CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2010
360.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 luglio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 18.40.

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.
C. 3472 Paolo Russo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che il 14 luglio scorso è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati e che quindi la Commissione può ora procedere al relativo esame.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che non si proceda nell'esame della proposta di legge e dei relativi emendamenti e che si passi invece all'esame del disegno

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di legge C. 3660, di conversione del decreto-legge n. 105, in materia di energia. Sottolineando che la maggioranza, in materia di programmi di sviluppo rurale, sembra perseguire una posizione ideologica piuttosto che ricercare una soluzione dei problemi, ritiene infatti che si debbano affrontare prioritariamente i provvedimenti che saranno esaminati dall'Assemblea nei prossimi giorni.

Viviana BECCALOSSI (PdL) ritiene che la Commissione debba procedere nell'esame della proposta di legge all'ordine del giorno, più volte rinviato, e definire finalmente un testo da inviare alle altre Commissioni per acquisirne il parere. Ricorda poi che la proposta di legge è stata sottoscritta da tutti i gruppi.

Giuseppina SERVODIO (PD) fa presente, sul piano procedurale, che il suo gruppo ha consentito a che le Commissioni fossero autorizzate a riunirsi oggi pomeriggio, in concomitanza con la seduta dell'Assemblea dedicata all'esame degli ordini del giorno relativi al decreto-legge sulla manovra economica, al solo fine di consentire l'esame da parte delle Commissioni stesse dei provvedimenti iscritti nel calendario dell'Aula per i prossimi giorni. Sottolinea al riguardo che la trattazione degli ordini del giorno costituisce una fase importante della discussione.

Paolo RUSSO, presidente, nel ricordare che il gruppo del PD ha chiesto più volte, per ragioni diverse, il rinvio dell'esame del provvedimento in materia di sviluppo rurale, invita il medesimo gruppo a chiarire la propria posizione. In particolare, invita a precisare se si chiede un rinvio a domani per la questione procedurale prospettata oppure se non si intende trattare affatto il provvedimento neanche nei prossimi giorni e rinviarlo magari all'autunno. È evidente infatti che le due ipotesi inducono a valutazioni differenziate.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rileva che il suo gruppo ritiene necessario comprendere se la proposta in esame per la maggioranza costituisca uno strumento di propaganda politica o uno strumento per risolvere i problemi. Per quanto riguarda la seduta di oggi, in ogni caso, vi è l'impedimento formale prima richiamato.

Paolo RUSSO, presidente, prendendo atto dei rilievi procedurali formulati in ordine allo svolgimento della seduta odierna, avverte che il seguito dell'esame è rinviato a domani, seduta nella quale risulteranno chiare le posizioni politiche dei gruppi.

La seduta termina alle 18.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 18.50.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Parere alla V Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

Paolo RUSSO, presidente, fa presente che il provvedimento in titolo non è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea e che quindi la Commissione, salvo diverso accordo tra i gruppi, non è autorizzata a procedere al relativo esame in concomitanza con l'esame in Assemblea degli ordini del giorno sul disegno di legge C. 3638.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede di conoscere l'orientamento della maggioranza sul testo all'ordine del giorno.

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Paolo RUSSO, presidente, osserva che, indipendentemente dal merito del provvedimento, si pone, quanto alla possibilità di esaminarlo oggi, la medesima questione procedurale già posta in relazione all'esame in sede referente della proposta di legge C. 3472.

Viviana BECCALOSSI (PdL) chiede che l'esame del provvedimento sia in ogni caso rinviato, trattandosi di un testo rilevante, che pertanto richiede adeguati approfondimenti.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 18.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 18.55.

Proposta di nomina del signor Massimo Camandona a Presidente dell'Ente nazionale risi.
Nomina n. 68.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Paolo RUSSO, presidente, segnalando che anche per l'argomento in titolo si pone la medesima questione posta per gli altri punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 18.57.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 luglio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 18.57.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.
Atto n. 229.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento).

Paolo RUSSO, presidente, premesso che anche per l'argomento in titolo si pone la medesima questione posta per gli altri punti all'ordine del giorno, fa altresì presente che la Commissione Affari sociali ha rinviato l'esame del provvedimento alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, in attesa di acquisire il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.
Rinvia pertanto l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 19.

DL 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.
C. 3660, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, fa presente che nel decreto-legge in titolo sono state introdotte, nel corso dell'esame presso il Senato, numerose disposizioni che modificano il testo originario.
L'articolo 1, modificato dal Senato, intende dare esecuzione alla sentenza della

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Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari. Rispetto alla disciplina preesistente, le nuove disposizioni conferiscono alle intese con le regioni e le province autonome interessate l'individuazione di tutti gli interventi connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Sempre rispetto alla disciplina preesistente, le nuove disposizioni estendono altresì a tutti i suddetti interventi (e non più solo a quelli di produzione di energia) il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purché: ne siano assicurate l'effettività e l'entità; come possibilità e non più come requisito; e, infine, senza più specificare che gli interventi in questione richiedono «capitale prevalentemente o interamente privato». Con un emendamento introdotto al Senato, viene anzi chiarito che in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.
Per quanto attiene specificamente alla competenza della Commissione Agricoltura, va segnalato che il Senato ha aggiunto il comma 3, che novella l'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale). In particolare, la disposizione consente che siano considerati sottoprodotti anche gli sfalci e le potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione. Tale intervento consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della «prassi» e con le richieste delle regioni.
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, istituisce presso l'Acquirente unico Spa un sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione dei criteri generali per il funzionamento del sistema e delle modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il sistema. Tali flussi informativi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti.
L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, interviene sulla controversa questione dell'incentivazione agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, e in particolare sulla previsione recata dall'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge finanziaria 2007, che - come modificata dall'articolo 2, comma 136, della legge finanziaria 2008 - ha fatto salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già realizzati ed operativi, ivi comprese le convenzioni CIP6 destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate. La norma in esame precisa che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 della legge finanziaria 2007 sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi al 1o gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008), ed inoltre sopprime, al secondo periodo del comma 1117, le parole «per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118».
L'articolo 1-quater, introdotto dal Senato, fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 6, della legge n. 99 del 2009, precisando a quali impianti spetta la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali,

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possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. Il citato comma 6 dell'articolo 42 della legge n. 99 del 2009 aveva apportato alcune modificazioni alla tabella 3 allegata alla legge finanziaria per il 2008, fra cui le sostituzioni del numero 6 (operato con la lettera a) del comma 6) e del numero 8 (operata con la lettera c) del medesimo comma). In particolare, con la lettera a), la tariffa incentivante precedentemente vigente (di 0,22 euro/kwh per gli impianti alimentati da rifiuti biodegradabili e biomasse non ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte) è stata aumentata a 0,28 euro/kwh ed applicata agli impianti alimentati da «biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009». Con la lettera c) si è lasciata invariata la tariffa di 0,18 euro/kwh del punto 8 della tabella, ma si è cambiato il riferimento relativo ai beneficiari.
La norma in esame dispone che la nuova tariffa maggiorata introdotta dalla legge n. 99 del 2009, articolo 42, comma 6, lettera a), si applichi agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, ferma restando la cumulabilità con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo totale dell'investimento, per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al citato numero 6 della tabella 3, entrati in esercizio commerciale dopo la medesima data. La norma dispone inoltre che la tariffa introdotta dalla legge n. 99 del 2009, articolo 42, comma 6, lettera c), si applichi agli impianti entrati in esercizio dopo il 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009.
L'articolo 1-quinquies, introdotto dal Senato, fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate conformemente alle disposizioni regionali che prevedono soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003. Condizione indispensabile è l'entrata in esercizio degli impianti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La procedura di denuncia di inizio attività cui si riferisce la norma è quella disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
L'articolo 1-sexies, introdotto dal Senato, demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione di misure opportune affinché l'istanza per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 (relativa alle opere per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) venga accompagnata da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente l'autorizzazione e degli eventuali subentranti.
L'articolo 1-septies, introdotto dal Senato, riconosce al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di disporre un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico fino ad una potenza di 1000 MW, la cui remunerazione non superi quella di equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi a minor impatto ambientale. L'eventuale rafforzamento è finalizzato a fronteggiare le criticità di sicurezza del sistema elettrico che derivano dall'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili.
L'articolo 1-octies, introdotto dal Senato, al comma 1 novella l'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 3 del 2010, relativo al riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della

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fonte solare. La novella prevede che le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, così come determinate dall'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, siano riconosciute ai soggetti che nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010, abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro la suddetta data, la fine dei lavori, purché l'impianto medesimo entri in esercizio entro il 30 giugno 2011. La comunicazione di fine lavori è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative.
L'articolo 1-nonies, introdotto dal Senato, ricomprende, tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconosciute di pubblica utilità, indifferibile e urgenti, anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione.
L'articolo 1-decies, introdotto dal Senato, attraverso una modifica al comma 4-undecies dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, incide sulle competenze in ordine agli interventi sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di denuncia di inizio attività (DIA). A seguito della modifica in esame, viene attribuita al Ministero dello sviluppo economico - ricevuta dal comune l'informazione sull'assenza di una o più delle condizioni stabilite - la facoltà di notificare all'interessato l'ordine di non effettuare gli interventi previsti.
L'articolo 2 proroga dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l'attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali possedute dalla suddetta Agenzia.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina relativa alle incompatibilità del presidente e dei componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare istituita dell'articolo 29 della legge n. 99 del 2009.
Il Senato ha aggiunto infine il nuovo comma 2 all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al fine di prorogare il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 99 del 2009, per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare il termine per l'esercizio delle delega viene esteso a diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge n. 99 del 2009 (cioè al 15 febbraio 2011).
In conclusione, richiama la necessità di uno sforzo di semplificazione delle procedure amministrative, in particolare per il mondo agricolo, per la produzione di energia da biogas e per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Con riferimento agli impianti fotovoltaici, sottolinea altresì il verificarsi di fenomeni di speculazione, forse di cartello, che causano un aumento dei costi per gli investimenti in impianti fotovoltaici non sostenibili dal mondo agricolo; tali fenomeni sono favoriti dall'approssimarsi dei termini per beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste. Su tali fenomeni, la Commissione potrebbe ascoltare utilmente il Gestore dei servizi elettrici (GSE).

Giuseppina SERVODIO (PD) nel condividere pienamente le osservazioni finali del relatore, deve però esprimere delusione per il fatto che il provvedimento si denoti come l'ennesima occasione perduta per il Paese di dotarsi di una seria politica energetica, di una strategia per le energie rinnovabili e, in particolare, di una politica agroenergetica. Osserva infatti che, in ossequio alle normative comunitarie, l'Italia avrebbe dovuto impegnarsi a individuare fabbisogni, modalità e strumenti per un piano energetico funzionale alle esigenze dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'industria, anche con riferimento al codice ambientale, mentre invece non si sono

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ancora individuati, ad esempio, i sottoprodotti qualificabili come biomasse. Seppure il provvedimento segni un passo in avanti rispetto a questo tema, osserva che rimangono ancora da risolvere i problemi legati alla tracciabilità dei sottoprodotti, alla filiera corta, ed altri. Osserva inoltre che il provvedimento potrebbe risolversi non a vantaggio del mondo dell'agricoltura, ma di altri settori, fallendo l'obiettivo di sostenere il reddito agricolo. A testimonianza di ciò, rileva la perdurante mancanza di un piano agroenergetico e la completa assenza di un ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutto vantaggio di quello dello sviluppo economico. Altri aspetti che dovrebbero essere affrontati sono quelli relativi alla produzione di energia termica, alla estensione della definizione delle cosiddette attività connesse all'attività agricola, al biometano e alla previsione di un credito d'imposta per gli investimenti agroenergetici. Invita infine la Commissione a svolgere un ruolo propositivo per l'attivazione di una seria politica agroenergetica, per il progresso del mondo agricolo.
Per quanto detto, preannuncia che il suo gruppo voterà in senso contrario sul provvedimento, che giudica negativamente anche per altri aspetti che non riguardano la competenza della Commissione Agricoltura.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, rileva che molte delle considerazioni del deputato Servodio sono condivisibili, con particolare riferimento alla necessità di un quadro di riferimento certo per gli operatori, dal punto di vista normativo ed economico. Invita tuttavia a considerare gli apprezzabili sforzi fatti dal Governo, e in particolare dal Sottosegretario Saglia, per quanto riguarda soprattutto gli impianti inferiori a 1 megawatt, che sono di particolare interesse per il mondo agricolo. Infatti, aumentare le certezze sulle incentivazioni disponibili per la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce rispetto al passato un passo nella giusta direzione.
Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole con le osservazioni in precedenza formulate, domandandosi se vi sarà la possibilità di modificare il provvedimento in esame.

Paolo RUSSO, presidente, fa presente che, indipendentemente dalle valutazioni complessive in ordine all'eventuale modifica del testo approvato dal Senato, la Commissione deve svolgere il suo ruolo, anche dal punto di vista tecnico.
Sospende quindi brevemente la seduta per consentire al relatore di formalizzare la sua proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 19.35.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra (vedi allegato).

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 19.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di agroenergie.
C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio, C. 1696 Sardelli e C. 2493 Jannone.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI