CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1° luglio 2010
347.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1o luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1o luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.15.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che un rappresentante del Governo potrà partecipare alla seduta della Commissione solo a partire dalle 12.45. Sospende, quindi, la seduta fino alle 12.45.

La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 12.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.
C. 2252 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, che dispone la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sudan relativo alla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005. Nel segnalare che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, fa presente che la relazione illustrativa afferma che alle spese, del tutto eventuali e non preventivamente quantificabili, che dovessero derivare dall'applicazione degli articoli 4 e 5 dell'Accordo in relazione a danni subiti in Italia da investitori del Sudan in conseguenza di eventi eccezionali, o in conseguenza di nazionalizzazione o esproprio, si provvederà con legge speciale emanata in occasione di ogni singolo evento.
In proposito, rileva che, a differenza di quanto riscontrato in altri disegni di legge di ratifica di analogo oggetto, la relazione illustrativa non contiene precisazioni in merito ad eventuali futuri oneri per lo Stato italiano, derivanti dalla risoluzione di controversie tra le Parti, con particolare riferimento al ricorso al Tribunale arbitrale ad hoc, previsto dall'articolo 10. Al riguardo, ricorda che per la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica dominicana, la relazione illustrativa aveva specificato che alle spese eventuali di istituzione del Tribunale ad hoc si sarebbe fatto fronte con gli ordinari stanziamenti. iscritti, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica. A suo avviso, andrebbero quindi acquisiti chiarimenti in proposito volti ad escludere effetti negativi per la finanza pubblica.

Pag. 29

Non ha invece osservazioni riguardo alle spese per indennizzi derivanti da eventi eccezionali, nazionalizzazioni ed espropri che, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa e quanto indicato per analoghi Accordi, potranno essere coperte con specifici provvedimenti, considerato che si tratta di oneri di carattere eventuale e di ammontare non predeterminato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 10 dell'Accordo, fa presente che, qualora si renda necessaria la costituzione di un Tribunale arbitrale ad hoc per la risoluzione di controversie tra le parti, agli eventuali oneri si farà fronte con gli stanziamenti iscritti a legislazione vigente, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Conferma, poi, che le eventuali spese per indennizzi derivanti da eventi eccezionali, nazionalizzazioni ed espropri potranno essere quantificate e coperte con specifici provvedimenti legislativi, dal momento che si tratta di oneri di carattere eventuale e di ammontare non predeterminato.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2252, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui all'eventuale istituzione di un Tribunale arbitrale ad hoc ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo si farà fronte con gli stanziamenti iscritti a legislazione vigente, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia;
nel presupposto che alla quantificazione e alla copertura finanziaria di eventuali oneri derivanti da risarcimenti dovuti ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Accordo si provvederà con specifici provvedimenti legislativi adottati in occasione dei singoli eventi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.
C. 3498 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, che reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Minsk il 18 aprile 2003. Nel precisare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, segnala che la stessa, nel quantificare gli oneri del provvedimento relativi alla diaria per missioni all'estero, non sembra tener conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto in materia una nuova disciplina caratterizzata da rilevanti profili di natura finanziaria e, pertanto, ritiene opportuno acquisire sul punto un chiarimento da parte del Governo. Segnala, inoltre, l'opportunità che il Governo chiarisca

Pag. 30

se gli esperti che l'Italia intende inviare a Minsk, ai sensi dell'articolo 6, lettera d), siano incardinati nell'Agenzia delle dogane alla stregua di funzionari, come sembrerebbe dedursi dal fatto che la diaria giornaliera calcolata per le altre tipologie di inviati è la medesima. Ritiene, altresì, opportuno acquisire conferma da parte del Governo in merito a quanto affermato nella relazione tecnica circa l'effettiva possibilità di far fonte alle esigenze di interpretariato e traduzione di cui all'articolo 12, comma 1, in assenza di oneri aggiuntivi, in quanto tali funzioni sarebbero svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso l'Agenzia delle dogane. Ritiene che tali chiarimenti siano tanto più necessari, con specifico riferimento a due singole fattispecie del Trattato, anche al fine di escludere oneri aggiuntivi in virtù di quanto disposto all'articolo 19, comma 1, che prevede che le amministrazioni doganali possano rivendicare il rimborso delle spese e delle indennità corrisposte ad esperti e a testimoni, nonché il rimborso dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Segnala, inoltre, l'opportunità di acquisire conferma da parte del Governo in merito al fatto che nella quantificazione dell'onere relativo all'invio di tre funzionari a Minsk per partecipare ai lavori della Commissione mista, previsto dall'articolo 20, siano ricomprese anche le voci di spesa relative al Direttore dell'Agenzia delle dogane. Con riferimento, infine, all'articolo 12, che prevede l'esecuzione di indagini doganali su richiesta delle controparti, osserva che andrebbe acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità di darvi applicazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto alla clausola di copertura finanziaria, prevista dall'articolo 3, comma 1, rileva che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato reca le necessarie disponibilità e presenta una specifica voce programmatica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, nel rilevare che l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto che non siano più dovute le diarie per missioni all'estero, ad eccezione di quelle relative alle missioni internazionali di pace, concorda sulla circostanza che, in virtù di tale disposizione, la diaria giornaliera, prevista dalla relazione tecnica dell'Accordo, non dovrà essere considerata. Tuttavia, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, ai sensi della medesima disposizione, dovrà provvedere a quantificare le misure ed i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero, l'importo di 76 euro al giorno per persona, indicato negli articoli 6, lettera b), 13, 15 e 20 dell'Accordo in argomento, dovrebbe essere comunque considerato, a fini prudenziali, e riferito ad un rimborso forfetario per le spese sostenute per il vitto. Circa le altre richieste della nota, fa presente che gli esperti di cui all'articolo 6, lettera d), rientrano nel personale appartenente all'Agenzia delle dogane e che le funzioni di interpretariato e traduzione saranno svolte dal personale in servizio presso l'Agenzia delle dogane, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, precisando che tale chiarimento vale anche per le attività svolte o da svolgersi in lingua inglese, che è la lingua di riferimento, in caso di divergenze interpretative. Nello specificare, inoltre, che l'Agenzia delle dogane non dispone di specifiche professionalità di interpretariato rispetto alle lingue russa e bielorussa, fa presente che la quantificazione dell'onere relativo all'invio a Minsk di tre unità che partecipino ai lavori della Commissione mista, di cui all'articolo 20 dell'Accordo, ricomprende anche le voci di spesa relative al Direttore dell'Agenzia delle dogane, segnalando altresì che l'eventuale esecuzione delle indagini doganali richieste dalla controparte sarà effettuata nell'ambito delle risorse e con i mezzi a disposizione dell'Agenzia delle dogane.

Pag. 31

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3498, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
pur in presenza delle disposizioni recate dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di corresponsione di diarie per missioni all'estero, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dalla medesima disposizione, che determini i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio, risponde a criteri prudenziali non modificare la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica con riferimento alle spese da sostenere, a titolo di diaria giornaliera, con riferimento agli articoli 6, lettera b), 13, 15 e 20 dell'Accordo, intendendola riferita ad un rimborso forfetario per le spese sostenute per il vitto;
gli esperti che l'Italia intende inviare a Minsk ai sensi dell'articolo 6, lettera d) dell'Accordo rientrano nel personale appartenente all'Agenzia delle dogane;
le funzioni di interpretariato e traduzione saranno svolte dal personale in servizio presso l'Agenzia delle dogane, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la quantificazione dell'onere relativo all'invio a Minsk di tre funzionari per partecipare ai lavori della Commissione mista, ai sensi dell'articolo 20 dell'Accordo, ricomprende anche le voci di spesa relative al Direttore dell'Agenzia delle dogane;
eventuali indagini doganali su richiesta delle controparti, ai sensi dell'articolo 12, saranno effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell'Agenzia delle dogane;
ritenuto necessario precisare al comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica che l'onere ivi quantificato ha cadenza annuale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, dopo la parola: spesa aggiungere la seguente: annua.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007.
C. 3499 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in esame, che reca la ratifica della Convenzione tra il

Pag. 32

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007. Con riferimento alle disposizioni della Convenzione, che disciplinano la manutenzione del confine di Stato, osserva preliminarmente che l'onere relativo all'esercizio 2010 è presumibilmente quantificato a partire dal 1o gennaio. Non essendo ancora intervenuta l'approvazione definitiva del disegno di legge, tale quantificazione potrebbe risultare sovrastimata. Osserva, altresì, che gli oneri quantificati per il 2010 e per il 2012, pari a 32.705 euro, differiscono da quelli quantificati per il 2011, pari a 19.000 euro: tale differenza consiste in 13.705 euro, corrispondenti presumibilmente alle spese di missione e di viaggio relative alla Commissione mista e al gruppo misto di esperti. In base agli elementi desumibili dalla relazione tecnica, la richiamata differenza va collegata all'ipotesi che l'organizzazione delle sessioni e degli incontri competa alternativamente un anno all'Italia e un anno alla Slovenia. Tale ipotesi, tuttavia, non risulta confermata dal testo della norma. Rileva inoltre che la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri del provvedimento relativi alla diaria per missioni all'estero, non sembra tener conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto in materia una nuova disciplina caratterizzata da rilevanti profili di natura finanziaria. Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle altre disposizioni della Convenzione, pur rilevando la ridotta entità delle spese all'esame, rileva l'opportunità di acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito agli oneri derivanti dall'impiego di tecnici e aiutanti per la realizzazione dei lavori di manutenzione previsti dagli articoli 4 e 11, in quanto la relazione tecnica non è corredata di elementi che permettano di suffragare la quantificazione da essa riportata. Osserva, poi, che la relazione tecnica non è corredata di elementi che permettano di verificare la quantificazione relativa agli oneri di indennizzo di cui all'articolo 7 e osserva, in particolare, che tale voce di spesa non sembra delimitabile nell'ambito delle ipotesi formulate nella stessa, tenuto conto della natura risarcitoria dell'onere da sostenere. Rileva, inoltre, che gli oneri di interpretariato non sono inseriti tra le voci di spesa inerenti al viaggio per il gruppo misto di esperti, a differenza di quanto rappresentato per la Commissione mista e che, posta l'ipotesi di organizzazione alternata delle sessioni e degli incontri relativi alla Commissione e al gruppo misto di esperti, le spese relative all'organizzazione negli anni in cui la stessa compete all'Italia, comprese quelle per l'attività di interpretariato, non sono indicate né quantificate nella relazione tecnica. Con riferimento alla clausola di copertura finanziaria, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, osserva che l'accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Con riferimento all'allineamento temporale tra la spesa autorizzata e la relativa copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo confermi che, nell'anno 2011, la riunione della Commissione mista italo-slovena di cui agli articoli 10 e 13 della Convenzione e le riunioni del gruppo misto di esperti di cui all'articolo 11 della suddetta Convenzione si terranno in Italia. Infine, quanto alla formulazione in termini di limite massimo dell'autorizzazione di spesa, ritiene opportuno che il Governo confermi che tale formulazione sia idonea anche in relazione agli oneri derivanti dalla concessione degli eventuali indennizzi per consentire i lavori di manutenzione del confine di Stato di cui all'articolo 7 della Convenzione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, conferma che - come già osservato con riferimento al disegno di legge C. 3498 - pur in presenza delle disposizioni recate dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di corresponsione di diarie per missioni all'estero,

Pag. 33

nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dalla medesima disposizione, che determini i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero, risponde a criteri prudenziali non modificare la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica con riferimento alle spese da sostenere a titolo di diaria giornaliera, intendendola riferita ad un rimborso forfetario per le spese sostenute per il vitto. Per quanto attiene, invece, alla natura degli oneri derivanti dal provvedimento concorda con il relatore sulla natura previsionale di talune delle poste indicate nella relazione tecnica e giudica, pertanto, opportuna l'introduzione di una specifica clausola di salvaguardia, in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa contabile.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che sarebbe opportuna una riflessione sulla circostanza che gli oneri riferiti a riunioni di Commissioni e gruppi di esperti siano sostanzialmente pari a quelli derivanti dalle attività di manutenzione del confine tra Italia e Slovenia.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3499, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui: pur in presenza delle disposizioni recate dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di corresponsione di diarie per missioni all'estero, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dalla medesima disposizione, che determini i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero, risponde a criteri prudenziali non modificare la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica con riferimento alle spese da sostenere a titolo di diaria giornaliera, intendendola riferita ad un rimborso forfetario per le spese sostenute per il vitto;
rilevato che talune delle spese derivanti dall'attuazione della Convenzione e, in particolare, quelle riferite agli eventuali indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, non debbano qualificarsi in termini di limite massimo di spesa, bensì in termini di previsione di spesa e vada, pertanto, introdotta una specifica clausola di salvaguardia;
nel presupposto che, nell'anno 2011, la riunione della Commissione mista italo-slovena di cui agli articoli 10 e 13 della Convenzione e le riunioni del gruppo misto di esperti di cui all'articolo 11 della suddetta Convenzione si terranno in Italia,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: Per l'attuazione fino a: relativo onere con le seguenti: Agli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge, valutati in 32.705 euro per l'anno 2010, 19.000 euro per l'anno 2011 e 32.705 euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in

Pag. 34

procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.»

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Nuovo testo unificato C. 60 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca la disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia e che la Commissione di merito ha elaborato un testo unificato, facendo presente che il medesimo non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli 3, 10 e 16, relativi all'istituzione della sezione speciale dell'edilizia ed ai compiti delle Camere di commercio, al fine di chiarire i possibili effetti finanziari connessi all'applicazione delle norme in esame, osserva che andrebbero acquisiti elementi di quantificazione circa gli oneri che le Camere di commercio saranno chiamate a sostenere in base all'articolo 10, in materia di gestione del registro dell'edilizia e relative attività di controllo. Non ritiene chiaro, inoltre, se possano determinarsi effetti finanziari ulteriori, non considerati dal testo, in relazione all'istituzione della sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, in ragione delle misure organizzative che si dovessero rendere necessarie. Sotto questo profilo ravvisa l'opportunità che sia meglio precisata la portata applicativa di tale ultima disposizione. Ricorda, in proposito, che le Camere di commercio fanno parte dell'aggregato delle pubbliche amministrazioni. Ciò premesso, ritiene comunque opportuna una verifica circa l'effettiva idoneità del meccanismo di finanziamento indicato dal testo, cioè l'acquisizione dei diritti di prima iscrizione, ad assicurare l'integrale copertura dei predetti oneri: tale idoneità richiede infatti il sostanziale allineamento fra oneri e introiti, sia per quanto attiene all'entità e al profilo temporale sia per quanto attiene al grado di certezza. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se tale sostanziale corrispondenza sia effettivamente ravvisabile, trattandosi, da una parte, di somme acquisite a titolo di diritti di iscrizione, variabili di anno in anno in funzione del numero di nuove registrazioni di imprese del settore edilizio, e, dall'altra, di oneri che le Camere di commercio saranno chiamate a sostenere per l'espletamento dei nuovi compiti. In secondo luogo, ritiene che andrebbe confermato il carattere aggiuntivo e non sostitutivo delle quote di iscrizione dovute ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, rispetto agli altri versamenti o diritti annuali già previsti dalla normativa vigente. Osserva, infatti, che, se tali quote sostituissero, integralmente o anche in parte, altri versamenti o contributi attualmente corrisposti dalle imprese alle Camere di commercio,

Pag. 35

i relativi introiti non potrebbero essere utilizzati a copertura dei predetti costi. Sugli aspetti richiamati ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento, infine, all'articolo 16, ritiene che andrebbe chiarito se le attività di comunicazione delle violazioni previste dalla norma possano determinare effetti onerosi per i comuni interessati, nonché a quali soggetti spetti l'attività di monitoraggio prevista dal testo e con quali modalità andrà effettuata. Riguardo agli articoli 4, 7, 8 e 14, relativi al riconoscimento dell'idoneità professionale del responsabile tecnico, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sui possibili effetti finanziari derivanti dalle norme in esame a carico delle regioni, chiamate a dare esecuzione alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione professionale, e dei comuni, a cui sono affidate le funzioni di controllo, tenuto conto che le entrate da sanzioni, destinate al finanziamento delle spese in esame, non hanno il necessario carattere di certezza né nell'an né nel quantum. Relativamente all'articolo 11, in materia di sistemi premianti, non ritiene di formulare osservazioni, osservando che la disposizione non pone uno specifico obbligo a provvedere a carico delle regioni, che sono comunque tenute a rispettare i limiti di spesa previsti dal patto di stabilità interno.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di poter rinviare il seguito del provvedimento al fine di effettuare un ulteriore approfondimento rispetto alle questioni poste nella relazione.

Maino MARCHI (PD) fa presente che, pur potendosi ipotizzare nuovi oneri a carico delle Camere di commercio in relazione ai compiti previsti dal progetto di legge, tuttavia sottolinea che dalla regolamentazione di un'attività finora caratterizzata dalla dispersione e dall'assenza di requisiti per l'accesso, deriveranno vantaggi rispetto al momento della esecuzione dei controlli sulle richiamate attività.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1o luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.
Atto n. 213.
(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusioni - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato da ultimo nella seduta del 29 giugno 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI illustra il contenuto della relazione tecnica sul provvedimento, che deposita agli atti della Commissione (vedi allegato 1).

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la Ragioneria generale dello Stato dovrebbe utilizzare maggiore cautela nella verifica delle relazioni tecniche, evidenziando che, in quella relativa al provvedimento in esame, si legge che esso non conterrebbe misure «che possano interessare in alcun modo, anche indirettamente, la finanza pubblica». All'uopo sottolinea che, in considerazione del fatto che le tariffe del gas rientrano nel paniere considerato dall'ISTAT al fine della determinazione del

Pag. 36

livello di inflazione, l'eventuale aumento dell'indice dei prezzi avrà pesanti ricadute sulla finanza pubblica. Con riferimento poi alla restituzione ai clienti finali delle somme investite per le operazioni previste dallo schema di decreto, rileva che vi potranno essere conseguenze negative nel caso esso avvenga in un esercizio diverso da quello in cui è avvenuto il versamento. Conclusivamente osserva che la fissazione del limite dei 50 milioni annui per il concorso nella compensazione degli oneri per il Gestore dei servizi energetici potrà avere effetti ulteriormente distorsivi sulle tariffe.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel prendere atto delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, che sottolinea come le misure agevolative troveranno compensazione nell'ambito dei meccanismi tariffari tramite anticipazioni e successive restituzioni, rileva, tuttavia, come sussista una disparità di trattamento tra i clienti industriali, che potranno beneficiare delle misure previste dal provvedimento sia in forma diretta che in forma indiretta, e i clienti domestici, che, come ben evidenziato anche nella segnalazione trasmessa dal presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, potranno fruire solo di benefici di carattere indiretto derivanti dalla futura maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale. In proposito, ritiene che rientri nelle competenze della Commissione la valutazione degli effetti degli incrementi tariffari sul sistema economico nel suo complesso, sottolineando come si prefiguri un futuro incremento delle tariffe, peraltro non quantificato, che colpirà specialmente le famiglie e, in particolare, i soggetti residenti nelle aree settentrionali del Paese. Nel rilevare come appaia importante garantire che gli importi destinati alle compensazioni degli oneri del gestore dei servizi energetici ed i meccanismi di allineamento temporale siano idonei ad evitare eventuali effetti finanziari negativi per il medesimo gestore, ritiene che sia opportuno che il parere della Commissione rechi uno specifico riferimento al contenimento degli effetti del provvedimento sulle tariffe praticate nei confronti dei clienti domestici, prevedendo, in particolare, l'individuazione di un tetto massimo da porre a carico di tali clienti e la fissazione di meccanismi di restituzione degli incrementi tariffari attraverso future riduzioni della tariffa. Ritiene, inoltre, che la proposta di parere, al fine di evitare una sovraincentivazione di alcuni utenti finali, dovrebbe prevedere uno specifico richiamo all'esigenza di escludere il cumulo delle incentivazioni previste dal provvedimento con quelle già esistenti per il settore elettrico. Per quanto attiene, infine, all'impatto del provvedimento sul sistema economico, ritiene che la Commissione, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità del mercato, dovrebbe richiedere l'assegnazione di una precisa quota della nuova capacità di stoccaggio a raggruppamenti di piccole e medie imprese.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che la relazione tecnica contiene delle affermazioni non supportate dalle idonee dimostrazioni e spiegazioni, peraltro prive di calcoli e simulazioni. Ritiene che, nell'affermare che le agevolazioni sono tutte compensate da incrementi tariffari, la relazione tecnica non fornisca una risposta ai quesiti posti dal relatore sulle ricadute che ciò avrà sulle pubbliche amministrazioni e, quindi, sulla finanza pubblica. Esprime in proposito la preoccupazione che, a fronte di un calo dei costi per gli utenti industriali, ci sarà un aggravio per quelli domestici. Osserva che il provvedimento in esame poteva rappresentare un'occasione per introdurre la concorrenza tra gli operatori del settore, unico modo per consentire un calo delle tariffe per gli utenti finali. Pur concordando sull'assenza di effetti diretti per la finanza pubblica, non ritiene si possano escludere, come sostiene la relazione tecnica, effetti indiretti. Ritiene che la relazione tecnica sia da riscrivere.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, rileva come la relazione tecnica depositata dal

Pag. 37

rappresentante del Governo sia estremamente lacunoso e non fornisca adeguate risposte alle richieste di chiarimento formulate a suo tempo dal relatore. Ritiene, pertanto, urgente che la Commissione discuta ed approvi la risoluzione 7-00359 recentemente presentata dal presidente Giorgetti e dai rappresentanti di gruppo della Commissione bilancio, che intende individuare modalità condivise e standardizzate per la predisposizione delle relazioni tecniche, alla luce delle disposizioni contenute nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, non ritiene condivisibile l'affermazione secondo la quale l'incremento delle tariffe non comporterebbe effetti negativi, anche indiretti, per la finanza pubblica. Al riguardo, ricorda come in passato il Governo abbia motivato la propria contrarietà alla copertura finanziaria di una proposta di legge, che prevedeva l'incremento della accisa sui carburanti, richiamandosi proprio agli eventuali effetti indiretti della disposizione, dovuti ad un possibile incremento dell'inflazione, che avrebbe determinato ricadute negative per l'intero sistema economico. Nel sottolineare come sarebbe grave che il Governo adottasse metri di valutazione diversi a seconda dei presentatori del provvedimento, rileva, tuttavia, che l'incremento delle tariffe determina, quantomeno, effetti negativi per la finanza pubblica in relazione ai maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per la somministrazione di gas naturale. Alla luce di queste considerazioni, ritiene del tutto indimostrato l'assunto fatto proprio dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo il quale il provvedimento non reca misure che possano interessare in alcun modo la finanza pubblica, dal momento che risultano evidenti i suoi potenziali effetti negativi sugli equilibri finanziari. Ritiene, inoltre, opportuno un approfondimento sull'eventualità di prevedere, nell'ambito del provvedimento in esame, forme di incentivazione per i cosiddetti termoproduttori, sottolineando come tale incentivazione consentirebbe un incremento della produzione di energia elettrica e determinerebbe il riconoscimento di agevolazioni anche a società partecipate dagli enti locali, che, pertanto, sarebbero parzialmente indennizzati dei maggiori oneri tariffari derivanti dall'applicazione del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scadrà il prossimo 4 luglio e sottolinea come la Commissione sia chiamata solo ad esprimere rilievi sui profili finanziari, dovendo poi la Commissione di merito provvedere ad ulteriori valutazioni sul testo.

Remigio CERONI (PdL), relatore, sottolinea che dal più massiccio ricorso allo stoccaggio potranno derivare significative economie a vantaggio dei consumatori, potendo le imprese acquisire il gas nei periodi dell'anno in cui il suo prezzo sul mercato è minore. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (atto n. 213);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica trasmessa in data odierna, la quale ha precisato che:
le misure individuate dallo schema di decreto non determinano effetti sulla finanza pubblica, in quanto esse sono compensate attraverso un incremento della componente della tariffa relativa ai corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento a carico della generalità dei clienti finali del mercato del gas naturale, che troverà una successiva compensazione nei confronti dei medesimi clienti;

Pag. 38

la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 4, è esclusivamente relativa alla nuova capacità di stoccaggio realizzata a seguito dell'attuazione del provvedimento, mentre il contributo relativo alla capacità esistente rimane disciplinato dall'articolo 2, commi 558 e 559, della legge n. 244 del 2007;
rilevato che - come evidenziato nella segnalazione trasmessa dal Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con riferimento al provvedimento in esame - le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono suscettibili di creare disparità di trattamento tra i clienti industriali, che potranno beneficiare delle misure previste sia direttamente che indirettamente, e i clienti civili, che potranno fruire solo di benefici di carattere indiretto;
nel presupposto che:
le disposizioni in materia di ripartizione dei costi per gli incentivi ai nuovi investitori, previste agli articoli 5 e 9, non comportino conseguenze negative sugli equilibri di bilancio del Gestore dei servizi energetici, e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa far fronte ai nuovi compiti di vigilanza e di controllo ad essa attributi dal provvedimento con le risorse disponibili a legislazione vigente;
l'entità dell'importo destinato alla compensazione degli oneri del Gestore dei servizi energetici e i meccanismi di allineamento temporale siano idonei ad evitare eventuali effetti negativi per il Gestore medesimo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 8, comma 4, dopo le parole: 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere le seguenti: relativo a tali infrastrutture.

e formula le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare specifiche misure che consentano di minimizzare l'impatto degli incrementi, sia pure di carattere transitorio, della componente della tariffa relativa ai servizi di trasporto a carico della generalità dei clienti finali del mercato del gas naturale, in particolare attraverso l'individuazione di un tetto massimo per gli oneri da porre a carico dei clienti civili per le incentivazioni alla realizzazione delle nuove infrastrutture di stoccaggio, nonché la previsione di meccanismi di restituzione agli stessi degli incrementi tariffari attraverso future riduzioni della tariffa di distribuzione;
valuti la Commissione di merito, al fine di garantire la concorrenzialità del mercato, l'opportunità di destinare una quota della nuova capacità di stoccaggio a raggruppamenti di piccole e medie imprese;
valuti la Commissione di merito, al fine di garantire la concorrenzialità del mercato, l'opportunità di prevedere che le procedure di cessione della quota di gas previste dall'articolo 5, comma 2, dello schema abbiano durata pluriennale e non limitata al solo anno termico successivo;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere che le misure di incentivazione previste dallo schema siano cumulabili con altre misure agevolative, quali quelle in materia di interrompibilità, già previste a legislazione vigente per il settore elettrico.»

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la prima osservazione proposta del relatore potrebbe essere integrata specificando che i meccanismi volti a garantire la restituzione degli incrementi tariffari ai clienti non industriali debbano essere precisi e predefiniti e che le future riduzioni tariffarie debbano avvenire entro il minor tempo possibile.

Pag. 39

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento a quanto osservato dal collega Borghesi, ritiene che potrebbe farsi riferimento all'esigenza di prevedere che le future riduzioni tariffarie debbano avvenire entro tempi certi.

Antonio BORGHESI (IdV) concorda con la formulazione proposta dal collega Vannucci.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ritenendo condivisibili le proposte di integrazione formulate dai deputati Vannucci e Borghesi, formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 2), che recepisce tali indicazioni.

Maino MARCHI (PD) condivide la necessità di precisare che i tempi per le riduzioni della tariffa di distribuzione siano fissati con certezza e l'opportunità che i meccanismi di restituzione ai clienti finali degli incrementi tariffari avvenga secondo regole precise e predefinite. Ringrazia il relatore per la disponibilità ad accogliere istanze sollevate dall'opposizione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si rimette alla Commissione.

La Commissione approva la proposta del relatore, come da ultimo riformulata (vedi allegato 2).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Atto n. 226.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, per quanto attiene alle implicazioni finanziarie del provvedimento, rinvia alle richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici, che richiama integralmente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, riservandosi di completare l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento, al fine di fornire primi elementi di risposta alle richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici, deposita una nota dell'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le regioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 225.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, che reca norme di attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE, nonché modifiche del Titolo VI del testo unico bancario, con riguardo alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario del provvedimento,

Pag. 40

richiama integralmente le richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Massimo VANNUCCI (PD), ricorda come molti dei componenti della Commissione abbiano ricevuto comunicazioni - che mette a disposizione dei colleghi - con le quali si segnala la necessità di assicurare adeguata tutela, nell'ambito del provvedimento in esame, alle società mutue per l'autogestione, che da alcuni decenni si occupano di finanza mutualistica e solidale. In particolare, osserva che nelle note trasmesse si sottolinea che la finanza mutualistica e solidale, con le sue indubbie peculiarità, non trova riconoscimento nel testo in esame, in quanto essa non è equiparabile al microcredito e rischia di essere equiparata alle altre società finanziarie oggetto di sempre maggiori adempimenti e controlli. Si esprime quindi la preoccupazione che in futuro sarà praticamente impossibile per le società mutue per l'autogestione continuare a raccogliere denaro «dal basso», ipotizzando un uso diverso dello stesso e dei rapporti su di esso basati, chiedendo la previsione di un adeguato riconoscimento della finanza mutualistica e solidale, attraverso una modifica alle novelle riferite agli articoli 111, comma 4, e 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che consenta l'iscrizione dei soggetti che operano nella finanza mutualistica e solidale in una sezione separata dell'elenco dei soggetti che operano nel settore del microcredito. Sottopone, pertanto, tali considerazioni al relatore e al rappresentante del Governo al fine di verificare la possibilità di inserire uno specifico riferimento al riguardo nella proposta di parere.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si impegna ad acquisire elementi per fornire una risposta anche alle questioni da ultimo poste dall'onorevole Vannucci.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 1o luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi.
COM(2010)53 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di regolamento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2010.

Antonio BORGHESI (IdV) nel richiamarsi a quanto affermato nella seduta delle Commissioni riunite V e XIV del 30 giugno 2010, sottolinea come il richiamo all'opportunità di limitare le visite metodologiche contenuto nella bozza di documento presentata dal relatore non appaia coerente con l'esigenza di garantire l'affidabilità dei conti e dei dati proprio in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, nel ribadire quanto già detto in proposito nella ricordata seduta delle Commissioni riunite V e XIV, fa presente che il richiamo contenuto nella bozza di documento da lui presentata riguarda solo le visite metodologiche straordinarie, che presentano peraltro costi elevati, mentre i

Pag. 41

controlli e le verifiche ordinarie volti ad assicurare l'affidabilità dei dati si continueranno a tenere regolarmente.

La Commissione approva il documento presentato dal relatore nella seduta del 29 giugno 2010 (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1o luglio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rilevato che alle ore 14 è prevista l'audizione del Commissario europeo per le politiche di coesione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.58.