CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2010
352.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3610 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

Carlo CICCIOLI, presidente, ritiene che, se non vi sono obiezioni, la Commissione possa procedere all'inversione dell'ordine del giorno, passando immediatamente all'esame del provvedimento in titolo, anche al fine di consentire al rappresentante del Governo, che sta giungendo in Commissione, di prendere parte all'esame dei disegni di legge sul rendiconto dell'Amministrazione dello Stato e sull'assestamento di bilancio.

La Commissione concorda. Prosegue, quindi, l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Carmine Santo PATARINO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.
C. 3593 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.
C. 3594 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione - Relazioni favorevole e favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, dei disegni di legge n. 3593 e n. 3594, recanti il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di competenza. Al termine dell'esame preliminare, l'iter proseguirà distintamente.
Poiché la V Commissione concluderà l'esame di tali disegni di legge entro la giornata odierna, la Commissione dovrà approvare le prescritte relazioni nella seduta di oggi.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura dell'anno finanziario, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. Il rendiconto generale dello Stato è articolato per missioni e

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programmi ed è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento e risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.
In proposito, ricorda, per quanto di competenza della Commissione, che la legge 13 novembre 2009, n. 172, ha istituito il Ministero della salute, distinto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questo, unitamente alla mancata adozione dei regolamenti di attuazione della norma che aveva istituito un unico Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (decreto-legge n. 85 del 2008), rende difficile confrontare le previsioni di bilancio per l'anno 2009 con le rispettive voci del conto consuntivo. In ogni caso, segnala che gli scostamenti, comunque in diminuzione, appaiono piuttosto contenuti. Per quanto riguarda lo stato di previsione dell'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, infatti, segnala che, secondo la previsione definitiva, esso ammontava a 83.040 milioni di euro, mentre lo stesso stato di previsione ammonta, nel conto consuntivo, a 82.902 milioni di euro.
Fa presente, poi, che un maggior grado di dettaglio è reso più difficile dal fatto che il rendiconto per l'anno 2009 si presenta come unitario per le due amministrazioni (sebbene le due strutture - della salute e del lavoro e delle politiche sociali - siano rimaste praticamente distinte nei compiti e nell'organizzazione). Tuttavia, è possibile operare un confronto con quanto appare più aderente all'attuale struttura del Governo.
Andando ad esaminare le principali missioni risulta, in particolare, che, per la Missione 20 (Tutela della salute), la gestione degli stanziamenti è di totale competenza del Ministero della salute. A tale missione, suddivisa in cinque programmi, vanno complessivamente 1.284 milioni di euro del 2009 (in crescita rispetto ai 1.050 del 2008), mentre la previsione definitiva per lo stesso anno era pari a 1.286 milioni di euro. Dei suddetti stanziamenti complessivi per il 2009, il 75,8 per cento è destinato al programma per la Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana (tutela igienico-sanitaria degli ambienti di vita, del suolo e dell'aria e prevenzione e controllo dei rischi sanitari), il 7,4 per cento al programma per la Prevenzione e assistenza sanitaria e veterinaria (sicurezza alimentare e tutela e lotta alle malattie animali), l'11,6 per cento alla Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza (riorganizzazione dei servizi sanitari, della spesa sanitaria e formazione personale), il 4,6 per cento alla Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici e altri prodotti ad uso umano (riordino del settore delle farmacie e ridefinizione della figura professionale del farmacista) e lo 0,6 per cento al programma per la Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (nuclei antisofisticazioni).
Per quanto riguarda la Missione 24 (Diritti, politiche sociali e famiglia), che è gestita, quasi totalmente, dall'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, attualmente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme al Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti definitivi in conto consuntivo risultano, nel 2009, pari a 26.072 milioni di euro, mentre, secondo le previsioni assestate, erano pari a 26.420 milioni di euro.
Infine, per quanto riguarda la Missione 30 (Giovani e sport), risultano, per il 2009, stanziamenti in consuntivo pari a circa 770 milioni di euro, condivisi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri, a fronte di una previsione assestata di 800 milioni di euro.
Ricorda, quindi, che il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato ha lo scopo di consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del

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bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, quanto a struttura e contenuto, contiene, sia per lo stato di previsione dell'entrata sia per ciascuno degli stati di previsione della spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, oggetto di approvazione da parte del Parlamento. In particolare, le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione: all'eventuale revisione delle stime del gettito, per quanto riguarda le entrate; ad esigenze sopravvenute, per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale; alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente, per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa).
Nella relazione illustrativa del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, per quanto riguarda le variazioni in diminuzione proposte per le spese finali, in termini di competenza, si evidenziano le spese delle amministrazioni locali (ridotte di 2.967 milioni di euro), con particolare riferimento alle risorse da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (ridotte di 2.468 milioni di euro) per adeguare lo stanziamento alle effettive necessità di finanziamento della spesa sanitaria corrente.
Passa quindi a illustrare, per quanto di interesse della Commissione, le variazioni delle principali poste di bilancio degli stati di previsione del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010, il disegno di legge di assestamento tiene conto delle variazioni già apportate al bilancio 2010 nel periodo gennaio-maggio 2010 attraverso atti amministrativi e propone ulteriori variazioni. Rispetto alle previsioni iniziali, risultano complessivamente le seguenti variazioni in aumento: 433.786.516 euro dei residui per variazioni proposte, determinate dalla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2009; 38.092.216 euro degli stanziamenti in termini di competenza (di cui 36.029.741 di variazioni per atto amministrativo e 2.062.475 di variazioni proposte); 446.297.375 euro degli stanziamenti in termini di cassa (di cui 475.460.915 di variazioni per atto amministrativo e 29.163.540 di variazioni proposte).
Nel complesso, le previsioni di bilancio per il 2010 sono assestate come segue: residui pari a 1.357.908.884 euro; stanziamenti in termini di competenza pari a 2.215.788.446 euro; stanziamenti in termini di cassa pari a 2.765.679.174 euro.
Nell'ambito delle variazioni proposte nel testo in esame, le missioni 20 (Tutela della salute) e 17 (Ricerca e innovazione) non presentano variazioni.
Le voci da considerare nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attengono principalmente agli stanziamenti riguardanti la missione 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e i relativi programmi, in cui è presente lo stanziamento relativo al Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito delle variazioni proposte nel testo in esame le voci considerate non risultano modificate.
Le voci da considerare nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze attengono principalmente alle seguenti missioni: 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, per stanziamenti dei due programmi: Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e Federalismo, in cui sono presenti le risorse relative alla compartecipazione IVA regionale riguardante la spesa sanitaria, e il Fondo sanitario di parte corrente); 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica, per stanziamenti relativi agli investimenti in edilizia sanitaria); 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e 30 (Giovani e sport, riguardanti stanziamenti per le funzioni Famiglia, Lotte alle dipendenze e Giovani, delegate ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

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Per quanto riguarda la missione 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), nell'ambito del programma Federalismo, sono ridotte di 2.468 milioni di euro le somme erogate alle regioni a titolo di compartecipazione IVA. Nel testo in esame tale variazione è proposta in relazione alle effettive esigenze di finanziamento della spesa sanitaria corrente. Le voci relative alle altre missioni citate non presentano variazioni.

Silvana MURA (IdV) chiede chiarimenti in ordine alla riduzione di 2.468 milioni di euro delle somme erogate alle regioni a titolo di compartecipazione IVA. Osserva, infatti, che nella relazione al disegno di legge di assestamento si legge che, essendo diminuite le entrate statali ottenute tramite l'IVA, e compartecipando le regioni all'IVA, il trasferimento da parte dello Stato verso queste ultime si riduce, appunto, di 2.468 milioni di euro per l'anno 2010, per adeguare lo stanziamento alle effettive necessità della spesa sanitaria. Tuttavia, sottolinea che il gettito dell'IVA, nelle previsioni per l'anno 2010, si riduce da 122.725 milioni di euro a 121.724, con una diminuzione, pertanto, di 1.021 milioni di euro. La compartecipazione delle regioni all'IVA è pari al 44,72 per cento e, dunque, la relativa riduzione dovrebbe essere pari a 457 milioni, anziché a 2.468 milioni di euro. Non si comprende, allora, che fine abbiano fatto i 2 miliardi di euro circa di differenza tra la riduzione effettiva e quella che sarebbe stato legittimo attendersi.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo essersi associata alla richiesta della collega Mura, chiede chiarimenti in ordine alla differenza, pari a circa 350 milioni di euro, tra la previsione definitiva e il dato consuntivo della missione 24 (Diritti sociali e solidarietà sociale), risultante dal rendiconto per l'anno 2009. Esprime, inoltre, un giudizio fortemente critico sullo spostamento, nell'ambito del disegno di legge di assestamento, di una somma pari a 15 milioni di euro dall'unità previsionale di base 4.3.2, relativa agli interventi in favore del volontariato, all'unità previsionale di base 4.3.1, relativa alle spese di funzionamento della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Donata LENZI (PD) osserva, preliminarmente, che sarebbe stato opportuno iniziare l'esame dei provvedimenti in titolo già nella seduta di ieri, come hanno fatto altre Commissioni, al fine di consentire un maggior grado di approfondimento. Rileva, inoltre, che la documentazione predisposta dagli uffici sullo specifico ambito di competenza della Commissione non risulta accessibile tramite il sito Internet della Camera dei deputati. Si associa, quindi, alle richieste di chiarimento formulate dalle colleghe Mura e Miotto.

Lucio BARANI (PdL), relatore, chiarisce che, come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge di assestamento, la riduzione delle risorse erogate alle regioni a titolo di compartecipazione IVA deriva, semplicemente, dal fatto che, in sede di legge di bilancio, tali risorse erano state sovrastimate: non si tratta, pertanto, di risorse sottratte alle regioni.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva, a integrazione di quanto rilevato dal relatore, che entrambi i dati evidenziati dalla collega Miotto sono corretti, ma rientrano, evidentemente, nell'ambito delle scelte politiche legittimamente operate dal Governo in ambito finanziario. In particolare, per quanto riguarda la differenza di 350 milioni di euro tra previsioni e consuntivo relativamente alla missione 24, precisa che, trattandosi del rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2009, più che di risorse sottratte a tale missione, dovrebbe parlarsi di risorse non impiegate.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che, trattandosi di una missione di elevato valore sociale, il mancato impiego delle risorse stanziate rappresenti un dato particolarmente negativo. Stigmatizza, inoltre, la ristrettezza del tempo a disposizione

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della Commissione per l'esame dei provvedimenti in titolo, che, a suo avviso, mortifica il ruolo della Commissione e, in generale, del Parlamento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, pur comprendendo i rilievi della collega Miotto, chiarisce che, per l'esame dei provvedimenti in titolo, erano previste due sedute, rispettivamente nelle giornate di oggi e di domani. Peraltro, la decisione della V Commissione di concludere l'esame di detti provvedimenti nella giornata di oggi purtroppo ha obiettivamente ristretto i tempi a disposizione della Commissione.

Lucio BARANI (PdL), relatore, osserva che il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente è un atto di natura squisitamente tecnica e respinge, pertanto, i rilievi dei colleghi dell'opposizione sui tempi di esame del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo. Ritiene che, se non vi sono obiezioni, la Commissione possa, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, omettere di fissare un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento.

La Commissione concorda.

Lucio BARANI (PdL), relatore, osserva, con riferimento al disegno di legge di assestamento, che sarebbe utile inserire nella relazione un'osservazione volta a sollecitare il rispetto dell'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, riferito al contributo straordinario in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Formula, pertanto, una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 3593 Governo, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, e una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 3594 Governo, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 3593 Governo, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. Approva altresì, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 3594 Governo, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza); alla Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) e alla Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute (vedi allegato).
Delibera, infine, di nominare il deputato Barani quale relatore presso la V Commissione.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.10.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Nuovo testo unificato C. 41 Brugger e abb.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo DI VIZIA (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 41 Brugger e abbinate, recante disposizioni in favore dei territori di montagna, come risultante dagli emendamenti approvati.
Per quanto di competenza della Commissione, fa presente che l'articolo 5 reca

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interventi in favore dell'associazionismo sociale. In particolare, il comma 1, lettera a), novellando l'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 (Legge-quadro sul volontariato), attribuisce all'Osservatorio nazionale sul volontariato il compito di approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato per far fronte ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese (oltre che, come attualmente previsto, ad emergenze sociali). In proposito, rileva che, sotto il profilo formale, l'espressione «far fronte ad interventi nei territori montani» non appare chiara, dal momento che, probabilmente, la norma intende estendere la competenza dell'Osservatorio all'approvazione di progetti sperimentali «per realizzare interventi» in quei territori; pertanto, la lettera in esame potrebbe essere utilmente riformulata in tal senso.
La lettera d) del medesimo comma 1, novellando l'articolo 15 della citata legge-quadro sul volontariato, stabilisce che le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione - oltre che delle organizzazioni di volontariato, come attualmente previsto - delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Si stabilisce, inoltre, che una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito, le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.
Il comma 2 dell'articolo 5 prevede, altresì, che alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche e alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani si applica il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.
Segnala, quindi, che l'articolo 6, novellando in più punti la legge n. 74 del 2001, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano, prevede tra l'altro, al comma 1, che il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenverein (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della legge in esame e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione; si prevede, inoltre, che il CNSAS opera «prevalentemente» - e non, come attualmente previsto, prevalentemente - avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
Segnala, infine, che, in base all'articolo 9, comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nello stabilire i requisiti dei rifugi di montagna e le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento di tali strutture, possono derogare, tra l'altro, alla normativa vigente in materia igienica e sanitaria (contenuta nel regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il Testo unico delle leggi sanitarie, e nella legge 30 aprile 1962, n. 283, che modifica il testo unico

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delle leggi sanitarie e reca la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere anche alla luce di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.
Atto n. 229.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La seduta comincia alle 13.50.

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo, entro l'8 agosto prossimo, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il prescritto parere sulle parti di competenza dello schema di decreto legislativo n. 229: tale schema di decreto è diretto a recepire la direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. La direttiva fissa le norme per la corretta gestione degli stabilimenti destinati all'allevamento dei polli, in particolare per gli allevamenti ad alta densità (allevamenti intensivi), eliminando al contempo le distorsioni della concorrenza nel settore.
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Il termine per il recepimento della direttiva 2007/43/CE, fissato al 30 giugno 2010, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge comunitaria 2008, è prorogato di novanta giorni, ovvero è fissato al 28 settembre 2010.
Lo schema di decreto si compone di dodici articoli e di cinque allegati (Allegato I: Norme applicabili agli stabilimenti; Allegato II: Norme per il ricorso a densità più elevate; Allegato III: Monitoraggio e controlli successivi presso il macello; Allegato IV: Formazione; Allegato V: Criteri per il ricorso all'aumento della densità massima).
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, cioè il benessere dei polli destinati alla produzione di carne e la corretta gestione degli stabilimenti destinati al loro allevamento. Sono esclusi dal campo di applicazione gli stabilimenti con meno di cinquecento polli e quelli in cui sono allevati unicamente polli da riproduzione; sono altresì esclusi, in conformità con la direttiva 2007/43/CE,

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i capi allevati in modo estensivo al coperto e all'aperto e gli animali allevati secondo il metodo biologico.
L'articolo 2 fornisce le definizioni dei termini utilizzati nel testo: proprietario, detentore, autorità competente, veterinario ufficiale, pollo, stabilimento, capannone, area utilizzabile, densità di allevamento, gruppo, tasso di mortalità giornaliero e tasso di mortalità giornaliero cumulativo.
L'articolo 3 stabilisce le condizioni minime destinate a tutelare il benessere dei polli e, in particolare, dispone che in tutti gli stabilimenti, eccetto quelli esclusi dall'articolo 1, devono essere applicate le norme di cui all'allegato I (Norme applicabili agli stabilimenti). La densità di allevamento non deve inoltre superare il limite di 33 kg per metro quadrato, con possibilità di deroga, concessa dall'autorità sanitaria territorialmente competente, previa istanza dell'interessato e a condizione che siano rispettate le norme addizionali specificate all'allegato II (Norme per il ricorso a densità più elevate), per raggiungere la densità di 39 kg per metro quadrato e, qualora siano soddisfatti i criteri di cui all'allegato V (Criteri per il ricorso all'aumento della densità massima), per estendere tale densità fino al limite massimo insuperabile di 42 kg per metro quadrato. L'articolo in esame prevede inoltre (commi 6 e 7) che il Ministero della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, emani un decreto ministeriale di attuazione per la definizione dei criteri e delle modalità relative alla deroga sulle densità di allevamento più alte consentite, stabilendo al contempo le procedure per la determinazione della densità di allevamento.
Fa presente, poi, che gli ulteriori adempimenti che il decreto ministeriale di attuazione di cui al comma 6 dell'articolo 3 deve regolamentare sono i seguenti: criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi attestati (con riferimento all'articolo 4); procedure operative concernenti la comunicazione da parte del veterinario ufficiale presso il macello dei dati indicanti scarso benessere dei polli e azioni che debbono essere intraprese dall'autorità competente e dal proprietario o detentore per ristabilire il benessere degli animali (riferimento all'articolo 6); fattispecie di violazioni gravi al benessere animale per le quali non è ammessa la sospensione della sanzione amministrativa (riferimento all'articolo 8); modello di registrazione dei dati di cui all'allegato I, punto 11 (per ciascun capannone: numero dei polli introdotti; ibrido o razza; area utilizzabile; polli trovati morti e polli abbattuti; causa della morte o dell'abbattimento, se note; numero dei polli rimanenti dopo aver prelevati quelli venduti o macellati); criteri generali per autorizzare gli interventi chirurgici previsti nell'allegato I, punto 12 (troncatura del becco e castrazione).
L'articolo 4 prescrive l'obbligo di formazione a carico dei proprietari e dei detentori, conformemente al programma definito nell'allegato IV (Formazione), con partecipazione ad appositi corsi e conseguimento di un attestato finale. Il Ministero della salute, con il decreto di cui al precedente articolo, stabilisce inoltre i criteri e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di benessere animale, nonché per il rilascio da parte dello stesso Ministero dei certificati attestanti la formazione eseguita.
L'articolo 5 si riferisce ai controlli delle autorità competenti presso gli stabilimenti, compresi quelli di cui all'allegato III (Monitoraggio e controlli successivi presso il macello), e precisa che debbono essere effettuati conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere animale. Le autorità incaricate dei controlli, attraverso i competenti assessorati regionali, debbono trasmettere annualmente al Ministero della salute una relazione sull'attività svolta. Il Ministero della salute, sulla base dei dati ricevuti, predispone e presenta alla Commissione europea una relazione sui controlli effettuati nell'anno precedente.
L'articolo 6 riguarda i compiti del veterinario ufficiale presso i macelli, per i quali rimanda al citato allegato III. Viene

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demandata al decreto ministeriale di cui al precedente articolo 3, comma 6, la fissazione delle procedure operative concernenti gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati sul tasso di mortalità in stabilimenti con densità superiore a 33 kg per metro quadrato.
L'articolo 7 prevede che le associazioni di categoria possano elaborare e includere, nei manuali di corretta prassi operativa, uno o più capitoli dedicati al benessere animale, quale strumento per aiutare gli operatori del settore nella corretta applicazione del decreto in esame. Qualora i suddetti manuali comprendano una sezione relativa al benessere animale, tale sezione deve essere valutata, con l'ausilio tecnico scientifico del Centro di referenza nazionale per il benessere degli animali presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, dalla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario. Tale parere è vincolante ai fini della validazione dei manuali stessi.
L'articolo 8 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme contenute nel decreto. Le fattispecie sanzionate sono le seguenti: salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle norme per l'allevamento dei polli così come definite nell'articolo 3 e nell'allegato I: chiunque violi tali norme viene punito con sanzione amministrativa da 1550 a 9300 euro; mancante o non veritiera documentazione di scorta dei polli inviati al macello (allegato III, punto 1): il detentore è punito con la sanzione amministrativa da 1550 a 9300 euro; omessa attuazione delle azioni appropriate per ristabilire il benessere dei polli a seguito di comunicazione di condizioni di scarso benessere (allegato III, punto 3): chiunque violi tali norme viene punito con la sanzione amministrativa da 1550 a 9300 euro; esercizio dell'attività di allevamento senza certificato di formazione: il detentore è punito con sanzione amministrativa da 1500 a 4500 euro; omessa istruzione in materia di benessere dei polli del personale addetto alla cura degli animali: il detentore è punito con sanzione amministrativa da 400 a 1600 euro; conferimento dei polli a detentore privo del certificato di formazione: il proprietario è punito con sanzione amministrativa da 1500 a 9300 euro.
L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 10 stabilisce la clausola di cedevolezza, per quanto attiene alle disposizioni del decreto in oggetto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome.
L'articolo 11 contiene alcune disposizioni transitorie, come l'esclusione dall'applicazione del decreto in esame del ciclo di allevamento in corso e dei due cicli successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché la possibilità, per i detentori che già esercitano attività di allevamento in tale data, di conseguire il certificato di formazione entro il triennio consecutivo.
L'articolo 12 stabilisce, infine, che eventuali modifiche agli allegati possono essere apportate con decreto del Ministero della salute, al fine di accelerare il recepimento di norme a carattere prevalentemente tecnico.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere anche sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Luciana PEDOTO (PD), premesso di condividere le finalità del provvedimento in esame, esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 9, ritenendo che il contenuto dello schema di decreto sia incompatibile con la clausola di invarianza degli oneri finanziari contenuta nell'articolo citato. Osserva, ad esempio, che la procedura preordinata alle deroghe ai limiti di chilogrammi per metro quadrato richiede un'attività di costante monitoraggio da parte delle aziende sanitarie locali, la quale non può certamente essere priva di costi per il Servizio sanitario nazionale.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, pur comprendendo le perplessità della collega Pedoto, sottolinea gli stringenti condizionamenti di natura finanziaria di cui il Governo è obbligato a tenere conto.

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Il sottosegretario Francesca MARTINI, ringraziata l'onorevole Pedoto per aver sollevato il problema, precisa di avere chiesto con forza l'emanazione dello schema di decreto in esame nei termini previsti dalla direttiva europea, ritenendolo fondamentale per il benessere degli animali e per la salute dei cittadini. Osserva, quindi, che le aziende di cui si parla sono sottoposte a severi controlli, i quali spettano al servizio veterinario pubblico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Si impegna, comunque, a vigilare attentamente sull'attuazione di tali controlli.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, stigmatizza il fatto che la Commissione abbia approvato il parere sul disegno di legge n. 3610 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2010 in materia di proroga delle missioni internazionali, prima che le Commissioni III e IV concludessero l'esame degli emendamenti ad esso riferiti.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che, a seguito di un'inversione dell'ordine del giorno su cui nessuno ha sollevato obiezioni, la Commissione ha proceduto ad esprimere il parere sul testo iniziale del disegno di legge n. 3610 Governo, fermo restando che, ove fossero modificate le parti di competenza della Commissione, questa sarà naturalmente chiamata ad esprimere nuovamente il prescritto parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 luglio 2010.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione medici dirigenti (ANAAO ASSOMED), del Coordinamento italiano medici ospedalieri (CIMO), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S), della Fondazione Mario Lugli, dell'Associazione per la riabilitazione e il reinserimento sociale (ARIS-Trento), del Movimento «Le parole ritrovate», dell'Associazione Spes-Speranza Serenità di Varese, del dottor Fabrizio Oleari, direttore generale della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, nonché di esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.