CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2010
355.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, ricorda che è iniziato presso la V Commissione Bilancio l'esame, in sede referente, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, già approvato in prima lettura dal Senato, recante una serie di misure finalizzate a stabilizzare, attraverso il contenimento della spesa e il contrasto all'evasione fiscale, il quadro finanziario per il triennio 2011-2013, in conformità agli impegni assunti in ambito europeo, nonché a sostenere, al contempo, lo sviluppo e la competitività economica nazionale. La calendarizzazione

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del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla seduta del 26 luglio prossimo.
Il decreto-legge n. 78/2010 contiene un articolato insieme di interventi, recanti riduzioni di spesa e di aumento delle entrate, diretti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell'aggiornamento annuale del Programma di stabilità.
La correzione dei conti pubblici prevista dal decreto-legge risponde alla raccomandazione dell'Ecofin del 30 novembre 2009, che ha invitato l'Italia definire in dettaglio, entro il 2 giugno 2010, la strategia di consolidamento necessaria per la correzione del disavanzo eccessivo, al fine di riportare l'indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del PIL entro il 2012. Come specificato nella Nota informativa presentata dal Governo il 16 giugno scorso, il decreto-legge n. 78 costituisce lo strumento per attuare la correzione delineata nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) e risponde all'impegno concordato dal Governo in ambito europeo. L'emergere di tensioni sui mercati finanziari a seguito della crisi della Grecia ha reso più urgente l'intervento, inducendo il Governo ad anticipare la manovra correttiva rispetto alla scadenza del 15 ottobre fissata dalla legge di contabilità (legge n. 196/2009) per la presentazione del progetto di bilancio e della legge di stabilità.
Si illustrano di seguito le parti del provvedimento d'urgenza che riguardano le competenze della Commissione X o che, pur riferendosi ad altri ambiti di competenza, assumono rilievo per le materie di interesse della Commissione Attività produttive.
In primo luogo, all'articolo 6, commi da 16 a 18, si prevede la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, del Comitato per l'intervento nella SIR (Società Italiana Resine) e in settori ad alta tecnologia. Il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della somma di 200 milioni di euro, è trasferito con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella REL Spa (Ristrutturazione elettronica) in liquidazione e nel Consorzio Bancario SIR Spa in liquidazione, alla Fintecna Spa o a società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Inoltre, si prevede la decadenza dalle loro funzioni dei liquidatori delle società REL, Consorzio Bancario Sir Spa e ISAI spa (Società iniziative e sviluppo di attività industriali) in liquidazione. In conseguenza di ciò, la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria (Fintecna Spa).
All'articolo 7,il comma 22 detta nuove disposizioni relativamente alla nomina degli organi sociali della SACE Spa, società risultante dalla trasformazione in società per azioni dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE). Il potere di effettuare le nomine è ora attribuito solamente ai Ministeri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico d'intesa tra loro. Secondo la relazione tecnica, la riconduzione del potere di nomina alle competenze dei due ministeri verrebbe effettuata anche in previsione della riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione da sette a cinque.
Il comma 20 del medesimo articolo 7, prevede la soppressione delle Stazioni Sperimentali per l'industria (enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del MiSE) che svolgono attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitiva, di certificazione di prodotti o di processi produttivi, analisi e controlli, consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, attività di documentazione e divulgazione, partecipazione all'attività di normazione tecnica. Secondo la relazione tecnica, la spesa complessiva

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per gli organi è pari a 697.000 euro, che costituisce la misura del risparmio conseguibile con la soppressione. Si prevede inoltre la soppressione dell'IPI (Istituto per la promozione industriale), l'agenzia tecnica che supporta e assiste il MiSE nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi pubblici a sostegno del sistema imprenditoriale italiano. Secondo la relazione tecnica, l'IPI si trova in sostanziale equilibrio finanziario e, quindi, la sua soppressione non determina effetti apprezzabili sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 23 dell'articolo è volto a superare la gestione commissariale della società Sogin Spa (Società gestione impianti nucleari), in considerazione del prolungarsi delle procedure previste per ridefinirne i compiti e a ricostituire il consiglio di amministrazione della società.
In materia di turismo, all'articolo 14, comma 16, lettera e), si prevede la possibilità di introdurre un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma. Si dispone in particolare che tale contributo sia applicato secondo criteri di gradualità, in proporzione alla loro classificazione delle stesse strutture ricettive, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno. All'articolo 15, il Senato ha modificato il comma 6 ed ha introdotto i commi da 6-bis a 6-quinquies, in materia di concessioni di derivazione di acqua per uso idroelettrico. Il comma 6, come modificato, prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2010, per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, un aumento delle basi di calcolo dei sovracanoni per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico.
Il comma 6-bis novella il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 959 del 1953. Il testo risultante dalla modifica prevede la possibilità, per i consorzi o, in mancanza di essi, per i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, di chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto, la fornitura diretta di energia elettrica, eliminando il limite della concorrenza del sovracanone stesso. Il comma 6-quinquies consente di garantire i canoni già incassati dai comuni e dallo Stato per le precedenti concessioni, le cui proroghe furono annullate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2008.
L'articolo 39, recante proroga del termine di esecuzione di programmi di ristrutturazione o cessione di complessi aziendali nella regione Abruzzo, al comma 4-quater, aggiunto dal Senato, integra, con l'inserimento del comma 3-bis, l'articolo 4 del decreto-legge n. 347/2003 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza). Il nuovo comma riconosce al Ministro dello sviluppo economico il potere di disporre la proroga - entro il limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 - del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i Gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il suddetto limite. La proroga, che deve essere richiesta dal Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può essere accordata nel caso in cui il programma non risulti completato al termine di scadenza, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali.
L'articolo 40, recante misure difiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, concede ad alcune regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in anticipazione del federalismo fiscale, la facoltà di ridurre, fino anche ad azzerarla, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove attività produttive. Il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di IRAP dovrà essere

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stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con ciascuna delle regioni interessate (comma 2). L'attribuzione di discrezionalità alle regioni circa la fissazione di determinate aliquote fiscali, entro limiti stabiliti dalle leggi statali, è un principio fissato dalla legge di delega sul federalismo fiscale. Come evidenziato dalla relazione tecnica, l'esercizio della facoltà riconosciuta alle regioni dalla norma in esame è chiaramente subordinata all'individuazione di corrispondenti compensazioni nell'ambito dei rispettivi bilanci, in modo tale che l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica sia neutrale.
L'articolo 42, recante disposizioni su reti di imprese e agevolazioni fiscali per le imprese aderenti ai contratti di rete, ampiamente modificato e integrato dal Senato, dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete di imprese, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, compresa la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI alle condizioni che saranno stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il Senato ha ridisciplinato direttamente (con i commi aggiunti 2-bis e 2-ter) il contratto di rete, di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge, n. 5 del 2009, che vengono a tal fine novellati. Con il nuovo contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Il comma 2-ter, che modifica il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5/2009, aggiunge alla previsione - già presente nello stesso comma 4-quater - secondo cui il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. I commi da 2-quater a 2-septies introducono una agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009. In particolare, per queste imprese, viene previsto un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota degli utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. L'agevolazione opera per gli utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e interessa la quota degli stessi imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per le predette finalità di investimento.
L'articolo 43, al comma 1, consente l'istituzione di «zone a burocrazia zero» nel Meridione d'Italia. L'istituzione di tali zone in aree non soggette a vincolo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione (comma 2).
In queste zone le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, godono di tre tipi di vantaggi:
a) i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto (avviati su domanda di parte), ad esclusione di quelli di natura

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tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo e si intendono adottati positivamente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se entro tale termine non è adottato un provvedimento espresso. Una modifica introdotta dal Senato prevede la non applicabilità delle disposizioni dell'articolo agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica;
b) le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la «zona a burocrazia zero» e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e quella dell'Aquila, istituita con delibera CIPE del 13 maggio 2010;
c) priorità assoluta da parte delle Prefetture - nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio - alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone a burocrazia zero.

L'articolo 45, reca disposizioni in materia di destinazione delle risorse derivanti dalla risoluzione anticipata delle convenzioni CIP6 e di ritiro dei certificati verdi da parte del GSE. Sostituito nel corso dell'esame presso il Senato, al comma 1 prevede il versamento all'entrata delle risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6, relative alle fonti assimilate a quelle rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge n. 99/2009. Il testo approvato opera una destinazione nuova delle risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate. Queste risorse, costituite dalla differenza tra gli oneri che si realizzerebbero in caso di mancata risoluzione anticipata delle convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti volontariamente alla risoluzione (che includono costi evitati di impianti, esercizio e combustibile), saranno poi riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinato ad interventi nel settore della ricerca e dell'università.
Ai sensi del comma 2, i criteri e le modalità per la quantificazione delle risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6 è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 3, con il quale in sostanza si conferma l'obbligo di acquisto da parte del GSE dei certificati verdi invenduti, integra le disposizioni in materia introdotte dal comma 149 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'aggiunta del nuovo comma 149-bis. Il nuovo comma 149-bis stabilisce che, a partire dal 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia assicurata la riduzione del 30 per cento dell'importo complessivo derivante dal ritiro dei certificati verdi, di cui al comma 149, rispetto all'importo relativo alle competenze del 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento della riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso. Il decreto deve essere emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2010. La finalità espressa della norma in esame è quella del contenimento degli oneri generali di sistema che gravano sulla spesa energetica delle famiglie e delle imprese, nonché della promozione delle fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi europei in coerenza con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE.
All'articolo 49, i commi da 4-bis a 4-quinquies, aggiunti all'articolo 49 dal Senato, recano norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività e

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altre norme di semplificazione amministrativa per le imprese. In particolare, il comma 4-bis sostituisce integralmente l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, originariamente rubricato «Dichiarazione di inizio attività», per rispondere ad un'esigenza diretta ad un più generale ripensamento del ruolo della libertà d'impresa all'interno della cosiddetta «Costituzione economica». Il nuovo articolo 19 introduce una «segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA) che sostituisce «ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale».
L'applicazione della nuova disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:

che il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria (comma 1);

che non tratti di casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o di atti rilaSCIAti dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria (comma 1);

che non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (comma 5, primo periodo).

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà correderanno la segnalazione per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ulteriore corredo sarà offerto dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Le attestazioni e asseverazioni sono funzionali alle verifiche di competenza dell'amministrazione, che a tal fine si avvarrà anche degli elaborati tecnici necessari a corredo della segnalazione. Le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni sostituiranno anche l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive; sono sempre salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 19, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Lo spazio operativo dell'amministrazione competente, disciplinato dal comma 3, è solo quello di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti: ciò deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione e può contenere l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'amministrazione può però anche fissare un termine - in ogni caso non inferiore a trenta giorni - entro cui, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando la responsabilità penale, può sempre e in

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ogni tempo adottare i summenzionati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Ai sensi del comma 4, decorso il termine di trenta giorni, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. Il comma 5 devolve ogni controversia relativa all'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 (ma anche quelle relative agli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le sanzioni penali previste dal comma 6 (reclusione da uno a tre anni per chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti) si aggiungono alla disciplina delle sanzioni penali di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci ed operano se il fatto non costituisce più grave reato.
La disciplina sulla SCIA è ricondotta dal comma aggiuntivo 4-ter alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera e), della Costituzione (materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato), e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma 2 (anch'essa materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato). Ciò risolve il problema del rapporto con la disciplina della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa regionale. Infatti, la disposizione in esame stabilisce che la disciplina sulla SCIA sostituisce direttamente, dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, quella della DIA recata da ogni normativa statale e regionale. Si osserva che, poiché la norma prevede l'abrogazione della normativa statale difforme, andrebbe chiarito se ciò valga anche per le «discipline speciali», quale quella relativa alla denuncia d'inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.Viene precisato, inoltre, che le espressioni «segnalazione certificata di inizio di attività» e «SCIA» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio di attività» e «Dia», ovunque ricorrano.
Il comma aggiuntivo 4-quater riprende la tematica della semplificazione, introducendo una normazione a cascata che tende a ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese. In particolare, si autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese. Il comma aggiuntivo 4-quinquies dispone che i suddetti regolamenti sono emanati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Dalla stessa data sono abrogate le norme, anche legislative, che regolano i relativi procedimenti.
L'articolo 51, ai commi da 1 a 5, introduce misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, che - oltre a ridurre l'inquinamento ambientale - consentono un risparmio economico. L'eliminazione di una serie di adempimenti considerati inutili dovrebbe promuovere la formazione sul territorio di una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, attualmente composta da circa 750 stazioni.
L'articolo 54, infine, pone un tetto alle spese di funzionamento di Expo 2015 Spa e stabilisce che le assunzioni possano

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essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di amministrazione e introduce un obbligo di relazione in merito alle spese di gestione.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Atto n. 228.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che la V Commissione Bilancio esprimerà i rilievi sul provvedimento in titolo nel corso della prossima settimana.

Andrea LULLI (PD), sottolineato che lo schema di decreto in esame presenta disposizioni di notevole complessità, ritiene opportuno rinviarne l'esame al fine di approfondirne adeguatamente il contenuto.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO, indi del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.
C. 3620 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorena MILANATO, relatore, sottolinea che, come evidenziato nella relazione illustrativa, l'Accordo in esame rappresenta lo strumento principale del Processo di Stabilizzazione e di Associazione (PSA), promosso dalla Commissione europea già nel maggio 1999 ed approvato dal Consiglio Affari Generali del giugno successivo, che ha definito la nuova strategia comunitaria nei confronti della regione e rappresenta tuttora il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, così come Kosovo).
L'obiettivo di fondo del PSA è pertanto quello di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e porre le basi per la futura adesione all'Unione Europea, prospettiva riconosciuta dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000 e riconfermata dal Consiglio europeo di Salonicco nel 19-20 giugno 2003. Gli strumenti principali del PSA sono: relazioni contrattuali bilaterali con i singoli

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Paesi (Accordi di Stabilizzazione e Associazione); una massiccia assistenza finanziaria ed economica da parte della UE, attraverso lo strumento di assistenza di pre-adesione IPA; la previsione di concessioni commerciali (Misure commerciali autonome).
Passando al contenuto dell'Accordo, esso comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati e 7 Protocolli.
Gli obiettivi dell'Accordo con la Bosnia-Erzegovina, delineati nell'articolo 1, sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Serbia nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Serbia; promuovere la cooperazione regionale.
L'Associazione verrà realizzata progressivamente durante un periodo transitorio non superiore ai sei anni.
Il titolo II (articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale.
Il titolo III (articoli da 14 a 17) riguarda la cooperazione regionale.
Il titolo IV dell'Accordo disciplina la libera circolazione delle merci mentre il titolo V reca le norme in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e movimenti di capitali.
Il titolo IV (articoli da 18 a 48) si apre con le norme recate dall'articolo 18, ai sensi del quale, in conformità ai disposti dell'ASA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18).
Per i prodotti industriali (Capitolo I) i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente (OEE), le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente (MEE) relativi alle importazioni nella Comunità o in Serbia di prodotti originari dell'altra Parte sono aboliti all'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 20). I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità elencate nell'Allegato 1 (Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità) saranno progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario specificato nell'Allegato medesimo (articolo 21). A far data dall'entrata in vigore dell'ASA, le Parti aboliranno nei loro scambi i dazi all'esportazione, gli oneri di effetto equivalente, le restrizioni quantitative all'esportazione e le misure d'effetto equivalente (articolo 22). La Serbia, a norma dell'articolo 23 si dichiara disponibile, ove le condizioni economiche generali e la situazione dello specifico settore lo consentano, a ridurre i suoi dazi doganali in tempi più rapidi di quelli sopra indicati.
Le disposizioni comuni (recate dal Capitolo III, l'ultimo del titolo IV in esame) prevedono che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'ASA, le Parti non introducano nuovi dazi doganali od OEE su importazioni ed esportazioni reciproche, né aumentino quelli già applicati; non verranno altresì introdotte nuove restrizioni quantitative o MEE né rese più restrittive quelle esistenti (clausola di standstill di cui all'articolo 36). È vietata nondimeno l'introduzione o il mantenimento di misure di discriminazione fiscale tra i prodotti di una Parte e quelli simili originari del territorio dell'altra Parte. Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale (articoli 37 e 38).
Come accennato, il titolo V (articoli da 49 a 71) reca le norme in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e movimenti di capitali.
In materia di circolazione dei lavoratori (Capitolo I), l'ASA prevede che i cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i familiari colà legalmente residenti, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione

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e di licenziamento (articolo 49). Nel rispetto della normativa e della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri, dovrebbero essere mantenute e, se possibile, ampliate, le agevolazioni per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali. Il Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione, dopo tre anni, valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 50).
In materia di stabilimento (Capitolo II), a partire dall'entrata in vigore dell'ASA ciascuna delle Parti concede per lo stabilimento delle società nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita. Le Parti si astengono dall'adottare nuove normative o misure che introducano discriminazioni in materia di stabilimento e attività nei confronti delle società di un'altra Parte stabilite sul proprio territorio.
Il CSA esamina le iniziative da prendere e adotta tutte le misure necessarie per agevolare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (articolo 57). L'articolo 58 dispone in tema di assunzione di quadri intermedi da parte di consociate o filiali di una società comunitarie stabilite nel territorio della Serbia ovvero di una società serbe stabilite nella Comunità.
L'Accordo promuove la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi (Capitolo III) da parte di società o cittadini delle Parti stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. A tale fine le Parti consentono la temporanea circolazione dei prestatori di servizio. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Stabilizzazione e Associazione adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione di detta liberalizzazione, tenendo anche conto del ravvicinamento delle rispettive leggi (articolo 59).
Per quanto riguarda i pagamenti correnti e la circolazione dei capitali (Capitolo IV), le Parti si impegnano ad autorizzare i pagamenti e i bonifici in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti (articolo 62).
Le disposizioni di carattere generale, organizzate nel Capitolo V (l'ultimo del titolo V in esame) prevedono che le norme del Titolo V in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali appena descritte siano soggette ad alcune limitazioni, giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità e non si applichino qualora riguardino attività svolte sul territorio di una delle Parti connesse all'esercizio dei poteri pubblici.
Al fine di avvicinare la Serbia all'acquis communautaire, l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI), giustizia, libertà e sicurezza (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII) e cooperazione finanziaria (titolo IX).
Con riferimento alle norme di cui al titolo VI, l'ASA prevede che il graduale ravvicinamento della legislazione serba a quella comunitaria abbia inizio con la firma dell'Accordo e si estenda progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis ivi contemplati entro sei anni, concentrandosi, nella prima fase, su alcuni elementi fondamentali relativi al mercato interno e gli altri aspetti connessi al commercio, nonché sui profili concernenti giustizia, libertà e sicurezza; successivamente, verrà data attenzione alle rimanenti parti dell'acquis.
L'ASA contiene anche delle disposizioni specifiche relative alle imprese pubbliche o alle imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi; alla tutela e alla applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 75 e Allegato VII); all'aggiudicazione di appalti pubblici; alla standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità, alla tutela dei consumatori, alle condizioni del lavoro e alle pari opportunità (articoli 76-79).

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Con riguardo alle politiche di cooperazione (titolo VIII) le Parti si impegnano a rafforzare i legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo sostenibile e alla crescita della Serbia, attraverso politiche ed altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale del Paese nel rispetto dell'ambiente.
La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio riferito all'attività commerciale (articolo 89).
Le Parti, inoltre, collaborano nel settore statistico (articolo 90), nel favorire un adeguato sviluppo dei servizi bancari, assicurativi e finanziari (articolo 91), nel controllo gestionale interno e nella revisione contabile esterna delle finanze pubbliche (articolo 92) e nella promozione e tutela degli investimenti privati nazionali ed esteri (articolo 93). La cooperazione riguarda inoltre l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria serba (articolo 94) ed è mirata, in particolare, allo sviluppo delle piccole e medie imprese (articolo 95), alla promozione del settore turistico (articolo 96).
È altresì prevista (articolo 109) la cooperazione nel settore dell'energia - e si ricorda al riguardo il Trattato, in vigore dal 2006, che ha istituito una Comunità dell'Energia tra UE e Paesi dei Balcani occidentali. Per quanto riguarda i profili di sicurezza nucleare di cui all'articolo 110, la cooperazione riguarderà anche la possibilità di stipulare ulteriori accordi per le notifiche tempestive e la gestione delle emergenze in caso di incidenti nucleari. Nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile la collaborazione tra le Parti presterà particolare attenzione alla ratifica ed attuazione del Protocollo di Kyoto (articolo 111). Altri campi di cooperazione riguarderanno la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (articolo 112).
Infine, il Titolo X reca le disposizioni istituzionali, generali e finali . È prevista l'istituzione di un Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione (CSA), incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo.
L'articolo 125 stabilisce infine la creazione di un Comitato Parlamentare di Associazione e Stabilizzazione, quale sede di incontri e scambi di opinione tra membri del Parlamento europeo e di quello serbo.
Le disposizioni finali disciplinano la durata (articolo 133), l'ambito territoriale di applicazione, dal quale è escluso il Kossovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza ONU e senza alcun pregiudizio della questione dello status del Paese (articolo 135), le versioni linguistiche (articolo 137) e l'entrata in vigore dell'accordo (articolo 138), con particolare riferimento alle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e in materia di trasporti applicate mediante la conclusione di un Accordo Interinale (articolo 139).
L'Accordo è corredato da sette Allegati e sette Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo, al pari dell'Accordo quadro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari. Si segnalano in particolare l'Allegato I (articolo 21) che riguarda le «Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità» e l'Allegato VII (articolo 75) concerne i «Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale».
Passando, infine, all'illustrazione del disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di 4 articoli, il primo dei quali concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e associazione tra UE e Serbia, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione.
L'articolo 3 riporta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono valutati in 8.472 euro annui con decorrenza dal 2010. I fondi necessari si reperiscono con corrispondente riduzione dello stanziamento del programma «Fondi di riserva e speciali» - afferente alla missione «Fondi da ripartire» - dello stato di previsione 2010 del Ministero dell'economia

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e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Andrea LULLI (PD), nell'esprimere il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea che l'accordo in esame può contribuire alla stabilizzazione dell'area balcanica, rafforzando un processo di integrazione molto importante per l'Italia, l'Europa e i Paesi del Mediterraneo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Alberto TORAZZI (LNP), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, chiede al relatore di valutare che nell'Accordo in esame non si dia luogo a situazioni di discriminazioni dei lavoratori italiani a favore di altri lavoratori.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere del relatore.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Federico TESTA (PD) sottolinea che il suo intervento si soffermerà, in particolare, sugli aspetti di più diretta competenza della Commissione.
Con riferimento all'articolo 7, comma 23, ricorda che nel corso del dibattito sulla legge n. 99 del 2009, il gruppo del PD aveva evidenziato la contraddizione tra l'intenzione del Governo di avviare nuovamente il nucleare nel nostro Paese e la contestuale decisione di commissariare e di smantellare la Sogin Spa al fine di conseguire risparmi di gestione. Con la disposizione in esame, il Governo riconsiderando il precedente orientamento, prevede di nominare un nuovo Consiglio di amministrazione della Sogin Spa composto da cinque componenti e non più da tre come era in precedenza. Stigmatizza altresì l'approssimazione con cui il Governo procede in un settore delicato quale quello dell'energia nucleare, mancando completamente della visione strategica necessaria per investimenti in questo settore.
Con riferimento all'articolo 15, commi 6-6-quinquies, in materia di concessioni di derivazione di acqua per uso idroelettrico, sottolinea che innanzitutto aumentano i canoni a vantaggio dei territori in cui vi sono grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico: dare maggiori vantaggi ai territori può essere positivo, bisogna prestare attenzione a che questo non abbia poi ricadute sui costi dell'energia per le famiglie e le imprese. Le disposizioni in esame comportano inoltre, a suo avviso, due ulteriori criticità: in primo luogo, si prevede al comma 6-bis l'eliminazione del vincolo della possibilità di prelievo di energia da parte delle comunità nei limiti del sovracanone. Ricorda che le comunità interessate avevano precedentemente la possibilità di ricevere denaro o di prelevare energia in termini equivalenti al canone. Questo limite viene eliminato e ciò significa che le comunità locali hanno diritto di prelevare energia in termini indefiniti e hanno la possibilità di trasformarsi in trader di energia elettrica. Ritiene che sia un aspetto da approfondire poiché l'energia prodotta da impianti idroelettrici è un'energia di punta che serve per la

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modulazione ed è necessario capire come questa disposizione impatti sulla borsa elettrica. In secondo luogo, sottolinea che alla lettera d) del comma 6-ter si prevede che le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore siano prorogate, a condizioni immutate, per un periodo di sette anni, purché gli attuali gestori conferiscano gli impianti a società con composizione mista pubblico-privata partecipata nella misura minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province o da società controllate dalle medesime. Paventa che attraverso questa norma si prefiguri un ritorno degli impianti idroelettrici sotto il controllo pubblico attraverso l'affidamento della concessione senza gara agli enti locali. Verrebbe così a sostanziarsi un ritorno una gestione pubblicistica in evidente contrasto con i processi di liberalizzazione del mercato più volte proclamati dall'attuale Governo. E ciò nel momento in cui lo stesso Governo, attraverso il cosiddetto decreto Ronchi, introduce norme di privatizzazione forzata in un settore delicato come quello dell'acqua. Si manifesta quindi una evidente contraddizione ed una palese schizofrenia dell'azione governativa. Ritiene, invece, che il punto di equilibrio tra le esigenze degli enti locali e quelle del sistema generale delle concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico debba essere trovato nel rispetto delle esigenze di equilibrio del sistema elettrico e nella salvaguardia degli assetti funzionali del sistema.
Con riferimento all'articolo 45, in materia di certificati verdi, sottolinea che le disposizioni in esame non avranno alcuna ricaduta positiva sulla finanza pubblica perché si tratta, in realtà, di una partita di giro. Viene proposta una soluzione spot all'interno di una manovra volta ad altre finalità, stravolgendo peraltro un approccio organico alla complessa questione dei certificati verdi. Il testo dell'articolo 45 è stato modificato dal Senato rispetto a quello originale, che prevedeva la sospensione dell'obbligo per il gestore dei servizi elettrici (GSE) di procedere all'acquisto dei certificati verdi. La modifica introdotta al nuovo comma 149-bis ha invece previsto una riduzione che, a partire dal 2011 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dovrà assicurare la riduzione del 30 per cento dell'importo complessivo derivante dal ritiro dei certificati verdi, di cui al comma 149, rispetto all'importo relativo alle competenze del 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento della riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso. Ritiene che la norma, al di là della soluzione tecnica individuata, introduca un elemento di incertezza che rende l'Italia poco affidabile a livello internazionale perché si interviene su meccanismi che hanno durata pluriennale cancellando le regole precedentemente stabilite. Sottolineato che gli investitori hanno bisogno di un sistema di regole certe per effettuare investimenti significativi, ritiene che questa decisione del Governo avrà l'inevitabile conseguenza di scoraggiare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e più in generale nel nostro Paese.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), a nome del proprio gruppo, esprime un giudizio fortemente critico sulla manovra economica in esame. Sottolinea che, come hanno rilevato gli uffici della Camera, se gli effetti negativi della manovra non saranno bilanciati da misure orientate alla crescita economica, si renderà necessario un nuovo intervento correttivo.
Osserva che, in relazione alla prevista soppressione delle Stazioni sperimentali che svolgono attività di ricerca, analisi e servizio tecnico per i settori di competenza, gli oneri a carico del bilancio pubblico sono modesti e riguardano una piccola parte del personale amministrativo distaccato. Essi sono pressoché interamente finanziati dai contributi delle imprese, dai prelievi sulle importazioni di materie prime pagati dalle stesse imprese: la loro soppressione sarebbe inutile per la finanza pubblica e dannosa per l'efficace proseguimento delle funzioni attualmente svolte.

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Rispetto all'introduzione del contributo di soggiorno nelle strutture ricettive romane, osserva che sarebbe necessario verificare le eventuali conseguenze negative su un comparto che impiega circa 150 mila addetti, senza considerare l'indotto.
Riguardo alla disposizione che consente alle regioni meridionali di ridurre fino ad azzerare l'aliquota dell'IRAP, osserva che gli enti territoriali già pesantemente colpiti dal taglio delle risorse imposto dalla manovra, non riusciranno a garantire i servizi essenziali alla collettività. Ritiene si tratti di una norma-manifesto in quanto non sarà possibile recuperare nei bilanci delle regioni compensazioni al mancato gettito dell'IRAP.
Riguardo alle cosiddette zone a burocrazia-zero, le cui attività di sviluppo economico dovranno essere autorizzate nel tempo massimo di trenta giorni, richiama l'attenzione sul fatto che questa norma di semplificazione non si trasformi in un'attrazione per gli investimenti di capitali provenienti da grandi organizzazioni criminali che, come più volte evidenziato dalle indagini della magistratura, sono particolarmente attive nelle attività dei grandi centri commerciali, dell'edilizia, del turismo con una incidenza pressoché omogenea su tutto il territorio nazionale.
Osserva che, in materia di certificati verdi, le disposizioni in esame tentano di rimediare ad un errore grossolano compiuto dal governo in modo da garantire gli investimenti già fatti e quelli in via di realizzazione. Osserva altresì che l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è stata depotenziata rispetto al testo iniziale, considerato che saranno esclusi dalla semplificazione i procedimenti in materia di finanza, difesa, giustizia, immigrazione, pubblica sicurezza e asilo, oltre alle attività a prevalente carattere finanziario, già escluse dalla formulazione originaria della norma che non ha toccato il testo unico delle leggi in materia bancaria e quello sulle attività di intermediazione finanziaria. Ritiene che le misure di semplificazione in esame non agevolino l'iniziativa economica privata, sottolineando che la riduzione degli oneri burocratici è uno strumento utile, se unito a misure incentivanti a favore delle attività economiche. Aggiunge, infine, che la Commissione Attività produttive dovrebbe capire, dopo oltre due mesi dalle dimissioni del ministro Scajola, chi sia il proprio interlocutore in un Ministero ormai da troppo tempo gestito ad interim dal presidente Berlusconi.

Giovanni SANGA (PD) ricorda che da molto tempo il Partito democratico sostiene la necessità di porre mano ad interventi correttivi dei conti pubblici, sottolineando che le dichiarazioni rassicuranti del ministro Tremonti non avevano finora tenuto in considerazione le raccomandazioni dell'Ecofin. Sottolinea, in primo luogo, che la manovra in esame è del tutto carente di misure a favore della crescita e dello sviluppo assolutamente indifferibili per il Paese. In secondo luogo, il provvedimento d'urgenza in esame non interviene sulla leva fiscale spostando - come invece sarebbe necessario - il sistema di tassazione dalle imprese alla rendita improduttiva. Aggiunge che si perde un'importante occasione per mettere a punto interventi di natura strutturale, quali ad esempio la diminuzione del numero delle province - più volte proclamata da esponenti della maggioranza - i cui costi il Paese non è più in grado di sostenere.
Ritiene, infine, che le misure in materia di fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno siano in sostanziale contraddizione con la politica relativa al federalismo fiscale sostenuta con determinazione dall'attuale Governo, poiché un'eventuale riduzione delle tasse a livello regionale richiederebbe necessariamente una compensazione con ulteriori trasferimenti statali.

Andrea LULLI (PD) esprime un giudizio fortemente negativo su questa manovra; riconosce certamente la necessità di un intervento correttivo sulla preoccupante evoluzione dei conti pubblici, ma sottolinea che la maggioranza a questo

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punto dovrebbe riconoscere che sono stati persi due anni di tempo, mentendo al Paese sullo stato reale dell'economia. I fondamentali dell'Italia, infatti, sono preoccupanti e la situazione di crisi attuale non dipende certamente dalla situazione che si è creata nel resto dell'Europa a partire dalla Grecia: un'ulteriore forte preoccupazione è data dal dubbio che questa manovra sarà inoltre sufficiente a mettere a riparo l'Italia da altri interventi.
Il punto più critico dell'intervento predisposto dal Governo è che esso si riverserà direttamente ed in modo grave sulla parte più debole di questo Paese.
Per quanto concerne le politiche di sviluppo del Paese e il Ministero dello sviluppo economico, in particolare, appare evidente che se ne stanno smantellando a forza ruolo e competenze che stanno trasmigrando verso il Ministero dell'economia; il fatto che non si sia ancora nominato un responsabile del Dicastero sembra favorire, o perlomeno non contrastare, con questa interpretazione.
Non entra in merito alle varie problematiche relative al tema dell'energia, che sono state affrontate in precedenti interventi della sua parte politica, ma ritiene importante segnalare che l'intervento operato dall'articolo 15 con l'aumento dei sovracanoni sull'energia idroelettrica certamente graverà sulle bollette dei cittadini; rileva che in tutto l'articolato di questa manovra si procede a spot e proclami che generano solo confusione: introduzione del federalismo fiscale a costo zero! Soppressione dell'IRAP a costo zero! Ora è evidente che si tratta solo di giochi di prestigio che però inficiano ogni chiarezza normativa.
Un rilievo in merito all'articolo 42 che reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le imprese aderenti a contratti di rete: dietro tanta enfasi si tratta di uno stanziamento di 20 milioni di euro (certamente non molti, ma meglio di niente...) per di più subordinati all'assenso dell'Unione europea, che sinceramente sembra difficile acquisire. Sull'articolo 43 (dall'enfatico titolo di «zone a burocrazia zero») nonché sull'articolo 49, concernente l'introduzione della cosiddetta SCIA, si riscontra una confusione totale: il Governo per l'ennesima volta interviene con misure di cosiddetta semplificazione normativa che si sovrappongo ed intersecano senza un disegno organico, e senza certezze normative. Inoltre, a ben guardare, l'articolo relativo alla SCIA reca con sé una serie di deroghe non troppo diverse da quelle previste dalla normativa vigente (articolo 19 della legge 241 del 1990); la conferma per la P.A. di assumere determinazioni in via di autotutela, d'altro canto, rischia di compromettere ulteriormente l'efficacia della norma, sulla quale dichiara peraltro una condivisione teorica. Ancora, in relazione al medesimo articolo, non risulta chiaro, come sottolineato anche dal relatore, se esso trovi applicazione nel campo della DIA relativa all'edilizia. In conclusione, queste norme sembrano essere soltanto propagandistiche e prive di incisività reale, non dimenticando peraltro che il continuo, disorganico, intervento su questa delicata materia genera incertezza nei cittadini e nelle imprese.
Ritiene infine che lo stato di emergenza della nostra economia, con l'approvazione di una manovra concepita soltanto in termini depressivi, rischia di permanere e di richiedere a breve ulteriori, pesanti interventi.

Alberto TORAZZI (LNP), parlando a nome del proprio gruppo, chiarisce anzitutto che non condivide buona parte delle argomentazioni svolte negli interventi precedenti; la manovra economica posta in essere dal governo risponde ad un'esigenza reale e allo stato di crisi generalizzata esploso in Europa all'indomani del manifestarsi del caso greco e poi di quello di altri Paesi (Spagna, Portogallo) a rischio di default, non certo dall'insipienza del Governo italiano, né da dati tenuti nascosti al Paese. La crisi finanziaria ha quindi richiesto il consolidamento dei nostri conti che è stato affrontato dal governo italiano con questo provvedimento che è stato ben accetto dall'Unione europea, a testimonianza che l'Italia non è certo considerata un Paese a rischio. Ricorda che la stessa

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Germania, che è stata fra le prime ad intraprendere misure strutturali di contenimento della spesa ed è per la strenua difesa dello stato del conti dei Paesi europei, ha varato una manovra che ammonta a 80 miliardi di euro, ben più quindi di quanto messo in atto dal nostro Paese.
Per quanto concerne i rilievi sulla natura depressiva della manovra, rilievo peraltro confermato anche dal ministro Tremonti, si può osservare che - a differenza delle politiche messe in atto in un non lontano passato nel nostro Paese, con elargizioni pubbliche a pioggia - essa è certamente depressiva nell'immediato, ma altrettanto sicuramente presenterà il suo valore in prospettiva.
Sulle disposizioni concernenti la semplificazione normativa, ritiene che, nonostante i ripetuti interventi, in Italia permane una situazione pressoché inaccettabile per chi vuole intraprendere un'attività economica, con tempi lunghissimi, duplicazione di procedimenti, e così via: forse gli interventi del Governo non sono stati tra loro perfettamente coordinati, ma senza dubbio non si può non riconoscere uno sforzo nella giusta direzione.
In relazione alle osservazioni svolte sull'articolo 45, relativo ai certificati verdi, concorda con il collega Testa che la certezza normativa è un valore da difendere, ma ritiene che, ove le storture e le inefficienze sono acclarate sia anche un preciso dovere del legislatore intervenire e modificare. Infine, sull'articolo 15 concernente l'idroelettrico, dichiara che la Lega ritiene tali disposizioni una parte qualificante del provvedimento, perché dirigono le risorse verso i territori, con ciò interpretando una visione dello Stato che parte appunto dai territori, dall'ambito locale.
Concludendo, dichiara che la Lega Nord è favorevole nel complesso a questa manovra che è certamente dura da assorbire ma necessaria.

Lido SCARPETTI (PD), cercando di essere sintetico, inizia il proprio intervento con una domanda: oggi, la maggioranza, riproporrebbe due interventi di bandiera effettuati nel recente passato quali il salvataggio dell'Alitalia e la soppressione dell'ICI sulla prima casa? Segnala che questi due interventi sono costati circa 7 miliardi di euro, che è pressappoco la cifra richiesta nell'attuale manovra alle regioni. Ritiene che questa manovra, al di là degli slogan, colpisca pesantemente i redditi medio-bassi, mentre nessuna risorsa proviene dalle rendite e dai grandi patrimoni: tale scelta è eticamente inaccettabile. Ricorda che il primo ministro inglese Cameron, non certo un pericoloso progressista, ha alzato la tassazione sulle rendite finanziarie, livello che in Italia permane risibile.
La domanda che ha posto all'inizio del suo intervento è ovviamente retorica e si risponde da sola, poiché le regioni, spogliate di cifre considerevoli, reintrodurranno probabilmente qualche forma di tassazione sugli immobili, testimoniando che la soppressione dell'ICI è stata una riforma sbagliata.
La crisi italiana preesisteva al caso greco, in Italia non si è avuta una crisi di tipo finanziario caratterizzata dalla necessità di erogare finanziamenti alle banche; la manovra posta in atto incide sui conti del Paese senza sostenere lo sviluppo o favorire la crescita, né intervenendo con misure strutturali. Gli oneri messi in capo alle regioni sono tali che esse saranno sì costrette a «mettere le mani in tasca ai cittadini» se vorranno mantenere in essere i servizi: non si colpiscono infatti solo sprechi ed inefficienze tanto che le regioni che più protestano sono proprio quelle più virtuose, che sanno che per trovare quei soldi e sforbiciare i bilanci dovranno tagliare le poste non obbligatorie, ovvero il sostegno alle imprese ed i trasferimenti ai comuni per le politiche sociali.
Concludendo, rileva che in Italia non si ha il coraggio di affrontare la necessità di riforme forti, che vadano realmente a colpire situazioni di privilegio e sacche di inefficienza, così come è stato dimostrato dal sostanziale affossamento delle politiche di liberalizzazione e di quelle istituzionali.

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Marco MAGGIONI (LNP) ringrazia i colleghi dell'ampio dibattito; si riserva di formulare un parere da sottoporre alla Commissione nella giornata di domani.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 luglio 2010.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.