CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 luglio 2010
361.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio 2010.

Remigio CERONI (PdL), relatore, rileva che la maggior parte delle problematiche sollevate in merito al provvedimento possono considerarsi superate, in considerazione della privatizzazione della compagnia di navigazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il contratto relativo alla cessione delle azioni della Tirrenia dovrebbe essere sottoscritto il 4 agosto prossimo.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come il provvedimento determini indubbiamente rilevanti effetti per la finanza pubblica, evidenziando che le disposizioni dell'articolo 1 in materia di esonero dalla responsabilità civile e amministrativa comportano con certezza oneri in relazione all'incremento dei rischi derivanti dalla prestazione di garanzie da parte di soggetti pubblici. In proposito, segnala che nelle

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notizie di stampa che annunciano la cessione delle società Tirrenia e Siremar si dà conto del mantenimento di sovvenzioni pubbliche per complessivi 1,3 miliardi di euro, confermando che il provvedimento ha effetti negativi per la finanza pubblica.

Giulio CALVISI (PD), richiamando l'intervento già svolto nella seduta di ieri, osserva che, se la vendita è avvenuta, il Governo dovrebbe ritirare il decreto-legge. Ribadisce in proposito che l'esclusione della responsabilità civile ed amministrativa per gli amministratori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge, oltre ad essere una norma ingiustificabile, è suscettibile di produrre anche danni erariali. Fa presente che, in venticinque anni, la Tirrenia ha sprecato l'equivalente di 5 miliardi di euro di denaro pubblico, a causa di una cattiva gestione, a fronte della quale lo Stato è intervenuto ogni anno per ripianare le perdite. Ricorda che l'Unione europea si è pronunciata sul punto considerando la condotta dello Stato italiano idonea a violare la disciplina degli aiuti di Stato, nonché i principi di concorrenza, godendo la Tirrenia di una posizione di monopolio. In proposito, osserva che la privatizzazione, seppure può superare la censura relativa al primo profilo, non supera quella relativa al secondo e ritiene che la Commissione europea dovrà intervenire nuovamente. Rileva inoltre che la privatizzazione si presenta come fittizia, passando le azioni da un proprietario pubblico statale ad una società il cui azionista principale è la regione Sicilia. Sottolinea come le società Tirrenia e Siremar hanno perso negli ultimi 8 anni insieme quasi un miliardo di euro di denaro pubblico e che ciò è costato a ciascun cittadino italiano circa 22 euro. Esprime la preoccupazione che, nei prossimi anni, anche dopo la privatizzazione, lo Stato perderà altro denaro pubblico a causa della Tirrenia, ritenendo che ciò dipenda, in sostanza, da un'idea sbagliata di continuità territoriale tra le regioni Sardegna, Sicilia e Campania. Osserva in proposito che, se si fosse percorsa una strada di effettiva liberalizzazione, ora vi sarebbero collegamenti più efficienti tra le richiamate regioni. Evidenzia che il costo del lavoro sostenuto dalla Tirrenia è superiore del 24 per cento rispetto ad altre imprese del settore e che la sua flotta si presenta come obsoleta. Ricorda che negli anni '90, la società ha acquisito tre navi, per una spesa pari a circa 150 milioni di euro in valori attuali, che ha poi dovuto rinunciare ad utilizzare perché non erano in grado di navigare in condizioni marittime avverse, rimpiazzate da altre tre, che, pur potendo affrontare tali condizioni, sono state comunque messe da parte per i consumi insostenibili. Rileva quindi che anche oggi rimangono i problemi strutturali della società e che, a seguito della procedura fittizia di privatizzazione, vi potrà essere un'ulteriore procedura di infrazione in sede europea.

Remigio CERONI (PdL), relatore, nel rilevare che nel corso del dibattito sono state espresse fondate preoccupazioni sul futuro delle società Tirrenia e Siremar, osserva tuttavia che il decreto-legge in esame si muove nella direzione di superare le criticità dell'attuale situazione finanziaria di tali società, favorendo la loro privatizzazione. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3646, di conversione del decreto-legge n. 103 del 2010, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo;
vista la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

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Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il convinto voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, segnalando che con il decreto-legge in esame lo Stato si appresta ad erogare rilevanti contributi per sostenere una operazione di privatizzazione che, comunque, non porrà fine al monopolio esistente e lascerà la maggioranza delle azioni delle società di trasporto marittimo ad un soggetto pubblico, senza superare i problemi evidenziatisi negli ultimi anni.

Amedeo CICCANTI (UdC) fa presente che l'Unione di Centro condivide la privatizzazione della Tirrenia, poiché essa pone fine ad una fase di cattiva gestione e di danni all'erario. Ribadisce tuttavia, dal punto di vista finanziario, le osservazioni già espresse nella seduta di ieri, sottolineando che manca ogni copertura alla garanzia prestata da parte dello Stato. In proposito, ritiene che il parere dovrebbe contenere almeno una condizione semplice in proposito.

Giulio CALVISI (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.
C. 3660 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, riferisce che il testo originario del decreto-legge, presentato al Senato, è corredato di relazione tecnica, la quale specifica che dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale relazione non risulta aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 , al momento della trasmissione alla Camera. Tuttavia, nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha presentato una documentazione ad integrazione della relazione tecnica originaria. Passa quindi all'illustrazione delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e di quelle che presentano profili di carattere finanziario. Relativamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, recante misure urgenti in materia di energia, rileva che, per effetto della nuova disciplina, volta a recepire una sentenza della Corte costituzionale, potrebbero risultare incrementate le esigenze finanziarie connesse all'intervento pubblico per la realizzazione delle opere in questione. Osserva infatti, che, a differenza delle norme che vengono modificate, il testo in esame, qualifica l'intervento finanziario dei soggetti privati come eventuale e lo subordina all'effettiva individuazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi. Sottolinea che andrebbe altresì chiarito se sussista la necessità di integrare gli apporti a carico della finanza pubblica anche in relazione a interventi già deliberati o avviati. Quanto alle disposizioni relative ai commissari straordinari, ricorda che - in base al testo in esame - gli oneri derivanti dalle attività svolte da detti commissari sono imputati alle risorse stanziate per il funzionamento degli interventi, come previsto dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 3 del 2010. Osserva che tale utilizzo incide quindi sulla disponibilità delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi. Con riferimento alla dotazione di personale, pur rilevando che non si darà luogo a nuove assunzioni - come affermato dal Governo durante l'esame al Senato - evidenzia che andrebbe valutata la sostenibilità, per le amministrazioni di provenienza, dell'assegnazione di personale, mediante ordini di servizio, comandi e distacchi, finalizzata a supportare l'attività commissariale. Riguardo al comma 3 dell'articolo 1, recante la riclassificazione di tipologie di rifiuti, fa

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presente di non avere nulla da osservare, nel presupposto che la norma non determini problemi di compatibilità rispetto all'ordinamento comunitario. Relativamente all'articolo 1-bis, concernente il Sistema informatico integrato presso l'Acquirente unico S.p.A., non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma da parte del Governo, che i costi per la realizzazione del sistema informatico integrato siano esaustivamente coperti a valere sulle tariffe applicate agli operatori, come esplicitamente disposto dal comma 4. Relativamente all' articolo 1-ter, in materia di finanziamenti ed incentivi alla promozione di fonti rinnovabili di energia, osserva che, come evidenziato anche in relazione all'analogo emendamento presentato alla Camera con riferimento al decreto-legge n. 72 del 2010, la norma pare suscettibile di ampliare l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1117, della legge n. 296 del 2006, con conseguente possibilità che si determinino effetti finanziari, rispetto ai quali è necessario acquisire elementi di valutazione al fine di accertare i relativi riflessi per la finanza pubblica. Sottolinea come non sia inoltre chiaro se alla disposizione debba essere attribuito effetto retroattivo. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione in merito all'impatto finanziario delle disposizioni e che andrebbe altresì valutata la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, al fine di escludere il rischio di eventuali procedure di infrazione. Riguardo all'articolo 1-quater, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, osserva che, pur rilevando, in via generale, che gli oneri relativi al sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili sono finanziati a valere sul gettito dei componenti delle tariffe elettriche, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a definire le conseguenze finanziarie della norma, che esplica effetti retroattivi. Con riferimento all'articolo 1-septies, concernente il rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico, ritiene necessario acquisire elementi da parte del Governo volti ad accertare che le modalità di erogazione della remunerazione prevista siano compatibili con l'invarianza degli effetti per la finanza pubblica. Relativamente all'articolo 1-octies, recante la modifica di termini per l'accesso alle tariffe incentivanti per l'energia fotovoltaica, rileva che appare opportuno che sia chiarito se i maggiori oneri a carico del gestore, derivanti dall'ampliamento, disposto dalla norma, della platea dei beneficiari delle tariffe maggiormente agevolate previste per il 2010, trovino copertura nell'ambito dell'apposita componente tariffaria della bolletta elettrica relativa alla compensazione degli oneri per incentivi alle fonti energetiche rinnovabili. Riguardo all'articolo 2, recante proroga del termine di riassetto delle partecipazioni proprietarie dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, ritiene opportuno acquisire chiarimenti, da parte del Governo, circa l'effettiva sussistenza delle risorse necessarie a far fronte alla proroga dell'attività dell'Agenzia.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che il provvedimento, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, presenta taluni profili problematici, riferiti, in particolare, alle disposizioni degli articoli 1-ter, 1-quater, 1-septies e 1-octies.
In particolare, osserva che l'articolo 1-ter prevede che gli impianti alimentati da fonti energetiche assimilate, che possono beneficiare dei regimi incentivanti di cui al provvedimento CIP 6 sono quelli entrati in esercizio entro il 1o gennaio 2008, ampliando sostanzialmente la platea dei beneficiari dei finanziamenti ed incentivi previsti dal comma 1117 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008. In proposito, nel richiamare la giurisprudenza amministrativa in materia, sottolinea come il riconoscimento dei ricordati incentivi determinerebbe oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, peraltro con riferimento a fonti non rinnovabili, sottratte

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ad incentivazione ai sensi della normativa comunitaria. Osserva, infine, che la soppressione del richiamo delle disposizioni del comma 1118 dell'articolo 1 sottrae le misure incentivanti alla ridefinizione dell'entità e della durata degli incentivi, da effettuarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Esprime, poi, una valutazione contraria sugli articoli 1-quater, 1-septies e 1-octies del decreto-legge, che sono suscettibili di determinare un aggravio delle tariffe applicate ai consumatori, che potrebbe comportare l'emergere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di copertura finanziaria, dal momento che anche le pubbliche amministrazioni, in qualità di clienti finali, sarebbero tenute a sopportare i previsti aumenti tariffari.

Massimo POLLEDRI (LNP), dichiarando di condividere molte delle considerazioni del rappresentante del Governo in ordine agli effetti del provvedimento, sottolinea come l'articolo 1-ter riapra sostanzialmente una discussione avviata in ambito parlamentare a partire dal 2007 sul tema delle fonti assimilate alle fonti rinnovabili. Nel ricordare come in tale categoria rientri, in particolare, la termovalorizzazione dei rifiuti, osserva che con la disposizione in esame si determina in sostanza una riapertura dei termini per l'incentivazione dell'energia prodotta da specifici termovalorizzatori, in controtendenza con gli orientamenti emersi in sede di esame della manovra finanziaria, che prevede interventi in materia di certificati verdi volti a contenere le spese derivanti dall'applicazione delle incentivazioni in materia energetica. Per quanto attiene, poi, all'articolo 1-septies, rileva che la disposizione prevede interventi volti a consentire un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico, al fine di fronteggiare le criticità derivanti dall'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili non programmabili, evidenziando che, al fine di valutarne gli effetti delle innovazioni proposte , si rende necessario acquisire chiarimenti in ordine alle modalità applicative della disposizione. Ritiene, invece, che l'articolo 1-octies potrebbe non determinare rilevanti effetti sul sistema tariffario, anche in considerazione della circostanza che l'installazione degli impianti fotovoltaici dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2010.

Maino MARCHI (PD) rileva che il Governo non abbia fornito esaustive risposte rispetto a talune criticità contenute già nel testo originario del provvedimento. Con riferimento al differimento di sei mesi del termine per l'esercizio della delega in materia di riordino del sistema degli incentivi, rileva come sia quantomeno singolare che la relazione tecnica nulla dica in proposito, sottolineando come, al contrario, dovrebbe esservi un cambiamento nel modo di predisporre le relazioni tecniche, anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, recanti disposizioni urgenti in materia di energia, rileva che non vengono individuate le necessarie risorse e che, ancora dopo un anno, essendo il provvedimento legato ad un altro già adottato, non si chiarisce la portata di tali interventi, chiedendosi, di fatto, una delega in bianco, poiché manca la presentazione di un piano. Evidenzia come si stabilisca peraltro che il Governo possa procedere all'individuazione degli interventi anche in caso di mancata intesa con la le regioni e le province autonome, paragonando ciò a quei partiti in cui si chiedeva un voto palese su liste segrete. Osserva quindi che il rappresentante del Governo ha, di fatto, demolito il lavoro svolto al Senato. Con riferimento all'articolo 2, recante la proroga del termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, rileva che, già nella scorsa legislatura, il Governo allora in carica aveva fatto presente come la rete dell'Agenzia fosse caratterizzata da fenomeni di inefficienza e rispondesse più alla necessità di dare lavoro che non ad esigenze effettive di organico. Chiede pertanto se, al di là della proroga, il Governo condivida

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ancora la necessità di procedere al riassetto di tale Agenzia.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, richiamando il costante orientamento della Commissione in materia di tariffe energetiche, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3660, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2010, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
l'articolo 1-ter amplia il numero degli impianti alimentati da fonti energetiche assimilate, e quindi da fonti non rinnovabili non incentivabili ai sensi della normativa comunitaria, che possono beneficiare dei regimi incentivanti ex provvedimento «CIP 6», determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
l'articolo 1-quater, nel prevedere che la tariffa concernente biogas e biomasse si applichi retroattivamente ad impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, potrebbe determinare un aggravio delle tariffe a carico dei consumatori, con conseguenti aumenti delle bollette anche nei confronti della pubblica amministrazione;
l'articolo 1-septies, prevedendo un rafforzamento in termini di potenza degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema di elettrico, potrebbe determinare un aggravio delle tariffe a carico dei consumatori, con conseguenti aumenti delle bollette anche nei confronti della pubblica amministrazione;
l'articolo 1-octies, che reca un diverso regime per l'accesso alle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica, ampliando la platea dei soggetti beneficiari, potrebbe determinare un aggravio delle tariffe a carico dei consumatori, con conseguenti aumenti delle bollette anche nei confronti della pubblica amministrazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Sopprimere l'articolo 1-ter;

e con le seguenti condizioni:
sopprimere l'articolo 1-quater;
sopprimere l'articolo 1-septies;
sopprimere l'articolo 1-octies.

e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 1-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività ivi richiamati anche qualora la mancata entrata in esercizio degli impianti entro il termine indicato da tale disposizione sia dovuta esclusivamente a responsabilità degli enti gestori della rete elettrica.»

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Maino MARCHI (PD) ritiene scorretto che la Commissione esprima un parere sul provvedimento senza avere precedentemente acquisito dal Governo i chiarimenti richiesti dal relatore, con particolare riferimento agli effetti delle disposizioni dell'articolo 1.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non hanno modificato la sostanza delle disposizioni dell'articolo 1 e pertanto richiama il contenuto della relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione.

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Maino MARCHI (PD) sottolinea come i chiarimenti richiesti dal relatore ponessero ulteriori questioni relative, in particolare, al minor intervento finanziario dei soggetti privati, ai quali il rappresentante del Governo non ha fornito alcuna risposta.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel condividere le osservazioni già svolte dall'onorevole Marchi, rileva che si realizza il paradosso per il quale, votando contro la proposta di parere formulata dal relatore, di fatto il suo gruppo si troverà a votare a sostegno della posizione espressa dal rappresentante del Governo che ha espresso un parere contrario, di fatto, su quasi tutti gli articoli introdotti dal Senato e non solo sull'1-ter.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, osserva come tale proposta esprima una valutazione contraria su numerose disposizioni del decreto-legge. In proposito, ritiene che ci si dovrebbe interrogare sui motivi che hanno spinto il Governo ad esprimere un parere favorevole su tali disposizioni nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, salvo poi mutare il proprio orientamento al momento dell'esame presso la Camera dei deputati.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20 e dalle 19.10 alle 19.15

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza di un rappresentante del Governo, rinvia le sedute della Commissione convocate a partire dalle 14 di oggi, avvertendo che esse avranno luogo dopo il termine della seconda chiama dei deputati per l'elezione di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94, del 26 novembre 2004.
Nuovo testo C. 3286.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
Atto n. 232.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.
Atto n. 230.