CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 30 luglio 2010
362.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.35 e dalle 9.05 alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 30 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo, è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta di ieri e che, in quell'occasione, la Commissione ha espresso alla IX Commissione un parere favorevole sul testo del provvedimento. Ricorda che la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo. Ritiene che il testo all'esame dell'Assemblea, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, chiedendo al riguardo una conferma da parte del Governo.
Per quanto attiene alle proposte emendative presentate, osserva che l'articolo aggiuntivo Di Biagio 1-bis. 02 appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che la proposta emendativa modifica l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo che non sia soppresso l'IPSEMA e che alla suddetta norma sono stati ascritti effetti di risparmio nella relazione tecnica allegata al suddetto decreto-legge. Avverte che l'articolo aggiuntivo reca anche modifiche alle modalità di calcolo dell'indennità giornaliera per la gente di mare.
Rileva, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma le valutazioni già espresse dal relatore in ordine alle proposte emendative presentate.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3646-A, di conversione del decreto-legge n. 103 del 2010, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e le proposte ad esso riferite (fascicolo n. 1);
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1-bis.02 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.
C. 3660-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento, recante misure urgenti in materia di energia e la proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi, è stato esaminato dalla Commissione nella seduta di ieri e che, in quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni, non motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, volte alla soppressione degli articoli 1-ter, 1-sexies e 1-septies del testo A, ed una condizione motivata ai sensi della suddetta disposizione costituzionale volta a prevedere la soppressione dell'articolo 1-ter del testo all'esame della Commissione di merito. Osserva che, in pari data, la Commissione attività produttive ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la condizione motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, ritiene opportuno reiterare le condizioni, non motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, formulate dalla Commissione bilancio nella seduta del 29 luglio 2010, chiedendo al riguardo una conferma da parte del Governo. Con riferimento alle proposte emendative presentate esprime parere contrario, in quanto la relativa copertura appare carente o inidonea, in merito alle seguenti: Vignali 1-bis.0200, che riproduce le disposizioni dell'articolo 1-ter del decreto-legge soppresso in ottemperanza di una condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio; Zucchi 1-bis. 01, che prevede l'attribuzione di un credito di imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie, entro un limite di spesa di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, disponendo che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente delle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge n. 191 del 2009; Cimadoro 1-sexies.1, che modifica l'articolo 1-sexies sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, pur non motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella seduta del 29 luglio 2010; Morassut 1-septies.3, volto ad estendere al 31 marzo 2011 il regime per l'accesso alle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica di cui all'articolo 1-octies sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, pur non motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella seduta del 29 luglio 2010; Narducci 1-septies.1, che rende vincolante l'effettuazione dei controlli da parte del gestore di rete e di GSE Spa previsti dall'articolo 1-octies sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, pur non motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nella seduta del 29 luglio 2010; Libè 1-septies.2, volto a prorogare al 31 maggio 2010 il termine per la conclusione dei lavori di connessione alla rete elettrica nazionale di cui all'articolo 1-octies sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, pur non motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella seduta del 29 luglio 2010; Cimadoro 2.01, che dispone la proroga delle detrazioni per investimenti in efficienza energetica, disponendo che al

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relativo onere si provveda mediante l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del fondo speciale di parte corrente che non recano le necessarie disponibilità; Froner 3.04, che modifica una disposizione del decreto-legge n. 40 del 2010 volta ad attribuire contributi per l'acquisto di battelli alimentati ad energia solare eliminando il riferimento al limite massimo di spesa; Melis 3.09 che prevede il riconoscimento di una compensazione sui consumi energetici in favore delle imprese localizzate in Sardegna, disponendo che ai relativi oneri, peraltro non quantificati, si provveda mediante la previsione di un'apposita componente tariffaria da applicare alla generalità dell'utenza.
Ritiene, inoltre, opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine alle seguenti proposte emendative: Lulli 1.63, che prevede che l'attività commissariale sia sottoposta al controllo di specifici uffici della regione o della provincia autonoma che vengono costituiti unitamente alla struttura commissariale e i cui costi sono posti a carico dell'intervento, chiedendo al riguardo l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dalla costituzione dei suddetti uffici e alla idoneità della modalità di copertura; Oliverio 1.78 che modifica la definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevedendo che si intendono ad esso connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessazione di energia derivanti da fonti rinnovabili, chiedendo al riguardo l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari, anche di carattere fiscale, derivanti dalla proposta emendativa; Moroni 1.0201 e 1.0200, che recano misure transitorie per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica e favorire l'efficienza del mercato elettrico, chiedendo al riguardo l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari complessivi derivanti dalla proposta emendativa; Agostini 1-bis. 02, che dispone l'attribuzione di un incentivo alle imprese agricole che producono biometano, chiedendo al riguardo se l'attribuzione dell'incentivo comporti un aumento delle relative tariffe con possibili effetti anche per le pubbliche amministrazioni; Brandolini 1-bis. 03, che dispone l'attribuzione di un incentivo alle imprese agricole e forestali che producono energia termica, chiedendo al riguardo se l'attribuzione dell'incentivo comporti un aumento delle relative tariffe con possibili effetti anche per le pubbliche amministrazioni; Cenni 1-bis.04, che reca la definizione dei distretti agroenergetici, prevedendo che le regioni provvedano alla promozione degli stessi sulla base di criteri che assicurano la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, chiede al riguardo l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, anche con riferimento alle attività di promozione da parte delle regioni; Di Biagio 1-ter.2, che reca una definizione della potenza media nominale annua di 1 MW incentivata con la tariffa omnicomprensiva, prevedendo che essa corrisponda alla potenza media netta ceduta in rete all'anno, chiedendo al riguardo se la definizione della potenza media nei termini indicati possa comportare effetti negativi per la finanza pubblica; Federico Testa 1-sexies. 2, che reca modifiche alle disposizioni in materia di concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, prevedendo, tra l'altro, che l'attribuzione della concessione non debba più comportare per il concessionario l'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata come invece previsto dal testo vigente del suddetto articolo 12, nonché modifiche all'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cui al regio decreto n. 1775 del 1933; Sanga 3.03, che modifica la disciplina relativa all'addizionale dell'accisa sull'energia elettrica; Fadda 3.05, che prevede la soppressione dell'articolo 27, comma 44, della legge n. 99 del 2009, recante disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative di impianti, disponendo che al relativo onere, peraltro non quantificato, si provveda mediante la modifica delle disposizioni in

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materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008; Calvisi 3.06 e Gianni Farina 3.07, volti a prevedere la proroga del termine per l'assegnazione da parte della regione Sardegna della concessione per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica mediante cattura e stoccaggio di CO2, disponendo che al relativo onere, peraltro non quantificato, si provveda mediante la modifica delle disposizioni in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008; Pes 3.010, che prevede tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica in favore delle famiglie svantaggiate residenti in Sardegna, disponendo che ai relativi oneri, peraltro non quantificati, si provvede sia mediante la previsione di un'apposita componente tariffaria da applicare alla generalità dell'utenza, sia mediante la modifica delle disposizioni in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008. Avverte che le restanti proposte emendative non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma le valutazioni espresse dal relatore.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3660-A, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2010, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi, e le proposte emendative ad esso riferite (fascicolo 1);
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
sopprimere l'articolo 1-ter;
sopprimere l'articolo 1-sexies;
sopprimere l'articolo 1-septies;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.63, 1.78, 1-ter.2, 1-sexies.1, 1-sexies.2, 1-septies.1, 1-septies.2, 1-septies.3, e sugli articoli aggiuntivi 1.0200, 1.0201, 1-bis.01, 1-bis.02, 1-bis.03, 1-bis.04, 1-bis.0200, 2.01, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.09 e 3.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94, del 26 novembre 2004.
Nuovo testo C. 3286.
(Parere alla I Commissione).
(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, fa presente che è preferibile un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.50.

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ATTI DEL GOVERNO

Venerdì 30 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.50.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
Atto n. 232.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85, e che lo stesso è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento agli articoli da 1 a 36 e alla Tabella A, concernenti i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, per quanto attiene ai profili strettamente riferibili all'istituzione dei nuovi ruoli tecnici della polizia penitenziaria, osserva che il relativo onere è quantificato dalla relazione tecnica con riferimento alla dinamica dei trattamenti economici relativi alle figure professionali degli istituendi ruoli tecnici e nel rispetto delle dotazioni organiche fissate nell'allegata Tabella A. Rileva che la metodologia adottata è sostanzialmente conforme a quella applicata dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di delega. Evidenzia che la dotazione organica fissata nel provvedimento in esame prevede, tuttavia, un numero di cinque agenti-assistenti, inferiore rispetto a quello di otto agenti-assistenti indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di delega. Rileva che a tale ridimensionamento dell'organico, da 40 a 37 unità complessive, corrisponde una riduzione dell'onere annuo a regime limitato a 9.727 euro circa e che in proposito andrebbero forniti chiarimenti.
Ciò premesso, ritiene altresì opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali ulteriori oneri connessi alle procedure concorsuali volte al reclutamento e alla formazione del personale direttivo e non, che potrebbero richiedere il ricorso a competenze e a strumentazioni non ancora direttamente disponibili presso l'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. Ritiene di non avere nulla da osservare, infine, in merito alle commissioni di cui all'articolo 34 competenti in materia di stato giuridico del personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, nel presupposto che le stesse possano operare nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 36 dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in euro 1.518.776,34 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, in euro 1.548.779,19 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in euro 1.569.174,48 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in euro 1.580.744,84 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e in euro 1.617.692,35 a decorrere dall'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 2, della legge n. 85 del 2009. Sottolinea che tale disposizione prevede un'autorizzazione di spesa, per un importo valutato in 1.627.420 euro a decorrere dal 2008, relativa alle spese di personale conseguenti all'adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm. Osserva che la disposizione è corredata di una specifica clausola di salvaguardia che è formulata secondo i criteri previsti dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica e prevede, nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto agli oneri previsti, che il Ministro della giustizia provveda, con proprio decreto, alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili del programma

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«Amministrazione penitenziaria» della missione «Giustizia», dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 1752 dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Per quanto attiene alla clausola di salvaguardia, ricorda che anche l'articolo 32, comma 3, della legge n. 85 del 2009 era già corredato di una clausola, redatta in conformità alle previsioni della legge n. 468 del 1978. Rileva che la norma in esame ne aggiorna, quindi, la formulazione, al fine di assicurarne la conformità ai requisiti dell'effettività e dell'automaticità richiesti dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che il programma del quale è prevista l'eventuale riduzione rechi risorse sufficienti, iscritte in bilancio come rimodulabili, a far fronte agli eventuali scostamenti senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, relativamente all'articolo 1, in materia di istituzione dei ruoli, rileva che la tabella A allegata al provvedimento prevede in 37 unità la dotazione organica degli istituendi ruoli tecnici del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, suddivise in 5 unità per il ruolo degli operatori tecnici, 12 unità per il ruolo dei revisori tecnici, 11 unità per il ruolo dei periti tecnici, 9 unità per il ruolo dei direttori tecnici. Considerando quindi che l'assunzione riguarderà soltanto 37 unità, sottolinea come non si prevedano oneri aggiuntivi relativi all'organizzazione e al funzionamento dei predetti ruoli tecnici, nonché delle procedure concorsuali, in quanto alle relative spese sarà destinata una parte dei fondi attualmente stanziati sui pertinenti capitoli di bilancio. Rileva, quindi, che la relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia il trattamento economico che verrà corrisposto al personale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, che ha recepito l'ultimo accordo sindacale siglato con le rappresentanze del personale. Fa presente che le voci esposte sono da considerarsi al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
Segnala che sono stati inoltre computati gli effetti finanziari derivanti dalle promozioni che tutto il personale, che verrà inquadrato negli istituendi ruoli tecnici, conseguirà dal 2011 al 2021 e cioè; nell'anno 2013 da vice commissario a commissario e da vice ispettore ad ispettore; nell'anno 2016 da commissario a commissario capo e da agente ad agente scelto; nell'anno 2018 da vice sovrintendente a sovrintendente; nell'anno 2021 da commissario capo a commissario coordinatore, da ispettore a ispettore capo e da agente scelto ad assistente. Aggiunge, inoltre, che non è stato considerato come onere aggiuntivo quello derivante dai compensi per lavoro straordinario in quanto verrà fronteggiato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa già stabilita con apposito decreto interministeriale, mediante una rimodulazione del monte ore.
Relativamente agli articoli 2, da 3 a 8, da 9 a 14, da 15 a 23, sottolinea che non sono stati considerati gli emolumenti di cui agli articoli 28-bis e 29-bis del decreto legislativo n. 443 del 1992, nonché i vari scatti o compensi aggiuntivi previsti per l'analogo personale appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato, in quanto gli stessi sono stati abrogati, a decorrere dal 1o gennaio 2005, dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193; evidenzia, a tale proposito, come sul nuovo stipendio basato sul sistema dei parametri siano confluiti i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili.
Fa inoltre presente che al personale del nuovo ruolo dei periti tecnici non si applica l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 197 del 1995, in quanto il personale di polizia penitenziaria fino ad ora non ha mai svolto alcuna attività tecnico-scientifica, pertanto non è stato previsto alcun transito del personale già in ruolo in quello tecnico da istituirsi.

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Con riferimento agli articoli da 24 a 31, recanti disposizioni relative ai direttori tecnici, e all'articolo 32, concernente le qualifiche di agente e ufficiale di pubblica sicurezza, rileva che le attribuzioni delle relative qualifiche non danno luogo al riconoscimento di specifiche indennità.
Con riferimento all'articolo 34, sottolinea che il funzionamento delle commissioni per il personale appartenenti ai ruoli tecnici non comporta oneri aggiuntivi, in quanto potranno essere utilizzati gli stanziamenti previsti a legislazione vigente, perché i predetti ruoli sono formati soltanto da 37 unità.
Circa la clausola finanziaria, prevista all'articolo 36, conferma la disponibilità, ai fini della copertura, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (atto n. 232),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
all'organizzazione e al funzionamento dei ruoli tecnici, nonché alle relative procedure concorsuali, si provvederà nell'ambito delle dotazioni di bilancio già previste a legislazione vigente;
il funzionamento delle commissioni per il personale appartenenti ai ruoli tecnici di cui all'articolo 34 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
l'autorizzazione di spesa della quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 36 reca le necessarie disponibilità;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
è opportuno che il Governo, nell'adottare in via definitiva il provvedimento, preveda espressamente che l'accesso alle qualifiche iniziali e il relativo avanzamento di carriera dei componenti di ciascun ruolo tecnico del corpo di polizia penitenziaria avvenga mediante le procedure previste per i corrispondenti ruoli della polizia di Stato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85.».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Venerdì 30 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.
Atto n. 230.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea e che lo schema, emanato in applicazione degli articoli 2, 49 e 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2008), è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento agli articoli da 1 a 22, 24 e 25, in materia di applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali, in merito ai presupposti su cui si fondano le quantificazioni, rileva che l'onere unitario da sostenere per il pagamento dei biglietti aerei dei detenuti e degli accompagnatori è il medesimo, sebbene questi ultimi debbano compiere anche il viaggio di ritorno. Rileva, altresì, che non appaiono evidente i motivi che inducono a stimare un numero annuale di soggetti da trasferire pari a 50 soggetti a fronte di una platea di soggetti trasferibili pari a 468 detenuti. A tale proposito, osserva che, almeno nel primo periodo di applicazione, il numero dei trasferimenti dovrebbe risultare superiore in considerazione del fatto che la norma è suscettibile di essere applicata anche nei confronti di soggetti condannati con sentenza emessa in data anteriore al 5 dicembre 2011. In merito a tale profili ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo, volto fra l'altro a confermare la correttezza delle ipotesi poste alla base della quantificazione. Considera, altresì, opportuno che il Governo escluda che possano determinarsi oneri in relazione all'eventualità che si debba procedere alla traduzione di documenti da inviare o ricevuti nel corso del procedimento. Quanto alla mancata indicazione di oneri per il mantenimento dei detenuti trasferiti in Italia, ritiene che andrebbe acquisita conferma che dette spese non siano state considerate assumendo l'ipotesi che un pari numero di detenuti stranieri sia trasferito all'estero.
Con riferimento all'articolo 23, recante clausola di invarianza, rileva che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in 75 mila euro annui. A tale proposito, osserva che, in assenza di precise indicazioni nella relazione tecnica che consentano di verificare l'eventuale compensazione fra i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e le minori spese, rispetto a quelle sostenute a legislazione vigente, in relazione al trasferimento dei detenuti - che non dovrebbero, verosimilmente, scontare più la pena nel territorio nazionale -, il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili non appare in grado di assicurare che dall'attuazione dello schema di decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ricorda che ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli schemi di decreto legislativo corredati da una clausola di neutralità finanziaria devono essere corredati da una relazione tecnica volta a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanza pubblica, anche, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Alberto GIORGETTI per ciò che concerne la quantificazione dell'onere di viaggio attraverso il vettore aereo, segnala che le principali compagnie aeree offrono tariffe più convenienti per le tratte di andata e ritorno che per quelle di solo andata. Evidenzia che l'importo di euro 500, indicato nella relazione tecnica, rappresenta un valore medio delle tariffe applicate da varie compagnie aeree sulle principali tratte europee; in relazione alla stima del numero dei soggetti da trasferire annualmente, pari a cinquanta unità, rappresenta che tale dato risulta verosimile, tenuto conto dei tempi medi occorrenti per l'espletamento degli atti istruttori relativi al trasferimento delle persone condannate; al riguardo, conferma che gli

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adempimenti connessi alla traduzione di atti o documenti da inviare o ricevuti nel corso del procedimento non determinano nuovi oneri; in relazione al punto relativo alla mancata indicazione degli oneri per il mantenimento dei detenuti trasferiti in Italia, conferma che dette spese non sono state considerate, ritenendo che il numero di detenuti stranieri da trasferire all'estero è notevolmente maggiore dei detenuti trasferiti in Italia; in ordine alla clausola di invarianza degli oneri, conferma che le risorse già esistenti e le somme già stanziate in bilancio, a valere sul capitolo 1380 del Dipartimento per gli affari di giustizia, recante la denominazione «Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di accordi e convenzioni internazionali», sono sufficienti a fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la quantificazione delle spese di viaggio, recata dalla relazione tecnica, rappresenta un valore medio delle tariffe applicate da varie compagnie aeree sulle principali tratte europee e tiene conto del fatto che le maggiori compagnie aeree offrono tariffe più convenienti per le tratte di andata e ritorno che per quelle di solo andata;
la stima del numero annuale dei soggetti da trasferire annualmente, indicato dalla relazione tecnica in 50 unità, appare verosimile in ragione dei tempi medi occorrenti per l'espletamento degli atti istruttori relativi al trasferimento delle persone condannate;
gli adempimenti connessi alla traduzione di atti o documenti da inviare o ricevuti nel corso del procedimento per il riconoscimento della sentenza non determinano nuovi o maggiori oneri;
la relazione tecnica non prende in considerazione gli oneri per il mantenimento dei detenuti trasferiti in Italia in quanto il numero di detenuti stranieri da trasferire all'estero è notevolmente maggiore dei detenuti trasferiti in Italia;
agli oneri derivanti dall'attuazione dello schema di decreto si provvederà con le risorse stanziate a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per far fronte agli oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di accordi e convenzioni internazionali,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

RISOLUZIONI

Venerdì 30 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00385 Gioacchino Alfano ed altri: Assegnazione contributi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
(Discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00087).

La Commissione avvia la discussione della risoluzione 7-00385.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel raccomandare l'approvazione della risoluzione 7-00385 di cui è primo firmatario, sottolinea

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l'utilità degli interventi proposti al fine di dare risposte ad esigenze espresse dai territori, soprattutto nell'attuale congiuntura economica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si rimette alla Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che il gruppo dell'Italia dei Valori è contrario alla distribuzione di denaro a pioggia e rileva che con la somma di 50 milioni impegnata dalla Commissione si sarebbe potuto realizzare un intervento maggiormente significativo.

Angelo CAPODICASA (PD) e Pier Paolo BARETTA (PD) suggeriscono talune modifiche di carattere formale.

Gioacchino ALFANO (PdL) propone una nuova formulazione della risoluzione, che, tra l'altro, recepisce le modifiche segnalate nel corso della discussione.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione, come riformulata dal primo firmatario tenendo, che assume il numero 8-00087 (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 30 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94, del 26 novembre 2004.
Nuovo testo C. 3286.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, fa presente che, a seguito di intese intercorse con i colleghi della I Commissione, ha formulato richieste di chiarimento alle competenti amministrazioni ministeriali, al fine di acquisire gli elementi di valutazione necessari all'espressione del parere di competenza della Commissione. Ritiene, pertanto, opportuno, in attesa di tali chiarimenti, procedere a rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, precisando in proposito che, nel caso in cui pervengano elementi utili a consentire la valutazione delle sue implicazioni finanziarie, questo potrà essere esaminato nel corso della prossima settimana, anche tenendo conto dell'andamento dei lavori parlamentari.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
C. 3291-bis.
(Parere alla II Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla Commissione giustizia.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che la Commissione giustizia ha trasmesso, in data 30 luglio 2010, alcuni emendamenti approvati in linea di principio al testo dell'atto Camera n. 3291-bis, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Con riferimento all'emendamento 4.1, relativo all'assunzione di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, fa presente che la norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere 2.000 unità di personale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite di una spesa annua di 69,3 milioni di euro. Osserva che

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la novella in esame è disposta apportando una modifica all'articolo 2, comma 215, della legge n. 191 del 2009 il quale, attualmente, prevede che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Ricorda che tale riassegnazione era volta, in base alla legislazione vigente, al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria. Rileva che un'ulteriore modifica già prevista dal progetto di legge in esame, e non modificata dall'emendamento in esame, destina al Ministero della giustizia, previa espletamento della medesima procedura di verifica testé descritta, anche le maggiori entrate recate dal comma 212 della citata legge n. 191 del 2009. Evidenzia che dette entrate, pari a 60,7 milioni erano state destinate, dal successivo comma 221 della medesima legge n. 191 del 2009, al Fondo interventi urgenti e indifferibili. Rileva che, in attuazione di una condizione formulata dalla Commissione nella seduta del 27 maggio 2010, tale destinazione è stata soppressa. Al riguardo, osserva che le risorse messe a disposizione dal comma 215 della legge n. 191 del 2009 potrebbero non risultare sufficienti a garantire la copertura degli oneri di natura permanente recati dalla norma in esame nella misura indicata. A riguardo, rileva, infatti, che le maggiori entrate derivanti dall'incremento del contributo unificato di cui al comma 212 della citata legge risultano già destinate al finanziamento del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili. Evidenzia inoltre che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 della medesima legge si riferiscono solo ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relativi al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l'espiazione della pena prima della medesima data. Rileva che lo stock di dette risorse è dunque destinato ad esaurirsi con il passare del tempo e dunque il flusso da esse riveniente non ha natura permanente essendo destinato ad estinguersi.
Con riferimento all'emendamento 4.2, relativo a corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria, osserva che la norma prevede la possibilità che i corsi di formazione per la nomina ad agente di polizia penitenziaria durino meno di dodici mesi, durata attualmente prevista dalla legislazione vigente, non presentando pertanto conseguenze negativo di carattere finanziario.
Riguardo all'articolo aggiuntivo 4.01, in materia di assunzioni nelle Forze di polizia, osserva che la norma autorizza il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 36 milioni di euro per l'anno 2010 e a 108 milioni di euro a decorrere dal 2011 e che, nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza dal 1o settembre 2010. Evidenzia che si prevede, altresì, l'istituzione, per l'anno 2010, di un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni. Fa presente che, all'onere derivante dalle norme in esame, pari a 46 milioni di euro per il 2010 e a 108 milioni a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, rileva che l'articolo aggiuntivo riproduce il contenuto dell'articolo 2-quater del testo precedentemente esaminato dalla Commissione, che ha espresso, nella seduta del 27 maggio 2010, un parere contrario, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto il Fondo ISPE del quale è previsto l'utilizzo non reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri

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derivanti dalla disposizione la cui quantificazione non è stata, peraltro, precedentemente verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
Circa l'articolo aggiuntivo 5.01, in tema di riduzione degli assetti amministrativi, osserva che le norme modificano l'articolo 2, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, al fine di escludere tutti gli uffici in cui è organizzato il Ministero della giustizia ed il personale della carriera dirigenziale penitenziaria dalle misure di riduzione degli organici previste dai commi da 8-bis a 8-quater del medesimo articolo. Al riguardo, rileva che l'articolo aggiuntivo riproduce il contenuto dell'articolo 2-sexies del testo precedentemente esaminato dalla Commissione, che ha espresso, nella seduta del 27 maggio 2010, un parere contrario al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto il Ministero della giustizia non ha ancora dato attuazione alle riduzioni degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria per il 2007 e dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, a cui sono stati ascritti effetti di risparmio di spesa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto concerne l'emendamento 4.1 del Governo, rileva che la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento del contributo unificato di cui al comma 212 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2010 al finanziamento del fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili, non implica uno specifico vincolo di spesa, in quanto, come noto, lo stesso è poi ripartito con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In proposito, rileva che tali risorse, rivestendo carattere permanente, risultano essere idonee alla copertura di oneri con carattere continuativo e possono essere, quindi, utilizzate per il reclutamento del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti numerici consentiti dalle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria.
Esprime, invece, una valutazione contraria sull'articolo aggiuntivo Lussana 4.01, in quanto la copertura finanziaria proposta non è idonea, posto che il Fondo per interventi straordinari di politica economica non presenta in via continuativa le occorrenti disponibilità finanziarie. In proposito, ritiene, tra l'altro, necessario specificare che le residue, e, comunque, non adeguate, disponibilità finanziarie sono state destinate dal decreto-legge n. 78 del 2010 all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011. Fermo restando quanto sopra rilevato, che già di per sé, a suo avviso, precluderebbe l'accoglimento dell'emendamento in esame, osserva inoltre che la previsione di assunzione di personale in deroga alle vigenti disposizioni, oltre ad essere suscettibile di comportamenti emulativi da parte di altre amministrazioni, è in netto contrasto con lo spirito di contenimento della spesa pubblica operato con i recenti interventi legislativi.
Esprime, inoltre, l'avviso contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo Ferranti 5.01, in quanto tale proposta intende restringere l'ambito applicativo di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica mediante riduzione degli assetti organizzativi, pregiudicandone sostanzialmente l'efficacia. Per queste ragioni, a suo avviso, la proposta emendativa determina oneri privi di adeguata copertura finanziaria, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non rileva, invece, profili finanziari problematici con riferimento alle altre proposte emendative trasmesse.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative 1.501, 1.16, 1.100 (nuova formulazione), 4.1, 4.2, 4.01, 5.2 e 5.01 alla proposta di legge C. 3291-bis, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno;

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rilevato che:
l'articolo aggiuntivo 4.01, che riproduce il contenuto dell'articolo 2-quater sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario nella seduta del 27 maggio 2010, prevede l'utilizzo, con finalità di copertura, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che non reca disponibilità sufficienti a fare fronte ai relativi oneri la cui quantificazione non è, peraltro, debitamente verificata;
l'articolo aggiuntivo 5.01, che riproduce il contenuto dell'articolo 2-sexies sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario nella seduta del 27 maggio 2010, prevede deroghe per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del Ministero della giustizia relativamente alla riduzione degli assetti amministrativi previsti dall'articolo 2, commi da 8-bis a 8-quater, del decreto-legge n. 194 del 2009, che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo il quale le risorse di cui all'articolo 2, comma 212 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del quale è previsto l'utilizzo hanno carattere permanente e possono consentire di fare fronte alle assunzioni previste dalla proposta emendativa 4.1 entro il limite dei relativi stanziamenti.
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.1 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'emendamento 4.1, le parole da:, nel limite di una spesa annua fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212.

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 4.01 e 5.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere presentata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.