CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 luglio 2010
359.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 9.55.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rilevato preliminarmente che il testo in esame contiene numerose e

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significanti modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e successivamente modificato dal Senato, avverte che la sua relazione, nel dar conto del contenuto dei singoli articoli, si soffermerà in particolare sulle disposizioni modificate dalla Commissione giustizia della Camera in seconda lettura, mettendo in luce soprattutto le modifiche che hanno consentito di superare alcuni profili problematici in termini di costituzionalità, emersi nel corso dell'esame del provvedimento.
L'articolo 1, comma 1, che novella l'articolo 36 del codice di procedura penale, non modificato dal Senato né dalla Commissione, aggiunge alle ipotesi ivi previste di astensione obbligatoria del giudice il caso in cui il medesimo abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli.
Il comma 2, modificato nel corso dell'esame in Commissione, novella l'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, aggiungendo ai casi di sostituzione del pubblico ministero quello in cui lo stesso pubblico ministero abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui nei suoi confronti risulti esercitata l'azione penale per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare (lettera a).
A tal proposito, va ricordato che la Commissione affari costituzionali della Camera, nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva in prima lettura, esaminata la disposizione sotto il profilo del principio del giudice naturale previsto dall'articolo 25 della Costituzione, aveva invitato la Commissione giustizia (con il parere del 17 febbraio 2009) a valutare l'opportunità di subordinare l'ipotesi di sostituzione del magistrato disposta dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del disegno di legge ad una valutazione in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti. La disposizione non fu peraltro modificata durante la prima lettura. Successivamente è stata modificata, seppur parzialmente nel corso della discussione presso il Senato e nel testo in esame supera del tutto i rilievi a suo tempo sollevati dalla Commissione affari costituzionali, giacché si ricollega la sostituzione del pubblico ministero non più all'iscrizione nel registro degli indagati, ma all'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti.
Il comma 3, non modificato dal Senato né dalla Commissione, novellando l'articolo 103 del codice di procedura penale, interviene con portata estensiva sul divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori.
Intervenendo in materia di divieti di pubblicazione di atti di indagine, la Commissione di merito ha poi soppresso il comma 5 del testo del Senato, che introduceva i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 114 del codice di procedura penale; tali disposizioni prevedevano un divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti e dei documenti relativi a conversazioni o comunicazioni fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare e disciplinavano la pubblicazione delle richieste di misure cautelari e delle relative ordinanze.
Il regime di segretezza della documentazione e degli atti relativi alle operazioni di intercettazione e di acquisizione dei tabulati telefonici è - nel testo della Commissione - disciplinato dal comma aggiuntivo 2-bis introdotto all'articolo 266 del codice di procedura penale dal comma 10 del disegno di legge. In base a tale disposizione, l'obbligo del segreto opera fino alla conclusione della cosiddetta «udienza stralcio» di cui all'articolo 268, comma 6-ter, del codice di procedura penale (come introdotto dal comma 12 del testo in esame). Tale udienza - da fissarsi entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti dal pubblico ministero al tribunale - è finalizzata all'acquisizione delle conversazioni che non appaiono manifestamente irrilevanti e allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.
Il nuovo articolo 268-bis (introdotto dal comma 12-bis) reca poi una disciplina speciale per il caso in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nel corso delle indagini preliminari, prima dell'«udienza-stralcio»,

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ai fini dell'adozione di una misura cautelare o dell'adozione dei mezzi di ricerca della prova di cui agli articoli 244 e seguenti del codice di procedura penale: ipotesi nella quale opera la disciplina generale dell'obbligo del segreto degli atti di indagine contenuta nell'articolo 329 del codice di procedura penale. La disposizione disciplina il potere del pubblico ministero e del giudice di individuare le conversazioni rilevanti e, in generale, di disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte. La disposizione richiama - per il caso di adozione di una misura cautelare, dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento - l'applicazione dell'articolo 268, commi 6 e 8, del codice di procedura penale, relativi ai poteri dei difensori di accedere alle registrazioni, di estrarre copia delle trascrizioni e di eseguirne la trasposizione su supporto informatico. Sulla base poi del nuovo articolo 268-ter del codice di procedura penale (introdotto dal medesimo comma 12-bis), il giudice, dopo la conclusione delle indagini preliminari, può disporre l'ascolto e l'acquisizione delle conversazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
Con riferimento alle altre disposizioni in materia di pubblicazione di atti di indagine, il comma 6, che inserisce nell'articolo 114 del codice di procedura penale un nuovo comma 6-ter, è stato modificato dal Senato per ragioni di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Né il Senato né la Commissione sono invece intervenuti sulle ulteriori disposizioni contenute nei commi 4 e 7, che novellano i commi 2 e 7 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, né sulla disciplina della responsabilità penale e disciplinare derivante dalla violazione dei divieti di pubblicazione degli atti di indagine (salvo che, come si dirà più avanti, per ragioni di coordinamento, sull'articolo 684 del codice penale).
La Commissione è invece intervenuta sul testo modificato dal Senato in materia di responsabilità delle persone giuridiche conseguente alla violazione dei divieti di pubblicazione (nuovo articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, introdotto dal comma 28). È stata infatti ridotta la sanzione prevista a carico dell'ente in relazione alla commissione sia del reato di cui all'articolo 617, quarto comma, del codice penale (pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione) sia del reato di cui all'articolo 684 del codice penale (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Con riferimento alla commissione di tale ultimo reato, è stata limitata la responsabilità dell'ente alla pubblicazione di intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.
Con riferimento ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni (comma 10 del disegno di legge, che modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale), la Commissione non è intervenuta sulla lista dei reati intercettabili (nell'ambito della quale il Senato aveva inserito anche le molestie insistenti o stalking). Essa, invece ha eliminato l'equiparazione delle riprese visive alle intercettazioni di comunicazioni e all'acquisizione dei tabulati, apportando anche le conseguenti modifiche di coordinamento ai reati di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e di omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione, di cui agli articoli 684 e 685-bis del codice penale.
La Commissione ha poi modificato la disciplina delle «intercettazioni ambientali», in particolare estendendo l'ammissibilità delle intercettazioni ambientali a ipotesi ulteriori rispetto al caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che nel luogo in cui sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa. Nel testo della Commissione si prevede, infatti, che l'intercettazione ambientale possa essere disposta a

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prescindere da tale presupposto, qualora dalle indagini svolte emerga che essa potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli di privata dimora: il testo del Senato, attraverso il rinvio al nuovo testo dell'articolo 614 del codice penale, faceva invece riferimento ai luoghi diversi dall'abitazione e da altri luoghi privati.
La Commissione è intervenuta in modo sostanziale anche sui presupposti del provvedimento che dispone le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni.
In particolare è stato mantenuto il presupposto dei gravi indizi di reato, ma prevedendo, così come nel testo vigente, che, nella valutazione dei gravi indizi di reato, si applichi esclusivamente l'articolo 203 del codice di procedura penale, e non anche gli articoli 192, commi 3 e 4, e 195, comma 7. Inoltre, con riferimento alla disciplina della disponibilità delle utenze rispetto alle quali possono essere autorizzate le intercettazioni di comunicazioni o acquisiti i tabulati, in particolare, al fine di rendere possibile l'uso di tale strumento di indagine nei procedimenti contro ignoti - rispetto ai quali il Senato aveva soppresso la disciplina speciale introdotta dalla Camera - si prevede la possibilità di disporre intercettazioni su utenze anche in uso a soggetti diversi dagli indagati, quando sussistono concreti elementi per ritenere che tali utenze siano utilizzate per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.
Il testo della Commissione, inoltre, reca una disciplina speciale applicabile all'acquisizione dei tabulati telefonici, prevedendo che l'autorizzazione sia data dal giudice per le indagini preliminari, in luogo del Tribunale distrettuale in composizione collegiale, quando vi sono gravi indizi di reato (o sufficienti indizi di reato nei casi di cui al comma 3-ter) e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
La Commissione non ha modificato la disciplina dei casi d'urgenza contenuta nel testo Senato, che in particolare modifica i termini per la comunicazione, da parte del pubblico ministero al tribunale, del decreto che dispone le operazioni - da 24 ore a tre giorni - e dei termini entro cui il tribunale deve convalidare il decreto - da 48 ore a tre giorni.
La Commissione è invece intervenuta in maniera sostanziale sulla durata delle operazioni di intercettazione, prevedendo un limite massimo di trenta giorni prorogabile dal tribunale per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti delle operazioni e ulteriormente prorogabile per periodi successivi di quindici giorni, quando dalle indagini emerge che tali operazioni possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede.
In base al comma 19, che novella il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale, i limiti di durata non operano per le operazioni di ricerca del latitante.
Con riferimento al «doppio binario» rispettivamente per i reati ordinari e per quelli di criminalità organizzata, la Commissione ha esteso la disciplina speciale applicabile ai reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale a tutti i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale: si tratta di reati per i quali il codice prevede un limite massimo di durata delle indagini preliminari di due anni, anziché di 18 mesi. La disciplina speciale incide, oltre che sugli stessi presupposti per disporre le intercettazioni («sufficienti», in luogo di «gravi» indizi di reato), anche sulla durata delle operazioni e sul regime delle intercettazioni ambientali.
In materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione, le modifiche apportate dal Senato attengono: all'attribuzione al pubblico ministero della responsabilità per il deposito in segreteria dei verbali e delle registrazioni; all'aumento da 5 a 15 giorni del periodo minimo nel quale i verbali e le registrazioni devono restare depositati in segreteria; alla previsione del divieto di stralcio prima del

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deposito per le sole registrazioni e i soli verbali attinenti al procedimento; all'ulteriore limitazione dell'ambito di applicazione del divieto di trascrizione delle parti di conversazioni fatti, circostanze e persone estranei alle indagini.
È utile ricordare che nel citato parere espresso sul provvedimento dalla Commissione affari costituzionali della Camera in prima lettura era stata formulata una osservazione con riferimento alla novella all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale relativa al divieto di rilascio delle copie dei verbali, dei supporti e dei decreti ai difensori delle parti. La Commissione, esaminata tale disposizione sotto il profilo del principio del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione e dei princìpi recati dall'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo, aveva segnalato l'opportunità di consentire in ogni caso tale rilascio. Tale disposizione non è stata modificata nel senso auspicato né in prima lettura alla Camera, né durante l'esame da parte del Senato.
La disciplina in materia di conservazione della documentazione nell'archivio riservato (comma 13, che novella l'articolo 269 del codice di procedura penale) non è stata modificata dal Senato.
In materia di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, rispetto al testo approvato dalla Camera, il testo del Senato ne estende l'utilizzabilità al caso in cui esse siano indispensabili per l'accertamento di alcuni reati specificamente indicati: alcuni delitti contro la personalità internazionale dello Stato, reati di scambio elettorale politico-mafioso, di devastazione e saccheggio, di commercio di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di 18 anni e di turismo sessuale. La Commissione ha inoltre aggiunto il delitto di cui all'articolo 260 del codice ambientale, in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
In materia di divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni nel medesimo procedimento (commi 15 e 16 che novellano l'articolo 271 del codice di procedura penale), le modifiche del Senato, oltre che di coordinamento con la soppressione, rispetto al testo della Camera, delle novelle all'articolo 270-bis del codice di procedura penale (in materia di comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza), sono volte a prevedere l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel caso in cui nell'udienza preliminare o nel dibattimento il fatto risulti diverso (il testo della Camera faceva, invece, riferimento ad una diversa qualificazione del fatto) e, in relazione al nuovo fatto, non si rientri nelle ipotesi previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale con riferimento all'ammissibilità delle intercettazioni.
Per quanto riguarda le ulteriori modifiche al codice di procedura penale, la Commissione non è intervenuta sul testo del Senato. La Commissione non è intervenuta nemmeno sulle modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (commi 24-26 e 30). A parte alcune modifiche nell'articolo 89 delle disposizioni di attuazione di coordinamento con la soppressione delle novelle all'articolo 270-bis del codice di procedura penale, il Senato è intervenuto sul comma 2 dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione, in materia di riprese audiovisive dei dibattimenti. Il testo approvato dalla Camera eliminava la facoltà del giudice, prevista dalla disposizione vigente, di autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento anche senza il consenso delle parti, in presenza di un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. Il Senato ha ripristinato tale previsione, rimettendo la competenza ad autorizzare la ripresa al Presidente della Corte d'appello (comma 26).
Per quanto riguarda le modifiche al codice penale (comma 27, lettera c)), la Commissione ha ridotto la sanzione per il reato di riprese e registrazioni fraudolente (articolo 616-bis del codice penale), introdotto dal Senato, prevedendo la reclusione

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fino a tre anni (in luogo della reclusione da sei mesi a quattro anni). Tale fattispecie di reato, punita a querela della persona offesa, consiste nella condotta di chi fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza e ne fa uso senza il consenso degli interessati. Con riferimento a tale disposizione, è utile ricordare che la Commissione affari costituzionali del Senato, nella seduta del 28 aprile 2010, aveva formulato parere favorevole sul testo in esame con alcune osservazioni, una delle quali, con riferimento al nuovo reato di riprese e registrazioni fraudolente, segnalava l'opportunità di verificare la congruità e la ragionevolezza della sanzione prevista. Su questo profilo è intervenuta la Commissione giustizia della Camera in seconda lettura, riducendo la sanzione (reclusione fino a tre anni, piuttosto che da sei mesi a quattro anni).
Per quanto riguarda le altre modifiche al codice penale contenute nel testo del Senato rispetto al testo iniziale della Camera, va ricordato che si innalza da cinque a sei anni il massimo della reclusione per la rivelazione illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale da parte di chi ne sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio; si prevede l'aggravante del fatto commesso dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio applicabile al nuovo reato di «accesso abusivo ad atti del procedimento penale» (articolo 617-septies, introdotto dalla lettera e)).
Le modifiche apportate dal Senato (comma 29) alle novelle all'articolo 8 della legge sulla stampa (su cui non è intervenuta la Commissione giustizia nell'ultima lettura) sono limitate alla precisazione che, in materia di diritto di rettifica, il riferimento alla pubblicazione sui siti informatici comprende anche i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica.
Con riferimento alle novelle alla legge n. 140 del 2003, la Commissione - andando nella direzione auspicata nel citato parere reso dalla Commissione affari costituzionali del Senato - ha soppresso la previsione volta ad estendere la necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza (prevista per l'esecuzione delle intercettazioni o l'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti di un parlamentare) anche al caso in cui tali operazioni dovessero essere eseguite nei confronti di soggetti diversi dai parlamentari se, da qualsiasi atto d'indagine, fosse emerso che tali operazioni sono finalizzate ad accedere, anche indirettamente, alla sfera di comunicazione del parlamentare (comma 31). È stata mantenuta invece la previsione (commi 31 e 32) dell'inserimento e della conservazione in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale dei supporti delle intercettazioni nei confronti di parlamentari nonché delle intercettazioni di conversazioni disposte nel corso di procedimenti penali riguardanti terzi, ma alle quali abbiano preso parte parlamentari.
La disciplina delle spese per intercettazioni (commi 30, 33 e 35) non è stata modificata dal Senato, salvo che per l'inserimento del comma 34 che, con finalità di contenimento della spesa, demanda ad un decreto interministeriale la determinazione delle tariffe per la fornitura dei servizi d'intercettazione da parte delle società telefoniche.
Con riferimento alle altre modifiche alla normativa vigente, il Senato non è intervenuto né sull'abrogazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (contenente la disciplina speciale delle intercettazioni in relazione a delitti di criminalità organizzata e di minaccia col mezzo del telefono) (comma 36), né sulle novelle agli articoli 139 e 170 del Codice della privacy (comma 37). È stato invece introdotto (comma 38), attraverso una novella all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 2006, un nuovo illecito disciplinare del magistrato consistente nell'inserimento, nella motivazione di un provvedimento giudiziario, di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali.

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La Commissione non è intervenuta sul regime transitorio. Il testo approvato dalla Camera in prima lettura espressamente escludeva l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Il testo del Senato (comma 39), rispetto a tali procedimenti, prevede l'inapplicabilità delle nuove disposizioni alle operazioni di intercettazione per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga, con l'eccezione della disciplina della durata massima delle operazioni (sul cui è tuttavia sostanzialmente intervenuta la Commissione).
Il comma 40 dispone l'applicazione anche ai procedimenti pendenti della nuova disciplina in materia di divieto di pubblicazione di atti di indagine (articolo 114 del codice di procedura penale); divieto di trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranee alle indagini ed espunzione dalla trascrizioni dei nomi o dei riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini (articolo 268, comma 7-bis, del codice di procedura penale); atti coperti dal segreto e obblighi di segreto per le intercettazioni (articoli 329 e 329-bis del codice di procedura penale); informazioni sull'azione penale esercitata nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico o nei confronti di un ecclesiastico (articolo 129 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale); riprese audiovisive dei dibattimenti (articolo 147 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale).
Il comma 41 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte relativa all'attribuzione della competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
È stata, infine, riprodotta senza modifiche, al comma 42, la previsione secondo la quale le nuove disposizioni in tema di svolgimento delle operazioni di intercettazione attraverso impianti installati presso ogni distretto di corte d'appello trovano applicazione decorsi tre mesi dalla pubblicazione del decreto con il quale il Ministro della giustizia dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica.
In conclusione, la valutazione del relatore in merito alla rispondenza del testo in esame ai principi e alle disposizioni costituzionali è pienamente positiva. Numerose e rilevanti sono state, infatti, le modifiche volte a migliorare la formulazione del testo e a fugare i dubbi e le perplessità avanzate nel corso di esame in ordine alla costituzionalità del provvedimento all'esame.
Oltre ai profili sopra evidenziati, si segnala, in particolare, tra i più rilevanti, la questione del rapporto tra la disciplina in materia di intercettazioni e la sua compatibilità con la libertà di informazione e con il diritto di stampa, con particolare riferimento al divieto di pubblicazione delle intercettazioni, nonché la questione della responsabilità dell'editore per la violazione di tale divieto. Su entrambi questi profili è intervenuta la Commissione giustizia della Camera, rimodulando l'operatività dell'obbligo del segreto per le intercettazioni (fino alla conclusione della «udienza stralcio» di cui all'articolo 268, comma 6-ter, del codice di procedura penale) e - con riferimento alla commissione del reato di pubblicazione arbitraria di atti di indagine - limitando la responsabilità dell'editore alla pubblicazione di intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato e riducendo le sanzioni previste.

Pierluigi MANTINI (UdC) prende atto che le modifiche apportate al provvedimento dalla Commissione giustizia nel corso della seconda lettura hanno consentito di superare molte delle criticità del testo, il che dimostra che la discussione è utile, oltre che necessaria, soprattutto su provvedimenti che incidono su diritti fondamentali e costituzionalmente protetti, e che qualsiasi testo può essere migliorato nel corso dell'esame parlamentare.

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Persistono peraltro, a suo avviso, almeno tre profili critici nel testo, al superamento dei quali il suo gruppo subordina la valutazione positiva del provvedimento. In primo luogo, l'attribuzione al tribunale in composizione collegiale della competenza a disporre e prorogare l'autorizzazione alle intercettazioni determina una irragionevole farraginosità procedurale che non può che nuocere alle indagini. In secondo luogo, la limitazione ai soli reati associativi di carattere mafioso è inopportuna, anche perché non è sempre agevole, all'inizio delle indagini, stabilire la natura dell'associazione a delinquere di cui si presume l'esistenza. In terzo luogo, è irragionevole equiparare, nella sanzione per la mancata tempestiva rettifica, il mezzo telematico, per esempio il blog, alla stampa: si tratta di mezzi di comunicazione oggettivamente diversi, che dovrebbero essere trattati in maniera diversa. Basti pensare che il blog può avere una gestione individuale per la quale l'obbligo di rettifica entro quarantotto ore può essere eccessivamente severo.
Auspica quindi che di tali rilievi la maggioranza intenda tener conto nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2010 - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 10.05.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali.
C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2010.

Donato BRUNO, presidente, avverte che gli uffici hanno predisposto una nota di documentazione aggiornata, contenente l'illustrazione della proposta di legge all'esame del Parlamento francese. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 luglio 2010 - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Esame emendamenti C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

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Isabella BERTOLINI (PdL), presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che alcuni degli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone in particolare di esprimere parere contrario sull' articolo aggiuntivo Borghesi 5.01, sugli emendamenti Siragusa 9.112 e Galletti 14.36 e sull'articolo aggiuntivo Laratta 46.06. Propone di esprimere il parere di nulla osta sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, osserva che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. Il decreto legge nel testo originario constava di un solo articolo. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato limitatamente modificato l'articolo 1 ed è stato inserito l'articolo 1-bis.
L'articolo 1 prevede, in deroga agli statuti delle due società, la nomina di un amministratore unico della società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A., società controllata che svolge le attività di trasporto marittimo in Sicilia, nelle more della procedura di dismissione di tali società che, ricordo, è stata definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009.
In particolare, la lettera a) stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, venga nominato un amministratore unico delle società Tirrenia e Siremar al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. L'amministratore unico resterà in carica fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell'intero capitale di Tirrenia. Il relativo decreto di nomina è stato emanato il 14 luglio. La lettera b) esclude la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere dagli amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ponendola a carico esclusivamente delle società interessate. Esclude inoltre la responsabilità amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Esclude infine che lo svolgimento di funzioni nelle società in oggetto possa costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società. La lettera c), modificata dal Senato, consente l'erogazione di nuovi finanziamenti, o il completamento dell'erogazione di finanziamenti già concessi, in favore della Tirrenia, da parte di parte di banche e intermediari autorizzati. La lettera d) infine concede la garanzia dello Stato, mediante Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., sui crediti di cui alla lettera c), alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009.
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi e di sostegno del settore aeronautico.
In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 83-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. Con la lettera a), viene sostituito il comma 4, che rimette, per i contratti di

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trasporto in forma scritta, prezzi e condizioni all'autonomia negoziale delle parti, e vengono aggiunti i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies. Il nuovo comma 4 dispone che l'importo a favore del vettore debba essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e organizzazioni associative dei committenti, costi minimi che devono, comunque, garantire il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla legge. Il comma 4-bis prevede che se gli accordi su costi minimi non siano conclusi entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione in esame, i costi saranno determinati, entro i successivi trenta giorni, dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, ovvero, in mancanza dell'intervento di tale organo, che si applichino i criteri di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 83-bis, relativi alle modalità di valutazione dei costi e dei corrispettivi da utilizzare per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta. Il comma 4-ter detta norme per il termine di prescrizione dell'azione spettante al vettore nel caso la fattura indichi un corrispettivo inferiore a quello previsto. Con il comma 4-quater la determinazione dei corrispettivi viene rimessa alla autonoma contrattazione delle parti quando la prestazione venga effettuata entro un limite di cento chilometri al giorno. Infine, il comma 4-quinquies prevede che all'atto della conclusione del contratto il vettore fornisca al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali.
La lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 12 dell'articolo 83-bis, apportando modifiche alla disciplina del pagamento dei contratti di trasporto nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto.
Il comma 2 dell'articolo 1-bis novella il decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Vengono introdotte norme sul tempo massimo di attesa per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico, che non può essere superiore a due ore; nel caso di superamento, spetta al vettore un indennizzo commisurato al costo orario del lavoro. Altre modifiche recate dal comma 2 riguardano la responsabilità per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni dei limiti di velocità o per mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo, quando il contratto di trasporto non è stato stipulato in forma scritta, nonché disposizioni concernenti gli obblighi di documentazione per il trasporto di merci.
La lettera g) del comma 2, in particolare, detta alcune disposizioni in materia di imballaggi delle merci, e dei relativi obblighi di vettore e committente.
È da segnalare, infine, che il comma 4 dell'articolo 1-bis, integra la lettera b) dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 40 del 2010 (il cosiddetto decreto-legge «incentivi»), che concerne le finalità tra cui ripartire le risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa. In particolare, con la modifica apportata dal comma 4, viene specificato che l'assegnazione delle risorse al settore aeronautico può avvenire anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del provvedimento in esame appaiono per la maggior parte riconducibili alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.
Vengono altresì in rilievo le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato: «tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato»; «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici

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nazionali»; «ordine pubblico e sicurezza»; «giurisdizione e norme processuali»; «giustizia amministrativa» e «previdenza sociale».
Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera b) e il suo rapporto con alcuni principi costituzionali, va detto che lì è prevista un'esenzione dalla responsabilità civile ed amministrativa degli amministratori unici delle società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A., dei componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici; la responsabilità civile e amministrativa è infatti posta a carico esclusivamente delle società interessate. Il secondo periodo esclude, negli stessi limiti, la responsabilità amministrativo-contabile dei medesimi soggetti, nonché dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Si osserva che tale ultima disposizione non chiarisce quali atti e comportamenti dei pubblici dipendenti e dei titolari di incarichi pubblici siano esclusi dalla responsabilità amministrativo-contabile.
La disposizione introduce dunque una disciplina speciale in materia di responsabilità, che trova applicazione solo con riferimento a fatti, atti e comportamenti posti in essere da determinati soggetti, in un periodo di tempo specifico.
Viene così introdotta una deroga al principio generale, identificato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui, «regola che discende dallo stesso principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, e che per i pubblici funzionari è espressamente ribadita dall'articolo 28 della Costituzione, col rinvio alle "leggi penali, civili e amministrative" caso per caso applicabili» (sentenza n. 154/2004).
Ai fini di un inquadramento costituzionale delle menzionate disposizioni, si ricorda che in numerosi casi la Corte costituzionale ha esaminato fattispecie relative a norme derogatorie, operando le proprie valutazioni alla luce del principio di ragionevolezza desumibile - per costante giurisprudenza costituzionale - dal principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.
In particolare la giurisprudenza della Corte, con riferimento al rapporto tra norme generali e norme derogatorie, ha precisato che nella struttura della norma derogatoria debba rinvenirsi una specifica causa giustificatrice, dalla quale si possano dedurre, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da essa prevista (in tal senso v. da ultimo le sentenze 310/2006 e 432/2005). Più specificamente per costante orientamento della Corte, in presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima (si veda la sentenza 298/1994).
Va detto, ancora, che la Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso sul decreto-legge in esame un parere non ostativo. Nel corso del dibattito è stato segnalato che all'articolo 1, comma 1, lettera b), le limitazioni di responsabilità civile, amministrativa e contabile ivi previste possono determinare profili di incompatibilità con il principio di responsabilità dei pubblici dipendenti, di cui all'articolo 28 della Costituzione (20 luglio 2010).
Va altresì ricordato che una esenzione di responsabilità per alcuni versi assimilabile a quella in esame è prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 134 del 2008 (il cosiddetto decreto salva-Alitalia). In tal caso l'esenzione di responsabilità riguardava atti e comportamenti precedenti l'entrata in vigore del decreto

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ed era espressamente giustificata da ragioni di preminente interesse pubblico. In particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 134 del 2008, prevede che in relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia e delle società da questa controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.
Ricorda che, con riferimento al citato decreto, il Comitato pareri della nostra Commissione, nel parere del 16 ottobre 2008, ha formulato un'osservazione richiedendo alle Commissioni di merito di valutare l'opportunità di precisare la specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzi, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da esso prevista.
In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole con un'osservazione volta a segnalare l'opportunità di precisare la specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzia, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base delle deroghe al principio generale della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b) (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi
C. 3660 Governo, approvato dal Senato
(Parere alla X Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione)

Andrea ORSINI (PdL), relatore, ricorda che l decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di energia. Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte numerose nuove disposizioni rispetto al testo originario.
L'articolo 1, modificato dal Senato, intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari.
La nuova disciplina differisce dalla precedente in quanto conferisce alle intese con le regioni (e le province autonome) interessate l'individuazione di tutti gli interventi connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
La nuova disciplina differisce dalla precedente altresì per il fatto che estende a tutti i suddetti interventi (non limitandolo quindi più solo a quelli di produzione di energia) il coinvolgimento dei soggetti privati nel finanziamento. Il coinvolgimento dei privati nel finanziamento, inoltre, si configura ora come possibilità, e non più come necessità. Del finanziamento provato devono comunque essere assicurate l'effettività e l'entità. Non è più previsto, inoltre, che gli interventi in questione debbano aver luogo con «capitale prevalentemente o interamente privato». Con un emendamento introdotto al Senato,

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viene anzi chiarito che in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.
Il Senato inoltre ha aggiunto il comma 3, che novella il cosiddetto Codice ambientale, in materia di gestione dei rifiuti. In particolare la disposizione consente che siano considerati sottoprodotti anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione. Tale intervento consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della «prassi».
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, istituisce presso l'Acquirente Unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) la definizione dei criteri generali per il funzionamento del Sistema e delle modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il sistema. Tali flussi informativi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti.
L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, interviene sulla controversa questione dell'incentivazione agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, e in particolare sulla previsione recata dall'articolo 1, comma 1117, secondo periodo della legge finanziaria 2007, che - come modificata dall'articolo 2, comma 136, della legge finanziaria 2008 - ha fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già realizzati ed operativi, ivi comprese le convenzioni CIP6 destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.
La norma in esame precisa che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 della legge finanziaria 2007 sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi al 1o gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008); e sopprime, al secondo periodo del comma 1117, le parole «per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118».
L'articolo 1-quater, introdotto dal Senato, fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 6, della legge 99 del 2009, precisando a quali impianti spetta la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.
L'articolo 1-quinquies, introdotto dal Senato, fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate conformemente alle disposizioni regionali che prevedono soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003. Condizione indispensabile è l'entrata in esercizio degli impianti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
L'articolo 1-sexies, introdotto dal Senato, demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione di misure opportune affinché l'istanza per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003 (relativa alle opere per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) venga accompagnata da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente l'autorizzazione e degli eventuali subentranti.
L'articolo 1-septies, introdotto dal Senato, riconosce al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di disporre un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico fino ad una potenza di 1000 MW, la cui remunerazione non superi quella di equivalenti

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servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi a minor impatto ambientale. L'eventuale rafforzamento è finalizzato a fronteggiare le criticità di sicurezza del sistema elettrico che derivano dall'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili.
L'articolo 1-octies, introdotto dal Senato, al comma 1 novella l'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 3 del 2010, relativo al riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. La novella prevede che le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, così come determinate dall'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, siano riconosciute ai soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010 e abbiano comunicato al gestore di rete e al Gestore dei servizi energetici (GSE), entro la suddetta data, la fine dei lavori. In ogni caso l'impianto medesimo deve entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.
La comunicazione di fine lavori è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative e che il gestore di rete e il Gestore dei servizi energetici (GSE) possono effettuare controlli a campione per la verifica delle predette comunicazioni.
Ai sensi del comma 2 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative.
L'articolo 1-nonies, introdotto dal Senato, ricomprende tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003 - riconosciute dal medesimo comma di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti - anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete elettrica nazionale che sono necessarie per l'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal Gestore della rete.
L'articolo 1-decies, introdotto dal Senato, attraverso una modifica al comma 4-undecies dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, incide sulle competenze in ordine agli interventi sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di denuncia di inizio attività (DIA). A seguito della modifica in esame, viene attribuita al Ministero dello sviluppo economico - ricevuta dal comune l'informazione sull'assenza di una o più delle condizioni stabilite - la facoltà di notificare all'interessato l'ordine di non effettuare gli interventi previsti.
L'articolo 2 proroga dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l'attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali possedute dalla suddetta Agenzia.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina relativa alle incompatibilità del presidente e dei componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare istituita dell'articolo 29 della legge n. 99 del 2009.
Il comma 2, in particolare, interviene sulla disciplina a regime, novellando l'articolo 29 della legge n. 99 del 2009 con le seguenti previsioni. Da un lato si sopprime la norma (comma 8, settimo periodo, della legge 99 del 2009) secondo cui «la carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia». Dall'altro lato si introduce una precisazione al comma 13 della legge 99 del 2009, a seguito della quale il citato comma dispone che «a pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il

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direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi politici elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico». La precisazione introdotta al comma 13 consiste nel riferirsi agli «incarichi politici elettivi» mentre il testo precedente del comma faceva più genericamente riferimento agli «incarichi elettivi».
Il comma 1 dell'articolo, modificato dal Senato, detta una disciplina a valere «in sede di prima applicazione» per la nomina del presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nel testo iniziale del decreto-legge era dettata una disciplina «in sede di prima applicazione» anche per la nomina dei componenti dell'Agenzia diversi dal presidente.
Il particolare, il comma dispone che per il presidente dell'Agenzia non operano le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della citata legge 99 del 2009, nonché agli articoli 1 e 2 della legge 60 del 1953. Viene peraltro precisato che resta fermo, nei casi di cui sopra, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.
Di conseguenza, in sede di prima applicazione il presidente dell'Agenzia potrà essere e restare titolare di incarichi elettivi politici, senza incorrere nella decadenza da presidente, né nell'obbligo di opzione da parlamentare. Il presidente dell'Agenzia potrà inoltre esercitare, in modo diretto o indiretto, attività professionale o di consulenza, avere la qualifica di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati e ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura e incarichi di rappresentanza nei partiti politici, con l'unico limite del divieto di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. È prevista la possibilità, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di essere collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.
L'articolo 4 prevede che il decreto-legge entra in vigore il 10 luglio 2010, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a segnalare l'opportunità di sopprimere l'articolo 3, in quanto contenente una disposizione in materia di incompatibilità che ha carattere ordinamentale e non appare appropriata in un provvedimento d'urgenza (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.