CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 26 luglio 2010
358.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

Lunedì 26 luglio 2010 - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 18.10.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia.
C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento,

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, osserva che il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di energia. Le cause di necessità ed urgenza che hanno portato all'adozione del decreto-legge sono esplicitate nella premessa dello stesso decreto-legge. In particolare, il decreto risponde all'urgenza di «emanare provvedimenti riguardanti interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia, che rivestono carattere strategico nazionale, nonché riguardanti l'avvio dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e il completamento del riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa».
Nel corso dell'esame presso il Senato, rispetto al testo originario, sono state introdotte numerose nuove disposizioni di cui darò conto nella relazione.
L'articolo 1, modificato dal Senato, è volto dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari. Si tratta di una disciplina che differisce, rispetto alla preesistente, in quanto conferisce alle intese con le regioni (e le province autonome) interessate l'individuazione di tutti gli interventi connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari; estende a tutti i suddetti interventi (e non più solo a quelli di produzione di energia) il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo

Pag. 4

finanziamento. Con un emendamento introdotto al Senato, viene anzi chiarito che in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate. Il Senato ha aggiunto il comma 3, che novella l'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale). In particolare, la disposizione consente che siano considerati sottoprodotti ai fini della normativa sui rifiuti anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione.
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, istituisce presso l'Acquirente Unico Spa un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) la definizione dei criteri generali per il funzionamento del Sistema e delle modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il sistema. Tali flussi informativi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, funzionali all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti.
L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, interviene sulla controversa questione dell'incentivazione agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili e, in particolare, sulla previsione recata dall'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge finanziaria 2007, che ha fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già realizzati ed operativi, ivi comprese le convenzioni CIP6 destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate. La norma in esame precisa che i finanziamenti e gli incentivi, di cui al secondo periodo del comma 1117 della legge finanziaria 2007, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi al 1o gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008); sopprime, al secondo periodo del comma 1117, le parole «per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118».
L'articolo 1-quater, introdotto dal Senato, fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 6, della legge n. 99 del 2009, precisando a quali impianti spetta la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. In merito alla disposizione in esame, si segnala che il riferimento a due differenti date di entrata in esercizio degli impianti agevolabili con la tariffa onnicomprensiva modificata dal medesimo intervento normativo (legge n. 99/2009) appare suscettibile di determinare una disparità di trattamento a seconda della fonte rinnovabile interessata dalla norma.
L'articolo 1-quinquies, introdotto dal Senato, fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate conformemente alle disposizioni regionali che prevedono soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003. Condizione indispensabile è l'entrata in esercizio degli impianti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
L'articolo 1-sexies, introdotto dal Senato, demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione di misure opportune affinché l'istanza per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 (relativa alle opere per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) sia accompagnata da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente l'autorizzazione e degli eventuali subentranti.
L'articolo 1-septies, introdotto dal Senato, riconosce al Ministro dello sviluppo

Pag. 5

economico la facoltà di disporre un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico fino ad una potenza di 1000 MW, la cui remunerazione non superi quella di equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi a minor impatto ambientale. L'eventuale rafforzamento è finalizzato a fronteggiare le criticità di sicurezza del sistema elettrico che derivano dall'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili.
L'articolo 1-octies, introdotto dal Senato, novella l'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 3 del 2010, relativo al riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. La novella prevede che le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, così come determinate dall'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, siano riconosciute ai soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010 e abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro la suddetta data, la fine dei lavori, purché l'impianto medesimo entri in esercizio entro il 30 giugno 2011. Si dispone, inoltre, che la comunicazione di fine lavori sia accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative e che il gestore di rete e il GSE possano effettuare controlli a campione per la verifica delle predette comunicazioni. L'AEEG definisce regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative.
L'articolo 1-nonies, introdotto dal Senato, ricomprende tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 - riconosciute dal medesimo comma di pubblica utilità, indifferibili e urgenti - anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete elettrica nazionale che sono necessarie per l'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal Gestore della rete.
L'articolo 1-decies, introdotto dal Senato, attraverso una modifica al comma 4-undecies dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 incide sulle competenze relative agli interventi sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di denuncia di inizio attività (DIA). A seguito della modifica in esame, viene attribuita al Ministero dello sviluppo economico - ricevuta dal comune l'informazione sull'assenza di una o più delle condizioni stabilite - la facoltà di notificare all'interessato l'ordine di non effettuare gli interventi previsti.
L'articolo 2 proroga dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l'attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali possedute dalla suddetta Agenzia.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina relativa alle incompatibilità del presidente e dei componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare istituita dell'articolo 29 della legge n. 99 del 2009. Il comma 2 interviene sulla disciplina a regime, novellando l'articolo 29 della legge n. 99 del 2009. In primo luogo, si sopprime la norma secondo cui «la carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia». In secondo luogo, si introduce una precisazione al comma 13. disponendo che «a pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di

Pag. 6

consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi politici elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico». La precisazione introdotta al comma 13 consiste nel riferirsi agli «incarichi politici elettivi» mentre il testo precedente del comma faceva più genericamente riferimento agli «incarichi elettivi». Il comma 1 dell'articolo, modificato dal Senato, detta una disciplina «in sede di prima applicazione» per la nomina del presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nel testo iniziale del decreto-legge era dettata una disciplina «in sede di prima applicazione» anche per la nomina dei componenti dell'Agenzia diversi dal presidente. Il particolare, il comma dispone che per il presidente dell'Agenzia non operano le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge n. 99/2009. Viene peraltro precisato che resta fermo l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. Di conseguenza, in sede di prima applicazione, quanto agli incarichi elettivi politici, il presidente dell'Agenzia potrà esserne e restarne titolare, senza incorrere nella decadenza da presidente, né nell'obbligo di opzione da parlamentare; quanto all'esercizio, diretto o indiretto, di attività professionale o di consulenza, alla qualifica di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, al ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura e incarichi di rappresentanza nei partiti politici, il presidente dell'Agenzia ne è facultizzato, con l'unico limite del divieto di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.
L'articolo 4 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il 10 luglio 2010, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il Senato ha aggiunto, inoltre, il nuovo comma 2 all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al fine di estendere il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 99/2009, per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare, il termine per l'esercizio delle delega viene esteso a diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge 99/2009 (cioè al 15 febbraio 2011).

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 18.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.30 alle 18.40.