CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 luglio 2010
348.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
C. 3291-bis-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, nell'illustrare il provvedimento, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, osserva che lo stesso è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 27 maggio 2010. In quell'occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, ricorda che due condizioni erano volte alla soppressione dell'articolo 2-quater e 2-sexies del testo esaminato dalla Commissione, i quali, rispettivamente, autorizzavano i Ministeri dell'interno e della difesa ad effettuare assunzioni di personale e escludevano tutti gli uffici di cui si compone il Ministero della giustizia e il personale della carriera dirigenziale penitenziaria dalle misure di riduzione degli organici previste a legislazione vigente. Una terza condizione era volta a prevedere una univoca destinazione alle risorse derivanti dalle disposizioni in materia di spese di giustizia di cui all'articolo 2, comma 212, della legge n. 191 del 2009. La Commissione giustizia che, in un primo momento aveva richiesto il riesame del parere da parte della Commissione bilancio, successivamente, ha concluso l'esame del provvedimento recependo integralmente le suddette condizioni e senza apportare ulteriori modificazioni al testo. Pertanto, il testo del provvedimento licenziato per l'Aula dalla Commissione giustizia non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma in tal senso da parte del Governo. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osserva che talune proposte emendative sembrano recare una copertura carente o inidonea. In particolare, segnala che l'articolo aggiuntivo Lussana 4.040 è volto ad autorizzare l'assunzione di personale per le forze di polizia in ragione delle esigenze dei maggiori controlli disposti dall'articolo 1, nel limite di spesa di 46 milioni di euro per l'anno 2010 e di 108 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Al riguardo precisa che al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. La proposta emendativa riproduce l'articolo 2-quater del testo già sottoposto al parere della Commissione sul quale era stata formulata una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, tesa alla sua soppressione. In merito all'articolo aggiuntivo Ferranti 5.090, rileva che la proposta emendativa, concernente deroghe alla riduzione degli assetti amministrativi del Ministero della giustizia, riproduce l'articolo 2-sexies del testo già sottoposto al parere della Commissione e sul quale era stata formulata una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, tesa alla sua soppressione. Con riferimento agli effetti finanziari di altre proposte emendative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. In particolare, in merito all'articolo aggiuntivo Rossomando 2.01, volto ad introdurre il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, cui possono essere ammessi i condannati che abbiano espiato

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almeno metà della pena, rileva che, per favorire lo sviluppo dell'istituto e per l'istituzione delle relative strutture di accoglienza, la proposta emendativa dispone l'erogazione di finanziamenti a carico della cassa delle ammende per un ammontare annuale pari delle entrate complessive. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle risorse che affluiscono alla cassa delle ammende per le finalità in esame rappresenti una idonea modalità di finanziamento degli interventi in esame e se il prospettato utilizzo di tale risorse possa pregiudicare programmi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento agli articoli aggiuntivi Di Pietro 4.90 e 4.91, che prevedono la destinazione di ulteriori risorse per le finalità di cui al comma 215 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, concernenti il settore della giustizia, osserva è disposto un taglio lineare degli stanziamenti per consumi intermedi delle amministrazioni che rientrano nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, in modo che la spesa per tali consumi sia pari a quella sostenuta nel 2002 e, comunque, disponendo una riduzione fino a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri. I relativi risparmi confluiscono in un apposito fondo per essere destinati, rispettivamente, alla realizzazione o ristrutturazione di istituti penitenziari e all'adeguamento dell'organico del corpo di polizia penitenziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria recata dalle proposte emendative. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Di Pietro 4.090, volto ad autorizzare l'assunzione di personale per le forze di polizia in ragione delle esigenze dei maggiori controlli disposti dall'articolo 1, nel limite di spesa di 46 milioni di euro per l'anno 2010 e di 108 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante modifica della percentuale di deducibilità dei crediti risultanti in bilancio, disposta dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al testo del provvedimento, rileva l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza degli oneri contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 1 in quanto l'accreditamento delle strutture non implica immediatamente l'erogabilità delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, che sono oggetto di successiva contrattazione tra il servizio sanitario regionale e il soggetto accreditato. Propone, pertanto, di riformulare tale disposizione nei seguenti termini: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base delle effettive disponibilità di posti destinati allo scopo fra quelli accreditati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Esprime, inoltre, l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 4.90 e 4.91 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 4.040, 4.090 e 5.090, che possono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3291-bis-A, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene

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detentive non superiori ad un anno e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale, al fine di garantire effettività alla clausola di invarianza contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 1, ha evidenziato l'esigenza di riformulare tale disposizione, in quanto l'accreditamento delle strutture non implica immediatamente l'erogabilità delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, che sono oggetto di successiva contrattazione tra il servizio sanitario regionale e il soggetto accreditato;

esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base delle effettive disponibilità di posti destinati allo scopo fra quelli accreditati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.90 e 4.91 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 4.040, 4.090 e 5.090, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.
C. 2252 Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osserva che l'articolo aggiuntivo Volontè 1.019, gli identici articoli aggiuntivi Mecacci 1.01, Evangelisti 1.018 e gli articoli aggiuntivi Mecacci 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05, con diverse formulazioni, sono volti ad istituire una Commissione per l'attuazione dell'Accordo. Al riguardo, pur rilevando che gli articoli aggiuntivi precisano che la partecipazione alla Commissione de qua è a titolo gratuito, ritiene comunque opportuno che il Governo chiarisca se al funzionamento della Commissione si possa provvedere nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.
Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Mecacci 1.016, rileva che la proposta prevede l'istituzione di un Comitato di valutazione sulle condizioni dei lavoratori italiani e sudanesi impiegati nelle imprese operanti in Sudan, senza prevedere alcuna

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forma di copertura degli eventuali oneri derivanti dal funzionamento di tale Comitato. Osserva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni formulate dal presidente in sostituzione del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, riferite al disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005 (C. 2252);

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.016, 1.018 e 1.019, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Massimo VANNUCCI (PD) nel ribadire la posizione del suo gruppo sul provvedimento nel suo complesso, osserva che il presidente del Sudan ha subito una condanna dalla Corte penale internazionale de L'Aja per crimini di guerra e contro l'umanità per i massacri nel Darfur e rileva che il Governo dovrebbe tenere conto di ciò nell'attuazione dell'accordo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Nuovo testo unificato C. 60 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o luglio 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto attiene agli effetti finanziari degli articoli 3, 10 e 16, osserva che appaiono condivisibili le perplessità espresse rispetto alle eventuali conseguenze sull'organizzazione delle Camere di commercio derivanti dall'istituzione della sezione speciale per l'edilizia e sui correlati aspetti finanziari, ritenendo opportuno precisare la portata applicativa della disposizione, eventualmente tramite la predisposizione di apposita relazione tecnica. In proposito, ritiene che tali problematiche si pongano anche in relazione alla questione dell'idoneità del meccanismo del finanziamento, dal momento che eventuali oneri derivanti da misure organizzative propedeutiche alla tenuta della sezione speciale non troverebbero copertura immediata negli introiti derivanti dai diritti di prima iscrizione, poiché tali nuove entrate verrebbero a determinarsi in un periodo temporale diverso rispetto al manifestarsi dell'onere. Esprime, poi, perplessità anche sulla congruità del diritto di prima iscrizione a copertura degli oneri, atteso che, a fronte di costi certi, quali le spese riferite ai controlli e alla gestione dei registri previste dall'articolo 10, l'ammontare degli introiti, su cui incide anche l'esenzione di una categoria rilevante di soggetti, risulta incerto e variabile di anno in anno sulla base dei nuovi iscritti. Con

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riferimento all'articolo 16, nel rilevare che non è specificamente indicato il soggetto cui è demandata l'attività di monitoraggio, evidenzia che la disposizione è suscettibile di determinare oneri non quantificati, né coperti e, pertanto, in mancanza di una relazione tecnica che dimostri la neutralità finanziaria della disposizione, esprime una valutazione contraria sulla stessa. Nel concordare, quindi, con le osservazioni del relatore, ritiene che ulteriori chiarimenti sulle problematiche sopra evidenziate, nonché sul carattere aggiuntivo e sostitutivo delle quote di iscrizione rispetto agli altri versamenti o diritti annuali previsti a normativa vigente potrebbero essere acquisiti presso il Ministero dello sviluppo economico. Per quanto attiene agli articoli 4, 7, 8 e 14, ricorda che il relatore ha evidenziato i possibili effetti finanziari derivanti dalle disposizioni ivi recate, concernenti una serie di attività poste a carico di regioni e comuni, quali la regolamentazione dei corsi, l'accreditamento degli enti, il controllo sul possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro e l'applicazione di sanzioni. Al riguardo, fa presente che il comma 7 dell'articolo 14 stabilisce che il 50 per cento degli introiti derivanti dalle sanzioni siano destinati dai comuni alla copertura dei costi derivanti dall'espletamento dei controlli e il restante 50 per cento alle regioni per la copertura degli oneri sostenuti per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di apprendimento. In proposito, ritiene che tale meccanismo di finanziamento non possa essere condiviso, in quanto agli oneri certi derivanti dai compiti attribuiti agli enti locali si intende far fronte con le entrate derivanti da sanzioni, di natura incerta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto delle considerazioni del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 60 e abb. recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia;

preso atto dei chiarimenti del Governo, che:
con riferimento all'articolo 8 e al comma 7 dell'articolo 14, ha rilevato l'inidoneità dell'utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni ai fini della copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei corsi di apprendimento;
con riferimento all'articolo 10, ha evidenziato la necessità di riconsiderare le modalità di finanziamento del registro di cui all'articolo 3, al fine di garantire la corrispondenza sul piano temporale tra gli oneri e gli introiti;
ritenuto che il carattere facoltativo dell'istituzione di un sistema premiante a carico delle regioni di cui all'articolo 11 sia idoneo ad escludere effetti negativi per la finanza pubblica;
ritenuto che i comuni possano provvedere ai compiti ad essi attributi dalla proposta di legge nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento di cui al presente articolo e delle relative prove d'esame sono posti carico dei soggetti richiedenti.
all'articolo 10, sopprimere il comma 2;

conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni

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competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
all'articolo 10, comma 3, sostituire la parola: corrisposto con le seguenti: e con un diritto annuale corrisposti;

conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

Maino MARCHI (PD) esprime il proprio apprezzamento per la proposta di parere, che supera le criticità rilevate dal relatore e dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Atto n. 226.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 1o luglio 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, ricordando di aver depositato nella precedente seduta una nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le regioni, fa presente che allo stato le altre amministrazioni competenti non hanno completato l'istruttoria sugli effetti finanziari del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rilevando l'opportunità di acquisire, in considerazione della rilevanza del provvedimento, le valutazioni di tutte le amministrazioni ministeriali competenti, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 225.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 1o luglio 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa in primo luogo presente che al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'organismo di cui all'articolo 128-octies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 11 dello schema, non sono corrisposti emolumenti.

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Per quanto attiene al finanziamento degli oneri derivanti dal provvedimento nella fase di prima applicazione della nuova disciplina, assicura che il sistema di finanziamento previsto dal testo è idoneo ad assicurare l'integrale copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, in quanto il pagamento dei contributi precederà la fase di costituzione dell'organismo. In relazione poi a chiarimenti richiesti con riferimento all'estensione dei compiti di vigilanza affidati alla Banca d'Italia, fa presente che attualmente gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti da Banca d'Italia e che gli iscritti in tali elenchi sono circa 160.000 e che, pertanto, il trasferimento della gestione degli elenchi dalla Banca d'Italia al nuovo organismo previsto dallo schema in esame consentirà alla Banca d'Italia di svolgere i compiti di controllo ad essa assegnata senza nuovi o maggiori oneri.

Rocco GIRLANDA (PdL), ritenendo esaustivi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e giudicando opportuno tenere conto delle considerazioni del collega Vannucci in ordine all'esigenza di tutelar le peculiarità della finanza mutualistica e solidale, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (atto n. 225),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'organismo di cui all'articolo 128-octies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 11 dello schema, non sono corrisposti emolumenti;
la modalità di finanziamento dell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 128-quater del testo unico e dell'elenco dei mediatori creditizi di cui al comma 2 dell'articolo 128-quinquies del medesimo testo unico, mediante contributi a carico degli iscritti, è idonea ad assicurare l'integrale copertura, anche sotto il profilo temporale, dei costi da sostenere per la tenuta di tali elenchi, in quanto il pagamento dei contributi precederà la fase di costituzione dell'organismo deputato a gestire tali elenchi ai sensi del successivo articolo 128-octies;
la Banca d'Italia potrà svolgere senza nuovi o maggiori oneri i compiti di controllo ad essa assegnati dal provvedimento in esame anche in considerazione del trasferimento all'organismo di cui all'articolo 128-octies della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, attualmente tenuti dalla Banca d'Italia stessa,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nell'ambito delle disposizioni del provvedimento un adeguato riconoscimento della finanza mutualistica e solidale che, nel rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'Italia, ne salvaguardi i caratteri qualificanti e l'operatività, in considerazione del rilevante ruolo sociale dalla stessa svolto».

Massimo VANNUCCI (PD) ringrazia il relatore per aver inserito nella propria proposta un'osservazione relativa all'esigenza

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di garantire, nell'ambito delle disposizioni del provvedimento, un adeguato riconoscimento ai soggetti operanti nell'ambito della finanza mutualistica e solidale, i quali, in assenza di adeguate modifiche al testo dello schema, rischierebbero di essere sostanzialmente equiparati alle ordinarie società finanziarie. Al riguardo, fa presente che sarebbe stato necessario prevedere una disposizione volta a prevedere che i soggetti operanti nel settore della finanza mutualistica e solidale in una sezione separata dell'elenco dei soggetti che operano nel settore del microcredito, rendendosi tuttavia conto che una tale modifica non rientra nell'ambito delle competenze della Commissione bilancio. Annuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 6 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulla riunione interparlamentare delle Commissioni bilancio dei Parlamenti dell'Unione europea con la Commissione sui bilanci del Parlamento europeo svoltasi a Bruxelles il 1o giugno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda di aver preso parte, insieme all'onorevole Duilio alla riunione interparlamentare delle Commissioni bilancio dei Parlamenti dell'Unione europea con la Commissione sui bilanci del Parlamento europeo, svoltasi a Bruxelles il 1o giugno 2010, in occasione della quale si è svolto anche un incontro con ilCapo della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. Nel segnalare la rilevanza dei temi trattati nella riunione ai fini delle attività della Commissione, che sta in questi giorni esaminando la comunicazione della Commissione europea relativa al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche e il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, che dedica ampio spazio ai temi relativi al coordinamento delle politiche economiche e di coesione, mette a disposizione la relazione scritta che ha predisposto in ordine ai contenuti dell'incontro (vedi allegato 1).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 6 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese.
COM(2010)135 def. - 17696/09.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea e del programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, osserva che il programma legislativo e di lavoro per il 2010 è il primo strumento di programmazione politica e legislativa presentato dalla nuova Commissione europea insediatasi nel febbraio 2010. Rileva che i contenuti del programma risultano in parte assorbiti da altre iniziative più specifiche e mirate della stessa Commissione europea, sulle quali la Commissione ha già

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svolto, o sta svolgendo, appositi approfondimenti ai fini dell'adozione di documenti di indirizzo al Governo. Fa riferimento, in particolare, alla Nuova strategia per la crescita e l'occupazione «UE 2020», in merito alla quale, l'11 marzo scorso, le Commissioni riunite bilancio e politiche dell'Unione europea hanno approvato un documento finale contenente un nutrito numero di osservazioni e alla comunicazione della Commissione europea su «Rafforzare il coordinamento della politica economica» (COM(2010)250), in queste settimane all'esame delle Commissioni riunite bilancio e politiche dell'Unione europea e in relazione alla quale è previsto anche lo svolgimento di talune audizioni. Rileva che il programma in esame si sostanzia nell'enunciazione di 34 iniziative strategiche per il 2010 nonché nell'elencazione, in maniera non esaustiva, di eventuali iniziative strategiche e prioritarie per il 2010 e per gli anni successivi, per un totale di 281, di cui 130 iniziative legislative. Ritiene che l'esame delle singole iniziative sarebbe oltremodo dispersivo e evidenzia i temi di fondo, di carattere essenzialmente metodologico e riconducibili in buona sostanza alla governance delle politiche, affrontate dalla Commissione europea. Ritiene eccessivamente generali e, quindi, forieri di scarse indicazioni circa il futuro concreto della Commissione europea, i quattro temi prioritari per l'azione della Commissione europea nel 2010, alla cui attuazione sono rivolte le iniziative strategiche, quali affrontare la crisi e sostenere l'economia sociale di mercato, definire un'agenda dei cittadini che metta la persona al centro delle priorità, definire un programma di azione esterna ambizioso e coerente, che abbia portata mondiale, modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'Unione europea. Osserva come le aree di impegno siano sicuramente ineccepibili, ma anche assai ampie, per cui occorrerà verificare in concreto come verranno esplorate e quali iniziative strategiche verranno proposte nell'ambito del nutrito campionario facente parte del programma della Commissione europea. Al fine di semplificare il quadro che emerge dal programma, nell'ambito delle iniziative strategiche, segnala quelle, giudicate prioritarie, concernenti la nuova strategia per la crescita e l'occupazione «UE 2020», formalmente adottata dal Consiglio europeo del 17-18 giugno e, in merito alla quale la Commissione ha avuto modo di esprimersi approvando un apposito documento. Al riguardo, rinvia ai contenuti di quel documento, aggiungendo tuttavia come un punto fondamentale risulta essere il coordinamento di tale nuova strategia con i programmi annuali di stabilità, interessati a loro volta ad una riforma proposta in una diversa comunicazione della Commissione alla quale adesso accennerò. Fa presente che, per fronteggiare la crisi economica e finanziaria, la Commissione europea ritiene infatti prioritario rafforzare la vigilanza e il coordinamento a livello economico e migliorare la governance dell'Eurozona e, a tal fine, ha presentato la comunicazione su «Rafforzare il coordinamento della politica economica» (COM(2010)250). Sottolinea che, tale comunicazione è già all'esame in altra sede della Commissione bilancio che, in congiunta con la Commissione politiche dell'Unione europea, ha programmato una nutrita attività istruttoria al termine della quale potrà esprimere la propria posizione a riguardo. Rileva come, già in questa sede, si potrebbe sottolineare il carattere prioritario di tale iniziativa che appare fondamentale impostare correttamente qualora si intenda realmente dotare l'Unione di strumenti efficaci di contrasto alle crisi economiche e finanziarie e idonei a rilanciare lo sviluppo delle economie europee.
Osserva che altro obiettivo ritenuto prioritario dalla Commissione europea è la riforma della politica di coesione, al fine di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, in linea con la strategia UE 2020, nonché per modernizzare l'economia della Unione europea in partenariato con i soggetti nazionali, regionali e locali. Ricorda che la Commissione bilancio, unitamente alle Commissioni politiche dell'Unione europea dei due rami del Parlamento,

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la settimana scorsa, ha svolto l'audizione del Commissario europeo responsabile delle politiche di coesione ed ha in corso sull'argomento un'indagine conoscitiva sull'efficacia delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate, nell'ambito della quale ha già avuto modo di ascoltare il dottor Fabrizio Barca proprio in merito alla riforma delle politiche di coesione in sede europea. Rileva che l'esame del programma legislativo potrebbe dunque rappresentare l'occasione per chiarire alcune questioni fondamentali relative alle politiche di coesione quali le priorità politiche che tali politiche devono perseguire, il coordinamento delle politiche in questione con altre politiche dell'Unione europea, il livello di risorse che deve essere assicurato alle politiche di coesione.
Segnala quindi che un'ultima iniziativa strategica da ricordare riguarda l'annunciata presentazione, nel corso del 2010, da parte della Commissione europea di un documento di riesame del bilancio dell'Unione europea, nel quale si rifletterà su come modificare l'equilibrio, le priorità e le procedure di bilancio per garantire il massimo profitto ai contribuenti europei e impostare il processo da cui scaturirà il prossimo quadro finanziario pluriennale. Osserva che il tema è, tra l'altro, oggetto della relazione illustrata oggi alla Commissione dal Presidente relativa alla partecipazione dello stesso Presidente e dell'onorevole Duilio ad una riunione interparlamentare delle Commissioni bilancio dell'Unione europea con la Commissione sui bilanci del Parlamento europeo. Sottolinea come, se l'orientamento, come emerge da quella relazione, è di ridurre in futuro la dimensione del bilancio dell'Unione europea, assuma un rilievo ancora maggiore il tema del coordinamento delle politiche di bilancio a livello europeo e il tempestivo coinvolgimento dei parlamenti nazionali a riguardo. Aggiunge che tale riforma sembra intrecciarsi anche con quella relativo al patto di stabilità che sembra prevedere, tra l'altro, un più forte coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
In conclusione, osserva che l'attività svolta dalla Commissione sul versante delle politiche comunitarie in questi ultimi mesi agevola sicuramente l'esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione e sembra consentire di focalizzare l'attenzione su alcune questioni fondamentali sulle quali, in larga misura, la Commissione o si è già espressa o potrà intervenire più approfonditamente a breve in altre sedi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
C. 2505 e abb. - A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso ulteriori proposte emendative rispetto a quelle contenute nel fascicolo n. 1 al provvedimento in esame. In merito a tali proposte osserva che l'emendamento 3.102 delle Commissioni prevede, al comma 1-bis, che ciascuna comunità giovanile trasmetta al Dipartimento della gioventù una relazione sulla coerenza delle attività proposte per

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accedere al finanziamento con la programmazione di politiche giovanili degli enti territoriali nel cui ambito opera. Rileva che il comma 1-ter, prevede che il Fondo per le comunità giovanili sia destinato per una quota non superiore al trenta per cento a finanziare le iniziative concernenti la realizzazione degli interventi in favore delle comunità giovanili di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), mediante la conclusione di appositi accordi fra il dipartimento della gioventù e la singola regione interessata, a condizione che la regione assicuri un cofinanziamento non inferiore a quello destinato dallo Stato. Al riguardo, con riferimento al comma 1-ter, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo dalla stipula di appositi accordi con le regioni possano emergere nuovi oneri.
Ritiene che le restanti proposte emendative non appaiano presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel concordare con le valutazioni espresse dal presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento all'emendamento 3.102 della Commissione ritiene che sia preferibile precisare che la partecipazione finanziaria delle regioni di cui al comma 1-ter avvenga nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio di ciascuna regione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti 2.102, 3.101 (nuova formulazione), 3.102, 4.101, 4.102 e 5.100 al disegno di legge C. 2505 e abb-A, recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.102 con la seguente condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1-ter, dopo le parole: a condizione che la Regione aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) e Massimo VANNUCCI (PD) annunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi.

La Commissione respinge la proposta di parere presentata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta al fine di consentire la predisposizione di una nuova proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 14.55.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rilevare che la nuova proposta di parere contiene una condizione ancora più stringente di quella originariamente proposta, concorda con la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD), nel confermare il voto contrario del suo gruppo, si richiama alle argomentazioni già svolte nel corso del dibattito, volte ad evidenziare l'impostazione dirigistica e centralista del provvedimento, che contrasta la realizzazione del federalismo. Sotto il profilo

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procedurale ritiene singolare che si chieda alla Commissione, dopo avere appena respinto una proposta di parere, di votarne un altro dopo un lasso di tempo brevissimo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare che la Commissione ha respinto una prima proposta di parere, senza che fosse stata presentata alcuna proposta alternativa di parere, osserva che, fermo restando l'obbligo per la Commissione di esprimere un parere all'Assemblea, il relatore ha presentato una nuova proposta di parere da sottoporre al voto della Commissione che differisce dal testo inizialmente proposto, contenendo un significativo richiamo al rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno.

La Commissione approva la nuova proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 15.