CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Atto n. 220.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale non è corredato del prescritto parere del Consiglio di Stato e, pertanto, il Presidente della Camera dei deputati, in sede di assegnazione dello schema, ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere. Osserva tuttavia, che, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, prevista per il 30 giugno 2010 e della circostanza che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il decreto legislativo entro questa settimana, il Presidente della Camera, su richiesta della Commissione di merito, ha convenuto in ordine all'opportunità di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna. Avverte che si rende, pertanto, necessario procedere all'espressione dei rilievi sullo schema di decreto nella seduta di oggi.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge n. 69 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, reca disposizioni correttive e integrative del Codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e che lo stesso è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento all'articolo 2, comma 8, in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, osserva che la relazione tecnica fa riferimento a risparmi derivanti dalle norme, senza peraltro quantificarli, e che sarebbe utile acquisire ulteriori elementi circa l'entità dei risparmi che possono essere conseguiti in applicazione delle norme.
Non formula osservazioni in merito al comma 13 dell'articolo 2, concernente la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione, atteso che le norme sono finalizzate al superamento della procedura di infrazione comunitaria da cui possono discendere nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto concerne l'articolo 2, commi 16, 24, 25, capoversi 29-decies, 29-duodecies e 29-terdecies, 30, 31, capoversi 2-sexies e 2-septies e l'articolo 3, comma 13, lettera f), in materia di compiti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ritiene opportuno acquisire, da parte del Governo, elementi volti a suffragare la previsione che gli adempimenti in capo all'ISPRA possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito all'articolo 3, comma 3, lettera d), e commi 6, 13, 27, 28 e 29, recante autorizzazioni in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera, osserva che, con riferimento alle tariffe a carico dei gestori, introdotte da alcune regioni per finanziare le attività istruttorie svolte per il rilascio dell'autorizzazione e per i successivi controlli, pur venendo meno per l'amministrazione competente l'onere di svolgere la relativa attività istruttoria, il mancato gettito derivante dalle predette tariffe potrebbe determinare il mancato reintegro delle risorse da destinare alle attività di controllo, tuttora obbligatorie e volte al rispetto dei requisiti richiesti, o comunque ripercuotersi sugli equilibri di bilancio delle autorità competenti. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera m), e commi 14 e 29, in materia di impianti termici civili, considera necessario acquisire un chiarimento circa l'esistenza o meno di tariffe correlate alla procedura di autorizzazione di cui al titolo I, parte V, del Codice ambientale, ora non più richieste per talune tipologie di impianti. In particolare, rileva che andrebbe chiarito se l'eventuale venir meno di tali tariffe possa determinare un impatto finanziario, tenuto conto della necessità, per le amministrazioni competenti, di svolgere comunque attività di controllo in materia di autorizzazione nel campo dei limiti alle

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emissioni in atmosfera. Circa la modifica dell'ambito applicativo delle procedure autorizzative per determinate tipologie di impianti, previste dal comma 14, al fine di escludere possibili effetti finanziari di carattere indiretto, osserva che andrebbe chiarito se tale previsione risulti compatibile con gli obblighi e i vincoli posti dalla disciplina comunitaria in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Per quanto concerne l'articolo 3, comma 24, in materia di Commissione per l'aggiornamento delle norme tecniche sui combustibili, afferma di non avere nulla da osservare, nel presupposto, su cui ritiene opportuno acquisire conferma da parte del Governo, che la Commissione operi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, assicura, in primo luogo, che l'ISPRA potrà provvedere ai nuovi compiti attribuiti dallo schema di decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 che prevedono la soppressione di controlli ai quali è correlata il pagamento di tariffe da parte dei soggetti interessati, fa presente che esse non presentano riflessi negativi per la finanza pubblica, proprio in ragione della soppressione delle procedure di controllo. Da ultimo, ritiene opportuno precisare che la Commissione per l'aggiornamento delle norme tecniche sui combustibili opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norma in materia ambientale (atto n. 220);
ritenuto che l'ISPRA potrà provvedere ai nuovi compiti attribuiti dallo schema di decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
considerata la necessità di riformulare la clausola di invarianza prevista all'articolo 3, comma 24, lettera b), capoverso 2-ter, specificando nel contempo che l'istituzione della commissione ivi prevista debba avvenire nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, al fine di renderla conforme alla prassi consolidata,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 3, comma 24, lettera b), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri».

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD) in considerazione del tempo eccessivamente breve riservato all'esame del provvedimento, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) associandosi alle considerazioni dell'onorevole Marchi e sottolineata la mancanza del prescritto parere del Consiglio di Stato, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

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Amedeo CICCANTI (UdC) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
C. 3552-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella giornata del 22 giugno è stata trasmessa la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato e che essa è stata immediatamente trasmessa ai componenti della Commissione. Anche alla luce delle indicazioni contenute in tale relazione, con riferimento alle implicazioni finanziarie del provvedimento richiama integralmente le richieste di chiarimento contenute nel dossier di documentazione elaborato dagli uffici della Camera.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa in primo luogo presente, che l'articolo 3, comma 5 assicura il conseguimento di economie di spesa, in quanto la disposizione prevede che dall'anno 2012 le assunzioni di personale dovranno essere contenute nei limiti delle cessazioni avvenute nel corso dell'anno precedente, sia in termini di risorse utilizzabili sia con riferimento al numero di unità assumibili. Osserva, infatti, che tale obbligo rende strutturali le economie realizzate dal blocco delle assunzioni previsto fino al 31 dicembre 2011, non consentendo il successivo recupero delle mancate assunzioni, il cui costo non sostenuto, e non più sostenibile, rappresenta l'entità del risparmio prefigurato dalla norma. Sottolinea, inoltre, che la stessa disposizione assicura che a decorrere dall'anno 2012 la spesa per il personale si attesti ai livelli di quella sostenuta nell'anno 2011. Rileva, poi, che con riferimento all'articolo 3, comma 7, si chiede di chiarire se nella relazione tecnica siano state considerate le leve dei pensionamenti che si sono stratificate a decorrere dal primo anno di vigenza della nuova normativa, se l'andamento crescente del numero di nuove pensioni liquidate tenga conto del fatto che nel primo e nel secondo anno di vigenza della disposizione si dovrebbero concentrare gli accessi al pensionamento di coloro che hanno già compiuto i 45 anni richiesti ma che non hanno ancora maturato il requisito anagrafico richiesto dalla normativa previgente e se siano stati considerati gli effetti dell'integrazione al trattamento minimo, nonché della possibilità, nel sistema contributivo, che i trattamenti non raggiungano la misura pari a 1,2 volte il minimo, necessaria per la liquidazione dei trattamenti prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica tiene conto, sulla base dei dati in possesso dell'ENPALS, del confronto tra i pensionati secondo la normativa previgente e secondo la nuova normativa, in riferimento alla data di maturazione del requisito minimo richiesto, considerando sia la stratificazione delle leve che il maggior numero di beneficiari che si verifica al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, per effetto della riduzione dei requisiti minimi. Per quanto

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concerne le integrazioni al trattamento minimo, fa presente che la relazione tecnica tiene conto degli importi dei trattamenti effettivamente erogati, comprensivi delle eventuali integrazioni al minimo, mentre non si sono prudenzialmente considerati importi inferiori a 1,2 volte l'assegno sociale, ampiamente inferiori agli importi medi dei trattamenti corrisposti alla categoria. Rileva, poi, che, con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, si richiedono chiarimenti sull'onere recato dalla modifica riguardante il coefficiente di trasformazione, allo scopo di verificare la congruità della copertura della maggiore spesa pensionistica derivante dalla liquidazione di trattamenti pensionistici di più alto ammontare. Al riguardo, nel ribadire che, sul piano del merito, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, relativa all'applicazione per i tersicorei del coefficiente di trasformazione relativo all'età di 65 anni al momento del pensionamento a 45 anni di età è fortemente asistematica, e può determinare richieste emulative in numerose altre categorie di lavoratori particolarmente usuranti, fa presente che la copertura della maggiore spesa pensionistica appare congrua, in quanto coerente con la maggiorazione del trattamento determinata dall'applicazione, ai medesimi soggetti beneficiari previsti dalla relazione tecnica al testo originario, del coefficiente più elevato previsto dalla vigente normativa. Osserva, in proposito, che - in ragione di gradualità di applicazione del sistema contributivo previsto dalla legge n. 335 del 1995 - per i lavoratori prossimi al pensionamento si applica il sistema retributivo e misto, e quindi si determina un ridotto impatto della nuova disciplina in materia di coefficienti di trasformazione. Ritiene, inoltre, che, come segnalato nella relazione tecnica, la possibilità di esercitare l'opzione di permanenza in servizio oltre il compimento del quarantacinquesimo anno di età, introdotta dal Senato, potrebbe comportare una riduzione degli oneri inizialmente previsti. In merito all'articolo 3, comma 8, pur condividendo quanto osservato circa la caratteristica di rigidità, obbligatorietà e permanenza dell'onere recato dalla norma, laddove la copertura prevede l'utilizzo degli stanziamenti esposti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria, che sono soggetti a rideterminazione annuale, ritiene peraltro che tale forma di copertura possa essere utilizzata nel caso di specie, in considerazione del fatto che l'onere sarà appostato su di un capitolo di natura non rimodulabile. In ogni caso, assicura che la riduzione dell'autorizzazione di spesa interessa esclusivamente capitoli di parte corrente. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 7-bis, ritiene che possano escludersi effetti finanziari derivanti dall'istituzione della festa nazionale per la celebrazione del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, nella considerazione che dalla medesima non derivino gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Per le altre richieste di chiarimento rinvia alle indicazioni contenute nell'aggiornamento della relazione tecnica trasmesso nella giornata di ieri.

Maino MARCHI (PD) ritiene che, nell'esprimere il proprio parere, la Commissione bilancio debba svolgere una valutazione della complessiva portata del provvedimento che, a suo avviso, modifica in modo rilevante la configurazione delle fondazioni lirico-sinfoniche nel nostro ordinamento. Osserva, infatti, che, mentre a legislazione vigente le fondazioni dovrebbero contare su un significativo canale di finanziamento da parte di soggetti privati, il decreto-legge in esame sembra porre le basi per una integrale pubblicizzazione di tali enti, come dimostrato dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), che individua come soggetti interessati dalla revisione dell'assetto delle fondazioni esclusivamente le regioni, i comuni, i soprintendenti delle fondazioni e le associazioni sindacali rappresentative e dall'assenza di norme volte a favorire, anche sul piano fiscale, il concorso di privati. In questo contesto, che a suo giudizio altera sensibilmente il ruolo delle fondazioni lirico-sinfoniche, giudica incongrue le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera

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e-bis), che individuano quale criterio per l'adozione dei regolamenti di riordino l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, ricordando come ben difficilmente potrà immaginarsi un maggiore sforzo economico da parte degli enti territoriali, che nei più recenti interventi normativi adottati dal Governo hanno visto una forte riduzione delle risorse a loro disposizione. Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo di voler chiarire esattamente la portata delle disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge, che prevedono una riduzione dei trattamenti economici aggiuntivi del 25 per cento fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, precisando se alle fondazioni lirico-sinfoniche si applichi il generale blocco della contrattazione previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, osservando come, in tal caso, si prefiguri una significativa riduzione dei trattamenti economici riconosciuti ai lavoratori

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che il rappresentante del Governo, rispetto alle osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici, cui il presidente ha fatto rinvio, non ha fornito risposte adeguate rispetto a numerose questioni, in particolare con riferimento agli articoli 1, 3, commi 4 e 6, 7, 7-bis e 8. Chiede, quindi, le ragioni di tali omissioni e osserva che la relazione tecnica pervenuta nella giornata del 22 giugno 2010 risulta insufficiente, in quanto mancano cifre, dimostrazioni e simulazioni idonee a suffragare le tesi ivi sostenute. Con riferimento all'istituzione della festa nazionale per la celebrazione dell'Unità d'Italia nel 2011, rileva che l'attuale stesura della norma implica l'applicazione della disciplina di cui alla legge n. 260 del 1949 con tutte le ricadute di carattere finanziario che ciò comporta. Sottolinea come, a fronte di un'istruttoria non sufficiente, non si possa concludere l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO (PD) giudica doverosa una riflessione sui contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo nella giornata di ieri, sollecitando il presidente e il rappresentante del Governo a voler valutare le opportune iniziative per salvaguardare la dignità dei lavori della Commissione bilancio. In particolare, nel ritenere che sarebbe opportuno procedere ad una audizione del Ragioniere generale dello Stato sui contenuti delle relazioni tecniche da trasmettere al Parlamento, anche alla luce della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, osservando come già in occasione dell'esame di altri provvedimenti abbia avuto modo di sottolineare come le relazioni tecniche trasmesse, anche a fronte di implicazioni finanziarie non trascurabili, si limitassero, in modo non sempre trasparente, ad assicurare l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica. Nel ritenere che si stia determinando il rischio di svilire uno strumento essenziale per l'esame delle implicazioni finanziarie dei provvedimenti legislativi, sottolinea come sia assolutamente necessario che la Ragioneria generale dello Stato garantisca una certificazione tecnicamente inoppugnabile della quantificazione degli oneri previsti. Con specifico riferimento all'articolo 7-bis del decreto-legge, dichiara di non condividere quanto osservato dal rappresentante del Governo, in quanto l'istituzione di una festa nazionale determina conseguenze precise per la finanza pubblica in quanto essa comporta, di regola, la chiusura degli uffici pubblici e, pertanto, qualora si intenda escludere tale eventualità, appare necessario introdurre una specifica disposizione al riguardo. Pertanto, nel ritenere assolutamente insoddisfacente l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento, osserva come l'attività quotidiana della Commissione bilancio smentisca in modo evidente il rigore predicato sui mezzi di comunicazione di massa dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Giulio CALVISI (PD) sottolinea che si sarebbe potuta scindere la discussione politica sul provvedimento da riservare alla Commissione di merito da quella sui profili finanziari che sarebbe dovuta essere

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particolarmente agevole atteso che il provvedimento era stato presentato come volto al contenimento delle spese. Osserva che, invece, dalla lettura della documentazione predisposta dagli uffici, nonché della relazione tecnica, non è dato evincere quali risparmi si conseguirebbero, anzi alcune disposizioni, come quelle relative alla festa nazionale per celebrare l'Unità d'Italia, non sono né quantificate né coperte. Rileva invece che su altre questioni il Governo non fornisce risposte. Richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Marchi, sottolinea che, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), relativo al contributo degli enti locali ed alla lettera c) del comma 1-bis, del medesimo articolo, in materia di pluriennalità dei finanziamenti per il settore lirico-sinfonico, il rappresentante del Governo non ha fornito alcuna risposta, rispetto alle osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici. In proposito, rileva che tale spostamento di risorse a carico degli enti locali interviene in un momento di particolare difficoltà per gli stessi, già chiamati a pesanti tagli da altri provvedimenti adottati dal Governo, ivi compresa la recente manovra varata con il decreto-legge n. 78 del 2010. Fa presente che, stando a notizie appena giunte, la possibilità di addivenire ad un accordo in Commissione cultura sembra più difficile, e che malgrado la disponibilità ad affrontare le questioni di competenza della Commissione con serenità, dalla relazione tecnica e dalle osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici emerge una condizione critica sotto il profilo finanziario.

Antonio BORGHESI (IdV), condividendo le considerazioni del collega Duilio, ricorda come in numerose circostanze abbia sottolineato come troppo spesso la Commissione bilancio esprima il proprio parere sulla base di valutazioni assolutamente generiche della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni interessate, che in modo apodittico, a seconda dei casi, assicurano l'assenza di maggiori oneri o paventano il rischio di conseguenze negative per la finanza pubblica. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo motivi puntualmente le ragioni di carattere tecnico sottese alle proprie valutazioni, indicando in modo analitico i dati e le stime necessari a suffragare la quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni esaminate dalla Commissione bilancio.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva che la relazione tecnica si presenta come una semplice descrizione delle norme previste nel provvedimento, mancando una seria e dettagliata analisi degli effetti delle singole disposizioni. Ritiene che il lavoro svolto dagli uffici della Camera sia al contrario molto più puntuale ed approfondito, rilevando che anche la Ragioneria generale dello Stato dovrebbe avere una posizione di neutralità istituzionale. Ritiene opportuno procedere ad un'audizione del Ragioniere generale dello Stato. Osserva che non si può oggi non confermare la linea della Commissione approvando un parere che non sia rigoroso sugli aspetti finanziari. Con riferimento in particolare all'articolo 1 rileva che, a fronte di un sistema di incentivazione, non si prevede un'idonea quantificazione né una copertura, né alcunché in merito alle modalità applicative. Riguardo all'articolo 3, comma 4, rileva come manchino gli elementi per una compiuta stima delle eventuali economie di spesa. Anche con riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 3, relativi ai profili previdenziali, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce risposte adeguate e non chiarisce l'impatto sul primo anno di applicazione delle richiamate disposizioni. Alla luce di tali considerazioni ritiene che la Commissione non sia in grado di approvare un parere privo di condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva come le considerazioni del collega Duilio sollecitino una complessiva riflessione sul ruolo svolto dalla Commissione bilancio, sottolineando come tutti i componenti della Commissione facciano del proprio

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meglio per garantire la massima qualità dei lavori della Commissione stessa. Con riferimento al provvedimento in esame, osserva che l'esame della Commissione è reso difficoltoso dai ristretti limiti entro i quali la Camera è chiamata ad operare, in quanto, da un lato, si rende necessario assicurare la conversione del decreto-legge, che reca disposizioni di grande rilievo, entro il 29 giugno 2010 e, dall'altro, occorre tenere conto anche della programmazione dei lavori del Senato, che, al momento, dovrebbe riprendere le sedute dell'Assemblea solo il prossimo 1o luglio. Ritiene, pertanto, che l'esame nell'ambito della Commissione bilancio non possa prescindere da una valutazione della situazione complessiva sopra richiamata, che non può non riflettersi sui contenuti del parere che essa è chiamata ad esprimere.

Claudio D'AMICO (LNP) pur comprendendo le ragioni esposte dai colleghi con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 7-bis del provvedimento, relativo all'istituzione per l'anno 2011 della festa nazionale per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, ritiene sia tuttavia possibile un diversa lettura che consenta di ritenerla compatibile con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In particolare, osserva che il comma 3 del richiamato articolo rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle procedure amministrative per l'attuazione della disposizione. Ritiene che in tale sede possa, anche alla luce del parere della Commissione, nonché della relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, essere chiarito che alla festa non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 260 del 1949 e che l'organizzazione deve avvenire nell'ambito degli stanziamenti già previsti. Con riferimento alla durata temporale, sottolinea come il comma 1 chiarisca in maniera inequivoca l'applicazione al solo 2011 della disposizione. Sottolinea, inoltre, che ai sensi del comma 2, che le iniziative culturali dovranno essere compatibili con il programma delle manifestazioni per il quale sono già stati previsti i relativi stanziamenti. Evidenzia, quindi, che occorrerà verificare che la Presidenza del Consiglio, nella predisposizione del decreto di cui al comma 3, escluda espressamente gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), nel formulare una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame, ricorda come le fondazioni lirico-sinfoniche abbiano accumulato nel tempo passività per circa 200 milioni di euro, che si riflettono negativamente sugli equilibri della finanza pubblica, in quanto tali enti sono finanziati stabilmente dallo Stato e dagli enti territoriali, dal momento che i privati concorrono all'investimento nelle fondazioni lirico-sinfoniche per una quota pari a circa l'8 per cento. Nel rilevare come, in una situazione siffatta, sarebbe utile riflettere sull'opportunità di prevedere misure volte a defiscalizzare gli investimenti realizzati da soggetti privati, osserva come uno dei problemi più rilevanti sotto il profilo finanziario sia rappresentato dalla circostanza che circa il 70-75 per cento delle spese delle fondazioni lirico-sinfoniche sono destinate alle retribuzioni del personale. In ragione di questa circostanza, le fondazioni hanno accumulato nel tempo rilevanti perdite di esercizio, in quanto le risorse annualmente disponibili non sono sufficienti a garantire adeguata copertura ai costi fissi, riconducibili in primo luogo alle spese di personale. A tale riguardo, segnala che mentre i finanziamenti posti a carico del Fondo unico dello spettacolo ammontano annualmente a circa 235 milioni di euro, le spese fisse delle fondazioni lirico-sinfoniche ammontano a circa 340 milioni di euro annui e le entrate derivanti dalle vendite dei biglietti e, più in generale, i ricavi derivanti dalla produzione assicurano la copertura di una quota minima dei costi sostenuti dalle fondazioni. Ritiene, pertanto, che l'attuale situazione sia finanziariamente insostenibile e giudica, pertanto, con favore i contenuti del provvedimento, che intendono assicurare la sopravvivenza delle fondazioni attraverso interventi

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di razionalizzazione delle spese di personale e degli altri costi fissi sostenuti da tali enti.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva che il provvedimento, nel suo complesso, è volto alla razionalizzazione della spesa nel mondo dello spettacolo. Con riferimento all'articolo 7-bis, nel concordare con l'interpretazione resa dall'onorevole D'Amico relativamente al comma 2, sottolinea la necessità di attendere comunque l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e fa presente di condividere le perplessità già espresse da altri colleghi in merito alla necessità di una copertura.

Lino DUILIO (PD) su un piano generale, ritiene che nell'esame del provvedimento non possa trascurarsi la circostanza che le fondazioni lirico-sinfoniche consentono alla cittadinanza di accedere a manifestazione di grande rilievo culturale e artistico, che non possono essere valutate esclusivamente sulla base di un mero calcolo economicistico dei costi e dei ricavi. Con specifico riferimento alle disposizioni dell'articolo 7-bis, osserva che le disposizioni del comma 3, che prevedono l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non possono escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri in relazione ad eventuali chiusure degli uffici pubblici, in quanto esse si riferiscono solo ad aspetti, relativi alle procedure amministrative relative allo svolgimento delle manifestazioni previste. In ogni caso, con riferimento all'aggiornamento della relazione tecnica trasmesso dal Governo, ribadisce l'esigenza di una razionalizzazione della prassi instauratasi nei primi mesi di applicazione della nuova legge di contabilità e funzione pubblica, sottolineando come sia assolutamente necessario garantire che, già nel momento del passaggio dei provvedimenti da un ramo all'altro del Parlamento, sia assicurata la trasmissione della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, legge n. 196 del 2009, in modo da consentire una valutazione, in tempi congrui, dei suoi contenuti.

Giulio CALVISI (PD) chiede se i suggerimenti degli onorevoli D'Amico e Simonetti possano condizionare il Presidente del Consiglio nell'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, rileva la carenza o inidoneità della quantificazione o della copertura delle seguenti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea: Lo Moro 1.131, volto a disporre che il finanziamento dello Stato garantisca almeno il costo del contratto collettivo nazionale di lavoro; Capano 1.133 e De Biasi 1.66, volti a prevedere incentivi fiscali per il finanziamento di fondazioni lirico-sinfoniche, senza prevedere alcuna forma di copertura; Ciocchetti 1.103, volto a prevedere sgravi fiscali per la partecipazione alle fondazioni di finanziatori privati; Ghizzoni 1.71 e Ciocchetti 1.70, volti ad introdurre la possibilità di specifici finanziamenti statali per le fondazioni e a prevedere agevolazioni fiscali alla contribuzione privata senza individuare alcuna forma di copertura; Ciriello 1.017, che prevede l'assegnazione di un finanziamento di 10 milioni di euro al Teatro San Carlo per ciascuno degli anni 2011 e 2012 senza prevedere alcuna forma di copertura; Zazzera 3.38, che sopprime il comma 8 dell'articolo 3 che reca la copertura delle disposizioni di cui al comma 7; Zazzera 3.39, 3.40, 3.41, 3.42 e 3.43 volte a sopprimere porzioni del comma 8, recanti le disposizioni di copertura del comma 7 e la relativa clausola di salvaguardia; Martella 3.112, Rossa 3.113, Duilio 3.114, Bossa 3.115, Capodicasa 3.116, Meta 3.117, Rossomando 3.118, Strizzolo 3.119, Mogherini Rebesani 3.120, Pompili 3.121, Calvisi 3.122, Bordo 3.123 e Benamati 3.124 che introducono, in favore di singoli fondazioni lirico-sinfoniche, una deroga al divieto di procedere ad assunzioni a tempo determinato e indeterminato disposto in via generale dal comma 5 dell'articolo 3. Al riguardo precisa che la relazione tecnica chiarisce come le disposizioni recate da tale comma intendano assicurare il

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contenimento dei costi delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle seguenti proposte emendative: Sbrollini 1.33, volta a vincolare il processo di revisione dell'attuale assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche al rispetto degli attuali livelli occupazionali; Ciocchetti 1.100, che dispone che le fondazioni rispondano del proprio operato sotto il controllo di un collegio composto di magistrati della Corte dei conti, con particolare riferimento alla possibilità di provvedere ai relativi eventuali oneri con gli ordinari stanziamenti di bilancio; Brandolini 1.40, volta a sopprimere il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione degli statuti delle fondazioni e delle relative modifiche; Marco Carra 1.41, che dispone che i regolamenti di cui all'articolo 1 dovranno essere volti a garantire un aumento delle risorse per il Fondo unico dello spettacolo; Melis 1.111, volto a prevedere che le forme di incentivazione di cui alla lettera d) del comma 1 siano attuate con strumenti di finanziamento a carattere pluriennale; gli identici Zazzera 1.20 e Mecacci 1.116 volti a sopprimere la parte della lettera f) relativa alle modalità di erogazione del contributo statale alle Fondazioni che, in particolare, ne prevede la triennalità; gli identici Zazzera 1.21 e Arturo Mario Luigi Parisi 1.118, che sopprimono la previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze sia sentito per le materie di sua specifica competenza; Nicolais 1.01, Coscia 1.02, Fiano 1.03, De Pasquale 1.04, Zampa 1.05, Rosato 1.06, Tullo 1.07, Ginefra 1.08, Antonino Russo 1.09, Morassut 1.010, Esposito 1.011, Baretta 1.012, Federico Testa 1.013, Schirru 1.014, che prevedono l'attribuzione a diverse Fondazioni lirico-sinfoniche di un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, disponendo una corrispondente riduzione degli stanziamenti riferiti all'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi in particolare la possibilità di provvedere a tale destinazione di spesa nell'ambito degli stanziamenti di parte corrente del Fondo, senza pregiudicare gli interventi da finanziare a legislazione vigente; gli identici Zazzera 2.6 e Laganà Fortugno 2.101, che sopprimono le disposizioni che prevedono il controllo della Corte dei conti e l'acquisizione del parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze sui contratti collettivi nel settore lirico sinfonico; gli identici Zazzera 3.12 e Boffa 3.58, Bonavitacola 3.59, gli identici Zazzera 3.13 e Cardinale 3.60, Lovelli 3.62 e Pierdomenico Martino 3.63, che sopprimono in tutto o in parte, ovvero integrano, il comma 3 dell'articolo 3 in materia di contratti integrativi aziendali. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al comma 3 hanno la finalità di rendere perfettamente coordinati fra di loro la contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale, al fine di realizzare una effettiva razionalizzazione delle risorse pubbliche destinate al settore, che per il 70 per cento sono volte a sostenere le spese per il personale. Considerato quanto sopra ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le proposte emendative in esame possano pregiudicare la realizzazione del suddetto fine, con conseguenti effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica; Ciocchetti 3.102, che prevede che le Fondazioni organizzino senza oneri aggiuntivi e furono dalla produzione attività parallele concorrendo alla formazione artistico-musicale; gli identici Zazzera 3.14 e Melandri 3.64 e Ciocchetti 3.93, nonché Giachetti 3.106, Ceccuzzi 3.107, gli identici Velo 3.67 e Ciocchetti 3.92, nonché Zazzera 3.17 che sopprimono le disposizioni del comma 4 dell'articolo 3, che prevede una riduzione del trattamento economico aggiuntivo derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, ovvero ne riducono la portata. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che le disposizioni del comma 4 dell'articolo 3 sono volte a produrre risparmi di spesa, peraltro non

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puntualmente quantificati; Froner 3.71 che prevede che il divieto di nuove assunzioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, anziché dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto; gli identici Zazzera 3.100 e Cesare Marini 3.108 che sopprimono il divieto di indire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato; De Micheli 3.109 e Ciocchetti 3.95, che prevedono che il divieto di nuove assunzioni non si applichi alle Fondazioni che presentino un bilancio in pareggio o, comunque, non in perdita; Ciocchetti 3.94, che prevede che il divieto di nuove assunzioni non si applichi a coloro che abbiano già maturato il diritto all'assunzione; Vico 3.80, Zunino 3.81 e Argentin 3.82, che sopprimono o limitano la portata delle disposizioni che prevedono un tetto alle assunzioni a tempo determinato da parte delle Fondazioni; Colaninno 3.68, che sopprime il comma 5 dell'articolo 3 che detta disposizioni limitative alla facoltà di assunzione a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche; Gatti 3.69, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 3 consentendo alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che verifica la compatibilità di bilancio della fondazione; Fadda 3.70, che sopprime il periodo del comma 5 dell'articolo 3 recante disposizioni che limitano la facoltà di assunzione a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche; gli identici Zazzera 3.22 e Lulli 3.72, che riducono dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2010 l'ambito temporale della limitazione alla facoltà di assunzione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche; gli identici Zazzera 3.25 e Andrea Orlando 3.75, che sopprimono la necessaria autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali per procedere alle assunzioni in deroga per le professionalità artistiche necessarie per l'attività produttiva; gli identici Zazzera 3.27 e D'Antoni 3.76, che sopprimono la previsione dell'inefficacia delle procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni limitative alla facoltà di assunzioni da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche; Murer 3.46, che modifica le disposizioni, da applicarsi a decorrere dall'anno 2012, concernenti il contingente complessivo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato con riferimento al personale cessato dal servizio; Quartiani 3.77, che sopprime le disposizioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi a decorrere dall'anno 2012 e quelle relative alle assunzioni a tempo determinato; Sanga 3.78, che esclude le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio verificato negli anni 2008 e 2009 dalle disposizioni decorrenti dall'anno 2012 in materia di assunzioni a tempo indeterminato; Scarpetti 3.79, che assume a riferimento per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'anno 2012 il contingente di personale cessato nei due anni precedenti, anziché nell'anno precedente; Gentiloni Silveri 3.47 e Ventura 3.96, che introducono deroghe alle disposizioni limitative in materia di assunzione di personale rispettivamente per la fondazione Teatro la Fenice di Venezia e per la fondazione Teatro Maggio Musicale fiorentino. Conseguentemente viene ridotta dallo 0,30 allo 0,27 la percentuale di deducibilità dei crediti per gli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalle proposte emendative che, per altro, non recano, una quantificazione degli oneri, pur in presenza di una copertura finanziaria, della quale occorre verificare l'idoneità; Sani 3.01, che autorizza la spesa di 650.000 euro per l'anno 2010 per la prosecuzione degli interventi a favore del teatro Carlo Felice di Genova. Conseguentemente, viene ridotta dallo 0,30 allo 0,29 la percentuale di deducibilità dei crediti per gli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla

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legge n. 133 del 2008. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria; Zazzera 4.1, che sopprime l'articolo 4, che pone un limite alle anticipazioni sui contributi ancora da erogare da parte del Ministero per i beni e le attività culturali pari all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato; Ciocchetti 4.100, che prevede che le anticipazioni sui contributi liquidati dal Ministero per i beni e le attività culturali si basino sull'ultimo contributo assegnato facendo venire meno il limite dell'80 per cento attualmente previsto; Sposetti 4.101, che prevede che le anticipazioni sui contributi vengano liquidate in misura non inferiore all'80 per cento, anziché fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato; Trappolino 6.8, che prevede che in caso di persistente inadempienza da parte della SIAE il registro di cui all'articolo 6 il Ministero per i beni e le attività culturali possa avocarne la gestione e provvedevi con le risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad assicurare che dalla proposta non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; Farinone 7.18, che dispone che il presidente del collegio dei revisori del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori, che ha personalità giuridica di diritto privato, sia un magistrato della Corte dei conti. Al riguardo, ritiene opportuna che il Governo confermi che agli oneri per i compensi spettanti al presidente del collegio dei revisori si provveda nell'ambito delle risorse di bilancio del nuovo IMAIE; gli identici Losacco 7.01 e Ciocchetti 7.04, che prevedono un rifinanziamento di 20 milioni di euro del Fondo unico dello spettacolo, al quale si provvede mediante riduzione lineare degli accantonamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C della legge finanziaria 2010. Al riguardo, nel rilevare che gli emendamenti non indicano espressamente l'anno in cui è previsto il rifinanziamento del Fondo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C, peraltro non limitata alle sole voci rimodulabili, possa pregiudicare la funzionalità e degli interventi finanziati a valere sulle medesime risorse; Ciocchetti 7.0100, che prevede l'istituzione, in ogni regione, di un'istituzione concertistico-orchestrale, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 800 del 1967, con il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nei rispettivi territori e Lucà 7-bis.1, che prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado siano organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni finalizzati ad informare e a suscitare riflessioni sul significato del Risorgimento e sulle vicende dell'unità nazionale. Non ravvisa profili problematici in ordine alle restanti proposte emendative.

Il viceministro Giuseppe VEGAS osserva che, su un piano generale, appare necessario considerare la particolarità del sistema di finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, che traggono i propri fondi dalla fiscalità generale, che grava prevalentemente sui cittadini a reddito medio-basso, destinando tali risorse a servizi a domanda individuale, come gli spettacoli, che, per la loro natura, sono destinati ad una platea di destinatari estremamente ristretta. Con riferimento agli ulteriori chiarimenti richiesti, fa presente che le disposizioni dell'articolo 1 rappresentano criteri per l'adozione di futuri regolamenti e che, pertanto, in sede di adozione di tali regolamenti, potrà verificarsi l'assenza di nuovi o maggiori oneri connessi a criteri che appaiono di carattere eminentemente programmatico. Precisa, inoltre, che la disciplina contenuta nell'articolo 3 ha carattere di specialità e, pertanto, dovrebbe prevalere su diverse discipline di carattere generale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. Per quanto attiene, infine, all'articolo 7-bis, fa presente che l'attuale formulazione della disposizione può garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni relative ai festeggiamenti per l'anniversario dell'Unità d'Italia, ritenendo che, qualora

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si volesse disporre la chiusura degli uffici pubblici, si renderebbe necessaria una precisa indicazione in tal senso.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel sottolineare come si possa inserire nel parere un'osservazione in merito alle questioni sollevate sull'articolo 7-bis, ricorda in proposito l'articolo 1 della legge n. 159 del 2005, relativo all'istituzione della festa dei nonni e l'articolo 1 della legge n. 126 del 2007, relativo alla giornata nazionale del Braille. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo (C. 3552-A) e le proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1;
preso atto del contenuto della relazione tecnica aggiornata con riferimento al testo del provvedimento come modificato dal Senato e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso della seduta, secondo il quale:
le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 8-bis dell'articolo 3 non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto consentono assunzioni di personale solo in presenza di una situazione di equilibrio di bilancio e di un accertata capacità delle fondazioni di realizzare apprezzabili ricavi propri ovvero, per la Fondazione Petruzzelli, nei limiti delle risorse assegnate a tale Fondazione;
la quantificazione dell'onere di cui all'articolo 3, comma 8, come modificata durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, assicura l'integrale copertura degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni in materia di età pensionabile per ballerini e tersicorei;
le disposizioni dell'articolo 4, che consentono al Ministero per i beni e le attività culturali di liquidare anticipazioni sui contributi da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, non determina una accelerazione della spesa, con effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno ed indebitamento;
le disposizioni dell'articolo 7 relative al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tale istituto assumerà personalità giuridica di diritto privato e alle attività di vigilanza si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
rilevato che, in ragione della modesta entità degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 7, appare possibile l'utilizzo con finalità di copertura della riduzione della autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo rifinanziata dalla tabella C e iscritta in bilancio tra le spese rimodulabili per la copertura di oneri di carattere permanente e di natura rigida,
nel presupposto che:
la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo interesserà solo i capitoli di bilancio aventi natura di parte corrente;
con riferimento alla festa nazionale per la celebrazione del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, non si determinino gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e di ciò si tenga conto in sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis,
esprime
sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di precisare che la festa nazionale per la celebrazione del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e che di ciò occorre tenere conto in sede di

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adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.21, 1.33, 1.40, 1.41, 1.66, 1.70, 1.71, 1.103, 1.118, 1.131, 1.133, 2.6, 2.101, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.22, 3.25, 3.27, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.46, 3.47, 3.58, 3.59, 3.60, 3.62, 3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.92, 3.93, 3.95, 3.96, 3.100, 3.102, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.112, 3.113, 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 3.119, 3.120, 3.121, 3.122, 3.123, 3.124, 4.1, 4.100, 4.101, e sugli articoli aggiuntivi 1.017, 7.01, 7.04 e 7.0100 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore, sottolineando, con riferimento all'articolo 7-bis del decreto-legge, che non è possibile assimilare i festeggiamenti per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia alla festa dei nonni o alla giornata nazionale del Braille. In ogni caso, rileva che lo svolgimento di iniziative e manifestazioni, per sua natura, richiede lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie e, pertanto, l'osservazione che si intende inserire nel parere induce a temere che la celebrazione del 150o anniversario dell'Unità d'Italia non sia una festa a tutti gli effetti.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che sarebbero state necessarie risposte sulle questioni sollevate nella documentazione predisposta dagli uffici. Osserva come la relazione tecnica predisposta dal Governo sia assolutamente insufficiente e non fornisca risposte adeguate ai rilievi sollevati. Con riferimento alla questione della festa per la celebrazione del 150o anniversario dell'Unità d'Italia, nel premettere che il suo gruppo condivide l'opportunità di celebrare la ricorrenza, ritiene che, rispetto al testo in esame, vadano chiariti i problemi di quantificazione degli oneri e calcolati gli effetti. Rileva che né il parere della Commissione, né tanto meno la nota della Ragioneria generale sono giuridicamente vincolanti per la stesura del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis. Ritiene necessario, al fine di evitare costi, precisare l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 260 del 1949, all'uopo inserendo un'apposita condizione al fine di rispettare il dettato dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva che, altrimenti, sarà necessario un provvedimento ad hoc. Alla luce di ciò, preannuncia il suo voto contrario.

Antonio BORGHESI (IdV) richiamando integralmente le considerazioni già espresse nel corso del dibattito con riferimento all'assenza di valutazioni tecnicamente motivate in ordine agli effetti finanziari dei provvedimenti all'esame della Commissione bilancio, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente, sottolineando come l'osservazione inserita in tale proposta dimostri come non si intenda assicurare adeguate risorse per il finanziamento dei festeggiamenti per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia.

Giulio CALVISI (PD) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere, evidenziando come, in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, sia stato sostanzialmente impossibile effettuare una seria valutazione delle implicazioni finanziarie delle proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 10.10.

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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Gian Luca GALLETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.
Audizione della dottoressa Silvana Amadori, Capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Luca GALLETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Silvana AMADORI, Capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo VANNUCCI (PD), Roberto SIMONETTI (LNP), Amedeo CICCANTI (UdC) e Giulio CALVISI (PD), nonché il presidente Gian Luca GALLETTI, ai quali replica Silvana AMADORI, Capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato.

Gian Luca GALLETTI, presidente, ringrazia la dottoressa Silvana Amadori per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Gian Luca GALLETTI. - Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
C. 3496-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Esame emendamenti e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 giugno 2010. In quella occasione, la Commissione ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal provvedimento, rinviando la conclusione dell'esame ad una successiva seduta. La Commissione di merito senza apportare ulteriori modifiche al testo ha, quindi, concluso l'esame del provvedimento in sede referente. Appare, quindi, opportuno acquisire dal Governo i chiarimenti richiesti nella precedente seduta.
Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle seguenti proposte emendative: Realacci 2.4, che reca disposizioni per l'attribuzione di quote di CO2 da assegnarsi a titolo gratuito in base alle Migliori tecnologie disponibili (MTD), disponendo - inoltre - che ai nuovi entranti siano riconosciuti le quote assegnate con il Piano nazionale delle assegnazioni (PNA) e non utilizzate nel 2009. In ogni caso il numero delle quote da assegnare non può essere superiore al numero delle quote non utilizzate. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia possibile procedere al ritiro delle quote non utilizzate

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senza oneri a carico della finanza pubblica anche con riferimento ad eventuali contenziosi; Piffari 2.2, che modifica i criteri per l'attribuzione a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianti riconosciuti come «nuovi entranti» di quote di emissione di CO2, prevedendo, in particolare, che le quote da trasferire annualmente ai nuovi entranti siano a carico, in modo differenziato, degli impianti già operanti. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia possibile procedere al ritiro delle quote non utilizzate senza oneri a carico della finanza pubblica anche con riferimento ad eventuali contenziosi; Piffari 2.7, che prevede che la liquidazione dei crediti ai «nuovi entranti» avvenga nel limite delle disponibilità di un fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in via residuale, e solo ad eventuale integrazione, nella misura del 50 per cento a valere sui proventi delle aste. Al predetto fondo affluiscono le risorse derivanti dalla rimodulazione della componente tariffaria A3 e, in particolare, dalla riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, che deve garantire un risparmio annuo di 250 milioni di euro. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla destinazione, a legislazione vigente, delle risorse derivanti dalla componente tariffaria A3, al fine di verificare la praticabilità di una sua riduzione nella misura indicata dalla proposta emendativa; Polledri 2.9, che dispone che, ai fini dell'applicazione delle misure incentivanti stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali o regioni sono considerati rientranti nella tipologia di impianti realizzati sugli edifici e equiparati agli impianti di potenza minima, e che l'applicazione ai comuni delle misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici realizzati nel territorio comunale, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie. Al riguardo, in relazione alle misure incentivanti stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze di carattere finanziario. Con riferimento alle misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, ricorda che su una proposta emendativa avente ad oggetto i medesimi interventi, riferita al progetto di legge C. 3243, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario; Tortoli 2.10, che estende l'applicazione delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 ai soggetti che abbiano concluso la connessione entro il 30 giugno 2011. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti della proposta emendativa sulla finanza pubblica e sul sistema tariffario; Tortoli 2.11, che reca un'interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge n. 99 del 2009 prevedendo che la tariffa concernente biogas e biomasse si applichi agli impianti entranti in esercizio dopo 31 dicembre 2007 mentre la tariffa relativa ai gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili, e i coefficienti concernenti la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti rinnovabili, si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 99 del 2009. Per gli impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 99, continuano ad applicarsi i coefficienti e le tariffe onnicomprensive in vigore prima delle modifiche introdotte dalla predetta legge n. 99 ad eccezione della tariffa concernente biogas e biomasse. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti della proposta emendativa sulla finanza pubblica e sul sistema tariffario.

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Illustra quindi l'emendamento Tortoli 2.12, che reca una interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge n. 99 del 2009, prevedendo che la tariffa concernente biogas e biomasse si applichi agli impianti entranti in esercizio dopo 31 dicembre 2007 mentre la tariffa relativa ai gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 99 del 2009. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti della proposta emendativa sulla finanza pubblica e sul sistema tariffario. Osserva quindi che gli identici emendamenti Guido Dussin 2.18 e Realacci 2.22 prevedono che le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti si applichino anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri e al loro profilo temporale, nonché alla disponibilità di risorse nell'ambito del citato fondo, senza che il loro utilizzo per le finalità in esame pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in relazione all'articolo 1, comma 2, fa presente che il differimento ivi previsto, relativo ad un breve periodo, ha carattere infra-annuale e, pertanto, la disposizione non sembra presentare profili di onerosità. Fa, inoltre, presente che la disposizione, limitandosi a precisare che non si applicano sanzioni a carico delle imprese che non hanno rispettato il precedente termine del 16 aprile 2010 o hanno corrisposto entro quella data somme inferiori a quelle dovute, non fa venir meno l'obbligo da parte delle imprese medesime di regolarizzare la propria posizione relativamente all'intero ammontare del premio. Osserva, peraltro, che tale intendimento è stato opportunamente precisato dalla VIII Commissione che, nell'approvare uno specifico emendamento, ha provveduto a chiarire la portata della disposizione in esame. Per quanto attiene alle osservazioni in ordine al possibile impatto sul debito pubblico del credito previsto dall'articolo 2, osserva come tale credito, per le sue caratteristiche, non è registrato nei conti nazionali tra le passività finanziarie incluse nella definizione valida ai fini della Procedura per i disavanzi eccessivi. A conforto di questa interpretazione, segnala come non si verifichi in contropartita alcuna entrata per lo Stato nel momento della sua determinazione e come la tempistica e le modalità di rimborso non siano puntualmente fissata ex ante, essendo esse condizionate alla presenza di entrate effettive al momento delle aste. Fa presente, pertanto, che anche la registrazione del minore introito derivante dalle aste, comprensivo della quota interessi, avverrà nel momento in cui le somme da rimborsare in ciascun periodo saranno determinate effettivamente, non attraverso il ricorso a stime ed assunzioni sull'evoluzione futura del mercato. Rispetto all'ipotesi di un passaggio graduale dal regime di gratuità a quello di onerosità delle quote, per effetto del quale l'Italia non potrebbe contare nel 2013 sui proventi relativi all'intero lotto di quote da mettere all'asta che, sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica, dovrebbe ammontare a una cifra compresa tra 80 e 100 milioni di euro, fa presente che tale ipotesi deve escludersi in quanto è confliggente con la previsione della direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, che, all'articolo 10, paragrafo 1, prevede che, a decorrere dal 2013, gli Stati membri all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10-bis e 10-quater. In proposito, fa presente che tali articoli si riferiscono rispettivamente

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ai settori manifatturieri e ai Paesi dell'est europeo con specifiche problematiche di debolezza della rete elettrica nazionale. In particolare, ricorda che l'articolo 10-bis prevede che «Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di energia elettrica», osservando che, in ogni caso, un intervento normativo che modifica la tempistica del passaggio al regime di onerosità delle quote sarà oggetto di un'approfondita analisi relativamente alla copertura finanziaria dello stesso mediante i proventi disponibili stimati al momento. Infine, fa presente che la relazione tecnica sottolinea che l'andamento dei prezzi dei contratti attualmente scambiati sulle piattaforme di mercato è regolare e tendenzialmente al rialzo. Alla luce di questa considerazione, ritiene, in via generale, condivisibile la scelta di stimare l'ammontare dei prestiti al prezzo più basso di 15 euro e quello dei proventi a quello più alto di 18 euro, anche in ragione della circostanza che questi ultimi verranno incassati, relativamente alle prime quote che verranno messe all'asta, non prima del 2012. Inoltre, ritiene che debba considerarsi che a partire dal 2013 il prezzo delle quote sarà formato sul mercato primario, attraverso le aste, e non più sul mercato secondario, come avviene adesso in regime di gratuità delle quote, con probabile pressione al rialzo dei prezzi delle stesse. In conclusione, fa presente che anche nell'ipotesi di stimare i proventi, in via prudenziale, utilizzando il più basso prezzo previsto, i margini di copertura del provvedimento rimangono ampi. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi istruttori e chiede, pertanto, di rinviare il seguito del loro esame.

Gian Luca GALLETTI, presidente, alla luce dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, ritiene possibile esprimere già nella seduta odierna il parere sul decreto-legge, rinviando il seguito dell'esame delle proposte emendative ad una successiva seduta.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 72 del 2010, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 (C. 3496-A);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge, secondo i quali:
le misure previste non determineranno effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto esse saranno realizzate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'ambito dei suoi poteri di regolazione dei mercati energetici;
a decorrere dal 2013 nel nostro Paese tutte le quote di anidride carbonica saranno assegnate a titolo oneroso, dal momento che, ai sensi della normativa comunitaria non sarà possibile procedere all'assegnazione di quote gratuite agli impianti di produzione di energia elettrica;
ai fini della determinazione dei proventi derivanti dalle aste la relazione tecnica ha assunto come riferimento per il prezzo di scambio dell'anidride carbonica rilevabile sulla base dell'andamento dei prezzi dei contratti future e tiene conto della circostanza che dopo il 2013 il prezzo delle quote sarà formato sul mercato primario, quello delle aste, e non più sul mercato secondario, come avvenuto finora;
le disposizioni non determinano effetti negativi sul debito pubblico, in quanto i crediti spettanti agli aventi diritto ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 non vengono registrati nei conti nazionali tra le passività finanziarie incluse nella definizione valida ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

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Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che non sia possibile una precisa quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento alla luce delle risposte del rappresentante del Governo e preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Gian Luca GALLETTI, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 17 giugno 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, fa presente che, anche a seguito dei contatti intercorsi con il relatore presso la Commissione di merito, appare opportuno un ulteriore rinvio di una settimana dell'esame del provvedimento, al fine di consentire alla Commissione lavoro di elaborare un nuovo testo che tenga conto delle risultanze della relazione tecnica.

Amedeo CICCANTI (UdC) concorda con la proposta del relatore e rileva che alla luce della relazione tecnica si evince come gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni volte ad incentivare lavoratori che percepiscono trattamenti di ammortizzatori sociali ad avviare attività di impresa, determinerebbero maggiori oneri per 3.100.000 euro e l'articolo 7, che prevede il passaggio dei soci lavoratori artigiani alla gestione artigiani dell'INPS, determinerebbe uno squilibrio nei conti pubblici di 8.800.0000 euro.

Gian Luca GALLETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Gian Luca GALLETTI. - Interviene il vice ministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.
Atto n. 218.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Gian Luca GALLETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 1, comma 2, allegato A, n. 10, della legge n. 340 del 2000 e che il testo, composto da 3 articoli, è corredato di una «relazione tecnico-finanziaria», che non è stata oggetto di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli 2 e 3 dello schema, relativi al

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recupero dei diritti di segreteria non versati, pur rilevando che le camere di commercio rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, osserva che tali norme appaiono volte a predisporre procedure per una maggiore garanzia di recupero delle somme non riscosse. Ritiene, pertanto, che il provvedimento non presenti profili di onerosità per la finanza pubblica.
Formula quindi la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (atto n. 218),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

Il vice ministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta formulata dal presidente.

Amedeo CICCANTI (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

La seduta termina alle 15.40.