CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2010
355.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 LUGLIO 2010

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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 luglio 2010.

Audizione di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abbinate, recante disposizioni in favore dei territori di montagna.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.40 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.
C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Roberto ROSSO (PdL), presidente e relatore, ricorda che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, rappresenta lo strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), che ha l'obiettivo di

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fondo di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e di porre le basi per la futura adesione di tali Paesi all'Unione Europea.
Il Processo di stabilizzazione e di associazione è nel contempo un processo bilaterale e regionale, in quanto instaura saldi legami tra ciascun paese e l'Unione europea ed al tempo stesso incoraggia fermamente la cooperazione regionale tra i Paesi dell'area, che costituisce peraltro parte integrante del percorso di avvicinamento all'Europa. Le finalità del Processo sono: favorire la stabilizzazione della situazione politica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione; sostenere il processo di transizione verso l'economia di mercato attraverso una rafforzata cooperazione commerciale ed economica; promuovere la cooperazione regionale; incoraggiare il progressivo allineamento di tutti i Paesi coinvolti agli standard europei ed internazionali. Tra gli strumenti principali del Processo di stabilizzazione e di associazione vi sono le relazioni contrattuali bilaterali con i singoli Paesi sancite da accordi di stabilizzazione e associazione (ASA).
L'ASA con la Serbia, concluso nell'aprile 2008, è il quinto accordo di questo tipo concluso con l'Unione europea dopo quelli con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Croazia, l'Albania, e il Montenegro, a cui ha fatto seguito il 18 giugno 2008 quello con la Bosnia-Erzegovina. Tutti i Paesi dei Balcani occidentali - ad esclusione del Kosovo - sono quindi ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione Europea, centrando così un obiettivo perseguito da tempo dall'Unione Europea e fortemente sostenuto da parte italiana.
L'Accordo con la Serbia mira al consolidamento dei legami tra le Parti e all'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Esso prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse e si propone di favorire lo sviluppo del commercio, anche mediante la creazione di una zona di libero scambio, la promozione degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori. L'Accordo sancisce altresì la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione locale a quella della Comunità. L'ASA costituisce pertanto la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con la Serbia nella prospettiva di una sua progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione.
Per quanto riguarda la parte di interesse della Commissione Agricoltura, segnala che il titolo IV, relativo alla libera circolazione delle merci, contiene al capitolo II disposizioni riguardanti i prodotti agricoli e della pesca.
In sintesi, per quanto riguarda la Comunità, dall'entrata in vigore dell'ASA, essa è tenuta ad abolire le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente (MEE) sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, nonché ad abolire i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente (OEE) sulle importazioni di prodotti agricoli, tranne animali vivi e carni bovine fresche o congelate, vini e zucchero. Per ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci nonché frutta commestibile, scorze di agrumi o di meloni, viene eliminata solo la parte ad valorem del dazio, ma viene mantenuto il dazio doganale specifico. Per quanto riguarda le importazioni dalla Serbia di prodotti di baby beef definiti nell'allegato II, la Comunità applicherà dazi doganali pari al 20 per cento del dazio ad valorem ed al 20 per cento del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune CE, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 8.700 tonnellate. Dalla data di entrata in vigore dell'ASA, la Comunità concederà l'importazione in franchigia doganale di zucchero di canna e di barbabietola, sciroppi e caramello entro un contingente tariffario annuale di 180 mila tonnellate. L'articolo 25 e il Protocollo n. 1 specificano

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le condizioni applicabili agli scambi di taluni prodotti agricoli trasformati.
All'entrata in vigore dell'ASA, la Serbia abolirà le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente (MEE) sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità, mentre abolirà i dazi doganali applicabili alle importazioni dei prodotti agricoli specificati nell'allegato III a) e ridurrà progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli elencati nell'allegato III b) in conformità con il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. La Serbia, infine, abolirà i dazi doganali applicabili alle importazioni dei prodotti agricoli elencati all'allegato III c) e III d), entro il limite del contingente tariffario ivi contenuto. Il Protocollo n. 2 (Vino e bevande spiritose) definisce il regime applicabile ai vini ed alle bevande alcoliche.
Quanto ai prodotti della pesca, si dispone che, all'entrata in vigore dell'ASA, la Comunità abolisca le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente (MEE) relative all'importazione di prodotti originari dalla Serbia, nonché i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente (OEE), fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato IV (Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi), che sono, soggetti alle disposizioni ivi contenute. Analoghe concessioni sono previste da parte della Serbia sulle importazioni di prodotti della pesca originari della Comunità.
L'articolo 31, in considerazione del carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, prevede una clausola di revisione in base alla quale le Parti sono chiamate ad esaminare - entro tre anni - la possibilità di ulteriori reciproche concessioni per una maggiore liberalizzazione degli scambi. È altresì prevista una specifica clausola di salvaguardia che prevede l'avvio di consultazioni tra le Parti, nonché la possibilità per la Parte interessata di adottare eventuali contromisure, nel caso in cui le importazioni di prodotti originari di una di esse, soggette alle concessioni di cui sopra, provochino gravi turbative sui mercati o ai meccanismi di regolamentazione interni della controparte. Una disciplina specifica è prevista per i prodotti elencati nell'allegato V del Protocollo n. 3 (relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa), con la possibilità per la Comunità di sospendere il trattamento preferenziale qualora le importazioni originarie della Serbia di tali prodotti aumentino cumulativamente di oltre il 30 per cento in volume rispetto alla media dei tre anni civili precedenti (articolo 32). Secondo le disposizioni dell'articolo 33, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli, della pesca ed alimentari, diversi da vini e bevande alcoliche della Comunità, conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006, la Serbia assicura la protezione e si impegna a vietare l'uso, nel suo territorio, delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. I marchi commerciali registrati nel Paese o acquisiti con l'uso che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sopra esposta, cesseranno di essere utilizzati entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'ASA. Dopo cinque anni, le indicazioni geografiche protette non potranno più essere utilizzate come denominazione comune di merci in Serbia e quest'ultima si impegna ad accertare che le merci esportate dal suo territorio non violino le disposizioni summenzionate.
Le disposizioni comuni (recate dal capitolo III, l'ultimo del titolo IV) prevedono che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'ASA, le Parti non introducano nuovi dazi doganali od OEE su importazioni ed esportazioni reciproche, né aumentino quelli già applicati; non verranno altresì introdotte nuove restrizioni quantitative o MEE né rese più restrittive quelle esistenti. È vietata nondimeno l'introduzione o il mantenimento di misure di discriminazione fiscale tra i prodotti di una Parte e quelli simili originari del

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territorio dell'altra Parte. Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale (articoli 37 e 38). L'ASA non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri a meno che essi alterino le condizioni commerciali previste dall'Accordo stesso. Durante il periodo transitorio di sei anni previsto per l'istituzione di una zona di libero scambio, rimane impregiudicata l'applicazione di specifiche disposizioni preferenziali in materia di circolazione delle merci di cui ad accordi di frontiera precedentemente stipulati tra la Serbia ed uno o più Stati membri o derivanti dagli accordi bilaterali in tema di cooperazione regionale, di cui al titolo III (articolo 39).
L'ASA non pregiudica la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure di difesa commerciale in caso di dumping o sovvenzioni in linea con la normativa OMC (articolo 40), nonché le altre misure che si riterranno necessarie, qualora un prodotto di una Parte venga importato nell'altra in quantità maggiorate o a condizioni tali da provocare gravi pregiudizi o perturbazioni all'industria o all'economia del Paese importatore, secondo le procedure stabilite nella clausola di salvaguardia generale di cui all'articolo 41. Ai sensi dell'articolo 42, che reca la clausola di penuria, è prevista la possibilità di adottare le misure necessarie in caso di penuria grave o minaccia di penuria grave di generi alimentari o altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, nonché in caso di riesportazione verso un Paese terzo di un prodotto nei cui confronti la summenzionata Parte mantenga restrizioni quantitative, dazi all'esportazione e MEE, quando ciò comporti gravi difficoltà per la Parte esportatrice.
Al fine di avvicinare la Serbia all'acquis communautaire, l'ASA prevede inoltre una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI), giustizia, libertà e sicurezza (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII) e cooperazione finanziaria (titolo IX).
L'Accordo è corredato da sette Allegati e sette Protocolli che ne costituiscono parte integrante. Tra questi, alcuni investono la competenze della Commissione, in particolare l'Allegato II (articolo 26), sulla definizione dei prodotti «baby beef», l'Allegato III (articolo 27) sulle concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità, l'Allegato IV (articolo 29) sulle concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi e l'Allegato V (articolo 30) sulle concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità, nonché il Protocollo n. 1 (articolo 25) relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Serbia, il Protocollo n. 2 (articolo 28) su vino e bevande spiritose e, infine, il Protocollo n. 3 (articolo 44) relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.
Fa quindi presente che la Commissione Affari esteri intenderebbe concludere l'esame del disegno di legge nella seduta di domani, avendo acquisito i pareri delle altre Commissioni nella giornata di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 78/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giuseppe RUVOLO (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea la necessità che al dibattito in Commissione partecipi

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il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che è stato protagonista della vicenda che si è consumata al Senato sul tema delle quote latte, in controtendenza rispetto alla posizione assunta dal Governo.

Roberto ROSSO, presidente, fa presente che il Ministro Galan intende intervenire in Commissione nella seduta di domani.

Monica FAENZI (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge n. 78 del 2010 reca una serie di misure finalizzate a stabilizzare, attraverso il contenimento della spesa e il contrasto all'evasione fiscale, il quadro finanziario per il triennio 2011-2013, in conformità agli impegni assunti in ambito europeo, nonché a sostenere, al contempo, lo sviluppo e la competitività economica nazionale.
La correzione dei conti pubblici prevista dal decreto risponde alla raccomandazione dell'Ecofin del 30 novembre 2009, che ha invitato l'Italia definire in dettaglio, entro il 2 giugno 2010, la strategia di consolidamento necessaria per la correzione del disavanzo eccessivo, al fine di riportare l'indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del PIL entro il 2012. Come specificato nella nota informativa presentata dal Governo il 16 giugno scorso, il decreto-legge n.78 costituisce lo strumento per attuare la correzione delineata nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) e risponde all'impegno concordato dal Governo in ambito europeo. L'emergere di tensioni sui mercati finanziari a seguito della crisi della Grecia ha reso più urgente l'intervento, inducendo il Governo ad anticipare la manovra correttiva rispetto alla scadenza del 15 ottobre fissata dalla legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) per la presentazione del progetto di bilancio e della legge di stabilità.
Quanto agli effetti finanziari delle misure contenute nel decreto-legge, esse comportano un impatto limitato nel 2010 sull'indebitamento netto, mentre determinano una correzione del saldo medesimo pari a circa 12 miliardi per il 2011 ed a circa 25 miliardi in ciascuno degli anni 2012 e 2013, pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 e all'1,5 per cento nel 2012. Le modifiche introdotte dal Senato hanno determinato un'ulteriore lieve riduzione dell'indebitamento netto, che lascia tuttavia invariata l'incidenza sul PIL della manovra. Gli effetti correttivi sono riconducibili prevalentemente (62,2 per cento nella media del triennio) ad un contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte corrente. Rispetto al testo iniziale, le modifiche introdotte dal Senato determinano un maggior contributo alla manovra netta da parte delle entrate (dal 35,5 in media nel triennio nel testo iniziale al 37,8 per cento nel testo all'esame della Camera); all'interno della spesa si riduce invece l'apporto assicurato da quella in conto capitale (dal 4,6 al 3,1 per cento). Rispetto agli andamenti tendenziali, la manovra determina una riduzione della spesa primaria di circa l'1 per cento nel 2011 e del 2 per cento nel 2012. Per quanto riguarda le entrate, le misure ne determinano un aumento rispetto alla legislazione vigente pari allo 0,6 per cento nel primo anno e all'1,4 per cento nel secondo.
Per quanto concerne la composizione della manovra, particolare rilievo assumono le misure correttive poste a carico delle amministrazioni locali, che rappresentano una quota della manovra complessiva pari alla metà nell'esercizio 2011 e a un terzo nei due esercizi successivi, e quelle riguardanti il pubblico impiego. Sul versante delle entrate, particolare rilevo assumono gli interventi in materia tributaria, e segnatamente, le misure di potenziamento della lotta all'evasione di fiscale e contributiva, attraverso l'introduzione di più efficaci strumenti di accertamento e la focalizzazione dell'attività di ispezione e controllo su determinati segmenti di contribuenti, i cui comportamenti appaiono a più elevato rischio di evasione.
Un ultimo filone di interventi, che configurano di norma misure espansive recanti maggiori spese o minori entrate, è finalizzato al sostegno dello sviluppo, anche

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attraverso misure di semplificazione burocratica. In tale ambito sono annoverabili gli interventi volti a realizzare una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, norme dirette a istituire un regime fiscale di attrazione europea, interventi a favore delle reti di imprese, misure tese ad istituire nel Paese delle zone cosiddette a burocrazia zero, nonché gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.
Per quanto riguarda le misure che interessano più specificamente la competenza della Commissione Agricoltura, vanno segnalate in primo luogo quelle attinenti alla soppressione di enti.
In particolare, l'articolo 7, comma 19, prevede la soppressione dell'Ente italiano montagna, la successione dell'ente in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il trasferimento delle risorse strumentali e del personale al Dipartimento per gli affari regionali della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione della data in cui saranno esercitate le funzioni trasferite. Tale decreto disciplinerà nel dettaglio i trasferimenti di risorse e di personale alla Presidenza del Consiglio dei ministri e potrà prevedere, ma solo per i ricercatori e i tecnologi, la collocazione anche presso enti o istituzioni di ricerca. Quanto al trattamento del personale da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si stabilisce che venga inquadrato in apposite tabelle di corrispondenza, conservando il trattamento economico, con riferimento alle voci fisse e continuative, con la previsione - in caso di trattamento economico più elevato di quello previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri - dell'attribuzione di assegni riassorbibili.
L'articolo 7, comma 20, dispone invece la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 e individua i soggetti ai quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni. Per quanto riguarda i settori di interesse della Commissione Agricoltura, gli enti soppressi sono la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, la Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi (i cui compiti sono trasferiti, rispettivamente, alle camere di commercio di Parma e di Reggio Calabria), il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), l'Istituto nazionale delle conserve alimentari. Il personale a tempo indeterminato degli enti soppressi viene trasferito alle amministrazioni subentranti ed è inquadrato sulla base di una tabella di corrispondenza che dovrà essere approvata con decreto interministeriale. Conseguentemente, le amministrazioni subentranti dovranno adeguare le proprie dotazioni organiche mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui esso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione subentrante, i dipendenti trasferiti percepiscono per la differenze un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato previsti per le esigenze degli enti soppressi confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni subentranti, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi servizi pubblici. Alle amministrazioni subentranti sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dagli enti soppressi. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti soppressi fino al processo

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di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo agli enti soppressi continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Il Senato ha introdotto un ultimo periodo del comma 20, prevedendo una specifica procedura per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA), con l'adozione, entro sessanta giorni, di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.
Nel corso dell'esame del provvedimento in Senato è stato inserito l'articolo 40-bis, che prevede che: «Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale e degli accertamenti in corso, versa il settore lattiero-caseario e favorire il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1o gennaio 2008, il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato fino al 31 dicembre 2010». Per consentire la sospensione dei pagamenti in questione, il comma 2 attinge per 5 milioni di euro al fondo di riserva per le leggi permanenti di natura corrente.
Al riguardo, osserva che la formulazione della norma, peraltro, sembrerebbe non produrre effetti nei confronti dei soggetti che hanno aderito ai piani di rateizzazione previsti dal decreto-legge n. 49 del 2003, che non prevedono scadenze al 30 giugno 2010, ma scadenze annuali al 31 dicembre. Limitata sarebbe inoltre anche la sua applicazione nei confronti dei produttori aderenti al rateizzo di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, poiché sarebbero esclusi quelli con rate scadenti il 31 dicembre.
In proposito, ricorda infatti che il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, ha stabilito un piano di rateizzazione senza interessi, oggetto di un accordo politico tra l'Italia e l'Unione europea, per consentire ai produttori di estinguere i propri debiti per l'eccesso di produzione lattiera nei periodi dal 1995/96 al 2001/02. L'accordo è poi sfociato nella decisione n. 2003/530/CE, con la quale l'aiuto che la Repubblica italiana intendeva concedere ai produttori di latte viene eccezionalmente considerato compatibile con il mercato alle seguenti condizioni: che l'importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo e che il periodo di rimborso non superi 14 anni, a decorrere dal 1o gennaio 2004. Le procedure di rateizzazione sono state stabilite, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 luglio 2007, che stabilisce che il produttore che ha ottenuto il riconoscimento della facoltà di rateizzazione è tenuto ad effettuare i versamenti entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con l'articolo 8-quater ha invece definito un nuovo piano di rateizzazione delle multe relative a qualunque campagna lattiera precedente a quella allora in corso del 2008-2009. Le modalità di rateizzazione dei debiti sono state definite con il decreto 10 marzo 2010 del Commissario straordinario per le quote latte che, relativamente alle scadenze, ha stabilito che: per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di settembre al mese di febbraio, la rata è versata entro il successivo 30 giugno e, per il numero di anni di durata della rateizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno (salvo l'ultima rata che è fissata non oltre il limite massimo stabilito dalla legge); per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di marzo al mese di agosto, la rata è versata entro il successivo 31 dicembre, e così per tutti gli anni di durata della rateizzazione (salvo l'ultima rata).
Illustra quindi l'articolo 54-bis, introdotto al Senato, che al comma 1 stabilisce che - considerata la crisi che sta attraversando il settore della pesca marittima -

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in caso di sospensione dell'attività di pesca, sia concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla CIGS in deroga per il medesimo settore disciplinato dalla legge n. 129 del 2008. Il comma 2 indica che il trattamento deve essere pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, ferie, festività e gratifiche, previste dalle tabelle allegate ai contratti collettivi; l'ente erogatore è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 3 infine stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 1.000.000 di euro per l'anno 2010, si provveda mediante l'utilizzo delle risorse residue del Fondo centrale per il credito peschereccio.
Dopo aver ricordato le iniziative della Commissione per far fronte alla grave situazione della pesca, segnala che è in attesa di pubblicazione un decreto ministeriale del 23 giugno 2010 che dispone l'arresto temporaneo straordinario obbligatorio di 30 giorni consecutivi delle unità da pesca con i sistemi a strascico e volante. Per i soggetti interessati dal fermo pesca per il 2010 è previsto: un compenso alle imprese di pesca secondo una tabella già applicata nel 2008, costituito da un'aliquota giornaliera in base alla stazza più una somma addizionale moltiplicata per 15 giorni (le regioni potranno intervenire con fondi propri, per indennizzare i restanti 15 giorni); per i pescatori imbarcati e interessati dal fermo si attiverà la procedura per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Per quanto non di stretta competenza della Commissione Agricoltura segnala inoltre le disposizioni di cui all'articolo 45, in particolare per quanto riguarda il ritiro dei certificati verdi da parte del GSE. L'articolo 45, sostituito nel corso dell'esame presso il Senato, al comma 3 in sostanza conferma l'obbligo di acquisto da parte del GSE dei certificati verdi invenduti, che era stato abolito nella versione iniziale del decreto-legge. Inoltre, stabilisce che a partire dal 2011 con decreto del Ministro dello sviluppo economico venga assicurata la riduzione del 30 per cento dell'importo complessivo derivante dal ritiro dei certificati verdi, rispetto all'importo relativo alle competenze del 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento della riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso.
Infine, ricorda che l'articolo 50 reca la disciplina relativa ad alcuni censimenti generali, tra i quali il 6o censimento generale dell'agricoltura.
Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Roberto ROSSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina del signor Massimo Camandona a Presidente dell'Ente nazionale risi.
Nomina n. 68.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Roberto ROSSO, presidente e relatore, illustra la proposta di nomina in titolo,

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segnalando che l'avvio della relativa procedura è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 luglio scorso. Nel richiedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Ministro per i rapporti con il Parlamento sottolinea che, esaminati l'attività svolta e il profilo professionale del candidato, riportati nel suo curriculum, il Governo ha ritenuto che lo stesso abbia tutti i requisiti per assumere l'incarico.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.