CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 luglio 2010
351.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO, indi del vicepresidente Raffaello VIGNALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che il deputato Andrea Martella è entrato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Gianluca Benamati.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.
C. 3593 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.
C. 3594 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, del disegno di legge recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza. L'esame si concluderà con la votazione di una relazione alla V Commissione per ciascun provvedimento, riferita a ciascuno stato di previsione, cui saranno allegati gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione, e con la nomina di un relatore per la X Commissione.
Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori, in considerazione della necessità di concludere l'esame dei provvedimenti nella giornata di domani, avverte che il termine per presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 di oggi, martedì 13 luglio 2010.

Lella GOLFO (PdL), relatore, osserva preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento con cui il Governo adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria annuale relativa alle amministrazioni dello Stato e di alcune amministrazioni autonome. Il Rendiconto generale dello Stato è articolato per missioni e programmi ed è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita, su appositi stampati, dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero. I conti consuntivi relativi

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all'anno 2009 sono redatti per unità previsionali di base. Per ciascuna unità previsionale di base vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.
La gestione di competenza evidenzia l'entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel corso dell'esercizio finanziario. La gestione di cassa evidenzia, per la parte di entrata, le somme riscosse e versate nella tesoreria dello Stato e, per la parte di spesa, i pagamenti compiuti dalle amministrazioni statali. Nella gestione dei residui vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (rispettivamente, attivi e passivi) risultanti dagli esercizi precedenti. Il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2009, in termini di competenza, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, risulta pari a 32.696 milioni di euro, con un miglioramento di 5.293 milioni di euro rispetto al saldo registratosi nel 2008.
Il dato risulta inoltre migliore sia delle previsioni iniziali (-39.860 milioni) che delle previsioni definitive, secondo le quali il saldo netto da finanziare era previsto attestarsi nel 2009 a 78.045 milioni. Al netto delle regolazioni contabili e debitorie, pari a 5.756 milioni di euro, il saldo netto da finanziare nel 2009 assume un valore pari a 26.938 milioni di euro, migliore di quello registrato nel 2008 (pari a 30.507 milioni di euro). Il valore del saldo netto da finanziare, come determinato dai risultati di gestione, rientra pertanto nel limite massimo di 36.600 milioni di euro fissato dalla legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), al netto delle regolazioni debitorie (pari a 7.070 milioni di euro). Anche il saldo corrente (risparmio pubblico) nel 2009 evidenzia un leggero miglioramento rispetto all'anno precedente, risultando pari a 23.588 milioni di euro (+708 milioni di euro). Il dato risulta migliore rispetto sia alle previsioni iniziali che a quelle definitive, in base alle quali il risparmio pubblico avrebbe dovuto attestarsi su valori negativi (-20.255 milioni).
La Relazione illustrativa sottolinea come il valore positivo assunto dal risparmio pubblico evidenzi la connotazione qualitativa del risanamento finanziario. Il ricorso al mercato, che si è attestato a 208.837 milioni di euro, evidenzia un miglioramento di circa 14 miliardi di euro rispetto al 2008. Tale saldo si è attestato nel 2009 su valori decisamente più bassi rispetto alle previsioni iniziali e a quelle definitive. Anche il valore del ricorso al mercato nei risultati di gestione risulta pertanto inferiore al limite massimo, pari a 260.000 milioni di euro, fissato dalla legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008). Anche in termini di cassa, i saldi del bilancio dello Stato nel 2009 risultano migliori rispetto ai risultati dell'esercizio 2008. Dal confronto tra lo stato dei residui al termine dell'esercizio 2009 e quello al termine dell'esercizio precedente si rileva che sia i residui attivi che quelli passivi hanno fatto registrare un incremento, rispettivamente, del 18,7 per cento e del 7,4 per cento. Per quanto concerne i residui attivi, l'incremento è relativo sia ai residui pregressi (+19.137 milioni) che a quelli di nuova formazione (+11.565 milioni). Per i residui passivi, invece, si registra un aumento di quelli di nuova formazione (+7.929 milioni, circa il 14 per cento in più) e una lieve riduzione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti (-1.302 milioni), che denota un processo di smaltimento dei residui pregressi di appena il 4 per cento.
Passa quindi ad illustrare le parti di competenza della X Commissione. Rileva che gli stati di previsione cui fare riferimento sono il n. 3, relativo al Ministero dello sviluppo economico, il n. 7, relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per i soli profili concernenti la ricerca applicata e il n. 2, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ad alcuni capitoli e, in particolare, allo stanziamento a favore dell'Agenzia italiana per il turismo (ENIT).
Per quanto concerne la Tabella n. 3, sottolinea che la legge di bilancio per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 204) assegnava al Ministero dello sviluppo economico

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una dotazione di competenza pari a 9.862,4 milioni di euro (che includono la somma di 36 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie con riferimento al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione), di cui 9.178,9 meuro relativi a spese in conto capitale e 647,5 meuro di spese correnti. L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali 2009, risultava di 10.946,9 milioni di euro (che includono come sopra la somma di 36 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 10.234 meuro relativi a spese in conto capitale e 676,9 meuro di spese correnti. La consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2009 ammontava complessivamente a 10.886,9 milioni di euro, di cui 635,3 per la parte corrente e 10.249,1 per il conto capitale:
Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2009 hanno determinato le seguenti riduzioni:
competenza: - 2.638,5 milioni di euro (-26,7 per cento). La dotazione definitiva di competenza risulta pertanto di 7.223,9 milioni di euro;
autorizzazione di cassa: - 100,9 milioni di euro (-9 per cento). L'autorizzazione di cassa si attesta sui 10.846 milioni di euro definitivi;
residui: - 1.750,5 milioni di euro (-16,1 per cento). I residui si riducono pertanto a 9.136,4 milioni di euro.

Relativamente alla gestione nel corso del 2009 risulta quanto segue:
competenza: sono state impegnati 7.142,4 milioni di euro (i pagamenti effettuati ammontano a 3.604,4 meuro) e risultano economie per 81,5 meuro;
autorizzazioni di cassa: risultano pagamenti per 8.049,8 milioni di euro ed economie per 2.796,1 meuro;
residui: 8.710,2 milioni di euro in conto residui.

I residui accertati al 31 dicembre 2009 ammontano complessivamente a 7.802,8 meuro (e sono così costituiti: 4.264,8 meuro come somme rimaste da pagare sul conto residui e 3.538 meuro come somme rimaste da pagare sul conto della competenza).
Per quanto riguarda la tabella n. 7 (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e applicata di competenza della X Commissione sono gestiti dal Centro di responsabilità «Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica».
In particolare per la ricerca, la Nota preliminare di consuntivo evidenzia che nel corso del 2009 è stato favorito il potenziamento della ricerca pubblica al fine di colmare il divario con gli altri paesi europei e con quelli maggiormente industrializzati attraverso la razionalizzazione delle strutture che si occupano di ricerca con risorse mirate e finalizzate agli obiettivi strategici. Un notevole impegno è stato, inoltre, profuso per sostenere iniziative di spin off della ricerca universitaria e degli enti di ricerca.
Di seguito illustra i capitoli di spesa 1678, 7236, 7308 e 7320 relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza e di interesse della X Commissione Attività produttive.
Per le spese di parte corrente:
Cap. 1678 - relativo al «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica». Comprende una parte relativa al contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991.
Rispetto ai valori iniziali 2098, la dotazione del capitolo rimane invariata sia in termini di competenza (42,6 milioni di euro) e cassa (45,1 meuro), sia in termini di residui (4,4 milioni di euro).

Per le spese in conto capitale:
Cap. 7236 relativo al «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca», nel quale affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI (Agenzia spaziale italiana).

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Rispetto alle previsioni iniziali si registrano variazioni di segno positivo sia in termini di competenza, il cui stanziamento passa da 1.744,5 a 1.746 milioni di euro (+1,5 meuro), sia in termini di cassa (da 1.744,5 a 1.762,3 meuro, con un aumento di 17,8 meuro). Registrano un aumento anche i residui (+16,3 milioni di euro), inizialmente pari a 911,1 milioni di euro.
Cap. 7308 relativo al Fondo rotativo per le imprese (FRI) con 20 milioni di euro di competenza e 154,9 di residui (importi iniziali e definitivi invariati). Per quanto concerne le autorizzazioni di cassa, si registra un aumento di 19,9 meuro rispetto ai 120 meuro delle previsioni iniziali 2009.
Cap. 7320, relativo al «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica» (FIRST).

Le previsioni iniziali 2009, recanti spese per 228,9 meuro in termini di competenza e di cassa, e residui per 681,5 meuro, subiscono un incremento passando, rispettivamente, a 309 milioni di euro (+ 80,1), a 907,4 milioni di euro (+ 678,5) e a 687,9 (+6,4) per la consistenza dei residui.
Per quanto concerne la Tabella 2 (Ministero dell'economia e delle finanze), ricordo che alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nel rendiconto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Si tratta, in particolare, di stanziamenti inseriti nel programma «Incentivi alle imprese», unico programma della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (missione 11) di competenza del MEF, nel programma «Sviluppo e competitività del turismo, che costituisce l'unico programma della missione «Turismo» (missione 31), nel programma «Ricerca di base ed applicata» (17.15) e nel programma «Sviluppo sostenibile» (18.5).
All'interno della missione 11 «Incentivi alle imprese»si segnalano:
Cap. 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese), istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 354 e seguenti.
Cap. 7298 (Conferimento ad integrazione del fondo 295/73 gestito dalla SIMEST SpA destinato ad interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo).
Cap. 7299 (Contributo al Mediocredito per interventi di sostegno del sistema produttivo interno).

Nella missione 17 (Ricerca e innovazione):
Cap. 1908, relativo al contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica.
Cap. 7380, relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia.

Nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) si segnalano:
Cap. 7076 (Fondo per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica).
Cap. 7151 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni montani del Centro-Nord per la realizzazione di reti di metanizzazione).

Per quanto concerne il turismo, si ricorda che il decreto-legge n. 181/2006 ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 19-bis) le funzioni di competenza statale in materia di turismo precedentemente attribuite all'ex Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) dagli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 300/1999. Successivamente, il decreto-legge n. 262/2006 ha incardinato presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. I capitoli di spesa relativi al turismo, dunque, si trovano nella tabella n. 2 Ministero dell'economia

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e delle finanze, ove sono ubicati gli stanziamenti a favore della Presidenza del Consiglio.
All'interno del programma «Sviluppo e competitività del turismo» (31.1) - che, come si è detto, rappresenta l'unico della missione «Turismo» - si rinvengono due capitoli:
Cap. 2107, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sviluppo e competitività del turismo.
Cap. 2194, «Contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT».

All'interno della missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», si segnala il Cap. 7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy.
Aggiunge che la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 (Vol. II, tomo I), evidenzia che l'integrazione disposta dal decreto-legge n. 85/2008 fra attività produttive, commercio internazionale e comunicazioni era diretta a far sì che il Ministero dello sviluppo economico (MISE) nella sua nuova configurazione concorresse al rilancio dell'economia, operando attraverso una gestione integrata di alcuni fattori essenziali, quali la promozione degli investimenti, l'innovazione, l'energia, le nuove tecnologie della comunicazione, l'internazionalizzazione delle imprese.
Le politiche di sviluppo, nel 2009, hanno seguito pertanto due direttrici fondamentali: l'individuazione delle necessarie misure volte a superare l'emergenza della crisi e l'adozione di riforme strutturali e di interventi specifici, finalizzati a favorire una crescita stabile e sostenuta del sistema produttivo.
In particolare, le politiche di sviluppo, secondo le intenzioni dell'Amministrazione, dovrebbero tendere a:
interventi antirecessivi urgenti per fare fronte ad una crisi di grande impatto su imprese ed occupazione, come quella che si è manifestata nel corso del 2009 (applicazione di nuove procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in difficoltà, con oltre 70 gruppi coinvolti; gestione della crisi d'impresa, attivazione di tavoli settoriali per comparti produttivi in crisi, fra cui i prodotti petroliferi, la moda, il tessile, l'auto, la chimica);
nuova strategia energetica, impostata soprattutto sulla diversificazione delle fonti, con il rilancio del nucleare e lo sviluppo delle rinnovabili (al fine di raggiungere l'obiettivo di una generazione elettrica formata dal 25 per cento di fonti rinnovabili, 25 per cento di nucleare e 50 per cento di combustibili fossili), sulla creazione di nuove infrastrutture (rigassificatori, sistemi di stoccaggio, reti di interconnessione), sul potenziamento e ammodernamento delle reti energetiche nazionali esistenti;
sviluppo della competitività delle PMI attraverso la promozione di forme di aggregazione anche oltre i tradizionali vincoli territoriali (reti d'imprese), l'attivazione di iniziative specifiche di attuazione dello Small Business Act (tavoli tecnici e settoriali, progetti mirati), il riassetto organizzativo delle Camere di Commercio;
miglioramento delle condizioni di accesso al credito delle PMI tramite un incremento della dotazione e l'estensione degli interventi del Fondo centrale di garanzia;
apertura di nuovi mercati e potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare attraverso il sostegno finanziario, l'accompagnamento sui nuovi mercati, la definizione di accordi commerciali con Paesi terzi, la promozione del made in Italy e la lotta alla contraffazione nel commercio internazionale;
interventi a difesa dei consumatori attraverso un programma di vigilanza in materia di sicurezza dei prodotti, l'introduzione della legge annuale per il mercato

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e la concorrenza e l'ampliamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

A queste politiche va aggiunto il sostegno alla ricerca e all'innovazione, soprattutto attraverso la prosecuzione del programma «Industria 2015» per i progetti di innovazione industriale nonché il riordino degli incentivi e la loro destinazione a favore di programmi mirati e completi.
Nell'ambito di tali politiche di sviluppo operano le missioni 10 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), 11 (Competitività e sviluppo delle imprese), 12 (Regolazione dei mercati), 15 (Comunicazioni), 16 (Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo) e 28 (Sviluppo e riequilibrio territoriale), assegnate ai quattro centri di responsabilità coincidenti con i Dipartimenti del MiSE.
Ai fini delle politiche di sviluppo, la Corte accenna in modo specifico alla «legge sviluppo» (99/2009), intesa a dare risposte concrete alle esigenze del sistema produttivo, con un approccio caratterizzato da riforme strutturali e da processi di competitività, modernizzazione ed efficienza.
Riguardo alla politica energetica (missione 10, programmi 4 e 5), affidata al Dipartimento per l'energia, l'Amministrazione ha rappresentato la non rispondenza fra lo sforzo organizzativo per la nuova struttura, a cui peraltro la «legge sviluppo» ha assegnato compiti strategici di vasta portata, fra cui il ritorno al nucleare, e la disponibilità di risorse di bilancio e di personale, rimaste pressoché invariate.
La «legge sviluppo» rappresenta un vero punto di svolta per la politica energetica del Paese e base di partenza per l'introduzione di riforme strutturali nel settore. Anche il decreto-legge n. 78 del 2009, cosiddetto decreto anticrisi ha interessato il settore prevedendo che, su proposta del MiSE, siano individuati gli interventi urgenti relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, la cui realizzazione è affidata a Commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto ha inoltre introdotto per la prima volta una misura pro concorrenziale nel mercato del gas, la cd. gas release, che consiste nella cessione di gas attraverso una procedura concorsuale e meccanismi di mercato. In seguito ad un'attività istruttoria in collaborazione con l'AEEG è stato quindi emanato il decreto ministeriale 7 agosto 2009 di disciplina delle procedure e delle verifiche del prezzo della gas release, favorendo la riduzione degli oneri per imprese e famiglie per l'anno termico 2009/2010.
In merito alla politica energetica, la Corte sottolinea peraltro la presenza di profili di elevate problematicità, che incidono su vari aspetti del settore e in particolare:
sul fabbisogno energetico (sempre in crescita e che necessita di interventi di razionalizzazione della domanda e di ricorso a fonti rinnovabili);
sul processo di liberalizzazione (che non ha ancora raggiunto l'integrazione dei mercati nazionali, anche per l'esistenza di barriere all'ingresso, tanto che tutt'ora si registrano differenze nei prezzi di forniture);
sul piano della riconversione energetica (che trova ancora difficoltà nella realizzazione per influenze di ordine ambientale, di costi, di autonomia produttiva, di comportamenti degli utenti);
sul soddisfacimento della domanda giornaliera di gas in condizioni anomale (durante le quali le attuali disponibilità risultano insufficienti);
sulla carenza di stoccaggio (anche in considerazione del condizionamento all'accesso di altri interessati da parte dell'operatore dominante, che gestisce il 97 per cento dell'attività di stoccaggio).

In merito allo sviluppo del sistema produttivo, le attinenti missioni 11 (programmi 4, 5, 6 e 7), 12 (programma 4) e 16 (programmi 4 e 5) sono strettamente collegate tra loro quanto agli obiettivi. Il sostegno al sistema, infatti, produttivo mediante

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incentivi non può essere disgiunto dal supporto alle imprese nell'azione sui mercati internazionali, dall'impulso alla ricerca e all'innovazione e dall'incremento della concorrenza. Tali missioni fanno capo al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, a cui spetta il compito di coordinare le azioni amministrative sui 3 obiettivi principali: crescita del sistema imprenditoriale, competitività verso l'estero e tutela del mercato e del consumatore.
Riguardo alla politica del turismo, nella relazione relativa all'anno 2008 la Corte aveva segnala l'opportunità dell'avvio da parte del Ministro di politiche di concertazione degli interventi pubblici con le Regioni, sì da massimizzare il rapporto costi/benefici dei diversi livelli di spesa pubblica del settore (spesa comunitaria, nazionale, regionale e, per alcuni versi, locale). In merito, nell'ultima relazione la Corte stessa segnala al Parlamento che nell'Ufficio per la programmazione, il coordinamento e le relazioni istituzionali è stato istituito il Servizio III «Regioni, province ed enti locali - assistenza, programmazione e cooperazione» con il compito, tra gli altri, di assicurare attività di assistenza e supporto operativo agli enti regionali sotto ogni possibile aspetto, quali lo sviluppo del sistema turistico, la pianificazione di progetti strategici, la concertazione nei programmi operativi regionali nell'ambito della programmazione comunitaria, le attività di comunicazione nazionale ed internazionale in materia di promozione turistica.
L'analisi dell'andamento della spesa del Dipartimento consente di rilevare una sostanziosa riduzione intervenuta tra il 2008 e il 2009, sia per quel che riguarda le spese correnti che gli investimenti, questi ultimi discesi - in termini di impegni e di pagamenti - di oltre l'80 per cento nel biennio. Il fenomeno, che non è parallelo ad una riduzione delle previsioni iniziali di competenza, sembrerebbe dovuto ad una difficoltà di cassa e ad una ridotta capacità di impegno dell'amministrazione, presumibilmente legata alle difficoltà di coordinamento settoriale.
Dall'analisi dell'andamento della spesa a livello regionale, che rappresenta la maggior parte degli investimenti e che proviene essenzialmente dal bilancio dell'Unione Europea a seguito di trasferimenti legati a programmi operativi regionali, continua ad emergere - come negli anni scorsi - una tendenza alla estemporaneità degli interventi, spesso legati a logiche localistiche anziché ad una visione unitaria, complessiva e sovra regionale dell'offerta turistica e del turismo.
Per tale motivo, la Corte manifesta nuovamente l'auspicio di possibili forme di concertazione tra i diversi centri di spesa, negli anni che ci separano dalla fine dell'attuale fase di programmazione europea, fissata al 2013, attraverso le quali divenga possibile giungere ad un'offerta turistica integrata ai turisti provenienti dal resto del mondo.
Con riferimento al disegno di legge di assestamento (C. 3594), ricorda in via preliminare che l'istituto dell'assestamento di bilancio è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate, per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito, per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute; per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini

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di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.
Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2010 riflette la struttura del bilancio dello Stato, organizzato in missioni e programmi, adottata a partire dalla legge di bilancio per il 2008.
L'articolo 1 del disegno di legge di assestamento dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2010 (approvato con la legge n. 192/2009), indicate nelle annesse tabelle. Le tabelle si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle amministrazioni autonome.
L'articolo 2 dispone alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192/2009). In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2010, aumenta il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito nella legge di bilancio, da 69.000 milioni a 82.257 milioni di euro. Il comma 2 novella l'articolo 2, comma 4, della legge di bilancio per il 2010 che fissa i limiti per l'anno 2010 della garanzia concessa dallo Stato sugli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa e di garanzia dei rischi non di mercato, come disposto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 269/2003. Tali limiti vengono abbassati da 14.000 a 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a 24 mesi e innalzati da 8.000 a 14.000 milioni per le garanzie di durata superiore a 24 mesi.
L'articolo 3 dispone l'approvazione dell'allegato 1 del disegno di legge, nel quale sono contenute le modifiche alle unità previsionale di base del bilancio di previsione.
La relazione al disegno di legge di assestamento per il 2010 evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un miglioramento dei saldi di bilancio rispetto alle previsioni iniziali.
Le previsioni assestate per il 2010 - risultanti dalle variazioni apportate per atto amministrativo fino al 31 maggio scorso e da quelle proposte con il disegno di legge di assestamento in esame - evidenziano, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, una riduzione del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, da 62.418 milioni di euro a 55.444 milioni di euro, con un miglioramento di circa 7 milioni, per la gran parte imputabile alle variazioni proposte dal disegno di legge in esame.
In corrispondenza con l'evoluzione positiva del saldo netto da finanziare, le previsioni assestate di tutti gli altri saldi evidenziano un miglioramento. Il risparmio pubblico (saldo corrente), pur rimanendo di segno negativo, registra un miglioramento di 8.105 milioni. Analogamente, l'avanzo primario (differenza tra entrate finali e spese finali al netto della spesa per interessi) aumenta di oltre 1.788 milioni, con una previsione assestata di 18.718 milioni.
Anche il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) evidenzia un miglioramento di oltre 41 miliardi di euro (il dato comprende anche le regolazioni debitorie).
Il miglioramento del saldo netto da finanziarie determinato dalle previsioni assestate, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, è attribuibile pressoché interamente all'andamento delle spese finali, che registrano una riduzione di 7.678 milioni di euro, principalmente ascrivibile al calo delle spese correnti e per interessi. Le entrate, invece, non registrano nel provvedimento di assestamento variazioni significative.
Come in competenza, anche in termini di cassa il saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, si attesta a 112.456 milioni di euro, manifestando un miglioramento di 4.237 milioni rispetto alle previsioni iniziali.
Con riferimento all'accertamento dei residui passivi ricorda che, come già accennato, solo con l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1o gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base

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delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio precedente. Pertanto, il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2010 registra l'entità effettiva dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio come accertata nel disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2009.
Dal lato della spesa, i residui passivi accertati al 31 dicembre 2009 ammontano complessivamente a 95.926 milioni (al netto dei residui relativi al rimborso prestiti pari a 741 milioni di euro), di cui 63.946 milioni derivanti dalla gestione di competenza 2010 (residui di nuova formazione); 31.980 milioni derivanti dalla gestione 2009 e precedenti. In sede di formazione del bilancio di previsione per il 2010, la consistenza complessiva dei residui passivi era determinata in via presuntiva in 89.335 milioni.
Il Rendiconto 2009 ha pertanto accertato una consistenza complessiva dei residui passivi maggiore di 6.590 milioni rispetto a quella presunta nel bilancio.
La Relazione illustrativa evidenzia come l'incremento della consistenza complessiva dei residui sia determinata esclusivamente da quelli di parte corrente che aumentano di 7.165 milioni, mentre i residui di conto capitale registrano un decremento pari a 575 milioni. Lo scostamento per singolo ministero verificatosi fra i residui passivi presunti al 1o gennaio 2010 e quelli accertati in sede di rendiconto 2009 è collegato soprattutto ai maggiori residui accertati in relazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze (31.148 milioni), del lavoro e politiche sociali (3.534 milioni) e delle infrastrutture e dei trasporti (2.628 milioni).
In relazione al Ministero per lo sviluppo economico risulta, invece, accertata una consistenza di residui passivi più bassa rispetto a quella presunta in sede di bilancio 2010 (-1.175 milioni).
Passando agli stati di previsione di competenza della X Commissione, con riferimento alla tabella n. 3 (Ministero dello sviluppo economico) la legge di bilancio per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 192) assegna al Ministero dello sviluppo economico una dotazione di competenza pari a 10.402,2 milioni di euro (che includono la somma di 36 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie con riferimento al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione), di cui 9.748 meuro relativi a spese in conto capitale e 618,2 meuro di spese correnti.
L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali 2010, risulta di 12.917,5 milioni di euro (che includono come sopra la somma di 36 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 12.260,8 meuro relativi a spese in conto capitale e 620,7 meuro di spese correnti.
La consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2010 ammonta complessivamente a 8.977,8 milioni di euro (che includono la somma di 2,5 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 204,1 per la parte corrente e 8.771,2 per il conto capitale.
Si evidenzia in particolare una riduzione sia della dotazione di competenza (- 2.475 milioni di euro) sia dell'autorizzazione di cassa (- 2605,3 meuro). Si registra una riduzione anche dei residui (- 1.833 meuro). Le variazione di segno negativo più consistenti sono conseguenti ad atti di natura amministrativa. In particolare, si segnala una riduzione di 2.551,6 meuro in termini di competenza e 3244,6 meuro in termini di cassa relativa al cap. 8425 (Fondo aree sottoutilizzate) rientrante nella Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale (28). Riguardo alle variazioni di segno positivo si segnala l'incremento della dotazione in termini di competenza della Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11) pari a 25,5 meuro. La variazione è conseguente ad atti amministrativi. Quanto ai residui, le variazioni di segno negativo, proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, riguardano prevalentemente le spese in conto capitale (- 1.999,2 meuro). In particolare, la riduzione dei residui riguarda la citata Missione 28 (- 2.542,2 meuro), mentre si registra una variazione di segno positivo (+ 462,8 meuro) per la Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11).

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Per quanto riguarda la tabella 7 (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) con riferimento al programma 17.9, si segnala che la dotazione in termini di competenza, pari a 103,2 meuro, registra una riduzione pari a 0,4 meuro, mentre quella relativa all'autorizzazione di cassa registra una variazione di segno positivo aumentando di 5,4 milioni di euro (da 118,2 a 123,6 meuro). I residui registrano un incremento di 183,3 meuro, passando dai 634,8 meuro previsti inizialmente agli 818,1 meuro delle previsioni assestate.
La dotazione di competenza del programma 17.10 registra un lieve contrazione, passando da 2188,7 a 2188,5 meuro. Di segno positivo invece la variazione che interessa l'autorizzazione di cassa (da 2205,2 a 2595,2 meuro). Nelle previsioni assestate registrano un incremento anche i residui che dai 1369,4 meuro delle previsioni iniziali passano ai 1731,4 (+ 181,4 meuro).
I singoli capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica rilevanti per la X Commissione Attività produttive sono i seguenti:
Programma Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9), U.P.B. 3.2.6 (Investimenti):
Cap. 7308, Fondo rotativo per le imprese, con una dotazione in termini di competenza di 20 milioni di euro che rimane invariata, come pure l'autorizzazione di cassa pari a 35 meuro. Di segno negativo la variazione riguardante i residui che registrano una riduzione di 9,9 milioni di euro, passando dai 45 meuro previsti inizialmente ai 35,1 meuro delle previsioni assestate.
Cap. 7320, Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), con una dotazione di competenza di 80 milioni di euro che rimane invariata. Rimangono invariate anche le autorizzazioni di cassa (80 milioni di euro), mentre i residui registrano un incremento pari a 187,6 meuro, passando da 589,5 meuro a 777,1 meuro.

Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) U.P.B. 3.3.2 (Interventi):
Cap. 1678, intitolato «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica», la cui dotazione in termini di competenza e di cassa, pari a 45,3 milioni di euro, rimane invariata. I residui azzerati nelle previsioni iniziali salgono a 2,4 meuro. Una parte di questo stanziamento riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991.

U.P.B. 3.3.6 (Investimenti):
Cap. 7236 relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Invariato in termini di competenza (1.867,8 meuro) il cap. registra un incremento di 200 meuro in termini di autorizzazione di cassa a seguito delle variazioni apportate dal ddl di assestamento, passando dai 1.867,8 meurodelle previsioni iniziali ai 2.067,8 milioni di euro delle previsioni assestate. A seguito delle variazioni apportate dal ddl di assestamento i residui registrano un incremento di segno positivo (+4,4 meuro) passando da 911,1 a 915,5 meuro.
Cap. 7245, Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), con una dotazione in termini di competenza di 83,8 meuro che rimane invariata, mentre l'autorizzazione di cassa registra a seguito di atti amministrativi una variazione di segno positivo (+185 meuro) passando da 100 a 285 milioni di euro nelle previsioni assestate. A seguito delle variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento anche i residui registrano un incremento di segno positivo (+294,6 meuro) passando da 449,4 a 744 meuro.

Per quanto riguarda gli stanziamenti a favore del sistema produttivo iscritti nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) segnala che il programma Incentivi alle imprese

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(11.4) recava nella legge di bilancio 2010 stanziamenti di competenza per 2.084 milioni di euro che nelle previsioni assestate registrano un incremento di 1.047 meuro passando a 3.131 milioni di euro. Di segno positivo anche le variazioni relative all'autorizzazione di cassa e ai residui. L'incremento dell'autorizzazione di cassa, che da 2.270,3 meuro passa a 3.565 meuro, è dovuto sia ad atti amministrativi intervenuti che al ddl di assestamento, mentre sul consistente aumento dei residui da 458 a 2.061,4 meuro (+1603,4 meuro) incide il ddl di assestamento.
Tra gli stanziamenti di competenza del programma si segnalano:
il capitolo 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese), istituito in applicazione della legge n. 311/04, articolo 1, commi 354,con una dotazione di competenza e di cassa di 138 meuro che rimane invariata;
il capitolo 7298 (Conferimento ad integrazione del fondo 295/73 gestito dalla SIMEST SpA destinato ad interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo). Di segno positivo le variazioni in termini di competenza e di autorizzazione di cassa. La dotazione di competenza passa da 11,7 a 27,3 meuro, mentre l'autorizzazione di cassa passa da 26,7 a 42,3 milioni di euro. I residui azzerati nelle previsioni iniziali risultano pari a 15,5 meuro;
il capitolo 7299 (contributo al Mediocredito per interventi di sostegno del sistema produttivo interno) la cui dotazione in termini di competenza e di cassa pari a 15,5 meuro viene azzerata con il ddl in esame. Tale somma viene iscritta nel capitolo in termini di residui.

Con riferimento al programma «Ricerca di base e applicata» (17.15), segnala una riduzione delle previsioni iniziali di competenza che da 170,6 meuro scendono a 167,6 meuro. Si riduce anche l'autorizzazione di cassa, che passa da 174,5 a 171,5 meuro. I residui risultano pari a 44,1 milioni di euro (-14,4). Si segna il cap. capitolo 1908, relativo al contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, la cui dotazione di competenza di 2,8 meuro rimane invariata, così come l'autorizzazione di cassa di 6,6 meuro.
Quanto alla Missione 31 «Turismo», si segnala che gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'unico programma rimangono invariati rispetto alle previsioni iniziali: 76 meuro. I residui azzerati nelle previsioni iniziali ammontano a 0,04 meuro e sono iscritti nel cap. 2107.
All'interno del programma «Sviluppo e competitività del turismo»(31.1) si rinvengono due capitoli:
il capitolo 2107, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sviluppo e competitività del turismo, con una dotazione di competenza e di cassa di 42,6 milioni di euro, invariata.
il capitolo 2194, «Contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT», con una dotazione di competenza e di cassa di 33,4 milioni di euro che rimane invariata.

Da ultimo segnala, nell'ambito della Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, in particolare,del programma Servizi generali per le Amministrazioni pubbliche, il capitolo 7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy. La dotazione di competenza iniziale per l'anno 2010, pari a 3 meuro, rimane invariata nelle previsioni assestate, così come l'autorizzazione di cassa di pari importo. Il capitolo risulta privo di residui.

I deputati Anna Teresa FORMISANO (UdC) e Gabriele CIMADORO (IdV), sottolineata la complessità dei provvedimenti in esame, chiedono di stabilire un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti.

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Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, ricordato che gli emendamenti possono essere presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, ritiene opportuno mantenere il termine fissato alle ore 18 della giornata odierna.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Atto n. 228.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, sottolinea che l'intervento normativo è finalizzato ad aggiornare il contenuto del «Codice della proprietà industriale» con le modifiche legislative intervenute successivamente a livello nazionale e a livello europeo ed internazionale.
Lo schema di decreto in esame è stato emanato in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 99 del 2009 (cosiddetta legge sviluppo), che ha disposto che il Governo debba adottare entro un anno, disposizioni integrative e correttive, anche con riferimento all'aspetto processuale del Codice della proprietà industriale.
L'esigenza dell'intervento normativo è anche quella di armonizzare la legislazione nazionale con la Convenzione sul Brevetto Europeo. Sono state apportate anche alcune modifiche per rendere il testo conforme sia all'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio sia alla Convenzione UPOV in materia di protezione delle varietà vegetali. Si ricorda che il citato articolo 19 apporta modifiche al Codice della proprietà industriale (commi 1-8) e istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione (commi 10-13). Esso inoltre delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del citato Codice (comma 15).
Come si legge nella relazione illustrativa, si è proceduto altresì a mere correzioni degli errori materiali e di difetti di coordinamento presenti nel Codice medesimo.
Il Governo ha altresì previsto alcuni strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti per la registrazione del brevetto.
Il testo è stato elaborato da una commissione tecnica composta da esperti di diritto industriale in collaborazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
L'articolato si compone di 131 articoli che, per la maggior parte, prevedono mere correzioni formali o interventi di coordinamento interno agli articoli del Codice, introducono miglioramenti puramente stilistici ovvero finalizzati a migliorare la formulazione del testo per una sua comprensione più immediata.
Illustra quindi le modifiche più rilevanti di carattere sostanziale, rinviando al testo a fronte con tutte le modifiche introdotte predisposto dal Servizio studi della Camera nel dossier analitico sul provvedimento in esame.
Con riferimento alle disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche previste dal decreto-legge n. 3 del 2006, segnala l'introduzione della nuova Sezione IV-bis «Invenzioni biotecnologiche» (composta dagli articoli da 81-bis a 81-octies), la modifica dell'articolo 162 (Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico), l'introduzione degli articoli 170-bis (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche) e 170-ter (che definisce il regime sanzionatorio penale da applicare in

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caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).
Con riferimento alla armonizzazione alla normativa comunitaria, si segnalano le modifiche agli articoli 11 (Marchio collettivo), 12 (Novità), 13 (Capacità distintiva), 21 (Limitazioni del diritto di marchio), 61 (Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari), 136 (Procedura avanti la Commissione dei ricorsi), 166 (Domande di denominazione della nuova varietà), 180 (Sospensione del procedimento di opposizione alla registrazione).
Tra le modifiche volte ad aggiornare e armonizzare il Codice con la normativa internazionale, si segnalano quelle relative agli articoli 24 (Uso del marchio), 45 (Oggetto del brevetto per invenzioni), 46 (Novità del brevetto per invenzioni), 47 (Divulgazioni non opponibili e la priorità interna), 52 (Rivendicazioni), 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo), 76 (Nullità del brevetto), 99 (Tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali segrete), 100 (Oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale), 139 (Effetti della trascrizione), 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo), 152 (Requisiti della domanda internazionale), 158 (Divisione della domanda di registrazione di marchio), 161 (Unicità dell'invenzione e divisione della domanda), 169 (Rivendicazioni di priorità), 179 (Estensione all'estero della protezione del marchio ai sensi dell'Accordo di Madrid), 192 (Continuazione della procedura presso l'UIBM in caso di mancata osservanza del termine assegnato), 193 (Reintegrazione del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale che non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'UIBM o della Commissione dei ricorsi), nonché l'introduzione dell'articolo 33-bis (Liceità in materia di disegni o modelli). Inoltre, con riferimento al principio di delega di cui alla lettera c), dell'articolo 19 citato della legge n. 99 del 2009, sono introdotti strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico dell'operatore, per la procedura di registrazione del brevetto, correggendo evidenti errori nell'armonizzazione della legislazione nazionale con la Convenzione del Brevetto Europeo. Tra le norme semplificatorie, si segnalano le modifiche agli articoli 6 (Comunione sul diritto di proprietà industriale), 148 (Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito), 195 (Procedura relativa alla domanda di trascrizione), 220 (Procedimento disciplinare per i consulenti), 221 (Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine). Il principio di delega di cui alla lettera d) dell'articolo 19 citato, che prevede che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione, è stato attuato sostituendo integralmente l'articolo 65 del Codice, in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. Infine, il principio di delega di cui alla lettera e), sempre dell'articolo 19 citato, che prevede di riconoscere ai comuni la possibilità di conseguire il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali è stato attuato integrando l'articolo 19 del Codice (sul diritto di registrazione).

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del presidente, Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Atto n. 226.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, ricorda che la X Commissione è stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, alla I Commissione affari costituzionali sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Ricorda che l'articolo 23-bis citato disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale (comma 1). Finalità ulteriore è quella di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione. Ai sensi dello stesso comma 1 le disposizioni in esame si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Successivamente, tuttavia, sono stati di fatto esclusi diversi settori dall'ambito di applicazione della riforma o, più precisamente, sono state espressamente fatte salve le norme vigenti in tali settori. Dapprima è stato escluso il settore della distribuzione del gas naturale con la legge n. 99 del 2009, articolo 30, comma 25. In seguito l'articolo 15 del decreto-legge n. 135 (convertito dalla legge n. 166/2009), ha escluso i settori della distribuzione di energia elettrica, del trasporto ferroviario regionale e della gestione delle farmacie comunali. Questi settori, pertanto, continuano ad essere regolati dalle specifiche norme vigenti, ossia per quanto riguarda il gas naturale, dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dall'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 (convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222); per quanto concerne invece l' energia elettrica, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 239.
Ricorda inoltre che l'articolo 23-bis, al comma 10, lettera d), che determina le finalità cui il Governo deve attenersi nell'adozione del regolamento di delegificazione in esame, prevede l'armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua. In realtà, il regolamento in esame non procede in tal senso, escludendo espressamente dal proprio ambito di applicazione i settori del gas, dell'energia elettrica e del trasporto ferroviario regionale.
Lo schema di regolamento in esame, si compone di 12 articoli.
L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del regolamento e indica i settori esclusi (gas naturale, energia elettrica, trasporto ferroviario regionale, farmacie comunali, servizi strumentali degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, decreto-legge n. 223 del 2006). Il comma 2, che riguarda la gestione del servizio idrico integrato, ribadisce principi già affermati dall'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009, cioè l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse.

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L'articolo 2 reca misure in materia di liberalizzazione, prevedendo che gli enti locali circoscrivono l'attribuzione di diritti di esclusiva ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità e definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche; è altresì richiamata l'applicabilità di alcune disposizioni della legge n. 287 del 1990, istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
L'articolo 3 prevede i parametri che le procedure competitive ad evidenza pubblica devono rispettare, chiarendo che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. Reca, altresì, alcune prescrizioni con riguardo all'indizione delle suddette procedure e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati.
L'articolo 4 definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ex articolo 23-bis, comma 4. Precisa, altresì, che nella richiesta del citato parere, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house non distorsivi della concorrenza. Infine prevede che l'effettivo rispetto delle citate condizioni sia verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'authority e che, in caso negativo, anche su segnalazione della medesima, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
L'articolo 5 assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali, prevedendo, tra l'altro, che gli enti locali siano responsabili dell'osservanza, da parte dei predetti soggetti al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Si demanda quindi la definizione delle modalità e della modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società affidatarie in house all'apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze, già previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.
L'articolo 6 stabilisce che le società in house e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applichino, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del codice dei contratti pubblici.
L'articolo 7 reca disposizioni inerenti l'assunzione di personale nelle società in house e in società miste a partecipazione pubblica di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali.
L'articolo 8 contiene alcune disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione, introducendo ipotesi di incompatibilità e di divieti di nomina, con riferimento, fra l'altro, agli amministratori locali. L'articolo è volto a dare attuazione alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 23-bis, che prevede una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità.
L'articolo 9 prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea con riguardo alla possibilità di ammissione alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali. L'articolo è finalizzato a dare attuazione all'articolo 23-bis, comma 10, lettera f), il quale impone ai regolamenti attuativi di prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere.
L'articolo 10 disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio. L'articolo in esame, come segnalato dalla relazione allegata, è volto a dare specifica attuazione

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all'articolo 23-bis, comma 10, lettera i), decreto-legge n. 112 del 2008, che indica quale finalità del regolamento, in ogni caso di subentro, della cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.
L'articolo 11 introduce una forma di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi pubblici locali. L'articolo dà attuazione alla previsione dell'articolo 23-bis, comma 10, lettera l), secondo la quale il regolamento ha la finalità di prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi. Il comma 1 dispone che i contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta. La procedura conciliativa è avviata secondo lo schema-tipo di formulario allegato al regolamento (comma 2). Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (comma 3).
L'articolo 12 reca, infine, le abrogazioni e le disposizioni finali indicando le specifiche disposizioni dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) e quelle dei singoli settori che sono state abrogate in quanto incompatibili col citato articolo 23-bis, nonché le disposizioni dello stesso articolo 113 abrogate in quanto oggetto di delegificazione.

Federico TESTA (PD) dichiara che intende svolgere un intervento nel merito di alcuni articoli del provvedimento in esame.
Fa presente che l'articolo 4, comma 1, stabilisce che gli affidamenti di servizi pubblici assumono rilevanza ai fini dell'espressione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se il valore economico del servizio supera la somma complessiva di 200 mila euro. Il parere è comunque richiesto, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50 mila unità. Sottolinea che con questa previsione si restringe l'ambito di applicazione del parere previsto dall'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 limitando, di fatto, il livello di competizione nel mercato. Ritiene che la disposizione sia delicata poiché le resistenze più elevate ai processi di ampliamento della concorrenza si registrano proprio nelle piccole realtà locali che non hanno dimensioni sufficienti per garantire un'adeguata competitività dei servizi. Richiama altresì le osservazioni formulate al riguardo nel dossier elaborato sul provvedimento dal Servizio studi della Camera, in cui si sottolinea che il Consiglio di Stato ha voluto precisare che l'impatto di siffatta previsione non appare razionale dato che, da un lato, sarebbero assoggettati al parere gli affidamenti di servizi di modesto valore economico nei comuni con popolazione superiore a 50 mila persone; dall'altro, vi sarebbero sottratti la maggior parte dei servizi locali affidati dai comuni di piccole e medie dimensioni. Il primo effetto, sempre a detta del Consiglio di Stato, produrrebbe un inutile sovraccarico dell'Autorità garante, il secondo contrasterebbe proprio con la funzione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, che è di garantire l'eccezionalità dell'affidamento diretto, attraverso uno scrutinio di tipo tecnico sulle scelte dell'ente locale, sovente guidate da motivazioni politiche. Pertanto lo stesso Consiglio di Stato ha voluto suggerire di modificare il testo di modo che il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, risulti obbligatorio se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento superi la somma complessiva di 200 mila euro annui, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50 mila unità; 50 mila euro annui, qualora la popolazione interessata non sia superiore a 50 mila unità.
Osservato che nello schema di decreto in esame non è contenuta una disposizione che tuteli il personale di una società per

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cui sia risolto anzitempo il contratto di servizio, riterrebbe opportuno prevedere al riguardo una norma di salvaguardia a favore non soltanto dell'occupazione, ma anche della concorrenzialità del sistema. Rileva infatti che, soprattutto nel caso di piccole concessioni, qualora il subentrante non sia tenuto a farsi carico almeno di parte del personale della società che ha perso la gara e, conseguentemente, l'onere dovesse ricadere sui comuni, vi potrebbe essere una difficoltà da parte di questi ultimi a indire nuove gare per la concessione dei servizi pubblici locali.
Con riferimento all'articolo 10, osserva che la disciplina prevista, in caso di subentro, per la cessione dei beni di proprietà del gestore necessari per la prosecuzione del servizio, può essere valida a regime, ma presenta evidenti problematicità qualora vi siano stati diversi accordi contrattuali alla base della concessione. Riterrebbe, pertanto, opportuno prevedere che, a regime, i criteri per il subentro siano basati sulla definizione delle tariffe e/o degli investimenti non ammortizzati, mentre nell'attuale fase transitoria sia doveroso tenere conto di eventuali diversi accordi contrattuali con i precedenti titolari della concessione.
Un altro aspetto problematico riguarda le aziende quotate. L'articolo 15 (Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge n. 135 del 2009 (cosiddetto «decreto Ronchi») prevede, al comma 2 lettera b) che, in via ordinaria, il conferimento e la gestione dei servizi pubblici avviene nei confronti di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto la qualità del socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. Nel caso in cui un'azienda a partecipazione pubblica decida di comprare quote di un'azienda quotata sul mercato, titolare di una concessione di servizio pubblico locale, quest'ultima potrebbe perdere la concessione per violazione dei limiti previsti dall'articolo 15 del «decreto Ronchi». Si tratterebbe allora di valutare l'opportunità di introdurre una previsione secondo la quale la quota pubblica rilevante ai fini della perdita della concessione sia solo quella «sindacata». Infine, in relazione alle disposizioni previste per le società quotate in mercati regolamentati agli articoli 7 e 8 dello schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di estenderle anche alle società da queste controllate.

Gabriele CIMADORO (IdV), ricordato che nel 2009 il suo gruppo ha presentato una mozione sui servizi pubblici locali, sottolinea che con diversi provvedimenti approvati negli ultimi anni si è cercato di rendere più economici e più efficienti tali servizi. Ritiene che lo schema di decreto in esame affronti questioni di grande rilievo per i cittadini e sottolinea che il suo gruppo ha promosso nello scorso mese di maggio una raccolta di firme per il referendum contro la privatizzazione dell'acqua. Si riserva di intervenire ulteriormente nel prosieguo dell'esame, in particolare in relazione alla proposta di rilievi formulata dal relatore.

Alberto TORAZZI (LNP), riservandosi di intervenire con proposte di maggiore dettaglio nella prossima seduta, dichiara di condividere le osservazioni del collega Testa relativamente alle aziende quotate in mercati regolamentati.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), sottolineata l'importanza dello schema di decreto in esame, si riserva di intervenire nella prossima seduta.

Manuela DAL LAGO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene

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il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00327 Vico: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.
7-00348 Cimadoro: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.
7-00361 Torazzi: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione - Approvazione di un testo unificato).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 7 luglio 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che è stato presentato un testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Gabriele CIMADORO (IdV), nell'esprimere soddisfazione per il fatto che si sia giunti all'elaborazione di un testo unificato delle risoluzioni in titolo, auspica che il Governo possa dare corso tempestivamente agli impegni in esso previsti.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, nel condividere il contenuto del testo unificato accoglie tutti gli impegni in esso previsti.
Con riferimento alla lettera d) del dispositivo, ricorda che in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti nel settore del mobile, è stato presentato deputato Reguzzoni una proposta di legge (C. 3125) assegnata alla X Commissione il 16 febbraio 2010, volta a favorire la valorizzazione dei prodotti del comparto del mobile-arredo, consentendo alle imprese di qualificare la propria produzione e ai consumatori di avere maggiori informazioni sulla qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati.
Segnala, inoltre, che una circolare del Ministero dello sviluppo economico del 3 agosto 2004 prevede, una «scheda di prodotto» che deve accompagnare i prodotti del mobile-arredo, in cui vengono fornite al consumatore informazioni sulla tipologia e i materiali impiegati.
Sottolinea che, al fine di migliorare l'azione complessiva di contrasto alla contraffazione a livello nazionale, il MiSE è impegnato in un progetto sperimentale, che può risultare utile anche per l'industria manifatturiera, consistente nell'individuazione, in collaborazione con il CATTID, il laboratorio di elevate tecnologie dell'Università «La Sapienza» di Roma, dei migliori e più efficaci sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti/servizi, in funzione dello specifico settore di appartenenza di questi ultimi. Aggiunge che con questo progetto si individueranno le tracciabilità e rintracciabilità meglio rispondenti alle peculiarità dei diversi settori produttivi, per garantire la massima tutela del tessuto produttivo italiano, dei consumatori e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti nel sistema della proprietà industriale.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) dichiara di voler sottoscrivere il testo unificato delle risoluzioni. Riterrebbe altresì opportuno comunicare in una conferenza stampa il lavoro svolto dalla X Commissione e gli impegni assunti dal Governo a favore del settore del mobile e del complemento d'arredo.

Salvatore RUGGERI (UdC) dichiara di voler sottoscrivere il testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Raffaello VIGNALI (PdL) dichiara di voler sottoscrivere il testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Enzo RAISI (PdL) dichiara di voler sottoscrivere il testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Andrea LULLI (PD) esprime soddisfazione per il testo unificato elaborato e

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l'ampio consenso ottenuto da tutti i gruppi della Commissione. Dichiara quindi voto favorevole a nome del proprio gruppo.

Alberto TORAZZI (LNP) esprime soddisfazione per l'unanimità dei consensi registrata sul testo unificato delle risoluzioni. Dichiara quindi voto favorevole a nome del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il numero 8-00080 (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 13 luglio 2010.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone - Rel. Raisi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 13 luglio 2010.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali - Rel. Fava.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 13 luglio 2010.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
(Esame Doc. XXII n. 12-16/A - Rel. Vignali).

Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 349 del 7 luglio 2010, a pagina 155, prima colonna, terza riga, dopo le parole «DAL LAGO.», inserire il seguente periodo «Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.».
A pagina 157, seconda colonna, trentacinquesima riga, dopo le parole «DAL LAGO.», inserire il seguente periodo «Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.».