CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 giugno 2010
345.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

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Alberto FLUVI (PD), ribadisce l'esigenza di approfondire il contenuto del provvedimento, prospettando la possibilità di acquisire, a tal fine, l'avviso in merito del Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, concorda con la proposta del deputato Fluvi.

Gianfranco CONTE, presidente, nel condividere l'esigenza di ulteriore approfondimento evidenziata dal deputato Fluvi, propone di chiedere al Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di trasmettere alla Commissione una memoria contenente valutazioni in merito alle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale.
C. 3498 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3498, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un Preambolo, 22 articoli e un Allegato, concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali.
L'articolo 1 reca le definizioni necessarie la specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la mutua assistenza amministrativa tra le parti contraenti è effettuata per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, ed è volta ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, nonché la prevenzione, l'investigazione e la repressione delle infrazioni doganali.
Il paragrafo 2 specifica che l'assistenza prevista ai sensi dell'Accordo è fornita da ciascuna Parte in conformità alle proprie disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti di competenza e di mezzi di ciascuna Amministrazione doganale, mentre il paragrafo 3 limita la portata dell'Accordo alla mutua assistenza amministrativa.
L'articolo 3 definisce il campo di applicazione dell'assistenza, precisando, al paragrafo 1, che le Amministrazioni, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni e documenti utili ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, mentre il paragrafo 2 specifica che ciascuna Amministrazione, quando procede ad indagini per conto dell'altra, si comporta come se operasse per proprio conto.
L'articolo 4 stabilisce che le Amministrazioni doganali si scambiano, su richiesta, le informazioni concernenti la legislazione doganale nazionale e le procedure doganali rilevanti per le indagini sulle infrazioni doganali, nonché, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni

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concernenti le nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale nazionale e le nuove tendenze, strumenti o metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali.
L'articolo 5 prevede che le Amministrazioni doganali possono ricorrere, sulla base di intese e nel rispetto delle rispettive legislazioni, al metodo della consegna controllata di merci.
L'articolo 6 indica i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti nello scambio di visite di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali, nonché nello scambio di informazioni, esperienze, dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.
L'articolo 7 dispone che le Amministrazioni doganali si comunichino, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa la legittimità di importazioni nel territorio dell'Amministrazione doganale richiedente di merci esportate dal territorio dell'altra Parte, nonché della legittimità di esportazioni dal territorio dell'Amministrazione doganale richiedente di merci importate nel territorio dell'altra Parte.
L'articolo 8 prevede che le Amministrazioni doganali, in conformità alle rispettive disposizioni legislative ed amministrative, si scambino ogni informazione atta ad assicurare l'esattezza nella riscossione di dazi, tasse e tributi doganali, in particolare al fine di agevolare la determinazione del valore soggetto a dazio, la classificazione tariffaria, l'origine delle merci, nonché l'applicazione delle disposizioni riguardanti divieti, restrizioni e controlli.
Ai sensi dell'articolo 9 ciascuna Amministrazione si impegna, su richiesta, ad esercitare il controllo e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si sospetti siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L'articolo 10 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali si forniscono, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la disposizione prevede, inoltre, al paragrafo 2, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni ed intelligence nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.
L'articolo 11 definisce le procedure e le formalità che le Amministrazioni doganali devono rispettare nella formulazione delle richieste di assistenza e nelle comunicazioni reciproche, le quali sono effettuate per iscritto in una lingua concordata dalle Amministrazioni.
L'articolo 12 dispone, al paragrafo 1, che, quando un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione avvia indagini su operazioni che sono o appaiono contrarie alla legislazione doganale, e ne comunica i risultati all'Amministrazione richiedente. Ai sensi del paragrafo 2 le indagini sono condotte in conformità alla legislazione dell'Amministrazione adita, che procede come se agisse per proprio conto.
L'articolo 13 prevede, al paragrafo 1, la possibilità che funzionari di una delle due Parti, con il consenso ed alle eventuali condizioni poste dall'altra Parte, possano, ai fini di indagini su infrazioni doganali, consultare documenti, dossier e altri dati negli uffici dell'Amministrazione doganale adita, relativi ad infrazioni doganali, procurarsi copia di tali documenti o assistere alle indagini sul territorio dell'Amministrazione doganale adita. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 i funzionari devono, in ogni momento, essere in grado di fornire prova documentale del loro mandato e godono delle stesse tutele dei funzionari doganali locali.
L'articolo 14 prevede che ciascuna Amministrazione doganale fornisce, di

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propria iniziativa o su richiesta, elementi di prova o copie di documenti contenenti le informazioni disponibili circa azioni effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire infrazioni doganali sul territorio dell'altra Parte.
In tale contesto si prevede, al paragrafo 2, che il predetto materiale può essere sostituito da informazioni computerizzate, e che i documenti, le informazioni e l'intelligence trasmessi sono accompagnati da ogni notizia che ne permetta l'utilizzo e l'interpretazione.
La disposizione specifica inoltre, ai paragrafi 3 e 4, che i documenti in originale sono richiesti solo quando le copie siano insufficienti allo scopo, fermo restando l'obbligo di restituzione non appena possibile.
L'articolo 15 prevede la possibilità che i funzionari doganali di una Parte contraente depongano, a richiesta dell'altra Parte, in qualità di esperti o testimoni, davanti alle autorità competenti dell'altra Parte, in relazione ad un'infrazione doganale. La richiesta dovrà precisare il caso interessato e la veste in cui il funzionario dovrà deporre, e la Parte richiesta potrà accompagnare l'autorizzazione alla deposizione dei propri funzionari con la precisazione dei limiti entro i quali essi possono svolgere le deposizioni.
L'articolo 16 contiene le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti sono dettate.
In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro della reciproca assistenza possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi, secondo le rispettive legislazioni, in conformità agli scopi e alla portata dell'Accordo. Le informazioni possono essere rese note, ai sensi del paragrafo 2, ad altri organismi governativi solo se vi consente l'Amministrazione doganale che li ha forniti.
Il paragrafo 3 esclude dall'applicazione delle previsioni di cui al paragrafo 2 le informazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope, le quali possono essere comunicate anche ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti. La disposizione fa inoltre salva la possibilità, per l'Italia, di trasmettere, ove necessario, le informazioni ricevute alla Commissione dell'Unione europea e ad altri Stati membri dell'UE.
Il paragrafo 4 specifica che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui dispone l'Amministrazione richiedente godono della stessa protezione accordata dalla rispettiva legge nazionale ai documenti ed informazioni della medesima natura.
L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti garantiscano uno standard di protezione dei dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
In particolare tali ipotesi ricorrono, ai sensi del paragrafo 1, qualora l'assistenza richiesta possa nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o a interessi nazionali essenziali, comporti la violazione di segreti industriali, commerciali o professionali, ovvero sia incompatibile con disposizioni legislative e amministrative nazionali.
Il paragrafo 2 impegna ciascuna Parte, qualora trasmetta una richiesta che non sarebbe in grado di soddisfare ove inoltrata dall'altra Parte, a segnalare tale circostanza, con l'effetto di rendere facoltativa e non più obbligatoria l'esecuzione della medesima.
Il paragrafo 3 prevede inoltre la possibilità di differire la prestazione dell'assistenza in relazione a indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso, mentre il paragrafo 4 impegna le

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Parti a motivare il rifiuto o il differimento dell'assistenza richiesta dall'altra Parte.
L'articolo 19 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, i quali sono posti a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Il paragrafo 2 stabilisce, altresì, che, qualora l'attuazione a una richiesta comporti spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.
L'articolo 20 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali delle due Parti stabiliscano le disposizioni di dettaglio relative all'applicazione dell'Accordo.
In tale contesto il paragrafo 2 istituisce una Commissione mista italo-bielorussa, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Presidente del Comitato di Stato delle Dogane bielorusso, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario, su richiesta di una delle Parti, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per risolvere eventuali problemi applicativi.
Ai sensi del paragrafo 4, qualora la composizione in tale sede non riesca, detti problemi saranno regolati per via diplomatica.
L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti, come definiti dai rispettivi ordinamenti.
L'articolo 22 dispone circa l'entrata in vigore dell'Accordo, che è fissata il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica concernente l'avvenuta conclusione delle procedure interne di ratifica, nonché in merito alla sua durata, che è illimitata, salva la possibilità, per ciascuna Parte, di denunciarlo con effetto sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.
L'Allegato all'Accordo, contiene infine i principi fondamentali sulla tutela dei dati personali nell'ambito dell'Accordo stesso, ai quali rinvia l'articolo 17.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 21.665 euro annui a decorrere dal 2010.
L'articolo 4 dispone invece in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Nuovo testo unificato C. 60 ed abbinate.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) evidenzia l'opportunità di valutare attentamente le ricadute che il provvedimento potrebbe avere sul comparto edilizio, rilevando come le imprese operanti in tale settore incontrino sempre maggiore difficoltà a reperire adeguata manodopera, al punto

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che molte Casse edili hanno attivato specifici corsi di formazione per cercare di dare soluzione a tale problema.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide l'esigenza di approfondimento evidenziata dal deputato Fogliardi. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 giugno 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Atto n. 225.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda rileva che la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, entro il termine del 20 luglio prossimo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del testo unico bancario con altre disposizioni in materia di trasparenza e revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 225).

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, prima di illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, ricorda innanzitutto come la direttiva 2008/48/CE, di cui si dispone il recepimento, intenda armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori.
Il Capo I della direttiva (articoli da 1 a 3) reca l'oggetto, l'ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte.
In particolare, l'articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva, esteso ai contratti di credito, esclude tuttavia alcune specifiche tipologie contrattuali, quali:
i contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili;
i contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato;
i contratti di credito per un importo totale del credito inferiore ai 200 euro o superiore a 75.000 euro;
i contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti; tale obbligo si ritiene sussistente se è così deciso unilateralmente dal creditore;
i contratti di concessione di scoperto da rimborsarsi entro 1 mese;
i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;

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i contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere.

Gli articoli da 4 a 8 della direttiva si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto.
In particolare, l'articolo 4 reca le informazioni di base da inserire in qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore (cosiddette «informazioni pubblicitarie di base»).
L'articolo 5 impone che il creditore e, ove presente, l'intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni (elencandole dettagliatamente) necessarie a raffrontare le varie offerte di credito, al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (cosiddette «informazioni precontrattuali»).
L'articolo 6 reca le informazioni precontrattuali relative ad alcuni contratti di credito di natura specifica, o concessa sotto forma di scoperto, mentre l'articolo 7 contempla alcune deroghe agli obblighi informativi, in particolare per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio.
Ai sensi dell'articolo 8, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore, avvalendosi delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un'apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell'articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio.
Il Capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti.
L'articolo 10 si occupa delle informazioni contrattuali, ovvero gli elementi informativi da inserire nel contratto di credito; l'articolo 11 reca la disciplina informativa sul tasso debitore e sulle eventuali modifiche, da comunicare al debitore prima della loro entrata in vigore. Disposizioni puntuali sono dettate per i crediti sotto forma di scoperto, i cui contratti devono informare riguardo a: periodo di riferimento dell'estratto conto, operazioni effettuate, tasso debitore applicato, eventuale spese addebitate e, ove occorra, l'importo minimo da pagare (articolo 12). Per i crediti a durata indeterminata, l'articolo 13 prevede che il consumatore possa avviare in qualsiasi momento la procedura di scioglimento, a meno di aver concordato un preavviso.
L'articolo 14 regolamenta il diritto di recesso, che il consumatore può esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. Il consumatore può recedere senza fornire motivazione.
L'articolo 15 prevede che l'esercizio del diritto di recesso riguardo a contratti per fornitura di merci o per la prestazione di servizi svincola il consumatore anche da eventuali contratti collegati. Ai sensi dell'articolo 16, il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali. Se rimborsa anticipatamente il credito, ha diritto ad un equo indennizzo, comunque non superiore all'1 per cento dell'importo del credito rimborsato in anticipo. Alcune specifiche fattispecie non danno diritto ad indennizzo (rimborso effettuato in esecuzione di un con tratto di assicurazione a garanzia del

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credito, concessione di scoperto, rimborso riferito ad un periodo per il quale il tasso debitorio non è fisso). È in ogni caso fatta salva, per gli Stati membri, la possibilità di prevedere ulteriori condizioni per il riconoscimento degli indennizzi.
La direttiva dispone poi, agli articoli 17 e 18, in merito alla cessione a terzi dei diritti del creditore e allo sconfinamento.
Il capo V, che si compone dell'articolo 19, reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale (TAEG), facendo riferimento alla formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I.
Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori, che deve essere esercitato da un'autorità indipendente.
Ricorda, inoltre, che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008.
Tale disposizione reca una serie piuttosto articolata di principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.
In particolare, si prevede:
l'estensione degli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori;
il rafforzamento e l'estensione dei poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela;
il coordinamento delle predette norme in materia di trasparenza contenute nel TUB con le disposizioni recate dal decreto-legge n. 223 del 2006 e dal decreto-legge n. 7 del 2007.

La delega richiede inoltre una rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario (di cui al Titolo V e all'articolo 155 del TUB), sulla base di ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori, e prescrive a tal fine di:
1) rideterminare i requisiti stabiliti dagli articoli 108 e 109 del TUB per l'iscrizione agli elenchi, generali e speciali, degli intermediari finanziari, al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale.
2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori;
4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione.

Si richiede inoltre di apportare modifiche e integrazioni alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge n. 108 del 1996, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo n. 374 del 1999, assicurando la trasparenza dell'operato e la professionalità di tali categorie, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali, istituendo uno specifico Organismo di controllo competente a gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, individuando cause di incompatibilità, e prescrivendo l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati

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nell'esercizio delle attività professionali.
Nello specifico, per i mediatori creditizi si sancisce l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività, mentre per gli agenti in attività finanziaria si prevedono forme di responsabilità del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti.
Si dispone altresì un coordinamento normativo tra il TUB e le altre disposizioni legislative aventi ad oggetto la tutela del consumatore, al fine di definire, tra l'altro, le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.
Passando a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva come esso si componga di 29 articoli e si suddivida in cinque titoli.
Il Titolo I, che si compone degli articoli da 1 a 3, si occupa dell'attuazione della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano; il Titolo II, che si compone degli articoli da 4 a 6, reca norme di coordinamento del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 384 del 1993 con le altre disposizioni in materia di trasparenza; il Titolo III, che si compone degli articoli da 7 a 10, opera, ai sensi della delega contenuta nell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; il Titolo IV, che si compone degli articoli da 11 a 24, disciplina gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, mentre il Titolo V, che si compone degli articoli da 25 a 29, contiene le disposizioni finali dello schema di decreto.
Gli articoli da 1 a 3 dello schema di decreto legislativo modificano la disciplina italiana sul credito al consumo, contenuta nel Testo unico bancario e nel Codice del consumo, al fine di recepite la direttiva 2008/48/CE.
Nel dettaglio, l'articolo 1 sostituisce interamente il Capo II del Titolo VI del TUB (articoli da 121 a 126), in materia di credito al consumo, che viene nuovamente rubricato, alla luce della nuova terminologia utilizzata dalla direttiva, «Credito ai consumatori».
L'articolo 121 reca le definizioni rilevanti per la novellata disciplina; in particolare, le norme si riferiscono al «contratto di credito collegato», stipulato esclusivamente per finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

In particolare, la lettera e) del comma 1, recependo le indicazioni della direttiva, definisce inoltre il «costo totale del credito» come l'insieme degli interessi e di tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese (a eccezione di quelle notarili) a carico del consumatore in relazione al contratto di credito, di cui il finanziatore è a conoscenza.
La lettera m) del medesimo comma 1 definisce invece il tasso annuo effettivo globale - TAEG come il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
Il comma 3 dell'articolo 121 domanda alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio - CICR, la determinazione delle modalità di calcolo del TAEG e la specificazione dei casi in cui i costi dell'assicurazione e dei servizi accessori sono compresi nel costo totale del credito.

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La nuova formulazione dell'articolo 122 precisa l'ambito applicativo della disciplina, in attuazione degli articoli 2, 18 e 22 della direttiva, nonché dell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge delega.
Per quanto attiene all'estensione degli strumenti di tutela previsti dalla direttiva ad altre fattispecie in cui sussistano analoghe esigenze di tutela del consumatore, lo schema include nella nozione di credito ai consumatori:
i finanziamenti «di liquidità» garantiti da ipoteca, aventi una durata non superiore a cinque anni;
il leasing, anch'esso già oggi rientrante nella nozione di credito al consumo, nel caso in cui - anche sulla base di accordi separati - non sia previsto l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, a cui non si applica (date le caratteristiche di questa forma di finanziamento e, in particolare, la circostanza che il finanziatore acquista direttamente il bene oggetto di locazione) la disciplina sul recesso entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.

Ai sensi della nuova formulazione del comma 5, si prevede che i fornitori di beni e servizi possano fare credito sotto forma di dilazione del pagamento del prezzo solo se questa è gratuita.
L'articolo 123 si occupa della pubblicità in sede precontrattuale, facendo salvo quanto previsto in materia dal Codice del Consumo o ed enunciando le informazioni che sono obbligatoriamente contenute negli annunci pubblicitari riportanti il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito.
Esse includono: il tasso d'interesse (specificando se fisso o variabile) e le spese comprese nel costo totale del credito; l'importo totale del credito; il TAEG; l'esistenza di eventuali servizi accessori, necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, ove i costi relativi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; la durata contrattuale, se determinata; l'importo totale dovuto dal consumatore, se determinabile, nonché l'ammontare delle singole rate.
La disposizione demanda a un provvedimento della Banca d'Italia la determinazione delle caratteristiche delle suddette informazioni obbligatorie, nonché la modalità della loro divulgazione.
L'articolo 124 reca la disciplina degli obblighi precontrattuali, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli da 5 a 7 della direttiva.
In particolare, si prevede l'obbligo di fornire al consumatore, ancor prima di stabilire un vincolo mediante offerta di credito o contratto, le informazioni necessarie per consentire un confronto delle diverse offerte sul mercato; esse sono contenute in un modulo recante le cosiddette «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori». Inoltre, è esplicitamente previsto che al consumatore siano forniti chiarimenti adeguati, tali da consentire una valutazione della conformità del contratto di credito alle esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore medesimo.
Gli articoli 124-bis e 125 attuano le previsioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine agli obblighi di verifica di merito creditizio dei consumatori e di accesso alle relative banche dati.
In ordine al merito di credito, la verifica è effettuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 124, sulla base di indicazioni fornite dal consumatore stesso e di informazioni contenute nelle banche dati pertinenti, con l'obbligo di aggiornamento delle informazioni finanziarie nel caso di modifica dell'importo totale del credito, per l'ipotesi di aumento significativo dell'importo totale del credito.
L'articolo 125 obbliga ai gestori delle banche dati che contengono informazioni nominative sul credito a consentire l'accesso ai soggetti finanziatori degli Stati membri dell'UE, con condizioni non discriminatorie

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rispetto a quelle previste per i soggetti abilitati in Italia. La Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto precisa che, in ragione delle implicazioni che le banche dati contenenti informazioni nominative sul credito comportano per la riservatezza dei dati personali, è previsto che prima dell'emanazione della disciplina secondaria sia sentito il Garante per la privacy.
La norma impone un duplice obbligo ai finanziatori: di comunicare con immediatezza e gratuitamente al consumatore il rifiuto della domanda di credito; di assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate, con il dovere di tempestiva rettifica in caso contrario.
L'articolo 125-bis attua gli articoli da 11 a 13.1.1 della direttiva, prescrivendo in primo luogo l'obbligo di forma scritta per i contratti di credito ai consumatori (ai sensi dell'articolo 117 del TUB, tale prescrizione è ad substantiam), dal momento che la direttiva (articolo 10.1), nel prevedere che il contratto sia redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, fa salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti.
Si estendono a tali contratti le norme di cui agli articoli 118 (modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali), 119 comma 4 (diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio) e 120 comma 2 (anatocismo) del TUB.
Il comma 3 prevede che, in caso di offerta congiunta di più contratti, questi siano sottoscritti separatamente in documenti. Alla Banca d'Italia, in conformità alle delibere CICR, è affidato il compito di definire il contenuto minimo del contratto e le comunicazioni al consumatore in corso di rapporto.
I commi da 6 a 9 prescrivono sanzioni civilistiche per il caso di inottemperanza della disciplina sul contratto.
In particolare, il comma 6 commina la nullità per le clausole contrattuali relative a costi a carico del consumatore non inclusi o non correttamente inclusi nel TAEG pubblicizzato nella comunicazione precontrattuale. Si stabilisce inoltre che il consumatore non sia tenuto a pagare oneri non previsti dal contratto o non inclusi nel TAEG (la nullità delle relative clausole non inficia il contratto) e si prevede che, in caso di nullità o di mancanza delle clausole relative ai costi o alla durata del contratto, il TAEG non possa eccedere il rendimento minimo dei BOT e la durata è di trentasei mesi. Per i casi di mancanza di indicazioni essenziali nel contratto, è comminata la nullità del contratto stesso, mentre nelle ipotesi di nullità del contratto, a tutela del consumatore, è chiarito che questi può essere tenuto a restituire solo le somme prelevate e ha comunque diritto a mantenere il beneficio della rateizzazione.
L'articolo 125-ter disciplina il diritto di recesso del consumatore, che può esercitarlo ovvero revocare la proposta di conclusione dello stesso, rispettivamente, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui riceve le informazioni precontrattuali. La norma prescrive gli adempimenti e le modalità del recesso; esso si estende anche ai contratti aventi ad oggetto i servizi accessori connessi al contratto di credito, se resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. In tal caso, la norma stabilisce la presunzione dell'esistenza di tale accordo.
L'articolo 125-quater, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva, disciplina il recesso del consumatore nei contratti di credito a tempo indeterminato, sancendo la possibilità di esercitare tale diritto in ogni momento, senza penalità e senza spese.
L'articolo 125-quinquies, che dà attuazione all'articolo 15.2 della direttiva, prevede, al comma 1, che il consumatore abbia diritto alla risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento del fornitore al contratto di fornitura di beni

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o servizi, laddove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 1455 del codice civile (ai sensi del quale l'inadempimento non deve rivestire scarsa importanza). A tale riguardo la Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto sottolinea come la disposizione sia stata formulata in termini particolarmente favorevoli per il consumatore, attuando la norma della direttiva secondo cui il consumatore deve «agire» preventivamente nei confronti del fornitore, nel senso di richiedere solo la previa costituzione in mora del fornitore stesso. In tale ambito è stato eliminata l'attuale previsione in materia dell'articolo 42 del Codice del Consumo, che condiziona il diritto del consumatore a ottenere la risoluzione del finanziamento a fronte dell'inadempimento del fornitore, all'esistenza di un rapporto di esclusiva tra quest'ultimo ed il finanziatore.
Se il consumatore ha ottenuto la risoluzione del contratto di credito non deve sopportare alcun onere consequenziale e, pertanto, può ottenere il rimborso delle rate già pagate e di ogni altro onere applicato dal finanziatore. Lo stesso consumatore, poi, è esonerato dall'obbligo di rimborsare al finanziatore l'importo già versato al fornitore.
Il comma 2 prevede che il finanziatore potrà agire in ripetizione direttamente nei confronti del fornitore inadempiente; per i contratti di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver effettuato la costituzione in mora del fornitore, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto.
Ai sensi del comma 3 la risoluzione del contratto di fornitura comporta la risoluzione di diritto del contratto di leasing.
L'articolo 125-sexies disciplina il rimborso anticipato del credito, dando così attuazione all'articolo 16 della direttiva.
In particolare, si consente al consumatore di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, la totalità o parte dell'importo dovuto, con il correlato diritto a una riduzione del costo totale del credito, quantificata nell'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Sono previste forme di indennizzo per il finanziatore che abbia sopportato costi direttamente collegati al rimborso anticipato, entro limiti massimi previsti dalla legge.
L'articolo 125-septies, in attuazione dell'articolo 17 della direttiva, dispone in merito ai diritti del consumatore in caso di cessione del credito o del contratto, prevedendo che questi possa far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente anche in deroga alle disposizioni codicistiche.
La regolamentazione delle modalità della comunicazione della cessione è rimessa alla disciplina secondaria emanata dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR.
L'articolo 125-octies, in attuazione dell'articolo 18 della direttiva, rende applicabili all'ipotesi dello sconfinamento nel contratto di conto corrente le disposizioni - novellate dallo schema di decreto legislativo - relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali, recando altresì gli obblighi informativi del creditore nei confronti del soggetto consumatore.
L'articolo 125-novies disciplina il contenuto minimo delle informazioni che gli intermediari del credito devono fornire negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori in ordine all'ampiezza dei propri poteri e all'eventuale esclusività del rapporto coi soggetti finanziatori.
L'articolo 126 affida a un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'economia l'individuazione dei casi di esonero, per disposizione comunitaria ovvero per motivi di ordine pubblico e/o pubblica sicurezza, dall'obbligo delle comunicazioni di cui all'articolo 125, comma 2, relativo al rifiuto della domanda di credito, e di cui all'articolo 125-ter, comma 2, lettera b), relativo al recesso da contratto già eseguito in tutto o in parte.

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L'articolo 2 dello schema di decreto, al fine di completare il quadro di recepimento della direttiva modifica l'articolo 67, comma 6, del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, relativo alla risoluzione di diritto del contratto di credito collegato, nel caso di recesso da un contratto di fornitura di beni o di servizi disciplinato dal Codice medesimo.
L'articolo 3 reca le abrogazioni conseguenti all'introduzione della nuova disciplina in materia di credito ai consumatori, accordando agli operatori un congruo periodo di tempo per l'adeguamento alle nuove disposizioni e prevedendo un termine di novanta giorni, decorrenti dall'emanazione del decreto legislativo, per l'attuazione, da parte della Banca d'Italia, delle norme introdotte.
L'articolo 4, ai commi 1 e 2, novella il Titolo VI del TUB, al fine di riordinare e coordinare la disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge di delega.
La nuova formulazione dell'articolo 115 del TUB prevede anzitutto l'estensione dell'ambito operativo delle norme sulla trasparenza contrattuale, allargandolo anche alle attività svolte dai confidi (oltre che alle attività di banche e intermediari) ed escludendone l'applicazione nei confronti dei servizi di pagamento (aventi una propria disciplina, in recepimento della direttiva PSD) e del credito al consumo.
L'articolo 116 modifica radicalmente la normativa in materia di pubblicità, imponendo alle banche e agli intermediari di rendere noti in modo chiaro ai clienti alcuni elementi del contratto (tra cui i tassi di interesse, gli interessi di mora e, per le operazioni di finanziamento comunque denominate, il TAEG medio con finalità antiusura). Si demanda la determinazione di una serie di elementi contrattuali a provvedimenti del CICR (in via generale) e al MEF (per quanto attiene alla pubblicità sui titoli di Stato).
L'articolo 117 dispone in ordine ai requisiti di forma, al contenuto minimo e ai requisiti validità del contratto di credito.
In particolare, è innovata la disciplina relativa alla sostituzione automatica di clausole per il caso di contratti che non indicano alcuni elementi (tassi d'interesse, prezzo e condizioni praticate, ivi inclusi gli eventuali maggiori oneri di mora) e per la nullità derivanti dall'apposizione di clausole che rinviano agli usi per la determinazione di alcuni elementi contrattuali (come i tassi d'interesse) ovvero presentano condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate.
La modifica chiarisce che la sostituzione automatica comporta l'applicazione della condizione più vantaggiosa tra quella in vigore al momento della stipula del contratto e quella in vigore al momento in cui l'operazione viene effettuata o il servizio reso.
L'articolo 118 reca la disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, possibile nel caso di contratti a tempo indeterminato e in presenza di un giustificato motivo.
Rispetto alla formulazione precedente, viene allungato da trenta giorni a due mesi il termine di preavviso al cliente di tali modifiche; viene inoltre demandata a norme secondarie, stabilite dal CICR, la determinazione delle modalità del preavviso. Ove il cliente decida di recedere dal rapporto, le norme proposte stabiliscono che in sede di liquidazione siano applicate le condizioni praticate in precedenza.
L'articolo 119 si occupa di comunicazioni periodiche alla clientela. In particolare, viene eliminato il requisito della completezza delle comunicazioni periodiche, al fine di evitare - come puntualizza la Relazione illustrativa - «che l'eccesso di informazione su punti non essenziali pregiudichi l'obiettivo di fornire alla clientela comunicazioni semplici e chiare».

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Il nuovo articolo 119-bis reca la disciplina delle spese addebitabili, vietando - salvo quanto previsto per la richiesta di informazioni supplementari e salva la disciplina dei servizi di pagamento - l'addebito al cliente di spese inerenti alle informazioni e comunicazioni previste dalla legge. Il comma 2 fa salvo il caso, contrattualmente previsto, in cui siano richieste informazioni ulteriori o più frequenti o con strumenti di comunicazione diversi da quelli pattuiti.
L'articolo 120, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi, allinea le prescrizioni del TUB con quelle previste dal decreto-legge n. 78 del 2009 e dall'attuazione della direttiva sui servizi di pagamento: in particolare, si stabilisce che il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative ad assegni circolari e bancari entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
La disposizione interviene sulla disciplina del conteggio degli interessi sul versamento di assegni presso una banca, demandando al CICR la determinazione di modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancarie, prescrivendo al riguardo, in ogni caso, la stessa periodicità nel conteggio di interessi debitori e creditori.
L'articolo 120-bis consente la possibilità di recedere in ogni tempo, senza penalità o spese, da un contratto a tempo indeterminato.
Gli articoli 120-ter e 120-quater recepiscono all'interno del TUB le indicazioni del citato decreto-legge n. 7 del 2007, rispettivamente, in tema di estinzione anticipata o parziale, senza oneri né penalità, dei mutui immobiliari stipulati a partire dal febbraio 2007 e la disciplina sulla «portabilità» dei contratti di finanziamento, integrandola con le previsioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge n. 185 del 2008, che disciplinano la responsabilità del finanziatore originario nei confronti del cliente per il caso di ritardi nel perfezionamento della procedura di surrogazione.
In tale contesto, il comma 9, lettera b), dell'articolo 120-quater, esclude l'applicazione della disciplina della portabilità al leasing, sia per la formulazione letterale della norma trasfusa, che, ai commi 3 e 3-bis del predetto articolo, si riferisce ai soli mutui, sia per l'obiettiva difficoltà di configurare sul piano giuridico un'operazione di «portabilità» di contratti di leasing.
L'articolo 4, comma 3, dello schema sostituisce il Capo III del Titolo VI del TUB, relativo alle regole generali ed ai controlli sulle condizioni contrattuali.
In tale ambito assume particolare rilievo, sotto il profilo degli assetti generali di vigilanza sul settore creditizio, la nuova formulazione dell'articolo 127, comma 1, del TUB, la quale, coerentemente con l'impianto della norma di delega, specifica che i poteri di vigilanza affidati alle Autorità creditizie riguardano, oltre che le finalità di sana e prudente gestione, stabilità, efficienza e competitività del sistema finanziario, indicate dall'articolo 5 del TUB, anche la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela.
Si prevede inoltre, al comma 3, che le informazioni fornite in seno all'esercizio dei poteri di controlli delle stesse Autorità debbano essere rese almeno in lingua italiana.
L'articolo 128, nel ribadire la disciplina dei poteri ispettivi e di controllo della Banca d'Italia, fa salva la competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di servizi di pagamento per quanto attiene alla vigilanza e all'irrogazione di sanzioni.
All'articolo 128-bis, relativo alla risoluzione di controversie, sono apportate modifiche di coordinamento, mantenendo l'obbligo per gli operatori di adesione a sistemi stragiudiziali di controversie e demandando alla disciplina secondaria la determinazione delle modalità di funzionamento dei predetti sistemi.

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Il nuovo articolo 128-ter, in ottemperanza al criterio di delega di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), della legge n. 88 del 2009, disciplina i poteri inibitori della Banca d'Italia, conferendo in particolare alla Banca d'Italia un potere inibitorio finalizzato a vietare agli intermediari la continuazione di attività svolte in modo non conforme alle disposizioni (concernenti sia i rapporti con i clienti, sia l'impiego di determinate forme di commercializzazione, quale ad esempio la rete di mediatori) e di ordinare agli stessi comportamenti conseguenti.
L'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto modifica l'articolo 144 del TUB, al fine di razionalizzare il sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione, nonché ai dipendenti di intermediari bancari o creditizi.
In particolare si distingue, con riferimento alle sanzioni di trasparenza, le violazioni relative a norme concernenti l'informazione precontrattuale, di cui al comma 3, da quelle relative ai contratti e all'informativa periodica, di cui al comma 3-bis.
Per tutte le violazioni viene introdotto il requisito della gravità, che consente di modulare gli interventi sanzionatori in una logica di coordinamento con i poteri inibitori introdotti in capo alla Banca d'Italia.
Sono poi introdotte ulteriori violazioni, consistenti nella mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, ovvero la mancata cooperazione da parte degli intermediari allo svolgimento delle relative procedure, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter e si prevede la quintuplicazione degli importi delle sanzioni.
L'articolo 5 dello schema di decreto introduce nel TUB un nuovo articolo 40-bis, al fine di riportare nel medesimo Testo unico la disciplina che prevede l'estinzione automatica, alla data di estinzione dell'obbligazione, delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, stabilendo procedura ad hoc per la cancellazione delle stesse ipoteche.
L'articolo 6 reca disposizioni transitorie in materia di mutui, in particolare relativamente all'estinzione automatica dell'ipoteca, portabilità dei mutui, facoltà di estinzione anticipata del contratto.
L'articolo 7 sostituisce il Titolo V del TUB, relativo alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.
In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 106 del TUB, nel disciplinare l'albo degli intermediari finanziari, ridefinisce, al comma 2, la riserva di attività relativa a tali operatori, così da comprendervi soltanto gli intermediari autorizzati che esercitano la concessione del credito, in tutte le sue forme, nei confronti del pubblico, nonché la negoziazione e gestione in valuta. Viene inoltre chiarito che, in un contesto sistematico, oltre alle attività oggetto di riserva gli intermediari autorizzati possono altresì prestare servizi di pagamento e servizi di investimento, purché dispongano delle relative autorizzazioni.
La norma prevede altresì, al comma 1, che i soggetti riservatari debbano iscriversi in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, sostituendo il precedente sistema, caratterizzato da un doppio elenco (uno generale e uno speciale), con un albo unico.
L'articolo 107 del TUB introduce un vero e proprio regime autorizzatorio per gli intermediari, che postula la ricorrenza di puntuali requisiti organizzativi, patrimoniali, operativi e morali, oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia.
L'articolo 108 reca le disposizioni in materia di poteri di vigilanza della Banca d'Italia. Nel dettaglio, sono attribuiti all'Autorità poteri regolamentari generali e speciali, poteri ispettivi e altri strumenti di controllo di vario contenuto. Nel dettaglio, si consente alla Banca d'Italia di convocare (o ordinare la convocazione) degli organi sociali degli intermediari, per esaminarne la situazione e proporre l'assunzione di determinati provvedimenti.

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L'articolo 109 si occupa di vigilanza consolidata per i gruppi finanziari, fornendone, al comma 2, la relativa definizione.
In dettaglio, alla Banca d'Italia è attribuito, tra l'altro, il potere di impartire disposizioni nei confronti non solo della capogruppo, ma anche di uno o più componenti il gruppo stesso. Sono attribuiti all'Autorità poteri di vigilanza regolamentare ed ispettiva, nonché la possibilità di richiedere informazioni e dati.
L'articolo 110 rinvia ad altre disposizioni del TUB in tema di partecipazione al capitale delle banche, requisiti di onorabilità dei partecipanti, nonché di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, vigilanza informativa e comunicazioni del collegio sindacale, gruppi bancari, gestione delle crisi.
L'articolo 111 reca disposizioni di vigilanza sui soggetti operanti nell'ambito del microcredito, prevedendo a tale riguardo un regime semplificato volto a favorire lo sviluppo di tali operatori, stante il loro rilievo sociale e la loro scarsa rilevanza sistemica. In particolare, i soggetti che erogano microcredito non sono assoggettati all'obbligo di iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia e alla relativa vigilanza, ma sono iscritti in un elenco apposito (previo possesso di determinati requisiti organizzativi, di oggetto sociale e qualitativi). Tale elenco è gestito da un apposito organismo di autoregolamentazione.
La norma delinea specificamente le tipologie di finanziamento che tali soggetti possono concedere, i destinatari (persone fisiche e a società di persone) delle agevolazioni, lo scopo (start-up di attività di lavoro autonomo o di microimpresa), l'importo massimo concedibile (non superiore a 25.000 euro) e le altre caratteristiche rilevanti (non devono essere garantiti da ipoteca; sono accompagnati da servizi di assistenza e monitoraggio all'iniziativa professionale o microimprenditoriale). È previsto che gli stessi operatori possano erogare finanziamenti, purché tale attività non assuma carattere prevalente, anche a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché siano di importo contenuto, entro i limiti espressamente previsti, non siano assistiti da garanzie reali e siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare.
Viene inoltre previsto che le associazioni senza scopo di lucro possano concedere ai propri associati, a condizione che tali finanziamenti siano finalizzati a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario, non siano garantiti da ipoteca e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali, nonché la modifica del limite di importo finanziabile sono affidati ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato sentita la Banca d'Italia.
L'articolo 112 si occupa di ipotesi eterogenee di attività di concessione di finanziamenti.
Per quanto attiene ai confidi, si prevede che essi debbano iscriversi ad un apposito elenco ove esercitino esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essa connessi o strumentali; viene mantenuta invariata la legislazione vigente, attraverso un rinvio alla disciplina sostanziale sui confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003.
Sono demandati alla regolamentazione secondaria (MEF e Banca d'Italia):
i criteri oggettivi, relativi al volume di attività, sulla base dei quali sono individuabili i confidi tenuti ad iscriversi all'albo di cui all'articolo 106 del TUB;
i requisiti prudenziali a fronte del rischio di credito, equivalenti a quelli applicati agli enti creditizi, secondo le indicazioni della Direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

I confidi tenuti ad iscriversi all'albo di cui all'articolo 106 dispongono, per esplicita

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previsione, di una sfera operativa più ampia rispetto ai confidi non iscritti: possono, tra l'altro, concedere forme di finanziamento diverse nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.
Per quanto riguarda i soggetti non bancari, già operanti alla data di entrata in vigore della normativa proposta, che senza fini di lucro raccolgono in ambito locale risparmio di modesta entità ed erogano piccoli prestiti, si stabilisce l'obbligo di iscrizione in una sezione separata dell'elenco dei soggetti che erogano microcredito, nonché il vincolo di continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle determinazioni del CICR.
Le agenzie di prestito su pegno sono invece assoggettate al regime autorizzatorio e di iscrizione all'albo secondo la nuova formulazione del suddetto articolo 106. La Banca d'Italia può dettare norme di deroga relativamente ad alcune disposizioni del Titolo V.
L'articolo 112-bis, coerentemente a quanto previsto dalla delega di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d), della legge n. 88 del 2009, armonizza la disciplina dei confidi con quella degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, con lo scopo di tutelare adeguatamente i consumatori-clienti, istituendo un organismo apposito associativo per i Confidi, dotato di personalità giuridica, al quale è affidata la gestione del relativo elenco.
L'articolo 113 istituisce un organismo associativo con personalità giuridica, preposto alla gestione dell'elenco dei soggetti che operano nel settore del microcredito di cui all'articolo 111. L'organismo vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina ad essi applicabile, mentre il potere di disporne la cancellazione dall'elenco al venir meno dei requisiti, ovvero in caso di gravi violazioni della disciplina stessa, è attribuita Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, L'organismo ha inoltre il potere, di chiedere informazioni e di impartire disposizioni agli iscritti circa il loro ambito di operatività; esso è vigilato dalla Banca d'Italia, con obblighi informativi anche nei confronti del MEF, circa eventuali carenze riscontrate nell'attività, ovvero in caso di grave inerzia o di malfunzionamento dell'organismo stesso. In queste ultime due ipotesi, peraltro, la Banca d'Italia può proporne lo scioglimento.
I membri dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
Gli articoli 113-bis e 113-ter disciplina i poteri sanzionatori della Banca d'Italia in materia, prevedendo che essa, rispettivamente, possa disporre, in caso di gravi violazioni normative o irregolarità gestionali, una forma di commissariamento dell'intermediario (con sospensione degli organi di amministrazione e di controllo del medesimo) ovvero, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che costituisce la causa di scioglimento dell'intermediario.
L'articolo 114 contiene disposizioni di chiusura, con le quali si affida al MEF la regolamentazione dell'esercizio sul territorio italiano delle attività di finanziamento di cui al citato articolo 106 da parte di operatori aventi sede legale all'estero. Sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo i soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia sentita la Banca d'Italia, già sottoposti a forme di vigilanza e alle relative discipline sull'attività finanziaria esercitata.
L'articolo 8 reca talune disposizioni di chiusura, modificando alcune norme del TUB, in particolare, al fine di inasprire alcune ipotesi sanzionatorie e di abrogare la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.
L'articolo 9 modifica alcune norme esterne al TUB. In particolare, in relazione alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge n. 130 del 1999, si prevede, al comma 1, l'iscrizione all'albo di cui al nuovo articolo 106 per i prestatori di servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di

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pagamento. Sono altresì modificate le garanzie che assistono i relativi adempimenti fiscali.
La disposizione novella inoltre, al comma 7, l'articolo 199 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relativo alla vigilanza sulle società fiduciarie di gestione «statica». A tale riguardo si prevede che esse, se controllate da una banca o da un intermediario finanziario o se hanno la forma della società per azioni (con un determinato capitale) queste siano iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui al nuovo articolo 106 del TUB e siano assoggettate alla vigilanza della Banca d'Italia.
Si apportano inoltre una serie di coordinamenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di rimborsi IVA, al decreto legislativo n. 218 del 1997, in materia di accertamento con adesione ed al decreto legislativo n. 546 del 1992, in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario, conseguenti alla riscrittura degli articoli 106 e 107 del TUB.
L'articolo 10 contiene disposizioni transitorie, prevedendo, in particolare, ai commi da 1 a 3, che gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'attuale articolo 106 del TUB, nell'elenco speciale di cui all'attuale articolo 107 del TUB o nella sezione speciale dedicata ai confidi di cui all' articolo 155, comma 4, del TUB, possono continuare ad operare fino al 31 dicembre 2011. Tali soggetti, almeno sei mesi prima della scadenza dei rispettivi termini, devono presentare richiesta di iscrizione ai nuovi albi.
Il comma 4 reca prescrizioni specifiche relative agli intermediari già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario.
L'articolo 11 modifica il TUB relativamente all'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia, inserendovi un nuovo Titolo VI-bis, che contiene gli articoli da 128-quater a 128-duodecies.
Nel dettaglio, il nuovo articolo 128-quater del TUB definisce quale «agente in attività finanziaria» il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, stabilendo che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria sia riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dal successivo articolo 128-octies.
Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo, essendo tuttavia consentito all'agente di assumere più mandati, ciascuno per una sola tipologia di prodotto o servizio ove questi siano conferiti da intermediari che non offrano l'intera gamma di servizi promossi e conclusi dall'agente. È previsto che il mandante risponda solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Per gli agenti che prestano esclusivamente il servizio di pagamento è prevista l'iscrizione in una sezione speciale dell'elenco, quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che tengono conto del carattere limitato dell'attività svolta.
L'articolo 128-quater2 elenca i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, tra i quali rileva, tra l'altro, per le persone fisiche la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso e il domicilio nel territorio della Repubblica e per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa nel territorio della Repubblica;

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requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di apposita prova valutativa; la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge. Si prevede che la permanenza nell'elenco sia subordinata, in aggiunta ai suddetti requisiti, all'effettivo esercizio dell'attività e all'aggiornamento professionale.
L'articolo 128-quinquies definisce quale «mediatore creditizio» il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-octies. È previsto che il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
L'articolo 128-quinquies 2 indica i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, tra i quali rilevano, tra l'altro, la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; il possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità; la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.
L'articolo 128-quinquies 3 vieta la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, prevedendo inoltre che i collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di entrambi i soggetti.
L'articolo 128-sexies mira ad assicurare che i dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, nel contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i prescritti requisiti di onorabilità e professionalità e curino l'aggiornamento professionale. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
L'articolo 128-septies dispone l'applicabilità agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi, in quanto compatibili, delle norme del Titolo VI del TUB, in materia di trasparenza delle operazioni e di poteri della Banca d'Italia.
In particolare, il comma 2 consente alla Banca d'Italia di chiedere agli agenti in attività finanziaria, e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e notizie, e la trasmissione di atti e documenti, nonché di effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di finanza.
L'articolo 128-octies istituisce un Organismo, avente personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. I componenti dell'Organismo sono nominati, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-quinquies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione nonché gli altri compiti previsti dalla legge.

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L'articolo 128-novies reca disposizioni procedurali per il caso del mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-quinquies, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, stabilendosi l'applicazione nei confronti degli iscritti delle sanzioni del richiamo scritto, della sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno, della cancellazione dagli elenchi. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
L'articolo 128-decies prevede e disciplina la vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo, secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. A tali fini, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell' Organismo. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporne lo scioglimento al medesimo Ministro.
L'articolo 128-undecies prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti dall'articolo 144, commi 3, 3-bis e 4, ultimo periodo, del TUB per la violazione di una serie di previsioni del TUB stesso.
Per la violazione dell'articolo 128-septies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-septies, si stabilisce inoltre l'applicabilità all'agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o al legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché ai dipendenti, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110. Ove le violazioni siano gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione ovvero la cancellazione dall'elenco.
L'articolo 128-undecies2 stabilisce che per lo svolgimento dell'attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, le banche e gli intermediari finanziari si possano avvalere esclusivamente di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco.
L'articolo 128-duodecies indica, infine, le disposizioni di attuazione delle nuove norme inserite nel TUB.
Gli articoli da 12 a 23 dello schema di decreto recano varie disposizioni di attuazione delle norme sopra richiamate.
In particolare, l'articolo 12 reca disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater del TUB, specificando che non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, una serie di attività quali la promozione e il collocamento, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari (non essendo in tali contratti ricompresi quelli relativi al rilascio di carte revolving) e la promozione ed il collocamento, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative,

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istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
L'articolo 13 sostanzia il carattere di terzietà che deve caratterizzare i mediatori creditizi ai sensi del nuovo articolo 128-quinquies del TUB, vietando a questi ultimi di concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.
L'articolo 14 detta i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, nonché i requisiti richiesti per l'iscrizione delle persone giuridiche.
L'articolo 15 indica i requisiti di onorabilità che devono possedere le persone fisiche per l'iscrizione negli elenchi, prevedendosi che con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. Per l'iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi i requisiti richiesti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
L'articolo 16 indica i requisiti patrimoniali necessari per l'iscrizione, prevedendo altresì che l'iscrizione nell'elenco è consentita previa sottoscrizione di una polizza di assicurazione, stipulata per l'attività svolta, i cui massimali, commisurati ai volumi di attività, sono stabiliti dall'Organismo.
L'articolo 17 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento ministeriale, il compito di individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
L'articolo 17-bis subordina l'iscrizione negli elenchi al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata.
L'articolo 18 stabilisce la composizione dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, prevedendo che di esso facciano parte, oltre ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un numero compreso tra tre e cinque membri, tra i quali è eletto il Presidente, scelti, all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti.
L'articolo 19 disciplina il contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo, prevedendo che esso determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. In tale contesto si stabilisce che il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo.
L'articolo 20 individua le funzioni dell'Organismo, prevedendo che esso disciplina la struttura propria e delle sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione; verifica la

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permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi; verifica il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all'attività svolta dagli iscritti; verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi; verifica l'effettivo svolgimento delle rispettive attività ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi; indice e organizza la prova valutativa volta ad accertare l'adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria; stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi.
L'articolo 21 prevede un'articolazione territoriale degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, i quali sono gestiti in forma elettronica. Le sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. L'Organismo deve tenere a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.
L'articolo 22 disciplina la procedura per l'iscrizione negli elenchi e le informazioni in essi contenute, mentre l'articolo 23 pone in capo all'Organismo l'obbligo di indire con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, una prova valutativa volta ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Lo stesso Organismo deve stabilire gli standards dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale, dovendo vigilare sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.
L'articolo 24 reca ulteriori integrazioni al TUB, inserendo, dopo l'articolo 140, un nuovo Capo IV-bis, intitolato «Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi», contenente il nuovo articolo 140-bis, che sanziona l'esercizio abusivo nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria ovvero di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'apposito elenco.
L'articolo 25 detta una disciplina transitoria, stabilendo che i soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge n. 108 del 1996, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi dei nuovi articoli 128-quater2 e 128-quinquies2.
In particolare si prevede che i mediatori creditizi o gli agenti in attività finanziaria i quali hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento della prova valutativa, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. Fino alla costituzione dell'Organismo vengono sospese le nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dell'albo dei mediatori creditizi.
L'articolo 26 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di antiriciclaggio, in particolare

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eliminando dal novero dei soggetti cui si applica il citato decreto legislativo n. 231, per ragioni di coordinamento con la riscrittura degli articoli 106 e 107 del TUB operata dallo schema di decreto, gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui al predetto articolo 107, ed inserendovi invece le società fiduciarie di gestione «statica».
L'articolo 27 reca talune abrogazioni e norme finali.
In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del TUB, si prevede che ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge n. 108 del 1996, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999, debba intendersi effettuato ai corrispondenti elenchi ora previsti dai nuovi articoli 128-quater e 128-quinquies del TUB.
L'articolo 28 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di dettare disposizioni attuative del decreto, mentre l'articolo 29 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate dovranno provvedere allo svolgimento dei compiti assegnati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla vigente legislazione.
Evidenzia quindi la necessità di approfondire nel dettaglio alcune previsioni recate dallo schema di decreto legislativo che presentano profili problematici, sottolineando come le audizioni in materia previste per la settimana in corso, segnatamente quella del Direttore generale del Tesoro, consentiranno di acquisire elementi utili a chiarire anche gli aspetti del provvedimento ritenuti maggiormente critici.
Si riserva, quindi, di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, nel giudicare complessivamente equilibrato l'impianto dello schema di decreto legislativo, invita i componenti la Commissione a segnalare eventuali aspetti del provvedimento ritenuti meritevoli di una più approfondita valutazione, anche alla luce degli ulteriori elementi che saranno acquisiti nel corso delle audizioni già programmate, cui si aggiungerà, nella giornata di domani, quella dell'Assofin.
In linea generale, evidenzia come lo schema di decreto predisposto non raccolga alcune delle numerose indicazioni e proposte recate dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, recentemente approvato dalla Commissione.
In particolare richiama, a mero titolo di esempio, il tema della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, rispetto al quale osserva come lo schema di decreto legislativo non affronti in alcun modo la questione - evidenziata nel predetto documento conclusivo dell'indagine conoscitiva - delle prassi anomale riscontrate nella catena distributiva, le quali si sostanziano, talvolta, in comportamenti fraudolenti o comunque lesivi dell'utente consumatore, a carico del quale sono frequentemente posti oneri per attività di mediazione che fanno crescere a dismisura l'entità delle somme da rimborsare.
Osserva, altresì, come il tema delle comunicazioni che gli istituti di credito sono tenuti a fornire per iscritto ai propri clienti ai sensi dell'articolo 119 del TUB, in merito allo svolgimento del rapporto, possa assumere una specifica rilevanza per i soggetti ai quali gli uffici dell'Agenzia delle entrate abbiano inviato richieste di documentazione o avvisi di accertamento relativi alla movimentazione dei conti bancari. In particolare, ritiene necessario rivedere la formulazione del comma 4 del medesimo articolo 119, il quale prevede che i clienti possano ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente ad operazioni

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bancarie effettuate negli ultimi dieci anni, al fine di evitare che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, i quali necessitano di tale documentazione per soddisfare la richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ovvero per resistere alle pretese di quest'ultima.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che il problema delle spese da rimborsare alle banche per ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni debba essere affrontato seriamente, anche in ragione del fatto che tale documentazione è ormai archiviata in forma elettronica, e può dunque essere fornita ai richiedenti a costi irrisori per gli istituti di credito.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 giugno 2010.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati
C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13 alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 giugno 2010.

Audizione dei rappresentanti dell'Unione finanziarie italiane (UFI) e dell'Associazione finanziarie italiane (AFIN), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Atto n. 225.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.20.