CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.25.

Gero GRASSI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03097 Livia Turco: Interventi in materia di randagismo.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. In particolare, ringrazia il rappresentante del Governo per i dati forniti con la risposta all'atto di sindacato, rilevando, tuttavia, come da tali dati emergano almeno

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due elementi che destano preoccupazione. Da un lato, è evidente come, nonostante l'impegno del sottosegretario Martini, il problema del randagismo non sia ancora adeguatamente affrontato sull'intero territorio nazionale, sebbene molti anni siano trascorsi dall'approvazione della legge n. 281 del 1991. Pertanto, la situazione è migliore nelle realtà territoriali caratterizzate da una maggiore presenza di associazioni di volontariato, mentre si aggrava notevolmente dove queste scarseggiano. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di valorizzare il ruolo della rete di assistenza veterinaria, pubblica e privata, con particolare riferimento al problema della sterilizzazione canina. Auspica, infine, che l'annunciata revisione della legge n. 281 del 1991 possa fondarsi sull'acquisizione di dati più precisi ed aggiornati da parte del Governo.

Gero GRASSI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla CASTELLANI (PdL) relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2011 Ferranti e abbinate, recante «Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori».
Al riguardo, fa presente che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame novella l'articolo 275 del codice di procedura penale, sostituendo il comma 4. La nuova formulazione del comma 4 prevede che, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare è disposta presso una casa-famiglia protetta, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a determinati delitti, nel quale caso la custodia cautelare è disposta in carcere. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso una casa-famiglia protetta. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.
Il successivo comma 2 novella l'articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale al fine di coordinarlo con le novità introdotte dal precedente comma. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle misure di custodia cautelare già disposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Osserva, poi, che l'articolo 2 del disegno di legge in esame novella l'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

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privative e limitative della libertà), inserendovi alcuni nuovi commi dopo il secondo. Tali nuovi commi stabiliscono che, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute di figlio minore, anche con essa non convivente, la detenuta o l'imputata ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è autorizzata, con provvedimento urgente, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero ospedaliero, la durata della visita può essere prorogata, tenuto conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. In ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente. La detenuta o l'imputata, madre di un bambino di età inferiore ad anni dieci, anche con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche.
Il successivo articolo 3, novellando l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede che le condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 11-bis (introdotto dal successivo articolo 4 della proposta di legge in esame), devono espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, dette madri possono espiarla in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali.
L'articolo 4 del progetto di legge in esame inserisce, quindi, un nuovo articolo 11-bis nella citata legge n. 354 del 1975, stabilendo che la madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis, cioè per uno dei reati per i quali vige il divieto di concessione dei benefici previsti dalla legge medesima o per i quali tale concessione è subordinata a particolari condizioni.
Infine, l'articolo 5 disciplina le case-famiglia protette, anche novellando, in più punti, la citata legge n. 354 del 1975. In particolare, il nuovo articolo 61-bis di tale legge, inserito dal comma 2, prevede che le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto in via preminente delle esigenze psico-fisiche dei minori. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto per almeno il 65 per cento da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia. L'attività svolta presso le case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, e si avvale degli strumenti che siano ritenuti più idonei in considerazione della presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di videosorveglianza e telesorveglianza.
I commi 3 e 4 stabiliscono che il Ministro della giustizia, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto

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con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, può individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni. Con riferimento a tale decreto, si osserva che occorre specificare, in seguito all'istituzione del Ministero della salute, se sia necessario il concerto sia del Ministro della salute sia di quello del lavoro e delle politiche sociali ovvero di uno soltanto dei due ministri.
Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, osserva che le stesse finalità del provvedimento, volto ad assicurare la vicinanza della madre detenuta (o, in sua assenza, del padre detenuto) ai minori, specie se malati, rivestono un elevato valore sociale. Peraltro, si riserva di formulare una proposta di parere solo dopo che la II Commissione avrà provveduto a trasmettere il testo risultante dall'esame degli emendamenti, tenendo conto, inoltre, di quanto emergerà nel corso della discussione.

Lucio BARANI (PdL) ritiene che, anche prima di conoscere il testo definitivo che risulterà dagli emendamenti approvati, si possa esprimere, per i profili di competenza della Commissione, una valutazione decisamente favorevole sulle finalità del progetto di legge in esame. Esso, infatti, è volto a tutelare i minori, ovviamente incolpevoli dei reati per cui la madre o, in sua assenza, il padre sono stati condannati. Questi bambini sono oggi sottoposti a una vera e propria tortura psicologica ingiusta e ingiustificabile. Ritiene, inoltre, che si dovrebbe valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del progetto di legge in esame, nel senso sia di elevare a diciotto anni il limite di età dei figli alle cui madri si applicano i benefici ivi previsti, sia di includervi misure atte a salvaguardare rapporti familiari ulteriori rispetto a quello tra madri e figli, a cominciare da quello tra coniugi, anche al fine di assicurare effettivamente la funzione rieducativa della pena.

Gero GRASSI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla CASTELLANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo delle proposte di legge n. 2364, approvata dal Senato, e abbinate: «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento». In proposito, ricorda che la Commissione, nella seduta del 10 dicembre 2009, aveva già espresso parere favorevole sul precedente nuovo testo delle proposte in esame e che il testo oggi all'esame della Commissione non presenta modificazioni significative, nelle parti di specifica competenza. Propone, pertanto, di esprimere un nulla osta all'ulteriore esame del provvedimento, limitandosi a richiamare, in premessa, la necessità di tenere conto, all'articolo 1, comma 2, della sopravvenuta istituzione del Ministero della salute (vedi allegato 2).

Gero GRASSI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 giugno 2010.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-
bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.