CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 luglio 2010
359.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.30.

Decreto-legge 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, illustra il contenuto del decreto legge adottato in relazione alla straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo.
L'articolo 1, che costituisce il contenuto originario del decreto-legge, prevede il commissariamento delle società Tirrenia di Navigazione Spa e Siremar Spa a decorrere dal 13 luglio 2010, in vista della dismissione. Si ricorda che il DPCM 13 marzo 2009 ha definito criteri di privatizzazione e modalità di dismissione della partecipazione detenuta dallo Stato, tramite Fintecna Spa, nel capitale della Tirrenia Spa, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad alienare il 100 per cento della propria partecipazione indiretta nella società insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle società marittime regionali e non trasferite gratuitamente alle regioni ai sensi dell'articolo 57 del decreto-legge n. 112 del 2008.
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi e di sostegno del settore aeronautico. Il comma 1 modifica l'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. La lettera a) del comma

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1 sostituisce il comma 4 dell'articolo 83-bis con i commi di seguito illustrati. Il nuovo comma 4 prevede che, ai fini della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto per conto terzi, nel contratto di trasporto in forma scritta l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla legge; i costi minimi vengono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e organizzazioni associative dei committenti. Gli accordi possono anche prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni di cui al comma in esame, nonché alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005, e alle disposizioni in materia di azione diretta. Il comma 4-bis dispone che, se gli accordi sui costi minimi non siano conclusi entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione, i costi saranno determinati, entro i successivi trenta giorni, dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Ove anche tale determinazione non sia effettuata, si dovranno applicare, ai fini della determinazione del corrispettivo, i criteri di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 83-bis, che riguardano le modalità di valutazione dei costi e dei corrispettivi da utilizzare per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta. Il comma 4-ter prevede che, se dalla fattura risulti indicato un corrispettivo inferiore rispetto a quello determinato secondo i precedenti comma 4 e 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente per ottenere il pagamento della differenza si prescrive entro un anno a decorrere dalla conclusione della prestazione di trasporto, fatti salvi accordi diversi, conclusi ai sensi del comma 4. Si applica pertanto il termine di prescrizione previsto, in via generale, dall'articolo 2951 del codice civile per i contratti di trasporto. Il comma 4-quater stabilisce, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la determinazione dei corrispettivi per il vettore, nei contratti in forma scritta, viene rimessa alla autonoma contrattazione delle parti quando la prestazione venga effettuata entro un limite di cento chilometri al giorno. Il comma 4-quinquies prescrive al vettore di consegnare al committente, al momento della conclusione del contratto, una attestazione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dagli enti previdenziali da cui risulti la corretta posizione dell'azienda in relazione al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. La lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 12 dell'articolo 83-bis. Il nuovo testo del comma 12, oltre a confermare l'applicazione del suddetto decreto, eleva il termine di pagamento del corrispettivo ad un massimo di sessanta giorni, che decorrono dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, precisando che tale emissione deve avvenire entro la fine del mese in cui si è svolta la prestazione di trasporto. Viene esclusa la possibilità di diversa pattuizione fra le parti, salvo che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi fra associazioni di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto, e organizzazioni associative dei committenti. La lettera c) sostituisce il comma 13, secondo il quale, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori. Il nuovo testo del comma 13 riproduce il contenuto di quello attuale, precisando inoltre che, ove il pagamento avvenga oltre il novantesimo giorno dalla emissione della fattura, al debitore si applichino in aggiunta agli interessi moratori anche le sanzioni previste dal comma 14: esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, ed esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo. La lettera d) inserisce infine il comma 13-bis, il quale stabilisce che le norme di cui ai comma 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli

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operatori, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto su strada.
Il comma 2 dell'articolo 1-bis novella il decreto-legislativo n. 286 del 2005, recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. La lettera a) del comma 2 introduce l'articolo 6-bis, che disciplina i tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico e le conseguenze del superamento del periodo massimo prefissato. È consentita la stipula di pattuizioni che prevedano la disapplicazione dell'articolo in esame. La norma in esame si riferisce, in particolare, al settore della grande distribuzione e alla movimentazione delle merci nelle aree urbane. Analoghe pattuizioni possono essere basate su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativi alle attività di movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminai ferroviari. Il comma 4 stabilisce che anche per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta il periodo di franchigia non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa, sia per il carico che per lo scarico. A questi contratti si applicano anche tutte le altre disposizioni dettate dalla norma. La lettera b) del comma 2 sostituisce i commi 4 e 5 dell'articolo 7 che disciplina la responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce per le violazioni connesse con l'attività di trasporto. In particolare, il nuovo comma 4 disciplina la responsabilità per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni dei limiti di velocità o per mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta. Il nuovo comma 5, anch'esso applicabile ai contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, per tutelare esigenze di sicurezza sociale, impone al committente, o a un suo delegato, di riportare sulla scheda di trasporto il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. In mancanza di questa indicazione, al committente si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.800 euro. La lettera d) del comma 2 sostituisce i commi 5 e 6 dell'articolo 7-bis che disciplina l'istituzione della scheda di trasporto. Il nuovo comma 5 prevede che i documenti di trasporto equipollenti alla scheda di trasporto, possono sostituire quest'ultima ai fini dell'obbligo di conservazione a bordo del veicolo. Il nuovo comma 6 prevede che, per le violazioni connesse relative alla scheda di trasporto, ai conducenti di veicoli immatricolati all'estero si applichino le stesse sanzioni previste per i conducenti di veicoli immatricolati in Italia, non solo in caso di trasporti internazionali, ma anche di trasporti effettuati in Italia (cabotaggio). Per i conducenti di questi veicoli si prevede inoltre il pagamento immediato delle sanzioni pecuniarie in misura ridotta o, in alternativa, il versamento di una cauzione. La lettera e) del comma 2 introduce il nuovo articolo 7-ter che, nell'ipotesi di subcontratto, concede azione diretta per il pagamento del corrispettivo al vettore finale, che ha effettuato il trasporto, nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto stesso. Questi ultimi sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita. È fatta salva l'azione di rivalsa di ciascun vettore nei confronti della propria controparte contrattuale. Sono escluse diverse pattuizioni, a meno che non siano basate su accordi volontari di settore. Il successivo comma 3 dell'articolo 1-bis stabilisce che questa disposizione si applichi decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La lettera f) del comma 2 sostituisce l'articolo 8 che, nell'ipotesi di contratto di trasporto in forma scritta, disciplina la procedura per l'accertamento della responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce trasportata, per le violazioni al Codice della strada, commesse dal conducente, per effettuare il trasporto in conformità alle istruzioni ricevute da detti soggetti. Rispetto al vigente articolo 8, il nuovo articolo prevede che la

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responsabilità dei soggetti diversi dal conducente possa essere accertata, contestualmente all'accertamento della violazione, oltre che sulla base del contratto di trasporto, sulla base di ogni altra documentazione di accompagnamento, compresa la scheda di trasporto e i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti. La lettera f) del comma 2 inserisce l'articolo 11-bis, in materia di imballaggi delle merci. Il comma 1 prevede che, qualora la merce da trasportare sia imballata, ovvero stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate. Il comma 2 prevede che qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita. Il comma 3 subordina l'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate ad apposita licenza rilasciata dalla Questura. Il comma 4, per tutelare igiene e salute pubblica, subordina le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale, al rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale. Il comma 4 dell'articolo 1-bis integra la lettera b) dell'articolo 4, comma 5, del cosiddetto decreto «incentivi», che concerne una delle finalità tra cui ripartire le risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa. La disposizione richiama le dirette competenze della Commissione attività produttive. In particolare, ai sensi della citata lettera b), tali risorse devono essere destinate, tra l'altro, ad interventi a favore del settore dell'alta tecnologia per le finalità e i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della legge n. 808 del 1985, che costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore aeronautico. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia, criteri e modalità di ripartizione e destinazione delle risorse.
Con il provvedimento in esame, si specifica che l'assegnazione delle risorse al settore aeronautico può avvenire anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.
C. 3660 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo FADDA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara che, qualora fosse posta la questione di fiducia sulla manovra economica all'esame dell'Assemblea, il proprio gruppo non sarà disponibile a proseguire nell'esame del provvedimento in titolo, anche se il Presidente della Camera dovesse concedere una deroga alla disciplina vigente sui lavori parlamentari in pendenza di fiducia.

Laura FRONER (PD), in considerazione dell'elevato numero di proposte emendative

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che il proprio gruppo intende presentare sul provvedimento in esame, chiede che il termine per la loro presentazione, già fissato alle ore 18 della giornata odierna, possa essere prorogato a domani.

Manuela DAL LAGO, presidente, in considerazione dei tempi ristretti in cui dovrà essere concluso l'esame preliminare, propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Federico TESTA (PD), intervenendo nel merito del decreto-legge, con riferimento all'articolo 1, rileva che da una verifica compiuta sulle poste di bilancio non sembrerebbero sussistere gli stanziamenti per le opere per la cui realizzazione dovrebbero essere nominati i commissari straordinari di Governo. Chiede, quindi, al Governo che senso abbia nominare i commissari straordinari (per i cui compensi indubbiamente sussistono le risorse), se non vi sono soldi per realizzare gli interventi previsti nel provvedimento d'urgenza.
Con riferimento all'articolo 1-bis, che istituisce presso l'Acquirente unico Spa, un sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, osserva che si tratta di disposizioni condivisibili, che favoriscono la funzionalità delle attività delle imprese del settore; altrettanto condivisibili ritiene siano gli ulteriori articoli aggiuntivi introdotti dal Senato.
Preannuncia la presentazione di un emendamento volto a modificare quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 all'esame dell'Assemblea, in materia di concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche, disposizione già segnalata da parte dell'Antitrust come lesiva della concorrenza.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, intervenendo sull'ordine dei lavori, assicura che il Governo sarà presente alle sedute in sede referente. Comunica, tuttavia, che domani mattina sarà impegnato a Torino in una riunione con la Fiat sulle note vicende dello stabilimento Mirafiori.

Manuela DAL LAGO, presidente, sottolinea che, se nella giornata odierna sarà posta la questione di fiducia sulla manovra economica all'esame dell'Assemblea, i lavori della Commissione saranno aggiornati al pomeriggio o alla serata di domani.

Paolo FADDA (PD) preannuncia la presentazione di un emendamento volto a negoziare con l'Unione europea i termini relativi alla realizzazione di un impianto a carbone nella zona del Sulcis in Sardegna. Tale tema + stato già messo in rilievo nel corso dell'esame in Senato: ritiene quindi che sia opportuno ed urgente disporre una proroga di un anno per consentire al Governo di trattare la materia in sede UE.
Un ulteriore intervento di cui preannuncia la presentazione riguarderà il cosiddetto «bonus-gas» per la Sardegna; ricorda che la Sardegna è l'unica regione italiana non metanizzata e che ciò si traduce, purtroppo, in costi energetici tra i più elevati sul territorio nazionale. Riterrebbe quindi opportuno prevedere misure che risolvano il problema indicato.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che i tempi dell'esame del provvedimento d'urgenza sono molto limitati, pur assicurando che le proposte emendative saranno valutate dal relatore e dalla maggioranza con la necessaria attenzione.

Mauro LIBÈ (UdC) chiede al relatore se il suo intervento intenda in qualche modo significare che non c'è margine per la modifica del testo in esame.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, ribadisce che la valutazione delle proposte emendative che saranno presentate dai gruppi di opposizione sarà effettuata con attenzione e con scrupolo; è peraltro altrettanto legittimo che la maggioranza valuti il giudizio da dare su di esse e, trattandosi di un provvedimento di notevole importanza, la possibilità o meno di procedere ad ulteriori modificazioni.

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Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

REFERENTE

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.
C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Atto n. 228.

SEDE CONSULTIVA

DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo, approvato dal Senato.