CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2010
352.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03217 Fugatti: Collocamento presso i piccoli risparmiatori dei nuovi Certificati di credito del tesoro EU.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Maurizio FUGATTI (LNP), si dichiara soddisfatto della risposta, evidenziando come il timore che il Governo non intendesse collocare i nuovi titoli di Stato CCT EU tramite aste aperte ai piccoli risparmiatori - alla base della presentazione dell'interrogazione - sia stato fugato dalle

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considerazioni svolte dal Sottosegretario, che ringrazia.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 ed abbinate.

(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente, delle proposte di legge C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle D'Aosta, recante disposizioni in favore dei territori di montagna.
L'articolo 1 definisce, al comma 1, le finalità dell'intervento legislativo, che sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.
In tale contesto il comma 2 prevede che alle predette finalità concorrano, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, mentre il comma 3 indica che l'attuazione delle misure previste è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, prevedendo che l'Italia si faccia promotrice, nelle competenti sedi comunitarie, di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.
L'articolo 2, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani ai fini della legge.
A tale proposito i commi da 3 a 5 specificano che possono essere qualificati come montani i comuni caratterizzati dal fatto di avere almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine (elevati a 500 metri per i comuni situati nelle regioni alpine), oppure di avere almeno il 40 per cento della superficie al di sopra dei 400 metri (anche in questo caso elevati a 500 metri per i comuni alpini), e di avere almeno il 30 per cento del territorio con pendenza superiore al 20 per cento, e che si trovino in particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.
Ai sensi del comma 2 le regioni attuano i criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, provvedendo alla classificazione del rispettivo territorio montano.
In merito a tale disposizione, evidenzia come essa introduca un criterio altimetrico di individuazione dei comuni montani, il quale potrebbe risultare in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia, la quale ha sancito, da ultimo, con la sentenza n. 27 del 2010, l'illegittimità

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costituzionale di una norma che prevedeva un criterio altimetrico rigido per attuare la riduzione dei finanziamenti pubblici in favore delle comunità montane, in quanto tale previsione esulava dalle competenze del legislatore statale.
L'articolo 3 istituisce, al comma 1, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6,75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.
Tale Fondo è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, volti alle seguenti finalità:
potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;
incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;
sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;
politiche di forestazione.

Ai sensi del comma 2, i progetti sono individuati annualmente con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sul quale è previamente acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. In base all'articolo 13, in sede di prima applicazione il decreto è adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della legge.
Il comma 4 specifica che, per l'assegnazione dei finanziamenti è riconosciuta priorità i progetti presentati dai comuni montani ove si registrano carenze nei servizi di pubblico-amministrativi, scolastici, energetici o idrici.
Il comma 5 individua la copertura degli oneri recati dall'articolo, ai quali si fa fronte mediante ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
L'articolo 4, comma 1, novella l'articolo 122 del Codice dei contratti pubblici, al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per tutti i lavori di importo fino a 1,5 milioni di euro.
Interessa gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il comma 2, il quale stabilisce che, nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, i comuni montani possono, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, finanziare una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo di opere a carattere complesso e infrastrutturale con emissione di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di obbligazioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.
La disposizione precisa che la predetta autorizzazione da parte del Ministero dell'economia, le cui procedure sono stabilite con decreto dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse.
In merito al comma 2, segnala come non risulti definita con precisione la natura, la struttura e la disciplina delle predette obbligazioni, per le quali si prevede soltanto l'applicazione, «in quanto compatibili», delle norme del codice civile in materia. Tale relativa indeterminatezza potrebbe determinare rischi per gli equilibri finanziari di comuni, quelli montani, generalmente di piccole dimensioni, che

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non dispongono solitamente delle professionalità necessarie a gestire in sicurezza l'emissione di strumenti finanziari.
In tale contesto considera pertanto opportuno escludere esplicitamente il ricorso a strumenti finanziari derivati o comunque a struttura complessa, chiarendo inoltre che l'autorizzazione del Ministro dell'economia deve essere richiesta per ogni singola emissione di titoli di debito.
L'articolo 5 apporta, al comma 1, alcune modifiche alla legge n. 266 del 1991, recante la disciplina quadro del volontariato.
In particolare, la lettera a) prevede che l'Osservatorio nazionale per il volontariato possa approvare progetti sperimentali elaborati da organizzazioni di volontariato per far fronte ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera b), la quale, novellando il comma 1 dell'articolo 15 della predetta legge n. 266, stabilisce l'obbligo, per le fondazioni bancarie, di prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività.
Rispetto al testo attualmente vigente del citato comma 1 dell'articolo 15, la nuova versione estende il predetto obbligo a tutte le fondazioni bancarie, venendo meno il richiamo all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990, il quale circoscrive l'obbligo medesimo ai soli enti conferitari (vale a dire alle fondazioni bancarie derivanti dal processo di trasformazione degli enti creditizi pubblici in società per azioni disciplinato dal citato decreto legislativo n. 356) aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa (le cui risorse finanziarie derivano cioè da originari apporti pubblici).
In merito a tale nuova formulazione dell'articolo 15 della legge n. 266, ritiene opportuno valutare se la previsione di tale obbligo possa contrastare con la natura giuridica privata riconosciuta a tali enti dalla giurisprudenza costituzionale, anche in considerazione del fatto che esso risulta esteso anche alle fondazioni bancarie aventi natura associativa.
Inoltre, la nuova norma amplia l'operatività dei centri di servizio finanziati dai Fondi speciali costituiti con le risorse delle fondazioni, che è attualmente limitata alle sole organizzazioni di volontariato.
La nuova formulazione della disposizione specifica altresì che una quota non inferiore al 10 per cento dei predetti fondi speciali è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani e che le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.
Il comma 2 riconosce alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991.
A tale proposito ricorda che i richiamati soggetti, qualora realizzino proventi da attività commerciale non superiore a 250.000 euro, possono fruire del regime fiscale agevolato disciplinato dalla predetta legge n. 398; tale regime, inizialmente introdotto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, è stato successivamente esteso alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, alle

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società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, alle associazioni di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.
Le agevolazioni riconosciute consistono in particolare:
nell'esonero dalla tenuta di scritture contabili a carico delle imprese - anche in contabilità semplificata - e degli enti non commerciali, dalla redazione dell'inventario e del bilancio nonché dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
nell'esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamenti periodici a fini IVA.

In luogo dei citati obblighi, i medesimi soggetti sono comunque tenuti a conservare e numerare le fatture di acquisto, ad annotare entro il giorno 15 del mese successivo l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi in apposito modello, ad effettuare i versamenti periodici IVA, nonché ad annotare, in appositi registri, i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.
In merito al comma 2, rileva l'opportunità di verificare se la disposizione non risulti superflua, in quanto i predetti soggetti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, già usufruiscono del regime agevolato di cui alla legge 398 del 1991; in caso contrario l'estensione del predetto regime tributario agevolato potrebbe determinare perdite di gettito, a fronte delle quali occorrerebbe indicare un'idonea modalità di copertura.
L'articolo 6 apporta alcune modifiche alla legge n. 74 del 2001, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).
In particolare il comma 1 equipara, nei rispettivi territori di competenza, il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Inoltre la disposizione specifica che il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
Si inserisce altresì, nel novero delle scuole nazionali riconosciute nell'ambito del CNSAS, la Scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo, e si introducono, tra le figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali del CNSAS: quelle di tecnico di soccorso speleo subacqueo, di tecnico di disostruzione e di tecnico di centrale operativa.
Il comma 2 prevede che il CAI possa prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani istituito dall'articolo 3.
L'articolo 7 istituisce, al comma 1, per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio ed a lungo ciclo di maturazione, i quali siano gestiti con criteri di ecocompatibilità, una certificazione di ecocompatibilità, con la quale si attesta la provenienza del legno ed il rispetto dei predetti criteri di gestione, relativamente a tutti i prodotti di derivazione del legno, compresi la carta e i mobili.
Il comma 3 demanda ad un regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità per il rilascio e per l'uso della predetta certificazione.
L'articolo 8 prevede che, nei comuni montani, le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.
Al riguardo segnala come non appaia chiaro il senso della previsione, la quale

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sembrerebbe introdurre un meccanismo di definizione delle controversie relative alle cessioni di beni immobili i quali, successivamente alla cessione stessa, sono risultati gravati di usi civici.
L'articolo 9, comma 1, provvede alla qualificazione giuridica dei rifugi di montagna categoria nella quale sono comprese le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna, idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
Il comma 2 demanda alle regioni ed alle province autonome la definizione puntuale dei requisiti dei rifugi, nonché delle caratteristiche e delle qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture, anche in deroga alla disciplina in materia.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 stabilisce che gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione, e che essi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro.
In merito alla previsione del comma 3 rileva innanzitutto l'opportunità di coordinarla con il processo di devoluzione dei beni del Demanio dello Stato agli enti territoriali (cosiddetto «federalismo demaniale»), disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 85 del 2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Inoltre segnala come essa potrebbe presentare profili problematici qualora i predetti immobili, nel quadro di operazioni di cartolarizzazione, fossero già stati conferiti alla società veicolo a garanzia dei titoli emessi.
Parimenti, occorrerebbe precisare che sono esclusi dalla predetta previsione gli immobili per i quali le procedure di dismissione si siano già concluse.
Sul piano della formulazione tecnica del comma, rileva altresì come gli immobili appartenenti allo Stato siano impropriamente designati come «di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa».
L'articolo 10 stabilisce che il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 11, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, volta a chiarire che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.
Resta fermo che non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero caratteristiche di lusso.
Al riguardo ricorda che il citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 riconosce, al comma 3, carattere di ruralità degli immobili agli effetti fiscali, ai fabbricati o a porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa a condizione che:
a) il fabbricato sia utilizzato quale abitazione dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta; dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito; dai familiari conviventi a carico dei predetti soggetti o da coadiuvanti

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iscritti come tali a fini previdenziali; da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; da uno dei soci o amministratori delle società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
b) il fabbricato sia asservito ad un terreno di superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati (ridotto a 3.000 metri quadrati nei comuni montani) ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario;
c) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo (ridotto a un quarto nei comuni montani), determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

Inoltre, ai sensi del comma 3-bis del predetto articolo 9, deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola destinate:
1) alla protezione delle piante;
2) alla conservazione dei prodotti agricoli;
3) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
4) all'allevamento e al ricovero degli animali;
5) all'agriturismo;
6) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
7) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
8) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
9) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;
10) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

La disposizione dell'articolo 11 è volta a confermare la linea interpretativa da sempre seguita dall'Amministrazione finanziaria in tema di non applicazione dell'ICI ai fabbricati rurali che presentano le caratteristiche di cui al richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, eliminando i dubbi insorti in materia a seguito di talune recenti sentenze della Corte di Cassazione, emanate nel periodo giugno-settembre 2008, la cui applicazione avrebbe comportato l'assoggettamento all'ICI dei citati immobili.
Ricorda che su tale questione è già intervenuto l'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, il quale dispone che «l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993. n. 557».
In relazione a tale norma si è tuttavia registrato un ulteriore intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull'applicabilità dell'ICI ai fabbricati rurali; infatti, le sentenze n. 18565 e n. 18570 del 21 agosto 2009, proprio con riferimento al predetto articolo 23, comma 1-bis, hanno statuito, tra l'altro, che tale norma opera solo nel caso in cui i predetti fabbricati sono iscritti nelle categorie catastali A/6 e D/10.
L'articolo 11 mira quindi a superare tale ulteriore contrasto interpretativo, confermando che l'esenzione ICI per i fabbricati rurali trova applicazione indipendentemente dalla categoria catastale attribuita al fabbricato e che, comunque, restano escluse dal beneficio di legge i fabbricati ad uso abitativo individuati dall'articolo 9,

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comma 3, del decreto-legge n. 557 del 1993, vale a dire quelli che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
In tale contesto la norma, confermando la linea interpretativa da sempre seguita in tema di non applicazione dell'ICI ai fabbricati rurali, non determinerebbe sostanziali effetti in termini di gettito.
Sul piano della formulazione tecnica della disposizione, potrebbe risultare opportuno riformularla come novella all'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008.
L'articolo 12 fa salve, come d'uso, le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Si riserva, quindi, di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Antonio PEPE (PdL), nel ringraziare il relatore per l'esaustiva illustrazione del provvedimento, del quale sottolinea l'importanza, rileva come la salvaguardia e la valorizzazione dei territori montani richiedano l'adozione di iniziative volte ad evitare lo spopolamento di tali aree. Evidenzia, quindi, come tale obiettivo possa essere efficacemente perseguito sia introducendo agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, contestualmente obbligandosi a mantenerla per alcuni anni, ovvero di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, sia prevedendo la realizzazione di interventi atti a migliorare il sistema viario e a consentire, in tal modo, una più agevole accessibilità ai comuni medesimi.
Con riferimento alla disposizione di interpretazione autentica recata dall'articolo 11 del testo unificato, ritiene che la stessa opportunamente ribadisca, confermando la linea interpretativa seguita dall'Amministrazione finanziaria ed eliminando le incertezze prodotte da recenti provvedimenti giurisdizionali, la non assoggettabilità all'ICI dei fabbricati rurali, indipendentemente dalla categoria catastale ad essi attribuita.
Rileva, infine, l'opportunità di verificare la congruità delle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 2, nella parte in cui stabiliscono che, ai fini della qualificazione dei comuni come montani, una percentuale della loro superficie - variabile a seconda della ricorrenza o meno di altre caratteristiche - debba trovarsi al di sopra dei 400 metri di altitudine.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come le norme da ultimo richiamate dal deputato Pepe segnalino l'esigenza di un coordinamento con la normativa vigente in materia di riordino delle comunità montane, rilevando inoltre come talune disposizioni recate dal testo unificato sembrino, a una prima lettura, prive di copertura finanziaria.

Franco CECCUZZI (PD), nel rilevare come la formulazione dell'articolo 2 del testo unificato in esame sia frutto di una mediazione tra le posizioni assunte in proposito dalle diverse parti politiche, osserva come il provvedimento, sebbene perfettibile, tenti di dare una risposta seria non soltanto ai problemi che hanno storicamente afflitto i territori montani, ma anche a quelli causati dalle improvvide scelte dell'attuale Governo in materia.
Infatti, oltre a prevedere la soppressione delle comunità montane e del Fondo speciale per la montagna, l'Esecutivo ha da tempo intrapreso un'azione volta a penalizzare i territori montani marginali, i quali non potranno più contare neanche sullo strumento associativo per tutelare i propri interessi.
Richiama, come emblematici del suddetto intendimento del Governo, l'abolizione dell'accisa ridotta sul gas metano e sul GPL per le zone non metanizzate, rilevando, altresì, come sia stata introdotta, soprattutto su pressione della Lega,

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una nozione di montagna intesa a favorire le aree ubicate nell'arco alpino, a danno di quelle appenniniche.
Nel giudicare condivisibili, quindi, le perplessità espresse dal relatore in merito agli obblighi stabiliti a carico delle fondazioni bancarie dall'articolo 5, rileva come alcuni progressi, relativamente alla trasparenza dell'azione delle fondazioni medesime, siano stati conseguiti a seguito dell'introduzione, nell'articolo 52 del decreto-legge n. 78 del 2010, durante l'esame al Senato, di una norma che stabilisce l'obbligo, per l'Autorità di vigilanza, di trasmettere al Parlamento una relazione sull'attività delle predette fondazioni, la quale dovrà dare conto degli interventi, realizzati dalle fondazioni stesse, finalizzati a promuovere lo sviluppo economico - sociale dei territori locali in cui esse operano.

Maurizio FUGATTI (LNP), pur rilevando come il provvedimento in esame presenti alcuni aspetti condivisibili, ritiene opportuno integrarne il contenuto prevedendo specifiche agevolazioni fiscali, ad esempio sotto forma di prelievo forfetario, a favore delle imprese commerciali ubicate nei territori di montagna, in considerazione dei disagi da esse sopportati nello svolgimento della propria attività.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3610 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3610, di conversione del decreto-legge n. 102 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
L'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni in materia di finanziamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e stabilizzazione.
In particolare, il comma 1 autorizza spese per le iniziative di cooperazione in Afghanistan, nonché euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano.
Il comma 2 autorizza una spesa destinata all'implementazione e all'ampliamento della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo RAI International, al fine di contribuire ad iniziative di mantenimento della pace e alla realizzazione di attività di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan.
Il comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia alla missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan.
Secondo quanto specificato dal comma 4, la missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con il governo pakistano concernenti i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana, e dei mezzi di comunicazione locali.
Il comma 5 prevede, nell'ambito dello stanziamento disposto dal comma 1, la realizzazione di una conferenza regionale

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della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
Il comma 6 assegna al Ministero degli Affari esteri il compito di identificare le misure intese ad agevolare l'azione di organizzazioni non governative che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.
L'articolo 2, comma 1, amplia, fino al 31 dicembre 2010, l'autorizzazione di spesa già prevista per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia.
Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, una spesa per assicurare la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell'Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.
Il comma 3 autorizza, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2010, una spesa per garantire il contributo italiano al Tribunale Speciale dell'ONU per il Libano.
Per il medesimo periodo, il comma 4 autorizza la spesa per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE.
Il comma 5 finanzia la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio, nonché per gli interventi di stabilizzazione in Yemen.
Il comma 6 integra l'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub sahariana.
Il comma 7 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2010, la spesa per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC).
In base al comma 8 si autorizza la spesa degli oneri di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Iraq, Pakistan ed Afghanistan.
Il comma 9 autorizza, per il secondo semestre 2010, la spesa per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.
Il comma 10 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2010, la spesa per la partecipazione italiana alle attività del Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona.
L'articolo 3, al comma 1, prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel Capo I (costituito dagli articoli da 1 a 3) del decreto-legge.
Il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni del Capo I del decreto-legge.
Il comma 3 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. La disposizione prevede inoltre che, qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri; il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo.
Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo I, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente alla procedura negoziata senza previa

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pubblicazione di un bando di gara, ed il decreto-legge n. 165 del 2003, relativamente all'affidamento di incarichi, alla stipula di contratti, all'utilizzo di dotazioni strumentali alla fornitura diretta di beni e servizi ed all'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri.
Il comma 5 autorizza il Ministero degli affari esteri - purché con le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2 - ad affidare incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente ad enti e organizzazioni specializzati; l'autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizzazione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga: alle norme di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione; alle disposizioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di limitazione della spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione; alle disposizioni in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del marzo 2001. L'ultimo periodo del comma dispone che gli incarichi possano essere affidati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna a persone di nazionalità locale e che essi possono essere affidati a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia verificato la non presenza delle professionalità richieste a livello locale.
Il comma 6 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, conformi alla disciplina contenuta nell'articolo 3. La convalida ha tuttavia effetto nei limiti delle risorse specificate all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, unitamente ai residui di stanziamento relativi ai quattro precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali in riferimento all'esercizio finanziario 2010.
Conseguentemente, il comma 7 reitera la norma di interpretazione autentica dell'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008 (il quale ha stanziato 45 milioni di euro per attività ed iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia), specificando che tale previsione si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
Il comma 8 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 anche ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, nonché all'articolo 1, comma 1, della legge n. 108 del 2009, del decreto-legge n. 152 del 2009 e del decreto-legge n. 1 del 2010.
Il comma 9 stabilisce che le somme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge possono essere impegnate durante l'intero esercizio finanziario 2010, e qualora non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere altresì impegnate nell'esercizio successivo.
Il comma 10 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge dal regime di cui all'articolo 60, comma 15, del già richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha stabilito che le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, salve le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi

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internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.
Il comma 11 prevede che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge, sarà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri.
Il comma 12 proroga di dodici mesi i contratti degli esperti la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010, ad esclusione di coloro i quali avranno compiuto a tale data i sessantasette anni d'età, mentre il comma 13 dispone che, attraverso uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, siano disciplinati i contratti degli esperti di cui al precedente comma.
L'articolo 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa per la proroga delle missioni internazionali svolte dalle Forze armate e dalle Forze di polizia, nonché da personale appartenente alla magistratura ed alla Croce rossa.
In particolare, il comma 1 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN; il comma 2 dispone la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL); il comma 3 proroga la partecipazione militare alle missioni nei Balcani, e specificatamente la Multinational Specialized Unit (MSU), la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO), il Security Force Training Plan in Kosovo e la Joint Enterprise (missione KFOR); il comma 4 proroga la partecipazione militare alla missione dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, all'interno della quale opera la missione Integrated Police Unit (IPU); il comma 5 autorizza la proroga della partecipazione militare italiana alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour; il comma 6 autorizza la proroga della partecipazione militare alla missione Temporary International Precense in Hebron (TIPH2); il comma 7 autorizza la proroga alla partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah); il comma 8 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID); il comma 9 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO; il comma 10 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite a Cipro, denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP); il comma 11 autorizza la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi; il comma 12 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione europea in Georgia, denominata European Union Monitoring Mission in Georgia (EUMM Georgia); il comma 13 autorizza la proroga di partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea denominata Atalanta ed all'operazione militare della NATO denominata Ocean Shield, di contrasto alla pirateria al largo delle coste della Somalia; il comma 14 autorizza la proroga dell'impiego di personale militare per le attività di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene nell'ambito della missione NATO Training Mission Iraq (NTM-I); il comma 15 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq; il comma 16 autorizza la spesa di euro 5.047.579 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione MINUSTAH (United Nations Stabilization Mission in Haiti) dell'ONU

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ad Haiti; il comma 17 autorizza la spesa per la partecipazione italiana alla nuova missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia; il comma 18 autorizza un'ulteriore spesa per l'anno in corso per contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture nel quadro delle missioni oggetto del presente provvedimento; il comma 20 autorizza la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; il comma 21 autorizza la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e la proroga di partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK); il comma 22 autorizza la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS); il comma 23 autorizza la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina European Union Police Mission (EUPM); il comma 29 autorizza la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, di personale del Corpo della polizia penitenziaria e di personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX KOSOVO; il comma 30 autorizza la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS; il comma 31 autorizza la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina; il comma 32 autorizza, per l'anno 2010, la spesa per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE stessa.
Inoltre il comma 19 autorizza un'ulteriore spesa euro per l'anno 2010, per consentire al comandante del contingente militare impegnati nella missione ISAF in Afghanistan di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, entro il limite di spesa autorizzato per ciascuno dei principali teatri operativi.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 24 a 28, recanti il finanziamento della partecipazione a missioni internazionali di personale della Guardia di finanza.
In particolare, il comma 24 autorizza la spesa di euro 2.023.691, fino al 31 dicembre 2010, al fine di prorogare la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute al Governo libico in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
Il comma 25 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di circa 2 milioni di euro, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan.
Il comma 26 autorizza la partecipazione, fino al 31 dicembre 2010, di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo. La spesa prevista è pari a 321.812 euro.
Il comma 27 autorizza la spesa di euro 56.315, fino al 31 dicembre 2010, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione di assistenza dell'Unione europea alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah).
Il comma 28 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

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L'articolo 5 reca disposizioni relative alla disciplina applicabile al personale che partecipa alle missioni internazionali indicate dal decreto-legge, in particolare per quanto riguarda la corresponsione delle relative indennità di missione, il trattamento assicurativo e pensionistico, la valutazione dei periodi di comando, il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva di complemento ed il prolungamento del periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata.
In particolare, il comma 1 prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali contemplate dal decreto- legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, ricorda, in tale contesto, che il comma 4 del predetto articolo 3 della legge n. 108, disciplinando il trattamento delle indennità al personale partecipante alle missioni internazionali, fa rinvio all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale le predette indennità di missione concorrono a formare il reddito solo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Il medesimo comma 1 dell'articolo 5 conferma inoltre l'applicabilità al personale in missione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, il quale stabilisce che le previsioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, ai sensi delle quali il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» e al connesso intervento internazionale denominato ISAF, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, si applicano anche al personale della Guardia di finanza impegnato nelle missioni internazionali indicate dal decreto-legge n. 152 che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Corpo.
Il comma 2 dell'articolo 5 prevede che al personale impiegato nella missione UNAMID in Darfur, MINUSTAH, EUPM, nell'Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, nella missione EUTM Somalia, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento, qualora tale personale fruisca di vitto e alloggio gratuiti. Inoltre si dispone che la predetta indennità sia riconosciuta nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il Quartier Generale NATO di Scopje e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles.
Il comma 3 estende ai volontari in rafferma biennale la corresponsione, se più favorevole, dell'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, come già previsto per i militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio.
Il comma 4 modifica l'articolo 2268, comma 1, del Codice dell'Ordinamento militare, al fine di escludere l'abrogazione di talune disposizioni sostanziali contenute in precedenti provvedimenti di proroga di missioni internazionali.
Il comma 5 prevede che le Forze armate, fino al 31 dicembre 2010 e nei limiti delle risorse destinate per il 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, possano continuare ad avvalersi di lavoratori occasionali, per esigenze legate alla partecipazione alle missioni internazionali o con attività di concorso in caso di pubblica calamità.
Il comma 6 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 16, comma 1, della

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legge n. 226 del 2004, disponendo che anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno, possano beneficiare della riserva di posti messi annualmente a concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, attualmente attribuita ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.
Il comma 7 prevede che, ai fini del collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei loro congiunti, sia esclusa l'applicazione della quota di riserva delle assunzioni prevista a favore del coniuge e degli orfani superstiti di coloro i quali sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero riconosciuti grandi invalidi.
Il comma 8 conferisce al personale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare, preposto ai controlli in materia di sicurezza alimentare per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, le attribuzioni e le qualifiche di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, nello svolgimento della specifica attività, e gli consente di richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Il comma 9 stabilisce che il Ministero della difesa possa avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali per esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali, nell'ambito dei finanziamenti statali assicurati per il funzionamento dei servizi di tale organizzazione, mentre il comma 10 dispone che l'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana sia prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011.
L'articolo 6 indica le disposizioni in materia penale che si applicano alle missioni internazionali elencate nel decreto-legge. In particolare si prevede: che al personale militare impegnato nelle missioni internazionali si applichi la disciplina del codice penale militare di pace; che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate e che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma.
Inoltre si stabilisce la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti. Si stabilisce altresì l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.
Il comma 2 modifica l'articolo 2268, comma 1, del Codice dell'Ordinamento militare, al fine di escludere l'abrogazione di talune disposizioni sostanziali in materia penale contenute in precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.
L'articolo 7 contiene disposizioni in materia contabile.
In particolare, per quel che attiene agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 1, rinviando all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2009, consente agli Stati maggiori di Forza armata, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa ed al Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, di attivare le procedure d'urgenza previste

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per l'acquisizione di forniture e servizi, qualora sia accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché di acquisire in economia, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, lavori, servizi e forniture, per la revisione di mezzi da combattimento e trasporto, per l'esecuzione di opere infrastrutturali, per il trasporto o la spedizione di personale, materiale e mezzi, per l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati di difesa materiale d'armamento, informatici e sanitari.
La disposizione prevede inoltre, rinviando al comma 2 del già citato articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2009, che le spese relative ai compensi per lavoro straordinario reso nelle attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego di personale nelle missioni internazionali, sono escluse dal limite delle spese per straordinarie stabilito dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007.
L'articolo 7 autorizza inoltre, al comma 2, il Ministero della difesa, per il 2010, a seguito del terremoto avvenuto ad Haiti nel gennaio scorso, a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 3 prevede inoltre che entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto- legge, il Ministro dell'economia disponga, su richiesta delle amministrazioni interessate, l'anticipazione di una somma non superiore a due sesti delle spese autorizzate dal decreto stesso, comunque non inferiore a 215 milioni di euro, a valere sullo stanziamento recato dall'articolo 8 del decreto medesimo.
Il comma 4 stabilisce che le somme destinate ai risarcimenti del personale vittima di patologie derivanti dall'esposizione e dall'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e dalla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti, o dei loro congiunti, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e non impegnate al 31 dicembre 2010, siano mantenute in bilancio nel conto residui, affinché possano essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011.
Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1 dell'articolo 8, il quale modifica l'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, stabilendo che solo una quota parte, pari a 357.260.772 euro, delle maggiori entrate derivanti dalle nuove concessioni in materia di lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita per l'anno 2010, affluisca al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace, istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 196 del 2006 (legge finanziaria 2007).
Al riguardo ricorda come la previgente formulazione del citato comma 4-octies prevedesse che l'intero ammontare delle predette maggiori entrate affluisse al Fondo, previo accertamento delle somme con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; al momento, peraltro, il Fondo non era stato ancora rifinanziato per l'anno in corso, ed era presente solo per memoria nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze 2010.
Le entrate derivanti dalle nuove concessioni delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea ammontano complessivamente, come risulta dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, a 520 milioni di euro.
In tale contesto, considerato che al Fondo missioni internazionali affluiranno ulteriori 320 milioni di euro, secondo quanto disposto dall'articolo 55, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attualmente all'esame del Senato, nonché euro 24.142.221, derivanti dalla riassegnazione dei rimborsi ONU per la partecipazione del personale militare alle missioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 78, ed atteso che l'onere complessivo per la partecipazione alle missioni internazionali relativo al secondo semestre 2010 dovrebbe

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risultare inferiore di circa 100 milioni di euro rispetto a quello sostenuto per il primo semestre, il Governo non ha ritenuto necessario destinare al medesimo Fondo l'intero ammontare delle maggiori entrate derivanti dalle nuove concessioni di gioco.
Il comma 2 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del decreto, quantificati complessivamente in circa 706 milioni di euro per il 2010, ai quali si fa fronte, per 701 milioni, ricorrendo alle risorse del citato Fondo per le missioni internazionali, nonché, per circa 5 milioni, mediante attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, non utilizzata, relativa al Ministero della difesa, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2010, relativa alla proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID nel primo semestre 2010.
L'articolo 9 stabilisce che, a decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel decreto-legge a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel Codice dell'Ordinamento militare e nel Testo unico delle disposizioni regolamentari, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del citato Codice e del Testo unico, che entreranno in vigore l'8 ottobre 2010.
L'articolo 10 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Atto n. 225.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che si è concluso il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 20 luglio 2010.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.