CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2010
360.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 18.50.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Atto n. 228.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19, comma 15, della legge n. 99 del 2009, il quale reca modifiche al Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005. Nel segnalare che lo schema, composto da 131 articoli, non è corredato da una relazione tecnica, osserva che la relazione illustrativa fa presente che essa non è stata predisposta, in quanto il provvedimento non comporta nuovi oneri o necessità di copertura di spesa.
Al riguardo, ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli schemi di decreto legislativo che contengono una clausola di neutralità finanziaria devono essere corredati da una relazione tecnica volta a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanza pubblica anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.
Per quanto attiene alle singole disposizioni del provvedimento che presentano profili di carattere finanziario, non rileva aspetti problematici nell'articolo 11 dello schema, che prevede la sostituzione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005, in materia di registrazione del marchio da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, osservando che le modifiche introdotte, oltre a meglio precisare l'ambito di applicazione della norma, dispongono che l'ente interessato vincoli le eventuali maggiori entrate al miglioramento dei saldi di bilancio. Con riferimento, invece, alle disposizioni in materia di invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca contenute nell'articolo 36, rileva che la mancanza di una relazione tecnica non consente di suffragare l'ipotesi, assunta dalla norma, che le Università e le amministrazioni interessate possano garantire la valorizzazione delle invenzioni con le risorse di cui attualmente dispongono, adottando le modalità organizzative indicate dalla norma stessa, che prevede la creazione di apposite strutture, anche consortili. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire elementi informativi da parte del Governo circa le predette modalità di organizzazione, al fine di confermare la possibilità di realizzare le attività di valorizzazione in questione, escludendo comunque che dalle stesse derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, dell'articolo 77, dell'articolo 82, comma 2, e dell'articolo 121, in materia di pagamento di tasse e diritti, ritiene che il Governo dovrebbe confermare che esse, anche in relazione ai tempi di pagamento previsti, non siano suscettibili di incidere sul gettito derivante dal pagamento delle tasse e dei diritti in esame. In relazione agli articoli 54 e 58, che sostituiscono integralmente gli articoli 128 e 132 del Codice della proprietà industriale, disponendo nel quadro della tutela giurisdizionale dei diritti, rispettivamente, la consulenza tecnica preventiva, consentendo altresì al giudice di disporre una consulenza tecnica in tutti i procedimenti cautelari, ritiene che al fine di verificare i profili finanziari della norma, sia opportuno acquisire chiarimenti circa le modalità di imputazione e di eventuale ripartizione delle spese in questione, connesse a consulenze tecniche. Per quanto riguarda, poi, l'articolo 85, che innova la disciplina della Commissione consultiva per le nuove varietà vegetali, osserva preliminarmente che - come riportato nella relazione illustrativa - le disposizioni in esame riducono la composizione della commissione consultiva, introducendo tuttavia la possibilità che partecipino alla commissione stessa esperti qualificati in specifiche materie. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo chiarisca le caratteristiche di tale partecipazione, precisando se essa avvenga o meno a titolo gratuito e senza corresponsione di rimborsi o di altri emolumenti. In proposito, ricorda che l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che la partecipazione agli organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione

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sia onorifica e che possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 36, in materia di invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca, relativamente alla mancata possibilità, in assenza di relazione tecnica, di garantire da parte delle università e delle amministrazioni interessate, la valorizzazione delle invenzioni con le risorse di cui attualmente dispongono, adottando le modalità organizzative indicate dalla norma stessa, rinvia alle valutazioni dell'Amministrazione vigilante. Con riferimento agli articoli 39, comma 1, 77, 82, comma 2 e 121, in materia di pagamento di tasse e diritti, conferma che le medesime non sono suscettibili di incidere sul gettito derivante dal pagamento delle tasse e dei diritti in esame. Riguardo all'articolo 85, recante disposizioni relative alla Commissione consultiva per le nuove varietà vegetali, nel presupposto che in sede di attuazione dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, venga riconosciuta l'utilità della Commissione di cui al comma 5 del medesimo articolo, rappresenta che tale organismo è soggetto alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 78 del 2010.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo non esauriscano le questioni poste dal presidente, sottolineando, in particolare, come non appaiano soddisfacenti le assicurazioni fornite con riferimento agli effetti finanziari dell'articolo 36 dello schema di decreto legislativo in esame. In ogni caso, rileva come, al di là dei chiarimenti fortini dal sottosegretario Giorgetti, il Governo non abbia fornito una relazione tecnica sul provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, l'ipotesi di invarianza dovrebbe essere suffragata da apposita relazione tecnica, ma, in considerazione della limitatezza degli effetti finanziari, nonché dell'esigenza di esprimere il parere entro la scadenza fissata per l'esercizio della delega, ritiene sia preferibile addivenire all'espressione del medesimo da parte della Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che, anche nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, si sottolinea la necessità, ai sensi della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, della relazione tecnica al fine di suffragare le ipotesi di invarianza. Chiede inoltre perché si sia sottoposto il provvedimento all'attenzione della Commissione solo nella seduta odierna.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che non si è potuto iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno in data antecedente perché mancava il prescritto parere della Conferenza unificata. Sottolinea comunque come, pur comprendendo i rilievi avanzati dai colleghi dell'opposizione sulla mancanza della prescritta relazione tecnica, si potrebbe deliberare ugualmente, in via eccezionale e senza che ciò costituisca precedente, un parere, anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur rilevando come il provvedimento non presenti significativi effetti finanziari, come testimoniato dalla presenza di una clausola di invarianza, ritiene tuttavia doveroso che il Governo, in ottemperanza alle previsioni della legge di contabilità e finanza pubblica, provveda in ogni caso a corredare di una relazione tecnica i provvedimenti che contengono clausole di neutralità finanziaria. Segnala, altresì, che il provvedimento in esame, pur avendo carattere prevalentemente ordinamentale, appare tuttavia assai rilevante e giudica, pertanto, assai inopportuno che la Commissione bilancio sia chiamata ad esprimere le proprie valutazioni in un lasso di tempo che non

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consente un serio esame delle sue implicazioni di carattere finanziario. Prende tuttavia atto dell'imminente scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 19, comma 15 della legge n. 99 del 2009, sottolineando comunque come l'espressione di un parere in assenza della prescritta relazione tecnica non debba costituire un precedente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (atto n. 228),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
le disposizioni contenute nell'articolo 36 dello schema non determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto esse, avendo natura essenzialmente programmatica, affidano alle università e alle amministrazioni aventi fini di ricerca il compito di individuare le conseguenti iniziative nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro i limiti delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie;
non si prevedono modifiche all'entità dei diritti e delle tasse vigenti per le domande di brevettazione o di registrazione, né una loro soppressione;
per l'imputazione e la ripartizione delle spese derivanti dalle consulenze di cui agli articoli 54 e 58 si applica la disciplina vigente per i processi civili;
l'eventuale partecipazione di esperti alla Commissione consultiva di cui all'articolo 85 avviene a titolo gratuito;
rilevato che lo schema di decreto legislativo non è corredato di una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanza pubblica;
considerato, tuttavia, che, in ragione dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega e del carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni contenute nello schema in esame e alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, può nella fattispecie in via eccezionale prescindersi dall'acquisizione di una relazione tecnica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 19.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 19.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame nuovo testo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge che reca norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, ricordando che esso è già stato approvato dalla Camera e successivamente è stato modificato dal

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Senato. In proposito, fa presente che il testo originario era corredato di una relazione tecnica, che il Governo ha provveduto ad aggiornare, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'esame svolto al Senato.
Segnala, inoltre, che la Commissione giustizia della Camera, nel corso dell'esame in sede referente, ha apportato ulteriori modifiche al testo, che è composto di un unico articolo, suddiviso in 42 commi, osservando che le modifiche apportate dalla Commissione riguardano per lo più norme del codice di procedura penale e del codice penale.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, richiama in primo luogo le modifiche alla disciplina del limiti di ammissibilità delle intercettazioni previsti dai commi 10, 11 e 19. In proposito, osserva che i risparmi indicati dalla relazione tecnica allegata al testo originario - non scontati ai fini dei saldi - venivano invece imputati, in misura prevalente, alle disposizioni di riorganizzazione delle strutture di registrazione e di ascolto, e rileva come la relazione tecnica aggiornata confermi che le nuove disposizioni in materia di autorizzazione delle intercettazioni non pregiudicano la realizzazione di effetti complessivi di contenimento della spesa già previsti con riferimento al testo originario.
Segnala in proposito che i commi 33 e 35 - non modificati dal Senato - prevedono una clausola di invarianza finanziaria e stabiliscono la determinazione di un limite massimo annuo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione. Segnala, inoltre, che sulla spesa relativa alle operazioni in questione incidono anche le disposizioni del comma 34, introdotto dal Senato, la quale prevede che siano stabilite - con apposito decreto ministeriale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge - le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di servizi pubblici di telefonia. Nel rilevare che la previsione è espressamente finalizzata al contenimento della spesa pubblica per le operazioni di intercettazione, ritiene che sarebbe utile acquisire una stima dei risparmi attesi, nonché gli elementi posti alla base della relativa quantificazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI illustra la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), evidenziando che le modifiche da ultimo apportate al testo, per lo più riferite a norme del codice di procedura penale e del codice penale, non sembrano suscettibili di determinare scostamenti nei risparmi di spesa ipotizzati nella relazione tecnica originaria. Conferma pertanto che tali disposizioni non pregiudicano la realizzazione di effetti complessivi di contenimento della spesa già previsti nel testo originario. Evidenzia infine che la norma di cui all'articolo 1, comma 34, introdotta dal Senato e finalizzata al contenimento della spesa per le operazioni di intercettazione compiute dalle società concessionarie di servizi pubblici di telefonia, comporterà un ulteriore risparmio di spesa derivante dalla fissazione di tariffe uniche cui dovranno far riferimento gli operatori telefonici, stabilite con apposito decreto ministeriale. Fa presente che tale risparmio di spesa, allo stato non esattamente quantificabile, potrebbe essere prudenzialmente stimato nella misura del 10 per cento rispetto ai costi medi sostenuti negli ultimi anni e ammontati a complessivi 35 milioni di euro all'anno.

Pier Paolo BARETTA (PD), alla luce delle considerazioni del rappresentante del Governo, osserva come il provvedimento in esame rappresenti una di quelle fattispecie nelle quali non esiste una coincidenza tra la virtuosità sotto il profilo finanziario e la bontà politica dell'iniziativa legislativa. In ogni caso, ritiene necessario un rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge al fine di poter valutare la relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1415-B, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali;
vista la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che ha, tra l'altro, confermato i risparmi già quantificati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge C. 1415,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale di cui al comma 34 dell'articolo 1 sia adottato di concerto anche con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede di rinviare l'espressione del parere al fine di consentire una valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento alla luce della relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto della richiesta del collega Baretta, sospende l'esame del disegno di legge, che riprenderà al termine dell'esame del decreto-legge n. 103 del 2010.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge reca la conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 - modificato dal Senato - che contiene disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti Segnala che il testo originario era corredato di una relazione tecnica che, tuttavia non risulta aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al momento della trasmissione alla Camera. Il Governo ha tuttavia successivamente provveduto a tale adempimento.
Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, ritiene, in primo luogo, opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari indiretti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che, escludendo dalla responsabilità civile, amministrativa e contabile i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Tirrenia di Navigazione spa e Siremar spa e, limitatamente a quella contabile, i dipendenti pubblici ed i soggetti comunque titolari di incarichi pubblici delle medesime società, appare suscettibile di limitare la facoltà di esercizio di azioni risarcitorie correlate ad azioni di responsabilità amministrativa per atti illegittimi da cui potrebbe derivare, sia pur indirettamente, un danno erariale. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito all'effettiva possibilità di qualificare la garanzia di Fintecna spa relativa alle nuove linee di credito attivabili da Tirrenia di Navigazione s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), quale aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, secondo di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01, richiamata dalla norma in esame. Osserva come tale chiarimento si renda necessario al fine di escludere l'attivazione in sede europea di eventuali procedimenti di infrazione nei confronti dell'Italia e conseguenti ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, sottolineando come tale valutazione si renda

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opportuna considerato anche che il ricorso ai nuovi finanziamenti, come affermato nella relazione tecnica, è destinato esclusivamente a soddisfare esigenze di liquidità derivanti dalla gestione corrente. In proposito, rileva che Fintecna spa. è un soggetto «market» non rientrante nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ma il capitale sociale dello stesso soggetto è interamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti al Senato circa l'irrilevanza di rischi concreti di escussione, tenuto conto della particolare esposizione debitoria di Tirrenia di Navigazione spa - che come evidenziato nella relazione illustrativa potrebbe condizionare il buon esito della sua privatizzazione -, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alle possibili conseguenze di un'eventuale escussione, sia sotto il profilo della sostenibilità finanziaria per i soggetti chiamati a rispondere, sia con riguardo ad eventuali ripercussioni degli esiti dell'operazione sui conti pubblici. Analoghe valutazioni andrebbero, a suo avviso, acquisite in merito alla norma introdotta al Senato che prevede la possibilità di istituire un fondo di garanzia - da affidare alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - per la realizzazione degli interventi ad alta tecnologia nell'industria aeronautica, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 40 del 2010. Ritiene, infine, opportuna una precisazione circa la collocazione dei crediti dello Stato e di enti pubblici rispetto ai criteri di prededucibilità richiamati in relazione alle linee di finanziamento attivabili a favore di Tirrenia di Navigazione spa, in virtù dell'articolo 1, comma 1, lettera c).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel ricordare come sia stata trasmessa alla Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, (vedi allegato 2) con riguardo al testo del provvedimento, rappresenta che non vi sono osservazioni da formulare. Relativamente, invece, alla richiesta concernente le conseguenze dell'esclusione della responsabilità per gli amministratori unici nominati ai sensi dell'articolo 1, lettera b), e degli altri soggetti citati dalla medesima norma, fa presente comunque che tale esenzione è limitata al periodo di durata dei predetti amministratori unici e non si estende, in termini temporali, ai periodi precedenti. Peraltro, in termini soggettivi, la detta esclusione non risulta comunque applicabile a coloro che avessero ricoperto le cariche ricordate dalla norma prima di tale periodo. Inoltre le conseguenze economiche di detta esclusione non vengono del tutto vanificate, ma traslate a carico della società. Per quanto attiene ai richiesti chiarimenti di compatibilità comunitaria della garanzia prevista dall'articolo 1, lettera c), anche in relazione alle richieste di informazioni sullo stato di attuazione del processo di privatizzazione della società e sulla situazione economica e patrimoniale della Tirrenia di navigazione S.p.A., rileva comunque che la norma richiama espressamente, alla lettera d) dell'articolo 1, le condizioni e i termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009, e successive modificazioni. Fa quindi presente che, la concessione della garanzia in questione, potendo essere effettuata soltanto in piena conformità con tali prescrizioni, non dovrebbe determinare conseguenze in sede comunitaria evitando, di conseguenza, i rischi per i conti pubblici determinati da procedimenti di infrazione. Per quanto attiene, infine, alle osservazioni relative alla costituzione di un apposito fondo di garanzia, da affidare, mediante convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A, allo scopo di consentire alle imprese del settore aeronautico la realizzazione degli interventi di alta tecnologia di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 40 del 2010, rappresenta che a tale nuovo fondo di garanzia dovrebbero affluire le risorse residue del Fondo finanza d'impresa, determinando pertanto un effetto di sostanziale invarianza nei saldi. Ciò nel presupposto

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che la stipulanda convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e tenuto conto che ad ogni ipotetica escussione della garanzia si farà fronte nel limite delle risorse assegnate al Fondo.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che non è corretto giudicare la congruità finanziaria di una disposizione sulla sola base del suo carattere temporaneo. Osserva che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge, nell'escludere ogni responsabilità civile ed amministrativa degli amministratori, nominati ai sensi del provvedimento, coprirebbe finanche i casi di dolo. Stigmatizza la scelta di introdurre una deroga per legge all'ordinario regime di responsabilità e di legalità e ritiene che una tale disposizione sia inconcepibile. Con specifico riferimento alle competenze della Commissione, sottolinea come una tale esclusione della responsabilità sia idonea a comportare un danno erariale. Chiede quindi che il Governo non insista per la conversione del decreto-legge.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che l'irresponsabilità dei futuri amministratori delle società Tirrenia e Siremar non sarà garantita solo dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 103 del 2010, ma anche da quelle recate dal decreto-legge n. 78 del 2010, che, all'articolo 48, prevede una sostanziale depenalizzazione di alcune fattispecie di bancarotta. Al riguardo, si stupisce che si continui ad affermare che la realizzazione del federalismo determinerà una maggiore responsabilizzazione a livello territoriale, chiedendosi se si intenda escludere un'analoga responsabilizzazione degli amministratori di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche. Osserva, inoltre, per quanto attiene ai profili più strettamente attinenti alle competenze della Commissione bilancio, che la situazione finanziaria della società Tirrenia di navigazione è tale da far temere l'escussione della garanzia concessa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto, sottolineando, pertanto, il rischio che si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lino DUILIO (PD), nel sottolineare come la questione assuma una particolare delicatezza, ritiene che il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi di valutazione. Rileva che il decreto-legge, come afferma il suo stesso titolo, è stato varato al fine di garantire la regolarità del trasporto marittimo e che la situazione in esame si presenta diversa da quella relativa al caso Alitalia, laddove il Governo ha proceduto alla divisione societaria della medesima, al fine di scorporare le passività, ed ha previsto una esclusione di responsabilità diversamente configurata, in quanto riferite a condotte poste in essere in data antecedente a quella di adozione della relativa disciplina normativa Pur lasciando alla Commissione di merito le valutazioni in ordine a tale esclusione di responsabilità, osserva che la medesima, come confermato dalla stessa Ragioneria generale dello Stato, potrebbe comportare danni alla finanza pubblica, atteso che eventuali obbligazioni risarcitorio verrebbero poste a carico della società. In proposito, sottolinea che, nel caso in cui la società non fosse in grado di pagare, vi sarebbero conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene evidente che il decreto-legge in esame preveda l'esclusione della responsabilità civile e amministrativa dei vertici amministrativi e dei responsabili dei documenti contabili delle società Tirrenia e Siremar al fine di rendere più agevole il perfezionamento delle procedure di privatizzazione di tali società, che attualmente versano in una situazione finanziaria estremamente difficile, inducendo gli istituti bancari ad una valutazione critica dei rispettivi bilanci. Nel rilevare, pertanto, come in questa situazione i nuovi finanziamenti da parte di soggetti privati siano ad elevato rischio, ritiene estremamente probabile che si renderà necessaria l'escussione delle garanzie previste dalla

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lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento. Alla luce di queste considerazioni, sottolinea, quindi, la necessità di individuare un'adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla prestazione delle garanzie prevista dall'articolo 1 del decreto in esame.

Giulio CALVISI (PD) ricorda che la necessità di addivenire alla privatizzazione della Tirrenia non deriva dalla sua situazione finanziaria, ma da una decisione assunta in sede europea, rispetto alla quale l'Italia ha accumulato un ritardo di due anni. Sottolinea come in questi anni la società abbia attinto prevalentemente a fondi statali e precipuamente ai fondi FAS. Nel richiamare la stringente discussione avutasi in seno alla IX Commissione, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare una questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità. Chiede quindi di poter rinviare l'esame del provvedimento alla giornata di domani, al fine di consentire un ulteriori approfondimenti.

Remigio CERONI (PdL), relatore, alla luce delle richieste di chiarimento formulate dai deputati dell'opposizione, con particolare riferimento ai profili attinenti all'esclusione dalla responsabilità civile e amministrativa dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società Tirrenia e Siremar, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla giornata di domani.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire ulteriori elementi di valutazione in ordine ai profili di criticità evidenziati nel corso del dibattito, evidenziando tuttavia che sarebbe comunque possibile procedere sulla base delle informazioni allo stato disponibili.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto degli esiti del dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta, che sarà convocata prima della seduta antimeridiana dell'Assemblea di giovedì 29 luglio.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito esame nuovo testo e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge.

Maino MARCHI (PD) evidenzia che dalla lettura della relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo risulta che sono stati quantificati dei risparmi di spesa in relazione alla riorganizzazione tecnologica del sistema delle intercettazioni, che comporta l'eliminazione del ricorso al noleggio degli apparati di intercettazione attualmente in uso, e alle limitazioni delle autorizzazioni alle intercettazioni. Nel sottolineare come appaia necessaria una revisione delle stime alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia, evidenzia che la relazione tecnica non quantifica gli oneri derivanti dall'aggravamento delle procedure previsto dal provvedimento in esame, ritenendo che debbano essere opportunamente stimati i costi derivanti dalla previsione del rinnovo delle autorizzazioni alle intercettazioni, dall'intervento del tribunale in composizione collegiale e dalle misure di riorganizzazione degli uffici che si renderanno necessarie per dare attuazione alle nuove disposizioni. In ogni caso, anche qualora i costi diretti dovessero rivelarsi inferiori ai risparmi derivanti dal provvedimento, ritiene che dovrebbero comunque valutarsi i suoi effetti finanziari di carattere indiretto. Sottolinea, infatti, che, se dall'attuazione del provvedimento dovesse derivare un intralcio al funzionamento della giustizia, i costi sociali ed economici per il nostro Paese sarebbero rilevantissimi e supererebbero di gran lunga i risparmi derivanti dalla limitazione del ricorso alle intercettazioni.

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Massimo VANNUCCI (PD), nel ricordare che al centro del dibattito sulle intercettazioni telefoniche vi è stata anche la questione dei costi delle medesime, sottolinea come, attraverso tale strumento, sia stato però possibile l'accertamento di numerosi ed importanti reati di evasione fiscale, come nel caso della Fastweb, che avrebbe evaso l'IVA per circa 400 milioni di euro. Rileva quindi che, a fronte del costo delle intercettazioni, pure elevato, vi sarebbero tuttavia ben più significativi ricavi per lo Stato e che quindi, nel momento in cui si dovrà esprimere il parere di competenza della Commissione, occorrerà valutare complessivamente il rapporto tra i costi e i benefici. Ribadisce quindi che sarebbe contro gli interessi, anche economici dello Stato la limitazione dello strumento delle intercettazioni telefoniche.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel ricordare l'assoluta contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame, ritiene che non possano assolutamente condividersi le considerazioni del relatore in ordine alla virtuosità del provvedimento, che, a suo avviso, presenta rilevanti elementi di criticità anche sotto il profilo finanziario. Ritiene, infatti, che l'eventuale approvazione del provvedimento non consentirà di proseguire, con gli strumenti a disposizione, non solo la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, ma anche il contrasto alla criminalità finanziaria e all'evasione fiscale. Nel ricordare il grave prezzo già pagato dal nostro Paese a seguito delle speculazioni finanziarie degli ultimi anni, con particolare riferimento ai casi Parmalat e Cirio, ritiene che, qualora dovesse limitarsi il ricorso allo strumento delle intercettazioni, si produrrebbero effetti particolarmente negativi anche sotto il profilo finanziario. Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che la relazione tecnica, pur occupandosi di taluni profili, come il calcolo dei costi sostenuti per le intercettazioni telefoniche, non affronta altre questioni pure rilevanti, come ad esempio il passaggio di competenze al tribunale in composizione collegiale. Ritiene che non vi siano quindi, attese anche le lacune della relazione tecnica, le condizioni per esprimere il parere nella seduta odierna. Propone a tal fine di rinviare alla giornata di domani, fornendo comunque la disponibilità a consentire il voto sulla proposta di parere in tempo utile per la seduta di domani dell'Assemblea. Nel ribadire l'impossibilità di esprimersi in un lasso di tempo così ristretto, chiede che anche la II Commissione attenda fino a domani per la conclusione dell'esame del testo.

Lino DUILIO (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti una fattispecie emblematica delle difficoltà che spesso si incontrano nell'individuare l'esatto confine tra le competenza della Commissione bilancio e quelle delle Commissioni di merito. Osserva, infatti, che, da un punto di vista meramente contabile, la soppressione integrale del potere di disporre intercettazioni determinerebbe un indubbio contenimento delle spese iscritte nel bilancio dello Stato, mentre una valutazione degli effetti indiretti di tale soppressione evidenzierebbe con chiarezza gli enormi costi di una tale previsione per la finanza pubblica e l'economa nel suo complesso. Ritiene, pertanto, che, nella valutazione delle implicazioni del disegno di legge in esame, debba tenersi necessariamente conto degli effetti indiretti delle limitazioni introdotte in materia di intercettazioni e degli oneri organizzativi derivanti dalle nuove disposizioni. Osserva, altresì, che la Commissione dovrebbe valutare anche eventuali «costi occulti» derivanti dal provvedimento, considerato che il Vice Ministro Vegas, nel corso di una recente audizione presso la Commissione affari sociali, ha richiamato l'esistenza di una tale categoria di costi per giustificare la mancata adozione da parte del Governo del decreto concernente i livelli essenziali di assistenza.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, rileva che la relazione tecnica aggiornata è stata trasmessa dal Governo in tempo utile a consentire l'esame del provvedimento e che essa contiene i chiarimenti necessari a consentire il suo ulteriore corso, in quanto conferma i risparmi di spesa già quantificati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel sottolineare come la relazione tecnica sia pervenuta nei tempi previsti, ricorda che la Commissione giustizia attende il parere della Commissione per concludere l'esame del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), nel richiamarsi alle osservazioni svolte, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur rilevando che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica aggiornata, ritiene tuttavia che essa sia incompleta in quanto non considera numerosi aspetti suscettibili di determinare effetti finanziari, già evidenziati negli interventi dei colleghi Marchi, Vannucci e Duilio. Giudica, pertanto, necessario, che il Governo integri la relazione fornendo chiarimenti in ordine alle criticità segnalate, sottolineando, comunque, che non intende adottare alcun atteggiamento ostruzionistico. Ritiene, in proposito, che un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento alla mattina di domani non pregiudicherà l'avvio della sua discussione generale in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare come, con riferimento al decreto-legge in materia di trasporto marittimo, ha concordato sull'opportunità di un rinvio, a fronte di puntuali richieste di chiarimento e di elementi di valutazione aggiuntivi, avverte che, in questo caso, essendo stata presentata correttamente la relazione tecnica aggiornata, che conferma peraltro le quantificazioni contenute nella versione originaria, evidenziando effetti di risparmio nettamente superiori ai nuovi oneri e dovendo consentire alla II Commissione, attualmente convocata, di concludere i suoi lavori tenendo conto della calendarizzazione del provvedimento per la seduta di domani dell'Assemblea, non può accedere ad una richiesta di rinvio e comunica che porrà in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel ribadire che la relazione tecnica trasmessa dal Governo non è completa, sottolinea comunque che il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento non si rende necessario al solo fine di integrare tale relazione, ma intende consentire un esame più approfondito da parte della Commissione bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che, a termini di Regolamento, la Commissione bilancio è tenuta ad esprimere i propri pareri alle Commissioni di merito e non all'Assemblea, salvo che non disponga degli elementi di valutazione idonei al completamento dell'attività istruttoria.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che dovrebbe chiarirsi a che ora l'Assemblea avvierà l'esame del disegno di legge in materia di intercettazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il calendario prevede che tale disegno di legge sarà esaminato al termine dell'esame del decreto-legge n. 78 del 2010. In ogni caso, fa presente che nella giornata di domani si svolgerà una nuova riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge sia compatibile con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ribadire l'esigenza che la Commissione esprima il proprio parere nella seduta

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odierna, pone, quindi, in votazione la proposta di parere formulata dal relatore prima della sospensione della seduta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 28 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 20.

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
Doc. XXVII, n. 22.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato nella seduta del 20 luglio 2010.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore, rileva che la Relazione è basata su dati di carattere provvisorio, che la stessa presenta una disomogeneità nella lettura e che, nel frattempo, è intercorsa la presentazione di importanti schemi di decreto legislativo, relativi ai fabbisogni ed ai costi standard, mentre è attesa la presentazione degli ulteriori schemi di decreto sulla fiscalità locale. Osserva che, in tale contesto, anche la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha ritenuto di non addivenire all'adozione di alcun documento formale e che, pertanto, considera non opportuna la presentazione di una proposta di risoluzione nella presente fase. Chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame della Relazione a quando sarà possibile disporre di un quadro più definito.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame della relazione, sottolineando l'opportunità di acquisire indicazioni in ordine agli intendimenti maturati nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore, ribadisce che non appare opportuno procedere in questa fase alla presentazione di una risoluzione sulla relazione trasmessa dal Governo, in quanto si rende necessaria una complessiva valutazione degli schemi di decreto legislativo in itinere. Con riferimento agli orientamenti della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, fa presente che allo stato sembra prevalente l'orientamento a non adottare atti di indirizzo con riferimento alla relazione in esame.

Renato CAMBURSANO (IdV) ringrazia il relatore per l'onesta intellettuale dimostrata definendo i dati contenuti nella relazione come provvisori e disomogenei, nonché per aver richiamato i provvedimenti sopravvenuti, che mutano oggettivamente il quadro di riferimento. Concorda quindi sulla necessità di un rinvio a dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur ritenendo opportuno che la Commissione adotti un atto di indirizzo con riferimento alla relazione trasmessa dal Governo, concorda sull'opportunità di rinviare il seguito del suo esame al fine di meglio valutare l'evoluzione del quadro complessivo dei provvedimenti attuativi del federalismo fiscale. In ogni caso, sottolinea l'autonomia delle valutazioni della Commissione bilancio rispetto a quelle della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale.

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Lino DUILIO (PD), richiamando le osservazioni del capogruppo, onorevole Baretta, rileva che viene in evidenza la questione, già affrontata, dei rapporti tra la Commissione e la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che politicamente è considerata centrale nel processo di attuazione della riforma di cui alla legge n. 42 del 2009. Ritiene, in proposito, che occorrerebbe un maggiore raccordo con la Commissione bicamerale, atteso che si stanno trattando questioni della massima rilevanza relative all'architettura dello Stato. Esprime perplessità sulla pausa di riflessione proposta dal relatore per la eventuale presentazione di una proposta di risoluzione. In proposito, chiede che portata dovrebbe avere tale risoluzione se dovesse essere successiva all'adozione di tutti i principali decreti attuativi della riforma. In tal senso, in mancanza della possibilità di conferire alla risoluzione una portata effettivamente impegnativa per il Governo, riterrebbe preferibile piuttosto non presentare alcuno strumento.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore, concorda sulla autonomia delle valutazioni della Commissione bilancio rispetto a quelle della Commissione bicamerale, sottolineando che non può ipotizzarsi un ruolo servente da parte della Commissione bilancio nei confronti della Commissione costituita ai sensi della legge n. 42 del 2009. In questa ottica, ritiene che la Commissione bilancio debba svolgere un lavoro serio e approfondito e, pertanto, debba procedere alla predisposizione di una risoluzione solo alla luce dei contenuti degli schemi dei decreti legislativi in itinere, che affronteranno temi essenziali come l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Osserva, pertanto, che procedere all'elaborazione di una risoluzione in questa fase rappresenterebbe uno sterile esercizio di dialettica privo di reali contenuti, ribadendo, pertanto, l'esigenza di aggiornare l'esame della relazione alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.15.