CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 luglio 2010
351.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.40.

Federico PALOMBA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03095 Rao: Su questioni relative al personale femminile di polizia penitenziaria presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia.

Roberto RAO (UdC) rinuncia ad illustrare illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Roberto RAO (UdC), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, dalla quale peraltro risulta come il Governo si sforzi di dare risalto ai pochi interventi effettuati in materia di emergenza carceraria. Pur comprendendo le difficoltà derivanti dalla scarsità delle risorse, tuttavia sottolinea come l'emergenza carceraria sia ancora tale, con tutte le terribili difficoltà per i detenuti e per il personale che lavora negli istituti penitenziari, che hanno determinato molti suicidi. Nel caso specifico, sottolinea le particolari difficoltà del personale femminile, auspicando che il turn over sopravviva ai tagli lineari di spesa e che il Governo possa intervenire in maniera più concreta.

Federico PALOMBA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.45.

INTERROGAZIONI

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.45.

5-03092 Cavallaro: Sulle carenze di organico del Tribunale di Macerata.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Mario CAVALLARO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la completezza della risposta della quale, tuttavia, si dichiara insoddisfatto.

5-01323 Zucchi: Sulla carenza di organico dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Angelo ZUCCHI (PD), replicando, rileva come il Sottosegretario abbia fornito una completa rappresentazione della situazione

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disastrosa nella quale versa l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia. Nel merito, si dichiara insoddisfatto della risposta.

5-03136 Tenaglia: Sul programma di ristrutturazione e riqualificazione degli uffici giudiziari de L'Aquila e di Chieti a seguito del terremoto.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Lanfranco TENAGLIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, per la parte relativa agli uffici giudiziari de L'Aquila, e completamente insoddisfatto per la parte che riguarda gli uffici giudiziari di Chieti. Ricorda quindi come il Governo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge con il quale si è affrontata la situazione emergenziale determinata dal terremoto, abbia accolto un suo ordine del giorno che prevedeva la destinazione prioritaria dei fondi stanziati anche agli uffici giudiziari di Chieti. Invita quindi il Governo a provvedere con la massima sollecitudine.

Federico PALOMBA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Federico PALOMBA, presidente, comunica che hanno cessato di far parte della Commissione i deputati Gianni Farina e Guglielmo Vaccaro del gruppo del Partito democratico, ai quali subentrano i deputati Andrea Orlando e Pina Picierno, del medesimo gruppo, cui formula i più cordiali auguri di benvenuto.

DL 102/2010 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3610 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico PALOMBA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento, rilevando come esso rechi la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 6 che, come per le precedenti proroghe, detta disposizioni specali in materia penale.
Il comma 1 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 si prevede, anzitutto, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001

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(recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»)
Segnala che il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare: l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo; la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
Tornando al rinvio operato all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, questo comporta altresì: che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati - come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni - la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
Inoltre, il citato l'articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.
In particolare, prevede che: al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta»; nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 421/2001; l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria; possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.
Il predetto articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta.
Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga

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in conformità: alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
Il rinvio al citato articolo 4 comporta, inoltre, l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi - sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo - laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti o imposti dalla necessità delle operazioni militari.
Infine, comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento in esame detta talune norme di coordinamento.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger e abb.

(Parere alla V Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNP), relatore, osserva come il provvedimento in esame, che si compone di 14 articoli, abbia per scopo la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, per evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni (articolo 1).
L'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani, mentre l'articolo 3 istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani per finanziare progetti per lo sviluppo dei predetti comuni.
L'articolo 4 interviene sul codice dei contratti pubblici, al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (comma 1). Si prevede, inoltre, che i comuni montani, a certe condizioni, possano provvedere al finanziamento di opere a carattere complesso e infrastrutturale, con risorse derivanti dall'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate (comma 2).
Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono, rispettivamente, interventi in materia di l'associazionismo sociale, di attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano) e di certificazione di ecocompatibilità.
Gli articoli 9 e 10 contengono, rispettivamente, disposizioni sui rifugi di montagna, sulle guide alpine ed i maestri di sci. L'articolo 11 detta una norma di interpretazione autentica in materia di imposta comunale sugli immobili; l'articolo 12 talune disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano e, infine, l'articolo 13 le disposizioni transitorie.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 8, che interviene in tema di usi civici, ovvero di diritti reali sui generis, imprescrittibili, inalienabili e perpetui, spettanti a determinate collettività (ad esempio il diritto di raccogliere legna e di pascolare). La disposizione prevede, in particolare, che nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.
Pur trattandosi di un profilo non rientrante negli ambiti di competenza di questa Commissione, non può sottacere talune

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perplessità circa la ragionevolezza di una previsione applicabile non a tutti gli usi civici presenti sul territorio, ma solo a quelli relativi ai comuni montani.
Ciò premesso, osserva come in caso di alienazione di un immobile gravato da oneri non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto, le relative controversie siano definite applicando la disciplina civilistica in tema di responsabilità contrattuale e di contratto di compravendita (con particolare riferimento all'articolo 1489 del codice civile). La generale disciplina civilistica, integrata da una consolidata giurisprudenza, prevede in modo completo ed esaustivo le azioni esperibili, i presupposti della responsabilità del venditore, la ripartizione dell'onere della prova, i criteri per la liquidazione del danno effettivamente subito dall'acquirente e per determinare l'entità dell'eventuale riduzione del prezzo.
Tali considerazioni inducono a ritenere che la Commissione di merito debba verificare se la disposizione in questione non sia superflua e se non contenga una disciplina disarmonica rispetto alla norme civilistiche applicabili alla fattispecie di compravendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione, nella quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 8 in materia di usi civici (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.15.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 luglio 2010.

Federico PALOMBA, presidente, ricorda che vi sono ancora alcuni iscritti a parlare prima della conclusione dell'esame preliminare. Ricorda inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti scade oggi alle ore 15.

Antonio DI PIETRO (IdV) contesta con fermezza quanto sta accadendo in questi giorni, poiché risulta che le decisioni relative ad eventuali modifiche ed alla sorte del provvedimento in esame si stiano prendendo al di fuori della Commissione giustizia. Ribadisce che il suo giudizio sul provvedimento è fortemente negativo e che lo stesso dovrebbe essere ritirato dal Governo, sottolineando comunque come il suo gruppo presenterà emendamenti per partecipare effettivamente alla discussione. Rileva come dalle notizie di stampa sembrerebbe che il Governo abbia già presentato degli emendamenti e chiede quindi chiarimenti in proposito.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO fa presente che il Governo non ha presentato alcun emendamento e che gli unici emendamenti della maggioranza che a lui risultano essere stati presentati sono quello dell'onorevole Costa.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce di avere chiesto al Governo, e non all'onorevole Costa, dei chiarimenti in merito agli emendamenti che, secondo la stampa, sarebbero stati dal Governo medesimo già presentati. Ritiene che sia gravissimo che il Governo, anziché presentare direttamente i propri emendamenti, li faccia presentare da deputati della maggioranza, rilevando una commistione che mortifica le prerogative del Parlamento.

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Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che, come normalmente accade, gli emendamenti del rappresentante del Gruppo del PdL in Commissione sono a lui noti, essendone venuto a conoscenza in occasione di contatti informali con l'onorevole Costa.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva come quanto affermato dal sottosegretario Caliendo sia la conferma del comportamento precedentemente contestato, poiché è evidente che le decisioni fondamentali sul provvedimento vengono prese tramite contatti informali tra il Governo e la maggioranza. Ritiene che questo comportamento sia estremamente grave, perché è un modo per eludere e mortificare l'esame parlamentare del provvedimento.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che, se vi fosse stata l'occasione, avrebbe discusso degli emendamenti anche con l'onorevole Di Pietro.

Rita BERNARDINI (PD) osserva come le intercettazioni telefoniche rappresentino un problema effettivo di un fenomeno la cui governabilità tecnica non può però far dimenticare come esso debba essere collocato all'interno di riforme più generali. Il nodo da sciogliere, infatti, non è tanto quello relativo a quali tipologie di reati «intercettare», per quanto tempo, o tutte le altre soluzioni di guerriglia emendativa che ci si trova ad analizzare oggi, alcune delle quali gravissime come quelle che arrivano a minare il concetto stesso della libertà di stampa, ma semmai quello della effettività dei controlli sui parametri legislativi. La mancata separazione delle carriere è il problema: il giudice che controlla non è un giudice terzo, secondo quanto prescritto dall'articolo 111 della Costituzione.
Sotto questo profilo, il tema delle captazioni delle comunicazioni tra privati si inserisce purtroppo in un contesto politico sempre più dominato da spinte emergenziali, culture giustizialiste ed impostazioni ideologiche. Tutti fattori che dal 1990 in poi hanno costantemente bloccato ogni serio progetto complessivo di riforma della giustizia. Leggi disordinate, sentenze costituzionali involutive, prassi processuali fuori dalla legalità del sistema e incurie gravi per gli apparati giudiziari hanno prodotto effetti di sempre maggiore inefficienza e dequalificazione della giurisdizione.
Un tale stato di profonda crisi richiederebbe interventi immediati, soprattutto sul piano delle risorse e della gestione, ma anche l'avvio improcrastinabile dell'elaborazione di una riforma organica della giustizia: senza una tale opera, che veda coinvolte in modo costruttivo tutte le componenti del mondo della giustizia, è illusorio e politicamente miope pensare di uscire da una situazione tanto degradata.
A fronte di una crisi così profonda, non si è vista l'azione riformatrice del Governo, a partire dall'approvazione della legge sulla sospensione dei processi per le più alte cariche dello Stato (il cosiddetto «Lodo Alfano»), si è purtroppo dimostrata inadeguata, disorganica e, a volte, contraddittoria.
In particolare, l'approvazione del decreto-legge n. 143 del 2008, recante norme sull'efficienza del sistema giudiziario, invece di risolvere il problema della insufficienza dell'organico dei magistrati destinati alle funzioni giudiziarie, di fatto lo ha aggravato aumentando l'abnorme numero dei magistrati cosiddetti «fuori ruolo», problema che sempre più dunque continuerà a dilagare nel nostro Paese inquinando politica e magistratura.
Inoltre, sul problema della sicurezza sono stati prospettati interventi legislativi non inquadrati in una visione generale e quindi senza tener conto delle ricadute sul processo penale e sui suoi ultimi margini di tenuta.
Il disegno di legge sulla sicurezza dei cittadini, infatti, contiene una serie di rilevanti interventi nel settore penale (si pensi alla criminalizzazione dell' ingresso illegale dell'extracomunitario nel territorio dello Stato), nel codice di rito (cita, tanto per far due esempi, alle modifiche apportate all'articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale e a quelle incidenti sul

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rito direttissimo) e nell'ordinamento penitenziario (si riferisce in particolare, ma non solo, alla novella sull'articolo 41-bis) francamente preoccupanti. Da questo punto di vista occorrerà forse ribadire: in primo luogo che i principi costituzionali valgono e devono valere per tutti. Ogni tentativo di radicare, specie con disposizioni estemporanee e disorganiche, doppi binari, differenziazioni di sistemi sanzionatori, probatori e di custodia cautelare tali da aggravare il percorso processuale di alcuni imputati o per alcuni reati è inaccettabile, oltre che inutile in termini criminologici. In secondo luogo, che l'efficienza giudiziaria non può compromettere la «qualità» del processo. Se l'accertamento dei fatti deve avvenire in tempi ragionevoli, deve però anzitutto svolgersi in modo qualitativamente adeguato alle necessità, e ciò significa celebrazione di processi equi, non frettolosi e sommari al solo fine di «dare esempi» o di «eliminare l'arretrato». In terzo luogo, che le leggi di ordinamento penitenziario, a cominciare dalla legge Gozzini, sono un baluardo di civiltà giuridica intangibile, poiché efficace strumento di recupero sociale in conformità ai valori costituzionali. Da questo punto di vista l'attuale Esecutivo deve semmai interrogarsi sulla schizofrenia culturale di difendere talvolta le garanzie (magari solo per certe categorie di imputati) e poi scardinarle per certi reati o per certi imputati.
Anche sul fronte della lotta al sovraffollamento carcerario, invece di ripensare completamente il sistema, si è scelto di percorrere la strada più semplice della costruzione di nuovi istituti di pena. Tutti i progetti di costruzione di nuove carceri verranno finanziati, grazie ad una opportuna modifica legislativa, saccheggiando le risorse economiche della Cassa delle Ammende. Tutto ciò comunque non risolverà certo il problema, anche perché il numero dei detenuti si ridurrà drasticamente solo quando calerà il numero delle sanzioni penali e verranno potenziate le sanzioni sostituite al carcere e le misure alternative alla detenzione.
Nell'ambito di questi esempi, anche la modifica della disciplina delle intercettazioni telefoniche sembra ispirata a visuali limitate (la necessità di impedire illegittime pubblicazioni), senza farsi carico di come questo indispensabile intervento legislativo debba inserirsi nel più ampio panorama dei mezzi investigativi e della formazione della prova, nel dovuto rispetto e contemperamento di tutte le esigenze in campo.
Pertanto, a fronte di un sistema giudiziario in totale disfacimento, lungi dal continuare a coltivare interventi settoriali adottando un atteggiamento rinunciatario rispetto a un impegno forte di riforma organica della giustizia, occorre dar subito corso ad un ampio confronto parlamentare su quelle riforme organiche della giustizia indicate nella risoluzione approvata a gennaio alla Camera: abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, separazione delle carriere come riforma che nobilita funzione e ruolo del giudice e migliora la qualità del processo accusatorio; riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e della magistratura fuori ruolo per salvaguardare dalle invasioni di campo, tutelando il principio della separazione dei poteri; responsabilità civile dei magistrati, ristrutturazione garantista del codice di procedura penale, modulando anche interventi che incidono sui tempi del processo senza sacrificare le garanzie e nuovo codice penale capace di attuare una seria ed effettiva razionalizzazione delle fattispecie criminali.
La posta in gioco è molto elevata. Non vi è dubbio che la delineazione dei contenuti di una riforma così importante richieda tempi e riflessioni di grande momento,
Si dichiara convinta che le motivazioni che portano i radicali ad essere contrari al disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche e ambientali, sono diverse da quelle di tutte le opposizioni presenti in Parlamento. E non certo per il gusto di distinguersi: più semplicemente perché di giustizia i radicali se ne sono sempre occupati partendo dal vissuto delle persone e avendo a cuore tanto i principi

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garantisti quanto quelli di governo delle situazioni e convinti che dal rispetto delle regole - in primo luogo da parte delle istituzioni - a trarne vantaggio siano i cittadini, a partire da quelli più deboli e indifesi.
D'altra parte, continuare a procedere con provvedimenti settoriali come quello in corso sulle intercettazioni o quelli relativi al lodo Alfano o al legittimo impedimento, fa parte di un modo irrazionale di procedere ingaggiando una sorta di guerriglia fra poteri dello Stato, senza affrontare i nodi di fondo che ci sono e semplicemente per mettersi al riparo dai procedimenti in corso e da quelli che potrebbero essere aperti.
Nel disegno di legge che ritorna alla Camera dopo le modifiche apportate dal Senato, intanto si potrà procedere con emendamenti solo per le parti che sono state cambiate dal Senato: il restro non si può toccare.

Guido MELIS (PD) evidenzia come oggi sia stata pubblicata un'agenzia di stampa dalla quale risulta che Frank La Rue, esperto delle Nazioni Unite specializzato in libertà d'espressione, abbia dichiarato che il disegno di legge italiano per limitare la pubblicazione delle intercettazioni deve essere accantonato o rivisto, e che le pene per i giornalisti e gli editori che pubblicano informazioni prima di un processo sono sproporzionate. Rileva come ormai tutte le autorità abbiano espresso preoccupazione per il provvedimento e come lo stesso sia stato criticato anche nel contesto internazionale.
Illustra quindi un elenco di inchieste nelle quali, applicando la disciplina in esame, non sarebbe stato possibile accertare la commissione di gravi reati, e lo deposita in Commissione affinché sia a disposizione di tutti i commissari. Sottolinea come, fra le inchieste elencate, ve ne siano talune anche contro la propria parte politica.
Ritiene che il provvedimento non attui correttamente il bilanciamento fra i vari interessi costituzionali in gioco, essendo troppo marcata la tutela della riservatezza, sottolineando come, se la soglia della tutela di quest'ultima viene mantenuta troppo alta, si rischia di bloccare molte indagini per gravi reati.
Auspica che gli emendamenti del Governo possano tenere conto dei rilievi delle opposizioni e che si possa approvare un provvedimento dal quale non traspaia un cedimento dello Stato sul piano della sicurezza e della lotta contro la criminalità, poiché ciò produrrebbe effetti rovinosi.

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, rende noto di avere oggi trasmesso alla presidenza della Commissione, a nome del proprio gruppo, una lettera con la quale, in base all'articolo 79, comma 4, lettera b) del Regolamento, si sottolinea l'esigenza di verificare la compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Trattato sull'Unione europea. Nella lettera si chiede quindi, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, che la Commissione investa il Governo di una formale richiesta di fornire un a scheda tecnica sulla compatibilità comunitaria del testo in esame, e si preannuncia la richiesta del parere del Comitato per la legislazione.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che la richiesta formulata dall'onorevole Ferranti desti perplessità e che, comunque, non possa rientrare nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 5, del Regolamento. Con riferimento all'elenco depositato dall'onorevole Melis, ritiene che sarebbe stata opportuna una previa, seria ed attenta verifica dei casi nella stessa indicati in relazione alla disciplina in esame.

Jean Leonard TOUADI (PD) sottolinea come quella presentata dall'onorevole Ferranti sia una legittima richiesta formulata dall'opposizione, anche in considerazione della natura ormai prevalentemente transnazionale delle forme più pericolose di criminalità.

Federico PALOMBA, presidente, assicura all'onorevole Ferranti che la richiesta

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da lei presentata sarà valutata nel corso del prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 15 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta comincia alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
Atto n. 217.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato il 7 luglio 2010.

Federico PALOMBA, presidente, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere (vedi bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 7 luglio 2010).

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea la continua opera di rafforzamento delle iniziative di contrasto alla criminalità mafiosa perseguita dal Governo, in cui si inserisce anche il regolamento all'esame della Commissione. In relazione all'articolo 2, ritiene di segnalare come il rinvio alla figura del prefetto rischi di poter creare qualche disguido in relazione all'esistenza di uno specifico dovere di iniziativa in materia. Potrebbe risultare utile precisare che la figura del prefetto cui compete «principalmente» l'iniziativa, è quello del luogo in cui l'opera o la fornitura debbono essere realizzate. Si tratterebbe, insomma, di verificare l'opportunità di insistere un criterio che possa orientare l'applicazione del regolamento nel modo migliore.
Esprime apprezzamento per la previsione dell'audizione dell'interessato evidenziando, però, l'esigenza di prevedere la possibilità, da parte dell'audito, di avvalersi dell'assistenza tecnica e ciò anche in considerazioni delle conseguenze che possano derivare all'impresa in esito al procedimento.
Rileva, quindi, che nel regolamento potrebbe essere inserita, anche in un secondo tempo, la banca dati prevista dal recente disegno di legge sul testo unico delle disposizioni antimafia.
Si domanda, infine, se non sia il caso, anche in prospettiva futura, di istituire un procedimento volto alla eliminazione di eventuali informazioni che risultassero infondate od erronee alla luce dei fatti meglio accertati o sopravvenuti.
Conclude auspicando che le modifiche a provvedimenti legislativi evitino di sollevare questioni interpretative a causa della formulazione non del tutto ineccepibile.

Federico PALOMBA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.10.

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Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
C. 3291-bis Governo.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Carolina LUSSANA, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3291-bis di iniziativa del Governo: «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno», risultante dallo stralcio degli articoli da 3 a 9 del disegno di legge n. 3291, deliberato dall'Assemblea il 12 maggio 2010.
Avverte altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 7 luglio scorso ha definito l'organizzazione della discussione, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Il contingentamento dei tempi è depositato presso la segreteria della Commissione.
Ricorda che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge giungendo all'approvazione di un testo risultante dall'approvazione di emendamenti. Il 5 luglio scorso si è svolta in Assemblea la discussione generale. Il giorno successivo il testo è stato rinviato in Commissione, in quanto, nel frattempo, si sono realizzati i presupposti per il trasferimento in sede legislativa. Pertanto, il medesimo giorno, è stato richiesto il trasferimento in sede legislativa che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio.
Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.
In sostituzione del relatore, onorevole Alfonso Papa, impossibilitato per il momento a partecipare alla seduta, si rimette alla relazione svolta dal medesimo in Assemblea, avvertendo che è intenzione del relatore presentare un emendamento per venire incontro ad una condizione posta dal Governo per il trasferimento di sede. In particolare all'articolo 1, comma 7, terzo periodo si dovrà sostituire la parola «sentita» con le parole «d'intesa con».

Intervengono nella discussione sulle linee generali gli onorevoli Antonio DI PIETRO (IdV), Rita BERNARDINI (PD), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), Donatella FERRANTI (PD), Anna ROSSOMANDO (PD) e Marilena SAMPERI (PD).

Antonio DI PIETRO (IdV) interviene sull'ordine dei lavori.

Alfonso PAPA (PdL) rinuncia ad intervenire in replica.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO interviene in replica.

Carolina LUSSANA, presidente, dichiara pertanto conclusa la discussione sulle linee generali.
Propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo del disegno di legge all'ordine del giorno, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato 6).

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

Carolina LUSSANA, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16 di mercoledì 21 luglio 2010. Rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010 - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.
Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, osserva come il testo unificato in esame, che consta di tre articoli, reca disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati
Il provvedimento, preso atto della scarsa rappresentatività delle donne nella veste di consiglieri di amministrazione delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, interviene a integrare il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell'intermediazione finanziari (TUF) al fine di bilanciare la rappresentanza tra generi in seno ai consigli di amministrazione delle suddette società.
Ci si pone, quindi l'obiettivo di riequilibrare l'accesso alle cariche direttive delle sole società quotate in borsa che sono quasi «off-limits» per le donne. E ciò nonostante il fatto che esse operino su un mercato regolamentato e impieghino modelli di gestione manageriale basati sulla professionalità degli amministratori piuttosto che sull'affectio societatis dei singoli partecipanti all'impresa, come accade invece per le società di persone e per molte società a responsabilità limitata, di solito piccole e a conduzione familiare.
Questi ultimi sono aspetti che avrebbero dovuto rendere le società quotate più aperte a una selezione del personale dirigente fondata su criteri schiettamente meritocratici, con l'impiego dei quali la presenza delle donne nei board direttivi avrebbe sicuramente e spontaneamente raggiunto livelli di equilibrio rispetto a quella maschile. Nella realtà dei fatti ciò però non è accaduto e non accadrà senza un correttivo adeguato, a causa della diffusione di ostacoli culturali al pieno riconoscimento delle pari opportunità nei gradini superiori della scala gerarchica dell'impresa. Con il provvedimento in esame, perciò, si intende apportare un correttivo alla situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle postazioni apicali delle imprese quotate.
Passando all'esame delle singole disposizioni, si segnala che l'articolo 1 introduce un comma 1-ter nell'articolo 147-ter del TUF in base al quale si stabilisce essenzialmente che: lo statuto preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi (riferendosi quindi sia alle donne che agli uomini); il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti; il riparto si applichi per tre mandati consecutivi; qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto, i componenti eletti decadano dalla carica.
Il descritto meccanismo viene poi sostanzialmente esteso al consiglio di gestione ed al consiglio sindacale delle società in questione.
L'articolo 2 stabilisce che le citate disposizioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 3 dispone che le disposizioni in esame si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni

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ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati
Osserva che l'apposizione di un limite alla libertà negoziale tramite l'imposizione di una clausola statutaria che preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, può essere considerato un intervento adeguato e condivisibile rispetto alla finalità di garantire che vi sia una pari opportunità fra generi, intesa quale parità delle condizioni e del «punto di partenza» per accedere alle cariche societarie.
Suscita, tuttavia, talune perplessità la sanzione della decadenza dalla carica di tutti i componenti eletti, qualora il meccanismo di elezione degli organi statutari non produca, in concreto, le proporzioni tra i componenti dei generi prestabilite dalla legge.
Le perplessità, segnatamente, riguarda gli effetti della sanzione della decadenza in relazione all'eventuale lacunosità dei meccanismi elettivi previsti dallo statuto (composti dalla clausola di cui all'articolo 1 e dalle altre clausole che presiedono alle operazioni elettorali, che con la prima dovranno essere necessariamente coordinate). In tale ipotesi potrebbe essere difficoltoso costituire o ricostituire gli organi societari, senza prima procedere ad una modifica dello statuto che renda effettiva la clausola in questione e garantisca le prescritte proporzioni tra i generi. Il che potrebbe anche comportare serie difficoltà operative per le società, in taluni casi estremi nei quali si frapponessero degli ostacoli alla modifica dello statuto.
Appare quindi opportuno che la Commissione di merito valuti l'opportunità di eliminare la sanzione della decadenza degli eletti o, comunque, di prevedere adeguati meccanismi di controllo che garantiscano a monte l'adeguatezza della clausola statutaria di cui all'articolo 1.
Propone quindi di esprimere un parere favorevole con osservazione (vedi allegato 7).

Carolina LUSSANA (LNP) in considerazione della particolare rilevanza del provvedimento, chiede al relatore ulteriori chiarimenti sulle perplessità da lei manifestate in ordine allo stesso.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, pur condividendo i principi ispiratori del provvedimento, ribadisce come la sanzione della decadenza degli eletti possa, in relazione a clausole statutarie che non siano formulate in modo adeguato allo scopo, che è quello di garantire negli organi direttivi delle società quotate la proporzione tra i generi legislativamente prestabilita, creare degli ostacoli al corretto funzionamento delle società medesime. In tal caso, infatti, potrebbe risultare difficoltoso, se non impossibile, costituire o ricostituire gli organi direttivi delle società, a meno che non si modifichi lo statuto. Ricorda, d'altra parte, come talvolta possano frapporsi ostacoli di vario genere anche alla modifica dello statuto. Ritiene quindi opportune una seria riflessione sull'opportunità di mantenere la sanzione della decadenza e, in ogni caso, la previsione di forme di controllo che garantiscano a monte l'efficacia della clausola di cui al comma 1 del provvedimento e, più in generale, del complesso delle clausole statutarie che presiedono alle elezioni degli organi direttivi delle società in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 7).

La seduta termina alle 16.10.