CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 luglio 2010
350.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 8 luglio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria GIRO.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984.
C. 3363 Bergamini.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 3535).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2010.

Valentina APREA, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3535 Maurizio Turco ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera». Vertendo su analoga materia, ne propone l'abbinamento alla proposta di legge all'ordine del giorno C. 3363 Bergamini, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 3535 Maurizio Turco.

Giorgio LAINATI (PdL), relatore, ricorda che, come è noto, la Commissione ha già iniziato, il 27 maggio 2010, l'esame in sede referente della proposta di legge d'iniziativa parlamentare, C.3363, presentata il 1o aprile 2010, recante norme per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera. In conseguenza dell'assegnazione all'esame della Commissione della proposta di legge

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C. 3535, a firma Maurizio Turco e altri, oggi abbinata alla proposta di legge C. 3363, vertente su identica materia, ricorda che la proposta C. 3535 è stata presentata il 9 giugno 2010 e si compone di 6 articoli. Sottolinea che l'articolo 1 dispone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui passaggi di proprietà del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera dal 12 luglio 1974 al 4 ottobre 1984. L'articolo 2 stabilisce la composizione e la durata della Commissione. L'articolo 3 definisce i compiti fondamentali della Commissione sintetizzabili nel fare chiarezza sulla correttezza del suddetto passaggio di proprietà del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera. L'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti di azione della Commissione. L'articolo 5 impone l'obbligo del segreto ai componenti la Commissione, al personale addetto alla stessa e ad ogni persona che collabora con la stessa e sanziona l'eventuale violazione di tale obbligo. Osserva che il successivo articolo 6, infine, disciplina l'organizzazione dei lavori della Commissione.
Ritiene utile segnalare alla Commissione le principali differenze tra gli articolati dei due provvedimenti in esame. Il titolo della proposta C. 3535 a firma Maurizio Turco ed altri si differenzia da quello della proposta precedente in quanto non reca la dizione «e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984» presente nel testo a firma Bergamini ed altri. Osserva che all'articolo 1 il testo delle due proposte si differenzia sull'arco temporale oggetto dell'inchiesta: la proposta C. 3535 propone un periodo di tempo più dilatato e circostanziato nelle date, che va dal 12 luglio 1974 al 4 ottobre 1984, rispetto agli anni proposti nel provvedimento C. 3363 che vanno dall'anno 1981 al 1984. All'articolo 3, comma 1, relativo ai compiti della Commissione, alla lettera a) si ripropone la differenziazione temporale già evidenziata nell'articolo 1. Sottolinea che ulteriori differenziazioni si evidenziano alle lettere seguenti: la lettera b) della proposta C. 3535 reca la dizione: «valutare se in tali passaggi di proprietà vi sia stato un indebito arricchimento ai danni dei proprietari iniziali», mentre la lettera b della proposta Bergamini, pur recando la stessa frase, recita «valutare se in tali passaggi di proprietà, in favore prima della Centrale finanziaria e poi delle società Gemina, Meta, Mittel e Arvedi, vi sia stato un indebito arricchimento ai danni dei proprietari iniziali». Osserva che la successiva lettera c) della proposta C. 3535 reca quindi la dizione: «verificare se sia stato commercialmente corretto il comportamento del Banco Ambrosiano, dell'Istituto per le opere di religione (IOR) e del Nuovo Banco Ambrosiano nei confronti dei proprietari iniziali» mentre la proposta precedente C. 3363 alla medesima lettera c: «verificare se sia stato commercialmente corretto il comportamento del Nuovo Banco ambrosiano e della società finanziaria Mittel nei confronti dei proprietari iniziali». Evidenzia che le restanti lettere d) e e) dell'articolo 3, comma 1, non presentano ulteriori differenze. Sottolinea infine che, per tutte le restanti parti relative ai poteri e limiti della Commissione, all'obbligo del segreto e alle modalità di organizzazione dei lavori della Commissione, i due testi permangono identici, ricalcando lo schema normativo classico delle proposte istitutive delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Maurizio TURCO (PD) rileva che il periodo di riferimento della proposta di commissione d'inchiesta debba essere il decennio tra il 1974 e il 1984, sottolineando che quel che accadde nel 1984 fu una riproposizione di quanto accadde nel 1974 e cioè l'espropriazione della proprietà di Angelo Rizzoli. Non è possibile quindi, a suo giudizio, «amputare» l'inchiesta di un periodo fondamentale. Ricorda inoltre che l'11 luglio 1984, come riportato da «La Repubblica» del 12 luglio 1984, si svolse una riunione del consiglio di amministrazione della Rizzoli Editore Spa, nella quale si discusse dell'aumento di capitale da 6 miliardi - dopo la recente svalutazione da 24,4 miliardi, avvenuta con la riduzione del valore delle azioni da 2.780 a 691 lire - a circa 56

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miliardi di lire, con un aumento cioè di circa 50 miliardi e che se l'aumento di capitale fu, come probabile da 6 a 56 miliardi, la quota di Angelo Rizzoli venne abbondantemente «annacquata» - come si dice in questi casi - e passò dal 40 per cento al 4 per cento. Da questo e da altri articoli emerge quindi che non si è trattato di una operazione di mercato. Sottolinea inoltre che a prescindere dalla vicenda processuale di Angelo Rizzoli, la commissione d'inchiesta di cui alle proposte di legge in esame non potrà restituire a Angelo Rizzoli né il patrimonio né i ventisei anni del procedimento giudiziario. Evidenzia poi che nella vicenda in oggetto sono coinvolti sia lo IOR che il Banco ambrosiano, dato che le azioni erano state conferite allo IOR e non al Banco ambrosiano. Osserva quindi che non corrisponde al vero che sullo IOR non si può indagare, visto che è possibile farlo con una rogatoria internazionale.

Ricardo Franco LEVI (PD), ricordando che si è chiamati a discutere l'abbinamento delle due proposte di legge Bergamini e Turco riguardanti l'istituzione di una Commissione di inchiesta relativa alla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera, sottolinea che le due proposte hanno alcune differenze significative per quello che riguarda l'ambito temporale. Osserva che la proposta Turco è stata presentata dalla delegazione radicale che, come è noto, ha un'autonomia politica all'interno del gruppo parlamentare del Partito democratico, autonomia che ha ampiamente manifestato nella presentazione della proposta di legge in oggetto che non riflette la posizione del gruppo parlamentare del Partito democratico, da lui già illustrata nella seduta precedente. Ritiene importante fare chiarezza su alcuni punti, in particolare sull'affermazione inerente l'assoluzione di Angelo Rizzoli in Cassazione. Al riguardo, sottolinea come tale affermazione sia destituita di ogni fondamento, in quanto vi è una lunga serie di sentenze a carico di Angelo Rizzoli in tutti i gradi di giudizio, nel 1992, nel 1996 e ancora nel 1998, sentenze che ha avuto modo di illustrare nel dettaglio nel suo precedente intervento e che in questa sede richiama. Ricorda che in queste sentenze le responsabilità di Angelo Rizzoli sono state evidenziate con chiarezza anche per ciò che riguarda la distrazione di fondi. Al riguardo, la sentenza della Cassazione del 2009 non ha in alcun modo smentito quanto già giudicato, ma ha soltanto revocato le decisioni per ciò che riguarda il profilo penale, in quanto il reato di bancarotta fraudolenta dal 2006 era stato depenalizzato. Ritiene quindi importante sottolineare il fatto che la citata sentenza della Cassazione non ha in alcun modo riscritto fatti o cancellato attribuzioni di responsabilità.
Ritiene quindi che la vicenda in oggetto sia molto chiara e rimane scritta in documenti finali della magistratura e negli atti amministrativi delle aziende. Evidenzia inoltre come la vicenda sia sorta a partire dal 1974, con la decisione «improvvida e economicamente temeraria e sciagurata» di Andrea Rizzoli di acquisire ilCorriere della Sera. Al riguardo, ricorda che tale acquisizione fu finanziata a debito e che successivamente, con la cattiva gestione, il Corriere delle Sera e il gruppo Rizzoli si trovarono in tre anni in uno stato di insolvenza e accumularono poi in soli 3 anni, tra il 1980 e il 1982, 300 miliardi di lire di perdite. Sottolinea come la cifra per quegli anni fosse enormemente ingente e che lo sbilancio era dovuto ad un «passo rischiato e lungo», compiuto da Andrea Rizzoli. Aggiunge inoltre come da quel momento si creò una dipendenza dei Rizzoli dal sistema bancario e che i Rizzoli ricorsero a banche non del tutto commendevoli e a quel mondo affaristico e finanziario rappresentato allora dalla P2 e dal suo entourage. Ritiene inoltre opportuno sottolineare che la cessione della Rizzoli non si configurò come un'espropriazione, se per espropriazione si intende la spoliazione di un bene a prezzi non corrispondenti al valore del bene stesso; al riguardo, sottolinea che il gruppo Rizzoli come tale, all'epoca non valeva più nulla e quanto ottenne Angelo Rizzoli, una cifra ammontante a 10 miliardi in contanti e la

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rinuncia alle legittime attese da parte dei creditori, fu ottenuto proprio per il nome stesso che Rizzoli portava. Ricorda, inoltre, che la congruità del passaggio al gruppo Gemina fu commentata dallo stesso Rizzoli in termini positivi. Ricorda inoltre che tutti i passaggi amministrativi della vicenda recano la firma di Angelo Rizzoli a partire dalla richiesta di amministrazione controllata, così come risulta documentato e controfirmato da Angelo Rizzoli l'ingresso nelle casse sociali delle somme corrispondenti all'aumento di capitale. Il fatto che tali somme siano poi uscite dalle casse sociali per finire in conti esteri riconducibili a Tassan Din e ai suoi amici configura per l'appunto la distrazione di cui si è occupata la magistratura.
Ritiene pertanto che la Commissione cultura non possa che verificare i fatti nel modo più corretto; per ciò che riguarda la Commissione di inchiesta ritiene non vi siano elementi in quanto tutto è già scritto nelle carte e nei documenti. A tal proposito, se cultura vuol dire libera ricerca della verità, non dettata da motivazioni diverse e ultronee, ritiene che la Commissione stessa nel segno del nome che porta dovrebbe resistere e respingere la proposta di inchiesta parlamentare in oggetto.

Valentina APREA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a valutare le proposte di istituzione di una Commissione di inchiesta sui fatti indicati, ma non è la sede per entrare nel merito delle questioni che dovranno essere affrontate della Commissione di inchiesta citata. Invita quindi tutti i colleghi, e in particolare il collega Levi, che dimostra di conoscere approfonditamente la vicenda, ad attenersi agli aspetti di competenza.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), pur riconoscendo di non avere la conoscenza e la competenza del collega Levi sui fatti oggetto della Commissione di inchiesta, ritiene necessario svolgere una valutazione politica sulla necessità di istituire una Commissione di inchiesta sui temi indicati. Rileva, al riguardo, che le Commissioni d'inchiesta sono sempre istituite per accertare la verità su stragi, indagare su momenti difficili della democrazia e su fatti non ancora chiariti, per cui non ravvisa la necessità di istituire la Commissione di inchiesta in esame, visto che i fatti risultano essere stati ampiamente chiariti dalla magistratura. È stato chiarito infatti, anche dalla specifica Commissione d'inchiesta istituita ad hoc, che quel momento inquietante del Paese, che ha visto l'operazione di mercato Rizzoli-Corriere della Sera, era collegato alle tristi e note vicende riconducibili al tentativo della loggia massonica P2 di impossessarsi dei mezzi di informazione nazionale e di sovvertire le regole dello Stato democratico. Non ritiene quindi che la Commissione di inchiesta di cui alle proposte di legge possa portare nuovi elementi. Sottolinea, invece, che la proposta Bergamini entra in palese conflitto con il giudizio e l'azione della magistratura, in quanto come ha detto il collega Levi non vi sono assoluzioni, ed entra, infine, in conflitto con un'avvenuta operazione di mercato, di cui si tenta di riscrivere i contorni, individuando dei nemici nella cordata Gemina-Fiat. Vi è d'altra parte un evidente conflitto di interessi della collega Bergamini, oggi parlamentare, ma già consulente Mediaset.

Valentina APREA, presidente, richiama il deputato Zazzera ad attenersi al tema in discussione, senza mettere in relazione temi che non sono fra loro confrontabili. Non vorrebbe che si alimentasse ancora una volta, anche su queste vicende, una cultura del sospetto assolutamente dannosa per le istituzioni.

Giorgio LAINATI (PdL), relatore, sottolinea che quanto detto dal collega Zazzera non corrisponde al vero, visto che l'onorevole Bergamini ha svolto piuttosto il ruolo di consulente a Londra di una nota società finanziaria.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) prende atto delle precisazioni fornite, che potranno in ogni caso essere confermate anche dalla collega interessata. Aggiunge solo che le dichiarazioni recenti dell'onorevole Gaetano

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Pecorella e dello stesso Angelo Rizzoli sulla necessità di riscrivere la vicenda Rizzoli, anche allo scopo di ottenere risarcimenti cospicui rispetto alle passate vicende, denunciano ancora una volta il segnale di voler inquinare il sistema di informazione nazionale. Sottolinea quindi che dietro la proposta di istituire questa Commissione di inchiesta vi è l'ennesimo tentativo di scalare il Corriere delle Sera e di controllare gli organi di informazione. La proposta in oggetto è quindi perfettamente compatibile con il disegno di legge sulle intercettazioni che andrà presto all'attenzione dell'aula e che mina alla radice la libera informazione in Italia. Invita quindi i presentatori al ritiro delle proposta di legge in oggetto.

Giorgio LAINATI (PdL), relatore, ribadisce che le affermazioni del collega Zazzera non hanno alcun fondamento e non corrispondono al vero.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
C. 2302 Granata.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), relatore, sottolinea la valenza della proposta in oggetto legata alla valutazione della preziosa peculiarità dell'Italia legata al suo patrimonio marino. Evidenzia che l'idea di base della proposta sia quella di creare una cultura dell'attenzione, della ricerca, della tutela e della valorizzazione del patrimonio marino del Paese, considerato in un unicum fonte di risorse e di crescita non solo sul versante culturale. Ricorda che la proposta in oggetto, insieme a una attenta tutela dell'archeologia marina, pone particolare attenzione alle risorse acquifere e anche a quelle delle acque interne. Sottolinea inoltre che la proposta in oggetto riporta ad unitarietà le competenze intrecciate sulla materia che erano a capo sia del Ministero dei beni culturali che dell'ambiente e che per tali motivi non prevedevano controlli e non valorizzavano con efficacia le risorse tutelate. Ricorda che la proposta di legge in oggetto tratta ad ampio raggio tutto ciò che riguarda i beni marini, i beni costieri e la sorveglianza delle aree acquifere protette, aggiungendo anche una serie di interventi per la salvaguardia delle attività legate al mare come la tutela delle imbarcazioni d'epoca. Evidenzia, ancora, che la nuova sovrintendenza del mare farà capo a realtà specializzate già esistenti come i due centri tecnici operativi di Venezia e Orbetello. L'approvazione della proposta in oggetto rappresenterebbe quindi una significativa risposta del Parlamento per le problematiche legate ad un patrimonio essenziale per l'Italia come quello delle acque, sia marine che interne.
Ricorda che la proposta di legge in esame, composta di 12 articoli, prevede, sull'esempio di altri Paesi europei, nonché della Soprintendenza del mare istituita nel 2004 in Sicilia, l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, l'articolo 1 prevede che nell'ambito del Ministero indicato, e alle dirette dipendenze del relativo Segretariato generale, è organizzato il settore del patrimonio storico-culturale sommerso, al fine di tutelare, valorizzare e rendere ampiamente fruibile il patrimonio del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri, delle acque interne e, quindi, di dare attuazione a quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Al riguardo ricorda che con l'articolo 2 del decreto legislativo. n. 63 del 2008, - che ha modificato l'articolo 131 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - la definizione di paesaggio si è fatta più articolata per renderla più convergente

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non solo con la Convenzione europea del paesaggio, ratificata con la legge n. 14 del 2006, ma anche con le indicazioni recate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, relative, in particolare, alla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni rispetto alla tutela del paesaggio. Quest'ultima è volta a riconoscere, salvaguardare e recuperare i valori culturali che il paesaggio esprime, mentre la valorizzazione concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. Ai sensi dell'articolo 142, tra le aree tutelate per legge, in quanto facenti parte dei beni paesaggistici, sono indicati anche i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, nonché i parchi e le riserve nazionali o regionali e le zone di interesse archeologico. Con riferimento alla valorizzazione, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 42 del 2004 specifica che essa si sostanzia nelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del medesimo, anche da parte delle persone diversamente abili. Ai sensi dell'articolo 2 della proposta in esame, nell'ambito del settore è istituita la Soprintendenza del mare e delle acque interne, dalla quale dipendono due centri tecnici operativi, quello di Venezia e quello di Orbetello, per ciascuno dei quali è individuato l'ambito territoriale di competenza. La Soprintendenza è autonoma si avvale di finanziamenti propri e di personale tecnico-scientifico. Ai sensi dell'articolo 9, essa è organizzata in servizi, unità operative e uffici: la disciplina della struttura, del funzionamento e dell'organico è definita con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Ricorda che attualmente, le competenze relative al patrimonio archeologico sommerso sono esercitate dalle Soprintendenze, organi periferici del Ministero. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998 - con il quale è stato istituito il Ministero - con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, le Soprintendenze possono essere trasformate in Soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore. Aggiunge che l'articolo 3 individua quindi le competenze specifiche della Soprintendenza, che si affiancano a quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Esse attengono a: organizzazione ed attuazione di ricerche archeologiche subacquee, per individuare, salvare ed eventualmente trasportare a terra o musealizzare in loco beni storico-culturali sommersi, ai sensi della lettera a), nonché di ricerche relative alle attività economiche e di difesa delle zone costiere e dei contesti paesaggistici determinati da tali attività, in base alla lettera b); le ricerche subacquee possono anche essere in Paesi terzi, nell'ambito della cooperazione internazionale prevista dai trattati, ai sensi della lettera lettera i). Viene in rilievo, a tale proposito, la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, approvata il 2.11.2001 e ratificata con la legge 23.10.2009, n. 157. Ricorda che, ai sensi della Convenzione - che è entrata in vigore il 2 gennaio 2009 -, il patrimonio in questione è costituito da tutte le tracce di esistenza umana che abbiano carattere culturale, storico o archeologico, e che siano state parzialmente o totalmente sommerse da almeno cento anni. La definizione di patrimonio culturale subacqueo include, dunque, siti, strutture, edifici, resti umani, navi affondate e il loro carico, oggetti preistorici. La Convenzione fissa alcuni standard comuni per la protezione di tale patrimonio, prevedendo misure di prevenzione contro la possibilità che venga saccheggiato o distrutto, e impegna gli Stati ad adottare, secondo modalità stabilite, azioni congiunte. Il presupposto giuridico per queste azioni è principalmente la competenza su base territoriale, ma nel rispetto della «provenienza»

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del patrimonio sulla base della nazionalità ed anche dei legami storici con la nazione di origine. In particolare, il regime della cooperazione internazionale nelle operazioni di protezione, con riguardo ai settori dello studio, della ricerca e della conservazione, è dettato dall'articolo. 19 della Convenzione.
La relazione illustrativa della proposta di legge evidenzia quindi che la Soprintendenza avrà competenza per una profondità almeno analoga a quella stabilità dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Al riguardo, ricorda anche che l'articolo 94 del medesimo codice prevede che gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle «regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo», allegate alla Convenzione UNESCO: l'articolo 3 di quest'ultima, a sua volta, stabilisce che quando la zona indicata dall'articolo 94 del codice si sovrappone con un'analoga zona di un altro Stato e non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, le competenze esercitate dall'Italia non si estendono oltre la linea mediana di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 61 del 2006. È prevista inoltre dall'articolo 3 l'adozione di misure di fruizione dei beni storico-culturali sommersi nelle acque territoriali, ai sensi della lettera c); l'organizzazione di attività volte a far conoscere il patrimonio storico-culturale sommerso: in particolare, elaborazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative e di materiale didattico ai sensi della lettera d), l'organizzazione di archivi videofotografici, di disegni e di carte tematici, ai sensi della lettera e), l'allestimento museale e di mostre di reperti, di preesistenze storico-archeologiche legate alla cultura del mare e di testimonianze della storia economica e culturale delle zone costiere, ai sensi della lettera f), l'istituzione e gestione di una biblioteca, ai sensi della lettera h); la redazione annuale di indicazioni topografiche riservate riguardanti la presenza di beni storico-culturali sommersi da trasmettere alle Forze dell'ordine e alle Capitanerie di Porto, ai fini della predisposizione dei servizi di controllo attivo, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica e al sistema di vincoli, ai sensi della lettera g); l'indirizzo e alta sorveglianza per la gestione di aree protette e di parchi marini, ai sensi della lettera l); l'indirizzo e il coordinamento, in collaborazione con comuni, province, regioni, autorità portuali, capitanerie di porto, responsabili delle aree protette, delle questioni relative alla pubblica fruizione delle coste, con particolare riferimento alla regolamentazione degli accessi a mare e ad acque, ai sensi della lettera m); la ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-monumentale e paesaggistico inerente il mare e le acque interne rinvenuto in scavi a terra anche in aree non sommerse o di scarsa umidità, ai sensi della lettera n); l'instaurazione di rapporti internazionali transfrontalieri relativi alla comune cultura del mare e, in particolare, alle rotte storiche che hanno determinato scambi economici e confronti culturali fra popoli, ai sensi della lettera o). Aggiunge che ai sensi dell'articolo 4, la Soprintendenza assicura, attraverso periodiche conferenze di servizi con i soggetti prima indicati, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico-archeologico, ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta da parte delle Forze dell'ordine e degli enti preposti. In base all'articolo 5, ogni attività di ricerca, scavo, tutela di beni storico-culturali sommersi è effettuata esclusivamente sotto la supervisione di archeologi che possano partecipare direttamente alle attività subacquee; inoltre, ai sensi dell'articolo 6, le attività di ricerca e recupero sono soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Ricorda che attualmente, ai sensi degli articoli 88 e 89 del Codice, le ricerche archeologiche in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero, che può darle in concessione a soggetti pubblici o privati fissando una serie di prescrizioni. Eventuali inadempienze, o anche solo la volontà del Ministero di sostituirsi al concessionario, possono

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determinare la revoca dell'atto. Tali previsioni sono assistite da un apparato sanzionatorio, secondo quanto stabilito dall'articolo 175. L'articolo 7 della proposta di legge dispone quindi che per i progetti di ricerca e recupero di beni storico-culturali sommersi che implicano rilevanti problemi di scavo, recupero, conservazione, restauro, la Soprintendenza può avvalersi della collaborazione degli uffici periferici degli istituti centrali del MIBAC. Il successivo articolo 8 intende sistematizzare l'apporto del volontariato alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali sommersi e, a tal fine, prevede l'istituzione, presso la Soprintendenza, di un albo dei volontari subacquei, singoli o riuniti in organizzazioni. Costituiscono requisito di iscrizione il possesso del certificato di idoneità psico-fisica, di un brevetto subacqueo e di un curriculum che attesti lo svolgimento di attività di volontariato subacqueo. Con riferimento al certificato di idoneità psico-fisica, ricorda inoltre che l'articolo 37 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto la riduzione degli adempimenti meramente formali connessi a pratiche sanitarie obsolete - ferme restando, comunque, le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro -, da attuarsi con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Il decreto non risulta ancora adottato. Come ha evidenziato, l'articolo 9 definisce la regolamentazione e struttura interna, prevedendo che, con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in discussione, sono disciplinati la struttura, costituita da servizi, unità operative e uffici, il funzionamento e l'organico della Soprintendenza per il mare e le acque interne. L'articolo 10 prevede che la Soprintendenza, entro 3 mesi dalla sua istituzione, definisce specifici criteri operativi per garantire la sicurezza delle attività di immersione effettuate dal personale; l'articolo 11 dispone il trasferimento alla Soprintendenza delle competenze relative alla ricerca, tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali sommersi oggi attribuite alle sopraintendenze competenti per materia; mentre l'articolo 12 quantifica l'onere in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e prevede che alla copertura dello stesso si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, dell'aliquota delle accise sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato annesso al Testo Unico sulle accise, decreto legislativo n. 504 del 1995.

Valentina APREA, presidente, sottolinea come la proposta di legge in esame sia utilissima per la valorizzazione e l'approfondimento delle potenzialità rappresentate dal patrimonio marino e acquifero dell'Italia. Osserva, in particolare, che la specializzazione nella tutela dei beni archeologici marini potrebbe dare un valore aggiunto ad un patrimonio culturale già riconosciuto in tutto il mondo.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene assolutamente condivisibili le finalità del provvedimento in oggetto, per il quale ritiene opportuna un'approvazione in sede legislativa da parte della Commissione, che auspica avvenga in tempi brevi. Ritiene, peraltro, che vi siano alcune modifiche da apportare per migliorare il testo, che si riserva di illustrare nel seguito dell'esame. Rileva, infine, come la recente notizia di costruire un secondo porto a Siracusa, proprio nel luogo dove incideva l'antico porto romano e dove sono ancora sommerse diverse navi dell'epoca, induce ad intervenire in tempi brevi, per recuperare il prezioso patrimonio sommerso.

Paola GOISIS (LNP) sottolinea che alle perplessità iniziali suscitate dal provvedimento in esame si è sostituita una piena coscienza della sua validità, soprattutto per la previsione di potenziare la Soprintendenza del mare già esistente, utilizzando il Centro tecnico operativo di Venezia e quello di Orbetello. Anche a nome del gruppo da lei rappresentato, ritiene opportuno quindi accelerare le procedure

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per l'approvazione della proposta di legge in esame.

Ricardo Franco LEVI (PD) si riserva di svolgere una valutazione più approfondita della proposta di legge in esame, ma assicura che il gruppo da lui rappresentato segue con massima attenzione la proposta di legge presentata dal collega Granata.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO ricorda che la proposta di legge in oggetto è stata sottoposta all'attenzione personale del Ministro Bondi che l'ha condivisa. Al riguardo, sottolinea che si tratta di una proposta di legge intelligente nei contenuti e che si aggancia alla recente riforma del Ministero per i beni e le attività culturali. Sottolinea che la nuova Soprintendenza del mare avrà caratteri e peculiarità diverse rispetto alle altre, in quanto farà capo al segretario generale del Ministero stesso; i centri tecnici operativi di Venezia e di Orbetello avranno competenza poi rispettivamente sul mare Adriatico e sul mar Tirreno. Sottolinea, d'altra parte, come fosse singolare che in un Paese che ha 7.500 chilometri di costa non vi fosse una sovrintendenza dedicata al patrimonio costiero. Ricorda che la soprintendenza del mare si presenta invece come una sovrintendenza «nazionale», a carattere trasversale, che si occuperà a pieno delle opere archeologiche sommerse, della tutela dei paesaggi, delle coste e delle acque interne di fiumi e laghi. Ribadisce quindi che si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare importante, significativa e di prestigio e che riprende l'esperienza già in atto in Europa in Paesi come la Francia, la Spagna, la Croazia, che hanno anche istituito analoghi organismi. Rileva che la proposta di legge comporterà maggiori responsabilità per il Ministero, con una copertura finanziaria che andrà adeguata conseguentemente. Auspica in ogni caso l'approvazione definitiva del provvedimento in sede legislativa.

Valentina APREA, presidente, prende atto del favore con il quale è stata accolta dalla Commissione la proposta di legge del collega Granata. Concorda quindi con l'auspicio che si possa giungere ad una sua rapida approvazione.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

COMITATO RISTRETTO

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
C. 2774 Barbieri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.