CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2010
360.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 18.45.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è pervenuto il parere favorevole della XII Commissione. Sospende quindi la seduta in attesa che le altre Commissioni competenti trasmettano i rispettivi pareri.

La seduta, sospesa alle 18.50, riprende alle 20.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che sono pervenuti il parere favorevole della I Commissione, il parere favorevole con osservazione della V Commissione ed il parere favorevole con condizione della IX Commissione. Considerato che la VII Commissione è convocata per domani, quando il provvedimento sarà iscritto nel calendario dell'Assemblea, avverte che non potrà essere atteso il parere di tale Commissione, dovendo la Commissione Giustizia concludere l'esame in sede referente entro la seduta odierna. Per quanto attiene al parere della IX Commissione, ritiene che la condizione ivi espressa possa essere presa in considerazione in vista dell'esame in Assemblea.

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Donatella FERRANTI (PD) prende atto con favore del parere del parere della IX Commissione, che condivide pienamente. Dichiara quindi che il gruppo del PD non potrà votare il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea poiché nel testo permangono ancora troppe criticità.

Federico PALOMBA (IdV) osserva come il parere della IX Commissione abbia colto una delle argomentazioni critiche fondamentali del gruppo dell'IdV. Rileva quindi come il testo non sia soddisfacente e dichiara che il suo gruppo voterà contro il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Lorenzo RIA (UdC) preannuncia che il suo gruppo voterà contro il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea poiché, pur esprimendo appressamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene che nel testo permangano ancora molti aspetti da modificare e da chiarire. Auspica che i necessari miglioramenti possano essere apportati nel corso dell'esame in Aula.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea. Esprime inoltre talune perplessità personali sul parere della IX Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Giulia Bongiorno, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 18.50.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
Nuovo testo C. 3286 Siragusa.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge si compone di 11 articoli e mira a disciplinare la rinnovazione della procedura concorsuale per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, annullata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia (sentenza 10 novembre 2009, n. 1065).
In particolare, l'articolo 1 precisa che, al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente provvedimento.
Seguono, negli articoli successivi, disposizioni relative allo svolgimento della prova scritta da parte dei candidati che prestano servizio con funzioni di dirigente

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scolastico con contratto a tempo indeterminato (articolo 2), dei candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso di cui all'articolo 1, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico (articolo 3), ai tempi entro i quali le predette prove devono essere ultimate (articolo 4).
Si prevede, inoltre, all'articolo 5, che sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato. La rinnovazione della procedura concorsuale ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del concorso di cui all'articolo 1. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della predetta valutazione sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.
Gli articolo 7 e 8 riguardano le graduatorie, le procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici.
Gli articolo 9, 10, e 11 riguardano la copertura finanziaria, le assunzioni conseguenti alla rinnovazione della procedura concorsuale e l'entrata in vigore.
Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

DL 103/2010 Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, rileva come il provvedimento in esame, approvato dal Senato, sia volto a convertire il decreto-legge n. 103 del 2010, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
Con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, come illustrato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, osserva che il processo di privatizzazione di Tirrenia di navigazione Spa e della controllata Siremar Spa avviato da Fintecna è in fase di avanzata realizzazione.
La positiva conclusione del processo costituisce presupposto ineludibile, in base alla normativa vigente, affinché le nuove convenzioni - di durata di 8 anni per Tirrenia e di 12 anni per Siremar - possano divenire efficaci, assicurando quindi il permanere della continuità dei servizi svolti dalle due società.
Lo stato di incertezza che tuttavia condiziona il buon esito della procedura ha determinato difficoltà di carattere finanziario in capo a Tirrenia e Siremar, in un contesto in cui non appaiono configurabili interventi «ponte» autonomi da parte della controllante Fintecna, aggiuntivi rispetto a quelli adottati in passato. Ciò in presenza anche di una situazione nella quale gli amministratori della società hanno ritenuto di non utilizzare anche alcune linee di credito in essere.
Nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale della Società Tirrenia di navigazione Spa, risulta quindi preminente l'interesse pubblico connesso alla necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo; pertanto, si è resa necessaria e urgente l'adozione di un intervento normativo teso a stabilizzare - in un periodo di tempo strettamente limitato - la situazione finanziaria della Tirrenia, consentendo a Fintecna di concludere nei tempi previsti il processo di privatizzazione in corso.
Al riguardo, il decreto-legge prevede la nomina, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, in deroga agli statuti di

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Tirrenia di navigazione Spa e di Siremar Spa e alle norme in materia del codice civile, di un amministratore unico delle suddette società, che possa gestire in maniera incisiva e immediata tale fase complessa.
Proprio in base all'esigenza di gestire unicamente tale situazione di emergenza, consentendo di accompagnare le società di cabotaggio verso il completamento della privatizzazione, il decreto prevede che detti amministratori unici resteranno in carica sino al 30 settembre 2010, ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell'intero capitale di Tirrenia di navigazione Spa.
La norma, inoltre, prevede che la responsabilità amministrativo-contabile per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere nel suddetto limitato periodo dagli organi di amministrazione e controllo di Tirrenia e Siremar viene posta a carico esclusivamente delle società interessate.
Infine la norma, nel consentire al sistema bancario la concessione di ulteriori finanziamenti a Tirrenia e Siremar, prevede che gli stessi saranno considerati in prededuzione in caso di successive procedure concorsuali che dovessero attivarsi qualora la privatizzazione non abbia esito positivo e che vengano assistiti dalla garanzia di Fintecna secondo termini compatibili con la relativa disciplina comunitaria.
Nel corso dell'esame al Senato è stato poi aggiunto l'articolo 1-bis, che reca misure urgenti in materia di trasporto stradale e aereo.
Segnala quindi le disposizioni di maggiore interesse in relazione agli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
Al comma 1 sono dettate disposizioni modificative dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale articolo detta disposizioni in tema di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Al comma 1, lettera a) si prevede che, salve le deroghe espressamente previste, nel contratto di trasporto l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito di accordi volontari di settore, per i quali è prevista una specifica disciplina.
Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore ai predetti minimi, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4.
Al comma 1, lettera b), è previsto che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto.
In caso di mancato rispetto del termine predetto, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Il comma 2 introduce delle modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

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Il comma 2, lettera b), modifica l'articolo 7 del predetto decreto legislativo prevedendo, tra l'altro, che quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo. In difetto, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.
Il comma 2, lettera d), modificando l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005, stabilisce che chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo.
Il comma 2, lettere e) ed f), dettano disposizioni in materia di azione diretta del vettore per il pagamento del corrispettivo vettore in caso di stipulazione di subcontratti, nonché in materia di accertamento delle responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005 (in ipotesi quindi di concorso di responsabilità tra vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci).
Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

DL 105/10 Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.
C. 3660 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNP), relatore, rileva come il provvedimento in esame rechi misure urgenti in materia di energia.
Osserva quindi come, nel corso dell'esame presso il Senato, rispetto al testo originario, siano state introdotte numerose nuove disposizioni, che costituiscono l'oggetto dell'ulteriore esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati.
Segnala, in particolare, l'articolo 1, modificato dal Senato, che intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari.
L'articolo 1-bis istituisce presso l'Acquirente Unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.
Le ulteriori disposizioni introdotte dal Senato intervengono prevalentemente in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico, di tariffe

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incentivanti, di denuncia di inizio attività (DIA), di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e di Agenzia per la sicurezza nucleare.
Fra le nuove disposizioni introdotte dal Senato, pertanto, nessuna rientra specificamente negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
Propone quindi di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 19.05.