CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2010
352.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Ragioniere generale dello Stato, dott. Mario Canzio, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Mario CANZIO, Ragioniere generale dello Stato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Pier Paolo BARETTA (PD), Amedeo CICCANTI (UdC), Lino DUILIO (PD), Renato CAMBURSANO (IdV) e Francesco BOCCIA (PD), ai quali replica Mario CANZIO, Ragioniere generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il Ragioniere generale dello Stato per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.20.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Emendamenti al nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative approvate in linea di principio dalla Commissione trasporti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione trasporti ha trasmesso alcune proposte emendative approvate in linea di principio all'atto Camera 44 e abb.-B, in corso di esame in sede legislativa presso la stessa Commissione. Per quanto concerne i profili di carattere finanziario, segnala, in particolare, l'emendamento 34.3 del relatore, che aggiunge un periodo all'articolo 34, comma 3, lettera c), in base al quale il decreto ministeriale chiamato a disciplinare le modalità di effettuazione degli accertamenti su conducenti che si trovino sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può prevedere, al fine di garantire la neutralità finanziaria di tale attività, che gli accertamenti siano effettuati su campioni di fluido del cavo orale anziché su campioni di mucosa. A tale proposito, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 22 giugno 2010, ha espresso parere favorevole sul testo elaborato dalla IX Commissione, formulando, tra le altre, una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, tesa a modificare il predetto articolo 34, comma 3, lettera c), peraltro già oggetto

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di doppia deliberazione conforme da parte della Camera e del Senato. In particolare, ricorda che tale condizione era volta a mutare il riferimento ivi previsto al prelievo di mucosa dal cavo orale, che richiederebbe un'attività sanitaria complessa e la presenza di personale specializzato e quindi suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, in un riferimento al prelievo dei relativi fluidi. Segnala, in proposito, che il Presidente della Commissione trasporti, con lettera del 13 luglio 2010, ha fatto presente come, al fine di garantire nel più elevato grado possibile il rispetto del principio di intangibilità dei testi sui quali si sia realizzata una doppia deliberazione conforme, in qualità di relatore, ha presentato l'emendamento 34.3, approvato in linea di principio dalla IX Commissione con il quale, senza intervenire sulla parte di testo già approvata dalle due Camere, si recepisce la finalità sostanziale della condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, aggiungendo un nuovo periodo formulato in termini strettamente consequenziali alla modifica apportata dal Senato. Rileva, pertanto, che l'emendamento 34.3, pur non apportando modifiche alla disciplina concernente il prelievo di mucosa dal cavo orale, appare sostanzialmente recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio, posto che il decreto di cui all'articolo 34, comma 3, lettera c), chiamato a disciplinare le modalità di svolgimento degli accertamenti, può comunque disporre che gli stessi abbiano ad oggetto il prelevamento di campioni di fluido dal cavo orale, garantendo in tal modo la neutralità finanziaria degli accertamenti stessi. Ritiene, pertanto, che la Commissione bilancio, con l'avviso concorde del Governo, potrebbe esprimere parere favorevole su tale proposta emendativa e conseguentemente provvedere a revocare la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere espresso nella seduta del 22 giugno 2010. Con riferimento agli emendamenti 16.1 (ulteriore nuova formulazione) Montagnoli e 16.2 Toto, ritiene necessario che il Governo confermi che il rilascio dello specifico attestato ivi previsto non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica. In relazione alle altre proposte emendative, rileva che le stesse non appaiono comportare conseguenze finanziarie negative. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS, concordando con le osservazioni del presidente sull'emendamento 34.3, che recepisce sostanzialmente il contenuto della condizione formulata nel parere della Commissione bilancio del 22 giugno 2010, fa presente che, al fine di garantire che dagli emendamenti 16.1 (ulteriore nuova formulazione) e 16.2 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si rende necessario specificare che gli oneri derivanti dall'effettuazione delle visite sono posti, in questo come in casi analoghi, a carico dei richiedenti. Ritiene, invece, che le altre proposte emendative non presentino profili problematici di ordine finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative 5.1, 5.2, 12.2, 14.1, 16.1 (ulteriore nuova formulazione), 16.2, 19.1, 22.1, 25.1, 25.2, 34.2, 34.3, 36.1, 38.1, 38.2, 40.1, 42.4 e 55.3 (nuova formulazione), riferite al nuovo testo della proposta di legge C. 44 e abb.-B, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvate in linea di principio dalla IX Commissione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 16.1 (ulteriore nuova formulazione) con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al capoverso 1, dopo le parole: specialistica annuale aggiungere le seguenti: con oneri a carico del richiedente;

PARERE FAVOREVOLE

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sull'emendamento 16.2 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
alla lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: specialistica biennale aggiungere le seguenti: con oneri a carico del richiedente;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.
Conseguentemente, si intende revocata la condizione, riferita all'articolo 34, comma 3, lettera c), formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere espresso il 22 giugno 2010, a condizione che venga approvato l'emendamento 34.3.».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.25

7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(Seguito della discussione e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, presenta una nuova formulazione della risoluzione in esame (vedi allegato 1), che, negli ultimi due capoversi del dispositivo, accoglie delle proposte avanzate dal deputato Ciccanti.

Amedeo CICCANTI (UdC) esprime contrarietà rispetto al terzultimo capoverso dell'impegno, laddove si chiede si fa riferimento alla possibilità di richiedere una relazione tecnica anche sugli emendamenti dei singoli parlamentari. Ritiene infatti che le forze di opposizione in particolare non avrebbero la possibilità di avvalersi di un supporto tecnico adeguato alla predisposizione di relazioni tecniche e ricorda che una simile scelta era stata esclusa in sede di esame della legge n. 196 del 2009.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea che si tratterebbe comunque di un'eventualità e non di un obbligo.

Lino DUILIO (PD) ritiene che il capoverso della risoluzione relativo alla trasmissione della relazione tecnica sugli emendamenti di iniziativa parlamentare intenda garantire che le Camere possano valutare in modo consapevole le implicazioni finanziarie delle proposte emendative al loro esame.

Renato CAMBURSANO (IdV) condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Duilio e ribadisce che l'obbligo di redazione della relazione tecnica non graverebbe sul singolo parlamentare o sul gruppo, ma sul Governo in caso di richiesta.

Marina SERENI (PD) osserva come il tema affrontato dal capoverso relativo alla trasmissione delle relazioni tecniche sugli emendamenti di iniziativa parlamentare sia estremamente delicato, in quanto, da un lato, si intende garantire una maggiore consapevolezza del Parlamento sulle implicazioni finanziarie delle disposizioni da esso esaminate e, dall'altro, si rischia di limitare in modo eccessivo il potere di emendamento parlamentare. Rileva, infatti, che - dal momento che la richiesta di relazione tecnica è approvata a maggioranza dalla Commissione - potrebbe determinarsi il rischio di un ricorso strumentale alla richiesta di relazione tecnica in presenza di una opposizione nel merito ai contenuti delle proposte emendative

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presentate dall'opposizione. Ritiene, comunque, che la previsione dell'obbligo di presentazione della relazione tecnica per gli emendamenti del relatore e per gli emendamenti di iniziativa parlamentare rappresenti uno strumento di garanzia per il Parlamento, in quanto è noto che in molti casi proposte di modifica di origine ministeriale si traducono in emendamenti di iniziativa parlamentare.

Gioacchino ALFANO (PdL) pur dichiarando di condividere le preoccupazioni espresse, dissente dalla proposta di eliminare il riferimento alla facoltà di richiedere la relazione tecnica anche per gli emendamenti di iniziativa parlamentare. Fa presente infatti come talvolta siano espressi pareri contrari su emendamenti proprio per la mancanza del necessario approfondimento sui profili finanziari dei medesimi. Con riferimento alla preoccupazione di attribuire un espediente alla sola maggioranza, ricorda che le maggioranze possono cambiare e l'unico obiettivo che si intende perseguire è quello di fornire uno strumento di valutazione più efficace a disposizione della Commissione e quindi di tutti i gruppi. Sottolinea in proposito che alla maggioranza non servirebbe un simile accorgimento, ben potendo respingere le proposte della minoranza attraverso il voto.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che - al fine di garantire che la richiesta di relazione tecnica non si traduca in un eccessivo appesantimento delle procedure di esame parlamentare dei provvedimenti - dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre meccanismi che limitino il ricorso strumentale a tale richiesta, ad esempio prevedendo che la richiesta debba essere motivata, approvata da una maggioranza qualificata ovvero suffragata da una conforme valutazione del presidente della Commissione interessata.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene sia preferibile una pausa per meglio approfondire la questione. Sottolinea comunque che la relazione tecnica potrebbe fornire elementi di maggiore garanzia, consentendo di superare taluni pareri contrari sulle coperture espressi per la mancanza di adeguato approfondimento. Ritiene che sarebbe tuttavia meglio che la valutazione in ordine alla richiesta di relazione tecnica non fosse rimessa alla sola maggioranza, ma ad una minoranza magari qualificata. Esprime invece maggiore preoccupazione sugli emendamenti del relatore, che possono essere presentati in ogni momento e sui quali la relazione tecnica dovrebbe divenire obbligatoria.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, per superare le preoccupazioni espresse dai colleghi, potrebbe ipotizzarsi di fare riferimento ai soli emendamenti del relatore e a quelli sui quali il Governo e il relatore abbiano espresso un parere favorevole, ricordando, comunque, che è la legge n. 196 del 2009 a prevedere che la relazione tecnica sulle proposte emendative di iniziativa parlamentare siano trasmesse solo ove richieste dalle Commissioni parlamentari competenti.

Lino DUILIO (PD) richiamandosi alle conclusioni raggiunte unanimemente nel Comitato tecnico per valutare le conseguenze sul piano regolamentare della nuova disciplina in materia di contabilità pubblica contenuta nella legge n. 196 del 2009, istituito presso la Commissione, sottolinea l'opportunità di chiarire che gli emendamenti del relatore o del Governo debbono necessariamente implicare una pausa di ventiquattro ore per valutarne compiutamente le implicazioni. Ricorda inoltre che, in tale sede, si è convenuto sull'opportunità di prevedere l'obbligo di corredare anche gli emendamenti del relatore di relazione tecnica. Ritiene comunque che occorra ragionare su tali questioni ponendosi in una prospettiva di funzionamento a regime di tali regole e non sulla base di convenienze contingenti. Fa presente comunque che tali questioni dovranno essere affrontate in sede di riforma del Regolamento. Rileva quindi che la relazione tecnica potrà contenere ulteriori elementi di valutazione, ma che l'eventuale

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parere favorevole del Governo dovrebbe contenere in re ipsa una valutazione della compatibilità finanziaria delle norme proposte. Ritiene quindi che si potrebbe lasciare il riferimento alla richiesta della relazione tecnica, magari prevedendo una qualificazione della maggioranza nelle sedi opportune.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare le conclusioni del Comitato tecnico per valutare le conseguenze sul piano regolamentare della nuova disciplina in materia di contabilità pubblica, che sono state trasmesse al Presidente della Camera, ribadisce come l'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 stabilisce che le Commissioni parlamentari competenti possano richiedere al Governo le relazioni tecniche per tutte le proposte di legge e gli emendamenti al loro esame, rimettendo alla disciplina regolamentare l'individuazione dei casi in cui il Governo è, comunque, tenuto alla trasmissione della relazione tecnica.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda che la risoluzione non può invadere il campo riservato ai regolamenti parlamentari e che la legge di contabilità concede la facoltà di chiedere la relazione tecnica sugli emendamenti, senza entrare tuttavia nel dettaglio applicativo. Ritiene che con lo strumento della risoluzione si possa tuttavia aiutare la Giunta per il Regolamento nel suo compito di predisporre proposte di modifiche regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 196 del 2009. Ribadisce che rimane il problema dei soggetti ai quali attribuire la facoltà di richiedere la relazione tecnica, confermando la sua preoccupazione di affidare tale facoltà alla maggioranza di turno. Ritiene a riguardo preferibile introdurre elementi di flessibilità, consentendo anche alla minoranza tale facoltà. Sottolinea che l'acquisizione di una relazione tecnica è funzionale al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e quindi alla tutela di un interesse superiore all'interesse politico contingente. Ritiene comunque che il riferimento agli emendamenti con il parere favorevole potrebbe essere un valido ausilio per superare in parte, ma non totalmente, le preoccupazioni espresse, in quanto il parere del Governo potrebbe non essere rappresentativo della volontà della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di riformulare ulteriormente la risoluzione nel senso di inserire un riferimento alle proposte di modifica del Regolamento in corso presso la competente Giunta.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS ritiene che potrebbe risultare utile tenere conto delle differenze che sussistono tra gli emendamenti presentati nell'ambito della Commissione bilancio in occasione delle manovre finanziarie e quelli presentati presso le commissioni di merito, al fine di evitare di sovraccaricare di lavoro le amministrazioni chiamate a elaborare e verificare le relazioni tecniche. Al medesimo fine, ritiene inoltre opportuno concentrare le richieste di relazione tecnica sulle sole proposte emendative sulle quali il Governo o il relatore abbiano espresso un parere favorevole, in quanto la presentazione delle relazioni tecniche è essenzialmente finalizzata a garantire che le Camere approvino in via definitiva testi legislativi che rispettino quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Tale soluzione, peraltro, appare, a suo avviso, confacente all'esigenza di non determinare eccessive lungaggini nei lavori parlamentari e di non gravare di onerosi adempimenti le amministrazioni pubbliche che devono elaborare le relazioni tecniche. Per quanto attiene, poi, alla competenza in ordine alla richiesta delle relazioni tecniche, osserva che - in assenza di diverse disposizioni legislative o regolamentari - la richiesta non potrà che essere effettuata sulla base di una deliberazione assunta a maggioranza dalla Commissione competente. Con riferimento al penultimo capoverso della parte dispositiva della risoluzione, suggerisce che la relazione semestrale possa contenere indicazioni riferite anche gli oneri finanziari

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recati dai provvedimenti legislativi approvati nel semestre precedente, seguendo un modello analogo a quello utilizzato dalla Corte dei conti nelle relazioni quadrimestrali sulle coperture adottate. Da ultimo, rileva che - non essendo possibile ipotizzare che un atto di indirizzo al Governo supplisca al mancato adeguamento delle disposizioni dei regolamenti parlamentari - si rende necessario un tempestivo intervento per adeguare i tempi previsti nei regolamenti per l'esame dei documenti di programmazione e della manovra di finanza pubblica con quelli fissati dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene opportuno inserire anche un riferimento agli emendamenti del relatore che abbiano il parere favorevole del Governo.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene preferibile rinviare il seguito della discussione per consentire un ulteriore approfondimento.

Lino DUILIO (PD) ritiene che dovrebbe essere già scontata la condivisione rispetto all'obbligatorietà della relazione tecnica per le proposte emendative presentate dal relatore, coerentemente con le determinazioni unanimi del Comitato tecnico.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00082).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di riformulare il terzultimo capoverso nei termini seguenti: «a predisporre, nelle more dell'approvazione delle opportune riforme regolamentari, le relazioni tecniche, ove richieste, sugli emendamenti presentati dal relatore ovvero sui quali il relatore o il Governo abbiano espresso parere favorevole, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori parlamentari».

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che sarebbe opportuno, sul piano sistematico, prevedere un preciso automatismo per la trasmissione delle relazioni tecniche riferite agli emendamenti presentati dai relatori, osservando che un tale automatismo sarebbe assolutamente in linea con lo spirito della legge n. 196 del 2009 e con le riflessioni svolte nell'ambito del Comitato tecnico per valutare le conseguenze sul piano regolamentare della nuova disciplina in materia di contabilità pubblica. Nel ritenere, in ogni caso, opportuno concludere la discussione della risoluzione nella seduta odierna, in quanto i suoi contenuti potranno essere utilmente valutati dalla Giunta per il Regolamento in occasione dell'esame di proposte di riforma del regolamento della Camera, segnala che non necessariamente l'espressione «ove richieste» si debba interpretare nel senso che la Commissione debba deliberare tali richieste a maggioranza.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede che il presidente chiarisca che la facoltà di richiedere la relazione tecnica sia in capo ai singoli parlamentari o ai gruppi e non alla maggioranza. Rileva che nella formulazione

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da ultimo proposta dal presidente si focalizza l'attenzione sugli emendamenti del relatore e su quelli sui cui vi sia parere favorevole, restringendo così il campo d'applicazione.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel concordare con le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, osserva che, anche se la risoluzione - non potendo intervenire su disposizioni attinenti al funzionamento della Camera - non può prevedere una maggioranza differenziata per la richiesta della relazione tecnica, è comunque possibile raggiungere un accordo tra gentiluomini per interpretare le disposizioni della legge n. 196 del 2009, nel senso che, in ogni caso, la relazione tecnica verrà richiesta in presenza di emendamenti del relatore o di emendamenti sui quali il relatore e il Governo abbiano espresso un parere favorevole.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che la facoltà di richiedere le relazioni tecniche potrà essere esercitata con il medesimo spirito unitario con cui è stata presentata la risoluzione in esame e comunque ispirata all'effettiva utilità delle medesime, cioè rispetto a testi che hanno una considerevole probabilità di essere approvati. Rileva che la richiesta non può che provenire dalla Commissione, che delibera nelle forme ordinarie previste dal Regolamento, atteso peraltro che la richiesta di relazione tecnica è nell'interesse della Commissione e non di un singolo gruppo. Osserva peraltro che tale impostazione è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, che attribuisce la facoltà di richiedere la relazione tecnica alle Commissioni parlamentari. Si impegna comunque, per quanto nella sua disponibilità, a favorire l'instaurazione di una prassi secondo la quale la richiesta di relazione tecnica verrà avanzata per tutti le proposte emendative per le quali vi sia un parere favorevole del relatore o del Governo.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sul testo della risoluzione, come da ultimo riformulato.

Amedeo CICCANTI (UdC) prende atto con soddisfazione del fatto che il presidente Giorgetti si è impegnato a richiedere la trasmissione della relazione tecnica sugli emendamenti presentati dal relatore ovvero sui quali il relatore o il Governo abbiano espresso parere favorevole. Alla luce di tale preciso impegno, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione, come da ultimo riformulata.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel sottolineare il valore di garanzia della richiesta generalizzata di relazione tecnica per tutte le proposte emendative con parere favorevole, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia, a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione, come da ultimo riformulata, auspicando che la Giunta per il Regolamento tenga cono in sede di esame delle proposte di riforma del Regolamento degli orientamenti emersi nell'ambito della Commissione bilancio.

La Commissione all'unanimità approva la risoluzione nel testo da ultimo riformulato (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.05

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3610 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

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Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che dispone la conversione del decreto-legge n. 102 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, relativamente all'articolo 1, recante iniziative in favore dell'Afghanistan, rileva che, pur essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere. Con riferimento all'articolo 2, relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare al riguardo, considerato che per tutte le spese autorizzate con l'articolo in esame gli oneri risultano limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti. Per quanto concerne l'articolo 3, relativo al regime degli interventi, in merito al comma 5, rileva che la disposizione sembra far riferimento a un possibile onere aggiuntivo rispetto a quello di 618.725 euro, senza peraltro indicarne la misura massima. Essa si limita infatti a precisare che la spesa complessiva dovrà comunque essere sostenuta a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge in esame, nonché sui residui di stanziamento derivanti da precedenti leggi. In proposito, ritiene necessari chiarimenti. Sempre con riferimento al comma 5, osserva che tra le disposizioni ivi richiamate, a fini derogatori, non è compresa la norma introdotta di recente per limitare la spesa sostenuta nell'utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili, recata dal comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Anche a tale riguardo ritiene necessari chiarimenti. Ricorda che, per la copertura del comma 5, la relazione tecnica fa specifico riferimento alle autorizzazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2. Sottolinea, quindi, che appare necessario che il Governo fornisca gli elementi informativi circa la portata finanziaria delle norme di cui al comma 10, che prevedono l'esclusione delle spese autorizzate del decreto-legge in esame - relativamente agli articoli 1 e 2 - dai vincoli di impegnabilità di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008. Con riferimento ai contratti degli esperti di cui ai commi 12 e 13 rammenta, preliminarmente, che la relazione esclude l'insorgenza di oneri con riferimento alla proroga dei suddetti contratti ed afferma che gli stessi non possono essere oggetto di proroga tacita. Quest'ultima affermazione, relativa alla necessità di un intervento normativo, potrebbe far supporre che sia richiesta una apposita copertura. Con riguardo a tali questioni, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo volto ad assicurare che in bilancio sussistano le disponibilità necessarie per la proroga dei contratti, anche alla luce della riduzione degli stanziamenti per la retribuzione del personale assunto con forme contrattuali flessibili prevista a norma dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, disposizione questa non espressamente derogata. Con riguardo ai medesimi contratti rileva, inoltre, che la norma reca un esplicito riferimento ad un'ulteriore disposizione, la quale stabilisce che «il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato». Il richiamo sembra prefigurare la necessità di procedere alla futura stabilizzazione di personale che, peraltro, in caso di reiterato rinnovo dei contratti medesimi, potrebbe rendersi obbligatoria in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001. Anche in merito a tali questioni, ritiene necessario che siano fornite ulteriori informazioni che chiariscano la compatibilità di tale rinvio normativo, con la copertura, limitata ad un anno, prevista dal provvedimento in esame, nonché con il vigente regime di limitazione del turn over.
Con riferimento all'articolo 4, concernente le missioni internazionali delle forze armate e di polizia, osserva che non si hanno osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, trattandosi di oneri limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni

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di spesa. In particolare, con riferimento alle norme di cui ai commi 18 e 19, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione dei medesimi, che ammontano, rispettivamente, a 25 milioni di euro e a circa 2,7 milioni di euro.
Riguardo ai commi da 1 a 3 dell'articolo 5, recanti disposizioni in materia di personale, precisa di non avere nulla da osservare, considerato che gli oneri connessi all'applicazione delle disposizioni in esame trovano copertura nelle risorse destinate a finanziare le missioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, ai quali rinvia. Con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, recante reviviscenza di norme abrogate, pur rilevando che la reviviscenza delle norme indicate si rende presumibilmente necessaria in considerazione dei rinvii normativi contenuti in altre disposizioni del decreto-legge, evidenzia l'opportunità di disporre di elementi di valutazione circa i complessivi effetti finanziari derivanti dal comma in esame. Ciò in considerazione del fatto che le norme di cui si dispone la reviviscenza presentano implicazioni di carattere finanziario che potrebbero prodursi anche oltre il termine di proroga delle missioni internazionali, previsto dal decreto legge in esame.
Riferendosi, quindi, al comma 5 dell'articolo 5, recante proroga dei contratti di personale per l'esecuzione di lavori in economia, osserva che la relazione tecnica non considera quanto invece evidenziato dalla relazione illustrativa. Infatti, sebbene la norma in esame si limiti a disporre una proroga, sostanzialmente è suscettibile di creare le premesse per la conseguente stabilizzazione del personale interessato, considerando l'attuale legislazione in tema di lavoro a tempo determinato che individua limiti temporali, decorsi i quali i contratti devono considerarsi a tempo indeterminato. Ritiene quindi opportuno che il Governo chiarisca se dall'applicazione della norma derivi l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, fornendo altresì elementi di valutazione e dati quantitativi relativi al numero delle posizioni a cui la norma stessa può essere applicata e ai relativi oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 10 dell'articolo 5, proroga dell'incarico di commissario straordinario della Croce rossa italiana, rileva che andrebbe acquisita conferma che la proroga non determini esigenze finanziarie connesse allo svolgimento delle attività demandate al Commissario.
Con riferimento agli articoli 6 e 7, recanti disposizioni in materia penale e contabile, rileva che, con riferimento al comma 1, andrebbe chiarito, se per effetto del rinvio normativo ivi previsto debba intendersi applicabile anche la disposizione del decreto-legge n. 152 del 2009 che prevede la possibilità di finanziare, a valere sugli stanziamenti per le missioni internazionali e nel limite complessivo di 50 milioni annui, l'acquisizione di mezzi, forniture e servizi secondo le modalità descritte dalla medesima norma richiamata. In tal caso andrebbe acquisita conferma della disponibilità di tali risorse. Con particolare riferimento al comma 4, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che lo slittamento ivi previsto sia considerato nei tendenziali di spesa.
Circa l'articolo 8, che prevede la copertura finanziaria del provvedimento, segnala che, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria n. 296 del 2006, come rifinanziata anche dall'articolo 2, comma 4-octies, del decreto-legge n. 40 del 2010, prevista dal comma 2, lettera a), la stessa, come indicato nella relazione tecnica, reca le necessarie disponibilità. Rileva, inoltre, che la Commissione bilancio del Senato durante l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2228 ha approvato l'emendamento 39.1000 (testo 2), che modifica l'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, senza tuttavia tenere conto della novella prevista alla medesima disposizione dal comma 1 dell'articolo 8 in esame. Con riferimento

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alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2010, prevista dal comma 2, lettera b), ritiene opportuno che il Governo confermi che le relative risorse non sono state utilizzate per le finalità originariamente previste concernenti la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan (UNAMID).

Massimo VANNUCCI (PD) nel sottolineare come, essendo il provvedimento esaminato in prima lettura dalla Camera, sia auspicabile l'approvazione di modifiche al testo, ricorda che l'articolo 1, comma 2, dispone lo stanziamento di 500 mila euro per la convenzione con la Rai per la comunicazione nell'ambito della missione in Afghanistan. All'uopo segnala che tale attività potrebbe essere adeguatamente effettuata ricorrendo a risorse interne alle forze armate, come il reggimento Pavia che è impegnato anche a livello internazionale in operazioni di guerra psicologica, attraverso azioni di comunicazione. Rileva che, nell'attuale periodo di tagli di bilancio, tale ulteriore spesa potrebbe essere evitata. Del pari osserva che la disposizione di cui all'articolo 3 consente, tra l'altro, al Ministero degli affari esteri di stipulare contratti di consulenza temporanei anche in deroga ai limiti previsti per il coordinamento degli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, con una spesa di oltre 618 mila euro per il secondo semestre 2010. Anche in tal caso, ritiene che occorrerebbe sopprimere una simile facoltà, in considerazione della congiuntura economica e manifesta perplessità in ordine alla scelta di consentire che il conferimento di tali incarichi avvenga in deroga rispetto alla normativa vigente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 14 luglio 2010 - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.20.

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
Doc. XXVII, n. 22.
(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio)

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore, illustrando il contenuto della Relazione in titulo, specifica che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009 prevede che il Governo trasmetta, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e una ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra enti territoriali. La Relazione in esame, con la quale il Governo ha adempiuto a tale obbligo di legge, si compone inoltre di quattro allegati recanti, rispettivamente, alcune tabelle sulle pensioni di invalidità, il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali, taluni approfondimenti tecnici e un parere dell'OCSE sul federalismo fiscale. Segnala, in particolare, la rilevanza del secondo allegato che contiene la prima relazione approvata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) e ulteriori analisi sviluppate dalla stessa Commissione. Osserva che tale allegato fornisce il quadro generale dei finanziamenti degli enti territoriali, con particolare riguardo all'analisi dei trasferimenti attualmente spettanti ai diversi comparti di enti territoriali e all'individuazione della quota

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di tali trasferimenti potenzialmente oggetto di fiscalizzazione. Fa presente che la Relazione apre con una lettura critica della spesa storica delle Amministrazioni pubbliche, evidenziando che la spesa «discrezionale» - ovvero quella al netto delle spese per il personale e per gli interessi passivi - sia di circa 84 miliardi di euro per la parte statale e di ben 171 miliardi per la parte locale. In particolare, rileva che è richiamato l'effetto distorsivo sulla finanza pubblica dell'applicazione del decentramento creato dalle cosiddette leggi «Bassanini», per le quali il trasferimento di ruoli e competenza ha comportato progressivamente un aumento della spesa pubblica e non già una sostituzione dei centri di spesa. Evidenzia che viene rappresentato come, nel processo evolutivo del rapporto tra Stato ed enti locali, il livello di governo locale abbia assunto potere di spesa senza assumere il dovere di presa fiscale, elemento cardine per quel percorso di responsabilizzazione dei vari livelli di governo che è alla base del federalismo fiscale così come definito con legge n. 42 del 2009. Ricorda che il potere locale può spendere ma non tassare, la spesa discrezionale delle amministrazioni locali è assai più consistente di quella statale, proliferano le società per la gestione dei servizi pubblici istituite dalle regioni e dai grandi comuni; le regioni del Mezzogiorno evidenziano rilevanti difficoltà nell'impiegare le risorse relative al quadro strategico nazionale 2007-2013, il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di pensioni di invalidità si è accompagnato ad un incremento della spesa relativa da 6 a 16 miliardi, con un aumento di indennità e pensioni di invalidità dal 3,3 per cento al 4,7 per cento; la compartecipazione IVA a favore delle regioni registra un passaggio della relativa aliquota da 25,7 per cento nel 2000 al 44,72 per cento nel 2008, l'80 per cento della spesa regionale è destinato alla sanità ma lo Stato continua a ripianare i deficit sanitari delle regioni, in alcune regioni si verificano gravi carenze cognitive sui dati reali di spesa di bilancio, il sistema tributario degli enti territoriali risulta assai complesso e comprende 45 tributi: 18 comunali, 10 provinciali e 17 regionali. Rileva ancora, con riferimento ai trasferimenti dalle regioni agli enti locali, che la Relazione evidenzia la presenza di forti scostamenti tra i dati dei bilanci regionali e quelli dei bilanci consuntivi degli enti locali, a testimonianza della necessità di completare quanto prima il processo di armonizzazione contabile attualmente in corso. Fa presente che la Relazione elenca quindi le principali azioni intraprese o in corso di sviluppo, a partire dall'approvazione del primo decreto attuativo in materia di federalismo demaniale, la codifica unitaria per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali, la quantificazione dei trasferimenti da fiscalizzare, l'individuazione dei fabbisogni standard di comuni e province, dei costi standard e della fiscalità regionale, del federalismo municipale e della fiscalità delle province. Per quanto riguarda le ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra gli enti territoriali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse, rileva che la Relazione individua: l'ammontare delle risorse attualmente attribuite agli enti territoriali sotto forma di trasferimenti, in relazione alle quali dovrà essere riconosciuta la titolarità di gettito fiscale ai diversi comparti di enti territoriali; alcune indicazioni qualitative, limitatamente ai comuni, relative alla possibile tipologia delle fonti di gettito che potranno sostituire i trasferimenti; le prime indicazioni metodologiche sui criteri di determinazione dei costi standard con riferimento alle funzioni fondamentali delle regioni, province e comuni. Osserva che le anomalie segnalate nella Relazione evidenziano la necessità di interventi organici e di sistema in favore della finanza territoriale quali quelli attuati nell'ambito di quell'ambizioso programma legislativo e amministrativo che va sotto il nome di federalismo fiscale. Osserva che la Relazione fornisce inoltre alcune indicazioni in ordine alle possibili metodologie funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard, suggerendo, in particolare, il ricorso

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alla metodologia già in uso da tempo per gli studi di settore attuata attraverso l'azione operativa della Società per gli studi di settore, che gestisce e aggiorna circa 206 studi di settore, relativi a una platea di 4,5 milioni di contribuenti. Evidenzia che la Relazione formula inoltre alcune ipotesi in materia di costi standard e fiscalità regionale, ipotizzando la determinazione di una quota capitaria ponderata e l'assunzione come parametro di un pool di regioni ad alto livello di prestazioni, da utilizzare come standard ottimale di riferimento. Ricorda che viene prospettata la determinazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, di linee guida per la messa a punto dei costi standard, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco e con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Fa presente che viene inoltre ipotizzata l'introduzione di un «Inventario di fine mandato», che costituirebbe uno strumento di rendicontazione di uscita del Presidente della regione e si tradurrebbe in una «Dichiarazione dei saldi prodotti» dal Governatore uscente approvata dal Consiglio regionale sei mesi prima delle elezioni regionali. Osserva che, in materia di federalismo municipale si ipotizza, in una prima fase, l'attribuzione ai comuni della titolarità dei tributi statali inerenti al comparto territoriale ed immobiliare, determinando, in sostanza, il passaggio dalla finanza derivata a quella propria: ai 10 miliardi di gettito fiscale già proprio dei comuni si sommerebbero 15 miliardi di tributi statali relativi al comparto immobiliare, con conseguente riduzione dei 15 miliardi degli attuali trasferimenti statali ai comuni. Rappresenta che, in una seconda fase, gli attuali tributi statali e municipali relativi ai comparti immobiliari potrebbero essere concentrati in un unico titolo di prelievo da attivarsi previa verifica di consenso popolare. Sarebbe comunque esclusa la prima casa, destinata a restare esente dal tributo, mentre potrebbe essere introdotta una cedolare secca sugli affitti. Sottolinea che la Relazione fornisce anche alcune indicazioni in merito al monitoraggio e alla quantificazione dei trasferimenti da fiscalizzare con riferimento sia alle regioni che agli enti locali. Per quanto riguarda le regioni, premesso che i trasferimenti da sopprimere sono quelli volti a finanziare le funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni o fondamentali e le altre funzioni, al fine di individuare i trasferimenti stessi, osserva che, nella Relazione, si propone di utilizzare tre criteri metodologici: quello della generalità, ossia della destinazione del trasferimento all'intero comparto; quello della permanenza, ossia della continuità nel tempo del trasferimento; quello della riferibilità dei trasferimenti alle funzioni di competenza regionale. Fa presente che, nell'applicare tali criteri, la stessa Relazione suggerisce alcuni ampliamenti volti a tener conto del concreto assetto dei trasferimenti e delle competenze regionali. Sottolinea come la Relazione giunga in tal modo a considerare suscettibile di fiscalizzazione un ammontare complessivo di trasferimenti pari a 7.486 milioni di euro, evidenziando come non si sia volutamente tenuto conto degli effetti del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha operato un taglio dei trasferimenti spettanti alle regioni ed agli enti locali. Osserva che la Relazione provvede anche alla ripartizione regionale dei trasferimenti potenzialmente fiscalizzabili per un importo complessivo di 7.055 milioni di euro. Fa presente che si tratta, evidentemente, di stime e di dati di carattere provvisorio, frutto di un lavoro, svolto in particolare dalla COPAFF, ancora in corso e che necessiterà di integrazioni e di correzioni, anche al fine di tenere conto di un complesso di variabili assai esteso e dei rilievi che verranno in ogni caso formulati dai diversi soggetti coinvolti. Per quanto riguarda gli enti locali, occorre preliminarmente ricordare come la legge n. 42 del 2009 imponga di procedere alla soppressione dei trasferimenti statali e regionali e alla loro sostituzione con risorse fiscali dirette al finanziamento delle spese degli enti locali, con la sola eccezione dei trasferimenti aventi la natura di contributi speciali e di quelli destinati ai fondi perequativi e ai contributi erariali e regionali sulle rate di ammortamento dei mutui.

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Rappresenta che la Relazione opera una prima quantificazione dei trasferimenti da sopprimere, a partire dai dati di competenza dei certificati del rendiconto al bilancio di comuni e province relativi all'esercizio finanziario 2008 e fornisce un quadro complessivo dei trasferimenti spettanti, secondo il quale i comuni risultano destinatari di 29.664 milioni di euro di trasferimenti, di cui 22.032 milioni di euro sono di pertinenza degli enti situati nelle regioni a statuto ordinario. Di questi, 15.933 milioni di euro vengono dal bilancio dello Stato e 6.099 milioni di euro dalle regione. Le province ricevono 6.745 milioni di euro, di cui 5.795 milioni di euro nelle regioni a statuto ordinario. Di questi, 1.446 milioni di euro sono di provenienza statale e 4.349 milioni di euro di provenienza regionale.
Rileva che la Relazione passa quindi ad individuare i trasferimenti da fiscalizzare e quelli da non fiscalizzare. Tra i primi vengono annoverati i trasferimenti permanenti e generali e tra i secondi quelli inequivocabilmente riconducibili alla nozione di «contributo speciale». L'ammontare dei trasferimenti sicuramente fiscalizzabile ammonta a 12.273 milioni di euro per i comuni e a 1.056 milioni di euro per le province. Sottolinea che, tenendo conto degli ulteriori trasferimenti potenzialmente oggetto di fiscalizzazione, la Relazione indica orientativamente un importo complessivo di 13.785 milioni di euro di trasferimenti fiscalizzabili relativi a comuni e province. Anche questi dati, analogamente a quanto si è visto per le regioni, vanno assunti con le dovute cautele, tenendo conto che è stato avviato un imponente lavoro volto a fare piena luce sui conti pubblici degli enti territoriali in vista di una radicale riforma della finanza pubblica, della quale il federalismo fiscale rappresenta il tassello fondamentale. Ricorda quindi come la stessa Relazione sottolinei che i dati e le ipotesi di lavoro contenuti negli allegati 2 e 3 hanno rilievo esclusivamente tecnico. Meritano di essere sottolineate anche le indicazioni fornite dalla Relazione, al fine di assicurare la stabilità finanziaria. Evidenzia che, tra i principi fondanti, vengono inclusi il recepimento nazionale dei nuovi meccanismi dell'area dell'euro e delle nuove regole dal patto rafforzato di stabilità e crescita, nonché la corresponsabilità tra Stato e regioni, e tra le regioni stesse, nella programmazione, attuazione e verifica dei vincoli di bilancio. Per quanto riguarda gli obiettivi, rappresenta che viene segnalata l'esigenza di programmare dettagliatamente, ed in un quadro pluriennale, le azioni di governo nazionale e regionale volte ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario e delle pensioni di invalidità, nonché quella di assicurare l'appropriato grado di perequazione infraregionale che, garantendo livelli adeguati di assistenza sanitaria e sociale a livello nazionale, sia governato da meccanismi di solidarietà responsabile, economicamente sostenibili, e ispirati allo spirito mutualistico. In conclusione, osserva che la Relazione, in coerenza con le previsioni della legge delega, e in particolare con il principio di invarianza degli oneri finanziari da essa stabilito, precisa che il federalismo fiscale non può comportare ulteriori costi, in quanto le competenze e le funzioni da finanziare a carico della finanza pubblica sono state già trasferite e non se ne prevedono incrementi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.25.

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Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.
C. 3593 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.
C. 3594 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Calvisi, fa presente che per la Regione Sardegna, per quanto riguarda la compartecipazione all'IVA, non si riscontrano differenze rispetto alle altre autonomie speciali per le quali l'IVA è determinata e attribuita con riferimento ai consumi finali e che, anche in mancanza delle previste norme di attuazione, si è fatto riferimento ad analoghe norme di altre Regioni. Rileva, pertanto, che le disposizioni previste dal nuovo ordinamento finanziario di cui all'articolo 1, comma 834, della legge finanziaria 2007, relativamente alla compartecipazione IVA, possono considerarsi pienamente attuate. Sottolinea che per la Regione Sardegna, infatti, sono stati presi a riferimento i criteri già seguiti, in quanto normativamente definiti, per le altre Regioni a statuto speciale che applicano l'IVA sui consumi, ad esempio Trento e Bolzano. Evidenzia, di conseguenza, contrariamente a quanto fatto rilevare in Commissione, che nella determinazione delle spettanze della Regione, l'applicazione delle modifiche statutarie non è stata subordinata «di fatto» all'approvazione delle norme di attuazione, sebbene non sia stata possibile la puntualedeterminazione delle spettante.
In particolare, rileva che, a fronte della richiesta della Regione Sardegna di circa 4,3 miliardi di euro, occorrenti, a detta della medesima, per non pregiudicare l'ordinario funzionamento dell'Amministrazione, sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono state stanziate, per l'anno in corso, prudenzialmente, risorse pari a circa 4,5 miliardi di euro, in termini di competenza e di cassa. Considera evidente che, a seguito dell'approvazione delle richiamate norme di attuazione, si renderà possibile l'integrazione degli stanziamenti di bilancio. Per tali motivi, sottolinea che la previsione contenuta nel bilancio regionale, seppure stimata per un importo maggiore, è stata considerata coerente con la legislazione vigente. Peraltro, osserva che detta previsione di entrate non comporta alcuna conseguenza sull'applicazione del Patto di stabilità interno, che, invece, si riferisce alle spese. Ritiene, infine, opportuno precisare che, il trasferimento delle funzioni previsto dai commi 836 e 837 dell'articolo 1 della citata legge finanziaria 2007, è correlato direttamente alla modifica dell'ordinamento finanziario, di cui ai commi 834 e successivi, e conseguentemente il ritardo nell'emanazione delle norme di attuazione non comporta alcun differimento nell'esercizio delle funzioni, in quanto le risorse spettanti ai sensi del nuovo ordinamento saranno comunque integralmente attribuite alla Regione.

Giulio CALVISI (PD), pur ringraziando il Vice Ministro Vegas per la disponibilità manifestata e la rapidità con cui ha fornito i chiarimenti richiesti, alla luce delle ulteriori delucidazioni fornite, esprime preoccupazione per il futuro assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna.
Nel rilevare come, su un piano astratto, non appaia difficile provvedere alla determinazione della compartecipazione all'IRPEF spettante alla Regione Sardegna, sulla base dei dati già a disposizione dell'Agenzia delle entrate e pertanto non si comprendano le ragioni della mancata realizzazione delle disposizioni della legge finanziaria per il 2005, osserva come sia urgente l'adozione delle norme di attuazione dello statuto speciale, dal momento che - come ha chiarito il Vice Ministro

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Vegas - allo stato alla Regione Sardegna sono state trasferite nuove funzioni, e quindi maggiori oneri, senza una corrispondente attribuzione delle necessarie risorse finanziarie.

Maino MARCHI (PD) ribadisce la richiesta di maggiori dati con riferimento alle variazioni proposte allo stanziamento della compartecipazione al gettito IVA, nonché i termini dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che al disegno di legge di assestamento sono stati presentati otto emendamenti (vedi allegato 3), mentre nessuna proposta emendativa è stata presentata con riferimento al disegno di legge recante l'approvazione del rendiconto generale dello Stato.
Quanto all'ammissibilità di tali proposte emendative ricorda in via generale che il disegno di legge di assestamento incontra nel nostro ordinamento limiti corrispondenti a quelli previsti per il disegno di legge di bilancio, con il quale, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Osserva che il disegno di legge di bilancio, quindi, rappresenta sostanzialmente una fotografia della legislazione di spesa vigente e determina autonomamente esclusivamente la quota di spese di adeguamento al fabbisogno. Rileva che, a seguito delle modifiche introdotte in via sperimentale dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, e consolidate dalla legge n. 196 del 2009 è, inoltre, possibile rimodulare - nell'ambito dei programmi relativi alla medesima missione - le spese riferibili ad autorizzazioni legislative di spesa configurate in termini di limite massimo di spesa. Fa presente pertanto che, quest'anno, ai fini dell'individuazione dei limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa del disegno di legge di assestamento, occorre tenere conto di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito del disegno di legge di assestamento, di rimodulare in via compensativa, all'interno di un programma o tra programmi della stessa missione, oltre alle spese di adeguamento al fabbisogno anche le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi. Avverte che, per effetto di tale disposizione, quindi, possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di assestamento, anche gli stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali, purché la rimodulazione sia effettuata tra stanziamenti inclusi in programmi appartenenti alla medesima missione.
Alla luce dei criteri sopra richiamati, comunica che devono pertanto considerarsi inammissibili gli emendamenti: Tab. 2.3 Borghesi, il quale prevede l'incremento dell'unità previsionale di base 2.2.2 del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente al programma Federalismo, interamente non rimodulabili, a valere su spese rimodulabili relative a missioni diverse; l'emendamento Tab. 2.4 Governo, il quale dispone la riduzione dell'unità previsionale di base 25.2.3 del Ministero dell'economia e delle finanze, appartenente al programma «Fondi di riserva e speciali», interamente non rimodulabile, al fine di incrementare l' unità previsionale di base 25.1.2 appartenente al programma «Fondi da assegnare».

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate e giudicate ammissibili.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS, nell'esprimere parere conforme al relatore, osserva che, con riferimento agli emendamenti Fedi Tab. 2.1 e Narducci Tab. 2.2, il Ministero degli affari esteri ha evidenziato come le riduzioni prospettate sono suscettibili di incidere sull'operatività minima dell'amministrazione. Per quanto attiene agli emendamenti Narducci Tab. 6.4 e Fedi Tab. 6.3, osserva che tali proposte emendative prevedono il pressoché integrale utilizzo delle risorse iscritte nel

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capitolo 1171, che finanzia le spese per il cerimoniale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fedi Tab. 2.1, Narducci Tab. 2.2, Narducci Tab. 6.4 e Fedi Tab. 6.3, Di Biagio, Tab. 6.1 e Tab. 6.2.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta per consentire lo svolgimento del Comitato ristretto per l'esame della proposta di legge in materia di piccoli comuni.

La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.45.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che il disegno di legge di rendiconto rappresenta la testimonianza di come non si siano conseguiti gli obiettivi annunciati dal Ministro dell'economia e delle finanze, le cui previsioni sono state smentite dai fatti. Nell'esprimere preoccupazione per il livello incontrollabile del debito pubblico e del disavanzo, annuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge di rendiconto.
Con riferimento al disegno di legge di assestamento, rileva che l'aumento del 20 per cento dell'ammontare delle emissioni di debito pubblico autorizzate parli da sola. Ricorda inoltre il risultato deludente dell'avanzo primario. Ricorda altresì i dati relativi all'andamento del gettito fiscale che hanno registrato peraltro una flessione di IRE e IRES. Esprime preoccupazione per i tagli ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la significativa riduzione degli stanziamenti per le supplenze a tempo e dell'interno, e per l'altrettanto significativa diminuzione degli stanziamenti per la sicurezza. Rileva inoltre che anche il gettito IVA viene rivisto in calo e vengono tagliati gli stanziamenti per le aree sottoutilizzate. Per tali ragioni, annuncia anche sul disegno di legge di assestamento, il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente.

Amedeo CICCANTI (UdC), richiamando le considerazioni svolte in sede di esame preliminare, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente sui disegni di legge di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2009 e di assestamento del bilancio per l'anno 2010, riservandosi di indicare con maggiore ampiezza le ragioni di tale contrarietà in occasione dell'esame in Assemblea.

Pier Paolo BARETTA (PD), richiamando le considerazioni svolte dai colleghi Duilio, Marchi e Vannucci durante l'esame preliminare del provvedimento, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente sui disegni di legge di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2009 e di assestamento del bilancio per l'anno 2010. In particolare, sottolinea come attualmente il quadro della finanza pubblica del nostro Paese sia caratterizzato da un'estrema incertezza ed anche i contenuti dei provvedimenti in esame confermino la scarsa efficacia della politica economica fin qui perseguita dal Governo.

Gioacchino ALFANO (PdL) e Roberto SIMONETTI (LNP), a nome dei rispettivi gruppi, annunciano il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che non sono ancora pervenute le relazioni di talune Commissioni e sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 16.30.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che le tutte le Commissioni hanno trasmesso le relazioni sui disegni di legge in esame.

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La Commissione, con distinte votazioni, delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3593, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e sul disegno di legge C. 3594, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente su entrambi i provvedimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.35.