CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 luglio 2010
361.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
C. 3286 Nuovo testo.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), relatore, illustra il provvedimento in esame; riferisce che l'articolo 1 dispone che, al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa ed allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della suddetta procedura. Osserva che l'articolo 2 stabilisce che i candidati del concorso che prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. Rileva che l'articolo 3

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prevede che i candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta e a seguito del superamento di tale prova è confermata la posizione occupata nella graduatoria generale finale di merito. Evidenzia che l'articolo 4 stabilisce i termini entro cui devono essere ultimate le prove concorsuali, mentre l'articolo 5 prevede che sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte del concorso. Si sofferma quindi sull'articolo 6, ai sensi del quale l'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, nonché sull'articolo 7, inerente alla validità delle graduatorie relative ai rispettivi settori formativi. Riferisce quindi sull'articolo 8, in materia di organizzazione delle procedure e di nomina delle commissioni giudicatrici; sull'articolo 9, relativo alla copertura finanziaria del provvedimento, e sull'articolo 10, riguardante le modalità di svolgimento delle assunzioni. Fa notare che le disposizioni recate dalla proposta di legge possono essere ricondotte alle materie, affidate alla legislazione esclusiva statale, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme generali sull'istruzione».

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno chiarire la portata delle previsioni di cui agli articoli 6 e 9 del testo, affinché sia precisato che gli uffici scolastici regionali ivi richiamati si riferiscano esclusivamente alla regione Sicilia.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL) evidenzia che per la copertura finanziaria prevista all'articolo 9 è stata già effettuata, relativamente al capitolo di spesa del competente dicastero, la ripartizione di somme da assegnare ai singoli uffici scolastici regionali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel ringraziare il deputato Cristaldi per il chiarimento fornito, avanza al relatore la richiesta che tale precisazione sia menzionata in premessa al parere.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), relatore, accedendo alla richiesta del senatore Vaccari, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. Rileva che l'articolo 1, lettera a), stabilisce, nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione S.p.A., il commissariamento di Tirrenia mediante un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Osserva che la lettera b) della medesima disposizione esclude la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere dagli amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ponendola a carico esclusivamente delle società interessate; la lettera c) consente l'erogazione da parte di banche o

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intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti o l'erogazione della quota non ancora erogata dei finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti, mentre la lettera d) prevede la garanzia dello Stato, mediante Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., sui crediti derivanti dai nuovi finanziamenti, alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009. riferisce che l'articolo 1-bis reca misure urgenti in materia di trasporto stradale e aereo, apportando modifiche, in particolare, all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. In particolare, rileva, si prevede, per il trasporto stradale, che al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori e organizzazioni associative dei committenti. Sottolinea che in materia di trasporto aereo sono previste norme recanti la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico e la previsione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a stabilire il contenuto della scheda di trasporto in cui devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta negativamente la portata delle previsioni dell'articolo 1 sul commissariamento di Tirrenia ed esprime invece un orientamento favorevole sull'articolo 1-bis in materia di trasporto stradale e aereo. Preannuncia quindi il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi.
C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha reso parere alla 10a Commissione del Senato in data 20 luglio 2010. Riferisce che l'articolo 1 prevede un maggior coinvolgimento delle regioni nella procedura di nomina dei commissari straordinari per lo sblocco delle procedure autorizzative per la realizzazione di infrastrutture per la produzione e distribuzione dell'energia e delle fonti energetiche; su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri competenti, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Rammenta che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è stabilito che gli interventi predetti sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le

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regioni e province autonome interessate. Osserva che con le menzionate intese sono inoltre definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo. Rileva che l'articolo 1-bis regola il sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas; l'articolo 1-ter dispone finanziamenti ed incentivi alle fonti rinnovabili di energia; l'articolo 1-quater reca l'interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW. Evidenzia che l'articolo 1-quinquies interviene in materia di denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili; l'articolo 1-sexies prevede garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'articolo 1-septies dispone il rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico. Fa notare che l'articolo 1-octies reca ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; l'articolo 1-novies interviene in materia di opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; l'articolo 1-decies regola la competenza in materia di attività sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di DIA. Riferisce che l'articolo 2 del provvedimento reca una proroga di termini a favore della società Invitalia per l'attuazione del piano di riordino e delle dismissioni e l'articolo 3 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 99 del 2009 in materia di incompatibilità del Presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Ravvisa l'opportunità di riproporre nel parere le osservazioni apposte al menzionato parere reso alla 10a Commissione del Senato il 20 luglio scorso, non recepite nel testo modificato nel corso dell'esame al Senato. In particolare, ritiene opportuno precisare che la nomina dei commissari straordinari possa avvenire in casi di urgenza e che sia prevista l'intesa con le regioni e le province autonome interessate in ordine alla realizzazione degli interventi richiamati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, nonché in relazione alle attività compiute dal commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Ravvisa altresì l'opportunità che sia prorogato al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e che siano escluse le regioni a statuto speciale dall'applicazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur ritenendo che nel corso dell'esame al Senato il provvedimento sia stato migliorato nei contenuti, esprime riserve in ordine al regime del commissariamento previsto all'articolo 1 ed alle previsioni di cui all'articolo 3 sulla disciplina della incompatibilità del Presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Preannuncia il proprio voto di astensione qualora il relatore accolga la sua richiesta di apporre al parere le seguenti condizioni: che sia precisato che la nomina dei commissari straordinari possa avvenire in casi di urgenza e che sia prevista l'intesa con le regioni in ordine alla realizzazione degli interventi richiamati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, nonché in relazione alle attività compiute dal commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, accede alla richiesta avanzata dal deputato Pizzetti e formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere così come riformulata.

La seduta termina alle 8.55.