, al fine di recepire l'articolo 11 della direttiva: la fissazione, da parte delle regioni, dei criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata; la realizzazione entro il 2015 della raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro; l'introduzione di precisi obiettivi quantitativi (in termini di peso) relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio/recupero di rifiuti, da raggiungere entro il 2020.
Le modifiche all'articolo 182 sono per lo più finalizzate a migliorare il testo o ricollocarlo in altri articoli.
L'articolo 182-bis prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati siano attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, che garantisca i principi di autosufficienza e prossimità.
Il successivo articolo 182-ter prevede l'adozione da parte di regioni, province autonome, comuni e ATO di misure volte ad incoraggiare, per i rifiuti organici: la raccolta separata, finalizzata a compostaggio e digestione dei medesimi; il trattamento degli stessi, in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai medesimi rifiuti, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.
Il nuovo articolo 183 è volto a rendere le definizioni conformi a quelle previste dall'articolo 3 della direttiva. Una delle

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modifiche più rilevanti è senz'altro costituita dalla nuova nozione di «rifiuto». Pur restando inalterato il concetto di «disfarsi» nelle tre declinazioni (»si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»), viene eliminata la seconda condizione prevista dalla normativa vigente, vale a dire l'inserimento nell'elenco delle categorie di rifiuti previsto dal vigente Allegato A (che viene quindi abrogato).
Il comma 5 dell'articolo 184 chiarisce che l'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. Relativamente alla miscelazione dei rifiuti pericolosi, l'articolo 187 conferma il divieto di miscelazione, introducendo alcune specificazioni.
Per effetto della modifica al comma 3, lettera b), dell'articolo 184, dell'abrogazione dell'articolo 186 e della riscrittura dell'articolo 185, viene delineata una nuova disciplina per le terre e rocce da scavo finalizzata a consentire il riutilizzo. Il nuovo articolo 184-bis prevede quindi una disciplina definitoria per i sottoprodotti finalizzata a stabilire regole più semplici per il riuso. L'articolo 184-ter, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto mentre l'articolo 185 elenca le sostanze escluse dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti.
Gli articoli 15 e 16 dello schema si occupano degli adempimenti documentali, integrandoli e adattandoli sia all'articolo 17 della direttiva che prevede la tracciabilità per i rifiuti pericolosi, che al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 con il quale è stato istituito il SISTRI. Da qui le nuove formulazioni degli articolo 188 sulla responsabilità della gestione dei rifiuti, 188-bis sul controllo della tracciabilità dei rifiuti), 188-ter sul sistema Sistri, 189 sul catasto dei rifiuti, 190 sui registri di carico e scarico, 193 sul formulario di identificazione e 194 sulle spedizioni transfrontaliere.
All'articolo 195 sono introdotte ulteriori competenze in capo allo Stato, relative alla definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata, sui contenuti minimi delle autorizzazioni nonché sulle attività di recupero energetico dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 197 alle Province sono attribuiti controlli periodici sugli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese che raccolgono/trasportano rifiuti a titolo professionale. Il nuovo testo dell'articolo 199 in materia di Piani regionali si caratterizza per alcune novità volte a completare il recepimento della direttiva in materia di partecipazione del pubblico.
All'articolo 201 l'attività di recupero viene ricompresa nella gestione integrata dei rifiuti urbani, mentre gli articoli 208, 209 e 211 recano - rispettivamente - modifiche in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento; di recupero dei rifiuti e rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale; nonché di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.
Viene parzialmente modificato l'articolo 212 al fine di chiarire le modalità operative dell'Albo nazionale gestori ambientali. Sono quindi modificate le procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216.
L'articolo 216-bis introduce, recependo l'articolo 21 della direttiva, disposizioni relative alla gestione degli oli usati mentre, ai sensi dell'articolo 216-ter, alla Commissione europea dovranno essere trasmessi, a cura del Ministero dell'ambiente: i piani di gestione e i programmi di prevenzione; le informazioni sull'applicazione della direttiva; gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti; la Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti.
Il nuovo testo dell'articolo 255 modifica il regime sanzionatorio nel caso di abbandono di rifiuti. Le modifiche all'articolo 255 e i nuovi articoli 260-bis e 260-ter introducono il sistema sanzionatorio relativo al funzionamento del Sistri e per l'adeguamento all'articolo 36 della direttiva, che prevede l'adozione, da parte degli Stati membri, di sanzioni molto severe e dissuasive. Il nuovo testo dell'articolo 258 relativo alla violazione degli

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obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, riguarda prevalentemente i soggetti che possono, su base volontaria, non aderire al Sistri. Gli articoli aggiuntivi 264-bis, 264-ter e 264-quater contengono alcune disposizioni di coordinamento ed alcune abrogazioni necessarie a seguito dell'istituzione del Sistri.
L'articolo 34 dello schema reca, infine, norme transitorie ed alcune abrogazioni.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
Atto n. 252.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, evidenzia che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 96/2010 - comunitaria 2009 - e, in particolare, dell'allegato B, al fine recepire due direttive comunitarie: la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la direttiva 2009/90/CE sull'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.
La principale finalità della direttiva 2008/105/CE è il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione di standard di qualità ambientale (SQA) per gli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico, ossia le «sostanze prioritarie» e, all'interno di questa categoria, le sostanze «prioritarie pericolose» (articolo 1). Gli standard di qualità ambientale rappresentano «la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente». Essi sono differenziati a seconda che si tratti di acque interne (fiumi e laghi) o di altre acque di superficie (di transizione, costiere e territoriali).
L'allegato II della direttiva 2008/105/CE (che sostituisce, ai sensi dell'articolo 10, l'allegato X della direttiva quadro) elenca le 33 sostanze considerate prioritarie e, tra queste, le 20 sostanze identificate come pericolose (è il caso, ad esempio, di cadmio, mercurio e degli idrocarburi policiclici aromatici).
L'articolo 3 prevede che gli Stati membri applichino gli standard di qualità ambientale ai corpi idrici superficiali; dispongano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle citate sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato; adottino misure atte ad impedire aumenti significativi nei sedimenti e/o nel biota di tali concentrazioni.
L'articolo 4 consente agli Stati membri di avvalersi di «zone di mescolamento» adiacenti ai punti di scarico, in cui le concentrazioni di uno o più inquinanti possano superare gli standard di qualità ambientale applicabili a condizione, però, che «tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard». Sempre ai sensi dell'articolo 4, gli Stati che ricorrono a questa possibilità, dovranno descrivere nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma della direttiva quadro sulle acque, gli approcci e le metodologie applicati per ottenere tali zone nonché descrivere le misure adottate al fine di ridurre in futuro le dimensioni delle zone di mescolamento.

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In base alle informazioni raccolte o ad altri dati disponibili, gli Stati dovranno poi istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi, delle perdite di sostanze prioritarie e degli inquinanti indicati dalla direttiva per ciascun bacino idrografico o parte di esso all'interno del loro territorio.
L'articolo 12 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 22 dicembre 2012, di una serie di precedenti direttive, mentre l'articolo 13 indica nel 13 luglio 2010 il termine per il recepimento della direttiva.
La direttiva 2009/90/CE stabilisce, quindi, le specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e, fissa i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi: il termine di recepimento è il 20 agosto 2011.
Passa quindi ad indicare le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame in attuazione delle direttive sopra richiamate.
L'articolo 1 recepisce alcune definizioni relative alla definizione di «eutrofizzazione» che viene sostituita con quella di «buono stato chimico delle acque superficiali»; vengono, poi, aggiunte ulteriori definizioni non presenti nella normativa nazionale quali quelle relative, rispettivamente, al «limite di rilevabilità», al «limite di quantificazione» e all'»incertezza di misura». L'ultima definizione sul «materiale di riferimento», pur non essendo presente nelle direttive, è stata inserita, come sottolinea la relazione illustrativa, su espressa richiesta delle regioni, al fine di evitare differenti interpretazioni da parte degli operatori e di garantirne una omogenea applicazione sul territorio nazionale.
Viene, inoltre, sostituito il vigente articolo 78, prevedendo disposizioni più articolate sugli standard di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali.
Rileva, al riguardo, che, in relazione alla formulazione del nuovo comma 1 dell'articolo 78, occorrerebbe fare riferimento all'articolo 74, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 152 e non al comma 2 come indicato.
Vengono quindi (commi 2-6 del nuovo articolo 78) fornite alle regioni le indicazioni su come identificare il buono stato chimico delle acque e, da ultimo, viene previsto di conseguire la riduzione e l'eliminazione delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie entro il 2021 come disposto all'articolo 16 della direttiva quadro.
Viene, inoltre, attribuita alle regioni la facoltà di designare le zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico nelle quali è ammesso il superamento degli standard di qualità ambientale e vengono previste misure volte alla progressiva riduzione dell'estensione di tali zone in modo da non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore. La designazione delle zone di mescolamento viene subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente (per il quale non viene però previsto un termine per l'emanazione anche se la relazione illustrativa ne indica la pubblicazione per il mese di ottobre) da redigere sulla base delle linee guida comunitarie. Rispetto all'articolo 4 della direttiva 2008/105/CE, vengono escluse le acque inserite nel registro di alcune aree protette.
All'ISPRA viene attribuito il compito di elaborare, per ciascun distretto idrografico, l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite sulla base delle informazioni fornite dalle regioni attraverso il sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane.
La relazione illustrativa ricorda come già con il decreto ministeriale 18 settembre 2002, alle regioni è stato attribuito il compito di inviare informazioni relative alle sostanze chimiche attraverso «ben 20 schede» le cui informazioni, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo in esame sono state notevolmente ridotte. La finalità dell'inventario è quella del perseguimento degli obiettivi, indicati dall'articolo 78, sul raggiungimento del buono

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stato chimico delle acque superficiali e l'eliminazione, entro il 20 novembre 2021, delle sostanze pericolose prioritarie.
Alle regioni ed alle autorità di distretto vengono attribuiti una serie di compiti di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente qualora si verifichino casi di inquinamento transfrontaliero.
L'obbligo di effettuare il primo aggiornamento dei programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico dovrà essere espletato entro il 22 dicembre 2013, mantenendo però ferma la previsione di procedere agli aggiornamenti successivi ogni sei anni.
Precisa infine che l'articolo 2 abroga alcune disposizioni. In particolare, al comma 1 vengono soppresse le schede con numerazione da 7 a 26 contenute nella Parte B - Scarichi industriali e da insediamenti produttivi - dell'allegato al decreto ministeriale 18 settembre 2002 recante modalità di informazione sullo stato delle acque. Come sottolinea la relazione illustrativa, sia su indicazione della Commissione europea che per evitare un aggravio di compiti a carico delle Regioni, è stato ritenuto opportuno prevedere che l'invio delle informazioni previste dal citato decreto avvenga, in conformità con le disposizioni comunitarie più recenti, ai soli sensi della lettera A.2.8-bis, introdotta dal decreto in esame e con i formati standard predisposti dall'ISPRA ai sensi del nuovo articolo 78-ter con i quali, sono richieste, come precedentemente rilevato, in maniera più sintetica e semplificata, le informazioni relative agli scarichi industriali e gli insediamenti produttivi. Il comma 2 prevede l'abrogazione del decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367 recante il regolamento relativo alla fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 settembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge in oggetto, rinviate nella seduta del 27 luglio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante e che - come è noto a tutti - l'onorevole Gottardo ha svolto informalmente, insieme a diversi membri della Commissione, un complesso lavoro preparatorio su tali proposte, al fine di pervenire ad una sintesi delle diverse posizioni. In esito a questo lavoro, l'onorevole Gottardo è pervenuto alla definizione di una bozza di testo unificato, che ha messo a disposizione dei colleghi sin dal 27 luglio scorso, e sul quale sono pervenute indicazioni unicamente da parte dell'onorevole Gozi. Sulla base di tali osservazioni, è stata predisposta dal relatore una nuova bozza di testo unificato che potrà essere oggi stesso sottoposta alla Commissione, ai fini di una sua eventuale adozione come testo base per il seguito dell'esame, tenendo conto del fatto che il Governo dovrebbe a sua volta presentare, a breve, un disegno di legge di riforma.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, desidera innanzitutto rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi che, con spirito serio e costruttivo hanno fornito il loro

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apporto ed hanno consentito l'elaborazione di un testo unificato dei progetti di legge in esame, che ha assunto il seguente titolo: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e che sottopone alla valutazione della Commissione (vedi allegato 2). Punto di partenza del lavoro svolto è stata la convinzione che la riforma della legge n. 11 del 2005 possa aiutare il paese a mettersi maggiormente in sintonia con il processo normativo europeo, anche alla luce del Trattato di Lisbona. Si tratta di compiere uno sforzo culturale, nuovo per il sistema politico-istituzionale italiano, con particolare riferimento alla cosiddetta fase ascendente del diritto europeo; la partecipazione alla formazione della normativa dell'UE non può più essere vissuta in modo burocratico ma deve divenire l'occasione per una maturazione del sistema paese in ordine alle sue priorità e agli effetti delle proprie scelte sulla successiva fase attuativa. Deve rilevare come tutte le proposte di legge presentate abbiano introdotto sotto tale profilo interessanti elementi di novità.
Evidenzia quindi come lo sforzo compiuto in sede parlamentare dovrà trovare una risposta concreta e collaborativa in fase di recepimento e attuazione delle disposizioni, quando queste entreranno in vigore, affinché tutti i soggetti coinvolti possano proficuamente ed efficacemente lavorare insieme. Si riferisce, ad esempio, alle norme riguardanti il potenziamento del CIACE, o ai nuclei europei istituiti presso i ministeri. Altrettanta importanza attribuisce al ruolo del Parlamento, che dovrà dotarsi di norme regolamentari adeguate al nuovo impianto normativo; ricorda in proposito come l'attuale legge comunitaria rischia di trasformarsi definitivamente in una legge 'omnibus', anche a causa delle disomogeneità tra procedure vigenti presso i due rami del Parlamento.
Tra le novità recate dal testo unificato ricorda la scissione dell'attuale legge comunitaria in due distinti strumenti: la legge di delegazione europea (limitata al conferimento di delega al Governo per il recepimento di direttive e decisioni quadro ovvero per l'attuazione, ove necessario. di altri atti giuridici) e la legge europea (intesa all'attuazione di sentenze della Corte di giustizia, procedure di infrazione ed altre tipologie di obblighi per i quali non è utilizzabile il ricorso alla delega legislativa), che risponde all'esigenza di creare una procedura che possa mettere 'in sicurezza' il paese rispetto agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Un ulteriore aspetto che merita di essere segnalato è la nuova definizione dei rapporti tra Parlamento, Governo, Regioni ed autonomie locali, anche con riferimento al controllo di sussidiarietà. Si è trovata a suo avviso una formulazione soddisfacente in ordine al ruolo delle regioni, anche tenendo conto della previsione contenuta nell'articolo 5 della legge La Loggia, che obbliga il Governo ad intervenire qualora ciò sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
Alle regioni spetta inoltre, nelle materie di propria competenza legislativa, non solo il recepimento delle direttive ma anche l'adozione di misure di attuazione di regolamenti nonché di atti delegati dell'UE. Ciò al fine di dare una più compiuta attuazione all'articolo 117 della Costituzione alla luce della tipologia della produzione normativa europea e alla luce del Trattato di Lisbona. Alle regioni spetta anche, nelle materie di competenza esclusiva, dare attuazione diretta alle sentenze della Corte di giustizia. Si intende anche in questo caso rendere coerente il dettato legislativo a quello costituzionale, riconoscendo le competenze delle regioni nell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo, fermo restando il potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza.
Accanto a queste prerogative si è anche ribadito il principio della responsabilità delle Regioni. Ove queste, ad esempio, fossero causa di procedure di infrazione

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non si potrebbe infatti far ricadere la relativa responsabilità unicamente sullo Stato.
Un ulteriore obiettivo perseguito è stato quello della semplificazione della legge n. 11 del 2005 definendo una proposta normativa più snella ed efficace.
Osserva infine come, rispetto alla precedente versione del testo unificato, distribuita ai colleghi della Commissione, ha ritenuto di accogliere alcune delle osservazioni formulate dal gruppo del PD. In particolare, ha valutato condivisibile la proposta di un'accresciuta composizione del CIACE, non solo dal punto di vista quantitativo ma anche sotto il profilo qualitativo, stabilendo criteri più precisi per la sua composizione, con il coinvolgimento di Esperti nazionali distaccati presso l'UE (END) e di soggetti provenienti dalle amministrazioni statali e regionali.
Le misure proposte sono volte, nel complesso, a rendere più coeso il sistema istituzionale italiano sui temi europei e, sotto tale profilo, ritiene che il testo unificato proposto operi un grande salto di qualità rispetto all'impianto della legge n. 11 del 2005. Si tratta certamente di un testo che potrà essere ulteriormente perfezionato, con le indicazioni che perverranno dal Governo e in sede emendativa.
Ritiene in conclusione particolarmente importante che si sia pervenuti, in XIV Commissione, ad una sintesi così avanzata tra le posizioni di tutti i gruppi e giudica fondamentale che il provvedimento acquisisca un consenso ampio in Parlamento, perché si tratta di una legislazione di sistema, che definisce regole ed afferma un approccio culturale che va oltre la distinzione tra maggioranza ed opposizione.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la riforma della legge n. 11 del 2005 è stato uno dei primi impegni assunti dalla XIV Commissione all'avvio della legislatura e osserva come, ove il lavoro sin qui svolto vedesse confermata la propria solidità attraverso il voto unanime di tutti i gruppi sul testo unificato predisposto dal relatore, si avrebbe una conferma del metodo e dello stile che ha sinora caratterizzato i lavori della Commissione, e del quale intende ringraziare tutti i colleghi.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per il clima di collaborazione che ha caratterizzato i lavori della Commissione. Condivide le considerazioni del collega Gottardo circa la necessità di operare un salto di qualità nel modo di affrontare le politiche europee, poiché, a suo avviso, il modo in cui si fa oggi politica europea in Italia non è adeguato alle esigenze del Paese e all'interesse nazionale. Rileva come tanti in Italia, anche tra i titolari di cariche parlamentari e politiche, confondano la convergenza, necessaria, sulle regole dalla convergenza, non necessaria, sulle politiche e non abbiano mai fatto alcuno sforzo per intervenire sulle procedure. In questa legislatura, la XIV Commissione può invertire questa logica, nella consapevolezza che una migliore definizione delle regole consentirà politiche europee migliori, nell'interesse del Paese.
Auspica infine che il lavoro della Commissione possa procedere come avvenuto sinora, ricercando le più ampie convergenze in sede parlamentare, affinché si possa mantenere il clima di scambio e di collaborazione reciproca.

Nicola FORMICHELLA (PdL) rivolge al relatore un particolare ringraziamento, anche a nome del gruppo del PdL e auspica a sua volta che si possa procedere con un lavoro comune e condiviso, al fine di rendere un servizio importante al Parlamento ed al Paese.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro del relatore e la sua capacità di sintesi di diverse posizioni, auspicando un positivo confronto con il Governo e interventi emendativi contenuti.

Mario PESCANTE, presidente, alla luce del dibattito svoltosi e del consenso manifestato

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da tutti i gruppi sulla proposta di testo unificato formulata dal relatore, ne propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Mario PESCANTE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.