CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 luglio 2010
351.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.
C. 3593 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.
C. 3594 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente i disegni di legge relativi al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e all'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, per la parte relativa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella 12). L'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuno dei predetti disegni di legge, cui saranno allegati gli emendamenti all'assestamento di bilancio, eventualmente approvati dalla Commissione.

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Sebastiano FOGLIATO (LNP), relatore, ricorda che, prima di procedere all'esame degli aspetti di diretta competenza della Commissione, è necessario operare alcune considerazioni di premessa riguardo alla struttura del rendiconto generale dello Stato.
La contabilità pubblica ha vissuto, negli ultimi anni, una profonda trasformazione, realizzata attraverso l'emanazione di più disposizioni, l'ultima delle quali, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha, di fatto, completato il processo di riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, che, per lungo tempo, aveva costituito il principale riferimento normativo in materia. Per effetto delle nuove modificazioni introdotte a seguito della legge n. 196 del 2009, il consuntivo finanziario ha completato la sua evoluzione strutturale, che lo ha trasformato da documento meramente contabile, in strumento finalizzato alla valutazione delle politiche pubbliche in riferimento agli indirizzi programmatici rappresentati dalle 34 missioni e dai 168 programmi, in cui, come è noto, si articola l'attuale azione di Governo.Nonostante ciò, il consuntivo in esame risulta ancora strutturato ai sensi della normativa previgente e, quindi, in riferimento a macro-aggregati quali le unità previsionali di base, in coerenza con la struttura del bilancio di previsione relativa al medesimo anno. Ne discende che, per quanto riguarda le unità di voto, ossia le unità su cui il Parlamento è chiamato ad esprimersi, esse, ancora per il rendiconto e l'assestamento di cui ai presenti disegni di legge, sono costituite dalle unità previsionali di base; mentre dal prossimo esercizio saranno rappresentate dai programmi, ossia da quelli che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono gli aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
Oltre a quanto sopra, ritiene necessario ricordare che il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato, essendo costituito dal bilancio consuntivo già esaminato dalla Corte dei conti a sezioni riunite e parificato nei termini della decisione della Corte medesima, è, di fatto, non modificabile, se non per aspetti di carattere meramente formale o tecnico, ma non sostanziale.
Ciò premesso, ritiene di poter entrare nel merito degli aspetti di competenza della Commissione.
Per quanto riguarda il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, ricorda che la relativa legge di bilancio stabiliva, per detto Ministero, una dotazione di competenza di 1.474,7 milioni di euro ed una autorizzazione di cassa per 1.703,1 milioni di euro. Rispetto a tali dati iniziali, in corso d'anno, sono intervenute alcune variazioni che hanno determinato un aumento, sia della dotazione di competenza (+22,48 per cento), sia delle autorizzazioni di cassa (+54,23 per cento).
In particolare, la dotazione definitiva di competenza è risultata pari a 1.806,2 milioni di euro, di cui 1.013,4 milioni di euro di parte corrente (57,10 per cento) e 792,8 milioni di euro in conto capitale (42,90 per cento); mentre le autorizzazioni di cassa definitive sono risultate essere 2.626,7 milioni di euro, di cui 1.189,5 milioni di euro per le spese correnti (45,28 per cento) e 1.437,1 per le spese in conto capitale (54,72 per cento).
Per quanto riguarda la dotazione definitiva di competenza, rileva la distribuzione tra le diverse strutture del Ministero, dalla quale si evidenzia una concentrazione di risorse sul Dipartimento delle politiche di sviluppo (59,1 per cento), seguito, nell'ordine, dal Corpo forestale dello Stato (31,3 per cento), dal Dipartimento delle politiche europee ed internazionali (5,7 per cento), dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità (3,3 per cento) e dal Gabinetto del Ministro (0,6 per cento).
Rileva, inoltre che, con riferimento alle risultanze definitive del rendiconto 2009, risultano modeste variazioni rispetto all'anno precedente, per quanto riguarda sia le dotazioni (1.806,2 milioni di euro, contro 1.930,7 nel 2008; -6,45 per cento), sia le autorizzazioni di cassa (2.626,7 milioni di euro, rispetto ai 2.478,3 del 2008; +5,99 per cento).

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Tale sostanziale stabilità, è rilevabile anche in riferimento all'incidenza dell'ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi di competenza attribuiti al Ministero sul complesso della spesa finale dei Ministeri che, così come registrato per il 2008, anche nel 2009, è risultata pari allo 0,3 per cento.
Particolare attenzione, ritiene inoltre debba essere posta ai residui passivi le cui risultanze finali al 31 dicembre 2009, pur rappresentando una situazione di certo non ottimale, evidenziano, tuttavia, una tendenza di significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente, per quanto riguarda la loro formazione in corso d'anno. Al riguardo, in primo luogo, evidenzia che al 31 dicembre 2009, risultano residui passivi per 1.260,0 milioni di euro, dei quali 205,9 milioni di euro di parte corrente (16,34 per cento) e 1.054,1 milioni di euro in conto capitale (83,66 per cento). Sui suddetti 1.260,0 milioni di euro di residui passivi, 541,9 (43,01 per cento) si sono formati nel 2009, mentre 718,1 (56,99 per cento) provengono dagli esercizi precedenti. La formazione di nuovi residui ha riguardato, prevalentemente, le spese in conto capitale (76,14 per cento) e, in misura minore, quelle di parte corrente (23,86 per cento). La positiva tendenza di cui sopra è evidenziata dalla riduzione, rispetto al 2008, degli importi dei residui di nuova formazione, passati da 166,2 a 129,3 milioni di euro per la parte corrente (-22,20 per cento) e da 626,4 a 412,6 milioni di euro per la parte capitale (-34,13 per cento).
Evidenzia con ciò che il Ministero ha positivamente risposto ai rilievi della Corte dei conti che, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 evidenziava la necessità, da parte dell'Amministrazione, di porre «una particolare attenzione nella gestione delle fasi di spesa, sin dall'impegno, in modo da evitare, ove possibile, l'incremento dei residui». In relazione a detto problema, tuttavia, osserva che la formazione dei residui è, come peraltro riconosciuto dalla stessa Corte, in parte, da ricondurre alle politiche di bilancio che, come è noto, incidono sulla tempestività dei trasferimenti che, realizzandosi sovente nelle fasi finali dell'anno, rendono, poi, molto difficile l'impegno e la spesa delle relative risorse nell'ambito dello stesso esercizio.
Per quanto riguarda poi il disegno di legge per l'assestamento, osserva che esso è impostato al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi relativamente all'evoluzione (in termini di competenza e di cassa) conosciuta dalle singole poste di bilancio, a seguito, sia delle variazioni intervenute nel periodo gennaio-maggio per specifici atti amministrativi, sia delle variazioni che, con il provvedimento di assestamento, si propone di apportare.
In particolare, il provvedimento si articola in due parti: una prima parte, ove sono rappresentate le evoluzioni di cui sopra e sono illustrate le variazioni che già sono intervenute (in forza di atti amministrativi), o che, con l'assestamento, si propongono di realizzare, anche tenendo conto della consistenza dei residui accertati al 31 dicembre 2009; e una seconda parte, ove si rende conto delle variazioni in termini, sia di competenza, sia di cassa che sono sottoposte all'approvazione parlamentare.
Il riferimento di base per le disposizioni di cui al disegno di legge di assestamento è costituito dalla legge di bilancio per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 192), la quale prevede per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una dotazione di competenza pari a 1.438,4 milioni di euro, costituita per il 71,02 per cento (1.021,6 milioni di euro) da assegnazioni di parte corrente e, per la restante parte, da assegnazioni in conto capitale (28,98 per cento; 416,8 milioni di euro).
Rileva inoltre che, rispetto all'esercizio precedente, a fronte di una sostanziale stabilità delle assegnazioni (1.474,7, contro 1.438,4 milioni di euro; -2,46 per cento), si registra un incremento di quelle di parte corrente (da 906,5 a 1.021,6 milioni di euro; +12,70 per cento) ed una riduzione di quelle in conto capitale da 568,2 a 416,8 milioni di euro; -26,65 per cento).

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Sempre con riferimento alle previsioni iniziali, osserva che vi è una autorizzazione di cassa, di 1.702,7 milioni di euro (1.703,1 milioni di euro nel 2008; -0,02 per cento) ed una consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2010 (stimati al 30 settembre 2009) di 455,5 milioni di euro (850,3 nel 2009; -46,43 per cento), per il 77,74 per cento (354,1 milioni di euro), costituiti da residui in conto capitale (718,6 milioni nel 2009; -50,72 per cento).
Le tipologie di variazioni oggetto del disegno di legge di assestamento sono dettagliatamente illustrate nella Nota preliminare allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Tabella 12). In questa sede, ritiene sufficiente riferirsi ad un riepilogo sintetico con il quale evidenziare l'entità complessiva delle variazioni intervenute e la loro incidenza, in termini di competenza e cassa, sia sulle spese correnti, sia su quelle in conto capitale.
In particolare, le variazioni per atto amministrativo determinano, nel loro complesso un aumento di 96,2 milioni di euro per la competenza e di 99,4 della cassa. Tali variazioni hanno riguardato mutamenti di pari importo alla cassa ed alla competenza, per un importo di 96,2 milioni di euro, dei quali: 31,6 milioni per la riassegnazione di somme versate all'entrata; 61,5 milioni per la reiscrizione di residui passivi perenti; 3,1 milioni per lo storno di fondi da altri Ministeri.
La variazione di 3,2 milioni di euro riferibile alla sola cassa ( e che segna la differenza tra le due gestioni) è, invece, dovuta ad uno storno dal Fondo di riserva del MEF, finalizzato ad integrare alcuni capitoli deficitari.
La seconda tipologia di variazioni, proposte con il presente disegno di legge di assestamento, determinano aumenti di 3,5 milioni di euro per la competenza e di 117,5 milioni di euro per la cassa. Le variazioni proposte incidono sulle missioni e sui programmi cui è coinvolto il Ministero delle politiche agricole.
Per quanto riguarda la competenza, gran parte della variazione proposta è riferibile alla missione 33 «Fondi da ripartire», programma 33.1 «Fondi da assegnare» ed ammonta a circa 3 milioni di euro destinati alle spese per il personale derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale. La restante parte delle risorse iscritte in competenza è assegnata, per 194 mila euro al programma 18.7 (tutela e protezione della fauna) della missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e, per 323 mila euro al programma 7.6 (Sicurezza pubblica in ambito rurale) della missione 7 (Ordine pubblico e sicurezza).
Con riferimento alle autorizzazioni di cassa, i restanti 114 milioni di euro sono ripartiti tra le seguenti missioni: alla missione 9 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), per 80,3 milioni di euro, a loro volta, distribuiti fra tre programmi e, in specie, il 9.6 (Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione), cui vanno 31,6 milioni euro, 23 dei quali risultano destinati all'UNIRE (capitolo 7732), il 9.7 (Sviluppo delle filiere e per i prodotti di qualità) con 33,9 milioni di euro, il 9.2 (Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca) con 13 milioni di euro; alla missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), cui sono attribuiti 17,4 milioni di euro per il programma 18.7 (Tutela e conservazione della fauna e flora); alla missione 7 (Ordine pubblico e sicurezza) e, da qui, al programma 7.6 (Sicurezza pubblica in ambito rurale), cui sono destinati 7,8 milioni di euro; alla missione 8 (Soccorso civile), cui sono attribuiti 7,5 milioni per il programma 8.1 (Interventi per soccorsi); alla missione 32 (Servizi istituzionali e generali della amministrazioni pubbliche) sono attribuiti 1,5 milioni di euro ripartiti fra il programma 32.3 (Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza) ed il programma 32.2 (Indirizzo politico).
In conclusione, per effetto del complesso delle variazioni proposte, sempre con riferimento alle previsioni iniziali, risultano aumenti, per la competenza, in merito, sia alle spese in conto capitale che passano da 416,7 a 510,0 milioni di euro

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(+22,4 per cento), sia, sebbene in misura molto più contenuta, alle spese correnti che crescono dello 0,6 per cento, passando da 1.021,6 a 11.028,0 milioni di euro.
Una dinamica analoga la si registra per la cassa, ove risulta una variazione in aumento del 32,1 per cento delle spese in conto capitale che crescono da 585,3 a 773,3 milioni di euro; mentre quelle correnti aumentano da 1.117,4 a 1.146,3, con un incremento del 2,6 per cento.
Assai più rilevanti risultano essere le variazioni che vanno a determinarsi sui residui, per i quali si prevede un incremento di 804,5 milioni di euro (+176,6 per cento rispetto alle previsioni iniziali) riferibile per 104,5 milioni di euro alle spese correnti (+103,9 per cento) e per 700,0 milioni di euro (+197,7 per cento) a quelle in conto capitale.
Ne discende che, per il complesso delle voci di bilancio, nel passaggio dalle previsioni iniziali alle previsioni assestate che discendono da quanto proposte con il presente disegno di legge, si evidenziano i seguenti incrementi totali: di 99,7 milioni di euro per la competenza che passa da 1.438,4 a 1.538,1 milioni di euro; di 216,9 milioni di euro per la cassa che aumenta da 1.702,7 a 1.919,6 milioni di euro; di 804,5 milioni di euro per i residui che si incrementano da 455,5 a 1.260,0 milioni di euro.
Si riserva in conclusione di formulare le sue proposte all'esito del dibattito in Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che la Commissione dovrà concludere nella giornata di domani l'esame dei disegni di legge, che sono calendarizzati in Assemblea nella prossima settimana.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea l'esiguità del tempo a disposizione della Commissione.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia infine il seguito dell'esame dei disegni di legge alla seduta già convocata per domani.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

Giovanni DIMA (PdL), relatore, ricorda che le finalità del testo unificato elaborato dalla Commissione Bilancio sono indicate all'articolo 1 nella salvaguardia e nella valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, a garanzia della qualità della vita dei soggetti e dei nuclei familiari residenti, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni. In proposito, il testo richiama espressamente gli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, che prevedono, rispettivamente, che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, e che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali.
Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle suddette finalità, mentre il comma 3 subordina l'attuazione delle misure previste all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Si prevede inoltre che, nelle sedi europee l'Italia si faccia promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione degli stessi che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

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L'articolo 2 è dedicato alla definizione dei comuni montani.
Al riguardo, come sottolineato dal relatore presso la V Commissione, va ricordato che l'ordinamento italiano è sostanzialmente sprovvisto di una definizione chiara e univoca di montagna. La nozione di «comune montano», infatti, introdotta per la prima volta dalla legge per la montagna del '52 - e in base alla quale si definiscono «montani» i comuni posti per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non supera una certa soglia - e poi ripresa e confermata dalla successiva legge del '71, sembra scomparire dall'ordinamento con la riforma degli enti locali del 1990. La legge n. 142 del 1990, infatti, ha abrogato i precedenti riferimenti normativi sulla definizione di comune montano, limitandosi ad attribuire alle regioni il compito di costituire le comunità montane tra comuni «montani» e «parzialmente montani», senza tuttavia offrirne una definizione. La legge n. 97 del 1994 non ha risolto la questione perché ha individuato come destinatari delle proprie disposizioni i comuni appartenenti alle comunità montane e, nel caso in cui le regioni non avessero provveduto alla ridelimitazione delle stesse, i comuni classificati montani in base ai vecchi criteri di delimitazione del '52. Ora, da un lato il ricorso alla definizione di montagna fornita dalla legge del '52, che si fondava sulla necessità di risollevare un'area economicamente depressa, ha causato un allargamento eccessivo dei territori oggetto di intervento e ha prodotto, di conseguenza, un annacquamento del concetto stesso di territorio montano e una perdita d'identità. Dall'altro, la legge del '94, individuando come destinatari delle sue disposizioni i comuni appartenenti alle comunità montane come individuate dalle regioni, ha causato una sovrapposizione tra i due concetti. Una definizione di territorio montano risulta tuttavia necessaria, anche in considerazione della legge n. 42 del 2009, sul cosiddetto federalismo fiscale, che fa esplicito riferimento ai territori montani agli articoli 11 (Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane), 13 (Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali), 16 (Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione) e 22 (Perequazione infrastrutturale). D'altra parte, il disegno di legge recentemente approvato dalla Camera in materia di funzioni fondamentali degli enti locali (S. 2259) ha esplicitamente previsto che le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, già considerate dalla Corte costituzionale come ente costituzionalmente non necessario.
L'articolo 2 del testo in esame prevede quindi una procedura per l'individuazione dei comuni montani, valevole peraltro ai soli fini del provvedimento stesso. In particolare, il compito di definire i criteri per tale individuazione è demandato ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, da adottare sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Spetta poi alle regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto ministeriale, provvedere alla classificazione del rispettivo territorio montano. In ogni caso, il decreto ministeriale dovrà assicurare il riconoscimento come comuni montani dei comuni caratterizzati, alternativamente, dai seguenti requisiti: a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare; b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento. Per i comuni situati nelle regioni alpine, la soglia dei 400 metri di altitudine è elevata a 500 metri. Si richiede comunque, oltre ai requisiti

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in precedenza indicati, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree ed alla limitata accessibilità dei territori montani.
L'articolo 3 istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6 milioni e 750 mila euro per il 2010 e a 6 milioni di euro annui dal 2011. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo socio-economico dei comuni montani, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie: potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni; potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico; valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche; incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna; sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna; politiche di forestazione. I progetti ammessi al finanziamento, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, sono individuati annualmente con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
L'articolo 4 reca norme in materia di lavori pubblici. Il comma 1 amplia, per i comuni montani, la possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai lavori di importo fino a 1,5 milioni di euro (contro i limiti di 100 mila e 500 mila euro, già previsti per determinati casi). Il comma 2 consente ai comuni montani, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di provvedere al finanziamento di opere a carattere complesso e infrastrutturale, per una quota fino al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dall'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate.
L'articolo 5 prevede interventi in favore dell'associazionismo sociale.
Il comma 1 dell'articolo in esame reca due novelle alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). In particolare viene modificato l'articolo 12 - relativo all'Osservatorio nazionale sul volontariato - ricomprendendo tra i compiti ad esso attribuiti quello di approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato per far fronte anche «ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese», oltre che ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. La successiva modifica riguarda l'articolo 15. Il testo vigente prevede che le fondazioni bancarie devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. La modifica approvata dalla V Commissione estende la platea dei soggetti gestori dei centri di servizio, ricomprendendo, oltre alle organizzazioni di volontariato, anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). La norma specifica, inoltre, che una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale. Il comma 2 dell'articolo 5 introduce semplificazioni e agevolazioni

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fiscali (ovvero la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA) in favore delle associazioni bandistiche, degli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI), dei cori amatoriali, delle associazioni filodrammatiche, di musica e di danza popolare legalmente riconosciute, operanti senza fini di lucro nei territori montani.
L'articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano e gli equivalenti corpi operanti nella regione Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano. Si prevede, tra l'altro, il Club alpino italiano possa prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti a carico del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.
L'articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità per il legno e i suoi derivati, che provengano da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. I boschi in questione possono essere già esistenti o di nuova formazione; in tale ultima ipotesi è necessario che siano utilizzate specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione. Il regolamento per il rilascio e per l'uso della certificazione è di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata.
L'articolo 8 detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici, che siano risultati solo successivamente al perfezionamento dell'atto di compravendita. In particolare, in assenza di dolo o colpa dell'acquirente, si prevede che le relative controversie siano definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita. Si ricorda che gli usi civici sono diritti reali sui generis, imprescrittibili, inalienabili e perpetui, spettanti a determinate collettività comunali sui beni del comune con scopi precisi (ad esempio, diritto di legnatico, di fungatico,di erbatico).
L'articolo 9 disciplina i rifugi di montagna, definiti come le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. I requisiti dei rifugi di montagna saranno stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, inclusi quelli degli scarichi e degli impianti di smaltimento, anche in deroga alle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, a quelle sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; a quelle del codice ambientale. Si prevede poi che gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione e possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro.
L'articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle due professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane.
L'articolo 11 interviene sulla questione dell'ICI sui fabbricati rurali.
Si ricorda che, a fronte dell'inesistenza di una specifica norma in materia di ICI che esentasse direttamente i fabbricati rurali, alcune sentenze della Corte di cassazione - in contrasto con l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria - avevano individuato nell'iscrizione al catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita la condizione necessaria e sufficiente per l'assoggettamento ad ICI dei fabbricati rurali. Per porre fine al relativo contenzioso, l'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, ha stabilito, con norma di interpretazione autentica, che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui

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all' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Dopo l'intervento legislativo, tuttavia, i contrasti giurisprudenziali non sono cessati. In particolare, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che la ruralità può essere riconosciuta solo qualora l'immobile sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10 a seconda che sia rispettivamente ad uso abitativo o strumentale all'esercizio dell'attività agricola). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere invece impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato all'Ici. Invece, per i fabbricati non iscritti in catasto l'esenzione dall'imposta è possibile solo qualora sia stato accertato in concreto il requisito della ruralità. Secondo l'Amministrazione finanziaria, invece, i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile.
L'articolo approvato dalla Commissione Bilancio si propone di risolvere anche questo ulteriore contrasto interpretativo, chiarendo che, ai fini dell'ICI, non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Si prevede inoltre che resta ferma la previsione che i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) ed A/8 (abitazioni in ville), ovvero le caratteristiche di lusso previste da un vigente decreto ministeriale, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
L'articolo 12 introduce nella legge la clausola di «compatibilità» con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nonché la cosiddetta clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede la possibile applicazione delle disposizioni della legge costituzionale alle regioni a statuto speciale «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite», fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.
L'articolo 13 reca disposizioni transitorie relative al termine di adozione del decreto ministeriale concernente i progetti per lo sviluppo dei comuni montani.
Nel preannunciare una valutazione complessivamente favorevole del provvedimento, segnala tuttavia, con riferimento all'articolo 7, che sono state avanzate perplessità dal Corpo forestale dello Stato sull'istituzione di un sistema di certificazione di ecocompatibilità del legno e dei prodotti derivati gestito direttamente dallo Stato. Si riserva pertanto di proporre l'espressione di un parere all'esito del dibattito.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea l'esigenza di un adeguato approfondimento delle osservazioni del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso un' apposita audizione informale.

Giovanni DIMA (PdL), relatore, concorda sull'opportunità dell'audizione proposta dal deputato Zucchi.

Paolo RUSSO, presidente, osserva che i rilievi del Corpo forestale dello Stato in merito all'articolo 7 potrebbero essere approfonditi anche attraverso modalità diverse dall'audizione, considerato che la Commissione Bilancio intenderebbe acquisire i pareri sul testo unificato entro la settimana in corso.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene che non vi siano ragioni stringenti perché la Commissione

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debba esprimere in tempi ristretti il parere su un provvedimento che incide in misura rilevante sulle sue competenze.

Paolo RUSSO, presidente, prendendo atto degli orientamenti emersi, osserva che l'audizione dei rappresentanti del Corpo forestale dello Stato dovrebbe aver luogo all'inizio della prossima settimana, così che la Commissione possa poi procedere all'espressione del parere.

Giuseppina SERVODIO (PD) esprime perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unificato, che prevede che l'attuazione delle misure previste dal provvedimento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In sostanza, quindi, la nuova legge sarebbe subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Paolo RUSSO, presidente, osserva che la disposizione segnalata non costituisce una novità nell'ordinamento italiano.
Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, precisando che in tale seduta potrà comunque svolgersi il dibattito sul testo unificato, mentre l'audizione informale del Corpo forestale dello Stato e l'espressione del parere avranno luogo la prossima settimana.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.
C. 3472 Paolo Russo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 6 luglio 2010.

Paolo RUSSO (PdL), presidente, avverte che sono stati presentate 5 proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna (v. allegato).

Giuseppina SERVODIO (PD), osservato che sono stati presentati alcuni emendamenti interamente sostitutivi del testo della proposta di legge, ritiene opportuno che sia data ai gruppi la possibilità di presentare subemendamenti.

Paolo RUSSO (PdL), presidente, rileva che, sul piano procedurale, può certamente essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti. Sul piano sostanziale, in ogni caso, il relatore potrebbe raccogliere le osservazioni e le proposte che dovessero emergere nel corso del dibattito e su questa base formulare una sua proposta conclusiva.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), relatore, invita i gruppi, al di là della formalizzazione delle proposte emendative, a lavorare congiuntamente per la predisposizione di un testo che possa positivamente conseguire gli obiettivi condivisi posti a base della proposta di legge.

Paolo RUSSO (PdL), presidente, rilevato che la fissazione di un termine per i subemendamenti richiederà ulteriore tempo, segnala che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato la scorsa settimana un documento che ricalca quello già consegnato alla Commissione in occasione dell'audizione svolta. Ricordato inoltre che la Commissione sembrava orientata alla definizione di un testo condiviso, ritiene utile comprendere, per la chiarezza dei rapporti tra le parti politiche, se esistano le condizioni per richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.
In ogni caso, prende atto della necessità di un ulteriore margine di tempo per la presentazione di subemendamenti nonché per una più complessiva riflessione.

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Viviana BECCALOSSI (PdL), nel condividere l'auspicio relativo alla possibilità di richiedere la sede legislativa, preannuncia la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 1.2, qualora ciò possa facilitare l'iter del provvedimento.

Paolo RUSSO (PdL), presidente, ringraziando la collega Beccalossi per la disponibilità offerta alla Commissione, propone conclusivamente di fissare per domani, alle ore 13, il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti già presentati.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO (PdL), presidente, rinvia infine il seguito dell'esame della proposta di legge alla seduta già convocata per domani.

Comunicazioni del Presidente.

Paolo RUSSO (PdL), presidente, comunica che il deputato Callegari è stato indicato quale rappresentante del gruppo Lega Nord Padania, in sostituzione del collega Fogliato, chiamato ad altro incarico nel gruppo. Nel ringraziare l'onorevole Fogliato per l'attività svolta in Commissione, rivolge i migliori auguri ad entrambi i colleghi per il lavoro che li attende.

La seduta termina alle 15.55.