CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.
Testo unificato C. 60 Realacci e abbinate.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Catia POLIDORI (PdL), relatore, illustra il testo unificato della proposta di legge C. 60 e abbinate, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione di merito.
Il provvedimento mira a definire i princìpi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia - denominate «attività professionali in edilizia» - nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di professioni.
L'articolo 1 reca i principi e le finalità della proposta di legge, precisando che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La disciplina proposta - che si applica anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività nel settore privato nel territorio dello Stato italiano - è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale.
L'articolo 2 definisce il campo di applicazione della proposta di legge, che si riferisce alle attività di costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione di immobili e di altre opere edili, di ingegneria civile e industriale, esercitate in forma societaria o cooperativistica. Si

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escludono per contro le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari nonché le attività di installazione di impianti. Ai sensi del comma 3, l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 9 fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste.
L'articolo 4 disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che possono coincidere in un unico soggetto a ciò designato.
In base all'articolo 5, l'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato al possesso di una serie di requisiti di onorabilità. È necessaria, in sostanza, l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di misura di prevenzione e non devono sussistere sentenze definitive di condanna, decreti penali di condanna irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti: per delitti contro la pubblica amministrazione e delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina; per il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'articolo 513-bis del codice penale. Non devono sussistere, infine, sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico non può esercitare l'attività di cui all'articolo 2, qualora abbia riportato una condanna per i reati previsti dall'articolo 6, che disciplina specificamente i requisiti morali del responsabile tecnico. Segnala al riguardo che la Commissione di merito ha inserito fra i predetti requisiti anche il fatto di non avere riportato condanne per reati che offendono beni ambientali, paesaggistici ed archeologici.(articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
L'articolo 7 reca i requisiti di idoneità professionale che il medesimo deve possedere. In particolare viene specificato che la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, in un periodo non antecedente agli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia. Fra i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico sono previsti, in via alternativa, l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, la laurea, l'esperienza lavorativa protratta per almeno 48 mesi ovvero la frequenza a un corso di apprendimento di almeno 150 ore.
Ai sensi dell'articolo 8, con apposito decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, saranno definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico. Successivamente, le regioni provvederanno alla regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sono altresì specificate le materie trattate nei corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento.

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Ai sensi dell'articolo 9, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia il soggetto interessato dovrà dimostrare il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 30.000 euro.
L'articolo 10 attribuisce alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i seguenti compiti: verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia; controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge; coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia; comunicazione alla Cassa edile territorialmente competente dell'avvenuta iscrizione. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il diritto di prima iscrizione, che viene determinato per il 2010 in 500 euro, e sarà aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, riferita al mese di dicembre e comunicata dall'ISTAT.
Con l'articolo 11 si autorizzano le regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, a prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che partecipano alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti all'articolo 11 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli articoli 12 e 13 regolano, rispettivamente, le modalità di sospensione e decadenza dall'attività nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti previsti dalla presente proposta di legge, nonché il periodo transitorio, nel quale la prosecuzione dell'attività delle imprese già operanti nel settore è subordinata alla comunicazione alla Camera di commercio del nominativo del responsabile tecnico.
Gli articoli 14 e 15 regolano le sanzioni amministrative per il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile, destinando il 50 per cento delle relative entrate prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia da parte dei comuni, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento. Le sanzioni previste per il direttore dei lavori e in mancanza per il committente ovvero per l'appaltatore, sono una sanzione amministrativa pari al valore dei lavori realizzati e in caso di reiterazione delle violazioni la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.
L'articolo 16, al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della legge, affida ai comuni un onere di comunicazione tempestiva di tutte le violazioni accertate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole sul testo in esame, valutando anche gli ulteriori elementi che potranno emergere nel corso del dibattito.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.