CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 luglio 2010
353.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 luglio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.10.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), relatore, illustrando la proposta di legge in esame, sottolinea innanzitutto che si tratta di un intervento normativo contenuto ma di grande rilevanza. L'obiettivo è infatti quello di consentire una tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche, attraverso una loro stabilizzazione. Rileva che vi sono alcuni aspetti della proposta di legge che dovranno essere specificati, per esempio prevedendo un maggiore coinvolgimento delle regioni nella tenuta del registro nazionale delle imprese istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Appare inoltre opportuno definire con maggiore puntualità le competenze dello Stato e delle regioni nelle materie oggetto dell'intervento normativo. Aggiunge che appare necessario approfondire meglio inoltre i collegamenti della normativa introdotta dalla disciplina del progetto di legge con quella attualmente prevista per il riparto di risorse del FUS, tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato ristretto sul testo unificato delle proposte di legge quadro, in materia di spettacolo dal vivo. Sottolinea quindi l'esigenza di introdurre alcuni correttivi alle norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici di intrattenimento, di recente varate dal Parlamento, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli operatori del settore dello spettacolo. Preannuncia quindi la proposta di proseguire l'esame del provvedimento in discussione in Comitato

Pag. 12

ristretto, per completare in tempi brevi il progetto di legge con le modifiche illustrate.
Ricorda, quindi, che la proposta di legge in esame si compone di 6 articoli. Gli articoli da 1 a 3 apportano modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, al fine di includere esplicitamente nella disciplina recata dalla stessa i parchi permanenti di divertimento. Con l'articolo 1 si propone, in particolare, l'inserimento del riferimento ai parchi indicati nel titolo della legge n. 337 del 1968 e, sostituendone l'articolo 1, si riconosce non solo il valore sociale, ma anche quello culturale e ricreativo, delle tre tipologie di attività dalla stessa disciplinate - spettacolo viaggiante, parchi permanenti di divertimento e circhi equestri - che sono, quindi, sostenute dalla Repubblica. Si conferma, inoltre - come già previsto dall'articolo 2 della legge n. 337 del 1968 - che sono esclusi dalla disciplina della legge stessa gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento. Segnala che l'articolo 2 della proposta di legge sostituisce invece l'articolo 2 della legge n. 337 del 1968, modificando la definizione di spettacolo viaggiante e inserendo quella, autonoma, di parco permanente di divertimento. Per spettacolo viaggiante si intende l'esercizio delle attrazioni e delle attività di spettacolo incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968 esercitate in forma itinerante o stabile, all'aperto o all'interno di strutture. Rispetto al testo originario dell'articolo 2 della legge n. 337 del 1968 si esplicita, quindi, un collegamento tra la definizione «astratta» e l'elenco «concreto» di cui all'articolo 4 della stessa legge. Specifica che anche il «parco permanente di divertimento» fa riferimento alle attività incluse nell'elenco di cui già si è detto: con tale espressione si intende, infatti, la struttura stabile all'interno della quale sono esercitate quelle attività. Si individuano, inoltre, 5 tipologie di parchi permanenti di divertimento: parco tematico, parco acquatico, parco faunistico-naturalistico, parco educativo e parco avventura.
Evidenzia che l'articolo 3, comma 1, integra la legge n. 337 del 1968 con l'articolo 4-bis, che istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali il registro nazionale delle imprese che svolgono attività di spettacolo viaggiante o che gestiscono parchi permanenti di divertimento ovvero che organizzano manifestazioni che prevedono l'esercizio delle attrazioni e delle attività di spettacolo incluse nel già citato elenco di cui all'articolo 4. Le modalità di iscrizione e di aggiornamento annuale del registro sono fissate con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi. Lo stesso regolamento contiene anche la classificazione dei parchi permanenti di divertimento sulla base delle tipologie sopra indicate e delle loro dimensioni. La relazione illustrativa motiva l'opportunità dell'istituzione del registro in considerazione della circostanza che, allo stato attuale, attrazioni di notevole pericolosità potenziale possono essere gestite senza alcuna verifica delle competenze tecnico-professionali dell'esercente e, quindi, solo sulla base della licenza comunale di cui all'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tale registro, poi, avrebbe anche la funzione di classificare più compiutamente, nel pubblico interesse, i soggetti potenziali destinatari delle provvidenze dal Fondo unico per lo spettacolo. Inoltre, la relazione evidenzia che l'aggiornamento annuale dell'iscrizione consentirebbe di monitorare la consistenza del settore. La stessa relazione sottolinea, inoltre, la neutralità finanziaria dell'istituzione del registro, in quanto le competenze sulle attività di spettacolo viaggiante fanno già capo a un servizio della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali. Ricorda inoltre che il comma 2 dell'articolo 3 inserisce l'aggettivo «permanenti», sempre con riferimento ai parchi di divertimento, nell'articolo 9, primo comma, della stessa legge n. 337 del 1968, con riferimento all'elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni di circhi, attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, che le

Pag. 13

amministrazioni comunali erano state chiamate a compilare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge 337 e che, ai sensi del secondo comma, deve essere aggiornato almeno una volta l'anno.
Segnala quindi che l'articolo 4 della proposta di legge in esame include i parchi di divertimento tra le imprese turistiche, definite e individuate dall'articolo 7 della legge n. 135 del 2001. La relazione illustrativa evidenzia che la modifica è proposta in considerazione degli importanti benefici che i parchi permanenti di divertimento apportano al settore turistico-ricettivo ed è, quindi, finalizzata a colmare una lacuna normativa, offrendo una varietà di spettacoli adatti e di richiamo per le famiglie. Il successivo articolo 5 esclude talune attività dello spettacolo viaggiante dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza. Si tratta delle attività indicate nella sezione VI dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, cioè quelle svolte «senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolte in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti», con un numero di addetti scritturati nell'attività inferiore ad 8 e un numero di rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno inferiore a 150. La relazione illustrativa evidenzia che laddove la componente artistica è prevalente rispetto agli attrezzi utilizzati, come nel caso degli artisti di strada, non è possibile predisporre la documentazione tecnica richiesta dal decreto ministeriale 18 maggio 2007, che è rivolto a garantire la sicurezza di attività esercitate mediante macchinari complessi, come ottovolanti o ruote panoramiche. Aggiunge che l'articolo 6, novellando gli articoli 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 - cosiddetta legge sull'equo canone -, si propone un duplice obiettivo. Il primo è quello di estendere anche alle sale cinematografiche la disciplina sulla durata delle locazioni prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali. La relazione illustrativa sottolinea che l'intervento appare necessario al fine di correggere una disparità di trattamento venutasi a creare in occasione dell'approvazione della legge n. 9 del 2007 con la quale, modificando il comma 3 del citato articolo 27 ed il comma 1 dell'articolo 28, la durata minima di 9 anni della locazione di immobili adibiti ad attività alberghiere, così come il rinnovo tacito per analogo periodo, era stata estesa soltanto agli immobili adibiti ad esercizio di attività teatrali. La relazione illustrativa formula le stesse considerazioni per l'inclusione delle attività cinematografiche evidenziando, inoltre, che, spesso, molte strutture sono utilizzate contemporaneamente sia per l'una che per l'altra forma di spettacolo. L'ulteriore obiettivo dell'articolo 6 - come indicato dalla relazione illustrativa - è quello di rimediare ad una dimenticanza del legislatore che, in forza di un'interpretazione letterale delle citate norme della legge n. 392 del 1978, ha generato, di fatto, una disparità di trattamento tra esercenti la medesima attività imprenditoriale. Infatti, gli articoli 27 e 28 fanno, attualmente, letterale riferimento alla conduzione dell'immobile adibito ad attività alberghiera o teatrale - ed ora, in virtù della novella in esame, anche cinematografica - in forza del solo contratto di locazione, escludendo dalla disciplina di maggior favore relativa alla durata minima del contratto ed alla sua rinnovazione tacita gli imprenditori che, invece, possono condurre l'immobile in forza di diverso titolo contrattuale. L'esempio più rilevante e comune nella prassi è quello dell'affitto di azienda: chi conduce un immobile per attività teatrale o cinematografica in virtù di tale titolo risulta escluso, infatti, dalla disciplina dettata per chi conduce l'immobile grazie ad un contratto di locazione. Per ovviare a tali discrasie, l'articolo 6 precisa che la conduzione - minima novennale - di immobili o aziende adibiti ad albergo, teatro o cinema può aversi in base a qualsiasi titolo contrattuale; analogamente, in base a qualsiasi titolo, possono

Pag. 14

condursi - per la prevista durata minima di 6 anni - immobili adibiti ad attività commerciali e industriali ovvero alle attività turistiche di cui all'articolo 2 della legge n. 326 del 1968 - villaggi turistici a tipo alberghiero, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti termali e balneari, case per ferie, ostelli della gioventù, rifugi alpini. Rileva l'importanza dell'articolo in commento volto ad assicurare stabilità e sicurezza per un settore vasto e definito, da sempre in sofferenza e stretto tra l'incertezza delle risorse stanziate.
Ricorda, per completezza, che il 24 febbraio 2010 la VII Commissione della Camera ha adottato un testo unificato delle proposte di legge quadro sullo spettacolo dal vivo, C. 136 e abbinate. In tale definizione sono compresi, oltre a teatro, musica e danza, anche il circo e lo spettacolo viaggiante, incluse le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare. In particolare, ai sensi dell'articolo 27 del testo unificato, la Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale, e valorizza le relative attività, sostenendone lo sviluppo, tra l'altro, attraverso la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, iniziative promozionali, diffusione della loro presenza all'estero, acquisto di nuove attrezzature e beni strumentali, attività di formazione, ristrutturazione di aree attrezzate, agevolazioni fiscali in favore delle compagnie e delle attività circensi che non prevedono la presenza, l'utilizzo e l'esibizione di animali, nonché per favorire la trasformazione dei circhi con animali in circhi senza animali. Inoltre, si prevede che la Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività e che alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi pubblici. Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici in relazione alle valutazioni relative ai profili concernenti l'accesso alle professioni legati all'articolo 3 della proposta di legge in esame, nonché alle formulazioni degli articoli 2 e 4, riservandosi di intervenire nel seguito dell'esame. Ribadisce l'auspicio che la legge possa essere varata in tempi brevi, tenendo conto anche del fatto che non presenta oneri per lo Stato.

Emerenzio BARBIERI (PdL), nell'apprezzare la relazione presentata dalla collega De Biasi, concorda con la proposta di istituire un Comitato ristretto per giungere ad una rapida approvazione del provvedimento, partendo dalle indicazioni già espresse dalla relatrice. Ringrazia quindi la Presidente Aprea che ha presentato la proposta di legge in esame, che appare necessaria, di facile applicazione e utile per dare stabilità e incentivare segmenti produttivi di rilievo sia per il patrimonio culturale che per lo sviluppo economico del Paese.

Paola GOISIS (LNP) chiede alla relatrice chiarimenti sull'impatto che avrà la proposta di legge sui circhi.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), relatore, precisa che la legge non tratta in modo specifico delle attività legate al mondo circense, ma le ricomprende, riconoscendone il valore sociale, nonché culturale e ricreativo.

Valentina APREA, presidente, ringrazia la relatrice e il collega Barbieri per le parole di apprezzamento rivolte alla proposta di legge che ha presentato. Ricorda che si tratta di una «piccola» proposta di legge, che intende sostenere un settore specifico dello spettacolo dal vivo, quello dei teatri storici che si trovano sempre più in sofferenza. Auspica che la Commissione possa approvarla in tempi brevi, tenendo conto della difficoltà in cui si trovano questi teatri storici e di tradizione. Ricorda ad esempio che a Milano stanno chiudendo molti teatri del centro storico,

Pag. 15

a causa degli elevati costi di locazione. Le strutture indicate, infatti, sotto la pressione dei grandi gruppi commerciali per la distribuzione, risultano incapaci di sostenere economicamente spese non sostenibili.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), relatore, concorda con le osservazioni espresse dalla presidente Aprea, ricordando, ad esempio, che a Milano la Casa del jazz, un'istituzione di prestigio, è stata costretta a trasferirsi dalla sede storica di Corso Venezia, in cui suonò anche Duke Ellington, al quinto piano senza ascensore di uno stabile vicino piazzale Corvetto. Sottolinea quindi che si tratta di un problema enorme che vede contrapposte le strutture commerciali, capaci di fronteggiare economicamente tali richieste di locazione, e l'associazionismo di valore sociale e culturale, che non è più in grado invece di competere su tale terreno.

Valentina APREA, presidente, confortata dalle ulteriori considerazioni della collega De Biasi, auspica che tutti i gruppi rappresentati in Commissione convergano sulla proposta di legge in esame, eventualmente anche sottoscrivendola. Ricorda che l'articolo 6 rappresenta il centro del provvedimento, ma si dichiara aperta a ogni contributo di modifica e di miglioramento del testo che i colleghi vorranno proporre. Ritiene che la proposta di legge in esame possa rappresentare il proficuo inizio di un percorso complessivo che verrà ulteriormente attuato con l'approvazione della legge quadro dello spettacolo dal vivo. Si dichiara favorevole in ogni caso ad una rapida conclusione del provvedimento, anche in sede legislativa.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 15 luglio 2010.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
C. 2774 Barbieri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.30 alle 9.40.