CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 luglio 2010
351.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 LUGLIO 2010

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, per il gruppo PD, entra a far parte della Commissione il deputato Walter Tocci, mentre cessa di farne parte il deputato Walter Verini. Comunica altresì che il deputato Aldo Brancher (PdL), non più membro del Governo, rientra a far parte della Commissione.

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3610 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, ricorda che il decreto legge reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici (Capo I, articoli 1-3), delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Capo II,

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articoli 4-7), nonché disposizioni finali (Capo III, artt. 8-10).
L'articolo 1 prevede l'integrazione, nella misura di 18.700.000 euro, per il periodo 1o luglio - 31 dicembre 2010, delle risorse finanziarie necessarie per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan; viene inoltre autorizzata una spesa di 1.800.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano. Viene inoltre prevista, sempre nel secondo semestre del 2010, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria, in Pakistan e Afghanistan. La missione è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con il governo di Islamabad, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali ed in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area. Le iniziative riguardano i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.
L'articolo 2 reca autorizzazioni di spesa di vario importo per i seguenti interventi da attuarsi nel periodo 1o luglio - 31 dicembre 2010:
interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e dei rifugiati nei Paesi limitrofi e ad opere di ricostruzione civile;
partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell'Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale;
contributo italiano al Tribunale Speciale dell'ONU per il Libano;
attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva e progetti di cooperazione promossi dall'OSCE;
opere di stabilizzazione in Yemen e prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio;
iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana;
iniziative della Politica europea di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC, ex PESD);
spese di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Iraq, Pakistan ed Afghanistan;
partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi;
partecipazione italiana alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona.

L'articolo 3 reca il regime degli interventi necessari per garantire il coordinamento delle attività previste dagli articoli precedenti. Pertanto il Ministro degli affari esteri potrà provvedere, con propri decreti di natura non regolamentare, a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate nel decreto-legge in esame, e ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza (commi 1 e 2). L'indennità da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli 1 e 2 viene stabilita dal comma 3. Il comma 4 rinvia per le iniziative in commento, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), e nel decreto-legge n. 165 del 2003 - recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena,

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convertito con modificazioni dalla legge n. 219 del 2003.
Il Ministero degli affari esteri viene inoltre autorizzato - purché con le finalità e nei limiti temporali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 - all'affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente ad enti e organizzazioni specializzati, in deroga alle disposizioni che prevedono un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A. (comma 5).
I commi 7-10 recano disposizioni di natura contabile.
Il comma 11 prevede che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, sia definito mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, e di istituzione presso il MAE di un'apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, e di un comitato di controllo.
Il comma 12 contempla la proroga di dodici mesi dei contratti degli esperti, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010, che saranno definiti con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione (comma 13).
L'articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa per il periodo 1o luglio - 31 dicembre 2010, necessarie per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.
Gli articoli 5, 6, e 7 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di trattamento economico del personale impegnato nelle missioni internazionali, in materia penale e in materia contabile, che riproducono in buona parte quelle contenute nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.
In particolare, l'articolo 5 attribuisce al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento in esame l'indennità di missione, di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misura diversificata in relazione alle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
Vengono inoltre previste disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore.
Il Ministero della difesa potrà avvalersi anche del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali per esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali, nell'ambito dei finanziamenti statali assicurati per il funzionamento dei servizi di tale organizzazione.
Viene inoltre stabilito che l'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana sia prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011.
Il Capo III (Disposizioni finali) reca all'articolo 8 la copertura finanziaria del provvedimento; all'articolo 9 una clausola di corrispondenza in base alla quale, a decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel decreto legge in esame a disposizioni originariamente previste da fonti diverse, e attualmente riprodotte nel Codice dell'Ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) e nel Testo unico delle disposizioni regolamentari (decreto

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del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), si debbano intendere come effettuati alle corrispondenti disposizioni del citato Codice e del Testo unico; all'articolo 10 l'entrata in vigore del provvedimento.
In relazione alla normativa comunitaria, ricorda che il decreto legge reca disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale, che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri: non si ravvisano pertanto profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
Alcune missioni, oggetto del provvedimento in esame, sono state decise dall'Unione europea nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune, e più precisamente: Missioni Althea e EUPM in Bosnia-Erzegovina; Missione EULEX in Kosovo; Missione EUMM in Georgia; Missione EUPOL RD in Congo; Missione Atalanta nel golfo di Aden; Missione EUTM in Somalia; Missione EUBAM al valico di Rafah; Missione EUPOL COPPS nei Territori palestinesi; Missione EUPOL in Afghanistan.
La Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), già Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD), come denominata dall'articolo 24 del Trattato di Lisbona (Trattato sull'Unione europea, TUE), costituisce parte integrante della PESC. Essa è finalizzata al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti ed al rafforzamento della sicurezza internazionale, e comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione.
Il Trattato di Lisbona (Titolo V, articoli 21-46, del TUE) ha confermato l'impegno per una politica estera comune, segnalando che «la competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera». Viene inoltre precisato che «la politica estera e di sicurezza è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente» (vale a dire solo per le misure di attuazione). «È esclusa l'adozione di atti legislativi».
Il Trattato di Lisbona ha introdotto significative innovazioni in relazione alla politica della difesa.
In particolare, è stato ampliato il novero delle missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi militari e civili, ed è previsto che il Consiglio - all'unanimità - possa affidare ad un gruppo di Stati membri la loro realizzazione.
È stato inoltre eliminato il divieto di dare vita a cooperazioni rafforzate ed è contemplata la possibilità che gli Stati membri, che desiderano assumere impegni più vincolanti in questo ambito, realizzino tra loro una «cooperazione strutturata permanente», previa decisione adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio. A differenza di quanto previsto in generale per le cooperazioni rafforzate, il Trattato di Lisbona non prevede un numero minimo di Paesi partecipanti alla cooperazione strutturata permanente.
Quanto alle più recenti decisioni assunte nell'ambito dell'UE, ricorda che il Consiglio affari esteri del 14 giugno 2010, nell'esprimere soddisfazione per i successi riportati nelle attività di deterrenza, prevenzione e smantellamento degli atti di pirateria al largo della costa somala, ha deciso di estendere il mandato della missione ATALANTA di ulteriori due anni, fino a dicembre 2012, e ha concordato di avviare nel primo autunno una discussione strategica sull'operazione come parte dell'impegno complessivo dell'UE nella regione. Il Consiglio ha concordato sul principio di massima di ampliare l'area delle operazioni a est e a sud per rispondere agli attacchi dei pirati. Nella stessa occasione il Consiglio ha esteso di 24 mesi, fino a giugno 2012, il mandato della missione EUJUST LEX in Iraq e di tre mesi, fino al 30 settembre 2010, la missione EUPOL nella Repubblica democratica del Congo. L'8 giugno 2010 il Consiglio ha esteso il mandato della missione EULEX Kosovo di due anni, fino al 14 giugno 2012.

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Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.
C. 3593 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.
C. 3594 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, dei disegni di legge n. 3593 e n. 3594 riguardanti il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e le disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di competenza. Al termine dell'esame preliminare, l'iter proseguirà distintamente. L'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuno dei predetti provvedimenti, cui saranno allegati gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, avverte i colleghi che - data la complessità tecnica dei provvedimenti al nostro esame - darà brevemente conto in generale dei due disegni di legge di rendiconto e assestamento, per poi soffermarmi sulle parti di specifico interesse della XIV Commissione.
Ricorda quindi che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
Esso è articolato per missioni e programmi ed è costituito da due parti: 1)il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; 2) il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.
L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita, su appositi stampati, dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.
In estrema sintesi, l'articolo 1 del disegno di legge dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni e delle aziende autonome.
Gli articoli 2, 3 e 4 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 777.514 milioni di euro), alle spese (con impegni per 716.633 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, con un avanzo pari a 60.881 milioni di euro.
L'articolo 5 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2009, un disavanzo di 251.938 milioni di euro.
L'articolo 6 reca l'approvazione dell'allegato, previsto dall'articolo 28, comma 4 della legge n. 196/2009, contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati, nell'esercizio 2009, i prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese

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impreviste». Il totale dei prelevamenti nel 2009 ammonta a 808,5 milioni di euro.
L'articolo 7 dispone l'approvazione delle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.
L'articolo 8 espone la situazione, al 31 dicembre 2009, del patrimonio dello Stato (conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di 785.828 milioni di euro e passività per un totale di 2.212 milioni di euro.
Gli articoli da 9 a 18 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome.
Quanto al disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2010, ricorda preliminarmente che l'istituto dell'assestamento di bilancio è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2010 riflette la struttura del bilancio dello Stato, organizzato in missioni e programmi, adottata a partire dalla legge di bilancio per il 2008.
L'articolo 1 del disegno di legge di assestamento dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2010 (approvato con la legge n. 192 del 2009), indicate nelle annesse tabelle. In allegato al disegno di legge è invece evidenziata, a fini conoscitivi, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per gli stati di previsione della spesa, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio, per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo.
Per ciascuna unità revisionale di base si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente.
A partire dalla previsione iniziale della legge di bilancio, le eventuali variazioni intervenute per atto amministrativo o proposte con il disegno di assestamento determinano, per ciascuna U.P.B., la previsione assestata.
L'articolo 2 dispone alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192 del 2009). In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2010, aumenta il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito nella legge di bilancio, da 69.000 milioni a 82.257 milioni di euro.
Il comma 2 novella l'articolo 2, comma 4, della legge di bilancio per il 2010 che fissa i limiti per l'anno 2010 della garanzia concessa dallo Stato sugli impegni assumibili dalla SACE SpA nello svolgimento dell'attività assicurativa e di garanzia dei rischi non di mercato, come disposto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003. Tali limiti vengono abbassati da 14.000 a 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a 24 mesi e innalzati da 8.000 a 14.000 milioni per le garanzie di durata superiore a 24 mesi.
L'articolo 3 dispone l'approvazione dell'allegato 1 del disegno di legge, nel quale sono contenute le modifiche alle unità previsionale di base del bilancio di previsione.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione politiche dell'Unione europea, i punti più rilevanti sono i seguenti.
Nel Rendiconto generale per l'anno 2009 i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nel Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze,

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e più precisamente nella Missione 3 - L'Italia nell'Europa e nel mondo (4), che comprende sia il Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (che fa capo al Centro di responsabilità 4 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Conto del Ministero dell'economia e delle finanze), sia il Programma 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (che fa capo al Centro di responsabilità 3 - Dipartimento del tesoro, Conto del Ministero dell'Economia e delle finanze).
La Missione 3 si articola in 11 Programmi, 7 dei quali di competenza del Ministero degli Affari esteri, 1 del Ministero dell'università e della ricerca, 1 del Ministero della pubblica istruzione e 2 del Ministero dell'economia e delle finanze. I Programmi di interesse comunitario (Programmi 3.1 e 3.2) vengono realizzati dal Ministero dell'economia.
Le previsioni iniziali 2009 relative alla Missione 3 risultavano essere, nella legge di bilancio 2009, pari a 24.381,8 milioni di euro; con la legge di assestamento 2009 e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni iniziali di competenza hanno registrato un aumento di 389,1 milioni di euro.
Nel corso dell'esercizio 2009 alla Missione 3 sono stati pertanto attribuiti complessivamente 24.770,9 milioni di euro.
Gli importi impegnati sono stati pari a circa 23.590 milioni di euro, quelli effettivamente pagati 22.089,9 milioni e quelli rimasti da pagare 1.500 milioni: si registra pertanto un'economia di spesa pari a 1.180,9 milioni di euro.
Per il Programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE) le previsioni definitive sono pari a 23.889,7 milioni di euro, mentre quelle iniziali erano di 23.890,3 milioni.
A fronte di un impegno di spesa di circa 22.715,5 milioni di euro, le somme effettivamente pagate ammontano a 21.515,3 milioni e quelle rimaste da pagare 1.200,2 milioni, con un'economia di spesa pari a 1.174 milioni.
In particolare i capitoli direttamente interessati alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE registrano le seguenti variazioni:
Capitolo 2751 - somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorsa RNL e di risorsa IVA: 14.800 milioni di euro, con un aumento di 400 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali 2009;
Capitolo 2752 - somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali: 2.200 milioni di euro, con un decremento di 400 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali 2009;
Capitolo 7493 - somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali»: 6.872,286 milioni di euro (l'importo è rimasto invariato rispetto alle previsioni iniziali 2009).

Per il Programma 3.2 (Politica economica e finanziaria in ambito internazionale) le previsioni definitive sono state di 881,1 milioni di euro (quelle iniziali erano di 491,5 milioni), con pagamenti per 574,6 milioni a fronte di impegni di spesa pari a 874,4 milioni. Le somme rimaste da pagare risultano essere pari a 299,8 milioni di euro, con un'economia di spesa di 6,7 milioni di euro.
Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 viene evidenziata l'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'UE (prevista dall'articolo 5, comma 2 del dl n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994), nonché la situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali: ciò consente di rendere noti al Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché l'attuazione

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degli interventi cofinanziati dall'UE, attraverso le erogazioni del Fondo di rotazione.
Dall'esposizione dei flussi finanziari con l'UE indicata nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia risulta che nel 2009 la quota di contribuzione italiana al bilancio dell'UE relativa alle risorse proprie ammontava, nelle previsioni iniziali, a 14.796 milioni di euro; nelle previsioni definitive l'importo risulta essere pari a 15.989 milioni di euro (con una diminuzione di 4.498 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali), pari al 14,50 per cento del bilancio complessivo UE di 114.736 milioni di euro.
I versamenti effettivi al bilancio UE effettuati dal Ministero dell'economia nel 2009 (pari a 15.007,5 milioni di euro), a raffronto con quelli previsti nelle previsioni definitive (pari a 15.989,3 milioni di euro) evidenziano un decremento di 981,8 milioni di euro (-6,14 per cento).
Per quanto riguarda la contribuzione dell'UE in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali.
A seguito della definizione del nuovo quadro finanziario dell'UE per il periodo 2007-2013, l'11 luglio 2006 è stato adottato il regolamento (CE) 1083/2006 recante norme e princìpi comuni relativi alla politica di coesione applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale e al Fondo di coesione (c.d. regolamento generale).
Il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio ha abrogato il regolamento 1260/1999 ed ha riformato la disciplina comunitaria dei Fondi strutturali a decorrere dal 2007, disponendo la riduzione di tali fondi dai cinque del precedente periodo di programmazione a tre: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione.
Nella stessa data sono stati emanati provvedimenti specifici per alcuni Fondi: reg. (CE) 1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e reg. (CE) 1081/2006 per il Fondo sociale europeo (FSE), mentre lo stesso reg. (CE) 1083/2006 detta norme specifiche per il Fondo di coesione.
I nuovi Regolamenti prevedono il finanziamento dei seguenti 3 obiettivi prioritari di sviluppo:
a) l'obiettivo «Convergenza», volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione;
b) l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione;
c) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e transnazionale.

Ricorda poi che con il regolamento (CE) 1082/2006 è stato istituito un nuovo strumento giuridico denominato Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT), che promuove azioni finanziate al di fuori dei fondi a finalità strutturale e mirate agli obiettivi di coesione territoriale, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. All'attuazione del regolamento nell'ordinamento nazionale si è provveduto con gli articoli 45-48 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008).
Per quanto riguarda invece il finanziamento della politica agricola, sono stati di recente adottati i seguenti provvedimenti:
Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che istituisce il Fondo europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per il 1o pilastro, ed il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) per il 2o pilastro: in particolare il FEAGA diviene lo strumento per realizzare la politica di sostegno dei mercati agricoli e dei redditi, denominata 1o pilastro della Politica Agricola Comunitaria

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(PAC), mentre il FEASR finanzia i programmi di sviluppo rurale, ossia il 2o pilastro della PAC;
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che definisce gli obiettivi finanziati dal fondo;
Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca. Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia relativo alla situazione dei flussi finanziari Italia-UE si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2009 sono stati accreditati all'Italia contributi per 7.802,5 milioni di euro, con un decremento del 18,79 per cento rispetto all'anno 2008. La parte più importante (4.682,8 milioni di euro) attiene alle azioni cofinanziate dal FEAGA (interventi per la politica agricola comune) con un incremento della contribuzione del 7,97 per cento rispetto al 2008. Gli accrediti effettuati dall'UE all'Italia sono affluiti sul conto corrente di tesoreria n. 23211 (Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti UE) per 3.119,7 milioni di euro, e sul c/c di tesoreria n. 23205 (Ministero dell'economia - FEAGA) per 4.682,8 milioni di euro. Dal confronto con gli accrediti relativi al 2008 risulta un sensibile decremento degli introiti relativi al FESR (-103,54 per cento), al FEASR (-91,34 per cento), al Fondo Pesca (-76,28 per cento) ed al FEOGA (-61,03 per cento). La parte più rilevante degli accrediti ha riguardato il FEAGA, con oltre il 60 per cento delle entrate totale ed un aumento del 7,97 per cento rispetto agli accrediti 2008. I fondi accreditati hanno riguardato interventi variamente localizzati sul territorio nazionale in relazione ai diversi periodi di programmazione (alcuni programmi sono stati realizzati ancora nell'ambito dei periodi di programmazione 1989-1993, 1994-1999 e 2000-2006, altri nell'ambito del periodo 2007-2013). Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia per l'anno finanziario 2009 un capitolo è dedicato alle erogazioni effettuate dal Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, che dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE. Ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Al Fondo di rotazione, nel corso del 2009, sono confluite somme per circa 9 miliardi di euro, di cui 3.120,4 milioni di euro provenienti dal bilancio comunitario e 6.061,6 milioni dal bilancio nazionale. A fronte di queste risorse, integrate dalle giacenze risultanti all'inizio dell'esercizio, il Fondo ha effettuato nel 2009 trasferimenti per finanziare interventi relativi alle finalità individuate in sede comunitaria per 3.239 milioni di euro dal c/c 23211, e per 3.237,3 milioni di euro dal c/c 23209.
Nel disegno di legge di assestamento 2010 i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nella Missione 3 - L'Italia nell'Europa e nel mondo, che comprende sia il Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (che fa capo al Centro di responsabilità 4 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Conto del Ministero dell'economia e delle finanze), sia il Programma 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (che fa capo al Centro di responsabilità 3 - Dipartimento del tesoro, Conto del Ministero dell'Economia e delle finanze).
Nel bilancio di previsione 2010 alla Missione 3 sono stati complessivamente attribuiti 22.974,1 milioni di euro; nel corso dell'esercizio a tale Missione sono stati attribuiti ulteriori 10 milioni di euro, mentre con il ddl di assestamento lo stanziamento viene ridotto di circa 7,7 milioni.
Le previsioni assestate riportano pertanto uno stanziamento pari a 22.976,7 milioni di euro (con un aumento di circa 2,6 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali): l'incremento è riferito in particolare al Programma 3.2, in particolare per gli «Interventi» di Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (circa 10 milioni di euro in più), mentre le poste

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iscritte nel Programma 3.1. hanno subito un decremento di circa 7,7 milioni di euro.
Altro elemento di interesse collegato ai rapporti con l'Unione europea e contenuto nel ddl di assestamento 2010 è costituito dal dato relativo all'ammontare dei finanziamenti al bilancio dell'UE, che nelle previsioni iniziali ammontavano a 17.300 milioni di euro. Al riguardo si segnala che nel ddl assestamento 2010 viene confermato l'ammontare complessivo del finanziamento, registrando tuttavia una variazione in diminuzione di 0,300 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali a carico del capitolo 2751, riguardante le somme da versare a titolo di risorse complementari (risorse RNL e IVA), ed un corrispondente aumento di pari importo del capitolo 2752, riguardante le somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali. Pertanto le previsioni assestate recano una spesa di parte corrente per il finanziamento del bilancio pari a 14.800 milioni a titolo di risorse complementari (cap. 2751) e 2.400 milioni a titolo di risorse proprie (cap. 2752).
Nel ddl di assestamento 2010 è altresì riportato lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493): rispetto alle previsioni iniziali il capitolo non registra alcuna variazione; pertanto lo stanziamento iscritto resta confermato di 5,294,45 milioni di euro.
Quanto infine ai dati riguardanti il Dipartimento per le politiche comunitarie ricordo che le previsioni iniziali di spesa per il 2009 del Dipartimento per le politiche comunitarie ammontavano a 2,947 milioni di euro; nel corso dell'anno finanziario si è registrato un incremento di 0,174 milioni di euro e pertanto le previsioni finali 2009 risultano essere pari a 3,122 milioni di euro, di cui 3,121 milioni riguardano le spese correnti.
I pagamenti effettuati nel corso del medesimo anno sono stati pari a 1,379 milioni di euro e sono state impegnate somme, rimaste da pagare, per altri 0,851 milioni di euro, per un totale di somme impegnate per il 2009 di 2,180 milioni di euro.
Risultano quindi in economia, rispetto alle previsioni di spesa, 0,942 milioni di euro.
Nella Relazione illustrativa al conto finanziario 2009 si evidenzia come, nel periodo considerato, il Dipartimento abbia curato in particolare l'attività di promozione e di coordinamento delle iniziative volte a sostenere il processo di integrazione europea mediante una campagna di comunicazione rivolta in particolar modo ai giovani, al fine di sensibilizzarli sulle grandi tematiche comunitarie e di informarli sulle opportunità di lavoro, studio e formazione.
Di seguito vengono illustrati i seguenti capitoli di spesa con le poste finanziarie più significative correlate alle iniziative assunte dal Dipartimento nel corso del 2009.
Capitolo 322 - Spese per studi, indagini e rilevazioni: 50 milioni di euro.
Sono stati commissionati studi all'Università LUISS di Roma per l'analisi delle politiche e dei programmi dell'UE per il rilancio e la competitività imprenditoriale delle PMI, e all'Università La Sapienza di Roma sui nuovi obiettivi che l'UE dovrà individuare per favorire la crescita economica e la coesione sociale;
Capitolo 328 - Spese per l'informazione comunitaria: 235,2 milioni di euro. Le iniziative di informazione hanno riguardato:
pubblicazioni da diffondere in occasione di manifestazioni, convegni e seminari;
l'organizzazione, in cofinanziamento con la Commissione UE, dell'incontro annuale con i responsabili dell'informazione comunitaria nell'ambito del Club Venice;
la prosecuzione della Convenzione stipulata con la Società in house «Studiare e Sviluppo» per l'attuazione della strategia dell'informazione e della Comunicazione dell'UE, mediante il partenariato di gestione con la Commissione UE;

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il proseguimento della mostra itinerante «Linea 13 - Da Ventotene all'Europa» sulla storia del processo di integrazione europea;
la realizzazione di progetti educativi ed informativi per promuovere e diffondere tra i giovani in età scolare i valori ed i diritti posti alla base dell'esistenza e del funzionamento dell'UE;
Capitolo 333 - Spese per la formazione comunitaria di operatori pubblici e privati: 0,179 milioni di euro. È stato realizzato, mediante un accordo con il FORMEZ, un programma di formazione nei confronti delle Regioni e degli enti locali sulla direttiva 2006/123/CE (cd. «Direttiva servizi»), anche al fine di monitorare lo stato di attuazione della direttiva stessa. Inoltre è stato siglato un accordo con il Ministero degli Affari esteri per l'assegnazione di borse di studio a studenti italiani, al fine di favorirne l'accesso al Collegio d'Europa, nelle sedi di Bruges (Belgio) e di Natolin (Polonia), per ottenere una crescente rappresentanza italiana nelle posizioni dirigenziali delle Istituzioni europee ed internazionali;
Capitolo 334 - Spese di funzionamento della Struttura di missione: 0,956 milioni di euro. Nell'anno 2009 la Struttura di missione ha svolto un'intensa attività di assistenza e di coordinamento delle Amministrazioni nazionali e di cura dei rapporti con la Commissione UE, finalizzata alla riduzione del carico delle procedure di infrazione;
Capitolo 335 - Spese per sondaggi, analisi statistiche, documentazione e monitoraggio: 0,113 milioni di euro. Il Dipartimento ha curato la realizzazione di sistemi informatici per la raccolta, l'organizzazione, classificazione e consultazione del flusso documentale relativo alla fase ascendente della normativa comunitaria. È stata inoltre promossa un'attività di sondaggio e monitoraggio concernente la comunicazione e l'informazione sulle tematiche europee.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti.
Propone quindi - poiché l'esame del provvedimento è previsto in Assemblea già a partire dal prossimo lunedì 19 luglio - di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 10 di domani mattina, affinché la Commissione possa concludere l'esame nella seduta già convocata per domani.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger e abb.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, ricorda che la V Commissione Bilancio ha iniziato l'esame della proposta di legge C. 41 in data 24 giugno 2009. Nel corso dell'esame in sede referente all'A.C. 41 le proposte di legge C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115. In data 27 gennaio 2010 la V Commissione ha adottato come testo base il testo unificato elaborato nell'ambito del Comitato ristretto al quale, il 2 febbraio, è stata abbinata la proposta di legge C. 2932.
In data 27 aprile 2010 la Commissione Bilancio ha inviato alle Commissioni competenti per il parere il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 41, adottato come testo base, come risultante dagli emendamenti approvati.
Il testo unificato in esame, composto di 13 articoli, reca all'articolo 1 le finalità del provvedimento, ricondotte alla legittimazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che prevede espressamente che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane,

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nonché dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che stabilisce che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali.
La proposta di legge intende pertanto salvaguardare e valorizzare le specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori e contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.
Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle suddette finalità (comma 2).
Il comma 3 dell'articolo 1 subordina l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Si prevede inoltre che l'Italia si faccia promotrice, nelle sedi comunitarie, di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.
L'articolo 2 reca disposizioni volte a ridefinire il quadro normativo vigente in riferimento ai criteri di individuazione dei comuni da considerare montani. In particolare viene richiesto, oltre al requisito dell'altitudine, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree ed alla limitata accessibilità dei territori montani.
L'articolo 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2010, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:
a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;
e) sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;
f) politiche di forestazione.

I progetti ammessi al finanziamento saranno individuati con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni emanato entro il 30 marzo di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. In sede di prima applicazione, il decreto potrà essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 13).
L'articolo 4, mediante l'inserimento del nuovo comma 7-ter all'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) amplia, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici di importo fino a 1,5 milioni di euro con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Viene inoltre consentito (comma 2) ai comuni montani, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di provvedere al finanziamento di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per una quota fino al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dall'emissione

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da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate.
L'articolo 5 prevede, al comma 1, due novelle alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). In particolare viene disposto che l'Osservatorio nazionale sul volontariato approvi, tra gli altri, progetti sperimentali elaborati da organizzazioni di volontariato per far fronte anche «ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese». specifica, Inoltre viene estesa la platea dei soggetti gestori dei centri di servizio costituiti con fondi speciali delle fondazioni bancarie presso le regioni, e viene previsto che una quota non inferiore al 10 per cento di tali fondi sia vincolata alla creazione di centri di servizio nei territori montani. Vengono inoltre introdotte semplificazioni ed agevolazioni fiscali (comma 2) in favore delle associazioni bandistiche, degli sci club riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), dei cori amatoriali, delle associazioni filodrammatiche, di musica e di danza popolare legalmente riconosciute.
L'articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) ed il Club alpino italiano (CAI)
L'articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità che potrà accompagnare il legno e tutti i suoi derivati che provengano da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. I boschi possono essere già esistenti, ma possono anche essere di nuova formazione; in tale ultima ipotesi è necessario che siano utilizzate specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione.
L'articolo 8 detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici, che siano risultati solo successivamente al perfezionamento dell'atto di compravendita. Esso opera, quindi, solo in assenza di dolo o colpa dell'acquirente.
L'articolo 9 qualifica i rifugi di montagna come strutture ricettive custodite, presso zone disagiate o isolate di montagne, idonee a ricovero, ristoro e soccorso a sportivi ed escursionisti. I requisiti dei rifugi di montagna sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome. Viene inoltre disposto che gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione.
L'articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle due professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane.
L'articolo 11 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504 del 1992, specificando che le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, non debbano considerarsi fabbricati qualora ricorrano per esse i requisiti di ruralità.
L'articolo 12 introduce nel provvedimento - con riferimento a tutte le sue disposizioni - la clausola di «compatibilità» con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
A livello comunitario non esiste una politica specifica per i territori montani. Le istituzioni comunitarie hanno tuttavia riconosciuto la specialità e l'importanza delle zone montane fin dagli anni '70: il regime di aiuto comunitario agli agricoltori delle zone svantaggiate (ZS), in vigore dal 1975, offre un sostegno per il proseguimento dell'attività agricola e la conservazione dell'ambiente naturale nelle zone montane, nelle zone svantaggiate diverse da quelle montane (le cosiddette ZS intermedie) e nelle zone caratterizzate da svantaggi specifici.
Gli aiuti comunitari per chi coltiva in montagna sono inseriti nell'ambito delle misure della politica di sviluppo rurale,

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finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) disciplinato dal Regolamento n. 1698/2005 e successive modificazioni. I territori montani, infatti, sono inclusi nella più generale categoria delle aree «svantaggiate» e resi destinatari di uno specifico incentivo al reddito degli agricoltori.
I territori montani sono oggetto d'attenzione anche da parte della politica regionale dell'Unione europea, disciplinata per il periodo 2007-2013 dal Regolamento n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. Tale politica, mirando a realizzare la solidarietà dell'Unione attraverso la coesione economica e sociale e la riduzione del divario di sviluppo fra le regioni, coinvolge le aree montane in quanto connotate da seri vincoli allo sviluppo, dovuti a specifiche caratteristiche geografiche e a forti problemi di accesso e di integrazione col resto del territorio.
Con il Trattato di Lisbona è stato per la prima volta previsto uno specifico riferimento ai territori montani: l'articolo 174 TFUE, riguardante la coesione economica, sociale e territoriale, prevede che «tra le regioni interessate, un'attenzione particolare [sia] rivolta (...) alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna».
Per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, che subordina l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame all'autorizzazione della Commissione europea, si rileva che ai sensi dell'articolo 108 TFUE gli Stati membri hanno l'obbligo di informare preventivamente la Commissione europea di ogni progetto volto a istituire aiuti (c.d. «obbligo di notifica») e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione («principio di sospensione»).
La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito che possono essere dispensate dalla procedura di cui all'articolo 108 in questione.
Segnala, infine, che l'articolo 1, comma 3, reca una norma di valenza programmatica che assume particolare rilievo in relazione alla fase di formazione del diritto comunitario. Viene infatti inserita la previsione che l'Italia si faccia promotrice, nelle sedi comunitarie, di azioni volte sia al riconoscimento della specificità dei territori montani, sia all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea. Il riconoscimento giuridico della specificità territoriale montana costituirebbe così il presupposto per una politica specifica per quelle zone.
Ricorda infine che il 7 luglio 2010 il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura, secondo la procedura legislativa ordinaria, una proposta di regolamento (COM(2008)644) che, a partire dal 2012, introdurrebbe criteri per la tracciabilità del legname nell'UE assegnando agli Stati membri la responsabilità di applicare sanzioni agli operatori che immetteranno nel mercato dell'UE legname ottenuto illegalmente o prodotti da esso derivati. Il provvedimento sarà ora esaminato dal Consiglio in vista di un'approvazione definitiva in seconda lettura.

Il 30 giugno 2010 la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM(2010)352) che riconosce che il turismo è un'attività economica in grado di creare crescita ed occupazione nell'UE, contribuendo nel contempo allo sviluppo ed all'integrazione economica e sociale, in particolare, tra l'altro, delle zone rurali e di montagna.

La Commissione, tra l'altro, raccomanda che le politiche nazionali in materia di turismo tengano conto dei cambiamenti strutturali dovuti ai cambiamenti climatici garantendo, ad esempio, una ripartizione efficace degli investimenti per far fronte a possibili diminuzioni dello strato nevoso nelle regioni montagnose europee.

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Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 225.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 350 dell'8 luglio 2010, a pagina 72, prima colonna, decima riga, sostituire la parola: «Esame» con le seguenti: «Seguito dell'esame».