CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 giugno 2010
346.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 giugno 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, presidente, rivolge un ringraziamento sincero a tutti i componenti della Commissione che hanno assicurato la propria partecipazione ai lavori dell'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche, nel corso della seduta fiume che, come è noto, si è protratta per oltre 36 ore consecutive. Insieme al Governo, in particolare il ministro Bondi che è stato sempre presente ai lavori parlamentari, si è così realizzato un intenso e proficuo lavoro che ha consentito di completare ulteriormente quello svolto dall'altro ramo del Parlamento. Aggiunge che nei medesimi giorni ha rappresentato la Commissione nella missione all'Expo di Shanghai, partecipando al Forum sull'uso delle nuove tecnologie nella tutela dei beni culturali, con lo svolgimento di una serie di incontri rilevanti, in riferimento ai quali si riserva di svolgere comunicazioni dettagliate alla Commissione in altra seduta.

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Manuela GHIZZONI (PD) ringrazia la Presidente per gli apprezzamenti rivolti a tutti i componenti della Commissione per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche, esprimendo vivo compiacimento per la migliore riuscita della missione svolta a Shanghai. Richiama peraltro l'attenzione sull'esigenza di dare seguito all'impegno assunto dal Ministro Bondi proprio nel corso dell'esame del decreto-legge indicato, acquisendo utili elementi di conoscenza relativi alla situazione di ARCUS S.p.A.. Ritiene, infatti, che non sia più possibile procrastinare la presentazione della relazione relativa alla gestione di ARCUS S.p.A., per chiarire le molte ombre relative al suo reale stato finanziario. Rappresenta inoltre l'esigenza di sospendere i lavori del Comitato ristretto sulla proposta di legge in materia di ordinamento della professione di giornalista C. 2393, che presenta molteplici profili di collegamento con la disciplina relativa alle intercettazioni telefoniche in corso di esame presso questo ramo del Parlamento. Preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, che, in caso contrario, i componenti del gruppo del Pd non parteciperanno ai lavori del Comitato ristretto.

Ricardo Franco LEVI (PD) intende precisare che la decisione di non partecipare ai lavori del Comitato ristretto sul provvedimento relativo alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione di giornalista non intacca minimamente l'apprezzamento per il pregevole lavoro svolto dal relatore Mazzuca, che nel corso dell'esame si è sempre dimostrato disponibile ad un confronto costruttivo fra tutte le forze politiche. Ritiene peraltro necessario che sia chiarito il quadro legislativo di riferimento e le coordinate normative entro le quali muoversi, tenendo conto del provvedimento relativo alle intercettazioni telefoniche.
Rappresenta, inoltre, l'esigenza di acquisire utili elementi di conoscenza in relazione alle decisioni che verranno assunte dagli organi responsabili della Federazione italiana giuoco calcio, in conseguenza del desolante risultato della nazionale di calcio, frutto di mali profondi e radicati nella struttura del calcio italiano. Ritiene infatti che, così come accaduto in Francia, dove la sconfitta della squadra di calcio ha portato ad una seria e profonda riflessione, ugualmente in Italia il Parlamento dovrebbe rappresentare il luogo dove i responsabili spieghino le ragioni che sono dietro alla grave sconfitta ed illustrino le strategie per il futuro del calcio italiano. Ribadisce quindi l'esigenza che in tempi brevi si possa procedere, su queste tematiche, all'audizione del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dottor Giancarlo Abete.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sulla questione sollevata dall'onorevole Levi, si rimette alle valutazioni che la presidente Aprea e l'ufficio di presidenza della Commissione intenderanno assumere circa la richiesta di procedere ad una audizione del presidente Abete. Non condivide invece la decisione espressa dall'onorevole Ghizzoni di non partecipare alle prossime riunioni del Comitato ristretto sulla proposta di legge Pisicchio, sull'ordine dei giornalisti. Precisa infatti che si tratta di una proposta di legge parlamentare, presentata tra l'altro dalla minoranza e non di un disegno di legge del Governo che non appare collegato in alcun modo al disegno di legge dell'Esecutivo sulle intercettazioni. Auspica quindi che la pausa di riflessione possa favorire il raggiungimento di un accordo su un testo condiviso tra tutte le forze politiche, da esaminare in sede legislativa.

Giancarlo MAZZUCA (PdL) esprime rammarico per la decisione del gruppo del Pd di non partecipare ai lavori del Comitato ristretto sulla proposta di legge di cui è relatore. Ricorda, infatti, che aveva cominciato a lavorare alla stesura di un testo condiviso, in accordo con tutte le forze politiche, al fine di giungere all'approvazione in sede legislativa del provvedimento indicato, atteso da più parti del mondo giornalistico. Si dichiara quindi disponibile

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al confronto su quelle parti del provvedimento indicato che presentino profili di sovrapposizione con il disegno di legge sulle intercettazioni all'esame della Commissione giustizia. Auspica, in ogni caso, che un'eventuale pausa di riflessione possa contribuire a chiarire eventuali profili problematici, con l'auspicio di arrivare in tempi brevi alla definizione di un testo condiviso.

Paola FRASSINETTI (PdL) concorda con la proposta del collega Levi di svolgere un'audizione del presidente della Federazione italiana giuoco calcio. Sottolinea infatti come la grave sconfitta subita dalla nazionale di calcio sia il segno di un profondo malessere che attraversa il settore che vede da alcuni anni imporsi nel campionato di Serie A una squadra priva di giocatori italiani.

Paola GOISIS (LNP) esprime a nome del gruppo da lei rappresentato talune perplessità sulla proposta di svolgere un'audizione del presidente Abete, nelle more dell'approvazione della proposta di legge C. 2800 sull'ampliamento degli stadi. Si riserva quindi di esaminarla più dettagliatamente in ufficio di presidenza.

Valentina APREA, presidente, prende atto che vi sono posizioni discordanti sulla proposta di svolgere un'audizione del presidente Abete, proposta che si riserva comunque di sottoporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella prossima riunione convocata al termine della seduta odierna. Avverte che nel corso della riunione del Comitato ristretto convocato per l'esame della proposta di legge sull'ordinamento della professione di giornalista nella giornata odierna, potranno essere esaminate le proposte emerse nel corso della seduta, allo scopo di giungere ad un accordo condiviso fra tutte le forze politiche.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza.
Atto n. 227.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame apporta delle modifiche integrative al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Per maggiore compiutezza di trattazione rileva che uno degli elementi principali della riforma della disciplina degli ordinamenti didattici universitari è costituito dal concetto di crediti formativi universitari (CFU), funzionale ad assicurare una maggiore mobilità internazionale degli studenti. I crediti formativi universitari (CFU), secondo la definizione fornita dal decreto ministeriale n. 270 del 2004, misurano la quantità di impegno complessivo di apprendimento richiesta allo studente, comprensivo dello studio individuale e della partecipazione a lezioni, esercitazioni, tirocini e attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono, di norma, 25 ore di lavoro e il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti; per conseguire la laurea, qualificata attualmente come laurea magistrale, lo studente deve aver acquisito ulteriori 120 crediti, per un totale, quindi, di 300 crediti. Ricorda che il decreto ministeriale n. 270 del 2004, sostitutivo del decreto ministeriale n. 509 del 1999, ha sostituito la denominazione di laurea specialistica con quella di laurea magistrale ed ha previsto una deroga al modello 3+2, oltre che per i corsi regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano titoli universitari di primo livello, per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali, per i quali ha consentito

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di istituire una classe di laurea magistrale a ciclo unico. In relazione a tale disposizione, il decreto ministeriale 25 novembre 2005 ha istituito la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero classe LMG/01. Le ulteriori modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 270 del 2004 all'architettura dei percorsi universitari, unitamente all'adozione di nuove disposizioni in materia, hanno poi comportato la revisione dei decreti ministeriali del 2000: sono stati, pertanto, emanati, in data 16 marzo 2007, due decreti ministeriali concernenti, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree magistrali.
Nel merito dello schema di decreto ministeriale in esame, precisa che le disposizioni in esso contenute integrano l'articolato del decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. In particolare, come specificato nella relazione illustrativa, l'emanazione del decreto ministeriale in esame trae origine dalla necessità di disciplinare alcuni aspetti che, in aderenza al decreto ministeriale n. 270 del 2004, per le altre classi di laurea magistrale sono già stati disciplinati dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, anche al fine di uniformare la loro presentazione nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero. Lo schema in esame è altresì corredato dei pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), nonché del parere della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. In sintesi, i commi aggiuntivi all'articolato del decreto ministeriale 25 novembre 2005, intervengono in materia di crediti per le attività formative a scelta dello studente, di numero massimo di crediti riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali certificate, di formulazione degli obiettivi formativi in termini di apprendimento con riguardo al sistema di descrittori adottati in sede europea, di sbocchi professionali anche con riferimento alle classificazioni dell'ISTAT. Nello specifico, evidenzia che l'articolo 1 modifica l'articolo 3 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, aggiungendo i commi da 2 a 8. Il comma 2, in particolare, specifica che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti evitando, peraltro, la dispersione dell'impegno conseguente ad un eccessivo numero di insegnamenti. Va, inoltre, garantita agli studenti la possibilità di svolgere le attività formative menzionate dall'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Si tratta di attività scelte liberamente, ovvero appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto alle attività di base o caratterizzanti; attività formative connesse alla preparazione della prova finale; attività volte ad acquisire ulteriori competenze linguistiche, informatiche, relazionali, o utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, compresi tirocini lavorativi e di orientamento. Per le attività scelte liberamente e per quelle appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi, gli ordinamenti didattici devono assicurare un numero minimo di crediti pari, rispettivamente, a 8 e 12.
Ricorda, al riguardo, che il CUN e il CNSU hanno evidenziato che il numero di CFU dovrebbe essere, rispettivamente, di 20 e 30. La Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza ha, invece, evidenziato che il numero di crediti vincolato previsto per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza, fissato in 216, è più elevato rispetto a quello di altre lauree magistrali a ciclo unico, per le quali il numero di CFU in questione è comunque di 12 e 8. Pertanto, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza ha, conseguentemente, rilevato che, considerati i 216 CFU vincolati e il fatto che per l'esame finale devono essere previsti almeno 15 CFU, ove si prevedessero 20 e 30 CFU per le attività scelte liberamente, ovvero appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi, all'autonoma determinazione delle singole facoltà residuerebbero solo 19 CFU; infine, ha sottolineato che il decreto ministeriale 16 marzo 2007,

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nel fissare un numero minimo di CFU per le attività in questione pari a 12 e 8, non prevede alcuna differenziazione fra le lauree magistrali a ciclo unico di 5 o 6 anni e le lauree magistrali biennali, pertanto non si giustifica un ragionamento che propone 30 e 20 CFU quale risultato della somma dei CFU previsti per le lauree, 18 e 12, e per le lauree magistrali, 12 e 8. Nella premessa dello schema di decreto si evidenzia la congruità di tali valutazioni. Il comma 3 dell'articolo in esame precisa, con riguardo alle attività formative scelte liberamente, che i regolamenti didattici devono assicurare allo studente la libertà di scelta fra tutti gli insegnamenti attivati, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti in discipline di base e caratterizzanti; il successivo comma 4 stabilisce che gli atenei, in sede di definizione degli ordinamenti didattici, specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento, con riguardo al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT. I commi 5 e 6 del medesimo articolo disciplinano invece il riconoscimento di CFU in caso di trasferimento degli studenti da un'università ad un'altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero tra corsi di laurea magistrale in giurisprudenza. Osserva, in proposito, che si prevede che i regolamenti didattici dei corsi di destinazione assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, utilizzando eventualmente anche i colloqui per la verifica delle conoscenze acquisite. Più specificatamente, il comma 5 dispone che il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato; il comma 6 dispone che qualora il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli maturati e nel caso di provenienza da un corso universitario a distanza, il riconoscimento della quota minima è subordinato all'accreditamento del corso ai sensi del regolamento di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge n. 262 del 2006. Il comma 7, invece, stabilisce che le università possono riconoscere, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili, fissato dall'ordinamento didattico di ogni corso di laurea magistrale, non può essere superiore a 40. Si tratta dello stesso numero di CFU previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 16 marzo 2007. Al riguardo, evidenzia che l'articolo 12 del disegno di legge in materia di organizzazione delle università, A.S. 1905-A, intervenendo sull'articolo 2, comma 147, del decreto-legge n. 262 del 2006, prevede che il numero di CFU riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché per le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, non può essere superiore a 12, salvo eventuali deroghe definite con decreto ministeriale, che devono essere debitamente motivate. Il comma 8 stabilisce che il numero massimo di esami è fissato in 30, come già l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 16 marzo 2007.
Sottolinea quindi che l'articolo 2 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 6 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, aggiungendo i commi 2 e 3. A tale riguardo, il comma 2 prevede che i regolamenti didattici di ateneo determinano la quota di impegno orario complessivo che deve rimanere a disposizione dello studente per lo studio personale o per le altre attività formative di tipo individuale, che non può comunque essere inferiore al 50 per cento dell'impegno complessivo. Il comma 3 stabilisce che gli studenti che maturano 300 crediti sulla

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base delle modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. L'articolo 3 dello schema di decreto ministeriale modifica quindi l'articolo 7 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, aggiungendo il comma 3. Tale comma stabilisce che le università rilasciano il cosiddetto diploma supplementare che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati nei paesi europei, indicazioni sul curriculum seguito ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Il successivo articolo 4 modifica invece l'articolo 8 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, aggiungendo il comma 2, con il quale si stabilisce che le università provvedono al recepimento delle modifiche nei regolamenti didattici di ateneo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, entro l'anno accademico 2012-2013. Ne consegue, quindi, che le novità recate dallo schema di decreto ministeriale in esame entreranno a regime a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 giugno 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali.
C. 1428 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2010.

Paola GOISIS (LNP), relatore, richiama le osservazioni svolte nella relazione al provvedimento di legge in esame, in particolare sottolineando che l'Europa, con la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, approvata nel 1992, e lo stesso UNESCO hanno previsto la valorizzazione e il riconoscimento delle lingue regionali. Osserva che il provvedimento in oggetto oltre alle specificità linguistiche fa riferimento anche alle specificità culturali e alle tradizioni di tutte le regioni italiane. Ricorda quindi che le scuole possono attualmente prevedere una percentuale del 20 per cento di materie d'insegnamento facoltative, sottolineando che la proposta di legge in esame modifica tale disposizione nel senso di prevederne l'obbligo proprio per lo studio delle specificità locali, storiche e linguistiche. Aggiunge che con il provvedimento in esame non si intendono discriminare alcuni soggetti rispetto ad altri, visto che l'obbligo di studio si riferisce a tutte le regioni italiane; laddove la conoscenza e lo studio delle proprie identità è più forte e radicato, la multiculturalità potrà attecchire in modo migliore, visto che si favorirà una conoscenza profonda delle radici culturali di quell'area geografica.

Maria Letizia DE TORRE (PD) osserva che il provvedimento in esame ha certamente alcuni profili condivisibili che meriterebbero una discussione e uno studio approfondito; a tal proposito concorda sul fatto che in pochi hanno una conoscenza approfondita della propria storia locale. Ritiene utile sottolineare però che le storie locali sono già insegnate nelle scuole, come stabilito dalla legge n. 59 del 1997 sull'autonomia

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didattica, anche se non approfonditamente in tutte. Il Governo Prodi d'altra parte aveva già previsto lo studio della storia locale nei curricula scolastici, con una previsione che è quindi già presente nella legislazione scolastica vigente. Ricorda, ancora, come sempre di più oggi si viva in un mondo glocale, in cui è importante avere conoscenza delle proprie radici, ma ritiene che accanto a questo è importante possedere strumenti culturali per poter incontrare altre culture, lingue e tradizioni. Osserva quindi che occorrerebbe implementare non solo la conoscenza della storia locale dei propri territori, ma anche possedere la dimensione interculturale dei saperi, offrendo agli studenti entrambe le dimensioni di conoscenza. Evidenzia, infine, che il finanziamento di 100 milioni di euro previsto dal provvedimento in esame sia sproporzionato rispetto alle sue esigenze, soprattutto se si pensa che per gli alunni con disabilità nella legge n. 440 sono previsti finanziamenti solo per dieci milioni di euro. In un momento di profonda crisi finanziaria, come quello attuale, la somma indicata è quindi assolutamente eccessiva e ingiustificata.

Alessandra SIRAGUSA (PD) ritiene che la proposta della collega Goisis sia condivisibile su alcuni aspetti, come per esempio quello relativo al fatto che i libri di testo non riportano in maniera approfondita e corretta aspetti importanti della storia accaduti nelle singole regioni. A tal proposito, ricorda che lei stessa ha ricostruito il ruolo dei moti del 1821 e del 1848, ma aggiunge che l'articolo 2 della legge n. 53 del 2003 prevede piani di studio personalizzati e una quota di curriculum locale affidato alla competenza regionale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. La norma indicata già andava incontro quindi allo spirito del provvedimento in esame presentato dalla collega Goisis. Ritiene quindi opportuno svolgere un approfondimento su tali questioni che contemplano, da una parte, una sorta di delegificazione e, dall'altra, il sovrapporsi della legislazione statale a quella regionale concorrente. Concorda, infine, con le perplessità espresse dalla collega De Torre sullo stanziamento di 100 milioni di euro previsto dalla proposta di legge in esame, che potrebbe essere invece meglio utilizzato per garantire la continuità didattica nei comuni montani e nelle piccole isole, dove c'è più necessità di intervenire, e dove si rischiano, come in molte zone della Sicilia, pluriclassi dalla prima alla quinta elementare. Non si garantisce così la stabilità della permanenza dei docenti per più anni nei medesimi posti di insegnamento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide l'impianto generale del provvedimento in esame, ritenendo che le posizioni espresse nel corso dell'esame non siano particolarmente distanti. Si riallaccia però a quanto detto dalla collega Goisis, osservando che gli avvenimenti locali siano di grande interesse per le scuole dei territori in cui si sono verificati. Rileva d'altra parte che la proposta di legge in oggetto risulta datata e che, anche in vista della sua approvazione definitiva, andrebbe applicata a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012. Aggiunge in ogni caso che il comma 2, dell'articolo 3, del provvedimento in oggetto, dovrebbe essere coordinato con la disciplina prevista dalla legge n. 59 del 1997. Considera infine necessario prevedere una correzione dello stanziamento di 100 milioni di euro per la copertura finanziaria, ritenendo opportuno proseguire l'esame del provvedimento in sede di Comitato ristretto.

Paola GOISIS (LNP), relatore, concorda con la proposta del collega Barbieri di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto, nell'ambito del quale giungere alla definizione di un testo concordato tra tutte le forze politiche.

Valentina APREA, presidente, ricorda che sul provvedimento in esame si è in attesa di acquisire la posizione del rappresentante del Governo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Nuova disciplina del prezzo dei libri.
Nuovo testo C. 1257 Levi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2010.

Valentina APREA, presidente, avverte che sul nuovo testo del provvedimento in esame, ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni e la X Commissione ha espresso parere favorevole. Si rimane quindi in attesa del parere della V Commissione. Deve informare la Commissione peraltro che la Conferenza dei presidenti dei gruppi, su richiesta del gruppo del Partito Democratico, ha deliberato di prevedere l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, a partire da lunedì 12 luglio 2010. Considera la decisione non condivisibile, tenendo conto che l'accordo unanime tra tutti i gruppi è sempre stato quello di giungere all'approvazione del provvedimento in sede legislativa in Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) tiene a precisare che la proposta rappresentata dal presidente del proprio gruppo in Conferenza dei presidenti di gruppo è stata frutto di un disguido, derivante da una mancata comunicazione con il rappresentante del gruppo in Commissione. Preannuncia quindi che si farà parte attiva presso il proprio gruppo, affinché tale richiesta sia ritirata, allo scopo di proseguire il percorso di esame del provvedimento secondo quanto già concordato, giungendo così alla sua approvazione definitiva in sede legislativa in Commissione. Ribadisce quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, di essere favorevole al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene importante la precisazione fornita dall'onorevole Ghizzoni, rilevando che la soluzione diversa sarebbe apparsa un rimedio peggiore del male. Conferma quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, di essere favorevole al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Valentina APREA, presidente, prende atto delle precisazioni della collega Ghizzoni, rilevando che la richiesta fatta dal gruppo del PD nella Conferenza dei presidenti di gruppo era invece apparsa un po' come voler scippare la Commissione del ruolo che merita. Invita quindi il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla proposta di proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa, in modo da consentirne un'approvazione in tempi brevi.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO preannuncia l'assenso del Governo al prosieguo dei lavori in sede legislativa del provvedimento sul prezzo dei libri, sottolineandone il rilevante profilo economico che giustifica un'approvazione rapida del testo in esame.
Intende quindi rivolgere un sincero ringraziamento alla Commissione, anche a nome del ministro Bondi, per il rilevante lavoro svolto in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche. A tal riguardo, osserva che ci si trova di fronte a una nuova fase procedurale, faticosa e complessa, riguardante la predisposizione dei regolamenti delle fondazioni stesse, regolamenti che, come è noto, devono essere emanati entro 18 mesi. Ribadisce in ogni caso, come più volte sottolineato dal ministro Bondi, la volontà del Governo di condividere il percorso di riforma con le Commissioni parlamentari di merito di Camera e Senato, il cui parere, seppure non vincolante, verrà tenuto in debita considerazione dall'Esecutivo. Aggiunge che l'impegno emendativo svolto dalla Commissione ha contribuito a migliorare alcuni profili del testo e a dare maggiore gradualità all'introduzione di alcune norme vincolanti; a tal proposito ricorda, sia la questione dei diritti acquisiti

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sollevata dall'onorevole Zazzera, sia gli emendamenti presentati dalle onorevoli Ghizzoni e De Biasi. Sottolinea quindi che si è consapevoli delle difficoltà che nei prossimi anni attendono l'intero settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, osservando peraltro che si tratta di sacrifici necessari, a fronte del profondo deficit finanziario che negli anni si è accumulato. Rileva inoltre l'opportunità di ricondurre il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche alla sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro che per troppi anni era stato dimenticato e «aggirato», usufruendo di contratti di secondo livello che avevano creato privilegi non più sostenibili. Ribadisce quindi che la riforma del settore continuerà ad essere guidata, come è giusto che sia, dal ministro Bondi, ma che, come ha dichiarato il ministro stesso, tutti i soggetti interessati, a partire dalle Commissioni parlamentari di merito, ai sovrintendenti, saranno chiamati a contribuire all'approvazione del nuovo processo di riforma.

Valentina APREA, presidente, prende atto dell'assenso del Governo al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame, ringraziando il sottosegretario Giro per il riconoscimento del ruolo che verrà riconosciuto alla Commissione nel percorso normativo e regolamentare di approvazione della riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 30 giugno 2010.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
C. 2393 Pisicchio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri.